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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 3994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3994 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51050/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), residente a [...] C.F._1
Villoresi n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Bauccio (c.f. ), C.F._2
presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via A. Maffei n. 1 (FAX: 02.7490743
- PEC: ; Email_1
-attore- contro
(p.IVA , con sede legale in Cologno Controparte_1 P.IVA_1
Monzese – 20093 (MI), Viale Europa n. 46, in persona del procuratore speciale Avv.
dall'Avvocato Salvatore Pino (c.f. ), presso il quale Controparte_2 C.F._3
è elettivamente domiciliato in Milano, Viale Monte Nero n. 84 (FAX: 02.59901255 – PEC: ; Email_2
(c.f. , con sede in Milano, Largo Guido Parte_2 P.IVA_2
Donegani, n. 1, in persona del legale rappresentante Dott. , rappresentata e Parte_3
difesa dagli Avv.ti Giovanni Mangialardi (c.f. e Sabrina Minotto C.F._4
(c.f. , elettivamente domiciliata presso il primo in Milano, Via C.F._5
Matteo Bandello 5 (FAX: 02.89692449 - PEC: Email_3
- ; Email_4
-convenute- con atto di citazione notificato il 17.12.2021;
avente a oggetto: domanda di condanna al risarcimento di danni da diffamazione a mezzo trasmissione radiofonica;
Conclusioni di : Parte_1
<contrariis rejectis e con ogni miglior formula, così giudicare:
NEL MERITO:
1) per tutti i fatti di cui in narrativa, valutati sia singolarmente che nel loro complesso, accertare e dichiarare la illiceità, in violazione del diritto all'onore e alla reputazione del ricorrente , ex art. 595 c.p., aggravata dall'attribuzione di fatti specifici ex Parte_1
co. 2, e comunque ex artt. 2043 c.c. e 2059 c.c. oltreché sotto ogni più ampio profilo normativo civilistico, per le propalazioni oggetto di causa;
2) per l'effetto, condannare ex art. 2059 c.c., o comunque ex art. 2043 c.c. o art. 2049 c.c., oltreché sotto ogni più ampio profilo normativo civilistico, le società Controparte_1
C.F. PEC: con sede a
[...] P.IVA_1 Email_5
Milano in Largo Guido Donegani n. 1, in persona del l.r.p.t., quale editrice dalla stazione nonché la società C.F. PEC: CP_1 Parte_2 P.IVA_2
con sede a Milano in Largo Guido Donegani n. 1, Email_6 in persona del l.r.p.t., quali editrice di , al pagamento in favore dell'attore CP_1 CP_3
2 della somma di Euro 25.000,00 o di quella anche minore che l'Ill.mo Tribunale vorrà liquidare, anche in via equitativa, quale risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
3)Si chiede, infine, che ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis del D.Lgsl. 28/2010, in connessione con l'articolo 116, comma 2 c.p.c. venga valutata ogni conseguenza di legge connessa alla non giustificata assenza della parte chiamata al primo incontro di mediazione, sia sul piano processuale che sul piano sanzionatorio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere le prove documentali di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario>>.
Conclusioni di : Controparte_1
<
In via pregiudiziale di rito:
- accertare e rilevare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per assoluta incertezza circa i fatti costitutivi della domanda ex art. 164 IV comma c.p.c.;
Nel merito:
- rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presento atto;
In via istruttoria:
- dichiarare inammissibili o comunque irrilevanti, e per l'effetto, rigettare le prove indicate da parte avversa nei propri scritti difensivi;
In ogni caso:
- valutare la sussistenza dei presupposti per la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni subiti da per lite temeraria, danni da determinarsi in via Controparte_1 equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre agli oneri di legge sulle somme soggette>>
3 Conclusioni di : Parte_2
<contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
- rigettare le domande dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1
per le ragioni tutte esposte da nella propria comparsa di costituzione e Parte_2
risposta del 24 giugno 2022 e nelle proprie memorie istruttorie;
In via istruttoria:
- dichiarare inammissibili e/o rigettare le prove indicate dall'attore nella Parte_1
propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.;
In ogni caso:
- valutare la sussistenza dei presupposti per la condanna dall'attore al Parte_1
risarcimento dei danni subiti da per lite temeraria, danni da Parte_2 determinarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre agli oneri di legge sulle somme soggette>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato a ciascuna convenuta in data 17.12.2021, il Sig.
[...]
ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Milano e Parte_1 Controparte_1
editrici del programma “Radio 105 Friends”, al fine di ottenere Parte_2
l'accertamento della natura diffamatoria del contenuto della puntata radiofonica andata in onda il 21 luglio 2020 dalle 10:00 alle 12:00 sia sulla frequenza radio di , Controparte_1 sia “via video nel sito web della radio” (di cui è editore , nonché il Parte_2
risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a causa della diffusione di notizie false e lesive della reputazione dell'attore.
1.1.- ha dedotto che, dal minuto 1.28.25 al minuto 1.33.10 di detta Parte_1
trasmissione, vennero fatte le seguenti affermazioni:
4 : “La chiusura della puntata è dedicata a tal Per_1 sedicente guru, anch'egli, di Parte_1 un'associazione chiamata “Sacred Path”, cioè̀̀̀ “sentiero segreto”, che ha adottato il metodo Arkeon e adesso la terza e ultima parte della scheda sarà̀̀ proprio un articolo comparso sulla Gazzetta del Mezzogiorno che ci racconta la testimonianza di una vittima del prodotto Arkeon. Sentiamo”>>.
A questo punto una voce fuori campo legge l'articolo preannunciato, a firma pubblicato su la Testimone_1
Gazzetta del Mezzogiorno del 5 ottobre 2011.
Questo il testo dell'articolo letto: <<“Sono stata costretta a procreare perché mio marito era completamente succube di
[...]
guai a contraddire il maestro” – a detta della Parte_1 donna – “non potevo dire cose negative sul non potevo Pt_1 spiegargli che lui non era il Dio in terra come veniva considerato. Una volta mi permise di farlo nel corso di una cena con degli allievi. Fui obbligata a chiedere scusa pubblicamente davanti a tutti”. Ricordi dolorosi per 'S.C.' che ad un certo punto della deposizione ha iniziato a piangere. Il Presidente del collegio giudicante, CP_4 le ha chiesto se volesse sospendere per qualche minuto. La donna ha rifiutato. Troppo forte il desiderio di raccontare tutto quello che sapeva. Quando però la parola è passata alle difese degli imputati per il controesame, le sue risposte sono apparse meno convinte. “È ancora sposata?” le è stato chiesto;
alla risposta affermativa, c'è chi ha fatto notare come non avesse la fede al dito: “I problemi con mio marito si trascinano da allora, non li abbiamo ancora risolti. Al centro della vicenda, secondo la Procura di Bari, una sorta di psicosetta, che utilizzando tecniche vagamente ispirate alle
5 filosofie orientali del Reiki, in 10 anni sarebbe riuscita a raccogliere 10.000 adepti in tutta Italia e a truffare molte persone, obbligandole a partecipare a costosi seminari dicendo loro che sarebbero guarite dai tumori, AIDS o infertilità, oppure da problemi spirituali.
Agli imputati, nel processo in corso, sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, truffa, esercizio abusivo della professione medica, violenza privata, maltrattamenti di minori e incapacità̀̀ procurata da violenza.
Finita la lettura dello scritto, la parola torna nello studio.
Presentatore 1: “10.000 persone, non sette, 10.000 persone”.
Presentatore 2: “Infatti non ho capito perché́ sono stati depenalizzati quei reati”.
: “Perché́, evidentemente, difficili... andavano un po' Per_1 in contrasto con la libertà di scelta... è un po', diciamo, ogni tanto succede, diciamo soprattutto nei pezzi americani di avere questo scontro totale con il primo emendamento, libertà di espressione, rispetto all'incitamento all'odio, insomma siamo andati in quel versante lì … devo dirvi peraltro che abbiamo sentito questo pezzo, questa trascrizione di un giornalista che ha seguito il processo, eravamo nel 2011, naturalmente con tutta una serie di capi di imputazione, riduzione in schiavitù̀̀, organizzazione di stampo mafioso, eccetera eccetera e alla fine l'anno successivo, nel 2012, si è praticamente concluso il processo di primo grado con due anni e otto mesi al capo della setta, ad altri sette imputati che erano coinvolti con lui, invece, pene variabili da 18 mesi a 2 anni. E già a voi sembrerà poco, spero”.
Presentatore 1: “Infatti, sì, sarebbe stata la prossima domanda”.
6 : “In realtà poi c'è stato il secondo grado di Per_1 giudizio. Tenete conto che erano in 7, più̀̀ il fondatore Pt_1
… a gli hanno abbassato di 3 mesi e quindi si è portato Pt_1
a casa 2 anni e 5 mesi, a un altro dei 7 è stato completamente assolto perché dichiarato estraneo ai fatti e gli altri 6 prescrizione”.
Presentatore 1: “No vabbè̀̀́”.
: “E quindi nel 2017 la Cassazione ha detto: “ok, bene Per_1 così”, e di tutta questa vicenda Arkeon in cui se tu andavi a sentire il seminario ecco che saresti guarito dal tumore, si è riusciti a dare soltanto la falsa professione di psicologo al santone, a , e la partecipazione a criminalità Pt_1 organizzata”>>.
1.2.- L'attore sottolinea che i conduttori del programma radiofonico e il loro ospite, il criminologo Dr. non hanno dato adeguatamente conto della assoluzione di Persona_2
dalla maggior parte dei reati ascrittigli e hanno propalato notizie da ritenersi false Pt_1
nelle parti in cui:
- egli è stato definito un “sedicente guru”, un “santone”, il fondatore di una “setta”, di “una sorta di psicosetta”;
- è detto che avrebbe truffato molte persone e avrebbe beneficiato di una
“depenalizzazione”;
- è affermato che egli era stato imputato e condannato per il reato di riduzione in schiavitù;
- si sostiene che abbia fatto parte di associazione mafiosa e di criminalità organizzata.
Osservato che detta trasmissione radiofonica non aveva rispettato il requisito della verità dei fatti (nemmeno putativa) e dunque non aveva dato luogo a esercizio legittimo del diritto di cronaca giudiziaria;
asserito che essa aveva arrecato all'attore lesione della reputazione e del sentimento di sé, ha chiesto la condanna delle società editrici convenute Parte_1 al pagamento della somma di € 25.000,00 (oltre rivalutazione e interessi) a titolo di risarcimento dei danni.
7 2.- Con comparse di risposta depositate telematicamente il 27.6.2022 e il 24.6.2022 si sono costituite e eccependo la nullità dell'atto Controparte_1 Parte_2
introduttivo per assoluta incertezza circa i fatti costitutivi della domanda e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, nonché la condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Esse hanno sostenuto la corrispondenza tra quanto riferito nel corso della puntata oggetto di causa e le risultanze delle sentenze pronunciate all'esito dei processi che hanno visto
[...]
come imputato. Pt_1
2.1.- In particolare, ha evidenziato che è stato condannato Controparte_1 Pt_1 per "associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo della professione di psicologo” e per “numerosi fatti di esercizio abusivo di tale professione posti in continuazione tra loro".
Inoltre ha osservato che il Tribunale di Bari, prima, e la Corte d'Appello della stessa città, poi, avevano ritenuto sussistenti fatti di truffa (con induzione in errore), non perseguibili per la sola ragione della mancanza delle necessarie querele.
ha poi sostenuto che le “inesattezze nell'elencare i capi di imputazione Controparte_1 ascritti al – in particolare erroneamente ascrivendo a quest'ultimo anche il delitto di Pt_1 riduzione in schiavitù e associazione a delinquere di stampo mafioso”, sarebbero imprecisioni marginali, che non avrebbero alterato “il nucleo di verità della notizia”.
Infine ha negato di essere responsabile del contenuto della trasmissione, andata in onda in diretta, dunque senza possibilità dell'editore di “operare un controllo preventivo sui contenuti”.
2.2.- per parte sua, ha osservato che i reati per i quali è stato Parte_2 Pt_1
"rinviato a giudizio erano numerosi e costituiti da fattispecie di elevato ed intrinseco allarme sociale;
a partire dal delitto di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), finalizzata alla commissione di numerose ipotesi delittuose poi anche autonomamente contestate, e segnatamente: truffa (ex art. 640 c.p.) commessa in danno di ex appartenenti al gruppo
Arkeon, esercizio abusivo della professione di psicologo psicoterapeuta e di medico (348
8 c.p.), il delitto di stato di incapacità procurato mediante violenza (613 c.p.), maltrattamenti nei confronti di persona minorenne (572 c.p.) e calunnia (368 c.p.)."
Ha poi aggiunto che "per i delitti di cui all'art. 613 c.p. e 572 c.p. è stata pronunciata nei confronti dell'imputato una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste e per il delitto di calunnia di cui all'art. 368 c.p. è stata pronunciata nei confronti dell'imputato una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato", mentre "per gli episodi di truffa anch'essi oggetto di giudizio... il Giudice di prime cure si è limitato a rilevare l'improcedibilità del reato in mancanza di querela delle persone offese, senza tuttavia escluderne nel merito la sussistenza – come poi ben precisato dalla Corte d'Appello".
Infine, ha sostenuto che l'espressione "criminalità organizzata", usata nel corso della trasmissione de qua, sarebbe sinonimo di “associazione per delinquere”,
*
3.- La domanda è fondata e merita accoglimento.
Come risulta dai documenti di causa, è stato condannato con sentenza Parte_1
irrevocabile per i delitti di associazione per delinquere e di esercizio abusivo della professione di psicologo.
Egli è stato condannato dal Tribunale di Bari con sentenza del 16 luglio 2012, confermata l'11 dicembre 2015 dalla Corte d'Appello di Bari, eccetto che per i reati di esercizio abusivo della professione commessi prima del 19 febbraio 2008, per i quali è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione.
La condanna dell'attore ha poi trovato conferma in Cassazione (sentenza n. 39339/2017), dove è stato dichiarato inammissibile il ricorso del per manifesta infondatezza dei Pt_1
motivi (docc. 3 e 4 conv.).
Della vicenda penale in cui è incorso il si è occupato lo “spazio di approfondimento” Pt_1 della trasmissione “Radio 105 Friends”, condotto da (Tony) e Persona_3 [...]
(Ross), con ospite il criminologo Dr. nella puntata andata in Per_4 Persona_2
onda il 21 luglio 2020. Nel corso di tale trasmissione è stato propalato (anche in video)
9 quanto sopra riportato (al punto 1.1.).
In questa puntata è stata data lettura di un articolo giornalistico di nove anni prima, che dà ampio conto delle prospettazioni accusatorie formulate nei confronti del e dei capi di Pt_1
imputazione a lui ascritti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, informando invece in modo frettoloso, notevolmente sommario e inesatto delle decisioni assunte con le sentenze, di primo grado (2012), di appello (2015) e di cassazione (2017), che, all'epoca della trasmissione, erano già da tempo intervenute: esse avevano definitivamente accertato, con valore di giudicato, i termini della fattispecie scrutinata dai
Giudici penali.
Come insegna Cass. 12.10.2020 ord. n. 21969, perché l'esercizio del diritto di cronaca sia legittimo occorre che l'autore del servizio giornalistico verifichi <in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione>>.
Ciò, nel caso in esame, è stato fatto in modo assolutamente inadeguato, sciatto, superficiale ed errato. La trasmissione “di approfondimento” allestita dai conduttori e dal “noto criminologo” loro ospite, muovendo da un articolo di stampa di nove anni prima, dunque tutt'altro che aggiornato, ha posto l'accento sulla “serie di capi di imputazione” ascritti al dalla “Procura di Bari”, tra l'altro elencando falsamente tra questi anche la Pt_1
“riduzione in schiavitù” e la partecipazione a “organizzazione di stampo mafioso” (reati mai contestati all'attore), mentre avrebbe dovuto, in ossequio al principio di Cass. 21969/20 cit., dare conto delle decisioni definitive assunte dai Giudici penali nei confronti del in Pt_1
base alle quali questi è stato, sì, ritenuto colpevole di associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo della professione di psicologo e di esercizio abusivo di tale professione, ma non di altro.
Inoltre, se alcune delle espressioni utilizzate nella trasmissione radiofonica del 21.7.2020 sono consistite in termini non infrequenti nel gergo giornalistico, certo non particolarmente riguardosi, ma sicuramente costituenti espressione ironicamente critica (“guru”, “santone”)
10 lecitamente rivolta a chi si faceva chiamare “maestro” dai suoi allievi/pazienti, non altrettanto lecita è, secondo questo giudice, l'attribuzione all'attore della qualità di condannato per reati assai più gravi (partecipazione a “organizzazione di stampo mafioso”,
“riduzione in schiavitù”) rispetto a quelli di cui è stato irrevocabilmente ritenuto Pt_1
responsabile.
Ritiene infatti questo giudice che assai maggiori siano la riprovazione morale e lo stigma socialmente attribuiti a chi si rende responsabile di adesione a sodalizi mafiosi, rispetto a quelli rivolti a chi si è associato con altri al fine di realizzare un programma criminoso meno pravo di quelli propri di organizzazioni come mafia, 'ndrangheta, camorra, sacra corona unita: esso era volto al (solo) esercizio, sia pure in assenza del titolo che lo abiliti, della professione di psicologo. Dunque, le espressioni “criminalità organizzata” e “organizzazione di stampo mafioso” non posso essere ritenute avere, presso il pubblico degli ascoltatori radiofonici, il medesimo significato di associazione per delinquere ed essere a questa equiparati sul piano del disvalore sociale e della condanna morale.
È poi del tutto priva di riscontro nella realtà l'affermazione secondo cui si sarebbe Pt_1 reso responsabile dell'infamante reato di “riduzione in schiavitù”.
Quanto sopra ha certamente prodotto lesione dell'onore e della reputazione dell'attore.
Tale lesione deve essere risarcita dai convenuti editori della trasmissione radiofonica e in video della puntata del 21.7.2020 di “Radio 105 Friends”.
4.- Con riguardo alla quantificazione del risarcimento da attribuirsi a per Parte_1
la lesione al sentimento di sé e alla reputazione (o considerazione sociale) cagionatagli dalla trasmissione di cui sopra, ritiene questo giudice di dover fare riferimento ai “Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa” elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano
(Edizione 2024, pag. 100), aggiornati all'1.1.2024 giusta indici (e coefficienti di raccordo)
ISTAT.
11 Tenuto conto delle indicazioni che devono trarsi da tali “Criteri orientativi”, nel caso in esame devono considerarsi, a fini di liquidazione del risarcimento, i seguenti elementi della fattispecie:
- l'offesa patita da è da ritenersi non tenue, attesa la riprovazione sociale relativa al Pt_1
fenomeno della mafia e alla riduzione in schiavitù;
- l'attore ha allegato una sola trasmissione radiofonica (visibile anche in video) a contenuto diffamatorio;
- le convenute non hanno contestato l'affermazione attorea che ha una Controparte_1
media giornaliera di 4.361.000 ascoltatori: esse, anzi, hanno ammesso di avere un “vasto pubblico di ascoltatori” e di trasmettere “programmi di grande richiamo”;
- il tempo dedicato “a tal sedicente , in chiusura della “sezione” della Parte_1 puntata “C.S.I. Milano” del 21.7.2020 sulle “sette” nel mondo, è stato di rilevante ampiezza
(circa cinque minuti);
- dunque vi è stata non trascurabile risonanza mediatica;
- l'intensità dell'elemento soggettivo (dolo generico) che ha sorretto la condotta che ha arrecato danno alla reputazione e al sentimento di sé di è da ritenere media, atteso Pt_1 che le intenzioni dei conduttori e dell'ospite della trasmissione appaiono evidentemente volte più a criticare l'operato dei giudici che si erano occupati del caso, che quello dell'attore.
Sulla base di quanto sopra, la diffamazione di cui trattasi deve essere ritenuta di media gravità, per la quale le suddette Tabelle milanesi suggeriscono la liquidazione di risarcimento compreso tra euro 23.498,00 ed euro 35.247,00.
Tenuto dunque conto dei valori suggeriti dal predetto elaborato dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, questo giudice stima che il risarcimento del danno non patrimoniale spettante all'attore deve essere stabilito nell'importo attualizzato di €
25.000,00, comprensivo di interessi compensativi calcolati alla data della presente decisione
(con metodo ossequioso dell'insegnamento di Cass. SU n. 1712/1995). Su tale importo dovranno essere calcolati (e corrisposti) ulteriori interessi legali fino al saldo.
12 **
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo giusta il DM
13.8.2022 n. 147.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o disattesa:
condanna e in solido tra loro, a pagare a Controparte_1 Parte_2
, a titolo di risarcimento, la somma di € 25.000,00 oltre interessi in misura Parte_1
legale dalla data della presente decisione al saldo;
condanna e in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 Parte_2
all'attore le spese processuali, liquidate in € 6.600,00 per compensi, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA, e in € 265,00 per anticipazioni.
Sentenza esecutiva.
Milano, 16.5.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
13
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51050/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), residente a [...] C.F._1
Villoresi n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Bauccio (c.f. ), C.F._2
presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via A. Maffei n. 1 (FAX: 02.7490743
- PEC: ; Email_1
-attore- contro
(p.IVA , con sede legale in Cologno Controparte_1 P.IVA_1
Monzese – 20093 (MI), Viale Europa n. 46, in persona del procuratore speciale Avv.
dall'Avvocato Salvatore Pino (c.f. ), presso il quale Controparte_2 C.F._3
è elettivamente domiciliato in Milano, Viale Monte Nero n. 84 (FAX: 02.59901255 – PEC: ; Email_2
(c.f. , con sede in Milano, Largo Guido Parte_2 P.IVA_2
Donegani, n. 1, in persona del legale rappresentante Dott. , rappresentata e Parte_3
difesa dagli Avv.ti Giovanni Mangialardi (c.f. e Sabrina Minotto C.F._4
(c.f. , elettivamente domiciliata presso il primo in Milano, Via C.F._5
Matteo Bandello 5 (FAX: 02.89692449 - PEC: Email_3
- ; Email_4
-convenute- con atto di citazione notificato il 17.12.2021;
avente a oggetto: domanda di condanna al risarcimento di danni da diffamazione a mezzo trasmissione radiofonica;
Conclusioni di : Parte_1
<contrariis rejectis e con ogni miglior formula, così giudicare:
NEL MERITO:
1) per tutti i fatti di cui in narrativa, valutati sia singolarmente che nel loro complesso, accertare e dichiarare la illiceità, in violazione del diritto all'onore e alla reputazione del ricorrente , ex art. 595 c.p., aggravata dall'attribuzione di fatti specifici ex Parte_1
co. 2, e comunque ex artt. 2043 c.c. e 2059 c.c. oltreché sotto ogni più ampio profilo normativo civilistico, per le propalazioni oggetto di causa;
2) per l'effetto, condannare ex art. 2059 c.c., o comunque ex art. 2043 c.c. o art. 2049 c.c., oltreché sotto ogni più ampio profilo normativo civilistico, le società Controparte_1
C.F. PEC: con sede a
[...] P.IVA_1 Email_5
Milano in Largo Guido Donegani n. 1, in persona del l.r.p.t., quale editrice dalla stazione nonché la società C.F. PEC: CP_1 Parte_2 P.IVA_2
con sede a Milano in Largo Guido Donegani n. 1, Email_6 in persona del l.r.p.t., quali editrice di , al pagamento in favore dell'attore CP_1 CP_3
2 della somma di Euro 25.000,00 o di quella anche minore che l'Ill.mo Tribunale vorrà liquidare, anche in via equitativa, quale risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
3)Si chiede, infine, che ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis del D.Lgsl. 28/2010, in connessione con l'articolo 116, comma 2 c.p.c. venga valutata ogni conseguenza di legge connessa alla non giustificata assenza della parte chiamata al primo incontro di mediazione, sia sul piano processuale che sul piano sanzionatorio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere le prove documentali di cui alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara anticipatario>>.
Conclusioni di : Controparte_1
<
In via pregiudiziale di rito:
- accertare e rilevare la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio per assoluta incertezza circa i fatti costitutivi della domanda ex art. 164 IV comma c.p.c.;
Nel merito:
- rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presento atto;
In via istruttoria:
- dichiarare inammissibili o comunque irrilevanti, e per l'effetto, rigettare le prove indicate da parte avversa nei propri scritti difensivi;
In ogni caso:
- valutare la sussistenza dei presupposti per la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni subiti da per lite temeraria, danni da determinarsi in via Controparte_1 equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre agli oneri di legge sulle somme soggette>>
3 Conclusioni di : Parte_2
<contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
- rigettare le domande dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1
per le ragioni tutte esposte da nella propria comparsa di costituzione e Parte_2
risposta del 24 giugno 2022 e nelle proprie memorie istruttorie;
In via istruttoria:
- dichiarare inammissibili e/o rigettare le prove indicate dall'attore nella Parte_1
propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.;
In ogni caso:
- valutare la sussistenza dei presupposti per la condanna dall'attore al Parte_1
risarcimento dei danni subiti da per lite temeraria, danni da Parte_2 determinarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre agli oneri di legge sulle somme soggette>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato a ciascuna convenuta in data 17.12.2021, il Sig.
[...]
ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Milano e Parte_1 Controparte_1
editrici del programma “Radio 105 Friends”, al fine di ottenere Parte_2
l'accertamento della natura diffamatoria del contenuto della puntata radiofonica andata in onda il 21 luglio 2020 dalle 10:00 alle 12:00 sia sulla frequenza radio di , Controparte_1 sia “via video nel sito web della radio” (di cui è editore , nonché il Parte_2
risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a causa della diffusione di notizie false e lesive della reputazione dell'attore.
1.1.- ha dedotto che, dal minuto 1.28.25 al minuto 1.33.10 di detta Parte_1
trasmissione, vennero fatte le seguenti affermazioni:
4 : “La chiusura della puntata è dedicata a tal Per_1 sedicente guru, anch'egli, di Parte_1 un'associazione chiamata “Sacred Path”, cioè̀̀̀ “sentiero segreto”, che ha adottato il metodo Arkeon e adesso la terza e ultima parte della scheda sarà̀̀ proprio un articolo comparso sulla Gazzetta del Mezzogiorno che ci racconta la testimonianza di una vittima del prodotto Arkeon. Sentiamo”>>.
A questo punto una voce fuori campo legge l'articolo preannunciato, a firma pubblicato su la Testimone_1
Gazzetta del Mezzogiorno del 5 ottobre 2011.
Questo il testo dell'articolo letto: <<“Sono stata costretta a procreare perché mio marito era completamente succube di
[...]
guai a contraddire il maestro” – a detta della Parte_1 donna – “non potevo dire cose negative sul non potevo Pt_1 spiegargli che lui non era il Dio in terra come veniva considerato. Una volta mi permise di farlo nel corso di una cena con degli allievi. Fui obbligata a chiedere scusa pubblicamente davanti a tutti”. Ricordi dolorosi per 'S.C.' che ad un certo punto della deposizione ha iniziato a piangere. Il Presidente del collegio giudicante, CP_4 le ha chiesto se volesse sospendere per qualche minuto. La donna ha rifiutato. Troppo forte il desiderio di raccontare tutto quello che sapeva. Quando però la parola è passata alle difese degli imputati per il controesame, le sue risposte sono apparse meno convinte. “È ancora sposata?” le è stato chiesto;
alla risposta affermativa, c'è chi ha fatto notare come non avesse la fede al dito: “I problemi con mio marito si trascinano da allora, non li abbiamo ancora risolti. Al centro della vicenda, secondo la Procura di Bari, una sorta di psicosetta, che utilizzando tecniche vagamente ispirate alle
5 filosofie orientali del Reiki, in 10 anni sarebbe riuscita a raccogliere 10.000 adepti in tutta Italia e a truffare molte persone, obbligandole a partecipare a costosi seminari dicendo loro che sarebbero guarite dai tumori, AIDS o infertilità, oppure da problemi spirituali.
Agli imputati, nel processo in corso, sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, truffa, esercizio abusivo della professione medica, violenza privata, maltrattamenti di minori e incapacità̀̀ procurata da violenza.
Finita la lettura dello scritto, la parola torna nello studio.
Presentatore 1: “10.000 persone, non sette, 10.000 persone”.
Presentatore 2: “Infatti non ho capito perché́ sono stati depenalizzati quei reati”.
: “Perché́, evidentemente, difficili... andavano un po' Per_1 in contrasto con la libertà di scelta... è un po', diciamo, ogni tanto succede, diciamo soprattutto nei pezzi americani di avere questo scontro totale con il primo emendamento, libertà di espressione, rispetto all'incitamento all'odio, insomma siamo andati in quel versante lì … devo dirvi peraltro che abbiamo sentito questo pezzo, questa trascrizione di un giornalista che ha seguito il processo, eravamo nel 2011, naturalmente con tutta una serie di capi di imputazione, riduzione in schiavitù̀̀, organizzazione di stampo mafioso, eccetera eccetera e alla fine l'anno successivo, nel 2012, si è praticamente concluso il processo di primo grado con due anni e otto mesi al capo della setta, ad altri sette imputati che erano coinvolti con lui, invece, pene variabili da 18 mesi a 2 anni. E già a voi sembrerà poco, spero”.
Presentatore 1: “Infatti, sì, sarebbe stata la prossima domanda”.
6 : “In realtà poi c'è stato il secondo grado di Per_1 giudizio. Tenete conto che erano in 7, più̀̀ il fondatore Pt_1
… a gli hanno abbassato di 3 mesi e quindi si è portato Pt_1
a casa 2 anni e 5 mesi, a un altro dei 7 è stato completamente assolto perché dichiarato estraneo ai fatti e gli altri 6 prescrizione”.
Presentatore 1: “No vabbè̀̀́”.
: “E quindi nel 2017 la Cassazione ha detto: “ok, bene Per_1 così”, e di tutta questa vicenda Arkeon in cui se tu andavi a sentire il seminario ecco che saresti guarito dal tumore, si è riusciti a dare soltanto la falsa professione di psicologo al santone, a , e la partecipazione a criminalità Pt_1 organizzata”>>.
1.2.- L'attore sottolinea che i conduttori del programma radiofonico e il loro ospite, il criminologo Dr. non hanno dato adeguatamente conto della assoluzione di Persona_2
dalla maggior parte dei reati ascrittigli e hanno propalato notizie da ritenersi false Pt_1
nelle parti in cui:
- egli è stato definito un “sedicente guru”, un “santone”, il fondatore di una “setta”, di “una sorta di psicosetta”;
- è detto che avrebbe truffato molte persone e avrebbe beneficiato di una
“depenalizzazione”;
- è affermato che egli era stato imputato e condannato per il reato di riduzione in schiavitù;
- si sostiene che abbia fatto parte di associazione mafiosa e di criminalità organizzata.
Osservato che detta trasmissione radiofonica non aveva rispettato il requisito della verità dei fatti (nemmeno putativa) e dunque non aveva dato luogo a esercizio legittimo del diritto di cronaca giudiziaria;
asserito che essa aveva arrecato all'attore lesione della reputazione e del sentimento di sé, ha chiesto la condanna delle società editrici convenute Parte_1 al pagamento della somma di € 25.000,00 (oltre rivalutazione e interessi) a titolo di risarcimento dei danni.
7 2.- Con comparse di risposta depositate telematicamente il 27.6.2022 e il 24.6.2022 si sono costituite e eccependo la nullità dell'atto Controparte_1 Parte_2
introduttivo per assoluta incertezza circa i fatti costitutivi della domanda e, nel merito, il rigetto delle domande attoree, nonché la condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Esse hanno sostenuto la corrispondenza tra quanto riferito nel corso della puntata oggetto di causa e le risultanze delle sentenze pronunciate all'esito dei processi che hanno visto
[...]
come imputato. Pt_1
2.1.- In particolare, ha evidenziato che è stato condannato Controparte_1 Pt_1 per "associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo della professione di psicologo” e per “numerosi fatti di esercizio abusivo di tale professione posti in continuazione tra loro".
Inoltre ha osservato che il Tribunale di Bari, prima, e la Corte d'Appello della stessa città, poi, avevano ritenuto sussistenti fatti di truffa (con induzione in errore), non perseguibili per la sola ragione della mancanza delle necessarie querele.
ha poi sostenuto che le “inesattezze nell'elencare i capi di imputazione Controparte_1 ascritti al – in particolare erroneamente ascrivendo a quest'ultimo anche il delitto di Pt_1 riduzione in schiavitù e associazione a delinquere di stampo mafioso”, sarebbero imprecisioni marginali, che non avrebbero alterato “il nucleo di verità della notizia”.
Infine ha negato di essere responsabile del contenuto della trasmissione, andata in onda in diretta, dunque senza possibilità dell'editore di “operare un controllo preventivo sui contenuti”.
2.2.- per parte sua, ha osservato che i reati per i quali è stato Parte_2 Pt_1
"rinviato a giudizio erano numerosi e costituiti da fattispecie di elevato ed intrinseco allarme sociale;
a partire dal delitto di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), finalizzata alla commissione di numerose ipotesi delittuose poi anche autonomamente contestate, e segnatamente: truffa (ex art. 640 c.p.) commessa in danno di ex appartenenti al gruppo
Arkeon, esercizio abusivo della professione di psicologo psicoterapeuta e di medico (348
8 c.p.), il delitto di stato di incapacità procurato mediante violenza (613 c.p.), maltrattamenti nei confronti di persona minorenne (572 c.p.) e calunnia (368 c.p.)."
Ha poi aggiunto che "per i delitti di cui all'art. 613 c.p. e 572 c.p. è stata pronunciata nei confronti dell'imputato una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste e per il delitto di calunnia di cui all'art. 368 c.p. è stata pronunciata nei confronti dell'imputato una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato", mentre "per gli episodi di truffa anch'essi oggetto di giudizio... il Giudice di prime cure si è limitato a rilevare l'improcedibilità del reato in mancanza di querela delle persone offese, senza tuttavia escluderne nel merito la sussistenza – come poi ben precisato dalla Corte d'Appello".
Infine, ha sostenuto che l'espressione "criminalità organizzata", usata nel corso della trasmissione de qua, sarebbe sinonimo di “associazione per delinquere”,
*
3.- La domanda è fondata e merita accoglimento.
Come risulta dai documenti di causa, è stato condannato con sentenza Parte_1
irrevocabile per i delitti di associazione per delinquere e di esercizio abusivo della professione di psicologo.
Egli è stato condannato dal Tribunale di Bari con sentenza del 16 luglio 2012, confermata l'11 dicembre 2015 dalla Corte d'Appello di Bari, eccetto che per i reati di esercizio abusivo della professione commessi prima del 19 febbraio 2008, per i quali è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione.
La condanna dell'attore ha poi trovato conferma in Cassazione (sentenza n. 39339/2017), dove è stato dichiarato inammissibile il ricorso del per manifesta infondatezza dei Pt_1
motivi (docc. 3 e 4 conv.).
Della vicenda penale in cui è incorso il si è occupato lo “spazio di approfondimento” Pt_1 della trasmissione “Radio 105 Friends”, condotto da (Tony) e Persona_3 [...]
(Ross), con ospite il criminologo Dr. nella puntata andata in Per_4 Persona_2
onda il 21 luglio 2020. Nel corso di tale trasmissione è stato propalato (anche in video)
9 quanto sopra riportato (al punto 1.1.).
In questa puntata è stata data lettura di un articolo giornalistico di nove anni prima, che dà ampio conto delle prospettazioni accusatorie formulate nei confronti del e dei capi di Pt_1
imputazione a lui ascritti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, informando invece in modo frettoloso, notevolmente sommario e inesatto delle decisioni assunte con le sentenze, di primo grado (2012), di appello (2015) e di cassazione (2017), che, all'epoca della trasmissione, erano già da tempo intervenute: esse avevano definitivamente accertato, con valore di giudicato, i termini della fattispecie scrutinata dai
Giudici penali.
Come insegna Cass. 12.10.2020 ord. n. 21969, perché l'esercizio del diritto di cronaca sia legittimo occorre che l'autore del servizio giornalistico verifichi <in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione>>.
Ciò, nel caso in esame, è stato fatto in modo assolutamente inadeguato, sciatto, superficiale ed errato. La trasmissione “di approfondimento” allestita dai conduttori e dal “noto criminologo” loro ospite, muovendo da un articolo di stampa di nove anni prima, dunque tutt'altro che aggiornato, ha posto l'accento sulla “serie di capi di imputazione” ascritti al dalla “Procura di Bari”, tra l'altro elencando falsamente tra questi anche la Pt_1
“riduzione in schiavitù” e la partecipazione a “organizzazione di stampo mafioso” (reati mai contestati all'attore), mentre avrebbe dovuto, in ossequio al principio di Cass. 21969/20 cit., dare conto delle decisioni definitive assunte dai Giudici penali nei confronti del in Pt_1
base alle quali questi è stato, sì, ritenuto colpevole di associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo della professione di psicologo e di esercizio abusivo di tale professione, ma non di altro.
Inoltre, se alcune delle espressioni utilizzate nella trasmissione radiofonica del 21.7.2020 sono consistite in termini non infrequenti nel gergo giornalistico, certo non particolarmente riguardosi, ma sicuramente costituenti espressione ironicamente critica (“guru”, “santone”)
10 lecitamente rivolta a chi si faceva chiamare “maestro” dai suoi allievi/pazienti, non altrettanto lecita è, secondo questo giudice, l'attribuzione all'attore della qualità di condannato per reati assai più gravi (partecipazione a “organizzazione di stampo mafioso”,
“riduzione in schiavitù”) rispetto a quelli di cui è stato irrevocabilmente ritenuto Pt_1
responsabile.
Ritiene infatti questo giudice che assai maggiori siano la riprovazione morale e lo stigma socialmente attribuiti a chi si rende responsabile di adesione a sodalizi mafiosi, rispetto a quelli rivolti a chi si è associato con altri al fine di realizzare un programma criminoso meno pravo di quelli propri di organizzazioni come mafia, 'ndrangheta, camorra, sacra corona unita: esso era volto al (solo) esercizio, sia pure in assenza del titolo che lo abiliti, della professione di psicologo. Dunque, le espressioni “criminalità organizzata” e “organizzazione di stampo mafioso” non posso essere ritenute avere, presso il pubblico degli ascoltatori radiofonici, il medesimo significato di associazione per delinquere ed essere a questa equiparati sul piano del disvalore sociale e della condanna morale.
È poi del tutto priva di riscontro nella realtà l'affermazione secondo cui si sarebbe Pt_1 reso responsabile dell'infamante reato di “riduzione in schiavitù”.
Quanto sopra ha certamente prodotto lesione dell'onore e della reputazione dell'attore.
Tale lesione deve essere risarcita dai convenuti editori della trasmissione radiofonica e in video della puntata del 21.7.2020 di “Radio 105 Friends”.
4.- Con riguardo alla quantificazione del risarcimento da attribuirsi a per Parte_1
la lesione al sentimento di sé e alla reputazione (o considerazione sociale) cagionatagli dalla trasmissione di cui sopra, ritiene questo giudice di dover fare riferimento ai “Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa” elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano
(Edizione 2024, pag. 100), aggiornati all'1.1.2024 giusta indici (e coefficienti di raccordo)
ISTAT.
11 Tenuto conto delle indicazioni che devono trarsi da tali “Criteri orientativi”, nel caso in esame devono considerarsi, a fini di liquidazione del risarcimento, i seguenti elementi della fattispecie:
- l'offesa patita da è da ritenersi non tenue, attesa la riprovazione sociale relativa al Pt_1
fenomeno della mafia e alla riduzione in schiavitù;
- l'attore ha allegato una sola trasmissione radiofonica (visibile anche in video) a contenuto diffamatorio;
- le convenute non hanno contestato l'affermazione attorea che ha una Controparte_1
media giornaliera di 4.361.000 ascoltatori: esse, anzi, hanno ammesso di avere un “vasto pubblico di ascoltatori” e di trasmettere “programmi di grande richiamo”;
- il tempo dedicato “a tal sedicente , in chiusura della “sezione” della Parte_1 puntata “C.S.I. Milano” del 21.7.2020 sulle “sette” nel mondo, è stato di rilevante ampiezza
(circa cinque minuti);
- dunque vi è stata non trascurabile risonanza mediatica;
- l'intensità dell'elemento soggettivo (dolo generico) che ha sorretto la condotta che ha arrecato danno alla reputazione e al sentimento di sé di è da ritenere media, atteso Pt_1 che le intenzioni dei conduttori e dell'ospite della trasmissione appaiono evidentemente volte più a criticare l'operato dei giudici che si erano occupati del caso, che quello dell'attore.
Sulla base di quanto sopra, la diffamazione di cui trattasi deve essere ritenuta di media gravità, per la quale le suddette Tabelle milanesi suggeriscono la liquidazione di risarcimento compreso tra euro 23.498,00 ed euro 35.247,00.
Tenuto dunque conto dei valori suggeriti dal predetto elaborato dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, questo giudice stima che il risarcimento del danno non patrimoniale spettante all'attore deve essere stabilito nell'importo attualizzato di €
25.000,00, comprensivo di interessi compensativi calcolati alla data della presente decisione
(con metodo ossequioso dell'insegnamento di Cass. SU n. 1712/1995). Su tale importo dovranno essere calcolati (e corrisposti) ulteriori interessi legali fino al saldo.
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Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo giusta il DM
13.8.2022 n. 147.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o disattesa:
condanna e in solido tra loro, a pagare a Controparte_1 Parte_2
, a titolo di risarcimento, la somma di € 25.000,00 oltre interessi in misura Parte_1
legale dalla data della presente decisione al saldo;
condanna e in solido tra loro, a rifondere Controparte_1 Parte_2
all'attore le spese processuali, liquidate in € 6.600,00 per compensi, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA, e in € 265,00 per anticipazioni.
Sentenza esecutiva.
Milano, 16.5.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
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