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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 940/2015 R.G. promossa da:
nato/a a LENTINI il 15/01/1994, rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'AVV. AIELLO NICOLA
contro nato/a a rappresentato e difeso Controparte_1
dall'AVV. GERVASI CESARE
Avente ad oggetto: Responsabilita professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17/01/2024 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice esponeva che a seguito di una caduta accidentale dalla bicicletta, avvenuta in data 10 luglio 2004, all'età di 10 anni, riportava la frattura scomposta del capitello radiale del gomito sinistro.
Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini gli venivano prestate le cure del caso.
pagina 1 di 6 Il 12/7/2004 l'attore veniva ricoverato presso il reparto di ortopedia dell'ospedale di Lentini e sottoposto per due volte ad intervento chirurgico, dapprima il 13 luglio 2004 e poi il 15 luglio
2004.
A seguito dei trattamenti sanitari errati, deduceva che nel corso del naturale periodo di crescita evidenziava la mancata proporzionale crescita del braccio sinistro e dei muscoli dello stesso, con tutte le conseguenze del caso.
Effettuati i controlli parte attrice individuava la causa nelle complicanze anatomo-funzionale a carico del gomito sinistro non correttamente curato in occasione del primo accesso al locale nosocomio.
Da ciò sarebbero derivate gravi menomazioni alla spalla sinistra e disturbi di personalità oltre che ripercussioni sul danno estetico e funzionale.
Invocava, quindi, il contratto di spedalità e chiedeva il risarcimento di tutti i danni anche morali derivati dai fatti esposti, nonché la liquidazione del danno patrimoniale.
Si costituiva l'asp contestando an e quantum.
In particolare, deduceva che nè in occasione dell'accesso al pronto soccorso, né nel successivo ricovero del 12 luglio 2004, l'attore avrebbe riferito alcuna sintomatologia algica alla spalla, anche perché una tale lesione non sarebbe potuta passare inosservata.
Riferiva, inoltre, che la risonanza prodotta dall'attore risaliva al 29 agosto del 2012, quindi, ad un periodo posteriore di oltre otto anni rispetto al sinistro e che da tale esame si rilevavano segni di una lesione relativamente recente ed una minima lesione del legamento e, quindi, si tratterebbe di fatti non riconducibili alla contestata responsabilità medica esposta in citazione.
Contestava, inoltre, l'asp il quantum in quanto assolutamente indeterminato e comunque eccessivo.
La causa veniva istruita mediante concessione dei termini di cui all'articolo 183 sesto comma codice di procedura civile.
Disposta consulenza la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di legge.
Motivi
La domanda è fondata.
pagina 2 di 6 Con la conclusione del contratto di spedalità la struttura sanitaria si impegna a fornire la prestazione medica al paziente e ad adempiere una serie di obblighi accessori, come la messa a disposizione del personale medico, ausiliario e infermieristico, delle medicine e delle attrezzature tecniche necessarie.
Va, a tal fine, tenuta distinta la responsabilità della struttura sanitaria da quella del medico.
La responsabilità della struttura sanitaria è stata costantemente inquadrata quale ipotesi di responsabilità contrattuale derivante dal contratto di spedalità e pertanto la struttura sanitaria può essere chiamata a rispondere per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal soggetto.
Quanto all'onere della prova, esso va ripartito secondo criteri ben precisi;
è onere del paziente provare l'esistenza del contratto di spedalità e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova come conseguenza della prestazione sanitaria e quindi il nesso causale.
Sono invece a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi si siano verificati a causa di un evento imprevisto e imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Pertanto il nesso causale tra la prestazione professionale e il danno deve essere provato dal paziente ed in particolare, viene in rilievo un duplice nesso causale;
uno è relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro si riferisce all'impossibilità di adempiere a valle.
Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal danneggiante.
Fatta tale premessa si osserva che questo Decidente fa sue le conclusioni cui giunge il CTU, siccome esenti da censure e condivisibili e che si pongono quindi a fondamento della presente motivazione.
Il consulente espone infatti “che il trattamento ortopedico (riduzione ed immobilizzazione con gesso) realizzato dagli ortopedici dell' 'ab initio' è stato senz'altro Controparte_2
inadeguato ed incongruo…. da cui è derivato un vizio di consolidamento e di posizione, acquisito nel corso del tempo dal minore, coi relativi deficit funzionali, come risulta dall'obiettività clinica
…e che c'è stata , altresì, carenza nella gestione del post-trattamento ortopedico…”.
pagina 3 di 6 E' poi emerso in corso di causa, all'esito delle visite specialistiche (Dr.ssa con la Per_1 supervisione della docente universitaria Prof.ssa che l'attore risulta affetto da Persona_2
un disturbo affettivo misto in soggetto con disturbo di personalità, che si è reso manifesto in età precoce, considerato l'uso ed abuso di sostanze stupefacenti, per diversi anni e in giovane età, fatti questi che hanno reso il quadro clinico più severo.
Espone poi il CTU che, nonostante ciò il ha creato nel corso degli anni una rete Pt_1
relazionale, se pur turbolenta e che, pertanto, tale disturbo affettivo misto, in soggetto con disturbo di personalità ed abuso di sostanze, non è eziologicamente correlabile, sotto il profilo del nesso causale, con le conseguenze del grave trauma patito al gomito sx.
Per quanto riguarda i postumi permanenti residuati, il collegio dei CCTTUU ha correttamente calcolato il c.d. danno differenziale, cioè a dire il maggiore danno biologico derivato al periziato dall'errore medico, stimati nell'11%, oltre 20 gg di ITP al 75%.
A ciò va aggiunto il danno patrimoniale per perdita di chance che costituisce un'ipotesi risarcitoria fondata sulla definitiva riduzione della possibilità, concretamente esistente nel giovane danneggiato, di conseguire determinati vantaggi economici.
Tale ipotesi di danno patrimoniale futuro, basata su circostanze di fatto concrete e sulla sussistenza di un valido nesso causale tra il danno permanente accertato e la ragionevole probabilità del verificarsi del danno futuro ipotizzato, va calcolato e risarcito con criterio equitativo.
In merito al quantum si osserva.
I postumi ad oggi esistenti sono complessivamente pari al 21% e di questi l'11% è imputabile a responsabilità medica.
La differenza va tuttavia compiuta non sul grado di invalidità permanente, ma sui valori monetari.
In giurisprudenza è infatti pacifico, ai fini del calcolo del c.d. danno differenziale (Cassazione civile sez. III, 30/07/2024, n.21261) che “deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.”
pagina 4 di 6 Tenuto conto della responsabilità imputabile a parte convenuta, della giovane età del danneggiato al momento dei fatti (10 anni) e della entità dei postumi, si ritiene di applicare alla prima voce una personalizzazione del 26% ed alla seconda del 37%.
Va altresì liquidato il danno patrimoniale per perdita di chance.
Essa è definibile quale possibilità di conseguire un risultato favorevole, indipendentemente dalla titolarità di un diritto soggettivo piuttosto che di un interesse legittimo.
In quanto tale, la chance è stata tradizionalmente definita in termini di posta attiva già presente nel patrimonio del soggetto, da tenere distinta dall'aspettativa, situazione giuridica interinale protesa all'evoluzione in diritto soggettivo pieno.
Conseguentemente, la lesione della situazione giuridica in esame, eziologicamente derivante da inadempimento o illecito, dovrebbe condurre al risarcimento del danno.
Tuttavia, la giurisprudenza civile e amministrativa è prevenuta a tale conclusione solo all'esito di una lunga evoluzione secondo cui tale danno, una volta provato come nel caso di specie, non può che essere liquidato in via equitativa prendendo a riferimento tutte le caratteristiche del caso concreto.
Da ciò consegue che:
1) 10% = € 24.948,00, personalizzazione totale € 43.660,00;
2) 21% = € 78.815,00, temporanea € 1.725,00, con personalizzazione €
139.651,00
Il danno da liquidare sarà quindi pari ad € 95.991,00 cui aggiungere in via equitativa il 15% pari ad € 14.398,00 per perdita di chances future, per un totale di € 110.389,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
55/2014 e succ. mod. con riferimento allo scaglione da € 52.000 ad € 260.000 tutte le fasi, valori medi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara la responsabilità dell'asp e accoglie la domanda;
pagina 5 di 6 condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 110.389,00, devalutati alla data del sinistro e successivamente rivalutati secondo gli indici ISTAT con interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata anno per anno fino all'effettivo pagamento.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese legali che si liquidano in € 14.103,00 oltre accessori, ed oltre le spese di CTU che si pongono definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Siracusa il 9.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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