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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/04/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 848/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 848/2016 promossa da
(C.F. ) Pt_1 P.IVA_1
Parte_2
con l'Avv. ROBERTO VANNETTI
ATTORI contro (C.F. ) con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
PAOLO GIANNINI
CONVENUTO
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 25/09/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società semplice in Pt_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché la socia Parte_3
premettendo che la società aveva stipulato con l'istituto Parte_2 Pt_1
nazionale d Credito Agrario s.p.a (poi e poi Controparte_2 [...]
), il contratto di mutuo ipotecario in data 17.05.2001 per Controparte_1
1 l'importo di euro 289.215,68, hanno convenuto in giudizio il già menzionato istituto bancario per i seguenti motivi:
- usurarietà del tasso di mora, con conseguente gratuità del finanziamento ai sensi dell'articolo 1815 c.c.;
- anatocismo;
- indeterminatezza del tasso di interesse in quanto collegato all'indice
Euribor e nullità della clausola per contrarietà a norme imperative.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha instato per il rigetto delle domande.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, sono stati concessi i termini ex articolo 183 comma 6 c.p.c. e parte attrice, nella prima memoria, ha chiesto altresì accertarsi l'usura in concreto in relazione al contratto inter-partes.
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità di tale ulteriore domanda, in quanto nuova.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio, consulenza rispetto alla quale parte attrice ha chiesto un'integrazione sia al fine di verificare l'usura -in concreto- che la nullità della clausola determinativa degli interessi in quanto ancorata all'Euribor sia, infine, l'usurarietà degli interessi moratori, non ritenendo sul punto esaustiva la risposta del ctu in quanto fondata sulla mera presenza della cosiddetta
“clausola di salvaguardia”.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttorie e le parti hanno così precisato le rispettive conclusioni
Per parte attrice:
2 “ accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia giuridica di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca, in relazione all'indicato mutuo, per interessi, spese, commissioni, e comunque per tutte le competenze comunque denominate (escluse quelle per imposte e tasse) per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.
108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, dichiarando quindi non dovuto alcun interesse e tenuti i debitori e loro fideiussori alla restituzione del solo capitale.
3) accertare e dichiarare previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia giuridica di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca, in relazione all'indicato mutuo, per interessi, spese, commissioni, e comunque per tutte le competenze comunque denominate (escluse quelle per imposte e tasse) per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.
108, perché in violazione della c.d. usura in concreto avendo richiesto interessi sproporzionati in relazione alle condizioni medie praticate nel mercato per similari operazione in considerazione delle condizioni di difficoltà economiche in cui versava la e le due socie, dichiarando CP_3
quindi non dovuto alcun interesse e tenuti i debitori e loro fideiussori alla restituzione del solo capitale.
4) accertare e dichiarare per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul rapporto di mutuo, anche in considerazione di quanto già pagato ad oggi dagli attori per € 164.269,69 in favore della banca convenuta;
5) condannare per l'effetto di quanto sopra la banca convenuta alla restituzione in favore della in persona del legale rappresentante CP_4
3 pro tempore, delle somme da questa riscosse in eccesso rispetto a quanto dovuto;
6) in subordine, compensare le somme comunque riscosse con il debito ricalcolato (eliminati gli interessi usurari, l'anatocismo e comunque gli interessi moratori basati sull'Euribor come sopra descritti) e stabilire quanto eventualmente dovuto dalla s.s. attrice;
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per parte convenuta come in comparsa di costituzione e risposta e, in ogni caso, con opposizione alla richiesta di integrazione della ctu avanzata da parte attrice.
Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue
Va innanzitutto rilevato che nel caso in esame risulta presente in atti il contratto di mutuo ipotecario del 17.05.2001, comprensivo del capitolato dei patti e delle condizioni generali e il relativo piano di ammortamento debitamente sottoscritti (cfr. doc. n. 1 di parte attrice).
E inoltre pacifico, per averlo dedotto la stessa parte attrice, il mancato pagamento integrale del mutuo, avendo in particolare gli attori allegato di aver provveduto al pagamento complessivo della somma di euro 164.269,69.
Ciò posto, parte attrice ha allegato il superamento del tasso soglia usura come previsto dalla l. 108/1996, con riferimento agli interessi moratori,
l'indeterminatezza della clausola determinativa degli interessi, l'illegittimità del metodo di capitalizzazione composta nonché, come già evidenziato, anche la sussistenza della cosiddetta “usura in concreto”, sebbene solo in occasione del deposito della memoria ex articolo 183 comma 6 n 1 cpc.
4 Quanto all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse applicati si osserva preliminarmente che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta. L'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la sentenza della Suprema
Corte (Cass. S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L.
394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della
L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla, né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non
è di per sé contraria a buona fede e correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie non prospettate.
Sicché, alla luce della suindicata pronuncia, non dovrà tenersi conto dell'usura sopravvenuta.
Deve altresì osservarsi, sempre in via generale, come sia errato procedere alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori (nonché tra i rispettivi tassi) ai fini della verifica dell'usura degli stessi interessi corrispettivi e ciò poiché per la struttura stessa del contratto di mutuo non possono mai essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale. Infatti, gli
5 interessi corrispettivi, che costituiscono la remunerazione della messa a disposizione di una data somma di denaro da parte del mutuante si applicano soltanto sul capitale a scadere (art. 1282 c.c.), mentre gli interessi di mora, che costituiscono invece il rimborso del danno patito dal mutuante medesimo in conseguenza del ritardo nella restituzione del capitale si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
Il diverso orientamento giurisprudenziale deve oramai ritenersi superato di talché, come anche chiarito dalla recente pronuncia a Sezioni Unite della
Cassazione n. 19597/2020, benché debba ritenersi che la disciplina in materia di usura si estenda anche agli interessi moratori, deve invece ritenersi scorretto cumulare interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, data la disomogeneità delle grandezze a confronto e la loro diversità funzionale.
Ne consegue che ai fini del calcolo del T.E.G. (dato numerico che sarà poi da raffrontare con il tasso soglia determinato con D.M. pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia in ottemperanza alla disciplina contenuta nella L. 108/96), al fine di poter constatare l'usurarietà di un tasso di interesse applicato non si devono sommare gli interessi corrispettivi con quelli moratori (vista la loro diversa funzione e rilevato che sono applicati in via alternativa, essendo i primi dovuti nella fase fisiologica del rapporto ed i secondi nella fase patologica), ad analoghe conclusioni deve giungersi in ordine al computo della penale per estinzione anticipata ( cfr., sul punto, da ultimo Cass. 7352/2022). Ne consegue altresì che un'eventuale verifica del superamento del tasso soglia deve essere effettuato parallelamente e
6 separatamente con riferimento ai due tassi, che assolvono a due funzioni diverse.
Con particolare riferimento, poi, agli interessi moratori, giova richiamare la suindicata recente pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione che, riassunte le contrapposte tesi, ha ritenuto che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura (quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario) ed in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, così mostrando di abbracciare la tesi estensiva che vuole anche il tasso di mora assoggettato alla normativa antiusura.
Tutela che, ad avviso del Collegio, non sarebbe adeguata se fosse solo consentito il ricorso allo strumento di cui all'art. 1384 cod. civ. (riduzione della penale ad equità) come sostenuto dai fautori delle tesi restrittiva: questa soluzione, infatti, non solo potrebbe dare adito ad applicazioni differenti sul piano nazionale, ma anche, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia.
Per le Sezioni Unite sussiste, invece, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale ultimo, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento
7 (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.
La disciplina antiusura - affermano pertanto le Sezioni Unite - intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico -giuridico da quello del termine a quello della condizione e anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura.
Affermata l'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, le
Sezioni Unite passano poi a fornire la risposta ad una pluralità di questioni ad esso collegate.
Premesso che nell'individuazione dei tassi soglia debba farsi riferimento ai
D.M cui è dalla legge (art. 644 cpc e L. n. 108/1996) demandato l'individuazione dei tassi soglia, vigenti al momento del contratto, le Sezioni
Unite affermano che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle
CMS, di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.
8 Se, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (come avveniva in passato), allora le
Sezioni Unite affermano che ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato.
Ritengono infatti che in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia giocoforza comparare il T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.E.G.M così come in questi rilevato;
onde poi sarà il previsto margine di tolleranza, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.
Le Sezioni Unite sostengono poi che in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora si applichi l'art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro.
Reputano infatti che la norma citata possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato.
Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della già menzionata soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
9 Il Collegio trae la sua convinzione dalla considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.
Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., sempre che - peraltro
- quelli siano lecitamente convenuti
Tale conclusione è confortata - secondo le Sezioni Unite - dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurocomunitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di Giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori e si è espressa nel senso secondo cui continuano - pur caduta la clausola sugli interessi moratori - ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla
«soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto» (Corte di giustizia 7 agosto
2018, cit., punti 76-78): ciò in quanto «gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa» (punto 76) e ove
10 «la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata» (punto 77).
Quanto agli effetti concreti, tenuto conto che il contratto di mutuo, nel cui genus va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 cod. civ., in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato della durata del prestito e dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro - retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi - assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti;
tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.
Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito;
da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224, comma 1, c.c.
Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie la ctu espletata ha escluso l'usurarietà degli interessi moratori in conseguenza della pattuizione, nel contratto inter-partes, della clausola di salvaguardia, clausola in base alla quale le parti hanno escluso ab origine, “sia nella fase della stipula che in
11 quella successiva di svolgimento del rapporto, che il tasso da applicarsi in caso di mora possa superare quello usurario, prevedendo un meccanismo di contenimento dotato del carattere di automaticità del rapporto ( sia in fase genetica che in via sopravvenuta), la contrarietà della misura del tasso di mora con il limite previsto dalla legge” (cfr. ctu pag.3).
Tale conclusione, non condivisa da parte attrice, ha costituito oggetto della richiesta di integrazione della ctu, avendo in particolare gli attori dedotto che la presenza della clausola di salvaguardia di per sé non avrebbe dovuto esimere il ctu dalla verifica della usurarietà del tasso di mora, non potendosi infatti attribuire a detta clausola alcuna efficacia “automatica” ai fini dell'esclusione dell'usurarietà degli interessi moratori.
Orbene, premesso che la clausola di salvaguardia debba ritenersi di per sé valida e non contraria a norme imperative, tale pattuizione non esime tuttavia dal verificare l'usurarietà degli interessi moratori, potendo infatti una tale clausola essere pattuita unicamente per tutelare la validità di quel che non sia nato nullo ab origine, dovendo pertanto la clausola statuente gli interessi moratori essere valutata separatamente dalla clausola di salvaguardia (cfr.
Cass.26286/2019 e più di recente anche 2367/2014).
Ma nel caso di specie non risulta provata ab origine l'usurarietà degli interessi moratori, avendo anzi lo stesso consulente di parte attrice concluso che gli stessi non fossero superiori al tasso soglia al momento della conclusione del contratto (pag. 7 della consulenza di parte attrice).
Con specifico riferimento, poi, all'andamento del rapporto e allo specifico adempimento dell'obbligo contrattuale assunto dalla banca con la previsione
12 della clausola di salvaguardia, quest'ultima ha sin dalla comparsa di costituzione e risposta dedotto di aver correttamente osservato la pattuizione contrattuale, deducendo che gli interessi sono stati sempre contenuti nei limiti del tasso soglia antiusura ed a tal fine producendo i decreti ministeriali concernenti la rilevazione del TEGM di ciascun trimestre e fornendo altresì, a titolo esemplificativo, il conteggio relativo alla rata insoluta del 17.05.2002, con il criterio di conteggio degli interessi moratori e la verifica del mancato superamento del tasso soglia.
A fronte di tali puntuali prese di posizione della banca (anche con riferimento all'erroneità del metodo applicato dagli attori per verificare il superamento del tasso soglia in quanto fondato sull'erronea premessa della sommatoria tra tassi corrispettivi e moratori nonché sulla mancata vincolatività delle circolari della
Banca D'LI ai fini della verifica del superamento del tasso soglia), parte attrice si è limitata a reiterare le proprie generiche eccezioni, introducendo poi per la prima volta nella memoria ex articolo 183 comma 6 n. 1 c.p.c. un nuovo tema di indagine, vale a dire quello della cosiddetta usura in concreto, fondato su allegazioni di fatti nuovi e del tutto sganciati da quelli posti a fondamento della domanda originaria e, perciò, inammissibili.
In ogni caso le allegazioni attoree sul punto sono del tutto generiche, in quanto fondate sulla circostanza della mera concessione di un mutuo alla società attrice a condizioni particolarmente onerose secondo la prospettiva attorea, circostanza che di per sé non è certamente sufficiente ad integrare gli elementi costitutivi della fattispecie, né rilevando il fatto che la richiesta di finanziamento fosse destinata, in parte, anche al consolidamento di passività pregresse della società.
13 Non vi è dunque alcun superamento del tasso soglia nel contratto di mutuo inter-partes.
Quanto, inoltre, alle doglianze relative all'applicazione di interessi anatocistici, per il vero del tutto genericamente allegate dagli attori, giova sinteticamente evidenziare che il cosiddetto piano di ammortamento alla francese non cela affatto un'illegittima pattuizione anatocistica.
Ed infatti, è pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale e quindi senza anatocismo. La nota formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito;
in pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo. Va quindi rigettata anche la relativa doglianza.
Alcuna indeterminatezza, infine, è dato riscontrare nella clausola determinativa degli interessi, contente criteri prestabiliti di determinazione del relativo saggio, tanto con riferimento agli interessi corrispettivi che moratori, desumibili dal contratto con l'ordinaria diligenza e senza alcun margine di incertezza, né rilevando eventuali difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale (cfr. Cass.8028/2018).
Ed infatti nella specie, nell'allegato C del contratto denominato “regolamento per la determinazione del tasso” si afferma che il finanziamento sia regolato sulla base di componenti e parametri compiutamente indicati nel regolamento contrattuale: in breve sintesi, tasso composto da una componente fissa e una
14 variabile con Euribor, individuato secondo dettagliati criteri indicati proprio nel regolamento di talché, giova ribadire, nessuna nullità per indeterminatezza della relativa clausola si può riscontrare.
Ed inoltre, in ordine alla seconda rimostranza sull'utilizzo dell'indice Euribor in contrasto con la disciplina anticoncorrenziale di cui alla Legge n. 287/1990, pur dovendosi dare atto di un contrasto giurisprudenziale sul punto attualmente al vaglio delle Sezioni Unite, questo Tribunale intende -allo stato, aderire all'orientamento in base al quale “laddove si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da un' attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del riferimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, concludere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clausola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti”.
Inoltre, prosegue la Corte “quando una clausola negoziale contenga un ri- ferimento ad un parametro quantitativo esterno, in ragione del meccanismo di determinazione di tale parametro, e quel para-metro esterno venga illecitamente alterato da un'intesa restrittiva della concorrenza, si verifica una nullità parziale (originaria o sopravvenuta, a seconda dei casi), per impossibilità di determinazione dell'oggetto della clausola stessa, per il periodo in cui è stata in concreto sussistente l'alterazione illecita” (cfr. Cass.
12007/2024 cit.).
15 Tuttavia, per procedere alla verifica in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre che sia fornita, da chi allega l' invalidità della clausola, la prova non solo dell'esistenza di un' intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che “tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti” (cfr. Cass.
12007/2024 cit.).
Ma nel caso di specie parte attrice si è limitata a dedurre la nullità della clausola senza nemmeno allegare che la parte mutuante fosse a conoscenza dell'esistenza di una determinata intesa e che abbia inteso avvalersi del risultato oggettivo della stessa, tanto più che la banca convenuta ha dedotto di non rientrare tra gli istituti bancari sanzionati dalla Commissione europea nel
2013.
Nessuna indeterminatezza, pertanto, si ravvisa nelle suindicate clausole contrattuali e, dunque, non può rilevarsi alcuna ipotesi di nullità contrattuale, neanche della sola clausola relativa agli interessi corrispettivi
Conclusivamente, dunque, tutte le domande devono essere respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n 55/2014 e succ. mod. e integr. per le cause di valore indeterminabile.
Le spese di CT, già liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
16 Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
848/2016, così provvede:
RESPINGE tutte le domande.
CONDANNA gli attori, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della parte convenuta nella somma di euro 10.860,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Grosseto, in data 10.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 848/2016 promossa da
(C.F. ) Pt_1 P.IVA_1
Parte_2
con l'Avv. ROBERTO VANNETTI
ATTORI contro (C.F. ) con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
PAOLO GIANNINI
CONVENUTO
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 25/09/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società semplice in Pt_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché la socia Parte_3
premettendo che la società aveva stipulato con l'istituto Parte_2 Pt_1
nazionale d Credito Agrario s.p.a (poi e poi Controparte_2 [...]
), il contratto di mutuo ipotecario in data 17.05.2001 per Controparte_1
1 l'importo di euro 289.215,68, hanno convenuto in giudizio il già menzionato istituto bancario per i seguenti motivi:
- usurarietà del tasso di mora, con conseguente gratuità del finanziamento ai sensi dell'articolo 1815 c.c.;
- anatocismo;
- indeterminatezza del tasso di interesse in quanto collegato all'indice
Euribor e nullità della clausola per contrarietà a norme imperative.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha instato per il rigetto delle domande.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, sono stati concessi i termini ex articolo 183 comma 6 c.p.c. e parte attrice, nella prima memoria, ha chiesto altresì accertarsi l'usura in concreto in relazione al contratto inter-partes.
La convenuta ha eccepito l'inammissibilità di tale ulteriore domanda, in quanto nuova.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio, consulenza rispetto alla quale parte attrice ha chiesto un'integrazione sia al fine di verificare l'usura -in concreto- che la nullità della clausola determinativa degli interessi in quanto ancorata all'Euribor sia, infine, l'usurarietà degli interessi moratori, non ritenendo sul punto esaustiva la risposta del ctu in quanto fondata sulla mera presenza della cosiddetta
“clausola di salvaguardia”.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttorie e le parti hanno così precisato le rispettive conclusioni
Per parte attrice:
2 “ accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia giuridica di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca, in relazione all'indicato mutuo, per interessi, spese, commissioni, e comunque per tutte le competenze comunque denominate (escluse quelle per imposte e tasse) per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.
108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, dichiarando quindi non dovuto alcun interesse e tenuti i debitori e loro fideiussori alla restituzione del solo capitale.
3) accertare e dichiarare previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia giuridica di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca, in relazione all'indicato mutuo, per interessi, spese, commissioni, e comunque per tutte le competenze comunque denominate (escluse quelle per imposte e tasse) per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.
108, perché in violazione della c.d. usura in concreto avendo richiesto interessi sproporzionati in relazione alle condizioni medie praticate nel mercato per similari operazione in considerazione delle condizioni di difficoltà economiche in cui versava la e le due socie, dichiarando CP_3
quindi non dovuto alcun interesse e tenuti i debitori e loro fideiussori alla restituzione del solo capitale.
4) accertare e dichiarare per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul rapporto di mutuo, anche in considerazione di quanto già pagato ad oggi dagli attori per € 164.269,69 in favore della banca convenuta;
5) condannare per l'effetto di quanto sopra la banca convenuta alla restituzione in favore della in persona del legale rappresentante CP_4
3 pro tempore, delle somme da questa riscosse in eccesso rispetto a quanto dovuto;
6) in subordine, compensare le somme comunque riscosse con il debito ricalcolato (eliminati gli interessi usurari, l'anatocismo e comunque gli interessi moratori basati sull'Euribor come sopra descritti) e stabilire quanto eventualmente dovuto dalla s.s. attrice;
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per parte convenuta come in comparsa di costituzione e risposta e, in ogni caso, con opposizione alla richiesta di integrazione della ctu avanzata da parte attrice.
Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue
Va innanzitutto rilevato che nel caso in esame risulta presente in atti il contratto di mutuo ipotecario del 17.05.2001, comprensivo del capitolato dei patti e delle condizioni generali e il relativo piano di ammortamento debitamente sottoscritti (cfr. doc. n. 1 di parte attrice).
E inoltre pacifico, per averlo dedotto la stessa parte attrice, il mancato pagamento integrale del mutuo, avendo in particolare gli attori allegato di aver provveduto al pagamento complessivo della somma di euro 164.269,69.
Ciò posto, parte attrice ha allegato il superamento del tasso soglia usura come previsto dalla l. 108/1996, con riferimento agli interessi moratori,
l'indeterminatezza della clausola determinativa degli interessi, l'illegittimità del metodo di capitalizzazione composta nonché, come già evidenziato, anche la sussistenza della cosiddetta “usura in concreto”, sebbene solo in occasione del deposito della memoria ex articolo 183 comma 6 n 1 cpc.
4 Quanto all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse applicati si osserva preliminarmente che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta. L'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la sentenza della Suprema
Corte (Cass. S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L.
394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della
L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla, né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non
è di per sé contraria a buona fede e correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie non prospettate.
Sicché, alla luce della suindicata pronuncia, non dovrà tenersi conto dell'usura sopravvenuta.
Deve altresì osservarsi, sempre in via generale, come sia errato procedere alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori (nonché tra i rispettivi tassi) ai fini della verifica dell'usura degli stessi interessi corrispettivi e ciò poiché per la struttura stessa del contratto di mutuo non possono mai essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale. Infatti, gli
5 interessi corrispettivi, che costituiscono la remunerazione della messa a disposizione di una data somma di denaro da parte del mutuante si applicano soltanto sul capitale a scadere (art. 1282 c.c.), mentre gli interessi di mora, che costituiscono invece il rimborso del danno patito dal mutuante medesimo in conseguenza del ritardo nella restituzione del capitale si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
Il diverso orientamento giurisprudenziale deve oramai ritenersi superato di talché, come anche chiarito dalla recente pronuncia a Sezioni Unite della
Cassazione n. 19597/2020, benché debba ritenersi che la disciplina in materia di usura si estenda anche agli interessi moratori, deve invece ritenersi scorretto cumulare interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, data la disomogeneità delle grandezze a confronto e la loro diversità funzionale.
Ne consegue che ai fini del calcolo del T.E.G. (dato numerico che sarà poi da raffrontare con il tasso soglia determinato con D.M. pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia in ottemperanza alla disciplina contenuta nella L. 108/96), al fine di poter constatare l'usurarietà di un tasso di interesse applicato non si devono sommare gli interessi corrispettivi con quelli moratori (vista la loro diversa funzione e rilevato che sono applicati in via alternativa, essendo i primi dovuti nella fase fisiologica del rapporto ed i secondi nella fase patologica), ad analoghe conclusioni deve giungersi in ordine al computo della penale per estinzione anticipata ( cfr., sul punto, da ultimo Cass. 7352/2022). Ne consegue altresì che un'eventuale verifica del superamento del tasso soglia deve essere effettuato parallelamente e
6 separatamente con riferimento ai due tassi, che assolvono a due funzioni diverse.
Con particolare riferimento, poi, agli interessi moratori, giova richiamare la suindicata recente pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione che, riassunte le contrapposte tesi, ha ritenuto che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura (quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario) ed in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, così mostrando di abbracciare la tesi estensiva che vuole anche il tasso di mora assoggettato alla normativa antiusura.
Tutela che, ad avviso del Collegio, non sarebbe adeguata se fosse solo consentito il ricorso allo strumento di cui all'art. 1384 cod. civ. (riduzione della penale ad equità) come sostenuto dai fautori delle tesi restrittiva: questa soluzione, infatti, non solo potrebbe dare adito ad applicazioni differenti sul piano nazionale, ma anche, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia.
Per le Sezioni Unite sussiste, invece, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale ultimo, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento
7 (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.
La disciplina antiusura - affermano pertanto le Sezioni Unite - intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico -giuridico da quello del termine a quello della condizione e anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura.
Affermata l'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, le
Sezioni Unite passano poi a fornire la risposta ad una pluralità di questioni ad esso collegate.
Premesso che nell'individuazione dei tassi soglia debba farsi riferimento ai
D.M cui è dalla legge (art. 644 cpc e L. n. 108/1996) demandato l'individuazione dei tassi soglia, vigenti al momento del contratto, le Sezioni
Unite affermano che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria già espresso nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle
CMS, di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori.
8 Se, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (come avveniva in passato), allora le
Sezioni Unite affermano che ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato.
Ritengono infatti che in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia giocoforza comparare il T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.E.G.M così come in questi rilevato;
onde poi sarà il previsto margine di tolleranza, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.
Le Sezioni Unite sostengono poi che in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora si applichi l'art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro.
Reputano infatti che la norma citata possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato.
Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della già menzionata soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
9 Il Collegio trae la sua convinzione dalla considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.
Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., sempre che - peraltro
- quelli siano lecitamente convenuti
Tale conclusione è confortata - secondo le Sezioni Unite - dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurocomunitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di Giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori e si è espressa nel senso secondo cui continuano - pur caduta la clausola sugli interessi moratori - ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla
«soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto» (Corte di giustizia 7 agosto
2018, cit., punti 76-78): ciò in quanto «gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa» (punto 76) e ove
10 «la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata» (punto 77).
Quanto agli effetti concreti, tenuto conto che il contratto di mutuo, nel cui genus va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 cod. civ., in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato della durata del prestito e dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro - retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi - assicuratogli dal mutuante per il tempo convenuto, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti;
tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.
Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito;
da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224, comma 1, c.c.
Ciò premesso in generale e venendo al caso di specie la ctu espletata ha escluso l'usurarietà degli interessi moratori in conseguenza della pattuizione, nel contratto inter-partes, della clausola di salvaguardia, clausola in base alla quale le parti hanno escluso ab origine, “sia nella fase della stipula che in
11 quella successiva di svolgimento del rapporto, che il tasso da applicarsi in caso di mora possa superare quello usurario, prevedendo un meccanismo di contenimento dotato del carattere di automaticità del rapporto ( sia in fase genetica che in via sopravvenuta), la contrarietà della misura del tasso di mora con il limite previsto dalla legge” (cfr. ctu pag.3).
Tale conclusione, non condivisa da parte attrice, ha costituito oggetto della richiesta di integrazione della ctu, avendo in particolare gli attori dedotto che la presenza della clausola di salvaguardia di per sé non avrebbe dovuto esimere il ctu dalla verifica della usurarietà del tasso di mora, non potendosi infatti attribuire a detta clausola alcuna efficacia “automatica” ai fini dell'esclusione dell'usurarietà degli interessi moratori.
Orbene, premesso che la clausola di salvaguardia debba ritenersi di per sé valida e non contraria a norme imperative, tale pattuizione non esime tuttavia dal verificare l'usurarietà degli interessi moratori, potendo infatti una tale clausola essere pattuita unicamente per tutelare la validità di quel che non sia nato nullo ab origine, dovendo pertanto la clausola statuente gli interessi moratori essere valutata separatamente dalla clausola di salvaguardia (cfr.
Cass.26286/2019 e più di recente anche 2367/2014).
Ma nel caso di specie non risulta provata ab origine l'usurarietà degli interessi moratori, avendo anzi lo stesso consulente di parte attrice concluso che gli stessi non fossero superiori al tasso soglia al momento della conclusione del contratto (pag. 7 della consulenza di parte attrice).
Con specifico riferimento, poi, all'andamento del rapporto e allo specifico adempimento dell'obbligo contrattuale assunto dalla banca con la previsione
12 della clausola di salvaguardia, quest'ultima ha sin dalla comparsa di costituzione e risposta dedotto di aver correttamente osservato la pattuizione contrattuale, deducendo che gli interessi sono stati sempre contenuti nei limiti del tasso soglia antiusura ed a tal fine producendo i decreti ministeriali concernenti la rilevazione del TEGM di ciascun trimestre e fornendo altresì, a titolo esemplificativo, il conteggio relativo alla rata insoluta del 17.05.2002, con il criterio di conteggio degli interessi moratori e la verifica del mancato superamento del tasso soglia.
A fronte di tali puntuali prese di posizione della banca (anche con riferimento all'erroneità del metodo applicato dagli attori per verificare il superamento del tasso soglia in quanto fondato sull'erronea premessa della sommatoria tra tassi corrispettivi e moratori nonché sulla mancata vincolatività delle circolari della
Banca D'LI ai fini della verifica del superamento del tasso soglia), parte attrice si è limitata a reiterare le proprie generiche eccezioni, introducendo poi per la prima volta nella memoria ex articolo 183 comma 6 n. 1 c.p.c. un nuovo tema di indagine, vale a dire quello della cosiddetta usura in concreto, fondato su allegazioni di fatti nuovi e del tutto sganciati da quelli posti a fondamento della domanda originaria e, perciò, inammissibili.
In ogni caso le allegazioni attoree sul punto sono del tutto generiche, in quanto fondate sulla circostanza della mera concessione di un mutuo alla società attrice a condizioni particolarmente onerose secondo la prospettiva attorea, circostanza che di per sé non è certamente sufficiente ad integrare gli elementi costitutivi della fattispecie, né rilevando il fatto che la richiesta di finanziamento fosse destinata, in parte, anche al consolidamento di passività pregresse della società.
13 Non vi è dunque alcun superamento del tasso soglia nel contratto di mutuo inter-partes.
Quanto, inoltre, alle doglianze relative all'applicazione di interessi anatocistici, per il vero del tutto genericamente allegate dagli attori, giova sinteticamente evidenziare che il cosiddetto piano di ammortamento alla francese non cela affatto un'illegittima pattuizione anatocistica.
Ed infatti, è pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale e quindi senza anatocismo. La nota formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito;
in pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo. Va quindi rigettata anche la relativa doglianza.
Alcuna indeterminatezza, infine, è dato riscontrare nella clausola determinativa degli interessi, contente criteri prestabiliti di determinazione del relativo saggio, tanto con riferimento agli interessi corrispettivi che moratori, desumibili dal contratto con l'ordinaria diligenza e senza alcun margine di incertezza, né rilevando eventuali difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale (cfr. Cass.8028/2018).
Ed infatti nella specie, nell'allegato C del contratto denominato “regolamento per la determinazione del tasso” si afferma che il finanziamento sia regolato sulla base di componenti e parametri compiutamente indicati nel regolamento contrattuale: in breve sintesi, tasso composto da una componente fissa e una
14 variabile con Euribor, individuato secondo dettagliati criteri indicati proprio nel regolamento di talché, giova ribadire, nessuna nullità per indeterminatezza della relativa clausola si può riscontrare.
Ed inoltre, in ordine alla seconda rimostranza sull'utilizzo dell'indice Euribor in contrasto con la disciplina anticoncorrenziale di cui alla Legge n. 287/1990, pur dovendosi dare atto di un contrasto giurisprudenziale sul punto attualmente al vaglio delle Sezioni Unite, questo Tribunale intende -allo stato, aderire all'orientamento in base al quale “laddove si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da un' attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del riferimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, concludere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clausola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti”.
Inoltre, prosegue la Corte “quando una clausola negoziale contenga un ri- ferimento ad un parametro quantitativo esterno, in ragione del meccanismo di determinazione di tale parametro, e quel para-metro esterno venga illecitamente alterato da un'intesa restrittiva della concorrenza, si verifica una nullità parziale (originaria o sopravvenuta, a seconda dei casi), per impossibilità di determinazione dell'oggetto della clausola stessa, per il periodo in cui è stata in concreto sussistente l'alterazione illecita” (cfr. Cass.
12007/2024 cit.).
15 Tuttavia, per procedere alla verifica in merito alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali contenenti il richiamo al parametro dell'Euribor, occorre che sia fornita, da chi allega l' invalidità della clausola, la prova non solo dell'esistenza di un' intesa o di una pratica volta ad alterare il parametro in questione, ma anche del fatto che “tale intesa o pratica abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto, a causa della illecita manipolazione subita e, di conseguenza, non sia utilizzabile nei rapporti tra le parti, non corrispondendo all'oggetto del contratto, come determinato secondo la volontà delle parti” (cfr. Cass.
12007/2024 cit.).
Ma nel caso di specie parte attrice si è limitata a dedurre la nullità della clausola senza nemmeno allegare che la parte mutuante fosse a conoscenza dell'esistenza di una determinata intesa e che abbia inteso avvalersi del risultato oggettivo della stessa, tanto più che la banca convenuta ha dedotto di non rientrare tra gli istituti bancari sanzionati dalla Commissione europea nel
2013.
Nessuna indeterminatezza, pertanto, si ravvisa nelle suindicate clausole contrattuali e, dunque, non può rilevarsi alcuna ipotesi di nullità contrattuale, neanche della sola clausola relativa agli interessi corrispettivi
Conclusivamente, dunque, tutte le domande devono essere respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n 55/2014 e succ. mod. e integr. per le cause di valore indeterminabile.
Le spese di CT, già liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
16 Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
848/2016, così provvede:
RESPINGE tutte le domande.
CONDANNA gli attori, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della parte convenuta nella somma di euro 10.860,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Grosseto, in data 10.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
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