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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 31/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 603/2021 r.g.
, Parte_1 Parte_2
Avv. MARZIANI PATRIZIA parte attrice opponente
, Controparte_1
Avv. LABATE ANTONIO parte convenuta opposta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
IN VIA ISTRUTTORIA per la ammissione di CTU econometrica, da cui l'Eccmo Giudicante non può prescindere ai fini di una valutazione obiettiva, riportandosi integralmente alle ragioni specificate nelle note di trattazione scritta del 25\10\22 per la udienza del
2\11\22.
NEL MERITO
1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento prodotto in 7 pagine su 15, con la pag. 6 di diverso target
e mancante del documento di sintesi, per inidoneità a soddisfare la forma scritta prevista a pena di nullità dallo art 125 bis
1 c TUB, salvo altra norma ritenuta applicabile. Per l'effetto dichiarare che gli opponenti nulla devono a CP_1
[... ;
2) in subordine, accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza ex artt. 1346 e 1418 2 c cc per violazione della forma scritta prevista ad substantiam ex art 1284 3 c cc e 117 4 c TUB, richiamato dallo art. 125 bis TUB, per gli interessi ultralegali, della clausola relativa agli interessi, mancando la pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi. Per l'effetto ridetermini il tasso di interesse della operazione applicando il tasso ex art. 125 bis 7 c TUB, nonché applicando il regime della capitalizzazione semplice che costituisce il modello legale tipico di produzione interessi, in conformità al disposto di cui all'art 821 3 c cc, rideterminando i rapporti di dare\avere tra le parti e pertanto anche lo importo eventualmente dovuto, detratto quanto già versato dalla Pt_1
1 3)accerti e dichiari, ex art. 125 bis TUB la nullità delle clausole del contratto finanziamento per mancanza della statuizione per iscritto del TAN e TAEG realmente applicati al contratto. Per l'effetto ricostruisca i rapporti di dare\avere tra le parti, applicando il disposto dello art 125 bis 7 c TUB;
4) accerti e dichiari ,che il contratto di finanziamento presenta anomalie ,nella specie del superamento del TSU (anche conteggiando la commissione di estinzione anticipata) relativo alla data della stipula del giugno 2018 stabilito dal DM nella misura del 16,43% . Per l'effetto ,dichiari la nullità ex art 1815 cc della clausola di pattuizione degli interessi usurari
e dichiari la gratuità del finanziamento ,rideterminando i rapporti dare\avere tra le parti e lo eventuale importo dovuto
,detratto quanto già versato dalla .In subordine chiede la applicazione dei soli interessi corrispettivi o del tasso ex Pt_1 art 125 bis 7 c TUB;
5) accerti e dichiari ,la vessatorietà per contrasto con lo art 33 lett f) codice consumo della clausola n 12 per la parte relativa alla decadenza dal beneficio del termine , in quanto addebita importi al consumatore a titolo di interessi di mora del 12% unitamente ad interessi corrispettivi e penali, manifestamente eccessivi.Per l'effetto dichiari la inefficacia della clausola n 12 per la parte relativa alla decadenza dal beneficio del termine .
Con condanna della in persona del legale rapp pt al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1 lite cui quelle legali da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria.
Per il convenuto:
1. in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 18/2021 (R.G. n. 2414/2020) emesso dal Tribunale di Spoleto, per tutti i motivi sopra esposti;
2. nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi sopra esposti;
3. nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare i Signori
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) al pagamento, in solido fra loro ed in favore di in persona del legale C.F._2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, della somma € 6.439,41=, oltre interessi legali sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo dal 01.02.20205, ovvero condannare gli stessi al pagamento della diversa somma, maggiore
e/o minore, che ad istruttoria completata verrà ritenuta di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
In via istruttoria: proporre istanza di verificazione della sottoscrizione ex art. 216 c.p.c. relativamente al contratto di finanziamento n. 19299305 offrendo in comunicazione quali scritture comparative la procura alle liti dell'opponente depositata nel fascicolo telematico del presente giudizio ovvero ogni altro atto o documento coevo e/o anteriore a quello disconosciuto.
2 Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 18/2021 emesso in data 22.01.2021, si è ingiunto agli odierni opponenti di pagare, in solido tra loro, la somma di € 6.439,41, oltre spese e interessi, in favore della CP_2
[...]
[...
. In data 16.03.2021, e hanno notificato atto di citazione in Parte_1 Parte_2 opposizione.
1.2.1. Nel suddetto atto di citazione viene richiesto di dichiarare la nullità del contratto di finanziamento poiché quello prodotto in giudizio sarebbe difformità rispetto all'originale, in quanto l'intero documento consterebbe di n. 15 pagine, mentre l'intermediario avrebbe prodotte solo n. 7 pagine;
inoltre la pagina n. 6 della produzione dell'intermediario risulterebbe manchevole del “codice a barre relativo al preteso al contratto e della intestazione”, che invece sarebbero “presenti in tutte le altre pagine”.
Pertanto, parte attrice opponente ha disconosciuto a norma degli artt. 214 e 215 c.p.c., “la conformità rispetto all'originale”; come conseguenza di tale ricostruzione, l'intermediario non avrebbe offerto “la prova scritta del contratto, richiesta ex art. 125 bis 1 c TUB ad substantiam” (si veda atto di citazione, pag. 2), con conseguente necessità di dichiarare la nullità del contratto e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
1.2.2. Parte attrice opponente ha contestato anche l'affidabilità degli estratti conto poiché l'intermediario finanziario avrebbe indicato che, a seguito del rimborso di alcune rate, parte attrice avrebbe versato €
1.447,62; invece, secondo parte attrice opponente, l'importo già rimborsato sarebbe pari a € 1.543,22.
Inoltre, secondo parte attrice risulterebbe erronea anche l'indicazione del capitale residuo (€ 771,66 in luogo di € 910,77).
1.2.3. Parte attrice ha inoltre contestato l'applicazione di regime di capitalizzazione composta, in assenza di precisa disciplina nella convenzione contrattuale, che determinerebbe anche l'usurarietà del tasso di interesse applicato (pag. 9 atto di citazione).
1.2.4. Parte attrice ha rilevato che “al fine di verificare se un finanziamento presenti caratteri di usurarietà occorre considerare anche la commissione per estinzione anticipata” (pagg. 11-12 atto di citazione); perciò, aggiungendo al
TEAG la commissione di estinzione anticipata (pari all'1%) si generebbe un tasso superiore a quello soglia con conseguente esclusione del rimborso di qualsiasi interesse.
Inoltre, data la sussistenza del reato di usura, sarebbe dovuto anche il risarcimento del danno morale.
1.2.5. Inoltre, viene eccepita la vessatorietà della clausola n. 12 del contratto, “eccessivamente afflittiva per il consumatore” perché, a seguito della decadenza dal beneficio del termine, si accollerebbero al medesimo consumatore oneri (interessi di mora, penale) ritenuti eccessivi (pagg. 14-17 atto di citazione).
3 1.2.6. È bene rilevare che con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. (datata 19/8/2022), parte attrice opponente ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto con riferimento alla posizione di Controparte_3
poiché lo stesso, ancorché individuato come “coobbligato”, non ha beneficiato della prestazione
[...] principale, indirizzata a . Parte_1
Dunque, per quel che riguarda , il contratto difetterebbe di causa. Controparte_3
Inoltre, ove la posizione contrattuale di venisse assimilata a quella del contratto Controparte_3 autonomo di garanzia, parte attrice ritiene che il decreto ingiuntivo opposto debba comunque essere revocato in quanto lo stesso erroneamente reca la condanna in solido degli opponenti.
Viene infatti evidenziato che, aderendo alla tesi del contratto autonomo di garanzia, gli stessi opponenti non condividono la medesima obbligazione in quanto “la obbligazione di garanzia non comporta solidarietà tra il garante ed il garantito, trattandosi di obbligazioni disomogenee e qualitativamente distinte” (si veda citata memoria del 19/8/2022, pag. 3).
2. Procedendo all'analisi, nel merito, dei motivi dell'opposizione deve rilevarsi quanto segue.
2.1. Con riferimento al primo motivo di opposizione (par. 1.2.1.) è bene rilevare che parte convenuta opposta ha specificato che “che il contratto di finanziamento ut supra citato è stato integralmente allegato. La circostanza eccepita dalla controparte in ordine alla numerazione delle pagine discende dal fatto che tali tipi di contratti vengono stampati in due copie originali, una per il finanziatore ed una per il cliente, al quale viene consegnata una copia contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Tale circostanza è facilmente desumibile dal fatto che, nelle copie del contratto allegato al ricorso monitorio, a piè di pagina si trova scritta la dicitura “Originale per Compass”. Oltretutto, da una lettura dell'allegato si può agevolmente notare come lo stesso sia completo di tutti i suoi elementi. A confutazione dell'avversa doglianza la scrivente difesa deposita, unitamente alla presente comparsa, il modello contrattuale
“COM247_05_18” ossia il medesimo sottoscritto dagli opponenti, dal quale è agevolmente verificabile la struttura in doppio originale del contratto di finanziamento, il primo riservato alla CA (da pagina 1 a pagina 7) ed il secondo per il cliente (da pagina 8 a pagina 15)” (pag. 3 comparsa di costituzione e risposta).
La spiegazione fornita dalla convenuta opposta appare razionale e documentata;
inoltre, la ricostruzione appare riportata non è stata specificamente contestata da parte attrice opponente, che si è limitata a ribadire la propria posizione (si veda memoria datata 8/7/2022, ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., pag. 2).
2.1.1. Deve inoltre aggiungersi che la doglianza di parte attrice opponente, specificamente riferita alla pagina n. 6 del contratto, appare infondata poiché in alto a destra, nella suddetta pagina, compare lo specifico codice contratto, riferito alla negoziazione con gli opponenti;
e l'assenza del “codice a barre” e della intestazione (sempre in alto, come invece presente nelle altre pagine) appare riferibile ad una mera ed ininfluente imprecisione nella acquisizione/scansione telematica del documento (si veda allegato n. 1 comparsa di costituzione e risposta, pag. 6).
4 2.2. Anche con riferimento al secondo motivo di opposizione (par. 1.2.2.), deve rilevarsi che l'errato conteggio, dedotto da parte attrice, è stato confutato dall'opponente nella comparsa di costituzione risposta, che ha dettagliatamente e specificamente spiegato il procedimento matematico che ha portato alla quantificazione degli incassi totali (pari ad € 1.447,62) e del quantum riferibile alle rate scadute (pari a
€ 910,66).
Tale precisa ricostruzione, in cui è indicato il numero delle rate rimborsate e l'ammontare degli importi corrisposti, non è stata successivamente contestata da parte attrice opponente, che avrebbe potuto e dovuto dimostrare di aver versato somme maggiori rispetto a quelle indicate dall'intermediario; di talché deve ritenersi corretta la quantificazione indicata nella comparsa di costituzione e risposta (la stessa su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto), con conseguente rigetto del secondo motivo dell'opposizione.
2.3. Quanto al terzo motivo di opposizione deve rilevarsi che, in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito, regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, è stato condivisibilmente e autorevolmente affermato che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (sul punto si veda Cass. Sez. U., 29/05/2024, n. 15130, Rv.
671092 - 02).
Inoltre, quanto all'eventuale erronea indicazione del TAEG, è stato già rilevato che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (sul punto si veda Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
4597 del 14/02/2023, Rv. 666991 - 01).
Gli indicati e consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità determinano il rigetto del terzo motivo di impugnazione.
2.4. Quanto al quarto motivo di opposizione, con cui parte attrice opponente denuncia la verosimile usurarietà del finanziamento a seguito del necessario conteggio della commissione di estinzione anticipata
(si veda precedente par. 1.2.4.), deve rilevarsi la presenza di condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che non ne consente il positivo apprezzamento.
5 E' stato infatti ragionevolmente affermato che “proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (così, testualmente, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 2022).
2.5. Quanto al quinto motivo di opposizione, relativo alla denunciata vessatorietà dell'art. 12 del contratto di finanziamento (si veda par. 1.2.5), deve essere richiamato il contenuto della suddetta clausola.
La stessa stabilisce che, in caso di decadenza dal beneficio del temine, il cliente dovrà versare in unica soluzione:
“a) gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
b) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente esigibile nella misura indicata nella “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
c) il capitale residuo;
d) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
e) gli importi per eventuali interventi legali;
”
2.5.1. A mente dell'art. 33, lett. f), D.Lgs. n. 206/2005, è vessatoria la clausola che impone “al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo”.
2.5.2. L'analisi della suddetta clausola evidenzia che:
- le voci a) e c) costituiscono il costo del finanziamento, già maturato prima della decadenza;
- le voci d) ed e) esprimono l'obbligo di rimborso di spese, direttamente collegate al recupero del credito;
- da ultimo, la voce d) indica che la base per il calcolo degli interessi moratori è individuata nell'intero debito residuo.
A fronte di tale sintetico quadro, appare corretto escludere che la clausola in parola imponga il pagamento di somma di denaro, a titolo di risarcimento, di importo manifestamente eccessivo.
Deve precisarsi che, a titolo puramente risarcitorio, si richiede unicamente il pagamento di interessi moratori, non individuandosi invece il “cumulo di interessi di mora con interessi corrispettivi e penali” denunciato da parte attrice (si veda pag. 14 atto di citazione).
A tal proposito è bene sottolineare che gli interessi corrispettivi costituiscono il costo del finanziamento: gli stessi sono maturati prima della decadenza dal beneficio del termine e quindi non sono correlati al risarcimento per inadempimento.
6 Le considerazioni appena svolte determinato il rigetto del motivo di opposizione.
2.6. Quanto alla posizione contrattuale di è bene escludere la sussistenza di nullità Controparte_3 della porzione contrattuale lui riferibile;
la causa del contratto risiede nell'allargamento della platea dei soggetti obbligati all'adempimento della prestazione principale, con finalità di garanzia, trattandosi effettivamente di contratto unilaterale (dunque, con obblighi solo a carico di ) ma Controparte_3 non per questo affetto da nullità.
Quanto alla eccezione sulla erroneità del ritenuto carattere solidale dell'obbligazione, è bene rilevare che la stessa è stata formulata solo con la terza memoria istruttoria e deve quindi essere considerata inammissibile poiché tardiva;
infatti, l'esclusione del vincolo di solidarietà passiva costituisce eccezione in senso stretto, soggetta alle relative decadenze (sul punto si vedano Cass. Sez. L., 28/09/2016, n. 19186,
Rv. 641199 – 01, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6282 del 27/03/2015, Rv. 634732 - 01)
3. Sulla scorta di quanto affermato, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere integralmente rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi:
- pari al minimo tariffario per la fase istruttoria (€ 840,00);
- superiori al valore medio (comunque inferiori al valore massimo) per le restanti fasi processuali (€
1.100,00 per la fase di studio, € 950,00 per la fase introduttiva, € 2.100,00 per la decisoria), in relazione alla complessità del procedimento avuto riguardo alla comparazione con procedimenti appartenenti al medesimo scaglione di riferimento (il valore del procedimento è pari a € 6.439,41, per come indicato da parte attrice) e con particolare riferimento alle numerose questioni sollevate con l'atto di citazione in opposizione.
Deve inoltre aversi riguardo alla significativa durata del procedimento e alle numerose udienze di trattazione.
p.q.m.
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e la sua efficacia esecutiva. condanna e in solido tra loro e in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
al pagamento delle spese di lite quantificate in € 4.990,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese
[...] generali del 15%.
Spoleto, 31 marzo 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
7
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 603/2021 r.g.
, Parte_1 Parte_2
Avv. MARZIANI PATRIZIA parte attrice opponente
, Controparte_1
Avv. LABATE ANTONIO parte convenuta opposta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
IN VIA ISTRUTTORIA per la ammissione di CTU econometrica, da cui l'Eccmo Giudicante non può prescindere ai fini di una valutazione obiettiva, riportandosi integralmente alle ragioni specificate nelle note di trattazione scritta del 25\10\22 per la udienza del
2\11\22.
NEL MERITO
1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento prodotto in 7 pagine su 15, con la pag. 6 di diverso target
e mancante del documento di sintesi, per inidoneità a soddisfare la forma scritta prevista a pena di nullità dallo art 125 bis
1 c TUB, salvo altra norma ritenuta applicabile. Per l'effetto dichiarare che gli opponenti nulla devono a CP_1
[... ;
2) in subordine, accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza ex artt. 1346 e 1418 2 c cc per violazione della forma scritta prevista ad substantiam ex art 1284 3 c cc e 117 4 c TUB, richiamato dallo art. 125 bis TUB, per gli interessi ultralegali, della clausola relativa agli interessi, mancando la pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi. Per l'effetto ridetermini il tasso di interesse della operazione applicando il tasso ex art. 125 bis 7 c TUB, nonché applicando il regime della capitalizzazione semplice che costituisce il modello legale tipico di produzione interessi, in conformità al disposto di cui all'art 821 3 c cc, rideterminando i rapporti di dare\avere tra le parti e pertanto anche lo importo eventualmente dovuto, detratto quanto già versato dalla Pt_1
1 3)accerti e dichiari, ex art. 125 bis TUB la nullità delle clausole del contratto finanziamento per mancanza della statuizione per iscritto del TAN e TAEG realmente applicati al contratto. Per l'effetto ricostruisca i rapporti di dare\avere tra le parti, applicando il disposto dello art 125 bis 7 c TUB;
4) accerti e dichiari ,che il contratto di finanziamento presenta anomalie ,nella specie del superamento del TSU (anche conteggiando la commissione di estinzione anticipata) relativo alla data della stipula del giugno 2018 stabilito dal DM nella misura del 16,43% . Per l'effetto ,dichiari la nullità ex art 1815 cc della clausola di pattuizione degli interessi usurari
e dichiari la gratuità del finanziamento ,rideterminando i rapporti dare\avere tra le parti e lo eventuale importo dovuto
,detratto quanto già versato dalla .In subordine chiede la applicazione dei soli interessi corrispettivi o del tasso ex Pt_1 art 125 bis 7 c TUB;
5) accerti e dichiari ,la vessatorietà per contrasto con lo art 33 lett f) codice consumo della clausola n 12 per la parte relativa alla decadenza dal beneficio del termine , in quanto addebita importi al consumatore a titolo di interessi di mora del 12% unitamente ad interessi corrispettivi e penali, manifestamente eccessivi.Per l'effetto dichiari la inefficacia della clausola n 12 per la parte relativa alla decadenza dal beneficio del termine .
Con condanna della in persona del legale rapp pt al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1 lite cui quelle legali da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria.
Per il convenuto:
1. in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 18/2021 (R.G. n. 2414/2020) emesso dal Tribunale di Spoleto, per tutti i motivi sopra esposti;
2. nel merito: rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo per tutti i motivi sopra esposti;
3. nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare i Signori
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) al pagamento, in solido fra loro ed in favore di in persona del legale C.F._2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, della somma € 6.439,41=, oltre interessi legali sulla quota capitale delle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo dal 01.02.20205, ovvero condannare gli stessi al pagamento della diversa somma, maggiore
e/o minore, che ad istruttoria completata verrà ritenuta di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. 55/2014, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
In via istruttoria: proporre istanza di verificazione della sottoscrizione ex art. 216 c.p.c. relativamente al contratto di finanziamento n. 19299305 offrendo in comunicazione quali scritture comparative la procura alle liti dell'opponente depositata nel fascicolo telematico del presente giudizio ovvero ogni altro atto o documento coevo e/o anteriore a quello disconosciuto.
2 Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 18/2021 emesso in data 22.01.2021, si è ingiunto agli odierni opponenti di pagare, in solido tra loro, la somma di € 6.439,41, oltre spese e interessi, in favore della CP_2
[...]
[...
. In data 16.03.2021, e hanno notificato atto di citazione in Parte_1 Parte_2 opposizione.
1.2.1. Nel suddetto atto di citazione viene richiesto di dichiarare la nullità del contratto di finanziamento poiché quello prodotto in giudizio sarebbe difformità rispetto all'originale, in quanto l'intero documento consterebbe di n. 15 pagine, mentre l'intermediario avrebbe prodotte solo n. 7 pagine;
inoltre la pagina n. 6 della produzione dell'intermediario risulterebbe manchevole del “codice a barre relativo al preteso al contratto e della intestazione”, che invece sarebbero “presenti in tutte le altre pagine”.
Pertanto, parte attrice opponente ha disconosciuto a norma degli artt. 214 e 215 c.p.c., “la conformità rispetto all'originale”; come conseguenza di tale ricostruzione, l'intermediario non avrebbe offerto “la prova scritta del contratto, richiesta ex art. 125 bis 1 c TUB ad substantiam” (si veda atto di citazione, pag. 2), con conseguente necessità di dichiarare la nullità del contratto e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
1.2.2. Parte attrice opponente ha contestato anche l'affidabilità degli estratti conto poiché l'intermediario finanziario avrebbe indicato che, a seguito del rimborso di alcune rate, parte attrice avrebbe versato €
1.447,62; invece, secondo parte attrice opponente, l'importo già rimborsato sarebbe pari a € 1.543,22.
Inoltre, secondo parte attrice risulterebbe erronea anche l'indicazione del capitale residuo (€ 771,66 in luogo di € 910,77).
1.2.3. Parte attrice ha inoltre contestato l'applicazione di regime di capitalizzazione composta, in assenza di precisa disciplina nella convenzione contrattuale, che determinerebbe anche l'usurarietà del tasso di interesse applicato (pag. 9 atto di citazione).
1.2.4. Parte attrice ha rilevato che “al fine di verificare se un finanziamento presenti caratteri di usurarietà occorre considerare anche la commissione per estinzione anticipata” (pagg. 11-12 atto di citazione); perciò, aggiungendo al
TEAG la commissione di estinzione anticipata (pari all'1%) si generebbe un tasso superiore a quello soglia con conseguente esclusione del rimborso di qualsiasi interesse.
Inoltre, data la sussistenza del reato di usura, sarebbe dovuto anche il risarcimento del danno morale.
1.2.5. Inoltre, viene eccepita la vessatorietà della clausola n. 12 del contratto, “eccessivamente afflittiva per il consumatore” perché, a seguito della decadenza dal beneficio del termine, si accollerebbero al medesimo consumatore oneri (interessi di mora, penale) ritenuti eccessivi (pagg. 14-17 atto di citazione).
3 1.2.6. È bene rilevare che con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. (datata 19/8/2022), parte attrice opponente ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto con riferimento alla posizione di Controparte_3
poiché lo stesso, ancorché individuato come “coobbligato”, non ha beneficiato della prestazione
[...] principale, indirizzata a . Parte_1
Dunque, per quel che riguarda , il contratto difetterebbe di causa. Controparte_3
Inoltre, ove la posizione contrattuale di venisse assimilata a quella del contratto Controparte_3 autonomo di garanzia, parte attrice ritiene che il decreto ingiuntivo opposto debba comunque essere revocato in quanto lo stesso erroneamente reca la condanna in solido degli opponenti.
Viene infatti evidenziato che, aderendo alla tesi del contratto autonomo di garanzia, gli stessi opponenti non condividono la medesima obbligazione in quanto “la obbligazione di garanzia non comporta solidarietà tra il garante ed il garantito, trattandosi di obbligazioni disomogenee e qualitativamente distinte” (si veda citata memoria del 19/8/2022, pag. 3).
2. Procedendo all'analisi, nel merito, dei motivi dell'opposizione deve rilevarsi quanto segue.
2.1. Con riferimento al primo motivo di opposizione (par. 1.2.1.) è bene rilevare che parte convenuta opposta ha specificato che “che il contratto di finanziamento ut supra citato è stato integralmente allegato. La circostanza eccepita dalla controparte in ordine alla numerazione delle pagine discende dal fatto che tali tipi di contratti vengono stampati in due copie originali, una per il finanziatore ed una per il cliente, al quale viene consegnata una copia contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Tale circostanza è facilmente desumibile dal fatto che, nelle copie del contratto allegato al ricorso monitorio, a piè di pagina si trova scritta la dicitura “Originale per Compass”. Oltretutto, da una lettura dell'allegato si può agevolmente notare come lo stesso sia completo di tutti i suoi elementi. A confutazione dell'avversa doglianza la scrivente difesa deposita, unitamente alla presente comparsa, il modello contrattuale
“COM247_05_18” ossia il medesimo sottoscritto dagli opponenti, dal quale è agevolmente verificabile la struttura in doppio originale del contratto di finanziamento, il primo riservato alla CA (da pagina 1 a pagina 7) ed il secondo per il cliente (da pagina 8 a pagina 15)” (pag. 3 comparsa di costituzione e risposta).
La spiegazione fornita dalla convenuta opposta appare razionale e documentata;
inoltre, la ricostruzione appare riportata non è stata specificamente contestata da parte attrice opponente, che si è limitata a ribadire la propria posizione (si veda memoria datata 8/7/2022, ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., pag. 2).
2.1.1. Deve inoltre aggiungersi che la doglianza di parte attrice opponente, specificamente riferita alla pagina n. 6 del contratto, appare infondata poiché in alto a destra, nella suddetta pagina, compare lo specifico codice contratto, riferito alla negoziazione con gli opponenti;
e l'assenza del “codice a barre” e della intestazione (sempre in alto, come invece presente nelle altre pagine) appare riferibile ad una mera ed ininfluente imprecisione nella acquisizione/scansione telematica del documento (si veda allegato n. 1 comparsa di costituzione e risposta, pag. 6).
4 2.2. Anche con riferimento al secondo motivo di opposizione (par. 1.2.2.), deve rilevarsi che l'errato conteggio, dedotto da parte attrice, è stato confutato dall'opponente nella comparsa di costituzione risposta, che ha dettagliatamente e specificamente spiegato il procedimento matematico che ha portato alla quantificazione degli incassi totali (pari ad € 1.447,62) e del quantum riferibile alle rate scadute (pari a
€ 910,66).
Tale precisa ricostruzione, in cui è indicato il numero delle rate rimborsate e l'ammontare degli importi corrisposti, non è stata successivamente contestata da parte attrice opponente, che avrebbe potuto e dovuto dimostrare di aver versato somme maggiori rispetto a quelle indicate dall'intermediario; di talché deve ritenersi corretta la quantificazione indicata nella comparsa di costituzione e risposta (la stessa su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto), con conseguente rigetto del secondo motivo dell'opposizione.
2.3. Quanto al terzo motivo di opposizione deve rilevarsi che, in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito, regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, è stato condivisibilmente e autorevolmente affermato che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (sul punto si veda Cass. Sez. U., 29/05/2024, n. 15130, Rv.
671092 - 02).
Inoltre, quanto all'eventuale erronea indicazione del TAEG, è stato già rilevato che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (sul punto si veda Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
4597 del 14/02/2023, Rv. 666991 - 01).
Gli indicati e consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità determinano il rigetto del terzo motivo di impugnazione.
2.4. Quanto al quarto motivo di opposizione, con cui parte attrice opponente denuncia la verosimile usurarietà del finanziamento a seguito del necessario conteggio della commissione di estinzione anticipata
(si veda precedente par. 1.2.4.), deve rilevarsi la presenza di condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che non ne consente il positivo apprezzamento.
5 E' stato infatti ragionevolmente affermato che “proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (così, testualmente, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 2022).
2.5. Quanto al quinto motivo di opposizione, relativo alla denunciata vessatorietà dell'art. 12 del contratto di finanziamento (si veda par. 1.2.5), deve essere richiamato il contenuto della suddetta clausola.
La stessa stabilisce che, in caso di decadenza dal beneficio del temine, il cliente dovrà versare in unica soluzione:
“a) gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
b) gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente esigibile nella misura indicata nella “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
c) il capitale residuo;
d) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
e) gli importi per eventuali interventi legali;
”
2.5.1. A mente dell'art. 33, lett. f), D.Lgs. n. 206/2005, è vessatoria la clausola che impone “al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo”.
2.5.2. L'analisi della suddetta clausola evidenzia che:
- le voci a) e c) costituiscono il costo del finanziamento, già maturato prima della decadenza;
- le voci d) ed e) esprimono l'obbligo di rimborso di spese, direttamente collegate al recupero del credito;
- da ultimo, la voce d) indica che la base per il calcolo degli interessi moratori è individuata nell'intero debito residuo.
A fronte di tale sintetico quadro, appare corretto escludere che la clausola in parola imponga il pagamento di somma di denaro, a titolo di risarcimento, di importo manifestamente eccessivo.
Deve precisarsi che, a titolo puramente risarcitorio, si richiede unicamente il pagamento di interessi moratori, non individuandosi invece il “cumulo di interessi di mora con interessi corrispettivi e penali” denunciato da parte attrice (si veda pag. 14 atto di citazione).
A tal proposito è bene sottolineare che gli interessi corrispettivi costituiscono il costo del finanziamento: gli stessi sono maturati prima della decadenza dal beneficio del termine e quindi non sono correlati al risarcimento per inadempimento.
6 Le considerazioni appena svolte determinato il rigetto del motivo di opposizione.
2.6. Quanto alla posizione contrattuale di è bene escludere la sussistenza di nullità Controparte_3 della porzione contrattuale lui riferibile;
la causa del contratto risiede nell'allargamento della platea dei soggetti obbligati all'adempimento della prestazione principale, con finalità di garanzia, trattandosi effettivamente di contratto unilaterale (dunque, con obblighi solo a carico di ) ma Controparte_3 non per questo affetto da nullità.
Quanto alla eccezione sulla erroneità del ritenuto carattere solidale dell'obbligazione, è bene rilevare che la stessa è stata formulata solo con la terza memoria istruttoria e deve quindi essere considerata inammissibile poiché tardiva;
infatti, l'esclusione del vincolo di solidarietà passiva costituisce eccezione in senso stretto, soggetta alle relative decadenze (sul punto si vedano Cass. Sez. L., 28/09/2016, n. 19186,
Rv. 641199 – 01, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6282 del 27/03/2015, Rv. 634732 - 01)
3. Sulla scorta di quanto affermato, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere integralmente rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi:
- pari al minimo tariffario per la fase istruttoria (€ 840,00);
- superiori al valore medio (comunque inferiori al valore massimo) per le restanti fasi processuali (€
1.100,00 per la fase di studio, € 950,00 per la fase introduttiva, € 2.100,00 per la decisoria), in relazione alla complessità del procedimento avuto riguardo alla comparazione con procedimenti appartenenti al medesimo scaglione di riferimento (il valore del procedimento è pari a € 6.439,41, per come indicato da parte attrice) e con particolare riferimento alle numerose questioni sollevate con l'atto di citazione in opposizione.
Deve inoltre aversi riguardo alla significativa durata del procedimento e alle numerose udienze di trattazione.
p.q.m.
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e la sua efficacia esecutiva. condanna e in solido tra loro e in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
al pagamento delle spese di lite quantificate in € 4.990,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese
[...] generali del 15%.
Spoleto, 31 marzo 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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