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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9622 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 17179/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 17179/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DO RU, pec: Email_1
-Opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pelle, pec: CP_2 Email_2
[...]
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.08.2023, rappresentava di aver ricevuto, il Parte_1 giorno 17.07.2023, l'intimazione di pagamento n. 07120239024833038 000, relativa alle seguenti cartelle:
- 07120110067644000 000, notifica anno 2011
- 07120120105242158 000, notifica anno 2012
pagina 1 di 5 - 07120120112626863 000, notifica anno 2012
- 07120140109672863 000, notifica anno 2015
- 07120140425001188 000, notifica anno 2015
- 07120140439379089 000, notifica anno 2015
- 07120150087506906 000, notifica anno 2015
- 07120160010526539 000, notifica anno 2016
- 07120160045911019 000, notifica anno 2016
- 07120160054770073 000, notifica anno 2016
- 07120160066805990 000, notifica anno 2016
- 07120160110772350 000, notifica anno 2018
- 07120170019670644 000, notifica anno 2018
- 07120170040337466 000, notifica anno 2018
- 07120170054469628 000, notifica anno 2018
- 07120170091945792 000, notifica anno 2018
- 07120180049712455 000, notifica anno 2019
- 07120180064226422 000, notifica anno 2019
- 07120190004025275 000, notifica anno 2019
- 07120190061471981 000, notifica anno 2019
- 07120190075287236 000, notifica anno 2019
- 07120190080102313 000, notifica anno 2019
- 07120190087358838 000, notifica anno 2019
- 07120190107504052 000, notifica anno 2019
- 07120190112169622 000, notifica anno 2019
- 07120190123019886 000, notifica anno 2020
- 07120190137161853 000, notifica anno 2020
- 07120200003748682 000, notifica anno 2021
- 07120200033085334 000, notifica anno 2022
- 07120200064062725 000, notifica anno 2021
- 07120200081548341 000, notifica anno 2022
- 07120200095691722 000, notifica anno 2022
- 07120200106951085 000, notifica anno 2022
- 07120210004894484 000, notifica anno 2022
- 07120210029587911 000, notifica anno 2022
pagina 2 di 5 - 07120210040412202 000, notifica anno 2022
- 07120220024380803 000, notifica anno 2022
- 07120220065312123 000, notifica anno 2022
- 07120220079598337 000, notifica anno 2022
- 07120220103500751 000, notifica anno 2022
- 07120220116779535 000, notifica anno 2022
L'attore, quindi, proponeva opposizione alle suddette cartelle esattoriali, limitandola ai soli crediti derivanti da contravvenzione al Codice della strada, evidenziando di esserne venuto a conoscenza solo con l'intimazione di pagamento opposta.
In particolare, l'opponente deduceva l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per estinzione dei crediti dovuta a prescrizione, in ragione della mancata e/o irrituale notificazione delle cartelle sottese.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione spiegata, con condanna di parte convenuta alla refusione delle spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.
In data 16.10.2023 si costituiva l' , la quale eccepiva, in via Controparte_3 preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice tributario relativamente alla cartella n. 07120140425001188 000, trattandosi di cartella avente ad oggetto un credito di natura tributaria;
sempre in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia e per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Napoli, per tutte le restanti cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
eccepiva, ad ogni buon conto, la propria carenza di legittimazione passiva per tutte le doglianze involgenti esclusivamente attività di competenza degli enti creditori;
sotto altro profilo, deduceva l'inammissibilità dell'opposizione spiegata per tardività poiché proposta oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617, comma 1°, c.p.c. trattandosi di opposizione agli atti esecutivi;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, stante la correttezza e la ritualità delle notifiche effettuate e la conseguente interruzione dei termini di prescrizione applicabili, tenuto conto anche della sospensione dei termini dall'08.03.2020 al
31.08.2021 sancita dalla normativa dettata durante l'emergenza sanitaria da Covid19, nonché per l'applicabilità dell'ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c.
Pertanto, concludeva per la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del
Giudice tributario relativamente alla cartella n. 07120140425001188 000, per l'incompetenza per materia e valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Napoli per le altre cartelle o, in via subordinata, per l'inammissibilità e/o il rigetto dell'opposizione spiegata.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio o, nell'ipotesi di accoglimento dell'azione, con pagina 3 di 5 condanna dei soli enti creditori in ragione della loro esclusiva responsabilità.
All'udienza del 02.10.2025 il Giudice assegnava la causa in decisione.
*****
1. Preliminarmente, va affrontata l'eccezione del difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario relativamente alla cartella n.07120140425001188 000, poiché avente ad oggetto crediti derivanti da imposta provinciale trascrizione.
Rispetto a tale eccezione non sembra necessario pronunciarsi in quanto parte attrice ha espressamente dichiarato, nell'atto di citazione, di voler impugnare esclusivamente le cartelle aventi ad oggetto
“crediti ordinari per violazioni al CdS”. Pertanto, il riferimento alla cartella in esame può considerarsi quale errore materiale nell'indicazione delle numerose cartelle impugnate, stante la chiarezza dell'oggetto dell'opposizione.
Con la conseguenza che in questa sede non si terrà conto della suddetta cartella n.07120140425001188
000.
2. Sempre in via preliminare, va affrontata l'eccezione di incompetenza per materia e per valore del
Giudice adito in favore del Giudice di Pace relativamente alle restanti cartelle – come detto tutte aventi ad oggetto crediti derivanti da contravvenzioni al codice della strada - sollevata dall'opposta
[...]
. Controparte_3
Va premesso che, in punto di qualificazione della domanda, e come correttamente affermato nell'atto di citazione, si verte in ambito di opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. Infatti, l'opponente deduce l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per estinzione dei crediti dovuta a prescrizione, in ragione della mancata e/o irrituale notificazione delle cartelle ivi sottese, con ciò escludendo la possibile qualificazione quale opposizione recuperatoria ex art. 7 del d.lgs. 150/2011, in quanto non viene contestata la mancata notifica dei verbali di accertamento e non sono citati gli Enti impositori.
Premesso ciò in tema di qualificazione, è necessario ricordare che “La cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art.
615 cod. proc. Civ”. (Cass. Civ., Ordinanza n. 3283 del 18/02/2015) pagina 4 di 5 Orbene, in materia di opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per contravvenzione al codice della strada ex art. 7, d.lgs. n. 150 del 2011 si è espressa la Suprema Corte a Sezioni Unite rilevando che: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo.” (Cass. Sez. Unite, sentenza n. 10261 del 27.4.2018).
Pertanto, alla luce delle pronunce sopra menzionate, nel caso di specie la competenza del Giudice di pace è funzionale e, quindi, esclusiva per materia del Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel caso di specie Napoli, e Roma, escludendo l'applicabilità dei limiti di Pt_2 valore, invece, previsti solo per il diverso caso di sanzioni amministrative irrogate mediante ordinanza- ingiunzione ed opponibili ex art. 6, d.lgs. n. 150 del 2011.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunziando nella controversia civile proposta come in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'incompetenza per materia del tribunale di Napoli per essere competente alla trattazione della controversia il Giudice di pace territorialmente competente (Napoli, e Pt_2
Roma);
2. Assegna termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente;
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_3
, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi professionali del procuratore, oltre
[...] rimborso spese generali a 15%, iva e cpa come per legge.
Napoli, 24.10.2025
Il giudice dott.ssa Federica D'Auria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 17179/2023 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DO RU, pec: Email_1
-Opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pelle, pec: CP_2 Email_2
[...]
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 02.08.2023, rappresentava di aver ricevuto, il Parte_1 giorno 17.07.2023, l'intimazione di pagamento n. 07120239024833038 000, relativa alle seguenti cartelle:
- 07120110067644000 000, notifica anno 2011
- 07120120105242158 000, notifica anno 2012
pagina 1 di 5 - 07120120112626863 000, notifica anno 2012
- 07120140109672863 000, notifica anno 2015
- 07120140425001188 000, notifica anno 2015
- 07120140439379089 000, notifica anno 2015
- 07120150087506906 000, notifica anno 2015
- 07120160010526539 000, notifica anno 2016
- 07120160045911019 000, notifica anno 2016
- 07120160054770073 000, notifica anno 2016
- 07120160066805990 000, notifica anno 2016
- 07120160110772350 000, notifica anno 2018
- 07120170019670644 000, notifica anno 2018
- 07120170040337466 000, notifica anno 2018
- 07120170054469628 000, notifica anno 2018
- 07120170091945792 000, notifica anno 2018
- 07120180049712455 000, notifica anno 2019
- 07120180064226422 000, notifica anno 2019
- 07120190004025275 000, notifica anno 2019
- 07120190061471981 000, notifica anno 2019
- 07120190075287236 000, notifica anno 2019
- 07120190080102313 000, notifica anno 2019
- 07120190087358838 000, notifica anno 2019
- 07120190107504052 000, notifica anno 2019
- 07120190112169622 000, notifica anno 2019
- 07120190123019886 000, notifica anno 2020
- 07120190137161853 000, notifica anno 2020
- 07120200003748682 000, notifica anno 2021
- 07120200033085334 000, notifica anno 2022
- 07120200064062725 000, notifica anno 2021
- 07120200081548341 000, notifica anno 2022
- 07120200095691722 000, notifica anno 2022
- 07120200106951085 000, notifica anno 2022
- 07120210004894484 000, notifica anno 2022
- 07120210029587911 000, notifica anno 2022
pagina 2 di 5 - 07120210040412202 000, notifica anno 2022
- 07120220024380803 000, notifica anno 2022
- 07120220065312123 000, notifica anno 2022
- 07120220079598337 000, notifica anno 2022
- 07120220103500751 000, notifica anno 2022
- 07120220116779535 000, notifica anno 2022
L'attore, quindi, proponeva opposizione alle suddette cartelle esattoriali, limitandola ai soli crediti derivanti da contravvenzione al Codice della strada, evidenziando di esserne venuto a conoscenza solo con l'intimazione di pagamento opposta.
In particolare, l'opponente deduceva l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per estinzione dei crediti dovuta a prescrizione, in ragione della mancata e/o irrituale notificazione delle cartelle sottese.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione spiegata, con condanna di parte convenuta alla refusione delle spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.
In data 16.10.2023 si costituiva l' , la quale eccepiva, in via Controparte_3 preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice tributario relativamente alla cartella n. 07120140425001188 000, trattandosi di cartella avente ad oggetto un credito di natura tributaria;
sempre in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per materia e per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Napoli, per tutte le restanti cartelle aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
eccepiva, ad ogni buon conto, la propria carenza di legittimazione passiva per tutte le doglianze involgenti esclusivamente attività di competenza degli enti creditori;
sotto altro profilo, deduceva l'inammissibilità dell'opposizione spiegata per tardività poiché proposta oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617, comma 1°, c.p.c. trattandosi di opposizione agli atti esecutivi;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, stante la correttezza e la ritualità delle notifiche effettuate e la conseguente interruzione dei termini di prescrizione applicabili, tenuto conto anche della sospensione dei termini dall'08.03.2020 al
31.08.2021 sancita dalla normativa dettata durante l'emergenza sanitaria da Covid19, nonché per l'applicabilità dell'ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c.
Pertanto, concludeva per la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del
Giudice tributario relativamente alla cartella n. 07120140425001188 000, per l'incompetenza per materia e valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Napoli per le altre cartelle o, in via subordinata, per l'inammissibilità e/o il rigetto dell'opposizione spiegata.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio o, nell'ipotesi di accoglimento dell'azione, con pagina 3 di 5 condanna dei soli enti creditori in ragione della loro esclusiva responsabilità.
All'udienza del 02.10.2025 il Giudice assegnava la causa in decisione.
*****
1. Preliminarmente, va affrontata l'eccezione del difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario relativamente alla cartella n.07120140425001188 000, poiché avente ad oggetto crediti derivanti da imposta provinciale trascrizione.
Rispetto a tale eccezione non sembra necessario pronunciarsi in quanto parte attrice ha espressamente dichiarato, nell'atto di citazione, di voler impugnare esclusivamente le cartelle aventi ad oggetto
“crediti ordinari per violazioni al CdS”. Pertanto, il riferimento alla cartella in esame può considerarsi quale errore materiale nell'indicazione delle numerose cartelle impugnate, stante la chiarezza dell'oggetto dell'opposizione.
Con la conseguenza che in questa sede non si terrà conto della suddetta cartella n.07120140425001188
000.
2. Sempre in via preliminare, va affrontata l'eccezione di incompetenza per materia e per valore del
Giudice adito in favore del Giudice di Pace relativamente alle restanti cartelle – come detto tutte aventi ad oggetto crediti derivanti da contravvenzioni al codice della strada - sollevata dall'opposta
[...]
. Controparte_3
Va premesso che, in punto di qualificazione della domanda, e come correttamente affermato nell'atto di citazione, si verte in ambito di opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. Infatti, l'opponente deduce l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per estinzione dei crediti dovuta a prescrizione, in ragione della mancata e/o irrituale notificazione delle cartelle ivi sottese, con ciò escludendo la possibile qualificazione quale opposizione recuperatoria ex art. 7 del d.lgs. 150/2011, in quanto non viene contestata la mancata notifica dei verbali di accertamento e non sono citati gli Enti impositori.
Premesso ciò in tema di qualificazione, è necessario ricordare che “La cognizione in materia di opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poiché, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell'agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell'art.
615 cod. proc. Civ”. (Cass. Civ., Ordinanza n. 3283 del 18/02/2015) pagina 4 di 5 Orbene, in materia di opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per contravvenzione al codice della strada ex art. 7, d.lgs. n. 150 del 2011 si è espressa la Suprema Corte a Sezioni Unite rilevando che: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo.” (Cass. Sez. Unite, sentenza n. 10261 del 27.4.2018).
Pertanto, alla luce delle pronunce sopra menzionate, nel caso di specie la competenza del Giudice di pace è funzionale e, quindi, esclusiva per materia del Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel caso di specie Napoli, e Roma, escludendo l'applicabilità dei limiti di Pt_2 valore, invece, previsti solo per il diverso caso di sanzioni amministrative irrogate mediante ordinanza- ingiunzione ed opponibili ex art. 6, d.lgs. n. 150 del 2011.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunziando nella controversia civile proposta come in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'incompetenza per materia del tribunale di Napoli per essere competente alla trattazione della controversia il Giudice di pace territorialmente competente (Napoli, e Pt_2
Roma);
2. Assegna termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente;
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_3
, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi professionali del procuratore, oltre
[...] rimborso spese generali a 15%, iva e cpa come per legge.
Napoli, 24.10.2025
Il giudice dott.ssa Federica D'Auria
pagina 5 di 5