TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 168/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Bari, 4^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice designato dott. Giuseppe Marseglia, nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n.
168/2021 e vertente fra le parti:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume,
Giuseppe Cardona e Giovanni Gomez Paloma, giusta procura in atti,
attrice
E
, Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Annabella Paola De Felice, giusta procura in atti
convenuta
Visti gli atti di causa ed udita la discussione orale all'udienza del 4 dicembre 2024 da parte dei procuratori delle parti costituite, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 2 c.p.c.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la qualificandosi cessionaria Parte_1
di crediti precedentemente nella titolarità di HE MM S.r.l. e Progetto Gestione Bacino Bari Cinque
S.r.l. nei confronti del ha convenuto il detto Ente comunale per vederlo condannare Controparte_1 al pagamento delle somme oggetto di cessione, nella misura di €. 203.043,32, oltre agli interessi di mora ex artt. 2 e 5 D.lgs n. 231/2002 e gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., sia sulla sorte capitale che su ulteriori note di debito interessi relativi a crediti ulteriori, rimborso forfettario ex art. 6
pagina 1 di 7 D.lgs n. 231/2002, il tutto in forza delle dette cessioni, ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., con vittoria di spese processuali
Si è costituito il con comparsa di costituzione e risposta del 23.7.2021, con cui ha Controparte_1 eccepito l'estinzione integrale del credito rinveniente dalle fatture emesse da Progetto Gestione Bacino
Bari Cinque S.r.l., depositando i relativi mandati di pagamento, ha contestato l'esistenza del credito di
HE MM S.r.l., eccependo, altresì, la mancanza di prova dei crediti, l'inapplicabilità al predetto della normativa di cui al D.lgs n. 231/2002, la mancanza di titolarità della cessionaria Pt_1 all'emissione di note di debito, oltre alla mancanza di trasparenza dei relativi criteri di calcolo ed all'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c., chiedendo, in conclusione, il rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, la rideterminazione delle somme dovute, alla luce dei pagamenti effettuati.
Con le memorie ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., , riconoscendo l'avvenuto Parte_1
pagamento di una parte della somma richiesta, ha ridotto la sua domanda per sorte capitale alla somma di €. 4.411,98, corrispondente al credito per sorte capitale ceduto da HE MM ed alla somma di €.
24,55 quale saldo relativo all'altro credito ceduto, insistendo nelle ulteriori domande per interessi, anche con riferimento alle fatture pagate.
/------------------------------------/
All'esito dell'istruttoria documentale, la domanda attorea, così come ridotta in corso di causa, a seguito dell'intervenuto pagamento della quasi totalità del credito ceduto da Progetto Gestione Bacino Bari
Cinque, può solo parzialmente accolta, nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto, la banca cessionaria ha provato la titolarità del credito depositando i contratti di cessione notificati all'ente comunale.
Ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata o quando gli sia stata notificata;
il debitore ceduto, ad ogni modo, può opporre al cessionario le eccezioni opponibili al cedente.
Orbene, quanto al credito ceduto da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque, l'attrice ha fornito prova della sua esistenza, depositando copia contratto di affidamento del 28/05/2012 (cfr. all. 21 fascicolo di parte).
pagina 2 di 7 Com'è noto, il creditore che agisca per ottenere il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento (si veda Cass. civ., n. 28012/2022).
Il pagamento integra, infatti, un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca.
Nello specifico, l'ente comunale ha dedotto l'avvenuto adempimento, depositando i relativi mandati di pagamento e di tale pagamento la banca ha dato atto, rinunciando alla domanda per l'importo corrispondente ma solo a titolo di sorte capitale ed insistendo per la domanda di pagamento degli interessi, anche sulle note di debito per spese ulteriori prodotte in atti.
D'altra parte, è evidente che il contratto, validamente stipulato, abbia trovato esecuzione, giusti anche i pagamenti dedotti da parte convenuta.
Va precisato, anche ai fini della regolamentazione delle spese processuali, che tale pagamento è avvenuto dopo l'incardinamento del presente giudizio, facendo venir meno l'interesse ad agire per le dette somme, ad ogni modo esistente al momento in cui questo Tribunale è stato adito. Infatti, i mandati di pagamento sono del 18/02/2021, mentre l'atto di citazione era stato notificato il 19/12/2020.
Il saldo ancora dovuto a tale titolo è di € 24,55, pari alla differenza tra il credito per sorte capitale ceduto e le somme pagate.
Quanto al credito per sorte capitale ceduto da HE MM per forniture di energia, esso non è provato.
Va disattesa la contestazione di parte convenuta circa la mancanza di prova del contratto.
In atti, in effetti, non è stato prodotto il contratto di fornitura energetica. Tuttavia, va precisato che HE
MM ha erogato un servizio in regime di salvaguardia, come risulta dall'esito della procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia per gli anni 2019 e 2020, prodotto dall'attrice.
Il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, IV, Dl n. 73/2007 (conv. con mod. in L. n. 125/2007) e al Dm. 23 novembre 2007 (i cui prezzi sono predeterminati in base alle disposizioni dell'Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e a modalità di calcolo fissate con detto Dm per i corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione) è un servizio che viene attivato per i clienti finali
(siano essi enti pubblici o soggetti privati) che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero
(o ne siano rimasti privi) e siano intestatari di almeno un sito in media o alta tensione, oppure siano pagina 3 di 7 titolari di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro. In tale contesto tra le parti non vi è alcun contratto sottoscritto (personalmente o dai rispettivi rappresentanti legali) sulla base della loro autonomia privata, in quanto si tratta di un rapporto sorto ex lege. Il vincolo negoziale tra le parti sorge così, ex novo e automaticamente, in conseguenza dell'erogazione di energia nell'ambito del servizio di salvaguardia, come previsto dalla richiamata normativa di settore. Il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, dunque, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel cennato regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale;
trattasi di rapporto che può essere interrotto in qualsiasi momento.
Di conseguenza, la mancata produzione del contratto, in detto contesto, è irrilevante ai fini della prova dell'esistenza del rapporto.
Tuttavia, quanto all'esistenza del credito azionato in forza delle tre fatture prodotte, vi è stata l'espressa contestazione del convenuto, che ha lamentato la carenza di prova. Contestazione formulata dal anche nella lettera inviata al gestore e allegata sub 9 del fascicolo del comune di . CP_1 CP_1
È orientamento ormai consolidato, oltre che condivisibile, quello per cui, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, così che, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (cfr. Cass. civ. n. 21564/2022, Cass. civ. n. 23699/2016).
Nel caso che ci occupa, pur in mancanza di contestazioni specifiche sugli importi non corrispondenti ai consumi da parte del convenuto, il cessionario, senza provare l'effettiva erogazione, ha prodotto documentazione contabile contraddittoria.
Infatti, delle tre fatture prodotte da parte attrice (all. 20), le ultime due emesse, l'una con scadenza
31/08/2019 e l'altra con scadenza 10/08/2019, recano la dicitura: “le bollette precedenti ci risultano pagate”.
Alla luce di ciò, in mancanza di prova circa l'effettività dei consumi e, vista la contraddittorietà della documentazione contabile prodotta rispetto alle deduzioni dell'istante, la domanda di pagamento in forza delle tre fatture citate non può trovare accoglimento. Di conseguenza, non può trovare accoglimento neanche la richiesta di pagamento degli interessi di mora ex artt. 2 e 5 D.lgs n. 231/2002, degli interessi anatocistici e del rimborso forfettario ex art. 6 D.lgs n. 231/2002.
pagina 4 di 7 Va, invece, accolta la richiesta degli interessi di mora e anatocistici, oltre che del rimborso forfettario, con riguardo alle 11 fatture cedute da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. (elenco fatture all. 3 fascicolo di parte attrice), la cui sorte capitale è stata quasi integralmente pagata in corso di causa.
La cessione del credito, sostanziandosi nel trasferimento della titolarità della posizione creditoria, come composta, oltre che dal diritto alla prestazione, anche dai privilegi, le garanzie reali e personali e gli altri accessori, comporta il trasferimento al cessionario anche del diritto al pagamento degli interessi di mora, alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi sono dovuti al creditore cedente.
Va disattesa la contestazione di parte convenuta circa l'inapplicabilità degli interessi commerciali ai Pa rapporti con la .
Sulla questione, ormai pacifica, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 35092/2023, sebbene relativamente ai rapporti con il SSN. Secondo la Suprema Corte, rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un CP_2
contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi de quibus.
La Corte di Giustizia dell'UE, in svariate occasioni, si è espressa sul mancato rispetto, da parte delle
PA, dei termini di pagamento stabiliti nella Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs
192/2012, che ha modificato il D.lgs 231/2002.
Non vi è dubbio, dunque, che un rapporto consistente nella fornitura di un servizio in cui è parte un ente pubblico, rientri nella definizione di transazione commerciale, ai sensi della legge citata.
Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dall'ente comunale, in atti è stato prodotto il contratto di affidamento da cui è scaturito il rapporto in cui l'ente locale agisce iure privatorum (all.20 fascicolo di parte attrice).
Sono, dunque, dovuti gli interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento delle fatture cedute a da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l., nella misura di cui agli artt. 2 e Parte_1
5 del D.lgs 231/2002, come modificato dal D.lgs 192/2012, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti sorte capitale.
pagina 5 di 7 Quanto agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, essi sono dovuti in forza dell'art. 1283 c.c., essendo gli interessi di mora sul capitale scaduti da oltre sei mesi al momento della citazione;
essi sono dovuti in forza dell'art. 1284 co. 4 c.c. nella stessa misura degli interessi di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs 231/2002 e ss.mm.
Quanto alle note di debito interessi per crediti diversi e ulteriori, l'attrice ha indicato quale fonte contrattuale, il contratto di affidamento di pubblico servizio alla cedente Progetto Gestione Bacino Bari
Cinque, datato 28/15/2012 (all. 20 e 21 del fascicolo di parte attrice).
Priva di pregio è la contestazione dell'ente comunale circa la scarsa chiarezza dei criteri di calcolo: in realtà, ciascuna nota reca in modo chiaro l'indicazione dei criteri di calcolo degli interessi (all. 21).
Sussiste la titolarità di ad emettere note di debito, trattandosi, ormai, di credito proprio. Parte_1
E', dunque, dovuta la somma di €. 16.102,18 a titolo di interessi di mora, così come calcolati nelle note di debito prodotte, oltre gli interessi anatocistici, nei termini innanzi detti.
Spetta, infine, all'attrice anche la somma di 40,00 €. per ciascuna delle 11 fatture pagate solo in corso di causa e per le 5 note di debito, per l'importo complessivo di €. 640,00.
È inammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa, in presenza di un'azione di adempimento contrattuale esperibile e, di fatto, esperita. L'azione ex art. 2041 c.c., infatti, è, come noto, un'azione meramente residuale e tale residualità va valutata in astratto (si veda da ultimo Cass.,
S.U., n. 33954/2023).
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, occorre considerare che il pagamento dell'intera sorte capitale del credito avente fonte nell'affidamento del servizio di smaltimento è avvenuto dopo la notifica dell'atto di citazione. Perciò, nonostante la rinuncia a tale richiesta, al momento della proposizione della stessa vi era un interesse ad agire, che è stato soddisfatto solo in corso di causa.
Alla luce di tanto e visto comunque il parziale rigetto della domanda attorea, le spese potranno compensarsi parzialmente per 1/3, ponendosi a carico di parte convenuta i restanti 2/3 anche in applicazione dei principi in tema di soccombenza virtuale, il tutto con liquidazione effettuata come in dispositivo e sulla scorta dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 - Tabella 2.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio portante n. 168/2021 R.G., ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1. in parziale accoglimento della domanda, condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attrice, della somma di: € 24,55 per sorte capitale, oltre interessi di mora relativi al tardivo pagamento delle 11 fatture emesse da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. calcolati ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs 231/02 e ss.mm.; € 16.102,18 a titolo di ulteriori interessi di mora come da note di debito prodotte, interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora sulla detta sorte capitale scaduti da oltre sei mesi (alla data di notifica della citazione) nella medesima misura degli interessi di mora;
€ 640,00 quale rimborso forfettario ex art. 6
D.lgs n. 231/02 con riguardo alle 11 fatture emesse da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque
S.r.l.;
2. compensa per 1/3 le spese processuali e condanna il a rimborsare all'attrice i Controparte_1
restanti 2/3, che si liquidano in complessivi € 9.926,00 di cui € 9.402,00 per compenso professionale ed € 524,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti come per legge.
Bari, lì 2 gennaio 2025
Il Giudice Unico
(Dott. Giuseppe Marseglia)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Bari, 4^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice designato dott. Giuseppe Marseglia, nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n.
168/2021 e vertente fra le parti:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume,
Giuseppe Cardona e Giovanni Gomez Paloma, giusta procura in atti,
attrice
E
, Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Annabella Paola De Felice, giusta procura in atti
convenuta
Visti gli atti di causa ed udita la discussione orale all'udienza del 4 dicembre 2024 da parte dei procuratori delle parti costituite, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 2 c.p.c.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la qualificandosi cessionaria Parte_1
di crediti precedentemente nella titolarità di HE MM S.r.l. e Progetto Gestione Bacino Bari Cinque
S.r.l. nei confronti del ha convenuto il detto Ente comunale per vederlo condannare Controparte_1 al pagamento delle somme oggetto di cessione, nella misura di €. 203.043,32, oltre agli interessi di mora ex artt. 2 e 5 D.lgs n. 231/2002 e gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., sia sulla sorte capitale che su ulteriori note di debito interessi relativi a crediti ulteriori, rimborso forfettario ex art. 6
pagina 1 di 7 D.lgs n. 231/2002, il tutto in forza delle dette cessioni, ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., con vittoria di spese processuali
Si è costituito il con comparsa di costituzione e risposta del 23.7.2021, con cui ha Controparte_1 eccepito l'estinzione integrale del credito rinveniente dalle fatture emesse da Progetto Gestione Bacino
Bari Cinque S.r.l., depositando i relativi mandati di pagamento, ha contestato l'esistenza del credito di
HE MM S.r.l., eccependo, altresì, la mancanza di prova dei crediti, l'inapplicabilità al predetto della normativa di cui al D.lgs n. 231/2002, la mancanza di titolarità della cessionaria Pt_1 all'emissione di note di debito, oltre alla mancanza di trasparenza dei relativi criteri di calcolo ed all'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c., chiedendo, in conclusione, il rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, la rideterminazione delle somme dovute, alla luce dei pagamenti effettuati.
Con le memorie ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., , riconoscendo l'avvenuto Parte_1
pagamento di una parte della somma richiesta, ha ridotto la sua domanda per sorte capitale alla somma di €. 4.411,98, corrispondente al credito per sorte capitale ceduto da HE MM ed alla somma di €.
24,55 quale saldo relativo all'altro credito ceduto, insistendo nelle ulteriori domande per interessi, anche con riferimento alle fatture pagate.
/------------------------------------/
All'esito dell'istruttoria documentale, la domanda attorea, così come ridotta in corso di causa, a seguito dell'intervenuto pagamento della quasi totalità del credito ceduto da Progetto Gestione Bacino Bari
Cinque, può solo parzialmente accolta, nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto, la banca cessionaria ha provato la titolarità del credito depositando i contratti di cessione notificati all'ente comunale.
Ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata o quando gli sia stata notificata;
il debitore ceduto, ad ogni modo, può opporre al cessionario le eccezioni opponibili al cedente.
Orbene, quanto al credito ceduto da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque, l'attrice ha fornito prova della sua esistenza, depositando copia contratto di affidamento del 28/05/2012 (cfr. all. 21 fascicolo di parte).
pagina 2 di 7 Com'è noto, il creditore che agisca per ottenere il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento (si veda Cass. civ., n. 28012/2022).
Il pagamento integra, infatti, un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca.
Nello specifico, l'ente comunale ha dedotto l'avvenuto adempimento, depositando i relativi mandati di pagamento e di tale pagamento la banca ha dato atto, rinunciando alla domanda per l'importo corrispondente ma solo a titolo di sorte capitale ed insistendo per la domanda di pagamento degli interessi, anche sulle note di debito per spese ulteriori prodotte in atti.
D'altra parte, è evidente che il contratto, validamente stipulato, abbia trovato esecuzione, giusti anche i pagamenti dedotti da parte convenuta.
Va precisato, anche ai fini della regolamentazione delle spese processuali, che tale pagamento è avvenuto dopo l'incardinamento del presente giudizio, facendo venir meno l'interesse ad agire per le dette somme, ad ogni modo esistente al momento in cui questo Tribunale è stato adito. Infatti, i mandati di pagamento sono del 18/02/2021, mentre l'atto di citazione era stato notificato il 19/12/2020.
Il saldo ancora dovuto a tale titolo è di € 24,55, pari alla differenza tra il credito per sorte capitale ceduto e le somme pagate.
Quanto al credito per sorte capitale ceduto da HE MM per forniture di energia, esso non è provato.
Va disattesa la contestazione di parte convenuta circa la mancanza di prova del contratto.
In atti, in effetti, non è stato prodotto il contratto di fornitura energetica. Tuttavia, va precisato che HE
MM ha erogato un servizio in regime di salvaguardia, come risulta dall'esito della procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia per gli anni 2019 e 2020, prodotto dall'attrice.
Il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, IV, Dl n. 73/2007 (conv. con mod. in L. n. 125/2007) e al Dm. 23 novembre 2007 (i cui prezzi sono predeterminati in base alle disposizioni dell'Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e a modalità di calcolo fissate con detto Dm per i corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione) è un servizio che viene attivato per i clienti finali
(siano essi enti pubblici o soggetti privati) che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero
(o ne siano rimasti privi) e siano intestatari di almeno un sito in media o alta tensione, oppure siano pagina 3 di 7 titolari di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro. In tale contesto tra le parti non vi è alcun contratto sottoscritto (personalmente o dai rispettivi rappresentanti legali) sulla base della loro autonomia privata, in quanto si tratta di un rapporto sorto ex lege. Il vincolo negoziale tra le parti sorge così, ex novo e automaticamente, in conseguenza dell'erogazione di energia nell'ambito del servizio di salvaguardia, come previsto dalla richiamata normativa di settore. Il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, dunque, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel cennato regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale;
trattasi di rapporto che può essere interrotto in qualsiasi momento.
Di conseguenza, la mancata produzione del contratto, in detto contesto, è irrilevante ai fini della prova dell'esistenza del rapporto.
Tuttavia, quanto all'esistenza del credito azionato in forza delle tre fatture prodotte, vi è stata l'espressa contestazione del convenuto, che ha lamentato la carenza di prova. Contestazione formulata dal anche nella lettera inviata al gestore e allegata sub 9 del fascicolo del comune di . CP_1 CP_1
È orientamento ormai consolidato, oltre che condivisibile, quello per cui, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, così che, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (cfr. Cass. civ. n. 21564/2022, Cass. civ. n. 23699/2016).
Nel caso che ci occupa, pur in mancanza di contestazioni specifiche sugli importi non corrispondenti ai consumi da parte del convenuto, il cessionario, senza provare l'effettiva erogazione, ha prodotto documentazione contabile contraddittoria.
Infatti, delle tre fatture prodotte da parte attrice (all. 20), le ultime due emesse, l'una con scadenza
31/08/2019 e l'altra con scadenza 10/08/2019, recano la dicitura: “le bollette precedenti ci risultano pagate”.
Alla luce di ciò, in mancanza di prova circa l'effettività dei consumi e, vista la contraddittorietà della documentazione contabile prodotta rispetto alle deduzioni dell'istante, la domanda di pagamento in forza delle tre fatture citate non può trovare accoglimento. Di conseguenza, non può trovare accoglimento neanche la richiesta di pagamento degli interessi di mora ex artt. 2 e 5 D.lgs n. 231/2002, degli interessi anatocistici e del rimborso forfettario ex art. 6 D.lgs n. 231/2002.
pagina 4 di 7 Va, invece, accolta la richiesta degli interessi di mora e anatocistici, oltre che del rimborso forfettario, con riguardo alle 11 fatture cedute da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. (elenco fatture all. 3 fascicolo di parte attrice), la cui sorte capitale è stata quasi integralmente pagata in corso di causa.
La cessione del credito, sostanziandosi nel trasferimento della titolarità della posizione creditoria, come composta, oltre che dal diritto alla prestazione, anche dai privilegi, le garanzie reali e personali e gli altri accessori, comporta il trasferimento al cessionario anche del diritto al pagamento degli interessi di mora, alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi sono dovuti al creditore cedente.
Va disattesa la contestazione di parte convenuta circa l'inapplicabilità degli interessi commerciali ai Pa rapporti con la .
Sulla questione, ormai pacifica, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 35092/2023, sebbene relativamente ai rapporti con il SSN. Secondo la Suprema Corte, rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un CP_2
contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi de quibus.
La Corte di Giustizia dell'UE, in svariate occasioni, si è espressa sul mancato rispetto, da parte delle
PA, dei termini di pagamento stabiliti nella Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs
192/2012, che ha modificato il D.lgs 231/2002.
Non vi è dubbio, dunque, che un rapporto consistente nella fornitura di un servizio in cui è parte un ente pubblico, rientri nella definizione di transazione commerciale, ai sensi della legge citata.
Peraltro, a differenza di quanto sostenuto dall'ente comunale, in atti è stato prodotto il contratto di affidamento da cui è scaturito il rapporto in cui l'ente locale agisce iure privatorum (all.20 fascicolo di parte attrice).
Sono, dunque, dovuti gli interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento delle fatture cedute a da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l., nella misura di cui agli artt. 2 e Parte_1
5 del D.lgs 231/2002, come modificato dal D.lgs 192/2012, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti sorte capitale.
pagina 5 di 7 Quanto agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, essi sono dovuti in forza dell'art. 1283 c.c., essendo gli interessi di mora sul capitale scaduti da oltre sei mesi al momento della citazione;
essi sono dovuti in forza dell'art. 1284 co. 4 c.c. nella stessa misura degli interessi di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs 231/2002 e ss.mm.
Quanto alle note di debito interessi per crediti diversi e ulteriori, l'attrice ha indicato quale fonte contrattuale, il contratto di affidamento di pubblico servizio alla cedente Progetto Gestione Bacino Bari
Cinque, datato 28/15/2012 (all. 20 e 21 del fascicolo di parte attrice).
Priva di pregio è la contestazione dell'ente comunale circa la scarsa chiarezza dei criteri di calcolo: in realtà, ciascuna nota reca in modo chiaro l'indicazione dei criteri di calcolo degli interessi (all. 21).
Sussiste la titolarità di ad emettere note di debito, trattandosi, ormai, di credito proprio. Parte_1
E', dunque, dovuta la somma di €. 16.102,18 a titolo di interessi di mora, così come calcolati nelle note di debito prodotte, oltre gli interessi anatocistici, nei termini innanzi detti.
Spetta, infine, all'attrice anche la somma di 40,00 €. per ciascuna delle 11 fatture pagate solo in corso di causa e per le 5 note di debito, per l'importo complessivo di €. 640,00.
È inammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa, in presenza di un'azione di adempimento contrattuale esperibile e, di fatto, esperita. L'azione ex art. 2041 c.c., infatti, è, come noto, un'azione meramente residuale e tale residualità va valutata in astratto (si veda da ultimo Cass.,
S.U., n. 33954/2023).
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, occorre considerare che il pagamento dell'intera sorte capitale del credito avente fonte nell'affidamento del servizio di smaltimento è avvenuto dopo la notifica dell'atto di citazione. Perciò, nonostante la rinuncia a tale richiesta, al momento della proposizione della stessa vi era un interesse ad agire, che è stato soddisfatto solo in corso di causa.
Alla luce di tanto e visto comunque il parziale rigetto della domanda attorea, le spese potranno compensarsi parzialmente per 1/3, ponendosi a carico di parte convenuta i restanti 2/3 anche in applicazione dei principi in tema di soccombenza virtuale, il tutto con liquidazione effettuata come in dispositivo e sulla scorta dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 - Tabella 2.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio portante n. 168/2021 R.G., ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1. in parziale accoglimento della domanda, condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attrice, della somma di: € 24,55 per sorte capitale, oltre interessi di mora relativi al tardivo pagamento delle 11 fatture emesse da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque S.r.l. calcolati ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs 231/02 e ss.mm.; € 16.102,18 a titolo di ulteriori interessi di mora come da note di debito prodotte, interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora sulla detta sorte capitale scaduti da oltre sei mesi (alla data di notifica della citazione) nella medesima misura degli interessi di mora;
€ 640,00 quale rimborso forfettario ex art. 6
D.lgs n. 231/02 con riguardo alle 11 fatture emesse da Progetto Gestione Bacino Bari Cinque
S.r.l.;
2. compensa per 1/3 le spese processuali e condanna il a rimborsare all'attrice i Controparte_1
restanti 2/3, che si liquidano in complessivi € 9.926,00 di cui € 9.402,00 per compenso professionale ed € 524,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori dovuti come per legge.
Bari, lì 2 gennaio 2025
Il Giudice Unico
(Dott. Giuseppe Marseglia)
pagina 7 di 7