Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/06/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di RG 607/2024, vertente
TRA
Parte 1 C.F. C.F. 1 Parte_2 C.F.
C.F. 2 Parte 3 C.F. C.F. 3 Parte 4 C.F.
Parte 5 C.F. C.F. 5 Parte 6 C.F. C.F. 4
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Agostino Parisi e Domenico Pace, C.F. 6
,
con studio in Tito Scalo, come da mandato in atti;
ATTORI
E
Controparte_1 , C.F. P.IVA 1 in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Martinelli, con studio in Potenza, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti e delibera della Giunta Comunale n. 20 del 25.7.2024;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 2 Pt 5 Parte 3 Parte_6 e Pt 4 e convenivano in giudizio il Controparte 1 al fine di accertare Parte 1
Controparte_1 con la determinazione n. 135 del l'inesistenza del diritto di credito vantato dal
27 ottobre 2023, in considerazione del difetto di legittimazione passiva dei sig.ri Parte 2
Parte_3 Pt 4 , Pt 5 e Parte 6 in quanto non aventi la qualifica di eredi di [...] '
Persona_1 ; di accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di ripetizione delle somme concesse
; di accertare e dichiarare, in ogni caso,Parte 1 a contributo anche relativamente a l'infondatezza della pretesa avanzata dal Controparte 1 con vittoria delle spese di lite.
dal contributo assegnatogli con provvedimento n. 1 del 4.2.2006; che in forza del provvedimento n. 1/2006 Persona 1 era risultato assegnatario del buono contributo finalizzato alla riparazione dell'immobile di sua proprietà sito in CP 1 alla Frazione Signore n. 24, danneggiato dal sisma del 5.5.1990 e del 25.5.1991; che i lavori avrebbero dovuto avere inizio entro 3 mesi dall'adozione del provvedimento concessorio e fine entro 24 mesi dalla emanazione di esso, come previsto al regolamento approvato con delibera della Giunta regionale n. 923/2001 e successiva modifica di cui alla delibera 2030/2003; che, stante la mancata ultimazione dei lavori nel termine, il CP 1
[...] aveva disposto il recupero del contributo erogato per un importo, comprensivo di interessi, di € 86.588,06; che la somma era illegittimamente pretesa dai figli del beneficiario, i quali, tuttavia, non potevano essere considerati eredi non avendo i medesimi mai accettato l'eredità del padre, morto il 15.3.2012, con conseguente spirare del termine per eventuale accettazione;
che, in ogni caso e quanto alla posizione dell'unica erede il diritto alla ripetizione era da considerarsiParte 1 prescritto, considerata la data in cui i lavori di ricostruzione dell'immobile avrebbero dovuto essere conclusi e non essendo stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione;
che in ogni caso i fondi erogati erano stati destinati alla ricostruzione dell'immobile, non essendosi realizzata alcuna distrazione del contributo dallo scopo per il quale esso era stato concesso, come evincibile dalla documentazione depositata in giudizio.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
,il quale contestava in ogni punto le allegazioni degli attori, eccependo, quanto a Parte 2 e che le stesse dovevano considerarsiParte_3
come eredi in quanto in possesso dell'immobile ereditario oggetto del buono contributo e giusta art. 485 c.c.; che, infatti, le eredi convivevano con la madre Parte 1 come evincibile dalla certificazione anagrafica depositata;
che la missiva con la quale si invitava il de cuius alla ultimazione
Parte 2 presso l'immobile di che trattasi;
che, dei lavori, nel 2013, era ritirata proprio da inoltre, ai sensi dell'art. 522 c.c. nelle successioni legittime la parte di colui il quale non accetta l'eredità di accresce a coloro che concorrono con il medesimo;
che pertanto quandanche non potessero essere considerati eredi Parte 4 Pt 5 ed Parte 6 la loro quota ereditaria in assenza di discendenti
,
avrebbe accresciuto la quote in capo agli altri eredi;
che in ogni caso erano stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione e segnatamente la nota del 23.10.2013 di diffida alla ultimazione delle opere e la nota del 12.5.2022 di comunicazione dell'avvio del procedimento per la declaratoria della decadenza dal contributo ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L. 241/1990; che irrilevante, sotto il profilo della decadenza, era la circostanza che il danaro erogato fosse stato effettivamente utilizzato per la ricostruzione dell'immobile. Il CP_1 richiamando le regole del di riparto dell'onere della prova in materia di azioni di accertamento negativo, e menzionando precedenti di legittimità a sostegno, domandava il rigetto della domanda proposta dagli attori.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e, assegnati alle parti termini di cui al combinato disposto degli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, all'udienza del 6.5.2025 era riservata in decisione.
La domanda proposta dagli attori è fondata e meritevole di accoglimento e, come domandato, va accertata l'inesistenza del credito restitutorio per cui è causa nei confronti degli attori.
In via preliminare va dichiarata la giurisdizione del giudice adito per la materia cui inerisce la controversia. ( sul tema cfr. Cass. S.U. n. 8115/2017)
CP 1 convenuto assegnava a [...]Nel merito ed in fatto, con provvedimento del 4.2.2006 il
Persona_1 , in qualità di proprietario dell'immobile sito in Avigliano Frazione Signore n. 24, il contributo pari ad € 179.364,41 per l'esecuzione di lavori di riparazione resisi necessari a seguito degli eventi sismici del 5.5.1990 e del 25.5.1991.
Il provvedimento, sottoscritto anche dal beneficiario e datato 4.2.2006, prevedeva che i lavori avessero rispettivamente inizio e termine entro 3 mesi (quanto alla fine) entro 24 mesi dalla data del provvedimento stesso.
Non sono state documentate proroghe o differimenti dei termini iniziali e finali di esecuzione degli interventi edilizi.
L'atto è coerente, quanto alla tempistica di inizio e termine degli interventi, con il regolamento regionale, e segnatamente con l'art. 10 del medesimo, norma rimasta immodificata, che prevedeva che eventuali variazioni ai termini inziale e finale (rispettivamente 90 giorni e 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione) potessero essere disposte dal Sindaco in presenza di “.. 66
complessità degli interventi, varianti in corso d'opera... condizioni metereologiche locali... problemi di ordine geologico...".
Con nota prot. 11702 del 23.10.2013, notificata a in Frazione Signore n. 24 il Persona 1
29.10.2013, il destinatario era invitato a “ provvedere alla ultimazione dei lavori nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di notifica” della missiva, con avvertimento che la mancata ottemperanza avrebbe comportato la revoca del contributo.
Persona_1 ed a questo inviata Si rimarca come la diffida ad adempiere sia stata indirizzata a nel 2013, ovvero dopo la sua morte, avvenuta nel marzo del 2012.
Successivamente, sempre a
,residente in [...]
prot. 6809 del 12.5.2022 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca del contributo di cui al provvedimento n. 1 del 4.2.2006. (di tale ultima nota manca qualsiasi riscontro in merito al perfezionamento ed alle modalità della notifica)
Gli attori, e segnatamente i figli del beneficiario del buono contributo, allegano di non possedere lo status di eredi, non avendo mai accettato l'eredità del padre, questo deceduto nel 2012 ed invocano a fondamento dell'assunto la disciplina generale di cui all'art. 480 c.c. in forza del quale il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni decorrenti dalla data di apertura della successione ovvero nel caso concreto in dieci anni dalla data del 15.3.2012.
Come è noto, “in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità...". ( cfr. Cass. n. 21436/2018 nella quale la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l'assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all'invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest'ultimo della rinuncia all'eredità)
Il Comune eccepisce che Parte_2 e Parte 3 avrebbero accettato in maniera tacita l'eredità del padre, in quanto all'apertura della successione le medesime convivevano con la madre presso “l'immobile ereditario oggetto del buono concessione n. 1/2006” ed erano pertanto in possesso dell'immobile ereditario.
L'immobile è quello situato in CP 1 Frazione Signore n. 24, indirizzo al quale era inoltrata la corrispondenza indirizzata al beneficiario Persona 1
La prova dell'assunto tuttavia è decisamente contraddittoria.
Pt 1 e le figlie Ed infatti, dalla certificazione anagrafica depositata dal Comune si evince come la e Pt 2 non risultino “iscritte" quale nucleo familiare in frazione Signore n. 24 Parte 3
ma alla Via Giacomo Leopardi del Comune di CP 1 . (certificato anagrafico datato 27.8.2024 produzione di parte convenuta) D'altronde, era Persona 1 che risultava essere stato residente dal 1981 alla Località Signore
n. 24 sino alla data della morte, questa avvenuta il 15.3.2012. (certificato datato 28.8.2024 prodotto dal
CP 1 Gli attori hanno peraltro documentalmente provato come l'immobile di Via Leopardi (già Via
D'Annunzio) presso il quale vivrebbero la Pt 1 con le due figlie asseritamente eredi di [...]
Persona_1 non sia affatto di proprietà di quest'ultimo. (preliminare di vendita in atti)
,
Va anche rimarcato come "...la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato ...”. (cfr. sul tema Cass. n. 210/2021)
Ancora meno dirimente risulta poi la circostanza che la missiva del 2013 indirizzata al de cuius alla
Frazione Signore 24 sia stata materialmente consegnata alla figlia Parte 2 non potendo certamente, da tale dato, desumere la circostanza del possesso dell'immobile in capo alla stessa, ai fini di interesse.
Qualche osservazione si impone, infine, in tema di riparto dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo del credito, laddove il CP 1 sembrerebbe sostenere una tesi che quantomeno dal 2008 sembrerebbe essere stata superata dalla Corte di legittimità.
E' infatti con la sentenza n. 19762/2008 che la Corte di Cassazione afferma, in materia di indebito previdenziale, che nelle “azioni di accertamento negativo, nell'applicare le regole di distribuzione dell'onere probatorio poste dall'art. 2697 cod. civ. occorre dare rilievo non al criterio dell'iniziativa processuale, bensì al criterio di natura sostanziale relativo alla posizione delle parti riguardo ai diritti oggetto del giudizio, là dove, appunto, grava su chi invoca la ripetizione dell'indebito l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi.
..".
Appare utile riportare alcuni passaggi argomentativi di un recente pronunciamento che riassume i termini del dibattito giurisprudenziale e la ratio di sistema che ispira l'orientamento giurisprudenziale in subiecta materia e quanto al riparto dell'onere della prova.
Sostiene la Corte, testualmente: “... 2.1. Occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio affermato ad es. in materia di rapporto di lavoro (Cass. n.
-
22862/2010 e n. 16917/2012), di polizza fideiussoria (Cass. n. 26158/2014) e di contratto di somministrazione (Cass. n. 19154/2018; 297/2020; n. 15771/2022; 28984/2023) - per cui, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Invero, anche nel caso di azione di accertamento negativo, le regole di distribuzione dell'onere della prova, di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti.
In tal senso depone: a) lo stesso tenore letterale dell'art. 2697 c.c. ("Chi vuol far valere un diritto in giudizio ..."), che adotta come inderogabile punto di partenza che si agisca pur sempre per far valere un diritto (nel caso di accertamento negativo, a non subire le conseguenze giuridiche dell'altrui pretesa) e non per negare un diritto altrui;
b) la necessità di non aggravare ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali della controparte: non di rado colui che agisce in via di accertamento negativo lo fa perché praticamente costretto dalla minaccia di attuazione, o anche da concreti atti di esercizio, del diritto vantato dalla controparte;
c) il rilievo che al fine di escludere eventuali azioni di accertamento negativo che siano meramente vessatorie, emulative o comunque prive di oggettiva giustificazione - deve valere (non la regola sull'onere della prova, ma) la necessità d'un interesse ad agire concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile (previsto dall'art. 100 c.p.c.) quale condizione dell'azione.
D'altra parte, ove nelle azioni di accertamento negativo, si volesse dar rilievo alla posizione processuale delle parti:
a) nell'ambito del medesimo processo e di un'unica questione di fatto, entrambe le parti potrebbero essere paradossalmente gravate del medesimo onus probandi nei casi in cui le posizioni processuali delle parti sono reciproche (come nel caso in cui alla domanda principale di accertamento negativo d'un dato diritto segua, in riconvenzionale, la richiesta di condannare l'attore ad eseguire la prestazione oggetto del rapporto dall'attore negato ovvero nel caso in cui due domande meramente dichiarative una negativa, l'altra positiva - siano pressoché contestualmente esperite in via principale in separate sedi, con conseguente riunione dei giudizi o, se del caso, dichiarazione di litispendenza;
b) il soggetto passivo del rapporto sarebbe gravato dall'onere di provare fatti negativi: vero è che la prova di tali fatti è astrattamente possibile (mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo: Cass. n.
14854/2013, n. 384/2007; n. 23229/2004 e n. 5427/2002), ma è altrettanto vero che in concreto non sempre è agevole;
c) svanirebbero i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, e, in particolare, quello secondo il quale è maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare.
Per le ragioni che precedono, va qui ribadito che i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, in caso di azione di accertamento negativo del credito, sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria .... ".__(cfr. Cass. n.
8018/2021 ma anche negli stessi termini Cass. 14965/2012, 9706/2024) non ha Nella odierna controversia gli attori hanno fornito prova dei propri assunti, mentre il CP 1 fornito prova convincente della esistenza del credito nei confronti di tutti i figli di
[...]
'Persona_1 ivi comprese Parte 2 ed Parte_3 non ha posto in essere validi Parte 1 il CP 1In merito alla posizione della erede atti interruttivi della prescrizione con la conseguente estinzione del diritto di credito alla ripetizione delle somme erogate al de cuius.
Il provvedimento n. 1/2006 prevedeva chiaramente che i lavori dovessero essere ultimati entro mesi
24 dalla data del provvedimento, con la conseguenza che il termine per il completamento lavori è scaduto, in assenza di proroga, in data 4.2.2008.
A tale data Persona 1 aveva materialmente già percepito n. 2 acconti, percependo il terzo con ordinativo di pagamento del 22.4.2008. (cfr. premesse della determinazione n. 135 del 27.10.2023)
Orbene, a tutto voler concedere, se non alla data del 4.2.2008, è palese che alla data del 22.4.2008
(erogazione del terzo acconto pure in assenza di verifica dell'ultimazione dei lavori) il CP 1 fosse già in condizione di percepire l'inadempimento e di esercitare il diritto alla ripetizione dell'indebito, previa declaratoria di decadenza del beneficiario dal buono contributo.
Tuttavia, solo con la nota del 2013, inviata al beneficiario, a quel tempo già deceduto da circa un anno, allo stesso era intimato il completamento dei lavori nel termine di giorni 180 dal ricevimento della diffida.
Alla missiva del 2013 (che non manifesta affatto la volontà di riscuotere un credito) fa seguito la comunicazione del 2022 sempre al beneficiario deceduto, di avvio del procedimento finalizzato alla declaratoria di decadenza dal buono contributo. (manca tuttavia la prova dell'effettivo ricevimento della comunicazione)
Da tanto discende che se pure in astratto si volessero considerare le missive come aventi valenza di atti interruttivi della prescrizione (il che appare arduo stante il tenore soprattutto della prima missiva) nè potrebbe trovare ebbene detti atti sono stati inoltrati dal creditore al solo Persona 1
applicazione (per le obbligazioni degli eredi) il principio di cui all'art. 1310 c.c. In diritto si osserva come: al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve 66
contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità ...". ( cfr. Cass. n. 15140/2021) Nel caso di specie, appare anche revocabile in dubbio che al debitore - Persona 1 unico destinatario delle missive sia stata rivolta una richiesta di adempimento della obbligazione di ripetere quanto indebitamente riscosso a titolo di buono contributo.
Infine, e solo per completezza di esame, si rimarca che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato, rilevando in senso ostativo solo eventuali ipotesi di impossibilità legale di esercizio, non potendo avere alcuna rilevanza l'eventuale ignoranza del creditore sulla maturazione del diritto, ed a maggior ragione l'estremo ritardo con il quale l'TE (che ha versato l'ultimo acconto a termine di ultimazione lavori già scaduto) ha eseguito verifiche sulla effettiva realizzazione degli interventi ammessi a contributo e sulla osservanza della tempistica prescritta – dal medesimo TE -
-
per la loro realizzazione. (il regolamento regionale demanda i controlli e la vigilanza agli Enti locali)
Conclusivamente, e per le motivazioni tutte di cui innanzi, la domanda degli attori va accolta e, come domandato, va accertata l'inesistenza, relativamente agli attori, del diritto di credito di credito di cui alla determinazione n. 135 del 27.10.2023.
Le spese di lite seguono come per legge la soccombenza, e vanno pertanto poste a carico del convenuto ed in favore degli attori.
Esse sono liquidate complessivamente in € 17.630,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, somma determinata in base: al valore della controversia, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale), ai criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 applicati in importi sostanzialmente pari ai minimi di tariffa, in considerazione della non particolare complessità della controversia e della maggiorazione per il numero delle parti difese dai medesimi difensori oltre alla prima.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 e
Parte 4 , Pt 2 Parte 3 Pt 5 ed Parte 6 , nei confronti del Controparte_1
,
altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda ed accerta l'inesistenza, relativamente agli attori, del diritto di credito di cui alla determinazione n. 135 del 27.10.2023;
2. Condanna il Controparte_1 al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che liquida complessivamente in € 17.630,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Potenza, 2.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro