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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 3267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3267 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 529/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. ER EL Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. LE AR Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 529 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
APPELLANTE rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Grani, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio contro
(C.F. ), in proprio e quale erede di CP_1 CodiceFiscale_2
(C.F. Persona_1 CodiceFiscale_3
(C.F. , quale erede di Controparte_2 CodiceFiscale_4
Controparte_3
(C.F. ), quale erede di
[...] CodiceFiscale_5 [...]
[...]
( ), quale erede di Controparte_4 CodiceFiscale_6
Persona_1
APPELLATE rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Zoppi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Verona n. 295/2023 pubblicata in data 15.2.2023
Conclusioni di parte appellante:
Previa reiezione di ogni avversa domanda o eccezione, in integrale riforma della sentenza n. 295/2023 Tribunale di Verona resa all'esito del giudizio R.G.N. 4694/2018 dal Tribunale di Verona, pubblicata il 15/02/2023 e notificata il 20/02/2023:
1) condannarsi le appellate sig.re , , e CP_1 CP_4 CP_2 Controparte_3 alla esecuzione, a loro cura e spese, previa individuazione, progettazione, ottenimento dei necessari titoli edilizi, dell'opera o manufatto prevista nella scrittura privata
23/01/2007 (doc 4);
2) Sempre in adempimento della scritta privata 23/01/2007 (doc 4) costituirsi una servitù di passo a carico della proprietà (abitazione composta da atrio, Parte_2 pranzo con retro cucina, soggiorno, tre vani utili, servizi, ripostiglio e balconi distinta al NCEU del Comune di Castel d'Azzano, foglio 6, m.n. 208 sub 2, Cat A/2) ed a favore della soffitta di comproprietà dell'attore (quota indivisa di 1/2 [un mezzo] della proprietà di una soffitta sovrastante il fabbricato in cui si trovano l'appartamento e la cantina/garage sopra descritti, così identificata al Catasto Fabbricati del Comune di
Castel d'Azzano: sez. U, foglio 6, part 208 (ex mapp 166) sub 2, mappale che accatasta oltre l'appartamento di proprietà anche la soffitta) e Parte_2 dell'appartamento del dott. sito al piano rialzato (e distinto al CF del Parte_1
Comune di Castel d'Azzano foglio 6 mapp 208 sub 1, Cat A/2, Cl 2, vani 6)al fine di permettere al dott. proprietario dell'appartamento sito al piano Parte_1 rialzato della palazzina sita in Castel d'Azzano via Pietro Mascagni 56, di raggiungere la soffitta sovrastante la palazzina medesima;
3) Pronunciarsi, quindi, la divisione dell'unità immobiliare di circa mq 150 (soffitta) sovrastante il fabbricato sito in via P. Mascagni 56, Castel d'Azzano (VR), accatastata unitamente all'appartamento identificato al Catasto Fabbricati del medesimo comune alla sez. U, foglio 6, mapp 208 (ex 166) sub 2, Cat A, in due lotti di pari valore e per pag. 2/19 l'effetto assegnarsi alle parti un lotto ciascuno statuendo che i lavori di adeguamento siano eseguiti a cura e spese dei sig.ri e;
Persona_1 CP_1
4) Condannarsi le appellanti , , e al CP_1 CP_4 CP_2 Controparte_3 pagamento in favore del dott. di una giusta indennità di occupazione Parte_1 della cosa comune nella misura di euro 100,00 mensili – o in quella, maggiore o minore che sarà ritenuta di equa o di giustizia - dalla data dalla richiesta di fruizione del bene
( 16/07/2010, doc. 8 fascicolo primo grado) al dì in cui sarà assicurato all'appellante il godimento del bene oggetto di causa oltre agli interessi di legge Parte_1 dalla domanda al saldo;
5) Spese e competenze legali, di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse, comprensive anche del procedimento di mediazione alla luce del diniego dei convenuti di entrare in mediazione, oltre rimb. forf. 15%, cpa 4% ed IVA con condanna delle appellate alla restituzione in favore di della somma di euro 21.960,43 Parte_1 pagata alle appellate in forza della esecutività della sentenza di primo grado ed al rimborso delle spese di CTU (€ 1.382,46) ed al rimborso dei contributi unificati versati dall'appellante Parte_1
In via istruttoria.
Disporsi CTU atta a: a) elaborare un progetto di costruzione del manufatto dedotto nella convenzione 23/01/2007 con l'esatta indicazione della servitù di passo oggetto di promessa nella scrittura 23/01/20007 (doc 4) ; b) elaborare un piano divisionale della soffitta di cui è causa e il suo frazionamento catastale.
Conclusioni di parti appellate:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come in comparsa di costituzione e 1 risposta ed in particolare:
In via preliminare:
− Per tutti i motivi sovra esposti ritenuto che l'impugnazione non abbia alcuna possibilità di essere accolta, si chiede di dichiarare inammissibile ex art. 348-bis e ter
c.p.c. l'appello avverso la sentenza impugnata.
In via principale:
- Per tutti i motivi sovra esposti, dichiarare inammissibile e comunque rigettare
l'appello proposto dal sig. Parte_1
pag. 3/19 - Per i motivi sovra esposti, confermare la Sentenza n. 295/2023, RG n. 4694/2018,
Repert. n. 617/2023 del 15/02/2023, pubblicata il 15/02/2023 dal Tribunale di Verona, nella persona del Giudice Dott. Massimo Vaccari e notificata il 20/02/2023.
In ogni caso:
- Spese di lite del doppio grado di giudizio interamente rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 18.5.2018 esponeva di essere pieno Parte_1 proprietario di un appartamento con garage e comproprietario per la quota di ½ di un deposito scantinato e di una soffitta, tutti siti nel medesimo edificio. La comproprietà era condivisa con e coniugi tra loro, pieni proprietari di un Persona_1 CP_1 appartamento situato al primo piano, tra l'appartamento di e la soffitta. L'attore Pt_1 deduceva che i coniugi erano obbligati in forza di scrittura privata del 23.1.2007 a eseguire a proprie spese un'opera per permettere a di raggiungere la soffitta, cui Pt_1 si accedeva unicamente dall'appartamento al primo piano, e allegava che gli stessi si erano resi inadempienti, impedendogli di accedere alla soffitta e godendone in via esclusiva. Conseguentemente li conveniva in giudizio per sentirli condannare all'esecuzione dell'opera predetta, con eventuale costituzione di servitù a carico della loro proprietà e conseguentemente per ottenere la divisione della comunione ordinaria con oggetto la soffitta formando due lotti di pari valore;
chiedeva, altresì, la condanna degli stessi al pagamento di un'indennità di occupazione.
Si costituivano e eccependo la carenza di legittimazione Persona_1 CP_1 attiva di per non aver dimostrato di essere comproprietario della soffitta e Pt_1 contestando di essere vincolati dalla citata scrittura privata, sottoscritta solo da Per_1
, e di essere tenuti al pagamento dell'indennità di occupazione, nonché chiedendo
[...] in via subordinata l'accertamento dell'usucapione breve della soffitta.
Intervenuto il decesso del convenuto il giudizio veniva interrotto e riassunto Per_1 nei confronti delle eredi dello stesso e istruito con CTU.
Il Tribunale di Verona, con la sentenza in epigrafe indicata, previo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dai convenuti, rigettava sia le domande attoree sia la riconvenzionale di usucapione svolta dai convenuti, con pag. 4/19 condanna di alla rifusione delle spese di lite, motivando come segue: Parte_1
- non aveva interesse all'esecuzione dell'opera per raggiungere la soffitta, in Pt_1 quanto l'esercizio del diritto fatto valere dall'attore postula necessariamente la sussistenza in capo lui di un diritto di servitù di passaggio attraverso l'appartamento dei coniugi che non è mia stata costituita, non potendo desumersi dalla Parte_2 scrittura del 23.1.2007 un impegno alla costituzione in tal senso né l'attore, che pure aveva formulato in via “eventuale” la domanda di costituzione di una servitù a carico della proprietà dei convenuti, ne aveva esplicitato caratteristiche e presupposti;
- non vi era prova che fosse vincolata dalla scrittura privata del 23.1.2007, CP_1 mancando la sua sottoscrizione e non essendo il marito suo rappresentante o mandatario;
- la soffitta non era comodamente divisibile e nessuna delle parti ha chiesto l'assegnazione della stessa;
- non aveva diritto all'indennità di occupazione perché non poteva ritenersi Pt_1 provata la comproprietà anziché la servitù sulla soffitta e perché non era stato dimostrato che la parte di sua pertinenza fosse stata occupata dai convenuti con arredi od oggetti;
- la domanda riconvenzionale di usucapione non poteva essere accolta poiché non risultavano trascrizioni né di scioglimento della comunione né di acquisto della CP_ proprietà esclusiva della soffitta a favore dei signori – e il CTU aveva Per_1 rilevato che nell'atto di acquisto dell'appartamento di proprietà, nella descrizione del bene compravenduto, si evidenzia la promiscuità della soffitta ma al contempo si dichiara che essa è di proprietà per la quota di ½ dei predetti e per la quota residua del
(cfr. pag. 14 relazione del ctu geom. ; Pt_1 CP_5
- le spese seguivano la soccombenza, anche in considerazione del fatto che Pt_1 aveva rifiutato la proposta conciliativa del giudice;
- non sussistevano i presupposti per condannare i convenuti per la mancata partecipazione alla mediazione ante causam atteso che erano stati presenti al primo incontro.
Avverso l'indicata pronuncia interponeva tempestivo appello lamentando: 1. Pt_1 travisamento dei documenti prodotti con errata qualificazione del diritto dominicale pag. 5/19 dell'appellante;
2. violazione delle norme di cui all'art. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione della scrittura del 23.1.2007 ed errata qualificazione della domanda attorea;
3. erroneo giudizio di indivisibilità della soffitta;
4. violazione degli artt. 1218 c.c. e/o 2043 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1102 e 2043 c.c. in relazione alla domanda di pagamento di un'indennità di occupazione;
5. violazione dell'art. 91 c.p.c. anche in combinato disposto con l'art. 185 bis c.p.c. e con l'art. 8, co. 4, D. Lgs. 28/2010.
Riproponeva inoltre istanza istruttoria di integrazione della CTU.
Le appellate si costituivano eccependo l'inammissibilità ex art. 348 bis e ter c.p.c. dell'appello perché privo di una ragionevole probabilità di accoglimento nonché contestando quanto dedotto dall'appellante.
Veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il 9.7.2024, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Riassegnata la causa a un nuovo giudice istruttore, l'veniva rinviata al 28.10.2025.
2. Preliminarmente sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c.
L'eccezione non può trovare accoglimento dal momento che il cd. filtro in appello di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c. non è applicabile al presente giudizio ratione temporis: i citati articoli sono stati uno riformato e l'altro abrogato dal D. L.vo n. 149/2022 con decorrenza dal 28.2.2023, quindi in un momento antecedente l'atto di citazione in appello di datato 13.3.2023. Pt_1
Nel caso di specie la valutazione di non manifesta infondatezza in base al novellato art. 348 bis c.p.c. è stata esclusa in fase di trattazione e si è fissata udienza di rimessione in decisione nelle forme ordinarie ( e non ex 350 bis c.p.c. come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 348 bis c.p.c.)
3. L'appello è parzialmente fondato.
3.1. Primo motivo di appello: mancato riconoscimento del diritto di comproprietà.
L'appellante si duole del mancato riconoscimento del suo diritto di comproprietà sulla soffitta per la quota di un mezzo. Egli sostiene che vi sia stato travisamento dei documenti dimessi in giudizio, quali la dichiarazione di successione di Per_2
la sentenza del Tribunale di Verona, l'atto di compravendita dei signori
[...]
pag. 6/19 e la relazione notarile ex art. 567 c.p.c. con conseguente rigetto della Parte_3 domanda di pagamento dell'indennità di occupazione.
Il motivo è fondato.
La titolarità di del diritto di comproprietà della soffitta è provata Pt_1 documentalmente per mezzo della dichiarazione di successione della sorella e Per_2 della sentenza n. 95/2000 del Tribunale di Verona.
Detta sentenza è stata pronunciata all'esito del giudizio di scioglimento della comunione avente ad oggetto lo stabile in cui è sita la soffitta e, oltre a dividere il compendio immobiliare assegnando a l'appartamento al piano rialzato e a Persona_2 CP_6
e quello di cui al primo piano, ha rigettato la domanda
[...] Controparte_7 di usucapione della proprietà esclusiva della soffitta proposta da e CP_6 CP_7 nei confronti di Per_2
Pertanto, pure dopo la sentenza del 2000, la soffitta è rimasta in comproprietà delle proprietarie dei due appartamenti sottostanti, non essendo stata assegnata ad alcuna in particolare.
E poiché la sentenza è stata emessa nei confronti di e Persona_2 CP_6 sulla scorta dell'art. 2909 c.c. essa fa stato anche nei confronti di , Parte_1 successore mortis causa della prima, e dei coniugi , successori a titolo Parte_3 particolare della seconda. In merito va ricordato il principio consolidato per cui l'autorità del giudicato spiega i propri effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sui, sia pure impliciti, presupposti logico-giuridici (Cass. Civ. Sez.
1, Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024 (Rv. 672407 - 01) e presupposto logico-giuridico della domanda di usucapione della proprietà esclusiva tra comproprietari è la contitolarità originaria del diritto, pertanto in caso di rigetto della domanda la contitolarità è sussistente e vincolante anche rispetto ai successori delle parti del giudizio.
Del resto, si legge a pagina 8 della sentenza di divisione pronunciata dal Tribunale di
Verona, che è “pacifica la circostanza che tale bene (ndr. la soffitta) appartenesse cointestato ad e . CP_8 Persona_2 Persona_3
Ne consegue che sulla comproprietà della soffitta si è formato un giudicato implicito esterno che vincola le odierne parti in causa. pag. 7/19 Non rileva in senso contrario la circostanza per cui la soffitta è accatastata nel medesimo mappale che comprende l'appartamento di cui al primo piano, né che dai registri immobiliari non risulti la comproprietà della soffitta. Va, infatti, osservato che la trascrizione della divisione ex art. 2646 c.c. è prescritta non al fine di opponibilità ai terzi, ma allo scopo di rispettare il principio di continuità delle trascrizioni ex art. 2650
c.c. (Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 2000 del 14/03/1985; Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza
n. 5920 del 05/03/2024), di conseguenza non si pongono problemi di opponibilità del diritto di (com)proprietà di nei confronti dei coniugi. Pt_1
Del resto, lo stesso CTU geom. ha rilevato che, pur risultando la soffitta CP_5
CP_ accatastata nel subalterno 2 (riferito all'appartamento – ), risulta che la Per_1 soffitta sia sempre stata classificata ad uso promiscuo;
infatti le planimetrie catastali e i relativi elaborati planimetrici riportano tale dicitura sin dall'anno 1963. Il CTU ha altresì sottolineato che i vari passaggi di proprietà sopraggiunti a carico dell'unità immobiliare, ossia successioni, compravendite e la divisione giudiziale, evidenziano i passaggi di proprietà dell'abitazione al piano primo alla quale è annessa la soffitta censita con la dicitura “uso promiscuo” il che, secondo il CTU, depone per il fatto che
“la titolarità della soffitta ha seguito pedissequamente i passaggi di proprietà dell'abitazione alla quale è catastalmente annessa” (cfr. pagg.11-13 relazione peritale).
Inoltre, lo stesso era consapevole della comproprietà della soffitta per aver Per_1 sottoscritto la scrittura privata con in cui se ne dava atto e, ancora, CP_6
CP_ nell'atto di acquisto dei coniugi – viene specificata la promiscuità della Per_1 soffitta di cui al subalterno 2.
Infine, non risulta trascritto un atto di scioglimento della comunione della proprietà della soffitta, né un atto di acquisto della proprietà esclusiva della soffitta da parte dei coniugi , pertanto la soffitta è tuttora in comproprietà tra i proprietari dei Parte_3 due appartamenti sottostanti (la domanda di usucapione proposta dai coniugi Parte_2
è stata rigettata anche in questa sede e avverso la pronuncia non è stato proposto
[...] appello incidentale).
3.2. Secondo motivo di appello: interpretazione della scrittura privata del
23.1.2007 e qualificazione della domanda attorea.
L'appellante qualifica la scrittura privata del 23.1.2007 come contratto a favore di terzi pag. 8/19 costitutivo dell'obbligazione di realizzare le opere necessarie per permettere a Pt_1 di raggiungere la soffitta e dell'obbligazione di costituire una servitù di passaggio. La scrittura sarebbe vincolante per perché all'epoca coniugata in regime di CP_1 comunione legale dei beni con e perché ora erede pura e semplice dello Persona_1 stesso. Chiede, dunque, che controparte venga condannata ad eseguire l'opera per realizzare un accesso autonomo alla soffitta secondo il progetto elaborato dal consulente di parte architetto e trasmessa al CTU come osservazione alla bozza peritale. Per_4 evidenzia di aver chiesto la realizzazione, laddove possibile, di un'opera che Pt_1 permetta di raggiungere la soffitta senza passare per l'appartamento al primo piano e, in alternativa, la costituzione di una servitù di passaggio a carico della proprietà
ed a favore della soffitta di comproprietà Parte_3 Pt_1
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, va evidenziato che, rispetto alla scrittura privata sottoscritta solo dal
è vincolata solo quale erede del marito, non invece in proprio Per_1 CP_1 quale parte originaria, dal momento che non vi è la sua sottoscrizione né vi è prova della legittimazione di ad assumere obbligazioni in nome e per conto della moglie. Per_1
Non si può del pari ritenere che il regime patrimoniale della comunione legale rilevi ai fini della vincolatività: nel momento in cui l'accordo viene stipulato ha ad oggetto un bene non appartenente alla comunione legale, di conseguenza non sono applicabili le norme invocate dall'appellante regolanti l'amministrazione straordinaria e l'azione di annullamento dell'atto compiuto senza il consenso del coniuge.
L'interpretazione ex art. 1362 c.c. della scrittura privata, condotta esaminando il tenore letterale della stessa, la comune intenzione delle parti e il loro comportamento complessivo, non permette di riconoscere la previsione dell'obbligazione di costituire una servitù di passaggio. Essendo l'accordo de quo un contratto a favore di terzi, va precisato che parti contrattuali sono la stipulante e il promittente CP_6 Per_1
, mentre è terzo beneficiario del diritto previsto. Come è noto,
[...] Parte_1 infatti, nello schema contrattuale di cui all'art. 1411 c.c. il terzo non acquisisce la qualità di parte del rapporto negoziale né in senso formale né in senso sostanziale e non si verifica alcuna successione nel rapporto neanche dopo la sua adesione (Cass., sez. II,
30 marzo 2021, n. 8766); ne consegue che gli indici ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. pag. 9/19 vanno riferiti solo allo stipulante e al promittente.
Quanto alla lettera dell'accordo, mentre è esplicito l'impegno di realizzare opere murarie, non vi è alcun riferimento alla servitù di passo né ad una successiva pattuizione costitutiva della stessa. Al punto 4) la specificazione dell'obbligo assunto da Per_1
prevede l'“ottenimento di provvedimenti comunali e/o amministrativi,
[...] realizzazione di opere murarie”, non invece un nuovo accordo tra proprietari di fondi contigui, né l'individuazione di un percorso attraverso l'appartamento al primo piano, né la trascrizione di una servitù. Del resto, se si fosse impegnato a permettere Per_1 in futuro al proprietario dell'appartamento del piano rialzato di attraversare il proprio appartamento per raggiungere la soffitta, non sarebbero serviti né provvedimenti amministrativi né opere murarie.
La previsione contrattuale era, dunque, diversa e l'impegno di “porre in essere tutto il necessario (ottenimento di provvedimenti comunali e/o amministrativi, realizzazione di opere murarie etc…) per consentire ai proprietari dell'appartamento sito al piano rialzato …il passaggio al vano/soffitta promiscuo” va letto in relazione alla specificazione dell'oggetto dell'impegno avente ad oggetto un facere consistente nell'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere di collegamento alla soffitta.
Quanto alla comune intenzione delle parti, la lettura combinata dei punti 3) e 4) dell'accordo porta ad escludere la volontà di costituire una servitù.
Il punto 3) dell'accordo – che costituisce la premessa al punto 4) – recita: “il sig. dichiara altresì di essere a conoscenza che, allo stato attuale, l'unico modo Per_1 possibile per accedere al vano/soffitta promiscuo per i proprietari dell'appartamento sito al piano rialzato del medesimo immobile è passare dall'appartamento oggetto del contratto preliminare di compravendita”.
Dopo tale premessa, il punto 4) contiene l'impegno, appunto, alla realizzazione delle opere necessarie per consentire l'accesso alla soffitta, il che si impone in termini di inconciliabilità con la volontà di costituire una servitù di passaggio – che, appunto, avrebbe reso superflua qualsiasi opera – e anzi esclude una volontà contrattuale in tale senso, in quanto, proprio per evitare il passaggio attraverso l'appartamento acquistato, che avrebbe implicato la costituzione della servitù, ha assunto l'impegno a Per_1
pag. 10/19 realizzare le opere necessarie per l'accesso esterno, il che è coerente con il fatto che la servitù di passo avrebbe comportato il passaggio per la casa di abitazione dei coniugi CP_
– , dunque per un luogo privato, non certo liberamente accessibile, in cui Per_1 si esplica la vita privata dei proprietari, con una compromissione importante della libertà individuale nella sfera intima e domestica.
Da ultimo, non sovviene neppure il comportamento successivo delle parti contrattuali, che, nell'atto di compravendita datato 23.2.2007, omettono ogni riferimento alla scrittura del mese precedente. Con il rogito viene alienato l'intero mappale sub. 2, comprensivo di appartamento e soffitta, viene dichiarato espressamente che esso appartiene esclusivamente ai coniugi e si dà atto soltanto dell'uso Parte_3 promiscuo della soffitta.
Ne consegue che con l'atto del 23.1.2007 si è impegnato unicamente a Persona_1 realizzare in favore del proprietario dell'appartamento al piano rialzato un accesso autonomo per raggiungere la soffitta, senza prevedere l'obbligo di passare attraverso il proprio appartamento.
La domanda relativa alla costituzione della servitù deve essere rigettata dal momento che aziona un obbligo non sussistente in capo ai convenuti, in quanto con l'accordo datato 23.1.2007 non ha assunto l'impegno di costituire una servitù. Persona_1
Va da ultimo evidenziato che solo con l'atto di citazione di appello nello Pt_1 specificare la domanda proposta in primo grado, fa per la prima volta menzione della costituzione di servitù in via coattiva per sentenza ex artt. 1051 e 1054 c.c.
In primo grado, infatti, ha formulato la domanda “eventuale” di servitù volontaria
(“condannarsi … alla esecuzione … dell'opera o manufatto, con eventuale costituzione di una servitù …” cfr. conclusioni primo grado) fondandola esclusivamente sul titolo contrattuale di cui alla scrittura del 23.1.2007: “oggetto dell'obbligazione a favore del terzo ( è l'esecuzione di un'opera o di un manufatto con eventuale costituzione Pt_1
CP_ di una servitù a carico della proprietà – per consentire al dott. Per_1 Pt_1 di raggiungere la soffitta” (pag. 7 atto di citazione di primo grado;
pag.6
[...] memoria ex art. 186 co. 6 nr. 1 c.p.c.).
In appello, invece, nel corpo del testo argomenta nel senso di “costituire una servitù di passo carico a carico ella proprietà ed a favore della soffitta di Parte_3
pag. 11/19 comproprietà e ciò vuoi perché promessa con la convenzione 23/01/2007 vuoi Pt_1 perché costituita coattivamente ex art 1051 e 1054, e ciò, in ogni caso studiando la via più breve e meno disagevole per il fondo servente” (pag. 22 appello), senza precisare, peraltro, quali sarebbero i presupposti per la costituzione della servitù coattiva diversi dalla scrittura del 23.1.2007, che, per le ragioni esposte, non può essere individuata come fonte;
tuttavia, nelle conclusioni dell'atto di appello, nelle note di precisazione delle conclusioni, anche istruttorie, e nella comparsa conclusionale viene abbandonato tale argomento ed è chiesto ancora una volta: “Sempre in adempimento della scritta privata 23/01/2007 (doc 4) costituirsi una servitù di passo a carico della proprietà
”. Parte_4
Dunque, la domanda che viene formulata nel giudizio è pur sempre nel senso di costituire la servitù volontaria che sarebbe prevista nella scrittura privata del 23.1.2007, ma, per quanto già motivato, un obbligo in tal senso sussiste e ciò porta alla reiezione della domanda.
Va osservato, in ogni caso, la domanda di costituzione di servitù coattiva ex art. 1051
c.c., ove formulata per la prima volta in grado appello, è inammissibile, in quanto domanda nuova, comportando una mutatio libelli rispetto alla domanda di servitù volontaria.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che se è vero che la servitù, in quanto diritto reale, costituisce sul piano processuale diritto autodeterminato, è tuttavia anche vero che sussiste una specifica differenza tra l'actio confessoria servitutis con la quale venga dedotta l'esistenza di un preesistente diritto di servitù, quale che ne sia stata la fonte, e l'azione, disciplinata in via generale dall'art. 1032 c.c., volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza che venga a costituire una servitù prima non esistente, sebbene in forza della legge già sussista il diritto di ottenere tale costituzione.
Nel primo caso, infatti, ad essere dedotta in giudizio è una preesistente servitù rispetto alla quale, una volta che il diritto sia stato posto a fondamento della domanda, risulta effettivamente neutra l'individuazione del fatto o atto generatore, conformemente ai principi generali in tema di diritti autodeterminati.
Nel caso della servitù coattiva, invece, la deduzione fondamentale svolta in giudizio non concerne la servitù stessa - la quale ancora non ha giuridica esistenza - bensì la presenza pag. 12/19 dei presupposti di legge per pervenire alla pronuncia di una sentenza costitutiva solo in presenza della quale la servitù potrà ritenersi sorta ed esistente.
Dunque, l'actio confessoria servitutis (per contratto o per usucapione) e l'azione costitutiva di servitù coattiva presentano petita e causae petendi del tutto distinte, in quanto la prima deduce un diritto esistente, la seconda mira a costituire il diritto ex novo
- con la conseguenza che la seconda costituisce domanda nuova rispetto alla prima (da ultimo Cass. Sez. 2 n. 23078 del 28/07/2023; sez. 2, n. 28272 del 28/09/2022).
Quanto alla domanda di condanna all'esecuzione dell'opera diretta a creare un accesso autonomo alla soffitta in favore dell'appellante, essa va rigettata per impossibilità dell'oggetto dell'obbligazione assunta con la scrittura privata.
Le valutazioni tecniche svolte dal CTU geom. hanno accertato l'impossibilità CP_5 tecnica di realizzare detto accesso per la conformazione dell'edificio in quanto
“l'eventuale accesso autonomo attraverso il vano scale condominiale si è dimostrato non realizzabile in quanto: lo stesso vano è stato realizzato al di fuori della sagoma del fabbricato, ed inoltre al di sopra del vano scale ed alla porzione di soffitta ad esso adiacente, l'inclinazione della falda del tetto è tale che non permette la realizzazione di un accesso autonomo” (pag. 18 relazione peritale).
Non è parimenti possibile eseguire l'opera progettata dall'architetto su incarico Per_4 di finalizzata alla divisione della soffitta, dal momento che, una volta Pt_1 scorporata la soffitta dall'appartamento al primo piano e, per l'effetto, resa un'unita immobiliare indipendente, non sarebbero rispettate le prescrizioni tecniche per l'accessibilità e la visibilità degli edifici privati e il comune non autorizzerebbe l'opera
(pag. 24 relazione peritale).
L'appellante ripropone tale soluzione senza, tuttavia, misurarsi con la risposta del CTU sul punto, fondata sulla normativa richiamata (D.M. 14.6.1989 n. 236) e, dunque, sul mancato rispetto dei parametri, e ciò giustifica il rigetto della domanda.
3.3. Terzo motivo di appello: divisibilità della soffitta.
Chiarita la natura ancillare della domanda di divisione rispetto a quella di esecuzione dell'opera, l'appellante censura il giudizio di non divisibilità della soffitta, deducendo che il CTU si è così espresso non per una ragione fattuale ma per una giuridica, ossia l'assenza di una servitù; chiede conseguentemente la revisione della CTU. pag. 13/19 Il motivo è inammissibile.
La volontà di parte appellante di graduare e collegare in tal modo le domande preclude l'esame del motivo di appello e della domanda di divisione. Infatti il rapporto di dipendenza dell'una domanda rispetto all'altra, tale per cui non ha alcun Pt_1 interesse ad ottenere la divisione della soffitta se non sussiste un'opera che gli permetta di raggiungerla, comporta necessariamente che il rigetto della richiesta di esecuzione dell'opera determina l'inammissibilità della domanda di divisione (che non è stata proposta dai convenuti), con conseguente assorbimento dell'istanza di revisione della
CTU.
3.4. Quarto motivo di appello: indennità di occupazione.
L'appellante sostiene che i coniugi abbiano occupato in via esclusiva la Parte_3 soffitta e di ciò sarebbero prova l'aver impedito a di accedervi e l'aver Pt_1 piastrellato l'intero pavimento della stessa. Conseguentemente si duole del rigetto della domanda di pagamento di un'indennità di occupazione, che gli spetterebbe, secondo le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 33645/2022 e 33659/2022, dal momento che la sua intenzione di utilizzare la soffitta come magazzino o pertinenza dell'appartamento non è mai stata contestata da controparte.
Il motivo è fondato.
Come noto, l'art. 1102 c.c. detta disposizioni in materia di uso della cosa comune da parte del comproprietario, sottoponendolo al doppio limite consistente, da un lato, nel divieto di ciascun partecipante di alterare la destinazione della stessa e, dall'altro, nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne pari uso secondo il loro diritto.
Quanto al secondo limite, per costante orientamento giurisprudenziale, la nozione di pari uso della cosa comune non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzo del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio (Cass. civ. n. 11870/2021; Cass. civ. n.
7466/2015; Cass. civ., n. 18191/2020; Cass. civ. n. 8177/2022).
Di conseguenza, è ben possibile il godimento esclusivo del bene da parte di un comunista, in quanto facoltà propria del diritto di comproprietà, purché non interdica gli altri comproprietari dal pari sfruttamento del bene. pag. 14/19 E, infatti, qualora l'uso individuale del bene non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere un'indennità per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune (cfr. Cass.
31105/2023; Cass. 18458/2022).
L'occupante, viceversa, arreca pregiudizio ai comunisti ed è pertanto tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (cfr.
Cass. 7019/2019; Cass. 2423/2015).
Nel caso di specie, dal luglio 2010 ha reiteratamente chiesto a mezzo di Parte_1
CP_ raccomandata ai coniugi – di godere della soffitta, di accedervi e di Per_1 riappropriarsi delle cose ivi stipate (cfr. docc.
6-10 fascicolo I grado , tuttavia Pt_1 non è mai stato ammesso all'uso della stessa e il silenzio serbato da controparte costituisce opposizione indebita all'esercizio delle facoltà proprie del comproprietario
Il godimento esclusivo di controparte è provato, dunque, dal rifiuto silente Pt_1 permanentemente opposto a a prescindere dal fatto che la soffitta sia stata Pt_1 effettivamente usata dai coniugi nella sua interezza – e quindi anche nella quota di
– perché ne avevano, comunque, almeno potenzialmente l'utilizzo totale. Pt_1
Quanto al danno subito, l'appellante ha allegato la concreta possibilità di godimento perduta (soffitta come magazzino) e controparte non l'ha specificamente contestata e del resto, l'utilizzo promiscuo della soffitta è dato pacifico.
Da quanto precede consegue che il godimento esclusivo posto in essere dagli odierni appellati è violativo dell'art. 1102 c.c. perché eccedente i limiti dell'uso del comproprietario permesso dalla legge e per l'effetto gli stessi sono tenuti a corrispondere un'indennità di occupazione a favore di a ristoro della mancata Pt_1 fruizione del bene che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite (15/11/2022,
n.33645) può essere effettuata in via equitativa parametrandola sul canone locativo di mercato, a prescindere che si denunci il mancato esercizio della facoltà di godere in modo diretto o in modo indiretto. pag. 15/19 Considerando che si tratta di una soffitta non abitabile, con porzioni di muratura al grezzo, priva di accesso autonomo e che il valore di stima della quota di è di € Pt_1
17.000,00 secondo la CTU, appare equo calcolare 0,3% dello stesso e, dunque, € 51,00 al mese, già valutato all'attualità.
Il valore richiesto dall'appellante (euro 100,00 mensili), determinato calcolando 1/3 del valore locatizio di un garage di 25 mq., non solo non resta del tutto indimostrato, ma non tiene conto della peculiarità del locale e delle modalità di accesso e utilizzo.
Va, dunque, riconosciuto un importo complessivo pari ad euro 9.330,00, dal luglio 2010 fino alla data della presente pronuncia.
La domanda per l'indennità può essere accolta, infatti, solo fino all'attualità, atteso che i casi in cui è adottabile una condanna pro-futuro sono specificamente individuati dal legislatore (ad es. art. 664, co. 1, c.p.c.): “Nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione” (Cass. Sez. 3, n. 16621 del 19/6/2008; in senso conforme cfr. Cass. Sez. 3 n. 19895 del 6/10/2015).
La domanda può, quindi, essere ammessa per i crediti derivanti dall'occupazione fino alla pronuncia della presente sentenza, mentre non può essere accolta per il periodo successivo, presupponendo la verifica del perpetuarsi futuro della occupazione di non agevole accertamento.
Sulla somma così liquidata ricorreranno gli interessi ex art. 1284 co. 1 dalla notifica dell'atto di citazione al saldo, non essendo mai stata formulata domanda di pagamento dell'indennità di occupazione prima dell'introduzione del giudizio (le diffide hanno avuto ad oggetto unicamente l'intimazione a consentire l'accesso alla soffitta) e non ricorrendo i presupposti per l'applicazione degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. non rientrando la fattispecie in esame nell'ambito di applicazione della norma a fronte della illiquidità della somma determinata prima dell'instaurazione del giudizio finalizzato al riconoscimento e alla determinazione dell'an e quantum debeatur. pag. 16/19
3.5. Quinto motivo di appello: liquidazione delle spese di lite.
L'appellante censura la condanna alla rifusione integrale delle spese di lite, negando che in primo grado vi sia stata alcuna proposta conciliativa del giudice e chiedendo una diversa regolamentazione delle spese alla luce del rifiuto di controparte di entrare in mediazione e del rigetto delle numerose domande formulate dai coniugi . Parte_3
Il motivo è parzialmente fondato anche se di fatto assorbito dalla riforma della sentenza di primo grado.
Dai verbali di udienza del 17.2.2022 e 14.4.2022 si evince che non vi è stata alcuna proposta conciliativa da parte del giudice, ma un tentativo di definizione transattiva svolto tra le parti, che non ha portato all'accordo per rifiuto di a causa Parte_1 dell'esiguità della proposta rispetto alla trattativa avvenuta ante causam e per la non inclusione delle spese processuali (cfr. comparsa conclusionale e replica attoree).
Si sarebbe, inoltre, dovuto tenere conto del rigetto dell'eccezione preliminare e della domanda di usucapione avanzate dai convenuti, al fine di compensare parzialmente le spese di lite per reciproca soccombenza.
Va respinta invece la doglianza relativa al rifiuto ad entrare in mediazione opposto dai convenuti, dal momento che l'orientamento giurisprudenziale più diffuso non ritiene di sanzionare detto comportamento con la regolamentazione delle spese di lite. Un tanto vale attualmente secondo la formulazione dell'art. 12 bis D.L.vo 28/2010 e valeva nel
2017, epoca di svolgimento del tentativo di mediazione qui interessato. Inoltre la sentenza del Tribunale di Firenze citata dall'appellante, espressamente pronunciata in contrasto con la sentenza della Corte di Cassazione 8473/2019, riguarda la declaratoria dell'improcedibilità della domanda, non la regolamentazione delle spese di lite.
4. Regolamentazione delle spese.
Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. E, infatti, il pag. 17/19 criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass.
Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del 13/03/2013).
Le spese vanno, dunque, compensate in entrambi i gradi di giudizio atteso l'accoglimento di solo parte delle domande dell'attore/appellante e, per contro, il rigetto delle eccezioni e domande avanzate da controparte.
L'appellante ha chiesto la restituzione di quanto versato ad a titolo di CP_9 spese processuali in esecuzione della sentenza di primo grado documentando l'avvenuto pagamento.
Va dunque disposta la restituzione a carico di che ha percepito l'importo CP_9 essendo stata formulata tempestiva richiesta nell'atto di citazione in appello.
Vista la reciproca soccombenza e considerato che l'istanza di CTU è stata formulata da entrambe le parti, le spese di CTU vanno poste per metà a carico dell'appellante e per metà a carico delle appellate, con conseguente restituzione da parte delle appellate a favore di di quanto a tale titolo ricevuto in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado ed eccedente la quota di rispettiva competenza.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette e ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto.
1. condanna e a CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 corrispondere a , a titolo di indennità di occupazione, la somma di € Parte_1
9.330,00, oltre agli interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla notifica della domanda giudiziale al saldo;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo e secondo grado;
3. Condanna a restituire a la somma versata nelle more a CP_1 Parte_1 titolo di spese giudiziali in esecuzione della sentenza impugnata.
pag. 18/19 4. pone le spese di CTU per metà a carico dell'appellante e per metà a carico delle appellate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LE AR ER EL
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa
IT NI magistrato ordinario in tirocinio.
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 529/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. ER EL Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. LE AR Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 529 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
APPELLANTE rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Grani, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio contro
(C.F. ), in proprio e quale erede di CP_1 CodiceFiscale_2
(C.F. Persona_1 CodiceFiscale_3
(C.F. , quale erede di Controparte_2 CodiceFiscale_4
Controparte_3
(C.F. ), quale erede di
[...] CodiceFiscale_5 [...]
[...]
( ), quale erede di Controparte_4 CodiceFiscale_6
Persona_1
APPELLATE rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Zoppi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Verona n. 295/2023 pubblicata in data 15.2.2023
Conclusioni di parte appellante:
Previa reiezione di ogni avversa domanda o eccezione, in integrale riforma della sentenza n. 295/2023 Tribunale di Verona resa all'esito del giudizio R.G.N. 4694/2018 dal Tribunale di Verona, pubblicata il 15/02/2023 e notificata il 20/02/2023:
1) condannarsi le appellate sig.re , , e CP_1 CP_4 CP_2 Controparte_3 alla esecuzione, a loro cura e spese, previa individuazione, progettazione, ottenimento dei necessari titoli edilizi, dell'opera o manufatto prevista nella scrittura privata
23/01/2007 (doc 4);
2) Sempre in adempimento della scritta privata 23/01/2007 (doc 4) costituirsi una servitù di passo a carico della proprietà (abitazione composta da atrio, Parte_2 pranzo con retro cucina, soggiorno, tre vani utili, servizi, ripostiglio e balconi distinta al NCEU del Comune di Castel d'Azzano, foglio 6, m.n. 208 sub 2, Cat A/2) ed a favore della soffitta di comproprietà dell'attore (quota indivisa di 1/2 [un mezzo] della proprietà di una soffitta sovrastante il fabbricato in cui si trovano l'appartamento e la cantina/garage sopra descritti, così identificata al Catasto Fabbricati del Comune di
Castel d'Azzano: sez. U, foglio 6, part 208 (ex mapp 166) sub 2, mappale che accatasta oltre l'appartamento di proprietà anche la soffitta) e Parte_2 dell'appartamento del dott. sito al piano rialzato (e distinto al CF del Parte_1
Comune di Castel d'Azzano foglio 6 mapp 208 sub 1, Cat A/2, Cl 2, vani 6)al fine di permettere al dott. proprietario dell'appartamento sito al piano Parte_1 rialzato della palazzina sita in Castel d'Azzano via Pietro Mascagni 56, di raggiungere la soffitta sovrastante la palazzina medesima;
3) Pronunciarsi, quindi, la divisione dell'unità immobiliare di circa mq 150 (soffitta) sovrastante il fabbricato sito in via P. Mascagni 56, Castel d'Azzano (VR), accatastata unitamente all'appartamento identificato al Catasto Fabbricati del medesimo comune alla sez. U, foglio 6, mapp 208 (ex 166) sub 2, Cat A, in due lotti di pari valore e per pag. 2/19 l'effetto assegnarsi alle parti un lotto ciascuno statuendo che i lavori di adeguamento siano eseguiti a cura e spese dei sig.ri e;
Persona_1 CP_1
4) Condannarsi le appellanti , , e al CP_1 CP_4 CP_2 Controparte_3 pagamento in favore del dott. di una giusta indennità di occupazione Parte_1 della cosa comune nella misura di euro 100,00 mensili – o in quella, maggiore o minore che sarà ritenuta di equa o di giustizia - dalla data dalla richiesta di fruizione del bene
( 16/07/2010, doc. 8 fascicolo primo grado) al dì in cui sarà assicurato all'appellante il godimento del bene oggetto di causa oltre agli interessi di legge Parte_1 dalla domanda al saldo;
5) Spese e competenze legali, di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse, comprensive anche del procedimento di mediazione alla luce del diniego dei convenuti di entrare in mediazione, oltre rimb. forf. 15%, cpa 4% ed IVA con condanna delle appellate alla restituzione in favore di della somma di euro 21.960,43 Parte_1 pagata alle appellate in forza della esecutività della sentenza di primo grado ed al rimborso delle spese di CTU (€ 1.382,46) ed al rimborso dei contributi unificati versati dall'appellante Parte_1
In via istruttoria.
Disporsi CTU atta a: a) elaborare un progetto di costruzione del manufatto dedotto nella convenzione 23/01/2007 con l'esatta indicazione della servitù di passo oggetto di promessa nella scrittura 23/01/20007 (doc 4) ; b) elaborare un piano divisionale della soffitta di cui è causa e il suo frazionamento catastale.
Conclusioni di parti appellate:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come in comparsa di costituzione e 1 risposta ed in particolare:
In via preliminare:
− Per tutti i motivi sovra esposti ritenuto che l'impugnazione non abbia alcuna possibilità di essere accolta, si chiede di dichiarare inammissibile ex art. 348-bis e ter
c.p.c. l'appello avverso la sentenza impugnata.
In via principale:
- Per tutti i motivi sovra esposti, dichiarare inammissibile e comunque rigettare
l'appello proposto dal sig. Parte_1
pag. 3/19 - Per i motivi sovra esposti, confermare la Sentenza n. 295/2023, RG n. 4694/2018,
Repert. n. 617/2023 del 15/02/2023, pubblicata il 15/02/2023 dal Tribunale di Verona, nella persona del Giudice Dott. Massimo Vaccari e notificata il 20/02/2023.
In ogni caso:
- Spese di lite del doppio grado di giudizio interamente rifuse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 18.5.2018 esponeva di essere pieno Parte_1 proprietario di un appartamento con garage e comproprietario per la quota di ½ di un deposito scantinato e di una soffitta, tutti siti nel medesimo edificio. La comproprietà era condivisa con e coniugi tra loro, pieni proprietari di un Persona_1 CP_1 appartamento situato al primo piano, tra l'appartamento di e la soffitta. L'attore Pt_1 deduceva che i coniugi erano obbligati in forza di scrittura privata del 23.1.2007 a eseguire a proprie spese un'opera per permettere a di raggiungere la soffitta, cui Pt_1 si accedeva unicamente dall'appartamento al primo piano, e allegava che gli stessi si erano resi inadempienti, impedendogli di accedere alla soffitta e godendone in via esclusiva. Conseguentemente li conveniva in giudizio per sentirli condannare all'esecuzione dell'opera predetta, con eventuale costituzione di servitù a carico della loro proprietà e conseguentemente per ottenere la divisione della comunione ordinaria con oggetto la soffitta formando due lotti di pari valore;
chiedeva, altresì, la condanna degli stessi al pagamento di un'indennità di occupazione.
Si costituivano e eccependo la carenza di legittimazione Persona_1 CP_1 attiva di per non aver dimostrato di essere comproprietario della soffitta e Pt_1 contestando di essere vincolati dalla citata scrittura privata, sottoscritta solo da Per_1
, e di essere tenuti al pagamento dell'indennità di occupazione, nonché chiedendo
[...] in via subordinata l'accertamento dell'usucapione breve della soffitta.
Intervenuto il decesso del convenuto il giudizio veniva interrotto e riassunto Per_1 nei confronti delle eredi dello stesso e istruito con CTU.
Il Tribunale di Verona, con la sentenza in epigrafe indicata, previo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dai convenuti, rigettava sia le domande attoree sia la riconvenzionale di usucapione svolta dai convenuti, con pag. 4/19 condanna di alla rifusione delle spese di lite, motivando come segue: Parte_1
- non aveva interesse all'esecuzione dell'opera per raggiungere la soffitta, in Pt_1 quanto l'esercizio del diritto fatto valere dall'attore postula necessariamente la sussistenza in capo lui di un diritto di servitù di passaggio attraverso l'appartamento dei coniugi che non è mia stata costituita, non potendo desumersi dalla Parte_2 scrittura del 23.1.2007 un impegno alla costituzione in tal senso né l'attore, che pure aveva formulato in via “eventuale” la domanda di costituzione di una servitù a carico della proprietà dei convenuti, ne aveva esplicitato caratteristiche e presupposti;
- non vi era prova che fosse vincolata dalla scrittura privata del 23.1.2007, CP_1 mancando la sua sottoscrizione e non essendo il marito suo rappresentante o mandatario;
- la soffitta non era comodamente divisibile e nessuna delle parti ha chiesto l'assegnazione della stessa;
- non aveva diritto all'indennità di occupazione perché non poteva ritenersi Pt_1 provata la comproprietà anziché la servitù sulla soffitta e perché non era stato dimostrato che la parte di sua pertinenza fosse stata occupata dai convenuti con arredi od oggetti;
- la domanda riconvenzionale di usucapione non poteva essere accolta poiché non risultavano trascrizioni né di scioglimento della comunione né di acquisto della CP_ proprietà esclusiva della soffitta a favore dei signori – e il CTU aveva Per_1 rilevato che nell'atto di acquisto dell'appartamento di proprietà, nella descrizione del bene compravenduto, si evidenzia la promiscuità della soffitta ma al contempo si dichiara che essa è di proprietà per la quota di ½ dei predetti e per la quota residua del
(cfr. pag. 14 relazione del ctu geom. ; Pt_1 CP_5
- le spese seguivano la soccombenza, anche in considerazione del fatto che Pt_1 aveva rifiutato la proposta conciliativa del giudice;
- non sussistevano i presupposti per condannare i convenuti per la mancata partecipazione alla mediazione ante causam atteso che erano stati presenti al primo incontro.
Avverso l'indicata pronuncia interponeva tempestivo appello lamentando: 1. Pt_1 travisamento dei documenti prodotti con errata qualificazione del diritto dominicale pag. 5/19 dell'appellante;
2. violazione delle norme di cui all'art. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione della scrittura del 23.1.2007 ed errata qualificazione della domanda attorea;
3. erroneo giudizio di indivisibilità della soffitta;
4. violazione degli artt. 1218 c.c. e/o 2043 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1102 e 2043 c.c. in relazione alla domanda di pagamento di un'indennità di occupazione;
5. violazione dell'art. 91 c.p.c. anche in combinato disposto con l'art. 185 bis c.p.c. e con l'art. 8, co. 4, D. Lgs. 28/2010.
Riproponeva inoltre istanza istruttoria di integrazione della CTU.
Le appellate si costituivano eccependo l'inammissibilità ex art. 348 bis e ter c.p.c. dell'appello perché privo di una ragionevole probabilità di accoglimento nonché contestando quanto dedotto dall'appellante.
Veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il 9.7.2024, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Riassegnata la causa a un nuovo giudice istruttore, l'veniva rinviata al 28.10.2025.
2. Preliminarmente sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c.
L'eccezione non può trovare accoglimento dal momento che il cd. filtro in appello di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c. non è applicabile al presente giudizio ratione temporis: i citati articoli sono stati uno riformato e l'altro abrogato dal D. L.vo n. 149/2022 con decorrenza dal 28.2.2023, quindi in un momento antecedente l'atto di citazione in appello di datato 13.3.2023. Pt_1
Nel caso di specie la valutazione di non manifesta infondatezza in base al novellato art. 348 bis c.p.c. è stata esclusa in fase di trattazione e si è fissata udienza di rimessione in decisione nelle forme ordinarie ( e non ex 350 bis c.p.c. come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 348 bis c.p.c.)
3. L'appello è parzialmente fondato.
3.1. Primo motivo di appello: mancato riconoscimento del diritto di comproprietà.
L'appellante si duole del mancato riconoscimento del suo diritto di comproprietà sulla soffitta per la quota di un mezzo. Egli sostiene che vi sia stato travisamento dei documenti dimessi in giudizio, quali la dichiarazione di successione di Per_2
la sentenza del Tribunale di Verona, l'atto di compravendita dei signori
[...]
pag. 6/19 e la relazione notarile ex art. 567 c.p.c. con conseguente rigetto della Parte_3 domanda di pagamento dell'indennità di occupazione.
Il motivo è fondato.
La titolarità di del diritto di comproprietà della soffitta è provata Pt_1 documentalmente per mezzo della dichiarazione di successione della sorella e Per_2 della sentenza n. 95/2000 del Tribunale di Verona.
Detta sentenza è stata pronunciata all'esito del giudizio di scioglimento della comunione avente ad oggetto lo stabile in cui è sita la soffitta e, oltre a dividere il compendio immobiliare assegnando a l'appartamento al piano rialzato e a Persona_2 CP_6
e quello di cui al primo piano, ha rigettato la domanda
[...] Controparte_7 di usucapione della proprietà esclusiva della soffitta proposta da e CP_6 CP_7 nei confronti di Per_2
Pertanto, pure dopo la sentenza del 2000, la soffitta è rimasta in comproprietà delle proprietarie dei due appartamenti sottostanti, non essendo stata assegnata ad alcuna in particolare.
E poiché la sentenza è stata emessa nei confronti di e Persona_2 CP_6 sulla scorta dell'art. 2909 c.c. essa fa stato anche nei confronti di , Parte_1 successore mortis causa della prima, e dei coniugi , successori a titolo Parte_3 particolare della seconda. In merito va ricordato il principio consolidato per cui l'autorità del giudicato spiega i propri effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sui, sia pure impliciti, presupposti logico-giuridici (Cass. Civ. Sez.
1, Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024 (Rv. 672407 - 01) e presupposto logico-giuridico della domanda di usucapione della proprietà esclusiva tra comproprietari è la contitolarità originaria del diritto, pertanto in caso di rigetto della domanda la contitolarità è sussistente e vincolante anche rispetto ai successori delle parti del giudizio.
Del resto, si legge a pagina 8 della sentenza di divisione pronunciata dal Tribunale di
Verona, che è “pacifica la circostanza che tale bene (ndr. la soffitta) appartenesse cointestato ad e . CP_8 Persona_2 Persona_3
Ne consegue che sulla comproprietà della soffitta si è formato un giudicato implicito esterno che vincola le odierne parti in causa. pag. 7/19 Non rileva in senso contrario la circostanza per cui la soffitta è accatastata nel medesimo mappale che comprende l'appartamento di cui al primo piano, né che dai registri immobiliari non risulti la comproprietà della soffitta. Va, infatti, osservato che la trascrizione della divisione ex art. 2646 c.c. è prescritta non al fine di opponibilità ai terzi, ma allo scopo di rispettare il principio di continuità delle trascrizioni ex art. 2650
c.c. (Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 2000 del 14/03/1985; Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza
n. 5920 del 05/03/2024), di conseguenza non si pongono problemi di opponibilità del diritto di (com)proprietà di nei confronti dei coniugi. Pt_1
Del resto, lo stesso CTU geom. ha rilevato che, pur risultando la soffitta CP_5
CP_ accatastata nel subalterno 2 (riferito all'appartamento – ), risulta che la Per_1 soffitta sia sempre stata classificata ad uso promiscuo;
infatti le planimetrie catastali e i relativi elaborati planimetrici riportano tale dicitura sin dall'anno 1963. Il CTU ha altresì sottolineato che i vari passaggi di proprietà sopraggiunti a carico dell'unità immobiliare, ossia successioni, compravendite e la divisione giudiziale, evidenziano i passaggi di proprietà dell'abitazione al piano primo alla quale è annessa la soffitta censita con la dicitura “uso promiscuo” il che, secondo il CTU, depone per il fatto che
“la titolarità della soffitta ha seguito pedissequamente i passaggi di proprietà dell'abitazione alla quale è catastalmente annessa” (cfr. pagg.11-13 relazione peritale).
Inoltre, lo stesso era consapevole della comproprietà della soffitta per aver Per_1 sottoscritto la scrittura privata con in cui se ne dava atto e, ancora, CP_6
CP_ nell'atto di acquisto dei coniugi – viene specificata la promiscuità della Per_1 soffitta di cui al subalterno 2.
Infine, non risulta trascritto un atto di scioglimento della comunione della proprietà della soffitta, né un atto di acquisto della proprietà esclusiva della soffitta da parte dei coniugi , pertanto la soffitta è tuttora in comproprietà tra i proprietari dei Parte_3 due appartamenti sottostanti (la domanda di usucapione proposta dai coniugi Parte_2
è stata rigettata anche in questa sede e avverso la pronuncia non è stato proposto
[...] appello incidentale).
3.2. Secondo motivo di appello: interpretazione della scrittura privata del
23.1.2007 e qualificazione della domanda attorea.
L'appellante qualifica la scrittura privata del 23.1.2007 come contratto a favore di terzi pag. 8/19 costitutivo dell'obbligazione di realizzare le opere necessarie per permettere a Pt_1 di raggiungere la soffitta e dell'obbligazione di costituire una servitù di passaggio. La scrittura sarebbe vincolante per perché all'epoca coniugata in regime di CP_1 comunione legale dei beni con e perché ora erede pura e semplice dello Persona_1 stesso. Chiede, dunque, che controparte venga condannata ad eseguire l'opera per realizzare un accesso autonomo alla soffitta secondo il progetto elaborato dal consulente di parte architetto e trasmessa al CTU come osservazione alla bozza peritale. Per_4 evidenzia di aver chiesto la realizzazione, laddove possibile, di un'opera che Pt_1 permetta di raggiungere la soffitta senza passare per l'appartamento al primo piano e, in alternativa, la costituzione di una servitù di passaggio a carico della proprietà
ed a favore della soffitta di comproprietà Parte_3 Pt_1
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, va evidenziato che, rispetto alla scrittura privata sottoscritta solo dal
è vincolata solo quale erede del marito, non invece in proprio Per_1 CP_1 quale parte originaria, dal momento che non vi è la sua sottoscrizione né vi è prova della legittimazione di ad assumere obbligazioni in nome e per conto della moglie. Per_1
Non si può del pari ritenere che il regime patrimoniale della comunione legale rilevi ai fini della vincolatività: nel momento in cui l'accordo viene stipulato ha ad oggetto un bene non appartenente alla comunione legale, di conseguenza non sono applicabili le norme invocate dall'appellante regolanti l'amministrazione straordinaria e l'azione di annullamento dell'atto compiuto senza il consenso del coniuge.
L'interpretazione ex art. 1362 c.c. della scrittura privata, condotta esaminando il tenore letterale della stessa, la comune intenzione delle parti e il loro comportamento complessivo, non permette di riconoscere la previsione dell'obbligazione di costituire una servitù di passaggio. Essendo l'accordo de quo un contratto a favore di terzi, va precisato che parti contrattuali sono la stipulante e il promittente CP_6 Per_1
, mentre è terzo beneficiario del diritto previsto. Come è noto,
[...] Parte_1 infatti, nello schema contrattuale di cui all'art. 1411 c.c. il terzo non acquisisce la qualità di parte del rapporto negoziale né in senso formale né in senso sostanziale e non si verifica alcuna successione nel rapporto neanche dopo la sua adesione (Cass., sez. II,
30 marzo 2021, n. 8766); ne consegue che gli indici ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. pag. 9/19 vanno riferiti solo allo stipulante e al promittente.
Quanto alla lettera dell'accordo, mentre è esplicito l'impegno di realizzare opere murarie, non vi è alcun riferimento alla servitù di passo né ad una successiva pattuizione costitutiva della stessa. Al punto 4) la specificazione dell'obbligo assunto da Per_1
prevede l'“ottenimento di provvedimenti comunali e/o amministrativi,
[...] realizzazione di opere murarie”, non invece un nuovo accordo tra proprietari di fondi contigui, né l'individuazione di un percorso attraverso l'appartamento al primo piano, né la trascrizione di una servitù. Del resto, se si fosse impegnato a permettere Per_1 in futuro al proprietario dell'appartamento del piano rialzato di attraversare il proprio appartamento per raggiungere la soffitta, non sarebbero serviti né provvedimenti amministrativi né opere murarie.
La previsione contrattuale era, dunque, diversa e l'impegno di “porre in essere tutto il necessario (ottenimento di provvedimenti comunali e/o amministrativi, realizzazione di opere murarie etc…) per consentire ai proprietari dell'appartamento sito al piano rialzato …il passaggio al vano/soffitta promiscuo” va letto in relazione alla specificazione dell'oggetto dell'impegno avente ad oggetto un facere consistente nell'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere di collegamento alla soffitta.
Quanto alla comune intenzione delle parti, la lettura combinata dei punti 3) e 4) dell'accordo porta ad escludere la volontà di costituire una servitù.
Il punto 3) dell'accordo – che costituisce la premessa al punto 4) – recita: “il sig. dichiara altresì di essere a conoscenza che, allo stato attuale, l'unico modo Per_1 possibile per accedere al vano/soffitta promiscuo per i proprietari dell'appartamento sito al piano rialzato del medesimo immobile è passare dall'appartamento oggetto del contratto preliminare di compravendita”.
Dopo tale premessa, il punto 4) contiene l'impegno, appunto, alla realizzazione delle opere necessarie per consentire l'accesso alla soffitta, il che si impone in termini di inconciliabilità con la volontà di costituire una servitù di passaggio – che, appunto, avrebbe reso superflua qualsiasi opera – e anzi esclude una volontà contrattuale in tale senso, in quanto, proprio per evitare il passaggio attraverso l'appartamento acquistato, che avrebbe implicato la costituzione della servitù, ha assunto l'impegno a Per_1
pag. 10/19 realizzare le opere necessarie per l'accesso esterno, il che è coerente con il fatto che la servitù di passo avrebbe comportato il passaggio per la casa di abitazione dei coniugi CP_
– , dunque per un luogo privato, non certo liberamente accessibile, in cui Per_1 si esplica la vita privata dei proprietari, con una compromissione importante della libertà individuale nella sfera intima e domestica.
Da ultimo, non sovviene neppure il comportamento successivo delle parti contrattuali, che, nell'atto di compravendita datato 23.2.2007, omettono ogni riferimento alla scrittura del mese precedente. Con il rogito viene alienato l'intero mappale sub. 2, comprensivo di appartamento e soffitta, viene dichiarato espressamente che esso appartiene esclusivamente ai coniugi e si dà atto soltanto dell'uso Parte_3 promiscuo della soffitta.
Ne consegue che con l'atto del 23.1.2007 si è impegnato unicamente a Persona_1 realizzare in favore del proprietario dell'appartamento al piano rialzato un accesso autonomo per raggiungere la soffitta, senza prevedere l'obbligo di passare attraverso il proprio appartamento.
La domanda relativa alla costituzione della servitù deve essere rigettata dal momento che aziona un obbligo non sussistente in capo ai convenuti, in quanto con l'accordo datato 23.1.2007 non ha assunto l'impegno di costituire una servitù. Persona_1
Va da ultimo evidenziato che solo con l'atto di citazione di appello nello Pt_1 specificare la domanda proposta in primo grado, fa per la prima volta menzione della costituzione di servitù in via coattiva per sentenza ex artt. 1051 e 1054 c.c.
In primo grado, infatti, ha formulato la domanda “eventuale” di servitù volontaria
(“condannarsi … alla esecuzione … dell'opera o manufatto, con eventuale costituzione di una servitù …” cfr. conclusioni primo grado) fondandola esclusivamente sul titolo contrattuale di cui alla scrittura del 23.1.2007: “oggetto dell'obbligazione a favore del terzo ( è l'esecuzione di un'opera o di un manufatto con eventuale costituzione Pt_1
CP_ di una servitù a carico della proprietà – per consentire al dott. Per_1 Pt_1 di raggiungere la soffitta” (pag. 7 atto di citazione di primo grado;
pag.6
[...] memoria ex art. 186 co. 6 nr. 1 c.p.c.).
In appello, invece, nel corpo del testo argomenta nel senso di “costituire una servitù di passo carico a carico ella proprietà ed a favore della soffitta di Parte_3
pag. 11/19 comproprietà e ciò vuoi perché promessa con la convenzione 23/01/2007 vuoi Pt_1 perché costituita coattivamente ex art 1051 e 1054, e ciò, in ogni caso studiando la via più breve e meno disagevole per il fondo servente” (pag. 22 appello), senza precisare, peraltro, quali sarebbero i presupposti per la costituzione della servitù coattiva diversi dalla scrittura del 23.1.2007, che, per le ragioni esposte, non può essere individuata come fonte;
tuttavia, nelle conclusioni dell'atto di appello, nelle note di precisazione delle conclusioni, anche istruttorie, e nella comparsa conclusionale viene abbandonato tale argomento ed è chiesto ancora una volta: “Sempre in adempimento della scritta privata 23/01/2007 (doc 4) costituirsi una servitù di passo a carico della proprietà
”. Parte_4
Dunque, la domanda che viene formulata nel giudizio è pur sempre nel senso di costituire la servitù volontaria che sarebbe prevista nella scrittura privata del 23.1.2007, ma, per quanto già motivato, un obbligo in tal senso sussiste e ciò porta alla reiezione della domanda.
Va osservato, in ogni caso, la domanda di costituzione di servitù coattiva ex art. 1051
c.c., ove formulata per la prima volta in grado appello, è inammissibile, in quanto domanda nuova, comportando una mutatio libelli rispetto alla domanda di servitù volontaria.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che se è vero che la servitù, in quanto diritto reale, costituisce sul piano processuale diritto autodeterminato, è tuttavia anche vero che sussiste una specifica differenza tra l'actio confessoria servitutis con la quale venga dedotta l'esistenza di un preesistente diritto di servitù, quale che ne sia stata la fonte, e l'azione, disciplinata in via generale dall'art. 1032 c.c., volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza che venga a costituire una servitù prima non esistente, sebbene in forza della legge già sussista il diritto di ottenere tale costituzione.
Nel primo caso, infatti, ad essere dedotta in giudizio è una preesistente servitù rispetto alla quale, una volta che il diritto sia stato posto a fondamento della domanda, risulta effettivamente neutra l'individuazione del fatto o atto generatore, conformemente ai principi generali in tema di diritti autodeterminati.
Nel caso della servitù coattiva, invece, la deduzione fondamentale svolta in giudizio non concerne la servitù stessa - la quale ancora non ha giuridica esistenza - bensì la presenza pag. 12/19 dei presupposti di legge per pervenire alla pronuncia di una sentenza costitutiva solo in presenza della quale la servitù potrà ritenersi sorta ed esistente.
Dunque, l'actio confessoria servitutis (per contratto o per usucapione) e l'azione costitutiva di servitù coattiva presentano petita e causae petendi del tutto distinte, in quanto la prima deduce un diritto esistente, la seconda mira a costituire il diritto ex novo
- con la conseguenza che la seconda costituisce domanda nuova rispetto alla prima (da ultimo Cass. Sez. 2 n. 23078 del 28/07/2023; sez. 2, n. 28272 del 28/09/2022).
Quanto alla domanda di condanna all'esecuzione dell'opera diretta a creare un accesso autonomo alla soffitta in favore dell'appellante, essa va rigettata per impossibilità dell'oggetto dell'obbligazione assunta con la scrittura privata.
Le valutazioni tecniche svolte dal CTU geom. hanno accertato l'impossibilità CP_5 tecnica di realizzare detto accesso per la conformazione dell'edificio in quanto
“l'eventuale accesso autonomo attraverso il vano scale condominiale si è dimostrato non realizzabile in quanto: lo stesso vano è stato realizzato al di fuori della sagoma del fabbricato, ed inoltre al di sopra del vano scale ed alla porzione di soffitta ad esso adiacente, l'inclinazione della falda del tetto è tale che non permette la realizzazione di un accesso autonomo” (pag. 18 relazione peritale).
Non è parimenti possibile eseguire l'opera progettata dall'architetto su incarico Per_4 di finalizzata alla divisione della soffitta, dal momento che, una volta Pt_1 scorporata la soffitta dall'appartamento al primo piano e, per l'effetto, resa un'unita immobiliare indipendente, non sarebbero rispettate le prescrizioni tecniche per l'accessibilità e la visibilità degli edifici privati e il comune non autorizzerebbe l'opera
(pag. 24 relazione peritale).
L'appellante ripropone tale soluzione senza, tuttavia, misurarsi con la risposta del CTU sul punto, fondata sulla normativa richiamata (D.M. 14.6.1989 n. 236) e, dunque, sul mancato rispetto dei parametri, e ciò giustifica il rigetto della domanda.
3.3. Terzo motivo di appello: divisibilità della soffitta.
Chiarita la natura ancillare della domanda di divisione rispetto a quella di esecuzione dell'opera, l'appellante censura il giudizio di non divisibilità della soffitta, deducendo che il CTU si è così espresso non per una ragione fattuale ma per una giuridica, ossia l'assenza di una servitù; chiede conseguentemente la revisione della CTU. pag. 13/19 Il motivo è inammissibile.
La volontà di parte appellante di graduare e collegare in tal modo le domande preclude l'esame del motivo di appello e della domanda di divisione. Infatti il rapporto di dipendenza dell'una domanda rispetto all'altra, tale per cui non ha alcun Pt_1 interesse ad ottenere la divisione della soffitta se non sussiste un'opera che gli permetta di raggiungerla, comporta necessariamente che il rigetto della richiesta di esecuzione dell'opera determina l'inammissibilità della domanda di divisione (che non è stata proposta dai convenuti), con conseguente assorbimento dell'istanza di revisione della
CTU.
3.4. Quarto motivo di appello: indennità di occupazione.
L'appellante sostiene che i coniugi abbiano occupato in via esclusiva la Parte_3 soffitta e di ciò sarebbero prova l'aver impedito a di accedervi e l'aver Pt_1 piastrellato l'intero pavimento della stessa. Conseguentemente si duole del rigetto della domanda di pagamento di un'indennità di occupazione, che gli spetterebbe, secondo le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 33645/2022 e 33659/2022, dal momento che la sua intenzione di utilizzare la soffitta come magazzino o pertinenza dell'appartamento non è mai stata contestata da controparte.
Il motivo è fondato.
Come noto, l'art. 1102 c.c. detta disposizioni in materia di uso della cosa comune da parte del comproprietario, sottoponendolo al doppio limite consistente, da un lato, nel divieto di ciascun partecipante di alterare la destinazione della stessa e, dall'altro, nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne pari uso secondo il loro diritto.
Quanto al secondo limite, per costante orientamento giurisprudenziale, la nozione di pari uso della cosa comune non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzo del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio (Cass. civ. n. 11870/2021; Cass. civ. n.
7466/2015; Cass. civ., n. 18191/2020; Cass. civ. n. 8177/2022).
Di conseguenza, è ben possibile il godimento esclusivo del bene da parte di un comunista, in quanto facoltà propria del diritto di comproprietà, purché non interdica gli altri comproprietari dal pari sfruttamento del bene. pag. 14/19 E, infatti, qualora l'uso individuale del bene non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere un'indennità per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune (cfr. Cass.
31105/2023; Cass. 18458/2022).
L'occupante, viceversa, arreca pregiudizio ai comunisti ed è pertanto tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, qualora gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (cfr.
Cass. 7019/2019; Cass. 2423/2015).
Nel caso di specie, dal luglio 2010 ha reiteratamente chiesto a mezzo di Parte_1
CP_ raccomandata ai coniugi – di godere della soffitta, di accedervi e di Per_1 riappropriarsi delle cose ivi stipate (cfr. docc.
6-10 fascicolo I grado , tuttavia Pt_1 non è mai stato ammesso all'uso della stessa e il silenzio serbato da controparte costituisce opposizione indebita all'esercizio delle facoltà proprie del comproprietario
Il godimento esclusivo di controparte è provato, dunque, dal rifiuto silente Pt_1 permanentemente opposto a a prescindere dal fatto che la soffitta sia stata Pt_1 effettivamente usata dai coniugi nella sua interezza – e quindi anche nella quota di
– perché ne avevano, comunque, almeno potenzialmente l'utilizzo totale. Pt_1
Quanto al danno subito, l'appellante ha allegato la concreta possibilità di godimento perduta (soffitta come magazzino) e controparte non l'ha specificamente contestata e del resto, l'utilizzo promiscuo della soffitta è dato pacifico.
Da quanto precede consegue che il godimento esclusivo posto in essere dagli odierni appellati è violativo dell'art. 1102 c.c. perché eccedente i limiti dell'uso del comproprietario permesso dalla legge e per l'effetto gli stessi sono tenuti a corrispondere un'indennità di occupazione a favore di a ristoro della mancata Pt_1 fruizione del bene che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite (15/11/2022,
n.33645) può essere effettuata in via equitativa parametrandola sul canone locativo di mercato, a prescindere che si denunci il mancato esercizio della facoltà di godere in modo diretto o in modo indiretto. pag. 15/19 Considerando che si tratta di una soffitta non abitabile, con porzioni di muratura al grezzo, priva di accesso autonomo e che il valore di stima della quota di è di € Pt_1
17.000,00 secondo la CTU, appare equo calcolare 0,3% dello stesso e, dunque, € 51,00 al mese, già valutato all'attualità.
Il valore richiesto dall'appellante (euro 100,00 mensili), determinato calcolando 1/3 del valore locatizio di un garage di 25 mq., non solo non resta del tutto indimostrato, ma non tiene conto della peculiarità del locale e delle modalità di accesso e utilizzo.
Va, dunque, riconosciuto un importo complessivo pari ad euro 9.330,00, dal luglio 2010 fino alla data della presente pronuncia.
La domanda per l'indennità può essere accolta, infatti, solo fino all'attualità, atteso che i casi in cui è adottabile una condanna pro-futuro sono specificamente individuati dal legislatore (ad es. art. 664, co. 1, c.p.c.): “Nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione” (Cass. Sez. 3, n. 16621 del 19/6/2008; in senso conforme cfr. Cass. Sez. 3 n. 19895 del 6/10/2015).
La domanda può, quindi, essere ammessa per i crediti derivanti dall'occupazione fino alla pronuncia della presente sentenza, mentre non può essere accolta per il periodo successivo, presupponendo la verifica del perpetuarsi futuro della occupazione di non agevole accertamento.
Sulla somma così liquidata ricorreranno gli interessi ex art. 1284 co. 1 dalla notifica dell'atto di citazione al saldo, non essendo mai stata formulata domanda di pagamento dell'indennità di occupazione prima dell'introduzione del giudizio (le diffide hanno avuto ad oggetto unicamente l'intimazione a consentire l'accesso alla soffitta) e non ricorrendo i presupposti per l'applicazione degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. non rientrando la fattispecie in esame nell'ambito di applicazione della norma a fronte della illiquidità della somma determinata prima dell'instaurazione del giudizio finalizzato al riconoscimento e alla determinazione dell'an e quantum debeatur. pag. 16/19
3.5. Quinto motivo di appello: liquidazione delle spese di lite.
L'appellante censura la condanna alla rifusione integrale delle spese di lite, negando che in primo grado vi sia stata alcuna proposta conciliativa del giudice e chiedendo una diversa regolamentazione delle spese alla luce del rifiuto di controparte di entrare in mediazione e del rigetto delle numerose domande formulate dai coniugi . Parte_3
Il motivo è parzialmente fondato anche se di fatto assorbito dalla riforma della sentenza di primo grado.
Dai verbali di udienza del 17.2.2022 e 14.4.2022 si evince che non vi è stata alcuna proposta conciliativa da parte del giudice, ma un tentativo di definizione transattiva svolto tra le parti, che non ha portato all'accordo per rifiuto di a causa Parte_1 dell'esiguità della proposta rispetto alla trattativa avvenuta ante causam e per la non inclusione delle spese processuali (cfr. comparsa conclusionale e replica attoree).
Si sarebbe, inoltre, dovuto tenere conto del rigetto dell'eccezione preliminare e della domanda di usucapione avanzate dai convenuti, al fine di compensare parzialmente le spese di lite per reciproca soccombenza.
Va respinta invece la doglianza relativa al rifiuto ad entrare in mediazione opposto dai convenuti, dal momento che l'orientamento giurisprudenziale più diffuso non ritiene di sanzionare detto comportamento con la regolamentazione delle spese di lite. Un tanto vale attualmente secondo la formulazione dell'art. 12 bis D.L.vo 28/2010 e valeva nel
2017, epoca di svolgimento del tentativo di mediazione qui interessato. Inoltre la sentenza del Tribunale di Firenze citata dall'appellante, espressamente pronunciata in contrasto con la sentenza della Corte di Cassazione 8473/2019, riguarda la declaratoria dell'improcedibilità della domanda, non la regolamentazione delle spese di lite.
4. Regolamentazione delle spese.
Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. E, infatti, il pag. 17/19 criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass.
Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del 13/03/2013).
Le spese vanno, dunque, compensate in entrambi i gradi di giudizio atteso l'accoglimento di solo parte delle domande dell'attore/appellante e, per contro, il rigetto delle eccezioni e domande avanzate da controparte.
L'appellante ha chiesto la restituzione di quanto versato ad a titolo di CP_9 spese processuali in esecuzione della sentenza di primo grado documentando l'avvenuto pagamento.
Va dunque disposta la restituzione a carico di che ha percepito l'importo CP_9 essendo stata formulata tempestiva richiesta nell'atto di citazione in appello.
Vista la reciproca soccombenza e considerato che l'istanza di CTU è stata formulata da entrambe le parti, le spese di CTU vanno poste per metà a carico dell'appellante e per metà a carico delle appellate, con conseguente restituzione da parte delle appellate a favore di di quanto a tale titolo ricevuto in esecuzione della sentenza di Parte_1 primo grado ed eccedente la quota di rispettiva competenza.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette e ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto.
1. condanna e a CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 corrispondere a , a titolo di indennità di occupazione, la somma di € Parte_1
9.330,00, oltre agli interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla notifica della domanda giudiziale al saldo;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo e secondo grado;
3. Condanna a restituire a la somma versata nelle more a CP_1 Parte_1 titolo di spese giudiziali in esecuzione della sentenza impugnata.
pag. 18/19 4. pone le spese di CTU per metà a carico dell'appellante e per metà a carico delle appellate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LE AR ER EL
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa
IT NI magistrato ordinario in tirocinio.
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