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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9294 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23602/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. 1572/2024 resa il 26/03/2024 dal Giudice di Pace di Barra e pubblicata il
04/04/2024”, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. DELLO IACONO C.F._1
MAURO presso cui elettivamente domicilia con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_1
E
già in persona del suo Controparte_1 Controparte_1
legale rappresentate pro tempore dott. , COD. FISC. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARTELLI GIOVANNI P.IVA_1
BATTISTA, presso cui elettivamente domicilia con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_2
NONCHÉ nato a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_3
appellato contumace. C.F._2 CONCLUSIONI
All'udienza del 30/09/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In fatto
ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata con cui il giudice Parte_1
di Pace ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni da lui patiti in occasione del sinistro verificatosi il 12/10/2006, alle ore 19,00 circa, in Napoli alla Via della Villa Romana, allorquando, il motociclo Honda
Transalp, targato CX52765, sul quale viaggiava in qualità di terzo trasportato veniva in collisione con l'autovettura Fiat Brava targata BY 566 SX.
L'attore riproponeva la domanda dopo aver già incardinato un precedente giudizio, recante R.G. nr. 1435/2011, promosso per il risarcimento dei medesimi danni e conclusosi con una sentenza in rito di improponibilità.
L'attore in primo grado, testualmente, deduceva:
“a) che, l'istante in data 12.10.2006, verso le ore 19.00 circa, si trovava a bordo del motociclo Honda Transalp tg. CX 52765, in qualità di trasportato, rimanendo coinvolto in un incidente;
b) che, il predetto motociclo, di proprietà e condotto dal Sig. CP_3
mentre transitava per Via della Villa Romana del Comune di Napoli,
[...]
con direzione di marcia S. GI a Cremano, giunto all'incrocio con Via Bartolo
Longo, veniva investito dall'autovettura Fiat Brava tg. BY566SX, di proprietà del
Sig. , residente in [...]; Persona_1
c) che, la responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente al conducente dell'autovettura Fiat Brava il quale, proveniente da destra rispetto al senso di marcia tenuto dal motociclo, non rispettava la segnaletica verticale posta sull'incrocio che intimava di “dare precedenza a destra e a sinistra” e, in tal modo, andava ad investire il motociclo provocandone la caduta sul selciato unitamente al conducente cd all'istante, trasportato. A motivo delle lesioni personali riportate l'istante era costretto, in uno al Sig. a ricorrere CP_3
alle cure dei sanitari del P.S. del P.O. S. Paolo, ve veniva refertato con la seguente diagnosi “trauma contusivo spalla, gomito e ginocchio sinistro”.
Restava contumace sebbene esattamente citato. Controparte_3
SI costituiva la che impugnava la domanda in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto.
All'esito del procedimento, il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea con la motivazione che segue:
“
2. Quanto al merito, la teste , escussa con formula di rito Testimone_1
all'udienza del 20.9.2023 (v. verbale), richiamata per chiarimenti all'udienza del
20.3.2024 (v. verbale), ha affermato che verso la metà del mese di ottobre del
2006, in ore serali, nel percorrere via della Villa Romana con direzione San
GI e seguendo un motorino con a bordo due persone di sesso maschile
(indossanti entrambi il casco), notava che quest'ultimo veniva urtato da un'autovettura Fiat Brava che proveniente da una strada posta sulla loro destra
(identificata con via Bartolo Longo) e non rispettando la dovuta precedenza lo impattava alla parte centrale destra provocandone la caduta al suolo unitamente ai suoi occupanti.
La teste ha poi riferito che a causa dell'incidente (avvenuto proprio davanti a lei), dovette fermarsi per il blocco del traffico, e nell'avvicinarsi agli occupanti del motociclo (che si trovavano ancora sul selciato) notava che questi ultimi lamentavano dolori alla parte sinistra del corpo ed in particolare alla gamba sinistra ed al braccio sinistro, mentre il conducente della Fiat Brava - nel frattempo sceso dal proprio veicolo, - si offriva di accompagnarli in ospedale sebbene questi preferivano allertare i propri parenti.
2.1. Sul piano della prova critica (osservandosi le giustificazioni rese dal teste in sede di chiarimenti offerti all'udienza del 20.3.2024) tale deposizione presenta severe perplessita' laddove la teste non indica se il motociclo, dopo l'impatto ricevuto, rovinava al suolo sul lato destro o sinistro, né riferisce sulla presenza di altre persone sul luogo (v. infra), né tantomeno di aver lasciato agli occupanti del motociclo investito le proprie generalità.
Inoltre, nel giudizio iscritto al n. 1435/2011 conclusosi con sentenza in rito del
25-27.11.2013 dal G.d.P. di Barra (v. in atti), risulta escusso l'altrimenti ignoto
il quale dichiara di aver provveduto a rialzare gli occupanti del CP_4
motociclo investito (v. verbale), circostanza che la non riferisce Tes_1
affatto, né tantomeno sulla presenza della , anch'essa indicata Controparte_5
quale teste nel verbale di udienza del 2.12.2022 e successivamente oggetto di rinunzia da parte del difensore (v. verbale del 6.12.2023).
3. Pertanto, non essendo stata offerta giustificazione sul perché, nel presente giudizio, sia stata indicata quale teste una persona diversa (anzi, ben due) da quello escusso nel precedente iscritto al n.r.g. 1435/2011 (dove l'acquisizione di una prova atipica in tanto puo' essere ammessa - quale mero indizio, - solo qualora venga dimostrata la sua irripetibilità), in presenza di un quadro mutilo
e lacunoso la domanda va rigettata non avendo l'attore (convincentemente) comprovato i fatti costitutivi della medesima come imposto dall'art. 2967 c.c. anche in relazione all'art. 141 C.d.a.p. (essendo il fatto storico dell'incidente rimasto nebuloso)”.
2. Riguardo al merito
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Va osservato, che il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea ponendo in dubbio il verificarsi stesso dell'evento di danno.
Invero, il giudice di prime cure, oltreché evidenziare il lacunoso quadro probatorio, ha posto in luce la dubbia circostanza attinente alla diversa indicazione dei testi tra il giudizio precedentemente promosso dal Pt_1
(recante R.G. nr. 1435/2011) e conclusosi con una pronuncia in rito e quello di primo grado conclusosi con la sentenza oggetto di impugnazione.
Difatti, il , nel giudizio recante R.G. nr. 1435/2011, intimava quale Pt_1
testimone oculare dei fatti il sig. e, poi, nel giudizio a quo CP_4
indicava quali testi (alla cui audizione ha poi rinunciato) e Controparte_5
(ascoltata in primo grado all'udienza del 20/09/2023). Testimone_1
Orbene, tale circostanza, oltre alle controverse dichiarazioni della teste sentita nel giudizio di prime cure – che non ha riferito della presenza sui luoghi di causa degli altri due testi - hanno indotto il Giudice di Pace a rigettare la domanda attorea in difetto della prova costitutiva dei fatti di causa, e pertanto, del verificarsi stesso dell'evento.
Ebbene, tanto premesso, l'appellante avrebbe dovuto censurare la sentenza di primo grado lamentando, non già l'errata applicazione della disciplina di cui all'art. 141 C.d.A., bensì l'ingiusto convincimento del primo giudice riguardo l'inesistenza stessa dell'evento di sinistro.
In altre parole, l'appellante, avrebbe dovuto contestare la sentenza laddove non si è ritenuta provata l'esistenza dell'evento di danno per cui è causa e prendere posizione circa i fatti e le circostanze poste dal primo giudice a fondamento del proprio convincimento.
Difatti, il primo giudice ha valutato la prova testimoniale, soppesando le dichiarazioni del teste con gli ulteriori elementi probatori a sua disposizione, così concludendo per l'inattendibilità del teste, da cui ne consegue la mancata prova del fatto.
Dunque, il gravame doveva vertere sull'accertamento compiuto dal primo giudice riguardo la veridicità dell'accadimento del sinistro e non solo sulla valutazione della prova testimoniale e sulla sua efficacia riguardo la corretta, o meno, applicazione dell'art. 141 C.d.A.
Ciò posto, in ragione dell'effetto devolutivo del giudizio d'appello - in base al quale la cognizione del giudice di secondo grado è limitata ai soli punti della decisione che sono stati specificamente contestati con i motivi di appello - e considerato che l'appellante non ha impugnato la prima sentenza riguardo alla mancata prova del reale verificarsi dei fatti, non si può decidere eccedendo la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Conseguentemente, pure in forza dei condivisibili dubbi sollevati dal primo giudice, deve confermarsi la sentenza di primo grado con la quale è stato ritenuto che non sia stata offerta la prova costitutiva dei fatti posti a fondamento della domanda attorea, e dunque, dell'effettivo verificarsi dell'evento di sinistro.
In definitiva, per i motivi innanzi esposti, l'appello deve essere rigettato.
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela AR, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 1.200,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- c) ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Napoli il 16.10.25
Il Giudice Angela AR
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23602/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. 1572/2024 resa il 26/03/2024 dal Giudice di Pace di Barra e pubblicata il
04/04/2024”, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. DELLO IACONO C.F._1
MAURO presso cui elettivamente domicilia con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_1
E
già in persona del suo Controparte_1 Controparte_1
legale rappresentate pro tempore dott. , COD. FISC. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARTELLI GIOVANNI P.IVA_1
BATTISTA, presso cui elettivamente domicilia con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_2
NONCHÉ nato a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_3
appellato contumace. C.F._2 CONCLUSIONI
All'udienza del 30/09/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In fatto
ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata con cui il giudice Parte_1
di Pace ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni da lui patiti in occasione del sinistro verificatosi il 12/10/2006, alle ore 19,00 circa, in Napoli alla Via della Villa Romana, allorquando, il motociclo Honda
Transalp, targato CX52765, sul quale viaggiava in qualità di terzo trasportato veniva in collisione con l'autovettura Fiat Brava targata BY 566 SX.
L'attore riproponeva la domanda dopo aver già incardinato un precedente giudizio, recante R.G. nr. 1435/2011, promosso per il risarcimento dei medesimi danni e conclusosi con una sentenza in rito di improponibilità.
L'attore in primo grado, testualmente, deduceva:
“a) che, l'istante in data 12.10.2006, verso le ore 19.00 circa, si trovava a bordo del motociclo Honda Transalp tg. CX 52765, in qualità di trasportato, rimanendo coinvolto in un incidente;
b) che, il predetto motociclo, di proprietà e condotto dal Sig. CP_3
mentre transitava per Via della Villa Romana del Comune di Napoli,
[...]
con direzione di marcia S. GI a Cremano, giunto all'incrocio con Via Bartolo
Longo, veniva investito dall'autovettura Fiat Brava tg. BY566SX, di proprietà del
Sig. , residente in [...]; Persona_1
c) che, la responsabilità del sinistro è da ascriversi esclusivamente al conducente dell'autovettura Fiat Brava il quale, proveniente da destra rispetto al senso di marcia tenuto dal motociclo, non rispettava la segnaletica verticale posta sull'incrocio che intimava di “dare precedenza a destra e a sinistra” e, in tal modo, andava ad investire il motociclo provocandone la caduta sul selciato unitamente al conducente cd all'istante, trasportato. A motivo delle lesioni personali riportate l'istante era costretto, in uno al Sig. a ricorrere CP_3
alle cure dei sanitari del P.S. del P.O. S. Paolo, ve veniva refertato con la seguente diagnosi “trauma contusivo spalla, gomito e ginocchio sinistro”.
Restava contumace sebbene esattamente citato. Controparte_3
SI costituiva la che impugnava la domanda in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto.
All'esito del procedimento, il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea con la motivazione che segue:
“
2. Quanto al merito, la teste , escussa con formula di rito Testimone_1
all'udienza del 20.9.2023 (v. verbale), richiamata per chiarimenti all'udienza del
20.3.2024 (v. verbale), ha affermato che verso la metà del mese di ottobre del
2006, in ore serali, nel percorrere via della Villa Romana con direzione San
GI e seguendo un motorino con a bordo due persone di sesso maschile
(indossanti entrambi il casco), notava che quest'ultimo veniva urtato da un'autovettura Fiat Brava che proveniente da una strada posta sulla loro destra
(identificata con via Bartolo Longo) e non rispettando la dovuta precedenza lo impattava alla parte centrale destra provocandone la caduta al suolo unitamente ai suoi occupanti.
La teste ha poi riferito che a causa dell'incidente (avvenuto proprio davanti a lei), dovette fermarsi per il blocco del traffico, e nell'avvicinarsi agli occupanti del motociclo (che si trovavano ancora sul selciato) notava che questi ultimi lamentavano dolori alla parte sinistra del corpo ed in particolare alla gamba sinistra ed al braccio sinistro, mentre il conducente della Fiat Brava - nel frattempo sceso dal proprio veicolo, - si offriva di accompagnarli in ospedale sebbene questi preferivano allertare i propri parenti.
2.1. Sul piano della prova critica (osservandosi le giustificazioni rese dal teste in sede di chiarimenti offerti all'udienza del 20.3.2024) tale deposizione presenta severe perplessita' laddove la teste non indica se il motociclo, dopo l'impatto ricevuto, rovinava al suolo sul lato destro o sinistro, né riferisce sulla presenza di altre persone sul luogo (v. infra), né tantomeno di aver lasciato agli occupanti del motociclo investito le proprie generalità.
Inoltre, nel giudizio iscritto al n. 1435/2011 conclusosi con sentenza in rito del
25-27.11.2013 dal G.d.P. di Barra (v. in atti), risulta escusso l'altrimenti ignoto
il quale dichiara di aver provveduto a rialzare gli occupanti del CP_4
motociclo investito (v. verbale), circostanza che la non riferisce Tes_1
affatto, né tantomeno sulla presenza della , anch'essa indicata Controparte_5
quale teste nel verbale di udienza del 2.12.2022 e successivamente oggetto di rinunzia da parte del difensore (v. verbale del 6.12.2023).
3. Pertanto, non essendo stata offerta giustificazione sul perché, nel presente giudizio, sia stata indicata quale teste una persona diversa (anzi, ben due) da quello escusso nel precedente iscritto al n.r.g. 1435/2011 (dove l'acquisizione di una prova atipica in tanto puo' essere ammessa - quale mero indizio, - solo qualora venga dimostrata la sua irripetibilità), in presenza di un quadro mutilo
e lacunoso la domanda va rigettata non avendo l'attore (convincentemente) comprovato i fatti costitutivi della medesima come imposto dall'art. 2967 c.c. anche in relazione all'art. 141 C.d.a.p. (essendo il fatto storico dell'incidente rimasto nebuloso)”.
2. Riguardo al merito
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Va osservato, che il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea ponendo in dubbio il verificarsi stesso dell'evento di danno.
Invero, il giudice di prime cure, oltreché evidenziare il lacunoso quadro probatorio, ha posto in luce la dubbia circostanza attinente alla diversa indicazione dei testi tra il giudizio precedentemente promosso dal Pt_1
(recante R.G. nr. 1435/2011) e conclusosi con una pronuncia in rito e quello di primo grado conclusosi con la sentenza oggetto di impugnazione.
Difatti, il , nel giudizio recante R.G. nr. 1435/2011, intimava quale Pt_1
testimone oculare dei fatti il sig. e, poi, nel giudizio a quo CP_4
indicava quali testi (alla cui audizione ha poi rinunciato) e Controparte_5
(ascoltata in primo grado all'udienza del 20/09/2023). Testimone_1
Orbene, tale circostanza, oltre alle controverse dichiarazioni della teste sentita nel giudizio di prime cure – che non ha riferito della presenza sui luoghi di causa degli altri due testi - hanno indotto il Giudice di Pace a rigettare la domanda attorea in difetto della prova costitutiva dei fatti di causa, e pertanto, del verificarsi stesso dell'evento.
Ebbene, tanto premesso, l'appellante avrebbe dovuto censurare la sentenza di primo grado lamentando, non già l'errata applicazione della disciplina di cui all'art. 141 C.d.A., bensì l'ingiusto convincimento del primo giudice riguardo l'inesistenza stessa dell'evento di sinistro.
In altre parole, l'appellante, avrebbe dovuto contestare la sentenza laddove non si è ritenuta provata l'esistenza dell'evento di danno per cui è causa e prendere posizione circa i fatti e le circostanze poste dal primo giudice a fondamento del proprio convincimento.
Difatti, il primo giudice ha valutato la prova testimoniale, soppesando le dichiarazioni del teste con gli ulteriori elementi probatori a sua disposizione, così concludendo per l'inattendibilità del teste, da cui ne consegue la mancata prova del fatto.
Dunque, il gravame doveva vertere sull'accertamento compiuto dal primo giudice riguardo la veridicità dell'accadimento del sinistro e non solo sulla valutazione della prova testimoniale e sulla sua efficacia riguardo la corretta, o meno, applicazione dell'art. 141 C.d.A.
Ciò posto, in ragione dell'effetto devolutivo del giudizio d'appello - in base al quale la cognizione del giudice di secondo grado è limitata ai soli punti della decisione che sono stati specificamente contestati con i motivi di appello - e considerato che l'appellante non ha impugnato la prima sentenza riguardo alla mancata prova del reale verificarsi dei fatti, non si può decidere eccedendo la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Conseguentemente, pure in forza dei condivisibili dubbi sollevati dal primo giudice, deve confermarsi la sentenza di primo grado con la quale è stato ritenuto che non sia stata offerta la prova costitutiva dei fatti posti a fondamento della domanda attorea, e dunque, dell'effettivo verificarsi dell'evento di sinistro.
In definitiva, per i motivi innanzi esposti, l'appello deve essere rigettato.
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela AR, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 1.200,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- c) ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Napoli il 16.10.25
Il Giudice Angela AR