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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/06/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3782 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato IN PAKISTAN il 21/06/1984, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PROFITA LUCA, con domicilio eletto in Gallarate alla via Da Brescia n.1, presso il difensore avv. PROFITA
LUCA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nata a [...] il [...], C.F. ), in Controparte_1 C.F._2 proprio e quale socio della società LL LU di TI MO OS & C. residente in [...];
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 società ha proposto l'azione di merito a seguito di ordinanza concessoria del CP_2 Parte_2 sequestro conservativo sui beni mobili e immobili della parte convenuta sino all'importo di euro 32.700,00 e del sequestro giudiziario di tre assegni tratti sulla banca Unicredit convenendo in giudizio Controparte_1 ed esponendo che: l'attore è socio e amministratore della società ha costituito la Controparte_3 Pt_2 citata società in previsione dell'acquisto dell'autolavaggio sito a Solbiate Olona alla via per Busto Arsizio n.3; ha conosciuto la convenuta nel marzo del 2024; infatti, lo stesso lasciava il numero di cellulare presso il distributore
IP di Solbiate Olona manifestando l'interesse a voler acquistare l'autolavaggio; in seguito veniva contattato da che si presentava quale titolare sia del distributore di carburante che dell'autolavaggio e Controparte_1 comunicava all'attore la disponibilità di cederlo;
venivano intavolate trattative fissando il prezzo per la cessione in euro 40.500,00 con previsione di consegna dell'autolavaggio entro il 30 maggio a seguito del saldo;
la convenuta faceva altresì sottoscrivere un contratto di locazione dell'area; l'attore ha corrisposto alla convenuta l'importo di euro 37.200,00 in acconto oltre che 3 assegni postdatati;
la convenuta non emetteva alcuna fattura e rilasciava unicamente delle ricevute completate a mano;
a seguito della ricezione della suddetta somma la convenuta si rendeva irreperibile;
l'attore veniva a conoscenza poi che la non era titolare né del CP_1 distributore né dell'autolavaggio; veniva sporta una querela per truffa;
veniva quindi instaurato il procedimento
- 1 - cautelare che ha autorizzato sia il sequestro conservativo sino alla concorrenza della somma di euro 32.700,00 che il sequestro giudiziario dei tre assegni nominando custode il ricorrente.
Ha concluso chiedendo di accertare l'inadempimento e/o il dolo della convenuta e per l'effetto ha chiesto di dichiarare la risoluzione o l'annullamento del contratto intercorso tra le parti e per l'effetto ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma pari ad euro 37.200,00 oltre all'accertamento della nullità del patto di garanzia sotteso all'emissione dei titoli bancari oggetto di sequestro e per l'effetto ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione degli stessi.
All'esito delle verifiche preliminari è stata dichiarata la contumacia della convenuta.
Con la seconda memoria integrativa parte attrice ha depositato sub doc. 11 il verbale di consegna degli assegni oggetto del procedimento cautelare da parte della resistente alla Guardia di Finanza di Busto Arsizio all'esito di decreto di sequestro emesso dal P.M.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione in prima udienza dopo la discussione orale della stessa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Ritiene il Tribunale che la domanda attorea debba essere respinta.
Parte attrice agisce in giudizio al fine di ottenere la risoluzione o l'annullamento del contratto di compravendita dell'autolavaggio ( e dei contratti collegati tra cui quello di locazione dell'area su cui lo stesso insiste) sito presso il distributore IP di Solbiate Olona deducendo il dolo della convenuta consistente nell'aver fatto credere all'attore di essere proprietaria del distributore e dell'autolavaggio.
Va innanzitutto osservato che la parte attrice deduce di aver stipulato un contratto verbale avente ad oggetto la compravendita di autolavaggio con la convenuta deducendo tale circostanza da un messaggio whatsapp ( doc.
2) in cui è testualmente indicato “ prezzo lavaggio 36.600; tre mesi affitto 1950; anticipo cauzione 1950 tutto già compreso di IVA totale 40.500,00 meno acconto di euro 5000,00 saldo 35.500 con assegno circolare intestato
. Se lo fai trovare pronto così lo deposito e appena va all'incasso puoi entrare”. Controparte_1
Ebbene, rilevato innanzitutto che non vi è alcuna prova che tale numero di telefono sia riconducibile alla parte convenuta, va osservato che non può ritenersi concluso alcun contratto tantomeno verbale nei termini così indicati in quanto non vi è alcuna corrispondenza tra tali termini contrattuali (anche con riferimento ai pagamenti)
e le deduzioni dell'attore.
Ed infatti, a prescindere dalla circostanza che il contratto di cessione dell'impianto di autolavaggio, non dotato del carattere di amovibilità e quindi qualificabile come bene immobile ai sensi dell'art. 812 c.c. (secondo cui
“sono beni immobili … gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo”) deve essere stipulato a pena di nullità mediante forma scritta (artt. 1350 c.c. e 1418, comma 2, c.c.), va osservato che anche a voler ritenere concluso un contratto di compravendita nei termini indicati dall'attore non vi è alcuna corrispondenza tra quanto emerge dal contenuto del messaggio di whatsapp e le somme che l'attore deduce di aver versato alla convenuta.
Ed infatti nel messaggio di whatsapp è indicato che il pagamento sarebbe avvenuto mediante 5000,00 euro di acconto e mediante saldo da versarsi con assegno circolare dell'importo di euro 35.500,00.
- 2 - L'attore invece chiede di provare per testi di aver corrisposto alla convenuta la somma di euro 12.200 in contanti ed euro 25.000,00 mediante assegni e quindi con una modalità totalmente diversa rispetto a quella indicata nel messaggio.
D'altronde non può neanche ritenersi provata la dazione di tale somma che la parte attrice chiede di provare in via testimoniale in quanto il secondo comma dell'art. 2721 c.c, offre un margine di apertura al giudice consentendogli di ammettere comunque la prova testimoniale anche per i contratti superiori a 2,58 euro se ciò risulti opportuno sulla base della situazione concreta (ossia tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza) e cioè quando gli usi e le consuetudini sposate dalla collettività portano a ritenere che un determinato pagamento avviene senza formalità e senza ricevute allora ben può dare luogo alla prova testimoniale.
La prova, purtuttavia, per superare il rigido vaglio di ammissibilità previsto dagli artt. 2726 e 2721 c.c., deve essere particolarmente specifica e dettagliare non solo con quali modalità è avvenuta la consegna del denaro all'accipiens, ma anche in che modo il solvens si è procurato la provvista necessaria per il pagamento. (Corte di
Appello di Milano 10/02/2017).
Nel caso di specie, viene chiesta una prova testimoniale del versamento di somme di denaro che sia per la quantità, sia per la circostanza che non vi è corrispondenza con quanto emerge dal contenuto del messaggio whatsapp, non può superare il vaglio di ammissibilità richiesto dall'articolo 2721 c.c.
Già tali motivazioni potrebbero essere sufficienti a rigettare la domanda formulata da parte attrice.
Ad abundantiam si aggiunge che la parte attrice deduce una truffa contrattuale e dunque un dolo della parte convenuta che però non risulta provato.
In linea generale va osservato che in tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza della parte (cfr. Cass. 27 ottobre 2004, n. 20792; Cass. 23 giugno
2009).
Ebbene, nel caso di specie, va innanzitutto rilevato che non viene indicato quale sarebbe stato il raggiro posto in essere dalla convenuta per indurre l'attore in errore circa la circostanza di essere la proprietaria dell'impianto di autolavaggio in quanto neanche dal messaggio whatsapp emerge che la , se anche si volesse ritenere CP_1 che il messaggio provenisse da un'utenza a lei intestata, si dichiara proprietaria dell'autolavaggio.
Evidente poi la grave negligenza dell'attore atteso che prima di consegnare ( se anche volesse ritenersi provata tale circostanza) la cospicua somma di euro 37.200,00 alla parte convenuta avrebbe dovuto accertarsi della proprietà del bene immobile in capo alla convenuta vanificando in tal modo qualsiasi, preteso, raggiro.
Il rigetto della domanda volta ad ottenere l'annullamento del contratto comporta altresì il rigetto della domanda di annullamento dei contratti collegati.
- 3 - Quanto alla domanda volta alla restituzione dei tre assegni postdatati oggetto di sequestro giudiziario si osserva che, come documentato da parte attrice, tali assegni sono stati consegnati dalla convenuta alla Guardia di
Finanza di Busto Arsizio a seguito dell'emissione del decreto di sequestro emesso dal P.M. e quindi non può esserne disposta la restituzione in favore dell'attore essendo gli stessi nella disponibilità dell'Autorità giudiziaria penale.
Ai sensi dell'art. 669 novies comma 3 c.p.c. essendo inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso sia il sequestro conservativo che quello giudiziario devono essere dichiarati inefficace sia il sequestro conservativo autorizzato sino alla concorrenza della somma di euro 32.700,00, che il sequestro giudiziario dei tre assegni bancari indicati nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio e pubblicata in data 18.09.2024 nel procedimento avente n. r.g. 2337/2024 che perde efficacia anche con riferimento al capo di condanna alle spese che avrebbero comunque dovuto essere liquidate in sede di merito.
Ed infatti l'articolo 669 novies comma 3 c.p.c. non distingue tra inefficacia del capo di accoglimento della specifica domanda cautelare e capo di condanna alle spese, alludendo invece il Legislatore all'ordinanza cautelare nel suo complesso e quindi deve ritenersi che la dichiarazione nel merito della insistenza del diritto alla cautela comporti la inefficacia del provvedimento cautelare nella sua interezza, ciò sia in punto di statuizione di accoglimento della domanda alla cautela che in punto di spese.
La circostanza che gli assegni oggetto di sequestro giudiziario siano in possesso dell'Autorità giudiziaria fa sì che non debbano essere date disposizioni in merito agli stessi in questa sede.
Nulla a disporre sulle spese nei confronti della convenuta contumace vittoriosa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in proprio e quale legale rappresentante della società . Parte_1 CP_2 Parte_2 nei confronti di in proprio e quale socio della società LL LU di TI MO & C. Controparte_1
s.a.s., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande;
2. dichiara l'inefficacia dell'ordinanza di sequestro emessa dal Tribunale di Busto Arsizio e pubblicata in data 18.09.2024 nel procedimento avente n. r.g. 2337/2024 sia con riferimento al sequestro conservativo di tutti i beni mobili, immobili, crediti anche presso terzi, partecipazioni e/o quote contro sino alla Controparte_1 concorrenza della somma di euro 32.700,00, sia con riferimento al sequestro giudiziario dei tre assegni bancari ivi indicati e sia con riferimento alle spese ivi liquidate;
3. nulla a disporre sulle spese.
Così deciso in Busto Arsizio, il 11/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3782 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato IN PAKISTAN il 21/06/1984, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PROFITA LUCA, con domicilio eletto in Gallarate alla via Da Brescia n.1, presso il difensore avv. PROFITA
LUCA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nata a [...] il [...], C.F. ), in Controparte_1 C.F._2 proprio e quale socio della società LL LU di TI MO OS & C. residente in [...];
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 società ha proposto l'azione di merito a seguito di ordinanza concessoria del CP_2 Parte_2 sequestro conservativo sui beni mobili e immobili della parte convenuta sino all'importo di euro 32.700,00 e del sequestro giudiziario di tre assegni tratti sulla banca Unicredit convenendo in giudizio Controparte_1 ed esponendo che: l'attore è socio e amministratore della società ha costituito la Controparte_3 Pt_2 citata società in previsione dell'acquisto dell'autolavaggio sito a Solbiate Olona alla via per Busto Arsizio n.3; ha conosciuto la convenuta nel marzo del 2024; infatti, lo stesso lasciava il numero di cellulare presso il distributore
IP di Solbiate Olona manifestando l'interesse a voler acquistare l'autolavaggio; in seguito veniva contattato da che si presentava quale titolare sia del distributore di carburante che dell'autolavaggio e Controparte_1 comunicava all'attore la disponibilità di cederlo;
venivano intavolate trattative fissando il prezzo per la cessione in euro 40.500,00 con previsione di consegna dell'autolavaggio entro il 30 maggio a seguito del saldo;
la convenuta faceva altresì sottoscrivere un contratto di locazione dell'area; l'attore ha corrisposto alla convenuta l'importo di euro 37.200,00 in acconto oltre che 3 assegni postdatati;
la convenuta non emetteva alcuna fattura e rilasciava unicamente delle ricevute completate a mano;
a seguito della ricezione della suddetta somma la convenuta si rendeva irreperibile;
l'attore veniva a conoscenza poi che la non era titolare né del CP_1 distributore né dell'autolavaggio; veniva sporta una querela per truffa;
veniva quindi instaurato il procedimento
- 1 - cautelare che ha autorizzato sia il sequestro conservativo sino alla concorrenza della somma di euro 32.700,00 che il sequestro giudiziario dei tre assegni nominando custode il ricorrente.
Ha concluso chiedendo di accertare l'inadempimento e/o il dolo della convenuta e per l'effetto ha chiesto di dichiarare la risoluzione o l'annullamento del contratto intercorso tra le parti e per l'effetto ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma pari ad euro 37.200,00 oltre all'accertamento della nullità del patto di garanzia sotteso all'emissione dei titoli bancari oggetto di sequestro e per l'effetto ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione degli stessi.
All'esito delle verifiche preliminari è stata dichiarata la contumacia della convenuta.
Con la seconda memoria integrativa parte attrice ha depositato sub doc. 11 il verbale di consegna degli assegni oggetto del procedimento cautelare da parte della resistente alla Guardia di Finanza di Busto Arsizio all'esito di decreto di sequestro emesso dal P.M.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione in prima udienza dopo la discussione orale della stessa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Ritiene il Tribunale che la domanda attorea debba essere respinta.
Parte attrice agisce in giudizio al fine di ottenere la risoluzione o l'annullamento del contratto di compravendita dell'autolavaggio ( e dei contratti collegati tra cui quello di locazione dell'area su cui lo stesso insiste) sito presso il distributore IP di Solbiate Olona deducendo il dolo della convenuta consistente nell'aver fatto credere all'attore di essere proprietaria del distributore e dell'autolavaggio.
Va innanzitutto osservato che la parte attrice deduce di aver stipulato un contratto verbale avente ad oggetto la compravendita di autolavaggio con la convenuta deducendo tale circostanza da un messaggio whatsapp ( doc.
2) in cui è testualmente indicato “ prezzo lavaggio 36.600; tre mesi affitto 1950; anticipo cauzione 1950 tutto già compreso di IVA totale 40.500,00 meno acconto di euro 5000,00 saldo 35.500 con assegno circolare intestato
. Se lo fai trovare pronto così lo deposito e appena va all'incasso puoi entrare”. Controparte_1
Ebbene, rilevato innanzitutto che non vi è alcuna prova che tale numero di telefono sia riconducibile alla parte convenuta, va osservato che non può ritenersi concluso alcun contratto tantomeno verbale nei termini così indicati in quanto non vi è alcuna corrispondenza tra tali termini contrattuali (anche con riferimento ai pagamenti)
e le deduzioni dell'attore.
Ed infatti, a prescindere dalla circostanza che il contratto di cessione dell'impianto di autolavaggio, non dotato del carattere di amovibilità e quindi qualificabile come bene immobile ai sensi dell'art. 812 c.c. (secondo cui
“sono beni immobili … gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo”) deve essere stipulato a pena di nullità mediante forma scritta (artt. 1350 c.c. e 1418, comma 2, c.c.), va osservato che anche a voler ritenere concluso un contratto di compravendita nei termini indicati dall'attore non vi è alcuna corrispondenza tra quanto emerge dal contenuto del messaggio di whatsapp e le somme che l'attore deduce di aver versato alla convenuta.
Ed infatti nel messaggio di whatsapp è indicato che il pagamento sarebbe avvenuto mediante 5000,00 euro di acconto e mediante saldo da versarsi con assegno circolare dell'importo di euro 35.500,00.
- 2 - L'attore invece chiede di provare per testi di aver corrisposto alla convenuta la somma di euro 12.200 in contanti ed euro 25.000,00 mediante assegni e quindi con una modalità totalmente diversa rispetto a quella indicata nel messaggio.
D'altronde non può neanche ritenersi provata la dazione di tale somma che la parte attrice chiede di provare in via testimoniale in quanto il secondo comma dell'art. 2721 c.c, offre un margine di apertura al giudice consentendogli di ammettere comunque la prova testimoniale anche per i contratti superiori a 2,58 euro se ciò risulti opportuno sulla base della situazione concreta (ossia tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza) e cioè quando gli usi e le consuetudini sposate dalla collettività portano a ritenere che un determinato pagamento avviene senza formalità e senza ricevute allora ben può dare luogo alla prova testimoniale.
La prova, purtuttavia, per superare il rigido vaglio di ammissibilità previsto dagli artt. 2726 e 2721 c.c., deve essere particolarmente specifica e dettagliare non solo con quali modalità è avvenuta la consegna del denaro all'accipiens, ma anche in che modo il solvens si è procurato la provvista necessaria per il pagamento. (Corte di
Appello di Milano 10/02/2017).
Nel caso di specie, viene chiesta una prova testimoniale del versamento di somme di denaro che sia per la quantità, sia per la circostanza che non vi è corrispondenza con quanto emerge dal contenuto del messaggio whatsapp, non può superare il vaglio di ammissibilità richiesto dall'articolo 2721 c.c.
Già tali motivazioni potrebbero essere sufficienti a rigettare la domanda formulata da parte attrice.
Ad abundantiam si aggiunge che la parte attrice deduce una truffa contrattuale e dunque un dolo della parte convenuta che però non risulta provato.
In linea generale va osservato che in tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza della parte (cfr. Cass. 27 ottobre 2004, n. 20792; Cass. 23 giugno
2009).
Ebbene, nel caso di specie, va innanzitutto rilevato che non viene indicato quale sarebbe stato il raggiro posto in essere dalla convenuta per indurre l'attore in errore circa la circostanza di essere la proprietaria dell'impianto di autolavaggio in quanto neanche dal messaggio whatsapp emerge che la , se anche si volesse ritenere CP_1 che il messaggio provenisse da un'utenza a lei intestata, si dichiara proprietaria dell'autolavaggio.
Evidente poi la grave negligenza dell'attore atteso che prima di consegnare ( se anche volesse ritenersi provata tale circostanza) la cospicua somma di euro 37.200,00 alla parte convenuta avrebbe dovuto accertarsi della proprietà del bene immobile in capo alla convenuta vanificando in tal modo qualsiasi, preteso, raggiro.
Il rigetto della domanda volta ad ottenere l'annullamento del contratto comporta altresì il rigetto della domanda di annullamento dei contratti collegati.
- 3 - Quanto alla domanda volta alla restituzione dei tre assegni postdatati oggetto di sequestro giudiziario si osserva che, come documentato da parte attrice, tali assegni sono stati consegnati dalla convenuta alla Guardia di
Finanza di Busto Arsizio a seguito dell'emissione del decreto di sequestro emesso dal P.M. e quindi non può esserne disposta la restituzione in favore dell'attore essendo gli stessi nella disponibilità dell'Autorità giudiziaria penale.
Ai sensi dell'art. 669 novies comma 3 c.p.c. essendo inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso sia il sequestro conservativo che quello giudiziario devono essere dichiarati inefficace sia il sequestro conservativo autorizzato sino alla concorrenza della somma di euro 32.700,00, che il sequestro giudiziario dei tre assegni bancari indicati nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio e pubblicata in data 18.09.2024 nel procedimento avente n. r.g. 2337/2024 che perde efficacia anche con riferimento al capo di condanna alle spese che avrebbero comunque dovuto essere liquidate in sede di merito.
Ed infatti l'articolo 669 novies comma 3 c.p.c. non distingue tra inefficacia del capo di accoglimento della specifica domanda cautelare e capo di condanna alle spese, alludendo invece il Legislatore all'ordinanza cautelare nel suo complesso e quindi deve ritenersi che la dichiarazione nel merito della insistenza del diritto alla cautela comporti la inefficacia del provvedimento cautelare nella sua interezza, ciò sia in punto di statuizione di accoglimento della domanda alla cautela che in punto di spese.
La circostanza che gli assegni oggetto di sequestro giudiziario siano in possesso dell'Autorità giudiziaria fa sì che non debbano essere date disposizioni in merito agli stessi in questa sede.
Nulla a disporre sulle spese nei confronti della convenuta contumace vittoriosa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in proprio e quale legale rappresentante della società . Parte_1 CP_2 Parte_2 nei confronti di in proprio e quale socio della società LL LU di TI MO & C. Controparte_1
s.a.s., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande;
2. dichiara l'inefficacia dell'ordinanza di sequestro emessa dal Tribunale di Busto Arsizio e pubblicata in data 18.09.2024 nel procedimento avente n. r.g. 2337/2024 sia con riferimento al sequestro conservativo di tutti i beni mobili, immobili, crediti anche presso terzi, partecipazioni e/o quote contro sino alla Controparte_1 concorrenza della somma di euro 32.700,00, sia con riferimento al sequestro giudiziario dei tre assegni bancari ivi indicati e sia con riferimento alle spese ivi liquidate;
3. nulla a disporre sulle spese.
Così deciso in Busto Arsizio, il 11/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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