TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/03/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 7958/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 25 Marzo 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7958/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore con l'avv. Davide Longhi;
- attore;
e
- Geom. ed Arch. con l'avv. Luca Perego;
CP_1 Controparte_2
- convenuti;
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_3
l'avv. Andrea Orlandoni;
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore con l'avv. Paolo Mariotti;
- terze chiamate;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il condominio attore agiva in giudizio nei confronti dei professionisti convenuti per ottenere il risarcimento del danno derivante da infiltrazioni alle parti comuni condominiali asseritamente riconducibili all'operato di questi ultimi.
I convenuti si costituivano in giudizio eccependo la decadenza e la prescrizione dell'azione e negando comunque la propria responsabilità; chiamavano in ogni caso in manleva le rispettive compagnie assicuratrici.
Queste ultime, nel costituirsi in giudizio, negavano l'operatività delle rispettive polizze riportandosi per il resto alle difese dei convenuti.
La domanda attorea deve ritenersi fondata sulla base di quanto emerso dalla CTU espletata in sede di ATP la quale ha accertato come i vizi lamentati dal Parte_1
siano riconducibili ad un'insufficienza del sistema di smaltimento delle acque chiare condominiali con conseguente responsabilità di entrambi i convenuti nelle rispettive qualità di progettista e direttore dei lavori di costruzione dell'edificio CP_5
Alle esaurienti argomentazioni esposte dal CTU, rese a seguito di ampio contraddittorio con i CTP, ritiene questo Giudice di fare integrale riferimento (cfr. in particolare pagine 14 e ss. dell'elaborato peritale).
La condanna dei convenuti al risarcimento del danno in favore della parte attrice (per euro 68.364,10 oltre IVA complessivi: cfr. pagina 18 della CTU) va emessa in solido per l'intero ammontare indipendentemente dall'entità delle responsabilità di ciascuno di essi e dalla coesistente responsabilità dell'impresa appaltatrice estranea al presente giudizio;
nei confronti del danneggiato rispondono infatti solidalmente tutti i soggetti che abbiano in qualche modo causalmente contribuito alla determinazione del danno. Né appare possibile nel caso di specie effettuare una ripartizione interna delle responsabilità tra i convenuti non essendo coinvolta nel giudizio una terza parte, ovvero l'impresa esecutrice dei lavori, nei confronti della quale il CTU ha altresì evidenziato profili di responsabilità.
Alla somma suindicata vanno aggiunti la rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e gli interessi legali sull'ammontare via via rivalutato dalla domanda al saldo.
Infondate sono le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalle parti convenute posto che un'effettiva completa conoscenza dei vizi oggetto di giudizio e della riconducibilità dei medesimi all'operato dei convenuti può considerarsi raggiunta soltanto a seguito dell'espletamento della CTU laddove nella precedente perizia di parte prodotta dal condominio sub doc. 1 tale ipotesi risulta indicata semplicemente come “potenziale” e pertanto non certa.
Dovendo le infiltrazioni riscontrate qualificarsi come gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 cc. in quanto tali da pregiudicare la salubrità dei locali interessati, risultano quindi rispettati i termini di decadenza e prescrizione previsti da tale norma.
Non possono infine essere accolte, atteso il difetto di copertura assicurativa, le domande di manleva presentate dai convenuti nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici. La CTU ha infatti accertato come i vizi riscontrati non risultino di entità tale da aver determinato la rovina dell'opera ovvero da porre a rischio stabilità, solidità o durata della medesima e, considerate le esplicite esclusioni previste dalle polizze fatte valere in giudizio, non possono pertanto ritenersi coperti da queste ultime. Né può affermarsi, diversamente da come sostenuto dai convenuti, che le suddette esclusioni integrino clausole nulle posto che l'asserito squilibrio contrattuale dalle stesse derivante appare tutt'altro che dimostrato bensì soltanto prospettato in termini assolutamente generici.
Le spese di lite (comprensive di quelle relative alla fase di ATP e di CTP), liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza: i convenuti dovranno quindi sostenere le spese di tutte le altre parti del giudizio nonché le spese di CTU.
P.Q.M.
1) Condanna i convenuti in solido a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 68.364,10 (oltre IVA) oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sull'ammontare via via rivalutato dalla domanda al saldo.
2) Respinge tutte le altre domande ed eccezioni presentate dalle parti in causa.
3) Condanna i convenuti in solido a rifondere la parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2500,00 per spese ed euro 8000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4) Condanna i convenuti in solido a rifondere le parti terze chiamate delle spese di giudizio che si liquidano per ciascuna di esse in euro 6500,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5) Pone le spese della CTU svolta in sede di ATP a carico solidale dei convenuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 25 Marzo 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 7958/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 25 Marzo 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7958/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore con l'avv. Davide Longhi;
- attore;
e
- Geom. ed Arch. con l'avv. Luca Perego;
CP_1 Controparte_2
- convenuti;
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore con Controparte_3
l'avv. Andrea Orlandoni;
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore con l'avv. Paolo Mariotti;
- terze chiamate;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il condominio attore agiva in giudizio nei confronti dei professionisti convenuti per ottenere il risarcimento del danno derivante da infiltrazioni alle parti comuni condominiali asseritamente riconducibili all'operato di questi ultimi.
I convenuti si costituivano in giudizio eccependo la decadenza e la prescrizione dell'azione e negando comunque la propria responsabilità; chiamavano in ogni caso in manleva le rispettive compagnie assicuratrici.
Queste ultime, nel costituirsi in giudizio, negavano l'operatività delle rispettive polizze riportandosi per il resto alle difese dei convenuti.
La domanda attorea deve ritenersi fondata sulla base di quanto emerso dalla CTU espletata in sede di ATP la quale ha accertato come i vizi lamentati dal Parte_1
siano riconducibili ad un'insufficienza del sistema di smaltimento delle acque chiare condominiali con conseguente responsabilità di entrambi i convenuti nelle rispettive qualità di progettista e direttore dei lavori di costruzione dell'edificio CP_5
Alle esaurienti argomentazioni esposte dal CTU, rese a seguito di ampio contraddittorio con i CTP, ritiene questo Giudice di fare integrale riferimento (cfr. in particolare pagine 14 e ss. dell'elaborato peritale).
La condanna dei convenuti al risarcimento del danno in favore della parte attrice (per euro 68.364,10 oltre IVA complessivi: cfr. pagina 18 della CTU) va emessa in solido per l'intero ammontare indipendentemente dall'entità delle responsabilità di ciascuno di essi e dalla coesistente responsabilità dell'impresa appaltatrice estranea al presente giudizio;
nei confronti del danneggiato rispondono infatti solidalmente tutti i soggetti che abbiano in qualche modo causalmente contribuito alla determinazione del danno. Né appare possibile nel caso di specie effettuare una ripartizione interna delle responsabilità tra i convenuti non essendo coinvolta nel giudizio una terza parte, ovvero l'impresa esecutrice dei lavori, nei confronti della quale il CTU ha altresì evidenziato profili di responsabilità.
Alla somma suindicata vanno aggiunti la rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e gli interessi legali sull'ammontare via via rivalutato dalla domanda al saldo.
Infondate sono le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalle parti convenute posto che un'effettiva completa conoscenza dei vizi oggetto di giudizio e della riconducibilità dei medesimi all'operato dei convenuti può considerarsi raggiunta soltanto a seguito dell'espletamento della CTU laddove nella precedente perizia di parte prodotta dal condominio sub doc. 1 tale ipotesi risulta indicata semplicemente come “potenziale” e pertanto non certa.
Dovendo le infiltrazioni riscontrate qualificarsi come gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 cc. in quanto tali da pregiudicare la salubrità dei locali interessati, risultano quindi rispettati i termini di decadenza e prescrizione previsti da tale norma.
Non possono infine essere accolte, atteso il difetto di copertura assicurativa, le domande di manleva presentate dai convenuti nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici. La CTU ha infatti accertato come i vizi riscontrati non risultino di entità tale da aver determinato la rovina dell'opera ovvero da porre a rischio stabilità, solidità o durata della medesima e, considerate le esplicite esclusioni previste dalle polizze fatte valere in giudizio, non possono pertanto ritenersi coperti da queste ultime. Né può affermarsi, diversamente da come sostenuto dai convenuti, che le suddette esclusioni integrino clausole nulle posto che l'asserito squilibrio contrattuale dalle stesse derivante appare tutt'altro che dimostrato bensì soltanto prospettato in termini assolutamente generici.
Le spese di lite (comprensive di quelle relative alla fase di ATP e di CTP), liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza: i convenuti dovranno quindi sostenere le spese di tutte le altre parti del giudizio nonché le spese di CTU.
P.Q.M.
1) Condanna i convenuti in solido a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 68.364,10 (oltre IVA) oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sull'ammontare via via rivalutato dalla domanda al saldo.
2) Respinge tutte le altre domande ed eccezioni presentate dalle parti in causa.
3) Condanna i convenuti in solido a rifondere la parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2500,00 per spese ed euro 8000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4) Condanna i convenuti in solido a rifondere le parti terze chiamate delle spese di giudizio che si liquidano per ciascuna di esse in euro 6500,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5) Pone le spese della CTU svolta in sede di ATP a carico solidale dei convenuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 25 Marzo 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa