Articolo 1 della Legge 19 luglio 1971, n. 553
Versione
24 agosto 1971
Art. 1. Articolo unico

I primi due commi dell' articolo 2 della legge 1° agosto 1959, n. 703 , vengono sostituiti dai seguenti:
"L'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo precedente non potra' superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire 200 milioni.
Per le imprese in forma sociale od associate il limite puo' essere elevato fino a lire 400 milioni".

Entrata in vigore il 24 agosto 1971