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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/09/2025, n. 7942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7942 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
nella seguente composizione collegiale:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott. Ornella Minucci Giudice rel.-est.
dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24972 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione della normativa antitrust nazionale
Tra
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( , ( ), rappresentati e
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 difesi dall'avv. Paolo D'Avino ( ) con studio in Nola, presso Cis Nola, Is. 4, C.F._6
Torre 4,
ATTORI
Contro
1 ( ) in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma (RM), alla Via Curtatone n. 3 e, per essa, ( ), CP_2 P.IVA_2 quale società incorporata in in persona del Controparte_3
Procuratore Speciale, avv. Antonella Ragone ( ), in virtù di procura C.F._7 rilasciata e registrata il 21/10/2022 ed autenticata dal Dr. Matteo Romano, Notaio in Milano (Rep.
n. 5488 – Racc. n. 4129), con sede legale in San Donato Milanese (MI), alla Via dell'Unione
Europea 6/A – 6/B, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti ( ) e C.F._8 dall'avv. Francesco Concio ( ), con domicilio eletto presso lo studio legale C.F._9 dell'avv. Paola Santoro ( ) sito in Napoli (NA) alla Via Mascagni n. 64, C.F._10
CONVENUTA
Nonché
( ), con sede legale in alla Piazza Controparte_4 P.IVA_3 CP_1
Salimbeni n. 3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 maggio 2025 le parti hanno concluso riportandosi ciascuna ai propri scritti difensivi, ossia:
Per gli attori, previa reiterazione dele istanze istruttorie formulate nella memoria ex art 183 comma
VI n 2 c.p.c. , come da conclusioni di cui alla prima memoria depositata ex art. 183, co. 6, c.p.c. n.
1):
“1.- in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_1 per essa di quale società incorporata in nonché la CP_2 Controparte_3 mancanza di titolarità, in capo alle stesse, del diritto di credito a garanzia del quale furono rese le fideiussioni;
2.- dichiarare fondata ed accogliere la domanda;
3.- in ogni caso accertare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta in data 08.05.2008 da e e della fideiussione sottoscritta in data 08.06.2012 da Parte_2 Parte_3
, , e , con le quali gli attori Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_2 si costituivano fideiussori della per le obbligazioni con MPS spa, per Controparte_5 violazione dell'art. 2 co. 3 L 287/1990;
2 4.- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità delle clausole 2, 6 ed 8 della fideiussione sottoscritta in data 08.05.2008 da e e della fideiussione Parte_2 Parte_3 sottoscritta in data 08.06.2012, da , , e Parte_1 Parte_4 Parte_5
con le quali gli attori si costituivano fideiussori della Parte_2 Controparte_5 per le obbligazioni con MPS spa, per violazione dell'art. 2 co. 3 L 287/1990
[...]
Con vittoria di spese ed attribuzione.”
Per nella sua comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1
“respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare la piena validità della fideiussione del 8.05.2008 e del 8.06.2012.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 28/10/2022 a e a Controparte_6 [...]
gli attori chiedevano al Tribunale adito di accertare e dichiarare la nullità totale e, Controparte_1 in via subordinata, parziale, delle fideiussioni omnibus rilasciate in data 08.05.2008 da Parte_2
e ed in data 08.06.2012 da , ,
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_4
e , per violazione della normativa antitrust (L. n. 287/1990), in Parte_5 Parte_2 quanto riproducenti le clausole di cui agli artt. 2,6 e 8 del modello negoziale di fideiussione diffuso dall'ABI dal 2003 e sanzionate dalla BI con provvedimento n. 55/2005.
2. In data 20/03/2023 si costituiva la eccependo l'infondatezza della Controparte_1 domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto, con vittoria delle spese di lite.
3. La pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_6
4. Tenutasi la prima udienza, il Giudice, con ordinanza del 24/03/2023, dichiarata la contumacia dell'istituto di credito convenuto, fissava un'altra udienza di comparizione delle parti per consentire agli attori di esaminare le difese di costituitasi tardivamente, rinviando la Controparte_1 causa all'udienza del 09/05/2023.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 25/01/2024, rigettava le richieste istruttorie avanzate dalla parte attrice e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06/05/2025.
All'esito di tale udienza, la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
3 5. Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia di Controparte_6 regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.
[...]
6. Attesa l'eccezione sollevata dagli attori in ordine alla legittimazione di Controparte_1
occorre evidenziare che il credito per cui è causa, con le relative garanzie, è stato oggetto di
[...] cessione (cd. in blocco) in favore della stessa già prima dell'instaurazione del presente giudizio e precisamente in data 20/12/2017.
Risulta invero dall'avviso ex art. 58 T.U.B. contenuto nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del
23/12/2017 depositata dalla convenuta che ha acquistato “pro-soluto, ai Controparte_1 sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il "Contratto di Cessione") da Controparte_6
("BMPS" o un "Originator"), un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici
[...] in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017;
(v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n.
278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da UN
Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti BMPS")”.
Va a questo punto richiamato l'orientamento della Suprema Corte per cui «In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (cfr. Cassazione civile sez. III , - 13/06/2019, n. 15884;
Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).
Invero la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -
4 in termini generici - ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”
(art. 58, comma 1 TUB).
Inoltre, il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella
Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, Cass., 13/06/2019, n. 15884 e Cass. 28/02/2020, n.5617).
La circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze. D'altra parte, la necessità che il contratto di cessione in blocco o il successivo avviso in G.U. individuino analiticamente i rapporti oggetto di cessione appare un controsenso, posto che è nella stessa definizione di “cessione in blocco” che è insita l'individuazione dell'oggetto di cessione per blocchi omogenei di crediti.
Nella fattispecie, tenuto conto altresì della contestazione generica di parte attrice, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale consente di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base a criteri ben precisi in relazione ai vari requisiti indicati in Gazzetta secondo le Istruzioni della
AN d'IT conformemente alle istruzioni di vigilanza della AN d'IT, in relazione al quale la ricomprensione del rapporto oggetto del presente processo appare ampiamente provata né stata oggetto di convincente contestazione.
Viepiù, sempre nell'ottica della valorizzazione di tutti gli elementi di prova della avvenuta cessione del credito e titolarità dello stesso Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, n.10200 (ma cfr. anche
Cass. 21821/2023) ha ritenuto che la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono elementi documentali rilevanti ai fini sopra evidenziati non essendovi ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con
5 documentazione successiva alla cessione ed alla sua notizia, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario.
Nel caso di specie, deve osservarsi come la cessionaria ha prodotto in giudizio (cfr. doc. 9) dichiarazione proveniente dalla cedente che attesta Controparte_6
l'intervenuta cessione del credito nel perimetro della cessione in blocco di cui all'avviso in Gazzetta
Ufficiale.
Ne consegue che, secondo l'apprezzamento di questo Collegio, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione, non emergendo alcun dato probatorio di segno contrario a quelli esaminati.
Deve pertanto ritenersi infondata l'eccezione formulata dagli attori, considerato che l'unico titolare del diritto di credito ed unico soggetto che potrebbe esercitare i diritti scaturenti dal contratto e dalle annesse garanzie è la società cessionaria a cui sono stati trasferiti i crediti.
7. Ciò posto, le domande proposte dagli attori sono infondate e, pertanto, non possono essere accolte.
7.1 Va precisato che la natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”.
Nel caso di specie, gli attori hanno chiesto pronunciarsi la nullità integrale e, in subordine, parziale delle fideiussioni rilasciate in data 08/05/2008 ed in data 08/06/2012 o di alcune clausole ivi contenute, deducendo, a sostegno della natura anticoncorrenziale delle pattuizioni impugnate, quale prova privilegiata il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della AN d'IT (ratione temporis competente in materia).
Con il suddetto atto, l'Autorità di vigilanza ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, comma 2, lett. a), della L. 287/1990 delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle “operazioni bancarie” affermando che “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990”.
Il provvedimento della AN d'IT n. 55 cit. esplica una spiccata attitudine probatoria della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” per contrasto all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990,
i cui effetti si propagano sui contratti stipulati “a valle” quale sbocco naturale dell'effetto anticoncorrenziale così determinato, soltanto avendo riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nell'arco temporale oggetto dell'istruttoria, decorrente da ottobre 2002 a maggio 2005.
7.2. È orientamento consolidato di Codesto Collegio che l'invalidità derivata, per collegamento funzionale e non negoziale, con l'intesa illecita “a monte”, delle fideiussioni omnibus stipulate al di
6 fuori del suindicato perimetro temporale non può ritenersi provata mediante l'esclusiva allegazione del provvedimento sanzionatorio della AN d'IT n. 55 del 2005, la cui efficacia probatoria vale per i contratti intervenuti nel suindicato intervallo temporale, in cui è stata effettuata l'indagine esitata nell'affermazione della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
Si osserva, quindi, che, in assenza di provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora A.G.C.M.) che abbia accertato, con attitudine di prova privilegiata,
l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n.
287/1990 e l'applicazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2, 6,
8 dello schema ABI censurato) intorno agli anni 2008 e 2012, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita all'epoca della stipula dei contratti in parola grava interamente sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per asserita violazione della normativa antitrust.
In particolare, ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, risulta necessaria anche la prova del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI censurato, come ribadito dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Collegio. Invero, l'opinione consolidata è che “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme
ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (cfr., in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da App.
Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio
2022 n. 131; Tr. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Tr. Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Tr. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243;
Tr. Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Tr. Velletri 14 maggio 2019 n. 921).
Ne deriva che nelle azioni stand-alone, quale quella proposta, gli attori sono onerati dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della 1. 287/1990, rappresentati - rispettivamente
- dalla conformità dei contratti di fideiussione allo schema predisposto dall'ABI, dall'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, nonché specificamente dell'uniforme applicazione delle clausole contestate ed il collegamento esistente tra i contratti di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna specificazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica.
Ebbene, nel caso di specie, l'onere probatorio incombente sulla parte attrice, ex art. 2697, comma 1
c.c., non risulta soddisfatto.
7 In primo luogo, non è sostenibile una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti dalla
AN d'IT e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni, illo tempore stipulate dagli attori, solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato, diffuso dall'ABI nel 2003, occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per gli attori trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Gli attori hanno chiesto che fosse fatto ordine di esibizione, ex art. 3 del d.lgs. n. 3/2017 ed art. 210
c.p.c., a tutti gli Istituti bancari indicati nell'elenco degli Associati ABI ed, in via subordinata, ad un novero di Istituti bancari di diverso dimensionamento e di diversa dislocazione territoriale, a scelta del Tribunale secondo l'entità e la tipologia ritenuta un campione significativo sufficiente a fornire elementi di valutazione in correlazione al tema di prova, l'esibizione dei libri delle fideiussioni e dei modelli standard di fideiussioni omnibus utilizzate dai detti Istituti bancari nel periodo 2008 - 2012 o nei diversi periodi temporali ritenuti rilevanti dal Tribunale..
Tale istanza è stata rigettata in sede istruttoria e riproposta in sede conclusionale.
Ebbene, è noto che l'art. 3 d.lgs. n. 3 del 2017, prevede l'ammissibilità dell''ordine di esibizione in termini diversi dall'art 210 c.p.c. e in particolare nel caso in cui sia “ragionevole” supporre l'esistenza di prove nella disponibilità della controparte e dei terzi e l'idoneità delle stesse a
“ sostenere la plausibilità ” della domanda.
Nel caso di specie tale plausibilità, seguendo l'impostazione degli attori, consisterebbe nel ritenere che la prosecuzione dell'impiego generalizzato delle clausole già oggetto del provvedimento della
AN d'IT del 2005 più volte citato fornirebbe elemento a sostegno dell'esistenza di una nuova intesa illecita.
Tuttavia, proprio la AN d'IT ha chiarito nel corso dell'attività istruttoria che ha portato all'adozione del provvedimento n. 55 cit. che la standardizzazione contrattuale non presuppone necessariamente un intento collusivo da parte dei produttori, ben potendo l'uniformità contrattuale essere compatibile con una situazione concorrenziale.
Inoltre, quanto rilevato in precedenza in ordine alla modulistica allegata con riferimento a
UNICREDIT Spa, istituto di credito ben radicato a livello nazionale, lascia intravedere l'assenza di uniformità dei modelli utilizzati dalle banche rispetto al cosiddetto schema ABI del 2003.
In ragione di quanto esposto il Collegio condivide, quindi, il rigetto delle istanze istruttorie formulate dagli attori. Del resto, si ribadisce anche la eventuale prova della allegata standardizzazione delle clausole (comunque, manchevole alla luce di quanto in precedenza esposto considerata la documentazione prodotta in precedenza richiamata anche con riferimento agli anni di
8 sottoscrizione delle fideiussioni) di per sé non sarebbe stata sufficiente a sostenere l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, e che ragionare diversamente comporterebbe ritenere sussistente una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla AN d'IT e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni per effetto della coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato a suo tempo, predisposto dall'ABI, conclusione questa che varrebbe ad estendere il valore di prova privilegiata all'accertamento del 2005 anche per fattispecie ben lontane nel tempo in dispregio di quanto in precedenza affermato.
In definitiva, quindi, gli attori non allegano e non provano gli elementi di fatto indicativi che l'impiego delle clausole indicate in atti presenti nella fideiussione per cui è causa è avvenuto in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza a livello nazionale tale da rendere impossibile per gli stessi trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta. (cfr. Corte d'Appello Napoli sent. n 1854/2024).
Da ciò consegue il rigetto delle domande proposte.
8. Venendo alle spese processuali non essendo tale controversia soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, co. 1 bis, d. lgs. n. 28 del 2010, è irrilevante, ai fini della liquidazione delle spese del processo, l'esito negativo della procedura di mediazione instaurata da parte attrice innanzi all'Organismo di Mediazione “Medi” dell'O.D.C.E.C. del Circondario del
Tribunale di Napoli, dichiarata chiusa con verbale del 16 marzo 2022.
Ciò posto, nulla va disposto con riferimento alla in ragione Controparte_6 della sua contumacia.
Quanto a e per essa e, per essa, le spese di lite sono Controparte_1 CP_2 regolate secondo il principio della soccombenza degli attori e liquidate come da dispositivo tenendo conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014, n. 55 pubblicato in GU
n. 77 del 02/04/2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23/10/2022 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi al valore della causa indeterminabile di media complessità e con fase istruttoria e decisionale al minimo tabellare).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- conferma la dichiarazione di contumacia di Controparte_6
- Rigetta le domande proposte dagli attori;
9 - Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 che liquida in € 3.810,00 per compensi, oltre rimborso spese generali come per legge, IVA e
[...]
CPA se dovute;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Ornella Minucci dott. Leonardo Pica
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
nella seguente composizione collegiale:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott. Ornella Minucci Giudice rel.-est.
dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24972 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione della normativa antitrust nazionale
Tra
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( , ( ), rappresentati e
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 difesi dall'avv. Paolo D'Avino ( ) con studio in Nola, presso Cis Nola, Is. 4, C.F._6
Torre 4,
ATTORI
Contro
1 ( ) in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma (RM), alla Via Curtatone n. 3 e, per essa, ( ), CP_2 P.IVA_2 quale società incorporata in in persona del Controparte_3
Procuratore Speciale, avv. Antonella Ragone ( ), in virtù di procura C.F._7 rilasciata e registrata il 21/10/2022 ed autenticata dal Dr. Matteo Romano, Notaio in Milano (Rep.
n. 5488 – Racc. n. 4129), con sede legale in San Donato Milanese (MI), alla Via dell'Unione
Europea 6/A – 6/B, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti ( ) e C.F._8 dall'avv. Francesco Concio ( ), con domicilio eletto presso lo studio legale C.F._9 dell'avv. Paola Santoro ( ) sito in Napoli (NA) alla Via Mascagni n. 64, C.F._10
CONVENUTA
Nonché
( ), con sede legale in alla Piazza Controparte_4 P.IVA_3 CP_1
Salimbeni n. 3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 maggio 2025 le parti hanno concluso riportandosi ciascuna ai propri scritti difensivi, ossia:
Per gli attori, previa reiterazione dele istanze istruttorie formulate nella memoria ex art 183 comma
VI n 2 c.p.c. , come da conclusioni di cui alla prima memoria depositata ex art. 183, co. 6, c.p.c. n.
1):
“1.- in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_1 per essa di quale società incorporata in nonché la CP_2 Controparte_3 mancanza di titolarità, in capo alle stesse, del diritto di credito a garanzia del quale furono rese le fideiussioni;
2.- dichiarare fondata ed accogliere la domanda;
3.- in ogni caso accertare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta in data 08.05.2008 da e e della fideiussione sottoscritta in data 08.06.2012 da Parte_2 Parte_3
, , e , con le quali gli attori Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_2 si costituivano fideiussori della per le obbligazioni con MPS spa, per Controparte_5 violazione dell'art. 2 co. 3 L 287/1990;
2 4.- in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità delle clausole 2, 6 ed 8 della fideiussione sottoscritta in data 08.05.2008 da e e della fideiussione Parte_2 Parte_3 sottoscritta in data 08.06.2012, da , , e Parte_1 Parte_4 Parte_5
con le quali gli attori si costituivano fideiussori della Parte_2 Controparte_5 per le obbligazioni con MPS spa, per violazione dell'art. 2 co. 3 L 287/1990
[...]
Con vittoria di spese ed attribuzione.”
Per nella sua comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1
“respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare la piena validità della fideiussione del 8.05.2008 e del 8.06.2012.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 28/10/2022 a e a Controparte_6 [...]
gli attori chiedevano al Tribunale adito di accertare e dichiarare la nullità totale e, Controparte_1 in via subordinata, parziale, delle fideiussioni omnibus rilasciate in data 08.05.2008 da Parte_2
e ed in data 08.06.2012 da , ,
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_4
e , per violazione della normativa antitrust (L. n. 287/1990), in Parte_5 Parte_2 quanto riproducenti le clausole di cui agli artt. 2,6 e 8 del modello negoziale di fideiussione diffuso dall'ABI dal 2003 e sanzionate dalla BI con provvedimento n. 55/2005.
2. In data 20/03/2023 si costituiva la eccependo l'infondatezza della Controparte_1 domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto, con vittoria delle spese di lite.
3. La pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_6
4. Tenutasi la prima udienza, il Giudice, con ordinanza del 24/03/2023, dichiarata la contumacia dell'istituto di credito convenuto, fissava un'altra udienza di comparizione delle parti per consentire agli attori di esaminare le difese di costituitasi tardivamente, rinviando la Controparte_1 causa all'udienza del 09/05/2023.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 25/01/2024, rigettava le richieste istruttorie avanzate dalla parte attrice e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06/05/2025.
All'esito di tale udienza, la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c.
3 5. Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia di Controparte_6 regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.
[...]
6. Attesa l'eccezione sollevata dagli attori in ordine alla legittimazione di Controparte_1
occorre evidenziare che il credito per cui è causa, con le relative garanzie, è stato oggetto di
[...] cessione (cd. in blocco) in favore della stessa già prima dell'instaurazione del presente giudizio e precisamente in data 20/12/2017.
Risulta invero dall'avviso ex art. 58 T.U.B. contenuto nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del
23/12/2017 depositata dalla convenuta che ha acquistato “pro-soluto, ai Controparte_1 sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il "Contratto di Cessione") da Controparte_6
("BMPS" o un "Originator"), un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici
[...] in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017;
(v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n.
278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da UN
Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti BMPS")”.
Va a questo punto richiamato l'orientamento della Suprema Corte per cui «In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (cfr. Cassazione civile sez. III , - 13/06/2019, n. 15884;
Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118).
Invero la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -
4 in termini generici - ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”
(art. 58, comma 1 TUB).
Inoltre, il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella
Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, Cass., 13/06/2019, n. 15884 e Cass. 28/02/2020, n.5617).
La circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze. D'altra parte, la necessità che il contratto di cessione in blocco o il successivo avviso in G.U. individuino analiticamente i rapporti oggetto di cessione appare un controsenso, posto che è nella stessa definizione di “cessione in blocco” che è insita l'individuazione dell'oggetto di cessione per blocchi omogenei di crediti.
Nella fattispecie, tenuto conto altresì della contestazione generica di parte attrice, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale consente di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base a criteri ben precisi in relazione ai vari requisiti indicati in Gazzetta secondo le Istruzioni della
AN d'IT conformemente alle istruzioni di vigilanza della AN d'IT, in relazione al quale la ricomprensione del rapporto oggetto del presente processo appare ampiamente provata né stata oggetto di convincente contestazione.
Viepiù, sempre nell'ottica della valorizzazione di tutti gli elementi di prova della avvenuta cessione del credito e titolarità dello stesso Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, n.10200 (ma cfr. anche
Cass. 21821/2023) ha ritenuto che la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono elementi documentali rilevanti ai fini sopra evidenziati non essendovi ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con
5 documentazione successiva alla cessione ed alla sua notizia, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario.
Nel caso di specie, deve osservarsi come la cessionaria ha prodotto in giudizio (cfr. doc. 9) dichiarazione proveniente dalla cedente che attesta Controparte_6
l'intervenuta cessione del credito nel perimetro della cessione in blocco di cui all'avviso in Gazzetta
Ufficiale.
Ne consegue che, secondo l'apprezzamento di questo Collegio, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione, non emergendo alcun dato probatorio di segno contrario a quelli esaminati.
Deve pertanto ritenersi infondata l'eccezione formulata dagli attori, considerato che l'unico titolare del diritto di credito ed unico soggetto che potrebbe esercitare i diritti scaturenti dal contratto e dalle annesse garanzie è la società cessionaria a cui sono stati trasferiti i crediti.
7. Ciò posto, le domande proposte dagli attori sono infondate e, pertanto, non possono essere accolte.
7.1 Va precisato che la natura dell'accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”.
Nel caso di specie, gli attori hanno chiesto pronunciarsi la nullità integrale e, in subordine, parziale delle fideiussioni rilasciate in data 08/05/2008 ed in data 08/06/2012 o di alcune clausole ivi contenute, deducendo, a sostegno della natura anticoncorrenziale delle pattuizioni impugnate, quale prova privilegiata il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della AN d'IT (ratione temporis competente in materia).
Con il suddetto atto, l'Autorità di vigilanza ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, comma 2, lett. a), della L. 287/1990 delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle “operazioni bancarie” affermando che “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990”.
Il provvedimento della AN d'IT n. 55 cit. esplica una spiccata attitudine probatoria della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” per contrasto all'art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990,
i cui effetti si propagano sui contratti stipulati “a valle” quale sbocco naturale dell'effetto anticoncorrenziale così determinato, soltanto avendo riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati nell'arco temporale oggetto dell'istruttoria, decorrente da ottobre 2002 a maggio 2005.
7.2. È orientamento consolidato di Codesto Collegio che l'invalidità derivata, per collegamento funzionale e non negoziale, con l'intesa illecita “a monte”, delle fideiussioni omnibus stipulate al di
6 fuori del suindicato perimetro temporale non può ritenersi provata mediante l'esclusiva allegazione del provvedimento sanzionatorio della AN d'IT n. 55 del 2005, la cui efficacia probatoria vale per i contratti intervenuti nel suindicato intervallo temporale, in cui è stata effettuata l'indagine esitata nell'affermazione della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
Si osserva, quindi, che, in assenza di provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora A.G.C.M.) che abbia accertato, con attitudine di prova privilegiata,
l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n.
287/1990 e l'applicazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2, 6,
8 dello schema ABI censurato) intorno agli anni 2008 e 2012, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un'intesa illecita all'epoca della stipula dei contratti in parola grava interamente sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per asserita violazione della normativa antitrust.
In particolare, ai fini dell'accertamento di un'intesa anticoncorrenziale, risulta necessaria anche la prova del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI censurato, come ribadito dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo Collegio. Invero, l'opinione consolidata è che “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole [n.d.r. le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme
ABI] non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” (cfr., in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da App.
Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio
2022 n. 131; Tr. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Tr. Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Tr. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n. 1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243;
Tr. Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Tr. Velletri 14 maggio 2019 n. 921).
Ne deriva che nelle azioni stand-alone, quale quella proposta, gli attori sono onerati dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della 1. 287/1990, rappresentati - rispettivamente
- dalla conformità dei contratti di fideiussione allo schema predisposto dall'ABI, dall'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, nonché specificamente dell'uniforme applicazione delle clausole contestate ed il collegamento esistente tra i contratti di fideiussione e l'intesa vietata, con l'opportuna specificazione delle modalità per cui l'intesa abbia concretamente leso la libertà economica.
Ebbene, nel caso di specie, l'onere probatorio incombente sulla parte attrice, ex art. 2697, comma 1
c.c., non risulta soddisfatto.
7 In primo luogo, non è sostenibile una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti dalla
AN d'IT e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni, illo tempore stipulate dagli attori, solo per effetto di una coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato, diffuso dall'ABI nel 2003, occorrendo piuttosto che sia provata (e, prima ancora, allegata) la sussistenza (o la persistenza) anche dopo il 2005 di un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, tale da rendere impossibile per gli attori trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Gli attori hanno chiesto che fosse fatto ordine di esibizione, ex art. 3 del d.lgs. n. 3/2017 ed art. 210
c.p.c., a tutti gli Istituti bancari indicati nell'elenco degli Associati ABI ed, in via subordinata, ad un novero di Istituti bancari di diverso dimensionamento e di diversa dislocazione territoriale, a scelta del Tribunale secondo l'entità e la tipologia ritenuta un campione significativo sufficiente a fornire elementi di valutazione in correlazione al tema di prova, l'esibizione dei libri delle fideiussioni e dei modelli standard di fideiussioni omnibus utilizzate dai detti Istituti bancari nel periodo 2008 - 2012 o nei diversi periodi temporali ritenuti rilevanti dal Tribunale..
Tale istanza è stata rigettata in sede istruttoria e riproposta in sede conclusionale.
Ebbene, è noto che l'art. 3 d.lgs. n. 3 del 2017, prevede l'ammissibilità dell''ordine di esibizione in termini diversi dall'art 210 c.p.c. e in particolare nel caso in cui sia “ragionevole” supporre l'esistenza di prove nella disponibilità della controparte e dei terzi e l'idoneità delle stesse a
“ sostenere la plausibilità ” della domanda.
Nel caso di specie tale plausibilità, seguendo l'impostazione degli attori, consisterebbe nel ritenere che la prosecuzione dell'impiego generalizzato delle clausole già oggetto del provvedimento della
AN d'IT del 2005 più volte citato fornirebbe elemento a sostegno dell'esistenza di una nuova intesa illecita.
Tuttavia, proprio la AN d'IT ha chiarito nel corso dell'attività istruttoria che ha portato all'adozione del provvedimento n. 55 cit. che la standardizzazione contrattuale non presuppone necessariamente un intento collusivo da parte dei produttori, ben potendo l'uniformità contrattuale essere compatibile con una situazione concorrenziale.
Inoltre, quanto rilevato in precedenza in ordine alla modulistica allegata con riferimento a
UNICREDIT Spa, istituto di credito ben radicato a livello nazionale, lascia intravedere l'assenza di uniformità dei modelli utilizzati dalle banche rispetto al cosiddetto schema ABI del 2003.
In ragione di quanto esposto il Collegio condivide, quindi, il rigetto delle istanze istruttorie formulate dagli attori. Del resto, si ribadisce anche la eventuale prova della allegata standardizzazione delle clausole (comunque, manchevole alla luce di quanto in precedenza esposto considerata la documentazione prodotta in precedenza richiamata anche con riferimento agli anni di
8 sottoscrizione delle fideiussioni) di per sé non sarebbe stata sufficiente a sostenere l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, e che ragionare diversamente comporterebbe ritenere sussistente una sorta di automatismo tra gli accertamenti compiuti illo tempore dalla AN d'IT e la nullità delle clausole contenute nelle singole fideiussioni per effetto della coincidenza tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato a suo tempo, predisposto dall'ABI, conclusione questa che varrebbe ad estendere il valore di prova privilegiata all'accertamento del 2005 anche per fattispecie ben lontane nel tempo in dispregio di quanto in precedenza affermato.
In definitiva, quindi, gli attori non allegano e non provano gli elementi di fatto indicativi che l'impiego delle clausole indicate in atti presenti nella fideiussione per cui è causa è avvenuto in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza a livello nazionale tale da rendere impossibile per gli stessi trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta. (cfr. Corte d'Appello Napoli sent. n 1854/2024).
Da ciò consegue il rigetto delle domande proposte.
8. Venendo alle spese processuali non essendo tale controversia soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, co. 1 bis, d. lgs. n. 28 del 2010, è irrilevante, ai fini della liquidazione delle spese del processo, l'esito negativo della procedura di mediazione instaurata da parte attrice innanzi all'Organismo di Mediazione “Medi” dell'O.D.C.E.C. del Circondario del
Tribunale di Napoli, dichiarata chiusa con verbale del 16 marzo 2022.
Ciò posto, nulla va disposto con riferimento alla in ragione Controparte_6 della sua contumacia.
Quanto a e per essa e, per essa, le spese di lite sono Controparte_1 CP_2 regolate secondo il principio della soccombenza degli attori e liquidate come da dispositivo tenendo conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014, n. 55 pubblicato in GU
n. 77 del 02/04/2014 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23/10/2022 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi al valore della causa indeterminabile di media complessità e con fase istruttoria e decisionale al minimo tabellare).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- conferma la dichiarazione di contumacia di Controparte_6
- Rigetta le domande proposte dagli attori;
9 - Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 che liquida in € 3.810,00 per compensi, oltre rimborso spese generali come per legge, IVA e
[...]
CPA se dovute;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Ornella Minucci dott. Leonardo Pica
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