CA
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1797/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'avv. Novello Diego C.F._2
Appellanti contro
(già Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Azzarita Caterina
Appellato nonché contro
(C.F. ), con l'avv. Gobbato Aldo Controparte_3 C.F._3
e contro
(C.F. ), con l'avv. Giobba Nicola CP_4 C.F._4
Appellati e appellanti incidentali
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Appello avverso la sentenza n. 637/23 pubblicata in data 04/04/2023 del Tribunale di VI
CONCLUSIONI Per e Parte_1 Parte_2 quanto all'appello principale: nel merito In via principale
- accertati i presupposti di cui all'art. 2901, co. I sub. 2) cod. civ.;
- per l'effetto, dichiarare l'inefficacia nei confronti dei sigg.ri e del Pt_2 Pt_1
contratto di compravendita immobiliare stipulato tra le parti ed Controparte_3 CP_2
così meglio identificato:
[...]
- Contratto di compravendita degli immobili così censiti: Catasto Fabbricati del Comune di VI, foglio 42, m.n. 878 sub 27, piano T, cat. C/6; oltre alle aree in comproprietà così come meglio descritte nell'atto allegato, stipulato a VI il 14.05.2020, rep. n.
69.853, racc. n. 34.221 ed ivi trascritto in data 21.05.2020, notaio dott. Persona_1
[...]
- con ogni conseguenza di legge;
- con conseguente rifusione delle spese di giudizio di primo grado;
- con conseguente e ulteriore elisione della condanna ex art. 96 c.p.c. in capo ai sigg.ri e Pt_1 Pt_2
In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse di non accogliere l'anzidetta azione revocatoria, voglia comunque così alternativamente decidere il merito della causa: - accertato e dichiarato che le circostanze di merito della vicenda come sopra descritte – secondo valutazione effettuata sia ex ante, sia alla luce della documentazione di causa – sono tali da far apparire la fattispecie concreta sommamente difficile da interpretarsi sia in fatto sia in diritto;
- accertato e dichiarato che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, commi I, II e III c.p.c. per tutte le ragioni anzidette;
- per l'effetto, riformare i capi IV e V della sentenza di primo grado n. 637/2023 emessa dal Tribunale di
VI, statuendo l'integrale compensazione delle spese tra le parti e da Pt_1 Pt_2 un lato ed dall'altro lato;
- per l'ulteriore effetto, elidendo al contempo la CP_2
condanna ex art. 96 c.p.c. in capo agli attori odierni appellanti;
In via di ulteriore subordine Nell'ulteriormente denegata e non creduta ipotesi in cui la
Giustizia adita ritenesse di non accogliere i motivi di censura come sopra esposti, voglia comunque così decidere: - accertato e dichiarato che il valore della posizione processuale riferibile a per quanto attiene la liquidazione delle spese di CP_2
pag. 2/20 lite, è quantificabile in un importo non superiore a € 3.000,00; - accertato e dichiarato che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, commi I, II e III c.p.c. per tutte le ragioni anzidette;
- per l'effetto, riformare i capi IV e V della sentenza di primo grado n. 637/2023 emessa dal Tribunale di VI, rideterminando in diminuzione nel quantum la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014; - per l'ulteriore effetto, elidendo al CP_2
contempo la condanna ex art. 96 c.p.c. in capo agli attori odierni appellanti;
In via residuale Nell'assoluta residuale ipotesi in cui la Giustizia adita ritenesse di non accogliere i motivi di censura come sopra esposti, confermando al contempo il rigetto della domanda revocatoria, la condanna alle spese di lite nonché la condanna ex art. 96
c.p.c., voglia comunque così decidere:
- accertato e dichiarato che il valore della posizione processuale riferibile a CP_2
per quanto attiene la liquidazione delle spese di lite, è quantificabile in un importo non superiore a € 3.000,00;
- per l'effetto, riformare i capi IV e V della sentenza di primo grado n. 637/2023 emessa dal Tribunale di VI, rideterminando in diminuzione nel quantum la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di secondo i criteri di cui al d.m. CP_2
55/2014; - per l'ulteriore effetto, riducendo al contempo la condanna ex art. 96 c.p.c. in capo agli attori odierni appellanti nella misura ritenuta equa e ragionevole in applicazione dei criteri equitativi e degli indici di graduazione elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte;
quanto all'appello incidentale condizionato
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Collegio ritenesse di accogliere le impugnazioni incidentali formulate dai convenuti e con riferimento P_ CP_4
al capo I della sentenza di primo grado, in riforma totale (o quantomeno parziale) di detto capo I della sentenza n. 637/2023 del Tribunale di VI (recante data
31.03.2023 e firma del Giudice dott. De Giovanni), pubblicata in data 04.04.2023, voglia l'Ecc.ma Corte adita così decidere nel merito in via principale pag. 3/20 - accertare e dichiarare la simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1416, co. II cod. civ. del contratto di compravendita stipulato dal venditore sig. con l'acquirente sig. P_
, e più precisamente: CP_4
1) Contratto di compravendita degli immobili così censiti: Catasto Fabbricati del
Comune di VI, foglio 42, m.n. 878 sub 14, piano 1-2, cat. A/2; Catasto Fabbricati del Comune di VI, foglio 42, m.n. 878 sub 48, piano T, cat. C/6; oltre alle aree in comproprietà così come meglio descritte nell'atto allegato, stipulato a VI il
26.11.2019, rep. n. 69.026, racc. n. 33.531 ed ivi trascritto in data 26.11.2019, notaio dott. ; Persona_1
- con ogni conseguenza di legge;
In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse pienamente validi ed efficaci tutti i contratti de quibus, voglia lo stesso così diversamente decidere:
- accertata e dichiarata la simulazione relativa del contratto medesimo, per aver esso dissimulato una donazione indiretta;
- accertato e dichiarato che tale donazione difetta dei requisiti di forma essenziali previsti ex art. 782 c.p.c. e art. 48 l. 89/1913 (legge notarile);
- per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del contratto de quo, e più precisamente:
1) Contratto di compravendita degli immobili così censiti: Catasto Fabbricati del
Comune di VI, foglio 42, m.n. 878 sub 14, piano 1-2, cat. A/2; Catasto Fabbricati del Comune di VI, foglio 42, m.n. 878 sub 48, piano T, cat. C/6; oltre alle aree in comproprietà così come meglio descritte nell'atto allegato, stipulato a VI il
26.11.2019, rep. n. 69.026, racc. n. 33.531 ed ivi trascritto in data 26.11.2019, notaio dott. ; Persona_1
- con ogni conseguenza di legge;
In via di ulteriore subordine
Nell'ulteriormente denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse pienamente valido ed efficace il contratto de quo, voglia lo stesso così diversamente decidere:
- accertato e dichiarato che detto contratto di compravendita costituisce in realtà un negotium mixtum cum donatione ovvero un pactum fiduciae nei termini già esposti;
pag. 4/20 - accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901, co. I sub. 1)
Cod.Civ.;
- per l'effetto, dichiarare l'inefficacia nei confronti dei sigg.ri e del Pt_2 Pt_1
contratti de quo, e più precisamente:
1) Contratto di compravendita degli immobili così censiti: Catasto Fabbricati del
Comune di VI, foglio 42, m.n. 878 sub 14, piano 1-2, cat. A/2; Catasto Fabbricati del Comune di VI, foglio 42, m.n. 878 sub 48, piano T, cat. C/6; oltre alle aree in comproprietà così come meglio descritte nell'atto allegato, stipulato a VI il
26.11.2019, rep. n. 69.026, racc. n. 33.531 ed ivi trascritto in data 26.11.2019, notaio dott. ; Persona_1
- con ogni conseguenza di legge;
sempre in appello, sia in via principale sia in via incidentale
In ogni caso - accertato e dichiarato che, all'esito dei procedimenti esecutivi R.G. Es. nn. 138 e 139/2024 Trib. VI, il G.E. ha assegnato alla società quota parte CP_2
degli emolumenti dovuti dai terzi in favore dei sigg.ri e cosicché la Pt_1 Pt_2 retribuzione della sig.ra e l'assegno pensionistico del sig. risultano tuttora Pt_1 Pt_2 pignorati per l'importo di 1/5 ciascuno e assegnati in pagamento – di mese in mese sino alla concorrenza del credito azionato - alla società in forza della sentenza di CP_2 primo grado oggetto di gravame;
- per l'effetto, condannare la società alla CP_2
restituzione in favore degli appellanti di tutti quegli importi che risulteranno non dovuti
(e quindi incassati sine titulo) all'esito della riforma della sentenza di primo grado, con maggiorazione di interessi legali ex art. 1284, co IV cod. civ;
- spese e competenze di lite del presente grado di giudizio interamente rifuse, con maggiorazione nella misura del 30% prevista ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché' la navigazione all'interno dell'atto”, nonché maggiorazione nella misura del 20% per pluralità di parti con medesima posizione processuale, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria pag. 5/20 Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie così come formulate nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c. non ammesse in corso di causa.
Per Controparte_1
1) Confermarsi la sentenza di primo grado n. 637/2023 emessa dal Tribunale di VI in data 04/04/2023 con conseguente rigetto di tutte le domande degli appellanti.
2) Spese legali del secondo grado rifuse compresa la rifusione della tassa di registro relativa alla sentenza di primo grado pagata dalla società per euro 358,75 CP_1
(come da documento che si allega).
3) In caso di accoglimento totale delle precedenti domande si chiede che il Giudice valuti d'ufficio di condannare gli appellanti al pagamento alla convenuta di una somma equitativamente determinata ex art. 96 terzo comma c.p.c.
Per Controparte_3
a) in via principale: rigettarsi la domanda, formulata in via di appello principale ed in parziale riforma del capo 3 della sentenza 637/.2023 del Tribunale di VI, di dichiarazione di inefficacia nei confronti dei signori e del contratto di compravendita 14.05.2020 rep Pt_2 Pt_1
69853 – racc. 34221 notaio relativa all'immobile così catastalmente Per_2
contrassegnato: C.-F. Comune di VI – Foglio 42 – mn 878 sub 27 – piano terra cat. c/6, oltre alle aree di comproprietà”. b) in via di appello incidentale ex art 343 cpc;
in parziale riforma del capo 1 della sentenza 637/2023 del Tribunale di VI, non sussistendo i presupposti di cui all'art 2901 I°co n. 2 C.C. bensì quelli di cui all'art. 2901 III° co. C.C., rigettarsi la domanda svolta in estremo subordine dagli attori, oggi appellanti, e di revocatoria ex art.2901 C.C. dell'atto di Parte_1 Parte_2
compravendita 14.011.2019 Rep 69026 Racc. 33531 notaio trascritto il Per_1
26.11.2019 e relativo agli immobili: C.F. Comune di VI, Fg. 42 mn 878 sub 13 e mn 878 sub 48; C) IN VIA INCIDENTALE: rigettarsi l'appello incidentale condizionato ex art 127 ter CPC della sentenza n. 637/2023 di cui alle note d'udienza depositate il 15.01.2024 di e in ordine alle domande di Parte_1 Parte_2
simulazione assoluta, relativa e negotium mixtum cum donatione non accolte dal
Tribunale. D) COMPENSI DI LITE nell'eventualità di riforma parziale della sentenza pag. 6/20 impugnata con rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale condizionato dei coniugi – o di accoglimento dell'appello incidentale di Pt_1 Pt_2
condannarli a rifondergli i compensi di lite di primo e secondo Controparte_3
grado, con la maggiorazione del 30% ex art 4 co. 1 bis D.M. 55/2014 in subordine: in riforma del capo 2 dell'appellata sentenza, anche se in ipotesi confermata sul punto della revocatoria di cui al capo 1 la decisone del Tribunale, compensarsi integralmente le spese di lite del giudizio di primo e secondo grado.
Per CP_4
nel merito ed in via di appello incidentale: in totale riforma della sentenza n. 637/2023,
n. rep. 1076/2023 emessa in data 4.04.2023, depositata in cancelleria in data 4.4.2023 e pubblicata nella medesima data dal Tribunale di VI a definizione del giudizio n.
1164/2021 R.G., non notificata, accogliere tutte le domande ed eccezioni svolte dal sig.
nel giudizio di prime cure e nel presente giudizio, per l'effetto, respingere CP_4
integralmente quelle formulate in primo grado dagli odierni appellanti, in particolare la domanda ex art 2901 c.c. in danno del sig. , essendo l'azione avversaria CP_4
inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e non provata;
condannarsi infine gli appellanti ex art 96 c.p.c. per le ragioni esposte nel presente atto ed in primo grado. dichiararsi l'inammissibilità per tardività dell'appello condizionato proposto dagli appellanti;
con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con sentenza n. 2531/2018, del 24/10/2018, poi passata in giudicato, il Tribunale di
VI condannava a pagare, a titolo di risarcimento, circa Controparte_3
20.000,00 euro ai coniugi e nonché a . Pt_1 Pt_2 Parte_3
Successivamente alienava le proprietà al medesimo intestate Controparte_3
stipulando i seguenti atti di compravendita :
1. contratto di compravendita, stipulato a VI il 26.11.2019, rep. n. 69.026, racc. n. 33.531 ed ivi trascritto in data 26.11.2019, notaio dott. Persona_1
pag. 7/20 acquirente con riferimento all'appartamento e garage sito in VI via CP_4
Sardegna n.142/144;
2. contratto di compravendita stipulato a VI il 14.05.2020, rep. n. 69.853, racc. n. 34.221 ed ivi trascritto in data 21.05.2020, notaio dott. Persona_1
acquirente con riferimento al garage sito in Controparte_2 Controparte_1
VI via Sardegna n.142/144
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_2 Parte_1
impugnavano i suindicati atti dispositivi chiedendo, in via gradata, l'accertamento della simulazione assoluta, della simulazione relativa, della donazione, del negozio misto
(con donazione o patto fiduciario), dell'inefficacia per revocabilità degli atti ex art.2901 cod.civ. considerati i medesimi quali atti titolo gratuito o in subordine a titolo oneroso.
Si costituivano e Controparte_5 CP_4 Controparte_6
di seguito per brevità anche solo ) chiedendo l'integrale rigetto delle domande CP_2
attoree.
Con la sentenza n.637/2023 pubblicata in data 4/4/2023 il Tribunale di VI, rigettate tutte le domande di accertamento della simulazione, in relazione alle domande formulate ex art.2901 c.c. dichiarava l'inefficacia nei confronti di e Parte_2 dell'atto di contratto di compravendita stipulato tra e Parte_1 Controparte_3
condannando questi ultimi in solido, a rimborsare a parte attrice le spese CP_4
di lite e rigettava la domanda revocatoria nei confronti di , condannando gli attori CP_2
al pagamento nei confronti di quest'ultima delle spese processuali, nonchè ai sensi dell'articolo 96 cpc, a titolo di risarcimento al pagamento della somma di euro 5.000.
Con riferimento alla domanda ex art.2901 cod.civ. accolta, il tribunale accertava l'esistenza del credito dei coniugi e nei confronti di la Pt_2 Pt_1 Controparte_3
natura pregiudizievole della vendita e la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio arrecato. Quanto al requisito della consapevolezza in capo al terzo acquirente il giudice di prime cure riteneva comprovata la sussistenza del requisito rilevando che con lettera del 19.04.2021 aveva ammesso di essere a CP_4
conoscenza della posizione debitoria di nei confronti degli attori. Controparte_3
pag. 8/20 Quanto alla vendita in favore della il giudice rigettava la domanda di CP_2
inefficacia rilevando la mancanza di qualsiasi prova in ordine alla consapevolezza in capo alla società dell'ipotetico pregiudizio in danno ai creditori, ritenendo altresì sussistenti i presupposti per la condanna degli attori ex art.96 c.p.c.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 637/23 del Tribunale di VI hanno interposto tempestivo appello e nei soli confronti dei capi nn. 3), 4) e 5) della Parte_2 Parte_1
sentenza relativi al rigetto della domanda ex art.2901 c.c. proposta nei confronti di e delle conseguenti pronunce in punto spese e responsabilità ex art.96 c.p.c. CP_2
Con comparsa di costituzione con appello incidentale si è costituito Controparte_3
chiedendo il rigetto delle domande attoree e l'accoglimento dell'appello incidentale si è costituito con comparsa di costituzione con appello incidentale CP_4
chiedendo il rigetto del gravame e l'accoglimento dell'appello incidentale.
Si è costituita chiedendo il rigetto delle Controparte_6
domande attoree.
Nelle note d'udienza depositate in data 15.1.2024, prima udienza successiva alla proposizione degli appelli incidentali, gli appellanti principali proponevano ai sensi dell'articolo 343 secondo comma c.p.c. appello incidentale condizionato all'ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale formulato rispettivamente da e . P_ CP_4
All'udienza del 11 febbraio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello principale
Con l'appello proposto, e , nei soli confronti dei capi nn. Parte_2 Parte_1
3), 4) e 5) della sentenza relativi al rigetto della domanda ex art.2901 c.c. proposta nei confronti di e delle conseguenti pronunce in punto spese e responsabilità ex CP_2
art.96 c.p.c hanno lamentato l'erroneità della sentenza nel punto in cui avrebbe ritenuto non sussistente il consilium fraudis e la scientia damni in capo alla terza acquirente
Erbim s.a.s.posto che le parti nel corso del giudizio non avrebbero mai negato la sussistenza di un rapporto di parentela tra e già Controparte_3 Controparte_7
socio di Tris Progetti s.a.s. e . Potendo la participatio fraudis essere CP_2
pag. 9/20 ricavata anche da presunzioni semplici quali la sussistenza di un vincolo parentale o di un rapporto di alienazioni immobiliari e partecipazioni societarie incrociate, secondo gli appellanti risultava “altamente verosimile, se non già la comunanza d'intenti tesa a liquidare il patrimonio immobiliare del debitore quantomeno la Controparte_3
piena consapevolezza dei terzi acquirenti circa la situazione debitoria di P_
.
[...]
Gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento dell'impugnazione, con conseguente accoglimento della domanda ex art.2901 c.c. già formulata.
In via gradata hanno chiesto di disporre la compensazione delle spese di lite e in via ulteriormente gradata chiedeva di rigettare la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. , rideterminando in diminuzione le spese legali riconosciute ad
CP_2
Con domanda proposta nella nota d'udienza depositata in data 15.1.2024 gli appellanti chiedevano:.in relazione al capo 1) della sentenza di accertare e dichiarare la simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1416, co. II cod. civ. del contratto di compravendita stipulato dal venditore con l'acquirente di P_ CP_4
accertare e dichiarare la simulazione relativa del contratto medesimo, per aver esso dissimulato una donazione indiretta, di accertare e dichiarare che tale donazione difetta dei requisiti di forma essenziali previsti ex art. 782 c.p.c. e art. 48 l. 89/1913 (legge notarile e per l'effetto dichiararne la nullità , di accertare e dichiarare che detto contratto di compravendita costituisce in realtà un negotium mixtum cum donatione ovvero un pactum fiduciae , accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901, co. I sub. 1) Cod.Civ.; In ogni caso chiedevano di condannare la società CP_2
alla restituzione in favore degli appellanti “di tutti quegli importi che risulteranno
[...]
non dovuti”.
Motivi d'appello incidentale di Controparte_3
Primo motivo di impugnazione.
Con il primo motivo d'appello incidentale ha lamentato l'erroneità Controparte_3
della sentenza nel punto in cui il giudice di prime cure , accogliendo la domanda ex art.2901 cod.civ. proposta dagli attori, non avrebbe ritenuto sussistente l'esimente del pagamento del debito scaduto, tenuto conto che vi sarebbe stata già l'iniziativa pag. 10/20 espropriativa e che il medesimo non risultava proprietario di altri beni sicchè la vendita dei beni immobili era stato l'unico mezzo per far fronte ai propri debiti.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo d'appello incidentale censura la sentenza ove ha accolto la domanda ex art.2901 cod.civ. per aver ritenuto sussistente la consapevolezza da parte di del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie sulla base della missiva del CP_4
19.04.2021. La lettera sarebbe stata successiva alla notifica dell'atto di citazione in primo grado e al momento dell'acquisto era a conoscenza del debito di CP_4
solo nei confronti di Inoltre in base agli atti successivi P_ Parte_3 all'acquisto risultava provata la buona fede dello stesso, avendo fatto ricorso a un mutuo ventennale previa cancellazione dell'ipoteca.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo d'appello incidentale lamenta l'erroneità della sentenza in punto liquidazione delle spese di lite. La domanda revocatoria accolta sarebbe stata formulata in estremo subordine rispetto alle domande di simulazione assoluta e relativa e pertanto, sarebbe stata corretta una totale compensazione delle spese di lite.
Inoltre rispetto alla domanda relativa alla revocatoria proposta in relazione alla compravendita con rigettata dal giudice di prime cure, CP_2 Controparte_3
sarebbe stato vittorioso, mentre il Tribunale aveva condannato gli attori al pagamento delle spese di lite solo in favore della società.
Motivi d'appello incidentale di CP_4
Primo motivo di impugnazione.
Con il primo motivo d'appello incidentale censura la sentenza nella parte CP_4
in cui in relazione all'accoglimento della revocatoria avrebbe accertato la sussistenza della scientia damni e del consilium fraudis Il giudice di prime cure avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base alla missiva del 19.04.2021 che tuttavia risultava scritta nel corso della pendenza del giudizio di primo grado (essendo stato notificato l'atto di citazione in data 19.02.2021). L'appellante incidentale rilevava di non aver avuto contezza della situazione debitoria di e non sarebbe provata Controparte_3 nemmeno l'esistenza del consilium fraudis avendo corrisposto un prezzo congruo come attestato dalla perizia di stima.
pag. 11/20 Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo d'appello incidentale censura la sentenza con CP_4
riferimento alla liquidazione delle spese di lite. Il giudice di prime cure avrebbe accolto solo la domanda spiegata in estremo subordine dagli attori in primo grado e pertanto non sarebbe equa la liquidazione integrale delle spese in loro favore. Sussisterebbe, inoltre, responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo agli attori ma la condanna sarebbe stata riconosciuta erroneamente solo a favore della CP_2
Motivi d'appello e ragioni della decisione
Appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
L'appello principale proposto in relazione ai “capi della sentenza che si riferiscono all'azione revocatoria svolta nei confronti dell'atto di compravendita stipulato dalle parti ed in data 14.05.2020” (capi 3), 4) e 5), va Controparte_3 CP_2
integralmente rigettato.
Come rilevato dal giudice di prime cure “ciò che salta all'evidenza è la mancanza di qualsiasi prova in ordine alla consapevolezza, in capo alla , dell'ipotetico CP_2
pregiudizio in danno dei creditori. Nessun elemento, infatti, hanno portato gli attori con riferimento a tale aspetto, se un “caso” di omonimia privo di rilevanza (si è dedotto che comprò, tempo fa, l'azienda di una certa società Tris, della quale era socio un tal CP_2 sig. , del quale non si è provata alcuna parentela con l'odierno convenuto P_
).” (cfr. sentenza pag. 14). Controparte_3
In proposito va evidenziato come gli attori si limitavano a svolgere nell'atto di citazione le seguenti allegazioni: “la società - acquirente dell'autorimessa venduta CP_2
dal – risulta essere cessionaria dell'azienda precedentemente appartenuta alla P_
società di (guarda caso) (pag. 4 della Controparte_8 Controparte_9
visura allegata ) …” (pag.4 atto di citazione ed ancora “vi è una singolare “vicinanza” tra il e la che risulta essere cessionaria dell'azienda prima P_ CP_2
appartenuta alla società di (coincidenze?) Controparte_8 P_ CP_9
(pag. 4 della visura allegata al doc. 1) In conclusione, da quanto sopra esposto
[...]
emerge in maniera cristallina come il sig. mediante gli atti Controparte_3
dispositivi censurati a beneficio della società e del sig. abbia CP_2 CP_4
diminuito consapevolmente la propria capacità patrimoniale, pregiudicando pag. 12/20 scientemente la possibilità dei sigg.ri e di soddisfare il loro credito.” ( Pt_1 Pt_2
pag. 12 atto di citazione).
La decisione del giudice di prime cure appare sul punto immune da censure.
La prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (Cass. civ. n..1286/2019)
Nel caso di specie tuttavia gli attori in revocatoria non hanno svolto alcuna allegazione relativa alla sussistenza del vincolo parentale tale da rendere inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria, limitandosi a dedurre inizialmente solo di una “singolare “vicinanza” tra il e la risulta P_ CP_2 Pt_4 Pt_5 cessionaria dell'azienda prima appartenuta alla società di Controparte_8
(coincidenze?) e successivamente ad indicare, peraltro del P_ CP_9
tutto genericamente, l'esistenza di una non meglio chiarita parentela tra P_
e socio di una società (Tris Progetti s.r.l.), socia di
[...] Controparte_7 CP_2
[...]
L'appellante neppure in questa sede ha peraltro svolto sul punto idonee allegazioni non chiarendo in alcun modo che tipo di parentela risulterebbe sussistere tra P_
e e limitandosi ad argomentare rispetto al principio di non
[...] Controparte_7 contestazione che, all'evidenza ha come presupposto una specifica allegazione del tutto mancante nel caso di specie.
Le ragioni della decisione determinano altresì il rigetto delle ulteriori doglianze svolte dagli appellanti rispetto ai conseguenti capi condannatori.
Quanto alle censure svolte rispetto alla determinazione delle spese di lite e al quantum di condanna ex art.96 c.p.c. è sufficiente osservare che, diversamente da quanto opinato dal procuratore degli appellanti, il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass. n. 3697/20; n. 10089/14).
Appelli incidentali proposti da e Controparte_3 CP_4
pag. 13/20 Quanto ai capi 1 e 2 della sentenza impugnata, relativi alla domanda di inefficacia della compravendita stipulata in data 26.11.2019 tra e e alla Controparte_3 CP_4
pronuncia sulle spese, va preliminarmente rigettato il primo motivo d'impugnazione proposto da e relativo al rigetto dell'eccezione di esenzione da Controparte_3
revocatoria ex articolo 2901 terzo comma cod.civ.
In proposito va evidenziato come l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, cod.civ., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 cod.civ., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/05/2020, n. 8992).
Nel caso di specie, come evidenziato dal giudice di prime cure, non Controparte_3
ha provato tale circostanza, vieppiù considerato che al momento di tale vendita, novembre 2019, lo stesso risultava intestatario dell'ulteriore bene immobile successivamente venduto ( nel 2020) alla società CP_2
Tanto premesso va accolto l'appello incidentale proposto da e CP_4 P_
(con il secondo motivo d'impugnazione incidentale) in relazione ai punti 1) e 2)
[...]
della sentenza impugnata.
In principalità va sottolineato come l'atto impugnato risulta posteriore al sorgere del credito e che pertanto è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. civ. n. 27546/2014), senza che assuma, invece, rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore. Invero, come osservato dalla Suprema Corte “ove un'attribuzione patrimoniale si caratterizzi per i connotati dell'onerosità, ad esaurire il fattore della scientia fraudis ai fini dell'art. 2901 c.c. non si rende necessaria, da parte del terzo acquirente, anche la conoscenza specifica del debito facente carico all'alienante, e delle sue caratteristiche (Cass. civ. n.
5741/04 Cass. civ. n. 10623/10). Non è, invece, necessaria la conoscenza, da parte del pag. 14/20 terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass.civ. n. 16825/2013), nè la collusione tra terzo e debitore (Cass. civ.
n.25614/2014), essendo sufficiente la generica consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (in tema di fideiussione, tra le tante, Cass. civ. n.
762/2016). .
E la sentenza impugnata ha ritenuto provata la consapevolezza del pregiudizio in capo a valorizzando la lettera del 19 aprile 2021 (doc.8 attoreo) inviata da CP_4 CP_4
ai coniugi sulla base della considerazione che “è molto chiara, e
[...] CP_10
contiene, non in un solo passaggio ma in ben due passaggi, una piana ed esplicita ammissione, da parte del suo estensore, di essere a conoscenza del fatto che i coniugi in forza della sentenza di questo Tribunale, andavano creditori del CP_11
, e del fatto che, ancora al momento della lettera (aprile 2021) quel credito P_ non era stato soddisfatto” ( cfr pag 10 sentenza impugnata).
Ebbene va viceversa rilevato che la lettera risulta esser stata inviata da CP_4 dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione, sicchè i riferimenti al credito vantato dagli attori risultano connessi e riferibili a quanto indicato nell'atto di citazione come dalle premessa della stessa missiva ( “ Signori, e , Parte_2 Parte_1 mi chiamo e da 37 anni presto servizio nell'Arma dei Carabinieri, vi CP_4
scrivo a seguito della vostra Citazione per la causa civile RG 1164/2021 da voi intentata nei mie confronti. Nella causa, rivolgete false e offensive accuse alla mia persona, mettendo in dubbio anche la professionalità del Notai di VI … Dopo Per_1
aver preso possesso di copia della documentazione da voi depositata presso il Tribunale di VI, documentazione che secondo voi attesterebbe la nostra responsabilità, ho potuto constatato che la stessa dimostra l'esatto contrario infatti: … “) (cfr. doc. cit).
Ritiene il Collegio che il documento in parola al più dimostra una conoscenza delle ragioni creditorie da parte di al momento in cui è stato redatto, e in CP_4
conseguenza delle stesse prospettazioni attoree, senza che possa attribuirsi un valore confessorio rispetto alla consapevolezza da parte del medesimo all'epoca della compravendita delle ragioni creditorie dei coniugi Anzi, dalla lettera è CP_10
pag. 15/20 dato evincere in senso contrario che il medesimo era a conoscenza della sola esistenza del debito nei confronti di debito che veniva estinto proprio grazie al Parte_3 versamento della caparra che consentiva la cancellazione dell'ipoteca iscritta dalla medesima.
In proposito va inoltre sottolineato come, in relazione al requisito della consapevolezza da parte di , gli attori nell'atto introduttivo del giudizio non svolgevano CP_4
alcuna specifica allegazione, né chiedevano prova alcuna, limitandosi ad allegare che il prezzo della compravendita non era stato corrisposto ( in contrasto con quanto documentato nel rogito notarile ove venivano espressamente riportati i pagamenti
“tracciabili”: bonifici bancari e assegno bancario non trasferibile specificamente individuati ).
In assenza di ulteriori elementi va inoltre valorizzato come per la compravendita in oggetto è stato corrisposto un congruo prezzo (come da stima dimessa in atti), nè risultano sussistere rapporti di alcun tipo tra e . Controparte_3 CP_4
Accolto il motivo d'impugnazione proposto in via incidentale sia da Controparte_3
che da in riforma dell'impugnata sentenza al capo 1) va rigettata la CP_4
domanda ex art.2901 cod.civ. proposta da e in relazione Parte_2 Parte_1
al contratto di compravendita stipulato a VI il 26.11.2019 con conseguente annullamento anche della pronuncia in punto spese (capo 2 della sentenza impugnata) che va regolata secondo soccombenza come sotto riportato.
Appello incidentale condizionato proposto da e Parte_1 Parte_2
Stante l'accoglimento dell'appello incidentale va quindi esaminato l'appello incidentale condizionato proposto dagli appellanti e in relazione Parte_2 Parte_1
alle domande accertare e dichiarare la simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1416, comma secondo cod. civ. del contratto di compravendita stipulato dal venditore
Caregnato con l'acquirente di accertare e dichiarare la simulazione CP_4
relativa del contratto medesimo, per aver esso dissimulato una donazione indiretta, di accertare e dichiarare che tale donazione difetta dei requisiti di forma essenziali previsti ex art. 782 c.p.c. e art. 48 l. 89/1913 (legge notarile e per l'effetto dichiararne la nullità , di accertare e dichiarare che detto contratto di compravendita costituisce in realtà un pag. 16/20 negotium mixtum cum donatione ovvero un pactum fiduciae , accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901, co. I sub. 1) cod.civ..
Le domande di accertamento della simulazione vanno integralmente rigettate, con conferma dell'impugnata sentenza. In proposito è sufficiente evidenziare che, come già rilevato dal giudice di prime cure, gli elementi comprovati nel giudizio ovvero l'esistenza delle clausole inserite nel rogito notarile - con specifica indicazione dei mezzi di pagamento della vendita – e il trasferimento della residenza di CP_4 nell'immobile compravenduto, consentono di escludere la configurabilità della gratuità dell'atto, gratuità che costituisce il presupposto di tutte le domande sopraindicate.
Va ulteriormente sottolineato come gli appellanti, che ne erano onerati, non hanno dato prova, né chiesto di provare la controdichiarazione.
Rispetto all'azione di simulazione assoluta del contratto di compravendita va premesso in linea generale come, secondo la Suprema Corte ad integrare gli estremi della simulazione, non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione del bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che ne'
l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, ne' l'acquirente abbia inteso acquisirla (cfr. in questo senso n.13345/2015).
Inoltre va rilevato come gli appellanti non hanno mai dedotto che il disponente avrebbe mantenuto un controllo di fatto sui beni conferiti, in luogo del beneficiario, né tantomeno hanno provato la simulazione relativa soggettiva dell'atto in questione per interposizione fittizia di persona, limitandosi ad allegare, a fondamento della domanda di nullità, che l'intenzione di era quella di sottrarre i beni conferiti Controparte_3 all'azione esecutiva dei creditori. La specifica intenzione elusiva della previsione di cui all'art. 2740 cod. civ., tuttavia non genera la nullità dell'atto in frode ai creditori, ma solo la sua (relativa) inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.
In proposito va osservato che l'appellante sin dall'atto di citazione sul punto si è limitato a svolgere generiche allegazioni ritenendo, erroneamente, che negli atti di compravendita fossero presenti delle mere dichiarazioni delle parti di avvenuto pagamento, risultando viceversa descritti con precisione i mezzi di pagamento e documentata la fonte della disponibilità che ha consentito al il saldo del CP_4
pag. 17/20 prezzo (mutuo erogato da ) e presenti le clausole previste dall'art. 35 comma 22 CP_12
del d.l.. n. 223/2006.
L'appello incidentale condizionato proposto da e va Parte_1 Parte_2
dunque integralmente rigettato.
Conclusioni e spese
La sentenza impugnata, rigettato l'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e va dunque limitatamente CP_4 Controparte_3
riformata nella parte in cui, ha accolto la domanda ex art.2901 c.c. proposta da Pt_2
e ha dichiarato l'inefficacia del contratto di compravendita
[...] Parte_1
stipulato a VI il 26.11.2019 rep n.69.026 racc. n.33.531 ed ivi trascritto in data
26.11.2019, notaio dott. , domanda che deve rigettarsi, e nella Persona_1
conseguente pronuncia sulle spese.
Stante il rigetto dell'appello principale la sentenza rimane confermata nei rapporti tra e e , con riferimento ai capi 3) 4) e 5) e va Parte_2 Parte_1 CP_2
pronunciata la condanna degli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado di appello nei confronti di ora e CP_2 Controparte_1
tali spese vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 5.001,00 a euro 26.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 3.966,00 per compensi, euro 358,75 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Quanto alle conseguenti pronunce relative alla riforma dei capi 1 e 2, giusta soccombenza le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio sostenute da e vanno a poste a integrale carico degli appellanti, in CP_4 Controparte_3
solido tra loro. Tali spese si liquidano per il primo grado secondo il dm n.55/2014 e in assenza di nota spese secondo lo scaglione da euro 5.001,00 a euro 26.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 3.010,50 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA e per il secondo grado secondo lo scaglione da euro 5.001,00 a euro 26.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA in favore di ciascuno degli appellanti incidentali.
pag. 18/20 Segue al rigetto dell'appello principale l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 nei confronti degli appellanti principali e Parte_2 [...]
, in solido tra loro. Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, sugli appelli principale e incidentali, rispettivamente proposti da e e Parte_2 Parte_1 Controparte_3 CP_4
avverso la sentenza n. 637/2023, pubblicata in data 4 aprile 2023, del Tribunale di
VI,
1) in accoglimento del gravame incidentale proposto da e Controparte_3 CP_4
e in parziale riforma della sentenza impugnata:
[...]
a).al punto 1 del dispositivo rigetta la domanda di inefficacia ex art.2901 c.c. proposta da e del contratto di compravendita degli Parte_2 Parte_1
immobili così censiti: Catasto Fabbricati del Comune di VI, foglio 42, m.n. 878 sub 14, piano 1-2, cat. A/2; Catasto Fabbricati del Comune di VI, foglio 42, m.n.
878 sub 48, piano T, cat. C/6; oltre alle aree in comproprietà così come meglio descritte nell'atto allegato, stipulato a VI il 26.11.2019, rep. n. 69.026, racc. n. 33.531 ed ivi trascritto in data 26.11.2019, notaio dott. Persona_1
b).al punto 2) del dispositivo condanna e , in Parte_2 Parte_1
solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di spese liquidate in euro 3.010,50 per compensi oltre Controparte_3
rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA e in favore di , spese liquidate CP_4
in euro 3.010,50 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
2) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 Parte_1 P_
le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3)condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 per CP_4
compensi, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
4)condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida , Controparte_1
pag. 19/20 in euro 3.966,00 per compensi, euro 358,75 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
5)dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico degli appellanti e , in solido tra Parte_2 Parte_1
loro.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1797/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'avv. Novello Diego C.F._2
Appellanti contro
(già Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Azzarita Caterina
Appellato nonché contro
(C.F. ), con l'avv. Gobbato Aldo Controparte_3 C.F._3
e contro
(C.F. ), con l'avv. Giobba Nicola CP_4 C.F._4
Appellati e appellanti incidentali
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Appello avverso la sentenza n. 637/23 pubblicata in data 04/04/2023 del Tribunale di VI
CONCLUSIONI Per e Parte_1 Parte_2 quanto all'appello principale: nel merito In via principale
- accertati i presupposti di cui all'art. 2901, co. I sub. 2) cod. civ.;
- per l'effetto, dichiarare l'inefficacia nei confronti dei sigg.ri e del Pt_2 Pt_1
contratto di compravendita immobiliare stipulato tra le parti ed Controparte_3 CP_2
così meglio identificato:
[...]
- Contratto di compravendita degli immobili così censiti: Catasto Fabbricati del Comune di VI, foglio 42, m.n. 878 sub 27, piano T, cat. C/6; oltre alle aree in comproprietà così come meglio descritte nell'atto allegato, stipulato a VI il 14.05.2020, rep. n.
69.853, racc. n. 34.221 ed ivi trascritto in data 21.05.2020, notaio dott. Persona_1
[...]
- con ogni conseguenza di legge;
- con conseguente rifusione delle spese di giudizio di primo grado;
- con conseguente e ulteriore elisione della condanna ex art. 96 c.p.c. in capo ai sigg.ri e Pt_1 Pt_2
In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse di non accogliere l'anzidetta azione revocatoria, voglia comunque così alternativamente decidere il merito della causa: - accertato e dichiarato che le circostanze di merito della vicenda come sopra descritte – secondo valutazione effettuata sia ex ante, sia alla luce della documentazione di causa – sono tali da far apparire la fattispecie concreta sommamente difficile da interpretarsi sia in fatto sia in diritto;
- accertato e dichiarato che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, commi I, II e III c.p.c. per tutte le ragioni anzidette;
- per l'effetto, riformare i capi IV e V della sentenza di primo grado n. 637/2023 emessa dal Tribunale di
VI, statuendo l'integrale compensazione delle spese tra le parti e da Pt_1 Pt_2 un lato ed dall'altro lato;
- per l'ulteriore effetto, elidendo al contempo la CP_2
condanna ex art. 96 c.p.c. in capo agli attori odierni appellanti;
In via di ulteriore subordine Nell'ulteriormente denegata e non creduta ipotesi in cui la
Giustizia adita ritenesse di non accogliere i motivi di censura come sopra esposti, voglia comunque così decidere: - accertato e dichiarato che il valore della posizione processuale riferibile a per quanto attiene la liquidazione delle spese di CP_2
pag. 2/20 lite, è quantificabile in un importo non superiore a € 3.000,00; - accertato e dichiarato che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, commi I, II e III c.p.c. per tutte le ragioni anzidette;
- per l'effetto, riformare i capi IV e V della sentenza di primo grado n. 637/2023 emessa dal Tribunale di VI, rideterminando in diminuzione nel quantum la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014; - per l'ulteriore effetto, elidendo al CP_2
contempo la condanna ex art. 96 c.p.c. in capo agli attori odierni appellanti;
In via residuale Nell'assoluta residuale ipotesi in cui la Giustizia adita ritenesse di non accogliere i motivi di censura come sopra esposti, confermando al contempo il rigetto della domanda revocatoria, la condanna alle spese di lite nonché la condanna ex art. 96
c.p.c., voglia comunque così decidere:
- accertato e dichiarato che il valore della posizione processuale riferibile a CP_2
per quanto attiene la liquidazione delle spese di lite, è quantificabile in un importo non superiore a € 3.000,00;
- per l'effetto, riformare i capi IV e V della sentenza di primo grado n. 637/2023 emessa dal Tribunale di VI, rideterminando in diminuzione nel quantum la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di secondo i criteri di cui al d.m. CP_2
55/2014; - per l'ulteriore effetto, riducendo al contempo la condanna ex art. 96 c.p.c. in capo agli attori odierni appellanti nella misura ritenuta equa e ragionevole in applicazione dei criteri equitativi e degli indici di graduazione elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte;
quanto all'appello incidentale condizionato
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Collegio ritenesse di accogliere le impugnazioni incidentali formulate dai convenuti e con riferimento P_ CP_4
al capo I della sentenza di primo grado, in riforma totale (o quantomeno parziale) di detto capo I della sentenza n. 637/2023 del Tribunale di VI (recante data
31.03.2023 e firma del Giudice dott. De Giovanni), pubblicata in data 04.04.2023, voglia l'Ecc.ma Corte adita così decidere nel merito in via principale pag. 3/20 - accertare e dichiarare la simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1416, co. II cod. civ. del contratto di compravendita stipulato dal venditore sig. con l'acquirente sig. P_
, e più precisamente: CP_4
1) Contratto di compravendita degli immobili così censiti: Catasto Fabbricati del
Comune di VI, foglio 42, m.n. 878 sub 14, piano 1-2, cat. A/2; Catasto Fabbricati del Comune di VI, foglio 42, m.n. 878 sub 48, piano T, cat. C/6; oltre alle aree in comproprietà così come meglio descritte nell'atto allegato, stipulato a VI il
26.11.2019, rep. n. 69.026, racc. n. 33.531 ed ivi trascritto in data 26.11.2019, notaio dott. ; Persona_1
- con ogni conseguenza di legge;
In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse pienamente validi ed efficaci tutti i contratti de quibus, voglia lo stesso così diversamente decidere:
- accertata e dichiarata la simulazione relativa del contratto medesimo, per aver esso dissimulato una donazione indiretta;
- accertato e dichiarato che tale donazione difetta dei requisiti di forma essenziali previsti ex art. 782 c.p.c. e art. 48 l. 89/1913 (legge notarile);
- per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del contratto de quo, e più precisamente:
1) Contratto di compravendita degli immobili così censiti: Catasto Fabbricati del
Comune di VI, foglio 42, m.n. 878 sub 14, piano 1-2, cat. A/2; Catasto Fabbricati del Comune di VI, foglio 42, m.n. 878 sub 48, piano T, cat. C/6; oltre alle aree in comproprietà così come meglio descritte nell'atto allegato, stipulato a VI il
26.11.2019, rep. n. 69.026, racc. n. 33.531 ed ivi trascritto in data 26.11.2019, notaio dott. ; Persona_1
- con ogni conseguenza di legge;
In via di ulteriore subordine
Nell'ulteriormente denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse pienamente valido ed efficace il contratto de quo, voglia lo stesso così diversamente decidere:
- accertato e dichiarato che detto contratto di compravendita costituisce in realtà un negotium mixtum cum donatione ovvero un pactum fiduciae nei termini già esposti;
pag. 4/20 - accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901, co. I sub. 1)
Cod.Civ.;
- per l'effetto, dichiarare l'inefficacia nei confronti dei sigg.ri e del Pt_2 Pt_1
contratti de quo, e più precisamente:
1) Contratto di compravendita degli immobili così censiti: Catasto Fabbricati del
Comune di VI, foglio 42, m.n. 878 sub 14, piano 1-2, cat. A/2; Catasto Fabbricati del Comune di VI, foglio 42, m.n. 878 sub 48, piano T, cat. C/6; oltre alle aree in comproprietà così come meglio descritte nell'atto allegato, stipulato a VI il
26.11.2019, rep. n. 69.026, racc. n. 33.531 ed ivi trascritto in data 26.11.2019, notaio dott. ; Persona_1
- con ogni conseguenza di legge;
sempre in appello, sia in via principale sia in via incidentale
In ogni caso - accertato e dichiarato che, all'esito dei procedimenti esecutivi R.G. Es. nn. 138 e 139/2024 Trib. VI, il G.E. ha assegnato alla società quota parte CP_2
degli emolumenti dovuti dai terzi in favore dei sigg.ri e cosicché la Pt_1 Pt_2 retribuzione della sig.ra e l'assegno pensionistico del sig. risultano tuttora Pt_1 Pt_2 pignorati per l'importo di 1/5 ciascuno e assegnati in pagamento – di mese in mese sino alla concorrenza del credito azionato - alla società in forza della sentenza di CP_2 primo grado oggetto di gravame;
- per l'effetto, condannare la società alla CP_2
restituzione in favore degli appellanti di tutti quegli importi che risulteranno non dovuti
(e quindi incassati sine titulo) all'esito della riforma della sentenza di primo grado, con maggiorazione di interessi legali ex art. 1284, co IV cod. civ;
- spese e competenze di lite del presente grado di giudizio interamente rifuse, con maggiorazione nella misura del 30% prevista ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014 “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché' la navigazione all'interno dell'atto”, nonché maggiorazione nella misura del 20% per pluralità di parti con medesima posizione processuale, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria pag. 5/20 Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie così come formulate nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c. non ammesse in corso di causa.
Per Controparte_1
1) Confermarsi la sentenza di primo grado n. 637/2023 emessa dal Tribunale di VI in data 04/04/2023 con conseguente rigetto di tutte le domande degli appellanti.
2) Spese legali del secondo grado rifuse compresa la rifusione della tassa di registro relativa alla sentenza di primo grado pagata dalla società per euro 358,75 CP_1
(come da documento che si allega).
3) In caso di accoglimento totale delle precedenti domande si chiede che il Giudice valuti d'ufficio di condannare gli appellanti al pagamento alla convenuta di una somma equitativamente determinata ex art. 96 terzo comma c.p.c.
Per Controparte_3
a) in via principale: rigettarsi la domanda, formulata in via di appello principale ed in parziale riforma del capo 3 della sentenza 637/.2023 del Tribunale di VI, di dichiarazione di inefficacia nei confronti dei signori e del contratto di compravendita 14.05.2020 rep Pt_2 Pt_1
69853 – racc. 34221 notaio relativa all'immobile così catastalmente Per_2
contrassegnato: C.-F. Comune di VI – Foglio 42 – mn 878 sub 27 – piano terra cat. c/6, oltre alle aree di comproprietà”. b) in via di appello incidentale ex art 343 cpc;
in parziale riforma del capo 1 della sentenza 637/2023 del Tribunale di VI, non sussistendo i presupposti di cui all'art 2901 I°co n. 2 C.C. bensì quelli di cui all'art. 2901 III° co. C.C., rigettarsi la domanda svolta in estremo subordine dagli attori, oggi appellanti, e di revocatoria ex art.2901 C.C. dell'atto di Parte_1 Parte_2
compravendita 14.011.2019 Rep 69026 Racc. 33531 notaio trascritto il Per_1
26.11.2019 e relativo agli immobili: C.F. Comune di VI, Fg. 42 mn 878 sub 13 e mn 878 sub 48; C) IN VIA INCIDENTALE: rigettarsi l'appello incidentale condizionato ex art 127 ter CPC della sentenza n. 637/2023 di cui alle note d'udienza depositate il 15.01.2024 di e in ordine alle domande di Parte_1 Parte_2
simulazione assoluta, relativa e negotium mixtum cum donatione non accolte dal
Tribunale. D) COMPENSI DI LITE nell'eventualità di riforma parziale della sentenza pag. 6/20 impugnata con rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale condizionato dei coniugi – o di accoglimento dell'appello incidentale di Pt_1 Pt_2
condannarli a rifondergli i compensi di lite di primo e secondo Controparte_3
grado, con la maggiorazione del 30% ex art 4 co. 1 bis D.M. 55/2014 in subordine: in riforma del capo 2 dell'appellata sentenza, anche se in ipotesi confermata sul punto della revocatoria di cui al capo 1 la decisone del Tribunale, compensarsi integralmente le spese di lite del giudizio di primo e secondo grado.
Per CP_4
nel merito ed in via di appello incidentale: in totale riforma della sentenza n. 637/2023,
n. rep. 1076/2023 emessa in data 4.04.2023, depositata in cancelleria in data 4.4.2023 e pubblicata nella medesima data dal Tribunale di VI a definizione del giudizio n.
1164/2021 R.G., non notificata, accogliere tutte le domande ed eccezioni svolte dal sig.
nel giudizio di prime cure e nel presente giudizio, per l'effetto, respingere CP_4
integralmente quelle formulate in primo grado dagli odierni appellanti, in particolare la domanda ex art 2901 c.c. in danno del sig. , essendo l'azione avversaria CP_4
inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e non provata;
condannarsi infine gli appellanti ex art 96 c.p.c. per le ragioni esposte nel presente atto ed in primo grado. dichiararsi l'inammissibilità per tardività dell'appello condizionato proposto dagli appellanti;
con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con sentenza n. 2531/2018, del 24/10/2018, poi passata in giudicato, il Tribunale di
VI condannava a pagare, a titolo di risarcimento, circa Controparte_3
20.000,00 euro ai coniugi e nonché a . Pt_1 Pt_2 Parte_3
Successivamente alienava le proprietà al medesimo intestate Controparte_3
stipulando i seguenti atti di compravendita :
1. contratto di compravendita, stipulato a VI il 26.11.2019, rep. n. 69.026, racc. n. 33.531 ed ivi trascritto in data 26.11.2019, notaio dott. Persona_1
pag. 7/20 acquirente con riferimento all'appartamento e garage sito in VI via CP_4
Sardegna n.142/144;
2. contratto di compravendita stipulato a VI il 14.05.2020, rep. n. 69.853, racc. n. 34.221 ed ivi trascritto in data 21.05.2020, notaio dott. Persona_1
acquirente con riferimento al garage sito in Controparte_2 Controparte_1
VI via Sardegna n.142/144
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_2 Parte_1
impugnavano i suindicati atti dispositivi chiedendo, in via gradata, l'accertamento della simulazione assoluta, della simulazione relativa, della donazione, del negozio misto
(con donazione o patto fiduciario), dell'inefficacia per revocabilità degli atti ex art.2901 cod.civ. considerati i medesimi quali atti titolo gratuito o in subordine a titolo oneroso.
Si costituivano e Controparte_5 CP_4 Controparte_6
di seguito per brevità anche solo ) chiedendo l'integrale rigetto delle domande CP_2
attoree.
Con la sentenza n.637/2023 pubblicata in data 4/4/2023 il Tribunale di VI, rigettate tutte le domande di accertamento della simulazione, in relazione alle domande formulate ex art.2901 c.c. dichiarava l'inefficacia nei confronti di e Parte_2 dell'atto di contratto di compravendita stipulato tra e Parte_1 Controparte_3
condannando questi ultimi in solido, a rimborsare a parte attrice le spese CP_4
di lite e rigettava la domanda revocatoria nei confronti di , condannando gli attori CP_2
al pagamento nei confronti di quest'ultima delle spese processuali, nonchè ai sensi dell'articolo 96 cpc, a titolo di risarcimento al pagamento della somma di euro 5.000.
Con riferimento alla domanda ex art.2901 cod.civ. accolta, il tribunale accertava l'esistenza del credito dei coniugi e nei confronti di la Pt_2 Pt_1 Controparte_3
natura pregiudizievole della vendita e la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio arrecato. Quanto al requisito della consapevolezza in capo al terzo acquirente il giudice di prime cure riteneva comprovata la sussistenza del requisito rilevando che con lettera del 19.04.2021 aveva ammesso di essere a CP_4
conoscenza della posizione debitoria di nei confronti degli attori. Controparte_3
pag. 8/20 Quanto alla vendita in favore della il giudice rigettava la domanda di CP_2
inefficacia rilevando la mancanza di qualsiasi prova in ordine alla consapevolezza in capo alla società dell'ipotetico pregiudizio in danno ai creditori, ritenendo altresì sussistenti i presupposti per la condanna degli attori ex art.96 c.p.c.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 637/23 del Tribunale di VI hanno interposto tempestivo appello e nei soli confronti dei capi nn. 3), 4) e 5) della Parte_2 Parte_1
sentenza relativi al rigetto della domanda ex art.2901 c.c. proposta nei confronti di e delle conseguenti pronunce in punto spese e responsabilità ex art.96 c.p.c. CP_2
Con comparsa di costituzione con appello incidentale si è costituito Controparte_3
chiedendo il rigetto delle domande attoree e l'accoglimento dell'appello incidentale si è costituito con comparsa di costituzione con appello incidentale CP_4
chiedendo il rigetto del gravame e l'accoglimento dell'appello incidentale.
Si è costituita chiedendo il rigetto delle Controparte_6
domande attoree.
Nelle note d'udienza depositate in data 15.1.2024, prima udienza successiva alla proposizione degli appelli incidentali, gli appellanti principali proponevano ai sensi dell'articolo 343 secondo comma c.p.c. appello incidentale condizionato all'ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale formulato rispettivamente da e . P_ CP_4
All'udienza del 11 febbraio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello principale
Con l'appello proposto, e , nei soli confronti dei capi nn. Parte_2 Parte_1
3), 4) e 5) della sentenza relativi al rigetto della domanda ex art.2901 c.c. proposta nei confronti di e delle conseguenti pronunce in punto spese e responsabilità ex CP_2
art.96 c.p.c hanno lamentato l'erroneità della sentenza nel punto in cui avrebbe ritenuto non sussistente il consilium fraudis e la scientia damni in capo alla terza acquirente
Erbim s.a.s.posto che le parti nel corso del giudizio non avrebbero mai negato la sussistenza di un rapporto di parentela tra e già Controparte_3 Controparte_7
socio di Tris Progetti s.a.s. e . Potendo la participatio fraudis essere CP_2
pag. 9/20 ricavata anche da presunzioni semplici quali la sussistenza di un vincolo parentale o di un rapporto di alienazioni immobiliari e partecipazioni societarie incrociate, secondo gli appellanti risultava “altamente verosimile, se non già la comunanza d'intenti tesa a liquidare il patrimonio immobiliare del debitore quantomeno la Controparte_3
piena consapevolezza dei terzi acquirenti circa la situazione debitoria di P_
.
[...]
Gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento dell'impugnazione, con conseguente accoglimento della domanda ex art.2901 c.c. già formulata.
In via gradata hanno chiesto di disporre la compensazione delle spese di lite e in via ulteriormente gradata chiedeva di rigettare la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. , rideterminando in diminuzione le spese legali riconosciute ad
CP_2
Con domanda proposta nella nota d'udienza depositata in data 15.1.2024 gli appellanti chiedevano:.in relazione al capo 1) della sentenza di accertare e dichiarare la simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1416, co. II cod. civ. del contratto di compravendita stipulato dal venditore con l'acquirente di P_ CP_4
accertare e dichiarare la simulazione relativa del contratto medesimo, per aver esso dissimulato una donazione indiretta, di accertare e dichiarare che tale donazione difetta dei requisiti di forma essenziali previsti ex art. 782 c.p.c. e art. 48 l. 89/1913 (legge notarile e per l'effetto dichiararne la nullità , di accertare e dichiarare che detto contratto di compravendita costituisce in realtà un negotium mixtum cum donatione ovvero un pactum fiduciae , accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901, co. I sub. 1) Cod.Civ.; In ogni caso chiedevano di condannare la società CP_2
alla restituzione in favore degli appellanti “di tutti quegli importi che risulteranno
[...]
non dovuti”.
Motivi d'appello incidentale di Controparte_3
Primo motivo di impugnazione.
Con il primo motivo d'appello incidentale ha lamentato l'erroneità Controparte_3
della sentenza nel punto in cui il giudice di prime cure , accogliendo la domanda ex art.2901 cod.civ. proposta dagli attori, non avrebbe ritenuto sussistente l'esimente del pagamento del debito scaduto, tenuto conto che vi sarebbe stata già l'iniziativa pag. 10/20 espropriativa e che il medesimo non risultava proprietario di altri beni sicchè la vendita dei beni immobili era stato l'unico mezzo per far fronte ai propri debiti.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo d'appello incidentale censura la sentenza ove ha accolto la domanda ex art.2901 cod.civ. per aver ritenuto sussistente la consapevolezza da parte di del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie sulla base della missiva del CP_4
19.04.2021. La lettera sarebbe stata successiva alla notifica dell'atto di citazione in primo grado e al momento dell'acquisto era a conoscenza del debito di CP_4
solo nei confronti di Inoltre in base agli atti successivi P_ Parte_3 all'acquisto risultava provata la buona fede dello stesso, avendo fatto ricorso a un mutuo ventennale previa cancellazione dell'ipoteca.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo d'appello incidentale lamenta l'erroneità della sentenza in punto liquidazione delle spese di lite. La domanda revocatoria accolta sarebbe stata formulata in estremo subordine rispetto alle domande di simulazione assoluta e relativa e pertanto, sarebbe stata corretta una totale compensazione delle spese di lite.
Inoltre rispetto alla domanda relativa alla revocatoria proposta in relazione alla compravendita con rigettata dal giudice di prime cure, CP_2 Controparte_3
sarebbe stato vittorioso, mentre il Tribunale aveva condannato gli attori al pagamento delle spese di lite solo in favore della società.
Motivi d'appello incidentale di CP_4
Primo motivo di impugnazione.
Con il primo motivo d'appello incidentale censura la sentenza nella parte CP_4
in cui in relazione all'accoglimento della revocatoria avrebbe accertato la sussistenza della scientia damni e del consilium fraudis Il giudice di prime cure avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base alla missiva del 19.04.2021 che tuttavia risultava scritta nel corso della pendenza del giudizio di primo grado (essendo stato notificato l'atto di citazione in data 19.02.2021). L'appellante incidentale rilevava di non aver avuto contezza della situazione debitoria di e non sarebbe provata Controparte_3 nemmeno l'esistenza del consilium fraudis avendo corrisposto un prezzo congruo come attestato dalla perizia di stima.
pag. 11/20 Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo d'appello incidentale censura la sentenza con CP_4
riferimento alla liquidazione delle spese di lite. Il giudice di prime cure avrebbe accolto solo la domanda spiegata in estremo subordine dagli attori in primo grado e pertanto non sarebbe equa la liquidazione integrale delle spese in loro favore. Sussisterebbe, inoltre, responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo agli attori ma la condanna sarebbe stata riconosciuta erroneamente solo a favore della CP_2
Motivi d'appello e ragioni della decisione
Appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2
L'appello principale proposto in relazione ai “capi della sentenza che si riferiscono all'azione revocatoria svolta nei confronti dell'atto di compravendita stipulato dalle parti ed in data 14.05.2020” (capi 3), 4) e 5), va Controparte_3 CP_2
integralmente rigettato.
Come rilevato dal giudice di prime cure “ciò che salta all'evidenza è la mancanza di qualsiasi prova in ordine alla consapevolezza, in capo alla , dell'ipotetico CP_2
pregiudizio in danno dei creditori. Nessun elemento, infatti, hanno portato gli attori con riferimento a tale aspetto, se un “caso” di omonimia privo di rilevanza (si è dedotto che comprò, tempo fa, l'azienda di una certa società Tris, della quale era socio un tal CP_2 sig. , del quale non si è provata alcuna parentela con l'odierno convenuto P_
).” (cfr. sentenza pag. 14). Controparte_3
In proposito va evidenziato come gli attori si limitavano a svolgere nell'atto di citazione le seguenti allegazioni: “la società - acquirente dell'autorimessa venduta CP_2
dal – risulta essere cessionaria dell'azienda precedentemente appartenuta alla P_
società di (guarda caso) (pag. 4 della Controparte_8 Controparte_9
visura allegata ) …” (pag.4 atto di citazione ed ancora “vi è una singolare “vicinanza” tra il e la che risulta essere cessionaria dell'azienda prima P_ CP_2
appartenuta alla società di (coincidenze?) Controparte_8 P_ CP_9
(pag. 4 della visura allegata al doc. 1) In conclusione, da quanto sopra esposto
[...]
emerge in maniera cristallina come il sig. mediante gli atti Controparte_3
dispositivi censurati a beneficio della società e del sig. abbia CP_2 CP_4
diminuito consapevolmente la propria capacità patrimoniale, pregiudicando pag. 12/20 scientemente la possibilità dei sigg.ri e di soddisfare il loro credito.” ( Pt_1 Pt_2
pag. 12 atto di citazione).
La decisione del giudice di prime cure appare sul punto immune da censure.
La prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (Cass. civ. n..1286/2019)
Nel caso di specie tuttavia gli attori in revocatoria non hanno svolto alcuna allegazione relativa alla sussistenza del vincolo parentale tale da rendere inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria, limitandosi a dedurre inizialmente solo di una “singolare “vicinanza” tra il e la risulta P_ CP_2 Pt_4 Pt_5 cessionaria dell'azienda prima appartenuta alla società di Controparte_8
(coincidenze?) e successivamente ad indicare, peraltro del P_ CP_9
tutto genericamente, l'esistenza di una non meglio chiarita parentela tra P_
e socio di una società (Tris Progetti s.r.l.), socia di
[...] Controparte_7 CP_2
[...]
L'appellante neppure in questa sede ha peraltro svolto sul punto idonee allegazioni non chiarendo in alcun modo che tipo di parentela risulterebbe sussistere tra P_
e e limitandosi ad argomentare rispetto al principio di non
[...] Controparte_7 contestazione che, all'evidenza ha come presupposto una specifica allegazione del tutto mancante nel caso di specie.
Le ragioni della decisione determinano altresì il rigetto delle ulteriori doglianze svolte dagli appellanti rispetto ai conseguenti capi condannatori.
Quanto alle censure svolte rispetto alla determinazione delle spese di lite e al quantum di condanna ex art.96 c.p.c. è sufficiente osservare che, diversamente da quanto opinato dal procuratore degli appellanti, il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass. n. 3697/20; n. 10089/14).
Appelli incidentali proposti da e Controparte_3 CP_4
pag. 13/20 Quanto ai capi 1 e 2 della sentenza impugnata, relativi alla domanda di inefficacia della compravendita stipulata in data 26.11.2019 tra e e alla Controparte_3 CP_4
pronuncia sulle spese, va preliminarmente rigettato il primo motivo d'impugnazione proposto da e relativo al rigetto dell'eccezione di esenzione da Controparte_3
revocatoria ex articolo 2901 terzo comma cod.civ.
In proposito va evidenziato come l'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall'art. 2901, comma 3, cod.civ., traendo giustificazione dalla natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 cod.civ., ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/05/2020, n. 8992).
Nel caso di specie, come evidenziato dal giudice di prime cure, non Controparte_3
ha provato tale circostanza, vieppiù considerato che al momento di tale vendita, novembre 2019, lo stesso risultava intestatario dell'ulteriore bene immobile successivamente venduto ( nel 2020) alla società CP_2
Tanto premesso va accolto l'appello incidentale proposto da e CP_4 P_
(con il secondo motivo d'impugnazione incidentale) in relazione ai punti 1) e 2)
[...]
della sentenza impugnata.
In principalità va sottolineato come l'atto impugnato risulta posteriore al sorgere del credito e che pertanto è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni (Cass. civ. n. 27546/2014), senza che assuma, invece, rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore. Invero, come osservato dalla Suprema Corte “ove un'attribuzione patrimoniale si caratterizzi per i connotati dell'onerosità, ad esaurire il fattore della scientia fraudis ai fini dell'art. 2901 c.c. non si rende necessaria, da parte del terzo acquirente, anche la conoscenza specifica del debito facente carico all'alienante, e delle sue caratteristiche (Cass. civ. n.
5741/04 Cass. civ. n. 10623/10). Non è, invece, necessaria la conoscenza, da parte del pag. 14/20 terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass.civ. n. 16825/2013), nè la collusione tra terzo e debitore (Cass. civ.
n.25614/2014), essendo sufficiente la generica consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (in tema di fideiussione, tra le tante, Cass. civ. n.
762/2016). .
E la sentenza impugnata ha ritenuto provata la consapevolezza del pregiudizio in capo a valorizzando la lettera del 19 aprile 2021 (doc.8 attoreo) inviata da CP_4 CP_4
ai coniugi sulla base della considerazione che “è molto chiara, e
[...] CP_10
contiene, non in un solo passaggio ma in ben due passaggi, una piana ed esplicita ammissione, da parte del suo estensore, di essere a conoscenza del fatto che i coniugi in forza della sentenza di questo Tribunale, andavano creditori del CP_11
, e del fatto che, ancora al momento della lettera (aprile 2021) quel credito P_ non era stato soddisfatto” ( cfr pag 10 sentenza impugnata).
Ebbene va viceversa rilevato che la lettera risulta esser stata inviata da CP_4 dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione, sicchè i riferimenti al credito vantato dagli attori risultano connessi e riferibili a quanto indicato nell'atto di citazione come dalle premessa della stessa missiva ( “ Signori, e , Parte_2 Parte_1 mi chiamo e da 37 anni presto servizio nell'Arma dei Carabinieri, vi CP_4
scrivo a seguito della vostra Citazione per la causa civile RG 1164/2021 da voi intentata nei mie confronti. Nella causa, rivolgete false e offensive accuse alla mia persona, mettendo in dubbio anche la professionalità del Notai di VI … Dopo Per_1
aver preso possesso di copia della documentazione da voi depositata presso il Tribunale di VI, documentazione che secondo voi attesterebbe la nostra responsabilità, ho potuto constatato che la stessa dimostra l'esatto contrario infatti: … “) (cfr. doc. cit).
Ritiene il Collegio che il documento in parola al più dimostra una conoscenza delle ragioni creditorie da parte di al momento in cui è stato redatto, e in CP_4
conseguenza delle stesse prospettazioni attoree, senza che possa attribuirsi un valore confessorio rispetto alla consapevolezza da parte del medesimo all'epoca della compravendita delle ragioni creditorie dei coniugi Anzi, dalla lettera è CP_10
pag. 15/20 dato evincere in senso contrario che il medesimo era a conoscenza della sola esistenza del debito nei confronti di debito che veniva estinto proprio grazie al Parte_3 versamento della caparra che consentiva la cancellazione dell'ipoteca iscritta dalla medesima.
In proposito va inoltre sottolineato come, in relazione al requisito della consapevolezza da parte di , gli attori nell'atto introduttivo del giudizio non svolgevano CP_4
alcuna specifica allegazione, né chiedevano prova alcuna, limitandosi ad allegare che il prezzo della compravendita non era stato corrisposto ( in contrasto con quanto documentato nel rogito notarile ove venivano espressamente riportati i pagamenti
“tracciabili”: bonifici bancari e assegno bancario non trasferibile specificamente individuati ).
In assenza di ulteriori elementi va inoltre valorizzato come per la compravendita in oggetto è stato corrisposto un congruo prezzo (come da stima dimessa in atti), nè risultano sussistere rapporti di alcun tipo tra e . Controparte_3 CP_4
Accolto il motivo d'impugnazione proposto in via incidentale sia da Controparte_3
che da in riforma dell'impugnata sentenza al capo 1) va rigettata la CP_4
domanda ex art.2901 cod.civ. proposta da e in relazione Parte_2 Parte_1
al contratto di compravendita stipulato a VI il 26.11.2019 con conseguente annullamento anche della pronuncia in punto spese (capo 2 della sentenza impugnata) che va regolata secondo soccombenza come sotto riportato.
Appello incidentale condizionato proposto da e Parte_1 Parte_2
Stante l'accoglimento dell'appello incidentale va quindi esaminato l'appello incidentale condizionato proposto dagli appellanti e in relazione Parte_2 Parte_1
alle domande accertare e dichiarare la simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1416, comma secondo cod. civ. del contratto di compravendita stipulato dal venditore
Caregnato con l'acquirente di accertare e dichiarare la simulazione CP_4
relativa del contratto medesimo, per aver esso dissimulato una donazione indiretta, di accertare e dichiarare che tale donazione difetta dei requisiti di forma essenziali previsti ex art. 782 c.p.c. e art. 48 l. 89/1913 (legge notarile e per l'effetto dichiararne la nullità , di accertare e dichiarare che detto contratto di compravendita costituisce in realtà un pag. 16/20 negotium mixtum cum donatione ovvero un pactum fiduciae , accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901, co. I sub. 1) cod.civ..
Le domande di accertamento della simulazione vanno integralmente rigettate, con conferma dell'impugnata sentenza. In proposito è sufficiente evidenziare che, come già rilevato dal giudice di prime cure, gli elementi comprovati nel giudizio ovvero l'esistenza delle clausole inserite nel rogito notarile - con specifica indicazione dei mezzi di pagamento della vendita – e il trasferimento della residenza di CP_4 nell'immobile compravenduto, consentono di escludere la configurabilità della gratuità dell'atto, gratuità che costituisce il presupposto di tutte le domande sopraindicate.
Va ulteriormente sottolineato come gli appellanti, che ne erano onerati, non hanno dato prova, né chiesto di provare la controdichiarazione.
Rispetto all'azione di simulazione assoluta del contratto di compravendita va premesso in linea generale come, secondo la Suprema Corte ad integrare gli estremi della simulazione, non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione del bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che ne'
l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, ne' l'acquirente abbia inteso acquisirla (cfr. in questo senso n.13345/2015).
Inoltre va rilevato come gli appellanti non hanno mai dedotto che il disponente avrebbe mantenuto un controllo di fatto sui beni conferiti, in luogo del beneficiario, né tantomeno hanno provato la simulazione relativa soggettiva dell'atto in questione per interposizione fittizia di persona, limitandosi ad allegare, a fondamento della domanda di nullità, che l'intenzione di era quella di sottrarre i beni conferiti Controparte_3 all'azione esecutiva dei creditori. La specifica intenzione elusiva della previsione di cui all'art. 2740 cod. civ., tuttavia non genera la nullità dell'atto in frode ai creditori, ma solo la sua (relativa) inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.
In proposito va osservato che l'appellante sin dall'atto di citazione sul punto si è limitato a svolgere generiche allegazioni ritenendo, erroneamente, che negli atti di compravendita fossero presenti delle mere dichiarazioni delle parti di avvenuto pagamento, risultando viceversa descritti con precisione i mezzi di pagamento e documentata la fonte della disponibilità che ha consentito al il saldo del CP_4
pag. 17/20 prezzo (mutuo erogato da ) e presenti le clausole previste dall'art. 35 comma 22 CP_12
del d.l.. n. 223/2006.
L'appello incidentale condizionato proposto da e va Parte_1 Parte_2
dunque integralmente rigettato.
Conclusioni e spese
La sentenza impugnata, rigettato l'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e va dunque limitatamente CP_4 Controparte_3
riformata nella parte in cui, ha accolto la domanda ex art.2901 c.c. proposta da Pt_2
e ha dichiarato l'inefficacia del contratto di compravendita
[...] Parte_1
stipulato a VI il 26.11.2019 rep n.69.026 racc. n.33.531 ed ivi trascritto in data
26.11.2019, notaio dott. , domanda che deve rigettarsi, e nella Persona_1
conseguente pronuncia sulle spese.
Stante il rigetto dell'appello principale la sentenza rimane confermata nei rapporti tra e e , con riferimento ai capi 3) 4) e 5) e va Parte_2 Parte_1 CP_2
pronunciata la condanna degli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado di appello nei confronti di ora e CP_2 Controparte_1
tali spese vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 5.001,00 a euro 26.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 3.966,00 per compensi, euro 358,75 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Quanto alle conseguenti pronunce relative alla riforma dei capi 1 e 2, giusta soccombenza le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio sostenute da e vanno a poste a integrale carico degli appellanti, in CP_4 Controparte_3
solido tra loro. Tali spese si liquidano per il primo grado secondo il dm n.55/2014 e in assenza di nota spese secondo lo scaglione da euro 5.001,00 a euro 26.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 3.010,50 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA e per il secondo grado secondo lo scaglione da euro 5.001,00 a euro 26.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA in favore di ciascuno degli appellanti incidentali.
pag. 18/20 Segue al rigetto dell'appello principale l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 nei confronti degli appellanti principali e Parte_2 [...]
, in solido tra loro. Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, sugli appelli principale e incidentali, rispettivamente proposti da e e Parte_2 Parte_1 Controparte_3 CP_4
avverso la sentenza n. 637/2023, pubblicata in data 4 aprile 2023, del Tribunale di
VI,
1) in accoglimento del gravame incidentale proposto da e Controparte_3 CP_4
e in parziale riforma della sentenza impugnata:
[...]
a).al punto 1 del dispositivo rigetta la domanda di inefficacia ex art.2901 c.c. proposta da e del contratto di compravendita degli Parte_2 Parte_1
immobili così censiti: Catasto Fabbricati del Comune di VI, foglio 42, m.n. 878 sub 14, piano 1-2, cat. A/2; Catasto Fabbricati del Comune di VI, foglio 42, m.n.
878 sub 48, piano T, cat. C/6; oltre alle aree in comproprietà così come meglio descritte nell'atto allegato, stipulato a VI il 26.11.2019, rep. n. 69.026, racc. n. 33.531 ed ivi trascritto in data 26.11.2019, notaio dott. Persona_1
b).al punto 2) del dispositivo condanna e , in Parte_2 Parte_1
solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di spese liquidate in euro 3.010,50 per compensi oltre Controparte_3
rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA e in favore di , spese liquidate CP_4
in euro 3.010,50 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
2) condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 Parte_1 P_
le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3)condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 per CP_4
compensi, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
4)condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida , Controparte_1
pag. 19/20 in euro 3.966,00 per compensi, euro 358,75 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
5)dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico degli appellanti e , in solido tra Parte_2 Parte_1
loro.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 20/20