Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. 3 bis
Verbale di udienza del 3.2.2025, davanti al Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta
Artino I.
Procedimento n° 439/2018 R.G. vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 dott. P.I. elettivamente domiciliata in Capo Parte_2 P.IVA_1
d'Orlando presso lo studio dell'avv. Pablo Magistro che la rappresenta e difende per procura in atti;
opponente contro
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Via Garibaldi, Controparte_1
240, c.f. , quale titolare dell'omonima ditta individuale corrente C.F._1 in Piraino, P. IVA , elettivamente domiciliato in Oliveri (ME), Via G. P.IVA_2
Matteotti, 27, presso lo studio dell'Avv. Laura Scolaro Opposto
Sono comparsi : L'avv. Loredana Maccora in sostituzione dell'avv. P. Magistro per parte opponente e l'avv. Laura Scolaro per parte opposta, i quali si riportano alle rispettive posizioni processuali, ed in particolare alle note conclusive già in atti e chiedono la decisione.
IL GOP
Si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio viene data lettura della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti in persona del Giudice, Elisabetta Artino Innaria, in funzione di
Giudice Unico, all'esito della discussione orale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad Oggetto: opposizione a precetto
Con atto di citazione notificato il 28.2.2018 la pponeva Parte_1 il precetto proposto in virtù dell'assegno bancario n. 0778883730 - 01 emesso in favore del il 29.9.2017 e protestato il 3.10.2027, tratto sulla banca Credito Siciliano CP_1
S.p.A., Agenzia di Patti, con il quale gli veniva intimato il pagamento del complessivo importo di € 22.902,46, oltre accessori, sostenendo l'invalidità dell'assegno, emesso in bianco privo dunque dei suoi elementi essenziali per valere quale titolo esecutivo, abusivamente riempito dal portatore che avrebbe anche richiesto illegittimamente gli interessi moratori sulla somma portata dall'assegno in luogo degli interessi legali.
Si costituiva il quale rilevava l'infondatezza delle domande Controparte_1 proposte, la validità del titolo emesso rimasto impagato, rispetto al quale nessun abusivo riempimento era stato posto in essere, la sussistenza del credito reclamato e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente, poiché la prova testimoniale ammessa non veniva espletata essendo stata dichiarata la decadenza dell'opponente per omessa citazione dei testi ammessi e dopo una serie di rinvii per bonario componimento, previa discussione orale, veniva decisa.
L'opposizione proposta appare infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione,
Sempre preliminarmente si osserva che, competendo al giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione la qualificazione dell'opposizione (Cass. 09/21683), non v'è dubbio che la stessa per i motivi spiegati, debba qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 1° comma c.p.c..
A tal proposito la Suprema Corte (Cass. 6102/2013) ha ribadito: ”L'opposizione a precetto può configurare sia l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. a seconda che il debitore contesti l'ammontare della somma con esso ingiunta, ovvero ne chieda la nullità per vizi formali: in entrambi i casi si contesta comunque il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Nel caso in cui si contesti l'ammontare del credito intimato, si configura sempre come atto di opposizione all'esecuzione, dal momento che esso investe la sfera del diritto sostanziale del creditore ponendo in discussione il diritto a conseguire il credito”.
Infondata si appalesa l'eccezione di abusivo riempimento del titolo e di non validità dello stesso.
L'assegno è un mezzo di pagamento la cui disciplina, dettata dal R.D. n. 1736/1933, deve ritenersi integrata anche dal DPR 298/2002, per effetto del quale tutte le disposizioni che riguardano gli assegni bancari si applicano agli assegni postali, compresa la normativa sul protesto. Orbene, l'art 2 sancisce il principio per cui il titolo, nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'art 1, non vale come assegno bancario, salvi i casi espressamente previsti dalla norma. Secondo una prima tesi (Cass.
Civ. sez.I sent. n. 16/06 n.13949; conf. Tr. Roma 6.5.02) l'invalidità dell'assegno bancario in bianco si fonda su tre ordini di considerazioni: a)l'incompatibilità dell'assegno in “bianco” con la funzione specifica di pagamento dello chèque; b) la mancanza nella disciplina dell'assegno di un esplicito riconoscimento dell'ipotesi de qua, previsto invece espressamente per la cambiale dall'art. 14 1c.; c) la illiceità del patto di riempimento fra traente e prenditore nullo ex art 1418 c.c. in quanto contrario a norme imperative.
In ragione di tanto, l'assegno in bianco e, riempito in maniera differente agli accordi di riempimento si considera nullo.
Nondimeno, ritiene questo Giudice, che il principio dell'invalidità dell'assegno in bianco debba essere specificato nei termini che seguono.
Il sottoscrittore ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento contra pacta e, quindi, di inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacchè attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore (Cass. n. 25445/10;
18989/10; 6167/09; 5245/06; nonchè 2524/06, cit.).
In applicazione dell'ordinario riparto dell'onere probatorio, infatti, deve essere il debitore a provare l'abusivo riempimento del titolo, al riguardo, non essendo condivisibile l'opzione esegetica secondo cui sarebbe necessario l'esperimento della querela di falso, dovendosi distinguere, come pure sostenuto da taluna dottrina, tra falsificazione del titolo a seguito di una sua alterazione del titolo e il suo completamento abusivo
In relazione all'onere della prova circa l'abusività del riempimento, è da notare come in materia di titoli di credito, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 1988 c.c. è invertito in rapporto alle regole ordinarie. In altre parole, l'onere della prova non è in capo di chi afferma il proprio diritto (in base all'art 2697 c.c.) bensì in capo al soggetto passivo del rapporto.
Il traente dovrà quindi provare la mancanza di un accordo di riempimento o il riempimento in difformità dell'accordo stesso.
L'onere della prova sull'eventuale violazione dell'accordo di riempimento, si è più volte precisato che è a carico dell'emittente, quale obbligato cambiario, non essendogli permesso contestare, se non con precise prove, al terzo che figura prenditore in virtù dell'avvenuto riempimento, la regolarità e l'efficacia formale del titolo, indipendentemente da rapporto causale (cfr. Cass. n. 4607 del 1983); In mancanza di prova idonea dell'abusivo riempimento di un titolo emesso, in tutto o in parte, in bianco,
l'integrazione del titolo medesimo deve ritenersi conforme all'accordo di riempimento
(cfr. Cass. sent. n. 4041 del 1982 e n. 2586 del 1981 nonché Cass. 14 novembre 1996,
n. 10007).
Per di più va ancora osservato che "... In ordine all'eccezione sollevata dall'opponente di nullità del patto intercorso tra traente e prenditore perché fondato sull'assegno dedotto in giudizio in quanto assegno senza data o postdatato, va osservato che la giurisprudenza ha affermato che “l'assegno bancario privo di data è un titolo nullo”
(cfr. Cass. 19051/2021), tuttavia, nei rapporti diretti tra traente (chi ha emesso l'assegno) e prenditore (ossia il beneficiario), l'emissione dell'assegno - per quanto nullo - vale come una promessa di pagamento (cfr. Cass. 27370/2019).
Ciò in ossequio al principio generale per cui apporre la propria firma sotto un testo che implichi l'impegno a pagare una somma di denaro costituisce una promessa di pagamento. In tal modo, il soggetto a favore del quale la promessa è resa è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (cfr. Cass.
19051/2021).
La promessa di pagamento (ex art. 1988 c.c.) è una dichiarazione unilaterale sfavorevole all'autore (l'emittente l'assegno) e favorevole al destinatario (il beneficiario).
La suddetta dichiarazione assume rilievo sotto il profilo processuale in quanto determina una relevatio ab onere probandi, infatti, il creditore non deve dimostrare il rapporto fondamentale - in questo caso, il rapporto sottostante all'emissione dell'assegno - ma spetta alla controparte fornire la prova contraria, ad esempio, adducendo l'inesistenza del contratto o la sua nullità. ..." (cfr. Tribunale di Siracusa,
Sentenza n. 1781/2024 del 01-08-2024)
Ebbene la prova anzidetta non risulta fornita dall'opponente sul quale la stesse gravava.
In altri termini l'opponente non ha provato né l'abusivo riempimento dell'assegno asseritamente emesso in bianco, né l'estinzione del rapporto causale di cui alla all'eventuale promessa di pagamento contenuta nella e con la sottoscrizione dell'assegno.
Parimenti infondata va ritenuta l'eccezione di non dovutezza degli interessi moratori.
In primis la stessa si appalesa assolutamente generica e priva di ogni concreta specificazione sulle ragioni per le quali non sarebbero dovuti gli interessi ex D.lgs n.
23172002.
In secondo luogo e come opportunamente rilevato da parte opposta, l'interesse moratorio, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002, infatti, si applica alle transazioni economiche in virtù della loro intrinseca natura e qualificazione. Ai sensi del citato
Decreto legislativo, infatti, l'interesse moratorio si applica alle transazioni commerciali e riguarda ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese e P.A. ovvero tra imprese.
La natura commerciale della transazione per cui è causa trova conferma nelle fatture prodotte in atti oltre as essere stata affermata dalla stessa società opponente.
Tanto basta per rigettare l'opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM
55/2014 smi sul valore della causa e per le fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla causa n. 439/2018 disattesa o assorbita ogni contraria difesa o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione spiegata dalla ed accerta il diritto del Parte_1 convenuto opposto quale titolare dell'omonima ditta a Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore del procuratore antistatario, che ha reso la prescritta dichiarazione, avv.
Laura scolaro, liquidandole nell'importo di € 5.077,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Patti, il 3/2/2025
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria