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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/06/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.5824/22 R.G. avente ad oggetto diritti reali
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Gianluca Fuccillo presso il quale è Parte_1
elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia, P.zza Spartaco n.27, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, attore;
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione CP_1
e risposta, dall'avv. Angelantonio Imperatore, presso il quale è elettivamente domiciliato in Pompei
(Na) alla via Roma n. 121, convenuto.
CONCLUSIONI
Come da udienza del 29 maggio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice chiedeva la rimozione di una transenna apposta dal convenuto per consentire la ristrutturazione del suo immobile, confinante con il proprio, diruto ed abbandonato, per il quale il comune aveva ordinato ai proprietari la messa in sicurezza. Tale
transenna, però, le impediva l'accesso sulla via pubblica.
Si costituiva il convenuto il quale impugnava la domanda, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio il fabbricato di parte convenuta è stato messo in sicurezza ed il ha CP_1
1 offerto alla , che le ha accettate, le chiavi del cancello che le impedisce l'ingresso secondario. Pt_1
Pertanto, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere,
con integrale compensazione delle spese.
La domanda di estinzione del giudizio è fondata e pertanto va accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 5824/22 RG, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata il 26 giugno 2025.
IL G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.5824/22 R.G. avente ad oggetto diritti reali
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Gianluca Fuccillo presso il quale è Parte_1
elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia, P.zza Spartaco n.27, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, attore;
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione CP_1
e risposta, dall'avv. Angelantonio Imperatore, presso il quale è elettivamente domiciliato in Pompei
(Na) alla via Roma n. 121, convenuto.
CONCLUSIONI
Come da udienza del 29 maggio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attrice chiedeva la rimozione di una transenna apposta dal convenuto per consentire la ristrutturazione del suo immobile, confinante con il proprio, diruto ed abbandonato, per il quale il comune aveva ordinato ai proprietari la messa in sicurezza. Tale
transenna, però, le impediva l'accesso sulla via pubblica.
Si costituiva il convenuto il quale impugnava la domanda, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio il fabbricato di parte convenuta è stato messo in sicurezza ed il ha CP_1
1 offerto alla , che le ha accettate, le chiavi del cancello che le impedisce l'ingresso secondario. Pt_1
Pertanto, le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere,
con integrale compensazione delle spese.
La domanda di estinzione del giudizio è fondata e pertanto va accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 5824/22 RG, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata il 26 giugno 2025.
IL G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
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