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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/07/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
R.G. 138/2024
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia R. Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 138/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Damiano, giusta procura in atti, con Parte_1 domicilio eletto presso il suo studio in Vasto, Via San Giovanni Da Capestrano n. 4;
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Silvestri, giusta procura in atti, con Controparte_1 domicilio eletto presso il suo studio in Lanciano, Via Martiri, n. 6
APPELLATA
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Bafile, Controparte_2 giusta procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, Via S. Agostino, n. 25;
ALTRA APPELLATA
INTESA appresentata da con sede legale in Controparte_3 Controparte_4
Milano, in forza di procura speciale in data 25.11.2019, in autentica Notaio Dott.ssa Persona_1 di Milano n. 34.945 di rep e n. 11.871 di racc. registrata a Milano - DP II in data 26.11.2019 al n.
52441 Serie 1T, in persona del legale rappresentante pro tempore il procuratore speciale Dott.
[...]
giusta procura del 02.08.2023 - Rep. n. 10859 – Racc. n. 6172 in autentica Notaio Dott. CP_5
, e entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Persona_2 Controparte_6
1 Leonardo Bottazzi, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via F.
Corridoni, n. 1
ALTRE APPELLATE in fallimento corrente, in persona del curatore;
Controparte_7
ALTRA APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano n. 25/2024 del
18.01.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante: impugnata: 1) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa ed ai sensi degli artt. 2051 e
2043 c.c., la esclusiva e solidale responsabilità delle soc. convenute, in persona dei loro legali rapp.ti, per il sinistro per cui è causa occorso all'istante nelle circostanze di tempo, di luogo e secondo le modalità descritte in premessa;
2) Accertare e dichiarare l'esistenza del nesso di causalità tra le lesioni di cui alla documentazione medica in atti ed il sinistro per cui è causa occorso all'istante nelle circostanze di tempo, di luogo e secondo le modalità descritte in premessa;
3) Per
l'effetto condannare in solido tra loro le società convenute al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di € 25.442,00= come meglio quantificati a seguito di CTU medico-legale, ovvero in quella maggiore o minore che sarà accertata in giudizio a mezzo CTU o ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
4) In via subordinata, accertare a dichiarare quantomeno la responsabilità concorsuale dei convenuti per il sinistro in questione e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura e/o percentuale che sarà accertata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
5) Con vittoria di spese e compenso prof.le, oltre rimb. Forfett. IVA e CAP come per legge, di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. 6) Porre definitivamente le spese del CTU a carico delle soc. convenute in solido tra loro.>>;
Per le parti appellate e Controparte_8 Controparte_6
E PRELIMINARE: Voglia la Corte adita: - accertata la violazione del disposto di cui agli artt. 342
e 348 bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello principale proposto da controparte per i motivi meglio espositi in narrativa, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
NEL MERITO: - rigettare integralmente, per i motivi già esposti compiutamente in narrativa, tutte le domande e/o eccezioni svolte dall'appellante, con ogni conseguente statuizione e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata in questa sede per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
IN 2 OGNI CASO: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
1. rigettare integralmente tutte le domande ed eccezioni proposte dall'attore/appellante nei confronti di , ovvero della Controparte_9 cessionaria o in quanto infondate in fatto e diritto, con ogni conseguente Controparte_6 statuizione;
2. rigettare integralmente, in quanto infondate in fatto e in diritto, qualsiasi domanda od eccezione, anche in via riconvenzionale, svolte per qualsivoglia causa, titolo o ragione dall'attore/appellante, dai convenuti e/o dal terzo chiamato in primo grado, e da qualsiasi altra parte chiamata in causa o intervenuta nel presente giudizio, nei confronti di Controparte_9 ovvero della cessionaria 3. accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale Controparte_6
e/o codicistico e/o normativo del terzo chiamato REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Via Corte D'Appello, 11, codice fiscale
n. , di garantire, tenere indenne e manlevare , ovvero la P.IVA_1 Controparte_9 cessionaria da qualsivoglia onere, responsabilità o pregiudizio afferente al Controparte_6 bene ed al sinistro oggetto del giudizio;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nell'ipotesi denegata di accoglimento delle avverse pretese, accertare e determinare la responsabilità solidale di ciascun soggetto che gode del “bene comune”, quindi degli altri convenuti e CP_1
, in seguito al quale si sarebbe verificato il sinistro per cui vi è Controparte_10 causa, quindi accertare e determinare la quota percentuale dovuta da ciascun soggetto che gode del
“bene comune”, come sopra detti, in concorso con gli altri e per le rispettive quote, in relazione al risarcimento dei danni riferiti dall'attore/appellante. IN OGNI CASO: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice/appellante o di altre parti eventualmente intervenute nel giudizio, accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale e/o codicistico e/o normativo del terzo chiamato REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Via Corte D'Appello, 11, codice fiscale n. , di garantire, P.IVA_1 tenere indenne e manlevare ovvero la cessionaria Controparte_9 Controparte_6 da qualsivoglia onere, responsabilità o pregiudizio afferente al sinistro per cui è causa, nonché a rifondere tutte le somme a qualsiasi titolo la stessa ovvero la cessionaria Controparte_9
fossero condannate a pagare, anche per spese legali e per eventuali CTU Controparte_6 tecniche. Il tutto e sempre con ogni consequenziale statuizione, rivalutazione monetaria, interessi, spese di causa, IVA e CPA comprese, interamente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA. Con ogni espressa riserva istruttoria, di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare, anche all'esito del comportamento processuale della controparte. SEMPRE IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, compensi, comprese C.P.A., I.V.A. e rimborso forfetario delle spese generali.>>
3 Per la parte appellata Reale Mutua Assicurazioni :<< Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di
L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'appello proposto da
nei confronti della con sede a Torino (TO) Parte_1 Controparte_11 ed in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lanciano il 18.1.2024 e contraddistinta dal N.ro 25/2024, con l'atto di appello notificato il 16.2.2024 e condannare, quindi, l'appellante al rimborso delle spese, anche forfettarie, ed al pagamento del compenso professionale conseguente al presente grado del giudizio;
con ogni salvezza.>>
Per la parte appellata << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: Controparte_1
A– dichiarare inammissibile l'appello proposto;
B– rigettare comunque l'appello poiché privo dei presupposti di fatto e di diritto. C– condannare l'appellante al pagamento dei compensi e delle spese dei giudizi di primo e secondo grado, oltre accessori come per legge.>>
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lanciano ha rigettato la domanda di risarcimento danni – pari ad euro 21.785,00, di cui euro 415,00 per spese mediche – proposta da nei confronti della della Thema Polycenter s.r.l. e di Parte_1 Controparte_12
in quanto comproprietari del marciapiede per cui è causa (e definito Controparte_8 quale bene comune censibile), compensando tra le parti le spese di lite.
1.1. L'originaria parte attrice aveva esposto che:
- in data 17.03.2019 alle ore 18:00 circa, mentre scendeva il marciapiede antistante il punto vendita “Unigross”, all'interno del Centro commerciale Thema Polycenter sito in Rocca San Giovanni (CH), poggiava inavvertitamente il piede sul cordolo del marciapiede che si presentava in parte frantumato, e perdendo l'equilibrio, cadeva rovinosamente a terra;
- in seguito all'evento si recava presso il Pronto Soccorso del nosocomio di Vasto, ove in esito agli accertamenti consueti, gli veniva diagnosticata la “frattura del malleolo peroneale”, tale che veniva trattato chirurgicamente con osteosintesi, nonché “doppia frattura del metatarso e lesioni del legamento deltoideo” sì che gli veniva riconosciuta: una invalidità permanente al 7%; invalidità temporanea totale 6 giorni;
invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 35; invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 116; invalidità temporanea parziale al 25% per giorni 20;
4 - gli originari convenuti ed regolarmente CP_1 Controparte_8
costituitisi, dunque, chiedevano la chiamata in causa della in Parte_2 qualità di compagnia assicuratrice dell'immobile;
1.2. Costituitesi regolarmente in giudizio, tutte le parti convenute – fatta eccezione per la di cui se ne dichiarava la contumacia – chiedevano il rigetto Controparte_13 della domanda per infondatezza della stessa, tanto in punto di fatto quanto di diritto.
1.3. Il Tribunale di Lanciano, all'esito dell'istruttoria esperita mediante prova per testi, produzione documentale delle parti e CTU medico-legale, inquadrata la vicenda ai sensi dell'art. 2051 c.c., ritenuto provato il fatto, pur riconoscendo in astratto la sussistenza di un difetto di manutenzione da parte dei comproprietari dell'area esterna, concludeva nel ritenere esclusa la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro occorso, quanto più apprezzata nella specie la condotta colposa del danneggiato, il quale per lo stato dei luoghi e la agevole visuale, avrebbe dovuto prestare certamente una maggiore accortezza nel mentre percorreva il tratto già dissestato, decidendo come innanzi indicato.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello , articolando un unico motivo di Parte_1 doglianza di seguito così riassunto.
2.1. In particolare, l'appellante censura la parte motiva della sentenza gravata nella parte in cui applica coerentemente l'art. 2051 c.c. alla fattispecie in esame, salvo poi ritenere acclarato il caso fortuito, violando la disposizione in parola in ordine al reparto dell'onere probatorio.
A suo dire, infatti, il primo giudice non avrebbe debitamente considerato che la caduta sarebbe stata prevedibile ed evitabile da parte dei custodi;
di converso, dalle risultanze istruttorie (dalla documentazione fotografica prodotta nonché dalle testimonianze rese), emergeva la imprevedibilità dell'insidia per il pedone il quale teneva una condotta regolare;
pertanto, ne seguiva la esclusiva responsabilità dei custodi in ordine alla carente manutenzione dell'area esterna del centro commerciale ed all'assenza di qualsivoglia segnalazione in merito.
3. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza dell'11.6.2025, sostituita ex art. 127- ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5 4. Le eccezioni d'inammissibilità dell'appello sono infondate. Invero, quanto a quella ex art. 342
c.p.c., l'atto di impugnazione consente di avere sufficiente contezza, nei termini sopra riassunti, degli aspetti, di fatto e di diritto, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative sulle quali si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017). L'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. è, poi, superata dalla ritenuta ricorrenza delle condizioni per la pronuncia della sentenza.
5. Venendo al merito, il motivo d'appello è infondato per le ragioni di seguito spiegate.
5.1. Posta la pacifica applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2051 c.c., si osserva che il danneggiato, il quale invoca la responsabilità del custode ha l'onere di provare, oltre all'evento dannoso, la sua derivazione dalla cosa in custodia (v. ex multis tra le più recenti Cass. ord. 12760/2024 << Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.>>; nello stesso senso, Cass. ord. 20986/2023, per la quale l'incertezza in ordine all'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova, gravante sull'attore, del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode, e Cass. sent. 21395/2021).
5.2. In alcune pronunce della Suprema Corte è stato, altresì, precisato che, qualora la cosa sia inerte e priva di intrinseca pericolosità – come nella specie, trattandosi del
6 marciapiedi di un esercizio commerciale –, il danneggiato, nel provare il predetto nesso di causalità, ha, altresì, l'onere di dimostrare che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità – nella specie che il cordolo fosse in parte danneggiato –, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso (cfr. Cass. 11526/2017, Cass. 21212/2015 e Cass. 8005/2010) e tale, dunque, nella prospettiva del danneggiato, da rappresentare la specifica causa di quest'ultimo (nel caso in esame, la caduta è stata conseguenza del danneggiamento del marciapiedi, situazione che rappresenta l'asserita condizione di pericolosità della cosa).
5.3. Tutto ciò premesso, l'odierno appellante, al contrario di quanto stigmatizzato dagli appellati ha assolto il predetto onere probatorio. Infatti, non soltanto è pacifico che l' cadde a terra all'interno del centro commerciale, ma è provato che in quel Pt_1 frangente il cordolo fosse in parte danneggiato, come dallo stesso dedotto. Nel senso anzidetto, ha riferito il teste , deducendo che “ero presente e l'ho Testimone_1 visto cadere, lui stava camminando davanti a noi. […] L'area non era illuminata,
c'è un sottopassaggio”. Dunque, quanto esposto, unitamente alla compatibilità, accertata a mezzo CTU medico-legale, delle lesioni riportate con la caduta, dimostra, in termini sufficientemente chiari, tanto il nesso di casualità tra l'evento e la cosa quanto il danneggiamento preesistente del cordolo del marciapiedi.
5.4. Tuttavia, nonostante quanto acclarato nella specie, deve osservarsi che – come correttamente rilevato dal giudice di prime cure – è acclarata la sussistenza del caso fortuito e segnatamente il cd. “fortuito incidentale” ossia la condotta colposa del danneggiato per non aver egli, in condizioni di visibilità, adottato le normali cautele atte a scongiurare il verificarsi del danno.
5.5. In ordine all'interpretazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. si premette in via generale che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza, il caso fortuito, rappresentato dal fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa
7 dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (così Cass. SS.UU. ord. 20943/2022).
5.6. Con riferimento alla responsabilità del custode la giurisprudenza nomofilattica più recente ha superato l'indirizzo secondo cui la condotta del danneggiato per integrare il caso fortuito deve connotarsi, alla stregua di un giudizio di fatto che si colloca esclusivamente sul piano della regolarità causale, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità, che valgano a determinare una cesura interruttiva della serie causale riconducibile alla cosa che così viene degradata al rango di mera occasione dell'evento di danno, senza che abbia rilievo il mero accertamento della condotta colposa della vittima (in tale senso, cfr. Cass. ordd. 37059/2022,
36091/2022, 35558/2022 e 4035/2021). Indirizzo che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto al precedente consolidato orientamento (v., per tutte ord. nn. 2477-2483 del 2018 nonché di seguito ord. nn. 34886/2021 e 9315/2019) secondo cui invece – atteggiandosi la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa atteggiandosi, lo si ribadisce, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione – quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., tra le altre, e Cass. ordd. 2480, 2482, 2482 e 2483 del
2018). Dunque, con successive pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
esso può, dunque, assumere un rilievo
8 causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, e fermo restando che, nel formulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso senso, cfr.
Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord. 2146/2024 e sent.
2376/2024).
5.7. Orbene, le fotografie allegate dall'appellante e ritraenti lo stato dei luoghi in orario serale e, quindi, lo stesso di quando occorse il sinistro (avvenuto intorno alle ore
18.00), mostrano che il punto ove è avvenuta la caduta (cioè quella ove il cordolo del marciapiede era rotto) era perfettamente illuminato (v., in particolare, fotografie 1 e
2 prodotte con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 6.1.2022; fotografie confermate dal c.t.p. dell'appellante all'udienza del 6.4.2022 Parte_3 essendo le stesse allegate alla sua relazione tecnica depositata in atti). Invero, si tratta di un tratto di marciapiede adiacente all'esercizio “Unigross” e ben illuminato dal fascio di luci provenienti dallo stesso. Invece, la zona in penombra di cui si discorre nell'appello non è quella dove si trova il cordolo dissestato, ma quella ad essa vicina in prossimità del sottopassaggio dal quale, secondo il testimone Testimone_1
(v. vernale udienza del 6.4.2022), sembrerebbe che l'appellante provenisse insieme al testimone medesimo e ad altro soggetto. Stante la chiarezza della documentazione fotografica allegata, in senso contrario non depongono le incerte e poco chiare dichiarazioni del predetto testimone il quale ha fatto erroneo riferimento alla non illuminazione dell'area perché c'era un sottopassaggio – ma questo non è vero poiché il cordolo rotto si trovava non nel sottopassaggio ma dopo di esso (per chi proviene da esso) –, salvo correggersi a domanda di un difensore alludendo ad una condizione di “penombra” e accennando al fatto che stessero “uscendo dal sottopassaggio”. Tale ultima circostanza tra l'altro non pare collimare con la tesi della parte attorea secondo cui la caduta è avvenuta scendendo dal marciapiede, tesi che parrebbe presupporre che l' , insieme ai due compagni tra cui il , procedesse Pt_1 Tes_1
9 trasversalmente rispetto al cordolo e, di conseguenza, non stesse uscendo dal sottopassaggio in quel frangente e procedendo longitudinalmente rispetto al cordolo.
5.8. Il cruciale punto di fatto innanzi esposto è stato lucidamente colto dal giudice di primo grado in quella parte della motivazione censurata dalla parte appellante e che, invece, la Corte ritiene condivisibile (“Tuttavia, se per un verso ed in linea di principio deve considerarsi che laddove esista una condizione di scarsa visibilità possa ritenersi esigibile dal pedone una ancor maggiore attenzione all'area di calpestio su cui si approccia a transitare, rispetto alla cautela da lui comunque normalmente esigibile, per altro verso, e con specifico riferimento al caso in esame
, si deve notare che i dedotti “coni d'ombra” cui l'attore attribuisce la scarsa visibilità in loco e quindi la sua mancata percezione del cordolo irregolare non si riscontrano in base alla documentazione fotografica prodotta, dalla quale risulta al contrario che il gioco d'ombra originato dall'illuminazione all'uscita dell'esercizio commerciale rende ancor più evidente l'area sconnessa (posta nella parte antero- laterale rispetto all'entrata dell'esercizio commerciale)”.
5.9. Dunque, il tratto di marciapiede in questione era illuminato e la rottura del cordolo era visibile e percepibile da qualsiasi utente della strada adoperando la normale diligenza. Pertanto, sussiste la condotta colposa dell' il quale, non prestando Pt_1 un minimo di attenzione e, quindi, in modo imprudente, non faceva caso alla disconnessione e scendendo il marciapiede cadeva a terra. La colpa è resa evidente dalla circostanza che l'irregolarità concerneva soltanto la piccola parte finale del marciapiede (appunto il cordolo che era frantumato) sulla quale normalmente l'utente non poggia il piede. Inoltre, come si è detto, stando al testimone Tes_1
, l' proveniva dal sottopassaggio che era al buio o in penombra e,
[...] Pt_1 dunque, si presuppone che, con la normale diligenza, egli stesse guardando dove stava camminando. Infine, l'area circostante all'esercizio commerciale, stando alle foto, si presentava, oltre che ben illuminata, pulita e priva di ulteriori anomalie. Si ribadisce, allora, che, essendo quella in cui egli inciampava l'unica anomalia presente nell'area in parola, l' avrebbe potuto procedere in modo più accorto e, quindi, Pt_1 essendo la stessa visibile, evitare di rovinare a terra.
5.10. È chiaro che si tratta, nel complesso, di un comportamento colposo in netto contrasto con le cautele che una persona, nella medesima situazione di fatto, facendo ricorso all'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto adottare. Se il danneggiato avesse
10 adottato tali minime cautele (transito sulla parte del marciapiedi non interessata dalla disconnessione, parimenti perfettamente illuminata) egli non sarebbe certamente caduto.
5.11. In definitiva, alla luce di quanto esposto, è evidente che il comportamento colposo del danneggiato integra il caso fortuito cd. incidentale innanzi illustrato che recide del tutto il nesso causale tra la cosa e il danno, potendo in concreto affermarsi che lo scivolamento e la caduta all'ingresso dell'esercizio commerciale non è stato cagionato dall'essere il marciapiedi in parte sconnesso, ma dal sopra descritto comportamento incauto della parte appellante.
6. In conclusione, l'appello è infondato, dunque, va respinto.
7. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
8. Le spese seguono la soccombenza – e, quindi, vanno poste a carico dell'attore, odierno appellante, risultato soccombente – e si liquidano, in conformità ai parametri di cui al d.m.
147/2024, come in dispositivo, sulla base della documentazione versata in atti, scaglione conforme alla domanda, valori minimi per la fase istruttoria / trattazione (attesa la minima attività in concreto svolta) e medi per tutte le restanti fasi.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso in favore di ciascuna delle tre parti Parte_1 appellate costituite ( CP_1 Controparte_14
delle spese del presente grado del giudizio Controparte_11 liquidate, per ognuna di esse, in € 4.888,00 oltre 15% di rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, per compenso.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Francesco S. Filocamo
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