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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4514 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 1391 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente (e relativo proc. sub 1);
tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ), ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandra Villanucci e Annarita Borgogna (presso il cui studio sito in Roma, Via G. G. Belli, n. 36 è elettivamente domiciliato;
appellante – appellato inc.le e
nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
Località Poggio dei Pini, strada 64 n. 14, C.F. , C.F._2 elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via Grazia Deledda n. 74 presso lo studio dell'Avvocato Donatella Medda, che la rappresenta e difende;
appellato – appellante incidentale e
quale Curatrice speciale dei minori Controparte_2 Persona_1
, nata a [...] il [...], e nato a Roma il [...], in [...] Persona_2
1 di nomina di cui al decreto emesso dal Tribunale di Roma del 23.05.2022, in giudizio in proprio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via C. Poma 4;
convenuta con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appelli avverso la sentenza n. 2323/24 emessa dal Tribunale di Roma il 7.2.2024 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 8142/21.
Conclusioni
: Parte_1
1) respingere la domanda di addebito nei confronti del marito;
2) addebitare la separazione a carico della moglie;
3) in via principale - ove la Corte ritenga persistano elementi ostativi all'affidamento condiviso - stabilire l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre o, in subordine, l'affidamento ai Servizi Sociali del Comune di Roma;
4) disporre il collocamento dei minori presso il padre a Roma, dove frequenteranno le scuole;
5) disporre che la madre, ove intenda permanere in Sardegna pur lavorando a Roma, possa avere con sé i figli secondo le modalità per la cui determinazione ci si rimette alla valutazione della Corte;
6) stabilire che la signora concorra al mantenimento dei minori versando CP_1 al signor l'importo mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) con Pt_1 rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese;
7) in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di conferma di collocamento dei minori presso la madre, ad integrazione e precisazione di quanto stabilito nella sentenza impugnata al capo A2) ai punti a), b) c), d) e), f) e d) (rectius g), disporre:
i) che i bambini possano trascorrere a Roma o in altra località scelta dal padre anche le festività annuali estese ai ponti scolastici;
ii) che sia prevista la facoltà di recupero degli eventuali fine settimana non goduti dal padre per impedimento;
iii) che nei fine settimana di competenza paterna venga fissato alle 19.30 l'orario domenicale di consegna dei minori alla madre all'aeroporto di Cagliari;
iv) disporre la riduzione ad € 400,00 con decorrenza dalla data della domanda dell'importo dell'assegno posto a carico del signor con condanna della Pt_1 signora alla restituzione dei maggiori importi percetti. CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del grado.
In via istruttoria si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. e si insiste nelle richieste ivi formulate”.
2 Controparte_1
Pregiudizialmente-rigettare tutte le istanze istruttorie richieste dall'appellante; nel merito, in via principale - rigettare l'appello ex adverso proposto siccome infondato in fatto e in diritto;
- disporre l'affidamento esclusivo dei minori e Per_1 Per_2 alla madre;
- adottare per i motivi sopra esposti i provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità genitoriale nei confronti dell'appellante, al fine di scongiurare il ripetersi di condotte dannose, con i conseguenziali provvedimenti specifici a tutela dei minori;
in subordine - rigettare l'appello in quanto infondato … in via d'appello incidentale, riformare la sentenza nella parte impugnata statuendo che: i minori figli trascorrano con il padre le vacanze natalizie dal 24 al 30 dicembre
o dal 31 dicembre al 7 gennaio- alternativamente ogni anno - a Roma, con onere della madre di accompagnarli all'aeroporto di Cagliari e consegnare e Per_1
all' hostess - servizio minori non accompagnati - e riprenderli Per_2 dall'aeroporto di Cagliari al loro rientro, salvo diversi accordi;
- i minori figli trascorreranno le vacanze pasquali alternativamente ogni anno con ciascun genitore;
il padre potrà tenere con sé i minori figli una settimana a giugno dalla fine della scuola;
- voi saranno a carico del le spese per i transiti dei minori (con Pt_1
o senza servizio di accompagnamento) Roma-Cagliari e Cagliari-Roma per i periodi di vacanze natalizie, pasquali ed estive;
condannare alla rifusione Parte_1 integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado … ovvero, in subordine, compensare dette spese nella misura del 20-25% dell'importo liquidato secondo il predetto decreto;
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre spese generali da accessori come per legge.
Curatrice speciale:
Voglia la S.V. Ill.ma adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di Roma Prima Sezione Civile, n. 2323/2024, pubblicata il 7 febbraio 2024, a definizione del giudizio RG. 8142/2021.
_ _ _
Con ricorso depositato il 04.02.2021 chiedeva la pronuncia Controparte_1 della separazione dal coniuge, , con il quale aveva contratto Controparte_3 matrimonio a Roma il 25.10.2014, precisando che dalla predetta unione erano nati i figli minori (07.12.2015) e (26.04.2018), chiedendo: l'addebito Per_1 Per_2 della separazione al marito;
l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, regolamentando la frequentazione padre-figli secondo modalità protette;
la determinazione a carico del padre dell'obbligo di corrispondere alla madre un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad euro 3.000,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
A sostegno della propria domanda la ricorrente deduceva che molteplici erano stati gli episodi di violenza posti in essere dal resistente nel corso del matrimonio, tale per cui, a seguito del grave episodio avvenuto in data 26.12.2020 allorquando il
3 dopo una discussione, l'aveva colpita con una serie di schiaffi e con una Pt_1 violenta testata al viso – alla presenza dei figli minori -, provocandole una copiosa emorragia, ella si era trovata costretta a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e dell'ambulanza, le quali, dopo essere sopraggiunte, avevano invitato il ad Pt_1 allontanarsi dalla casa coniugale;
la ricorrente riferiva inoltre di ulteriori episodi di violenza, come quello accaduto in data 31.05.2019 allorquando il sempre Pt_1
a seguito di una discussione, le aveva stretto con la mano la mandibola tentando di soffocarla con un cuscino, rappresentando di essersi rivolta a seguito del predetto episodio, in data 04.06.2019, al Centro Antiviolenza Casale Rosa. Non soltanto, deduceva di numerosi ulteriori episodi di violenza e minaccia subiti, di talché ella, terrorizzata e nel timore di ulteriori violenze anche nei confronti dei figli minori, aveva deciso di stabilirsi temporaneamente a Capoterra (CA) presso l'abitazione della famiglia di origine, in ambiente protetto.
Rappresentava, infine, di aver sporto denuncia-querela nel marzo del 2021 nei confronti del IG. a seguito delle violenze subite dal medesimo, in ragione Pt_1 della quale era stato instaurato a carico di quest'ultimo un procedimento penale con erogazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente e dai suoi congiunti.
, nel costituirsi in giudizio, contestava gli episodi di violenza così Parte_1 come riferiti dalla controparte e sosteneva che il matrimonio era entrato in crisi a causa dei comportamenti posti in essere dalla moglie la quale, successivamente alla nascita del figlio minore avvenuta nel 2018, aveva iniziato a manifestare Per_2 un atteggiamento ostile e di chiusura nei confronti dei nonni paterni – arrivando ad emarginarli completamente -, nonché di tutte le persone vicine al marito.
Confermava, altresì, che vi erano state discussioni tra i coniugi, anche a causa delle intromissioni della famiglia di origine della IG.ra , contestando tuttavia CP_1 che queste fossero sfociate negli episodi di violenza come asserito dalla resistente, trattandosi invero di episodi isolati. Contestava, in particolare, il sopra riferito episodio di violenza avvenuto in data 26.12.2020, sostenendo, in quell'occasione, di aver accidentalmente colpito la moglie nel tentativo di arginare le percosse della medesima, che insultandolo, lo aveva schiaffeggiato ripetutamente, come già avvenuto in altre circostanze. Sul punto deduceva che la IG.ra aveva CP_1 perseguito, anche prima del suo allontanamento da Roma, l'obiettivo di accreditare
4 l'immagine di un marito aggressivo, sporgendo formale denuncia-querela solo a seguito dell'introduzione del ricorso, così strumentalizzando i riferiti episodi di violenza. Il IG. deduceva, infine, di aver potuto vedere i figli minori solo Pt_1 nei tempi e con le modalità imposte dalla moglie, di fatto privando gli stessi del rapporto con il padre. Il resistente contestava quindi le deduzioni di controparte e chiedeva: addebitare la separazione alla moglie;
disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori;
prescrivere alla IG.ra di ricondurre CP_1 immediatamente i minori a Roma, presso la loro dimora abituale;
disporre il collocamento prevalente dei minori presso il genitore che meglio fosse in grado di salvaguardare l'immagine dell'altro, disciplinando il regime di frequentazione tra il genitore non convivente ed i figli minori come meglio indicato in comparsa di costituzione;
stabilire che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento;
porre a carico del padre un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori per un importo pari ad euro 700,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 20.07.2021, il Presidente f.f., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.07.2021, sentite le parti e dato atto del mancato esito positivo del tentativo di conciliazione, rilevata la necessità di espletare c.t.u. al fine di accertare il migliore regime di affidamento e collocamento dei minori, adottava con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, regolamentando le modalità di frequentazione padre-figli fino all'esito della c.t.u., determinando in complessivi euro 800,00 mensili (400,00 euro per ciascun figlio) l'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, e nominando la C.t.u; disponeva quindi la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709
c.p.c.
Di seguito, il era autorizzato ad incontrare i figli con modalità Pt_1 progressivamente regolate dal G.d. in base alle relazioni del Servizio sociale.
Acquisita la sentenza di patteggiamento del della pena di due anni di Pt_1 reclusione - con sospensione condizionale della stessa subordinata alla sua partecipazione ad un percorso di recupero presso enti ed associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero per soggetti condannati
5 per simili reati intrafamiliari - e depositata agli atti la disposta C.t.u. affidata al dott.
dalla quale si evinceva l'incapacità di entrambe le parti di preservare Persona_3
i minori dal rischio di compromissione del rapporto con l'altro genitore, il Giudice, con provvedimento del 05.02.2022, affidava i figli minori al Servizio Sociale di
Capoterra – così come suggerito dal C.t.u. - con incarico ai medesimi di avviare le parti ad un percorso di sostegno alla genitorialità; disponeva altresì la modifica delle modalità di frequentazione padre-figli e rinviava la causa per il prosieguo disponendo il supplemento di c.t.u..
In data 30.04.2022 veniva depositata l'integrazione della c.t.u. nella quale veniva evidenziata: “una sostanziale idoneità di entrambi i genitori, soprattutto se gli stessi vengono valutati nella relazione diretta ed individuale con i bambini”.
Con provvedimento del 23.05.2022 il Collegio nominava pertanto la Curatrice speciale dei minori, la quale, costituitasi nell'odierno giudizio in data 10.06.2022, chiedeva disporre un percorso di psicoterapia per la minore presso un centro Per_1 privato accreditato scelto di comune accordo tra le parti, ampliando al contempo i tempi di permanenza e visita padre – figli al fine di consentire una maggiore presenza del padre nella vita di questi ultimi, con pernotto e costante monitoraggio da parte del Servizio Sociale.
Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni all'udienza del 07.09.2023, la causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
Espletata la prova ammessa, con la sentenza definitiva del 7.2.2024 il Tribunale così decideva la causa:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 con addebito al marito e alle seguenti condizioni: Parte_1
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) i figli minori e sono affidati al Servizio Sociale di Capoterra Per_1 Per_2
(Cagliari) e sono collocati presso la madre la cui abitazione è fissata in Località Poggio dei Pini, Capoterra (Cagliari); tutte le decisioni di maggior importanza per i figli afferenti l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, saranno assunte dai Servizi Sociali tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
Il padre potrà vedere e tenere i figli con sé :a) due week- end al mese dal venerdì pomeriggio all'uscita dalla scuola e fino alla domenica sera ore 19,00 (ore 20,00 durante il periodo estivo) in Sardegna;
b) ) per 10 giorni
6 consecutivi durante le vacanze scolastiche natalizie (un anno dal 23 dicembre al 2 gennaio e l'anno successivo dal 27 dicembre al 6 gennaio compreso);c) per le intere vacanze scolastiche pasquali di ogni anno;
d) in occasione delle festività annuali (25 aprile, 1° Maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre) se previsti eventuali ponti scolastici;
e) per due settimane durante il mese di giugno (dalla fine della scuola) e per la prima settimana del mese di settembre;
f) per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, alternati con l'altro genitore, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo i minori staranno con un genitore un anno dal 1° al 15 luglio e dal 1° al 15 agosto e l'anno successivo dal 16 al 31 luglio e dal 16 al 31 agosto;
Dispone che i figli minori raggiungeranno il genitore non collocatario per le vacanze natalizie, pasquali ed estive, nel luogo di residenza del genitore stesso anche con servizio aereo di accompagnamento;
ciascun genitore avrà la possibilità di contattare i minori almeno una volta al giorno quando si trovano con l'altro genitore in orario dalle 18.30 alle 20.30, anche attraverso una videochiamata;
ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con i bambini, con eventuale pernottamento;
d) i minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con i genitori, con eventuale pernottamento;
Dispone che siano a carico del genitore non collocatario i soli transiti per raggiungere i figli nei fine settimana di propria competenza, mentre saranno a carico di entrambi i genitori nella misura pari al 50% i transiti dei minori (con o senza servizio di accompagnamento) Roma-Cagliari e Cagliari-Roma per i periodi di vacanze natalizie, pasquali ed estive.
3) il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli e a far data dal febbraio 2021, la somma mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.;
4) pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti i tre figli con le specificazioni di cui in parte motiva;
5) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello il lamentando: l'erroneità della Pt_1 decisione adottata in ordine all'affidamento dei figli al Servizio sociale ed al loro collocamento presso la madre in Sardegna, avendo il Tribunale trascurato il fatto che era stata la stessa signora a rappresentare la temporaneità del suo CP_1 allontanamento con i bambini e ad aver prospettato un loro rientro a Roma da settembre 2021; ella si era portata in Sardegna con i bambini nel dicembre del 2020 tre mesi prima di denunciare il marito;
ella lavorava, e continuava a lavorare, presso la sede in Roma dell' Ifad;
oggi ella viveva con i bambini nello stesso immobile ove abitano i suoi genitori sito in una località estremamente isolata nel Medio
Campidano; lo stesso C.t.u. aveva appurato come la sistemazione così adottata dalla
7 madre fosse espressione di un suo rapporto fusionale con la prole e che, mentre esso appellante era risultato esente da psicopatologie, la aveva manifestato una CP_1 personalità fortemente difesa da processi di rimozione e di negazione, con aspetti persecutori e simbiotici, apparendo rigida e poco mediativa nei confronti del padre, la sua genitorialità risultava fortemente carente in quanto i minori non erano visti e rispettati dalla madre come soggetti di diritto o altri da sé; non si era tenuto conto del fatto che egli, nel corso degli ultimi tre anni, aveva dato prova di impegno costante e di senso di responsabilità anche nell'attivazione di tutti i percorsi suggeritigli sicché egli era apparso meglio in grado di cogliere le esigenze affettive dei minori di salvaguardare l'immagine dell'altro genitore, di favorire l'attuazione di una piena bigenitorialità centrando l'obiettivo che il C.t.u. aveva per lui individuato nel suo elaborato del 30.12.2021; nella sua scarna motivazione il Tribunale non aveva individuato la genesi del pur accertato malessere psicologico dei minori, indubbiamente da ricondursi al trauma abbandonico vissuto in ragione del loro sradicamento dall'ambiente familiare in Roma e dalla figura paterna, sicché il loro attuale collocamento rischiava di indurre negli stessi una irreversibile involuzione psicopatologica;
risultava, pertanto, incomprensibile la decisione adottata solo sulla scorta dello stato di avanzamento del monitoraggio avviato presso il Servizio sociale di Capoterra. Pertanto, egli invocava l'affido condiviso o quello esclusivo a sé dei figli, in ogni caso il collocamento degli stessi presso di sé in Roma. In via subordinata, formulava la richiesta di apportare al calendario dei suoi incontri con i bambini le modifiche specificate nelle sue conclusioni sopra trascritte.
Lamentava, poi, l'erroneità della decisione di addebitare a lui la separazione avendo il primo giudicante completamente omesso di valutare di esprimersi sulle prove testimoniali da lui introdotte a dimostrazione del comportamento tenuto dalla moglie nei confronti suoi e dei suoi familiari tali da pregiudicare la serena prosecuzione del ménage; né potendo ritenersi che la sentenza di patteggiamento in ordine alle accuse mossegli potesse valere a dimostrazione delle violenze che la moglie aveva denunciato di aver patito per sua mano, la stessa figlia avendo negato di aver Per_1 assistito all'aggressione del padre contro la madre.
Invocava, infine, la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento da lui mensilmente dovuto per i figli allegando i rilevanti costi sopportati per poterli incontrare (euro 200 per il volo A/R, oltre noleggio auto per 100 euro oltre
8 carburante ed euro 200,oo per w.e. dalla primavera all'autunno) e lamentando la sottostima delle effettive capacità reddituali della loro madre.
Costituitasi in giudizio, replicava affermando che: in linea con Controparte_1 gli insegnamenti della Suprema Corte, il Tribunale aveva adeguatamente motivato l'addebito della separazione al coniuge in conseguenza dei suoi ripetuti comportamenti violenti in suo danno come attestasti sia nell'ordinanza cautelare sia nella sentenza di patteggiamento (Cass. 31351/2022 - Cass. 3925/2018 – Cass.
7388/2017, Cass. civ., 8 maggio 2024, n. 12478), né l'avversa tesi sul punto addotta dalla controparte avendo trovato conforto dall'esperita prova orale, i testi introdotti dal essendo stati smentiti da quelli da ella stessa fatti escutere;
il suo Pt_1 trasferimento in Sardegna, presso i propri familiari, era stata la conseguenza del maltrattamento inflittole dal marito, tale da renderle necessario recuperare una sufficiente condizione di serenità emotiva, i figli – ancora in tenera età – certo necessitando della quotidiana presenza materna;
la dottoressa incaricata dal Per_4
S.s. di Capoterra, d'altronde aveva riscontrato a mezzo di specifici test che la sofferenza dei bambini derivava dal clima di elevata tensione vissuto in casa, per colpa dell'atteggiamento paterno;
lo stesso S.s. in più occasioni aveva relazionato dell'atteggiamento di apertura e di disponibilità di essa resistente, sicché del tutto ingiustificate erano le accuse mossele di chiusura verso la figura paterna;
l'attuale loro luogo di residenza, una villa in località Poggio dei Pini, una lottizzazione alle pendici dei monti di Capoterra, costituiva un esempio insuperato di città-giardino che offriva una qualità della vita invidiabile anche per la presenza di servizi non comuni, a
15 minuti dal centro di Cagliari e 20 minuti dall'aeroporto di Elmas;
trascorsi oramai quattro anni, i minori risultavano perfettamente integrati nella nuova realtà di vita:
era iscritta presso la scuola primaria di Residenza del Poggio, sin dal primo Per_1 anno, e attualmente frequentava il quarto anno con profitto, essendo impegnata nell'attività sportiva di ginnastica artistica, e frequentava anche un corso di inglese e di pianoforte mentre era iscritto al primo anno della medesima scuola primaria, Per_2 inserito positivamente nel gruppo classe e praticava lo sport del tennis;
da confermarsi anche le statuizioni di carattere economico in quanto il oltre a percepire lo Pt_1 stipendio quale dirigente dell'Azienda GIMA Srl, era anche titolare del 25% del capitale sociale di detta società, di diversi conti correnti bancari con consistenti saldi nonché di deposito titoli, era proprietario dell'attico e super attico in cui viveva;
i figli frequentavano scuole private la cui retta annua 2020/2021 era per pari Per_1
9 ad euro 5.471,00 mentre per la spesa era pari a euro 600,00 mensili;
al Per_2 contrario, il suo reddito mensile netto ammontava ad euro 2.600,oo ed ella contribuiva alle spese di mantenimento dell'alloggio di proprietà dei suoi genitori;
ella lavorava esclusivamente in smart work, senza doversi recare a Roma;
eccessive e contrarie agli interessi dei minori le richieste paterne di ampliare i giorni di loro frequentazione;
ampiamente motivato e da condividersi il parziale rigetto delle istanze di prova orale articolato dal ricorrente.
In via incidentale, lamentava la mancata previsione dell'alternanza riguardo le festività natalizie e pasquali e della possibilità di avvalersi del servizio minori non accompagnati;
l'eccessività del periodo di due settimane con il padre a giugno, a volte saldatesi con le due di luglio;
ingiusto il carico a sue spese del 50% del costo dei transiti, essendo stato il comportamento violento del marito a determinare il suo allontanamento con i figli;
del pari erronea, infine, l'integrale compensazione delle spese di lite.
Pertanto, ella formulava le richieste di cui in epigrafe.
Costituitasi in giudizio anch'ella, la Curatrice speciale ha invocato la conferma della sentenza impugnata riguardo lo stabilito regime di affido della prole al S.s. di
Capoterra e del suo collocamento presso la madre in considerazione: del permanente elevato grado di conflittualità fra i due genitori, come riscontrato anche dal C.t.u., in linea con i rispettivi loro profili di personalità, che ancora oggi non erano in grado di farsi garanti autonomamente del benessere dei bambini, i quali avevano sofferto ed avrebbero potuti ulteriormente patire per tale situazione, dovendo, quindi, condividersi la decisione del Tribunale di non interrompere il rilevante e proficuo lavoro intrapreso dal S.s. incaricato.
Il rappresentante della Procura Generale si è così pronunciato: “Il mancato riscontro, nel procedimento in oggetto, di interessi relativi a soggetti minorenni e pertanto non si ritiene di poter avanzare rilievi di merito sulla sentenza del
Tribunale, che è immune da vizi di legittimità”.
Con ulteriore ricorso depositato il 4.6.2025 il sig ha lamentato che la sig.ra Pt_1
aveva adottato decisioni riguardanti i minori senza previamente CP_1 coinvolgerlo o, comunque, contrariamente al suo parere (l'iscrizione di al Per_1 corso di inglese ed a quello di pianoforte), impedito ai nonni paterni di contattare
10 direttamente i nipoti pur in assenza del padre. Pertanto, egli ha insistito nell'invocare il collocamento della prole presso di sé ed ha chiesto ammonirsi la madre e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni in suo favore per tali sue condotte.
Nel costituirsi nel sub fascicolo di conseguenza iscritto (n. 1391/24-1), la sig.ra ha replicato affermando che, da ultimo, il ricorrente aveva preso a calci i CP_1 figli innervosito da loro comportamenti quando li aveva avuti con sé, sicché ella aveva sporto querela contro di lui il 24.4.25 ed il 6.4.2025, querele poi da ella ritirate il 9.5.2025; chiedeva disporsi un supplemento di c.t.u. per l'ulteriore approfondimento delle competenze genitoriali paterne, richieste alle quali si associava la Curatrice speciale.
Il asseriva l'infondatezza di tali accuse per come rivoltegli, facendo notare Pt_1 che la madre aveva consentito a lui di avere con sé i bambini pure dopo i denunziati episodi.
La trattazione di tale ricorso incidentale è stata rimessa alla stessa udienza fissata per il merito
La Presidente della Sezione ha disposto la “cartolarizzazione” dell'udienza del
3.7.2025 ai sensi dell'art 127 c.p.c.
* * *
La Corte reputa che la sentenza impugnata abbia correttamente disciplinato l'oggetto della controversia, anche nel rispetto del primario interesse dei figli minori della coppia.
Innanzi tutto, la pronuncia dell'addebito della separazione in capo al merita Pt_1 conferma, tenuto conto del dettaglio e della coerenza della narrazione dei fatti delittuosi compiuta dalla persona offesa, la sig.ra , che ha indotto il giudice CP_1 penale - ritenuta la ricorrenza di sufficienti elementi di prova - all'emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti del marito, misura che non risulta esser stata oggetto di reclamo o comunque mai annullata. Né può trascurarsi il rilievo che il ricorrente ha inteso patteggiare la pena di due anni per l'imputazione sollevatagli in ragione delle violenze inflitte alla moglie (sentenza n.
2709/2021), con la concessione del beneficio della sospensione condizionale subordinato alla sua partecipazione ad un percorso di recupero presso enti o
11 associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati per tale tipologia di reati.
E notorio che la sentenza di patteggiamento a carico di uno dei coniugi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti per l'addebito al medesimo della separazione nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento;
tale sentenza costituisce, dunque, un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass n. 40796/2021; 26263/2011;
17289/2006).
Riguardo l'esercizio della responsabilità genitoriale - premesso che nel corso degli ultimi quattro anni, trascorsi da quando la madre si è vista costretta ad allontanarsi con i due figli, il padre risulta aver mantenuto un solido e valido legame con la prole
(la madre, senza alcuna possibilità coercitiva da parte del ricorrente, ha ritirato la querela contro di lui sporta nella primavera scorsa) - se, da un lato, non emergono elementi per poter ipotizzare una più incisiva limitazione a carico del genitore non collocatario, dall'altro il perdurante regime di elevata conflittualità fra i due ex partner impone il mantenimento del regime di affido dei due minori al Servizio sociale di Capoterra.
IGnificativo il fatto che il C.t.u., con illustrazione assolutamente coerente sotto il profilo tecnico e logico ed espressa in perfetta aderenza ai dati resi oggettivamente nel suo elaborato, nel pieno rispetto del contraddittorio con i cc.t.p., ha avuto modo di evidenziare come In conclusione, tutti i professionisti coinvolti sembrano sottolineare una sostanziale idoneità di entrambi i genitori, soprattutto se gli stessi vengono valutati nella relazione diretta ed individuale con i bambini. Il vero nodo di questa famiglia e la questione penale e relativa condanna del signor che Pt_1 ha cristallizzato nella mente della signora la figura di un uomo violento tout court mentre, per quanto a nostra disposizione, è altamente probabile che la violenza sia da far risalire all'aggressività e violenza delle relazioni intime tra partner, seppure questo non la giustifichi, mentre egli appare in grado di funzionare in modo molto diverso nella relazione con i figli. Allo stesso modo la signora ha dato CP_1
12 vita ad un legame simbiotico con i propri figli, tale funzionamento presenta due importanti limiti. Il primo la difficoltà da parte della madre di distinguere la relazione tra il signor nei suoi confronti come ex partner rispetto a quella Pt_1 con i figli ed il secondo legato alla difficoltà a separarsi dai bambini. A tutto ciò si aggiunge quanto notato dalla dottoressa durante i test, per cui Per_5 Per_1 sembra esposta a suggestioni negative nei confronti del padre;
sicché lo specialista ha suggerito un lavoro di giustizia riparativa, di ricostruzione della fiducia tra i membri della famiglia all'interno della quale si erano concretizzati in momenti di aggressività e violenza, suggerimenti recepiti dal tribunale.
Sarà compito del S.s. affidatario – nel prosieguo del suo lavoro di sostegno e monitoraggio - segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari ogni eventuale, e significativo, comportamento disfunzionale dell'uno o dell'altro genitore
Anche il collocamento della prole presso la madre in Sardegna non può, né deve, esser modificato. I minori risultano da anni serenamente ivi inseriti in un accudente contesto di vita familiare, scolastica e sociale, dimorando in un confortevole ambiente residenziale con tutti i necessari servizi, a breve distanza dal capoluogo di regione e dall'aeroporto di Cagliari, come risulta attestato dalle plurime relazioni inoltrate dal S.s. del luogo, sicché non si riscontra motivo alcuno per disporne il trasferimento presso il padre.
Del tutto appropriato alla distanza fra i due genitori il calendario dei loro incontri con il genitore stabilito dal tribunale, anche con la previsione della possibilità di avvalersi del servizio aereo di accompagnamento.
Parimenti equilibrato il riparto dei costi fra i due genitori correlati a detti spostamenti dei minori.
Considerato, poi, che al dichiarato suo stipendio di euro 3.000,oo, deve sommarsi la titolarità in capo al sig. del 25% delle quote della società per la quale egli Pt_1 lavora in qualità di dirigente e che, quando il nucleo viveva in Roma, egli era stato in grado di sostenere, con la coniuge, il costo delle rette mensili delle scuole private frequentate dai due bambini per complessivi circa euro 1.000,oo mensili, va altresì confermato l'assegno impostogli dal primo giudice per il concorso al mantenimento della prole.
13 Assorbita con la presente pronuncia ogni ulteriore, e sovrapponibile, istanza formulata dalle parti nel procedimento sub 1.
Stante l'esito del giudizio, con il pari respingimento di ogni contrapposta istanza, si reputa equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, anche nel procedimento incidentale sub 1), con l'intervento del Procuratore Generale:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2323/24 Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma il 7.2.2024 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 8142/21 ed ogni ulteriore sua istanza formulata nel corso del giudizio, nonché l'appello proposto in via incidentale avverso la stessa sentenza da e, del pari, ogni ulteriore sua richiesta Controparte_1 formulata in seno al procedimento;
- dichiara per intero compensate fra le parti le spese di lite;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare a ed Parte_1
a la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. Controparte_1
115/02.
Roma, così deciso il 9.7.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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