CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/02/2026, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 690/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SESSA SABATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4186/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sessa Aurunca - Via Xxi Luglio Snc 81037 Sessa Aurunca CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Vincenzo Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200009019473501 TARSU/TIA 2010 - ATTO n. 1172/2015 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 284/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Signora Ricorrente_1 impugnava una cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto del Comune di Sessa Aurunca, per il recupero della TARSU relativa all'annualità 2010.
La ricorrente, agendo in qualità di erede del Signor Nominativo_1, deduceva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
1. omessa notifica dell'atto presupposto: l'avviso di accertamento numero 1172 relativo alla TARSU 2010 non sarebbe mai stato validamente notificato al de cuius né agli eredi;
2. inesistenza della notifica: il destinatario dell'accertamento, Signor Nominativo_1, era già deceduto al momento della presunta notifica.
Si costituiva in giudizio il Comune di Sessa Aurunca:
1. eccependo la regolarità della notifica dell'atto presupposto, avvenuta in data 30 dicembre 2015;
2. sostenendo la definitività della pretesa tributaria per mancata impugnazione del suddetto accertamento.
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi attinenti al merito della pretesa ed alla fase di formazione del ruolo, di esclusiva spettanza dell'Ente impositore.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il punto nodale della controversia risiede nella validità della notifica dell'avviso di accertamento TARSU 2010, atto presupposto alla cartella di pagamento oggi impugnata.
Dalla documentazione prodotta - estratto per riassunto dell'atto di morte - risulta inequivocabilmente che il
Signor Nominativo_1 è deceduto in data 3 febbraio 2014.
Ciononostante, il Comune di Sessa Aurunca ha prodotto un avviso di ricevimento dal quale emerge che l'avviso di accertamento è stato spedito a nome del de cuius e notificato in data 30 dicembre 2015, ovvero quasi due anni dopo il decesso del destinatario.
Secondo un condiviso e consolidato orientamento giurisprudenziale, la notifica effettuata ad un soggetto già deceduto è affetta:
1. da inesistenza giuridica;
2. da nullità radicale e insanabile se non fatta entro un anno dalla morte agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto.
Al riguardo è altresì pacifico che oltre l'anno dalla morte la notifica deve essere fatta personalmente ai singoli eredi.
Nel caso di specie, l'atto è stato indirizzato ed eseguito nei confronti di una persona non più esistente, rendendo l'intera procedura di notificazione tamquam non esset.
L'inesistenza della notifica dell'atto presupposto impedisce alla pretesa tributaria di divenire definitiva.
Ne consegue che la cartella di pagamento, in quanto atto successivo dipendente da un presupposto invalido,
è affetta da invalidità derivata e deve essere annullata.
Infine l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Agenzia delle Entrate - Riscossione deve ritenersi assorbita, stante la natura del vizio che inficia l'intera catena procedimentale, mentre, quanto alle difese del Comune, esse sono smentite dalla prova documentale del decesso ante - notifica fornita dalla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento numero 028 2020
00090194 73 501. Condanna il Comune di Sessa Aurunca al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.224,75, di cui euro 1.065,00 per compenso tabellare ed euro 159,75 per spese generali, oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti. Dichiara compensate le spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SESSA SABATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4186/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sessa Aurunca - Via Xxi Luglio Snc 81037 Sessa Aurunca CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Vincenzo Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200009019473501 TARSU/TIA 2010 - ATTO n. 1172/2015 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 284/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Signora Ricorrente_1 impugnava una cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto del Comune di Sessa Aurunca, per il recupero della TARSU relativa all'annualità 2010.
La ricorrente, agendo in qualità di erede del Signor Nominativo_1, deduceva l'illegittimità dell'atto per i seguenti motivi:
1. omessa notifica dell'atto presupposto: l'avviso di accertamento numero 1172 relativo alla TARSU 2010 non sarebbe mai stato validamente notificato al de cuius né agli eredi;
2. inesistenza della notifica: il destinatario dell'accertamento, Signor Nominativo_1, era già deceduto al momento della presunta notifica.
Si costituiva in giudizio il Comune di Sessa Aurunca:
1. eccependo la regolarità della notifica dell'atto presupposto, avvenuta in data 30 dicembre 2015;
2. sostenendo la definitività della pretesa tributaria per mancata impugnazione del suddetto accertamento.
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi attinenti al merito della pretesa ed alla fase di formazione del ruolo, di esclusiva spettanza dell'Ente impositore.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il punto nodale della controversia risiede nella validità della notifica dell'avviso di accertamento TARSU 2010, atto presupposto alla cartella di pagamento oggi impugnata.
Dalla documentazione prodotta - estratto per riassunto dell'atto di morte - risulta inequivocabilmente che il
Signor Nominativo_1 è deceduto in data 3 febbraio 2014.
Ciononostante, il Comune di Sessa Aurunca ha prodotto un avviso di ricevimento dal quale emerge che l'avviso di accertamento è stato spedito a nome del de cuius e notificato in data 30 dicembre 2015, ovvero quasi due anni dopo il decesso del destinatario.
Secondo un condiviso e consolidato orientamento giurisprudenziale, la notifica effettuata ad un soggetto già deceduto è affetta:
1. da inesistenza giuridica;
2. da nullità radicale e insanabile se non fatta entro un anno dalla morte agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto.
Al riguardo è altresì pacifico che oltre l'anno dalla morte la notifica deve essere fatta personalmente ai singoli eredi.
Nel caso di specie, l'atto è stato indirizzato ed eseguito nei confronti di una persona non più esistente, rendendo l'intera procedura di notificazione tamquam non esset.
L'inesistenza della notifica dell'atto presupposto impedisce alla pretesa tributaria di divenire definitiva.
Ne consegue che la cartella di pagamento, in quanto atto successivo dipendente da un presupposto invalido,
è affetta da invalidità derivata e deve essere annullata.
Infine l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Agenzia delle Entrate - Riscossione deve ritenersi assorbita, stante la natura del vizio che inficia l'intera catena procedimentale, mentre, quanto alle difese del Comune, esse sono smentite dalla prova documentale del decesso ante - notifica fornita dalla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento numero 028 2020
00090194 73 501. Condanna il Comune di Sessa Aurunca al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.224,75, di cui euro 1.065,00 per compenso tabellare ed euro 159,75 per spese generali, oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti. Dichiara compensate le spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.