Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul cacao 1975, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1975.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul cacao 1975, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1975.