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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 297/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 297/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 PERRON CABUS ANDREA e dall'avv. TONIATTI MICHELE ( ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. CATTANEO DANIELE ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F./P.I. ), con sede in San Gregorio di Catania (CT), Via Cerza n. 4, CP_2 P.IVA_2
(C.F./P.I. ), residente in [...] C.F._3
n. 23,
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
pagina 1 di 17 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie necessarie e/o opportune, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione, così giudicare: ▪ nel merito: a) accertare l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione Parte_2 dell'incidente stradale occorso in data 23/07/2021, in Milano, all'incrocio tra Via Castel Morrone e Via G. Modena, per violazione dell'art. 41 comma 9 del C.d.S. e comunque per negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta di guida del furgone tg. FN626TJ e dichiararlo, pertanto, responsabile dei danni patiti dall'odierno attore, solidalmente con società locatrice del furgone tg. CP_2 FN626TJ all'epoca del sinistro e dunque responsabile ex art. 91, comma 2, C.d.S., e per l'effetto b) condannare il sig. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 CP_2 nonché , in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra Controparte_3 loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore in conseguenza del sinistro stradale del 23/07/2021, da quantificarsi nella somma di € 259.568,68 o quella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del presente procedimento anche previa, occorrendo, liquidazione in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria dal fatto al saldo e oltre interessi legali dal dovuto al saldo, cui deve essere dedotto l'acconto di € 105.000,00 già corrisposto da Controparte_3
. c) condannare il sig. , in persona del legale rappresentante pro
[...] Parte_2 CP_2 tempore, nonché ., in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_3 solido tra loro, alla refusione delle spese e dei compensi relativi all'espletata fase stragiudiziale che ha preceduto l'odierno giudizio, pari a € 12.905,76 (doc.22), da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.; ▪ in ogni caso: con vittoria di spese e competenze”
Per il convenuto : Controparte_3
“Voglia il Tribunale di Milano Ill.mo adito, contrariis rejectis: IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il concorso di colpa di , rilevante ex art. 1227, 1° e 2° co. c.c., nel Parte_1 cagionare a sé stesso i danni lamentati, ovvero nell'aggravarli sensibilmente, per non avere indossato
o non aver indossato correttamente l'obbligatorio casco protettivo omologato, in relazione alla natura delle lesioni riportate, relative quasi interamente al capo ed al conseguente urto contro l'asfalto, e ciò nella misura del 50%, o nella diversa, maggiore o minore, misura che si riterrà di giustizia, e, per l'effetto, dato atto di quanto versato ante causam da , pari ad € 105.000,00.= imputato a CP_3 capitale, a favore di , accertare e dichiarare che detta somma versata è Parte_1 satisfattiva di ogni pretesa attorea, per ogni categoria di danno, patrimoniale e non patrimoniale, e ciò anche dopo aver disposto C.T.U. medico legale, rigettando tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese. IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, accertato e dichiarato il concorso di colpa di , rilevante ex art. 1227, 1° e 2° co. Parte_1
c.c., nel cagionare a sé stesso i danni lamentati ovvero nell'aggravarli sensibilmente, per non avere indossato o non aver indossato correttamente l'obbligatorio casco protettivo omologato, con relazione causale diretta in ordine al tipo di lesioni riportate, concernenti quasi interamente al capo ed al conseguente urto contro l'asfalto, e ciò nella misura del 50%, o nella diversa, maggiore o minore, misura che si riterrà di giustizia, ove si ritenga che la somma versata ante causam da non sia CP_3 satisfattiva, dichiarar tenuta Zurich Insurance P.L.C., in solido con e Parte_2 CP_2 a risarcire all'attore la sola, ulteriore minor somma, comunque inferiore rispetto al preteso, che sarà stata provata e ritenuta dovuta, all'esito di C.T.U. e con esclusione di ogni personalizzazione non provata e di danno patrimoniale parimenti non provato, dedotto, in ogni caso, quanto imputabile a
stesso, ex art. 1227 c.c., nei limiti di massimale di polizza di € Parte_1 pagina 2 di 17 15.000.000,00.=, dedotto il versato, imputato a capitale, e con esclusione di rivalutazione monetaria per somme già considerate rivalutate e con interessi sul dovuto calcolati via via, devalutando le somme erogate di anno in anno. IN VIA ISTRUTTORIA, prudenzialmente, rinnova istanza, pur senza inversione dell'onere della prova: a) di essere ammessi a prova orale per testi, con teste l'Agente verbalizzante (c/o Corpo di Polizia Locale di Milano), sui seguenti capitoli di prova già Testimone_1 dedotti e non ammessi: “8) Vero che in data 23.7.2021, alle ore 12,39 circa, venivo inviata in via Castel Morrone, per un sinistro stradale;
9) Vero che, giunta sul luogo del sinistro, mentre effettuavo i rilievi, venivo avvicinata da , che mi riferiva di essere stato testimone oculare del Persona_1 sinistro;
10) Vero che detto teste mi riferiva la dinamica del sinistro, soggiungendo, a seguito di specifica domanda, di avere visto il casco del motociclista rotolare a terra dopo l'impatto; 11) Vero che detto teste mi riferiva che, nel soccorrere il motociclista, si accorgeva che lo stesso non indossava il casco;
12) Vero che la cinghia di allacciamento del casco venne rinvenuta intatta”. Si contesta ancora la rilevanza probatoria dei documenti ex adverso prodotti e ci si riserva di prendere posizione sulle istanze istruttorie avversarie”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale , nonché in CP_2 Parte_2 Controparte_4
qualità rispettivamente di locataria (e poi proprietaria), conducente e impresa assicuratrice per la r.c.a. del veicolo Fiat Fiorino, tg. FN626TJ, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 23.7.2021 a
Milano, in via Castelmorrone all'incrocio con via Gustavo Modena.
A fondamento della pretesa l'attore ha dedotto:
- che in data 23 luglio 2021, poco prima delle ore 12.30, percorreva a velocità moderata Via
Castel Morrone in Milano, proveniente da Piazza Adelaide di Savoia, a bordo del motociclo, tg.
DZ67953, procedendo in direzione Parco Vittorio Formentano;
- che , alla guida del furgone Fiat Fiorino, tg. FN626TJ, assicurato con Parte_2 [...]
(polizza n. 92015122 – scadenza 31/12/2021), percorreva via Castel Controparte_3
Morrone con direzione Piazza Adelaide di Savoia;
pagina 3 di 17 - che, giunto all'altezza dell'incrocio tra Via Castel Morrone e Via Gustavo Modena, impegnava l'incrocio con luce semaforica verde per proseguire dritto la propria marcia lungo Via Castel
Morrone, mentre , giunto all'altezza dell'incrocio tra Via Castel Morrone e Parte_2
Via Gustavo Modena, impegnava l'incrocio per svoltare a sinistra, senza fermarsi e dare precedenza al motociclo, tg. DZ67953;
- di essere stato sbalzato a causa dell'urto dal sellino e proiettato oltre l'area dell'incrocio, per oltre 6 metri, cadendo infine su un'automobile in sosta, rompendone il lunotto e provocandosi gravi lesioni;
- di essere stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera
Fatebenefratelli - Sacco di Milano (MI) per essere sottoposto agli accertamenti ed esami di rito;
- che all'esito di esami lo specialista certificava “cecità in assenza di dolore in OD. Nell'ipotesi di shock del nervo ottico destro su base traumatica”;
- che in data 10.8.2021 presso l' è stato sottoposto a “Rx Clavicola Dx, Controparte_5
Rx spalla Dx”, che indicava una “lussazione acromion-claveare”;
- che il consulente tecnico di parte incaricato ha stimato un'inabilità temporanea assoluta di un giorno, di 45 giorni al 75% e di ulteriori 45 giorni al 50%, oltre a postumi permanenti, tenuto conto del deficit della funzione visiva, degli esiti anche al volto, della disfunzionalità della spalla destra nella misura del 37%, con ripercussione su una generica capacità lavorativa, sia in lavori manuali, sia in qualsiasi lavoro di tipo intellettuale, almeno in termini di maggior usura lavorativa;
- che in data 9.2.2022 la compagnia convenuta gli ha corrisposto la somma di euro 105.000,00, trattenuta a titolo di maggior acconto sul dovuto;
- non essendo stato possibile addivenire ad alcun componimento bonario, di essere stato costretto ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Zurich Insurance PLC, contestando la pretesa attorea anche nel quantum, eccependo principalmente il contegno colposo di parte attrice nella determinazione delle conseguenze dannose per aver indossato e non allacciato correttamente casco non omologato;
avendo la compagnia corrisposto l'importo di euro 105.000,00, ha pagina 4 di 17 chiesto il rigetto della pretesa attorea per riparazione integrale del danno ante causam, al netto della decurtazione in ragione del concorso colposo attoreo, da stimarsi in misura pari al 50%.
Né né hanno provveduto a costituirsi nel presente giudizio. CP_2 Parte_2
All'udienza ex art. 183 c.p.c. il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di CP_2
e di , ne ha dichiarato la contumacia e ha concesso alle parti i termini per le memorie Parte_2
ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente, tramite escussione di due testimoni, nonché mediante consulenza medico legale sulla persona di parte attrice con incarico conferito al collegio peritale composto dal dott. medico legale e dall'oculista dott. . Persona_2 Persona_3
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 27.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del
29.11.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alla parte attrice i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di parte attrice è fondata e dev'essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La parte attrice ha agito in giudizio nei confronti di e della compagnia CP_2 Parte_2
, promuovendo azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. nei confronti dell'assicurazione del CP_3
veicolo antagonista e facendo valere una responsabilità ex art. 2054 c.c. nei confronti della locataria- proprietaria e del conducente del veicolo Fiat Fiorino sopra identificato. indicata nel verbale di sinistro stradale come “locataria”, poi divenuta proprietaria del CP_2
veicolo antagonista come risulta dal documento attoreo n. 14, deve considerarsi il responsabile civile ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c. Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di contratto di leasing automobilistico il soggetto da qualificarsi come “responsabile del danno” ai sensi dell'art. 144, comma III, d.lgs. 209/2005 (cod. ass. priv.) è l'utilizzatore del veicolo (c.d. lessee) e non il proprietario del veicolo (società di leasing concedente c.d. lessor) (cfr. sul punto ex multis Cass. civ.
22399/2006 e Cass. civ. 25127/2010), mentre nel caso di contratto di noleggio veicoli a lungo termine responsabile civile deve essere considerato il proprietario (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n.
12850/2015). L'art. 91, comma I, d.lgs. 285/1992 (codice della strada), prevede per la sola ipotesi del pagina 5 di 17 contratto di leasing automobilistico, infatti, che sulla carta di circolazione venga annotato, oltre al nominativo del locatore-proprietario del veicolo (società di leasing concedente), anche il nominativo del locatario utilizzatore;
quindi nella differente ipotesi di contratto di noleggio veicoli a lungo termine sulla carta di circolazione viene conseguentemente annotato soltanto il nominativo del proprietario e non anche del soggetto noleggiatore che utilizza il veicolo, sì che i terzi non sono posti in condizione di individuare l'effettivo noleggiatore del veicolo.
Considerato che
nel verbale di sinistro risulta essere stata indicata come locatario, deve presumersi che gli operanti abbiano annotato quanto CP_2
verificato dalla carta di circolazione, sì che ex art. 91 c.d.s. in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 144 cod. ass. priv. e con il terzo comma dell'art. 2054 c.c., deve ritenersi CP_2
litisconsorte necessario della compagnia assicuratrice e destinatario della pretesa risarcitoria in CP_3
quanto responsabile civile, peraltro essendo nelle more divenuta proprietaria del veicolo.
Tanto premesso si osserva in specie che l'attrice nell'atto introduttivo ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva di , conducente del Fiat Fiorino, nella determinazione del Parte_2
sinistro per cui è causa e di condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei patiti.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Nel caso di specie, la dinamica dell'evento lesivo può essere ricostruita sulla base della relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Locale del Comune di Milano e dalla deposizione testimoniale dal teste , che ha assistito al sinistro (cfr. doc. 2 parte attrice). Persona_1
pagina 6 di 17 Da essi si trae conferma che il sinistro per cui è causa è avvenuto in via Castel Morrone all'incrocio con via Gustavo Modena: l'attore proveniva da Piazza Maria Adelaide di Savoia ed il conducente del veicolo Fiat Fiorino proveniva da Via Bronzetti ed era diretto verso piazza Maria Adelaide di Savoia e presso l'intersezione indicata ha iniziato una manovra di svolta a sinistra, non curandosi del motociclo su cui viaggiava l'attore, che proveniva dall'opposto senso di marcia ed era diretto dritto con il favore della luce semaforica verde.
L'attore è stato sbalzato dal sellino ed è stato proiettato oltre l'area dell'incrocio, per diversi metri, urtando dapprima contro un pedone e cadendo poi su un'auto in sosta, rompendone il lunotto posteriore e cadendo poi sull'asfalto.
Il convenuto ha pertanto violato il disposto dell'art. 41, comma 9, c.d.s., che impone di concedere la precedenza ai veicoli alla propria destra in caso di svolta presso un'intersezione. Nessuna violazione di norme sulla circolazione stradale risulta addebitabile invece all'attore, che non risulta procedesse ad una velocità né superiore al limite di velocità vigente in loco, né inadeguata allo stato dei luoghi o comunque imprudente.
La determinazione del sinistro risulta addebitabile alla violazione del disposto dell'art. 41 comma 9
c.d.s. in capo al conducente del veicolo Fiat Fiorino, che non ha concesso la dovuta precedenza al motociclo attoreo, che proveniva dalla sua destra con il favore della luce semaforica verde, oltre alla violazione del disposto dell'art. 141 comma 2 c.d.s.
La parte convenuta ha eccepito il concorso colposo dell'attore nella determinazione delle conseguenze dannose derivanti dall'evento per non avere indossato un casco omologato e regolarmente allacciato.
In proposito si osserva, in generale, che, a fronte dell'azione o dell'omissione giuridicamente rilevante
(cd. danno evento), imputabile al soggetto agente, quest'ultimo risponde delle conseguenze in nesso di causalità c.d. giuridica (art. 1223 c.c.), nesso che consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento. In virtù del disposto dell'art. 1227 comma 2 c.c. il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, sì che vanno escluse le conseguenze dannose derivanti da un contegno colposo del danneggiato;
trattandosi di un fatto impeditivo la prova dell'integrazione di un contegno colposo del danneggiato grava in capo al convenuto ex art. 2697, comma 2, c.c.
pagina 7 di 17 In specie si reputa che Zurich Insurance PLC, che ha formulato la relativa eccezione, non lo abbia assolto. Infatti, l'attore ha dimostrato di avere indossato il casco e di averlo regolarmente allacciato pochi minuti prima del sinistro, vale a dire dopo aver salutato la fidanzata , che ha Persona_4
confermato la relativa circostanza all'udienza del 10.1.2024. La teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, avendo reso una deposizione chiara, lineare e priva di contraddizioni, ha riferito che i due ragazzi si sono salutati in prossimità di piazza Maria Adelaide di Savoia e l'attore si è diretto verso via Gustavo Modena, percorrendo via Castel Morrone, ove qualche istante dopo è entrato in collisione con il Fiat Fiorino del convenuto.
Ancorchè non sia stata raggiunta la prova diretta che egli indossasse il casco, poco prima regolarmente allacciato, anche al momento dell'impatto, tale circostanza può ritenersi provata per presunzioni, dovendo ritenersi che, avendo l'attore indossato ed allacciato il casco pochi istanti prima dell'urto, esso fosse ancora regolarmente allacciato al momento dell'impatto ed a causa di esso e poi possa essersi spostato per il volo dell'attore di diversi metri e dei tre urti intervenuti (contro il pedone, contro il lunotto dell'automobile in sosta e contro l'asfalto).
Inoltre, dal verbale di sinistro non risulta irrogata in favore della parte attrice alcuna sanzione per non aver indossato regolarmente un casco privo della necessaria omologazione, sì che deve ritenersi che gli agenti, che hanno rinvenuto il mezzo di protezione (cfr. parte in cui risulta il riferimento espresso a “le scarpe e il casco del conducente del veicolo 'B' ”), trattandosi di sinistro che ha coinvolto un motociclo, il cui conducente è stato sbalzato di diversi metri contro il lunotto di una vettura in sosta, che è andata in frantumi e gli ha provocato gravi lesioni al volto ed al capo, ben abbiano provveduto a controllarlo;
non avendo essi attestato il riscontro di alcuna irregolarità, né avendo essi irrogato alcuna sanzione al conducente, ricorrono sufficienti elementi per escludere, in assenza di elementi di segno contrario, che si trattasse di casco non omologato.
Del resto, dalle fotografie versate in atti da parte attrice (cfr. doc. n. 23) si evince la presenza di una targhetta riferibile all'omologazione del casco, né specularmente alcunchè ha provveduto a versare in atti la compagnia assicuratrice, a fronte della spontanea produzione, oltre che delle fotografie del casco anche sub doc. n. 24 delle previsioni uniformi in tema di caschi per cicli e motocicli.
Alla luce degli elementi che precedono non vi è prova, pertanto, che né l'attore per il tipo di motociclo condotto dovesse indossare un casco integrale, né che quello da lui indossato ed allacciato al momento pagina 8 di 17 del sinistro fosse non omologato, sì che non risulta addebitabile alla parte attrice alcuna violazione del disposto dell'art. 171 c.d.s.
I convenuti per tutti i motivi che precedono vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalla parte attrice che di seguito si procede a liquidare.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio
pagina 9 di 17 equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel caso di specie, il collegio peritale incaricato ha riscontrato che, a seguito dell'incidente,
ha riportato un “trauma cranio-facciale commotivo con ferita lacero contusa Parte_1
sopraccigliare destra, otticopatia destra esitata in cecità omolaterale, sub-lussazione acromion- claveare destra, ferita dell'avambraccio sinistro, plurime contusioni escoriate” e nell'attualità l'attore lamenta “persistenza di perdita del visus a destra e disfunzionalità dolorosa della spalla destra” (cfr. consulenza medico legale).
Alla luce di tutto quanto esposto, i ctu hanno stimato:
pagina 10 di 17 - che dalle lesioni riportate nel sinistro è derivato un periodo di inabilità temporanea totale di 1 giorno, parziale al 75% di 45 giorni e di parziale al 50% di 45 giorni con sofferenza medio-elevata;
- che sono residuati postumi permanenti nella misura del 35% con residua sofferenza menomazione correlata di grado medio;
- che il sinistro non ha determinato una compromissione della capacità lavorativa specifica;
- spese mediche in nesso di causalità con il sinistro nella misura di euro 954,43 (cfr. per tutto ctu medico legale).
Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (23 anni) e dell'entità di questi ultimi (35%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 270.537,50, di cui euro
261.950,00 per postumi permanenti e di cui euro 8.587,50 per inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera media di euro 150,00, tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza, dell'iter clinico e della stessa valutazione in punto di sofferenza da parte del ctu).
L'attore ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale, tenuto conto che le lesioni subite hanno determinato una spiccata sofferenza.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Orbene, si osserva innanzitutto che il collegio peritale ha potuto constatare, da un lato, una residua sofferenza di grado medio riferibile alla spalla destra, ma anche una definitiva perdita del visus pagina 11 di 17 dell'occhio destro;
l'attore non ha dedotto specifiche conseguenze in punto di limitazioni-privazioni e modifiche di abitudini di vita a causa del sinistro, ma è evidente che la perdita della vista da parte di un occhio in un ragazzo così giovane ha inevitabilmente limitato una serie di attività, tra cui ad esempio guidare, o praticare sport di squadra o a livello superiore di quello meramente amatoriale. Pur non avendo dimostrato l'attore neppure per presunzioni l'impossibilità o la difficoltà di attendere a specifiche mansioni o attività in precedenza praticate, non si può escludere una limitazione derivante dalla perdita del visus, che giocoforza non può che incidere negativamente sulle abitudini di vita del danneggiato. Le limitazioni di chi abbia perduto la vista da un occhio non sono, infatti, proprie di tutti coloro che abbiano subito una lesione con postumi permanenti pari a 35 punti percentuali, sì che non riconoscere un valore monetario per le ripercussioni negative sulla vita di non Parte_1
consentirebbe di fornire pieno ristoro alle conseguenze dannose da lui patite a causa del sinistro.
Non avendo, tuttavia, il danneggiato fornito una prova di specifiche o peculiari attività o abitudini, in suo favore si può riconoscere una personalizzazione pari al 5% da calcolarsi sulla sola componente dinamico relazionale.
Ne deriva che il danno non patrimoniale patito da va liquidato in euro Parte_1
279.269,15.
Dall'importo indicato devono essere decurtate le somme ricevute dalla parte attrice ante causam dalla compagnia assicuratrice convenuta. Sul punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il pagina 12 di 17 principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento chiaro e del tutto condivisibile ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno vanno decurtate somme che facciano riferimento solo a poste omogenee di danno (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, secondo cui “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la CP_6 struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee”).
Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue che dalla somma di euro 279.269,15, liquidata all'attualità, deve essere decurtata la somma di euro 116.865,00 (pari alla somma di euro
105,000,00 rivalutata dal 9.2.2022 – data del pagamento (cfr. doc. 17) - alla data della presente pronuncia) versata ante causam dall'assicurazione a titolo di danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale va pertanto liquidato nella misura di euro 162.404,15.
Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (23.7.2021);
l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del pagamento
(9.2.2022); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della somma successiva somma per poi operare la relativa decurtazione. Lo stesso meccanismo deve essere applicato sulla residua somma sino alla pronuncia pagina 13 di 17 della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato.
Quanto ai danni patrimoniali la parte attrice ha dedotto una compromissione di capacità di attendere a mansioni lavorative manuali ed intellettuali, allegando relazione tecnica di parte, da cui si evince che la dott.ssa ha indicato come le condizioni menomative riportate dall'attore incidano CP_7
negativamente almeno in termini di usura lavorativa.
Sul punto occorre premettere che in conseguenza di un fatto illecito, la riduzione o la perdita della capacità lavorativa specifica può dare luogo ad un risarcimento di danno patrimoniale (da lucro cessante) qualora si accerti che il danneggiato ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro.
In tale ipotesi di danno patrimoniale il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno),
è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16213 del 27/06/2013). Inoltre, l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass. Sez. 3, Sent. n. 15238 del 03/07/2014). Secondo quanto ribadito, anche con recenti pronunce (v. Cass., sez. III, ord. n. 24209 del 2019), dalla Corte di cassazione “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Ed è stato anche affermato che tale presunzione, peraltro, copre solo l'”an” dell'esistenza del danno,
pagina 14 di 17 mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226
c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito”.
Nel caso di specie la pretesa si reputa infondata, giacchè va condivisa la valutazione operata dai ctu circa la non incidenza delle menomazioni sulla capacità di attendere alle mansioni lavorative svolte in precedenza e alla stessa capacità di produzione di reddito, sì che difetta il primo presupposto, vale a dire che la compromissione fisica abbia inciso in maniera negativa per l'esercizio delle medesime prestazioni lavorative, sì che la pretesa attorea deve essere respinta.
Quanto al danno patrimoniale emergente compete all'attrice il rimborso delle spese mediche sostenute, che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro di causa nella complessiva misura di euro
954,43 (cfr. doc. 16 e ss. e consulenza medico legale), alla quale deve aggiungersi la somma di euro
732,00 per la relazione del consulente medico di parte, di euro 15,00 per l'acquisizione di copia di documentazione rilevante per l'introduzione del presente giudizio e di euro 150,00 per l'acquisizione di parere da parte di specialista in psichiatria (cfr. ancora doc. n. 16).
Ne deriva che il danno patrimoniale per le spese mediche e per le spese connesse alle cure mediche è pari ad euro 1.851,43.
La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento per le spese legali sostenute ante causam. In proposito, si osserva che le spese per assistenza stragiudiziale possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato (avendo natura di danno emergente, cfr. Cass.
24481/2020; Cass. 9548/2017). Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. 16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate. Nel caso di specie è effettivamente documentata un'attività di assistenza stragiudiziale che si è protratta per diversi mesi e che ha rilevanza autonoma rispetto alla causa, avendo condotto al riconoscimento di importi prossimi alla metà del valore dei danni patiti dalla parte attrice.
Tali spese possono essere riconosciute nella misura di euro 9.046,54 (valore per compensi nella misura pagina 15 di 17 di euro 6.200,00 e comprensivo degli accessori di legge), ritenendosi il valore indicato nella nota pro forma versata in atti sub doc. n. 22 eccessivo rispetto al valore della pretesa ed all'attività prestata in concreto. Trattandosi di una voce di danno patrimoniale, essa non si reputa rientrare nelle spese di cui all'art. 93 c.p.c., di cui il difensore attoreo ha richiesto la distrazione.
Ne deriva che il danno patrimoniale complessivamente patito va liquidato in euro 10.897,97.
Sulle somme riconosciute a titolo di danno emergente per spese mediche, spese di ctp e spese stragiudiziali vanno riconosciuti gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri di cui a Cass. SU
n. 1712/1995 dalla data delle singole fatture alla data odierna (per quanto riguarda le spese stragiudiziali l'importo va imputato alla data indicata nella nota pro forma prodotta sub doc. n. 22).
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che le parti convenute devono essere condannate, in solido tra loro, a rifondere quelle sostenute da . Parte_1
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del
D.M. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M 147/2022, tenuto conto del valore dell'accolto (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del
DM), della natura delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento
Sempre in ragione del principio di soccombenza, le spese delle CTU, come liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per cui è Parte_2
causa, occorso a in data 23.7.2021; Parte_1
2. condanna e Zurich Insurance PLC, in solido tra loro e nelle rispettive CP_2 Parte_2 qualità, a risarcire all'attore i danni patrimoniali e non patrimoniali da Parte_1 quest'ultimo patiti, che, già decurtate le somme ricevute ante causam, si liquidano in euro 10.897,97 ed in euro 162.404,15, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
3. condanna e Zurich Insurance PLC, in solido tra loro e nelle rispettive CP_2 Parte_2 qualità, a rifondere in favore di le spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si Parte_1
pagina 16 di 17 liquidano in euro 14.100,00 per compensi ed in euro 801,00 per le spese, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
4. pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa.
Milano, 25.3.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 297/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 PERRON CABUS ANDREA e dall'avv. TONIATTI MICHELE ( ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. CATTANEO DANIELE ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F./P.I. ), con sede in San Gregorio di Catania (CT), Via Cerza n. 4, CP_2 P.IVA_2
(C.F./P.I. ), residente in [...] C.F._3
n. 23,
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
pagina 1 di 17 “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie necessarie e/o opportune, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione, così giudicare: ▪ nel merito: a) accertare l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione Parte_2 dell'incidente stradale occorso in data 23/07/2021, in Milano, all'incrocio tra Via Castel Morrone e Via G. Modena, per violazione dell'art. 41 comma 9 del C.d.S. e comunque per negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta di guida del furgone tg. FN626TJ e dichiararlo, pertanto, responsabile dei danni patiti dall'odierno attore, solidalmente con società locatrice del furgone tg. CP_2 FN626TJ all'epoca del sinistro e dunque responsabile ex art. 91, comma 2, C.d.S., e per l'effetto b) condannare il sig. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 CP_2 nonché , in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra Controparte_3 loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attore in conseguenza del sinistro stradale del 23/07/2021, da quantificarsi nella somma di € 259.568,68 o quella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del presente procedimento anche previa, occorrendo, liquidazione in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria dal fatto al saldo e oltre interessi legali dal dovuto al saldo, cui deve essere dedotto l'acconto di € 105.000,00 già corrisposto da Controparte_3
. c) condannare il sig. , in persona del legale rappresentante pro
[...] Parte_2 CP_2 tempore, nonché ., in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_3 solido tra loro, alla refusione delle spese e dei compensi relativi all'espletata fase stragiudiziale che ha preceduto l'odierno giudizio, pari a € 12.905,76 (doc.22), da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.; ▪ in ogni caso: con vittoria di spese e competenze”
Per il convenuto : Controparte_3
“Voglia il Tribunale di Milano Ill.mo adito, contrariis rejectis: IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il concorso di colpa di , rilevante ex art. 1227, 1° e 2° co. c.c., nel Parte_1 cagionare a sé stesso i danni lamentati, ovvero nell'aggravarli sensibilmente, per non avere indossato
o non aver indossato correttamente l'obbligatorio casco protettivo omologato, in relazione alla natura delle lesioni riportate, relative quasi interamente al capo ed al conseguente urto contro l'asfalto, e ciò nella misura del 50%, o nella diversa, maggiore o minore, misura che si riterrà di giustizia, e, per l'effetto, dato atto di quanto versato ante causam da , pari ad € 105.000,00.= imputato a CP_3 capitale, a favore di , accertare e dichiarare che detta somma versata è Parte_1 satisfattiva di ogni pretesa attorea, per ogni categoria di danno, patrimoniale e non patrimoniale, e ciò anche dopo aver disposto C.T.U. medico legale, rigettando tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese. IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, accertato e dichiarato il concorso di colpa di , rilevante ex art. 1227, 1° e 2° co. Parte_1
c.c., nel cagionare a sé stesso i danni lamentati ovvero nell'aggravarli sensibilmente, per non avere indossato o non aver indossato correttamente l'obbligatorio casco protettivo omologato, con relazione causale diretta in ordine al tipo di lesioni riportate, concernenti quasi interamente al capo ed al conseguente urto contro l'asfalto, e ciò nella misura del 50%, o nella diversa, maggiore o minore, misura che si riterrà di giustizia, ove si ritenga che la somma versata ante causam da non sia CP_3 satisfattiva, dichiarar tenuta Zurich Insurance P.L.C., in solido con e Parte_2 CP_2 a risarcire all'attore la sola, ulteriore minor somma, comunque inferiore rispetto al preteso, che sarà stata provata e ritenuta dovuta, all'esito di C.T.U. e con esclusione di ogni personalizzazione non provata e di danno patrimoniale parimenti non provato, dedotto, in ogni caso, quanto imputabile a
stesso, ex art. 1227 c.c., nei limiti di massimale di polizza di € Parte_1 pagina 2 di 17 15.000.000,00.=, dedotto il versato, imputato a capitale, e con esclusione di rivalutazione monetaria per somme già considerate rivalutate e con interessi sul dovuto calcolati via via, devalutando le somme erogate di anno in anno. IN VIA ISTRUTTORIA, prudenzialmente, rinnova istanza, pur senza inversione dell'onere della prova: a) di essere ammessi a prova orale per testi, con teste l'Agente verbalizzante (c/o Corpo di Polizia Locale di Milano), sui seguenti capitoli di prova già Testimone_1 dedotti e non ammessi: “8) Vero che in data 23.7.2021, alle ore 12,39 circa, venivo inviata in via Castel Morrone, per un sinistro stradale;
9) Vero che, giunta sul luogo del sinistro, mentre effettuavo i rilievi, venivo avvicinata da , che mi riferiva di essere stato testimone oculare del Persona_1 sinistro;
10) Vero che detto teste mi riferiva la dinamica del sinistro, soggiungendo, a seguito di specifica domanda, di avere visto il casco del motociclista rotolare a terra dopo l'impatto; 11) Vero che detto teste mi riferiva che, nel soccorrere il motociclista, si accorgeva che lo stesso non indossava il casco;
12) Vero che la cinghia di allacciamento del casco venne rinvenuta intatta”. Si contesta ancora la rilevanza probatoria dei documenti ex adverso prodotti e ci si riserva di prendere posizione sulle istanze istruttorie avversarie”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale , nonché in CP_2 Parte_2 Controparte_4
qualità rispettivamente di locataria (e poi proprietaria), conducente e impresa assicuratrice per la r.c.a. del veicolo Fiat Fiorino, tg. FN626TJ, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui patiti a causa del sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto in data 23.7.2021 a
Milano, in via Castelmorrone all'incrocio con via Gustavo Modena.
A fondamento della pretesa l'attore ha dedotto:
- che in data 23 luglio 2021, poco prima delle ore 12.30, percorreva a velocità moderata Via
Castel Morrone in Milano, proveniente da Piazza Adelaide di Savoia, a bordo del motociclo, tg.
DZ67953, procedendo in direzione Parco Vittorio Formentano;
- che , alla guida del furgone Fiat Fiorino, tg. FN626TJ, assicurato con Parte_2 [...]
(polizza n. 92015122 – scadenza 31/12/2021), percorreva via Castel Controparte_3
Morrone con direzione Piazza Adelaide di Savoia;
pagina 3 di 17 - che, giunto all'altezza dell'incrocio tra Via Castel Morrone e Via Gustavo Modena, impegnava l'incrocio con luce semaforica verde per proseguire dritto la propria marcia lungo Via Castel
Morrone, mentre , giunto all'altezza dell'incrocio tra Via Castel Morrone e Parte_2
Via Gustavo Modena, impegnava l'incrocio per svoltare a sinistra, senza fermarsi e dare precedenza al motociclo, tg. DZ67953;
- di essere stato sbalzato a causa dell'urto dal sellino e proiettato oltre l'area dell'incrocio, per oltre 6 metri, cadendo infine su un'automobile in sosta, rompendone il lunotto e provocandosi gravi lesioni;
- di essere stato trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera
Fatebenefratelli - Sacco di Milano (MI) per essere sottoposto agli accertamenti ed esami di rito;
- che all'esito di esami lo specialista certificava “cecità in assenza di dolore in OD. Nell'ipotesi di shock del nervo ottico destro su base traumatica”;
- che in data 10.8.2021 presso l' è stato sottoposto a “Rx Clavicola Dx, Controparte_5
Rx spalla Dx”, che indicava una “lussazione acromion-claveare”;
- che il consulente tecnico di parte incaricato ha stimato un'inabilità temporanea assoluta di un giorno, di 45 giorni al 75% e di ulteriori 45 giorni al 50%, oltre a postumi permanenti, tenuto conto del deficit della funzione visiva, degli esiti anche al volto, della disfunzionalità della spalla destra nella misura del 37%, con ripercussione su una generica capacità lavorativa, sia in lavori manuali, sia in qualsiasi lavoro di tipo intellettuale, almeno in termini di maggior usura lavorativa;
- che in data 9.2.2022 la compagnia convenuta gli ha corrisposto la somma di euro 105.000,00, trattenuta a titolo di maggior acconto sul dovuto;
- non essendo stato possibile addivenire ad alcun componimento bonario, di essere stato costretto ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Zurich Insurance PLC, contestando la pretesa attorea anche nel quantum, eccependo principalmente il contegno colposo di parte attrice nella determinazione delle conseguenze dannose per aver indossato e non allacciato correttamente casco non omologato;
avendo la compagnia corrisposto l'importo di euro 105.000,00, ha pagina 4 di 17 chiesto il rigetto della pretesa attorea per riparazione integrale del danno ante causam, al netto della decurtazione in ragione del concorso colposo attoreo, da stimarsi in misura pari al 50%.
Né né hanno provveduto a costituirsi nel presente giudizio. CP_2 Parte_2
All'udienza ex art. 183 c.p.c. il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di CP_2
e di , ne ha dichiarato la contumacia e ha concesso alle parti i termini per le memorie Parte_2
ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente, tramite escussione di due testimoni, nonché mediante consulenza medico legale sulla persona di parte attrice con incarico conferito al collegio peritale composto dal dott. medico legale e dall'oculista dott. . Persona_2 Persona_3
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 27.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del
29.11.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alla parte attrice i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di parte attrice è fondata e dev'essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La parte attrice ha agito in giudizio nei confronti di e della compagnia CP_2 Parte_2
, promuovendo azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. nei confronti dell'assicurazione del CP_3
veicolo antagonista e facendo valere una responsabilità ex art. 2054 c.c. nei confronti della locataria- proprietaria e del conducente del veicolo Fiat Fiorino sopra identificato. indicata nel verbale di sinistro stradale come “locataria”, poi divenuta proprietaria del CP_2
veicolo antagonista come risulta dal documento attoreo n. 14, deve considerarsi il responsabile civile ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c. Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di contratto di leasing automobilistico il soggetto da qualificarsi come “responsabile del danno” ai sensi dell'art. 144, comma III, d.lgs. 209/2005 (cod. ass. priv.) è l'utilizzatore del veicolo (c.d. lessee) e non il proprietario del veicolo (società di leasing concedente c.d. lessor) (cfr. sul punto ex multis Cass. civ.
22399/2006 e Cass. civ. 25127/2010), mentre nel caso di contratto di noleggio veicoli a lungo termine responsabile civile deve essere considerato il proprietario (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n.
12850/2015). L'art. 91, comma I, d.lgs. 285/1992 (codice della strada), prevede per la sola ipotesi del pagina 5 di 17 contratto di leasing automobilistico, infatti, che sulla carta di circolazione venga annotato, oltre al nominativo del locatore-proprietario del veicolo (società di leasing concedente), anche il nominativo del locatario utilizzatore;
quindi nella differente ipotesi di contratto di noleggio veicoli a lungo termine sulla carta di circolazione viene conseguentemente annotato soltanto il nominativo del proprietario e non anche del soggetto noleggiatore che utilizza il veicolo, sì che i terzi non sono posti in condizione di individuare l'effettivo noleggiatore del veicolo.
Considerato che
nel verbale di sinistro risulta essere stata indicata come locatario, deve presumersi che gli operanti abbiano annotato quanto CP_2
verificato dalla carta di circolazione, sì che ex art. 91 c.d.s. in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 144 cod. ass. priv. e con il terzo comma dell'art. 2054 c.c., deve ritenersi CP_2
litisconsorte necessario della compagnia assicuratrice e destinatario della pretesa risarcitoria in CP_3
quanto responsabile civile, peraltro essendo nelle more divenuta proprietaria del veicolo.
Tanto premesso si osserva in specie che l'attrice nell'atto introduttivo ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva di , conducente del Fiat Fiorino, nella determinazione del Parte_2
sinistro per cui è causa e di condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei patiti.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma 2, c.c.). La presunzione del concorso di colpa ha però carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013), dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro: è quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro, ma il corrispondente onere probatorio grava su chi ne contesti l'applicazione. Tale prova liberatoria può essere acquisita con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva, ovvero indiretta, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo, o assorbente dell'evento dannoso al comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. 13672/2019).
Nel caso di specie, la dinamica dell'evento lesivo può essere ricostruita sulla base della relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Locale del Comune di Milano e dalla deposizione testimoniale dal teste , che ha assistito al sinistro (cfr. doc. 2 parte attrice). Persona_1
pagina 6 di 17 Da essi si trae conferma che il sinistro per cui è causa è avvenuto in via Castel Morrone all'incrocio con via Gustavo Modena: l'attore proveniva da Piazza Maria Adelaide di Savoia ed il conducente del veicolo Fiat Fiorino proveniva da Via Bronzetti ed era diretto verso piazza Maria Adelaide di Savoia e presso l'intersezione indicata ha iniziato una manovra di svolta a sinistra, non curandosi del motociclo su cui viaggiava l'attore, che proveniva dall'opposto senso di marcia ed era diretto dritto con il favore della luce semaforica verde.
L'attore è stato sbalzato dal sellino ed è stato proiettato oltre l'area dell'incrocio, per diversi metri, urtando dapprima contro un pedone e cadendo poi su un'auto in sosta, rompendone il lunotto posteriore e cadendo poi sull'asfalto.
Il convenuto ha pertanto violato il disposto dell'art. 41, comma 9, c.d.s., che impone di concedere la precedenza ai veicoli alla propria destra in caso di svolta presso un'intersezione. Nessuna violazione di norme sulla circolazione stradale risulta addebitabile invece all'attore, che non risulta procedesse ad una velocità né superiore al limite di velocità vigente in loco, né inadeguata allo stato dei luoghi o comunque imprudente.
La determinazione del sinistro risulta addebitabile alla violazione del disposto dell'art. 41 comma 9
c.d.s. in capo al conducente del veicolo Fiat Fiorino, che non ha concesso la dovuta precedenza al motociclo attoreo, che proveniva dalla sua destra con il favore della luce semaforica verde, oltre alla violazione del disposto dell'art. 141 comma 2 c.d.s.
La parte convenuta ha eccepito il concorso colposo dell'attore nella determinazione delle conseguenze dannose derivanti dall'evento per non avere indossato un casco omologato e regolarmente allacciato.
In proposito si osserva, in generale, che, a fronte dell'azione o dell'omissione giuridicamente rilevante
(cd. danno evento), imputabile al soggetto agente, quest'ultimo risponde delle conseguenze in nesso di causalità c.d. giuridica (art. 1223 c.c.), nesso che consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento. In virtù del disposto dell'art. 1227 comma 2 c.c. il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, sì che vanno escluse le conseguenze dannose derivanti da un contegno colposo del danneggiato;
trattandosi di un fatto impeditivo la prova dell'integrazione di un contegno colposo del danneggiato grava in capo al convenuto ex art. 2697, comma 2, c.c.
pagina 7 di 17 In specie si reputa che Zurich Insurance PLC, che ha formulato la relativa eccezione, non lo abbia assolto. Infatti, l'attore ha dimostrato di avere indossato il casco e di averlo regolarmente allacciato pochi minuti prima del sinistro, vale a dire dopo aver salutato la fidanzata , che ha Persona_4
confermato la relativa circostanza all'udienza del 10.1.2024. La teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, avendo reso una deposizione chiara, lineare e priva di contraddizioni, ha riferito che i due ragazzi si sono salutati in prossimità di piazza Maria Adelaide di Savoia e l'attore si è diretto verso via Gustavo Modena, percorrendo via Castel Morrone, ove qualche istante dopo è entrato in collisione con il Fiat Fiorino del convenuto.
Ancorchè non sia stata raggiunta la prova diretta che egli indossasse il casco, poco prima regolarmente allacciato, anche al momento dell'impatto, tale circostanza può ritenersi provata per presunzioni, dovendo ritenersi che, avendo l'attore indossato ed allacciato il casco pochi istanti prima dell'urto, esso fosse ancora regolarmente allacciato al momento dell'impatto ed a causa di esso e poi possa essersi spostato per il volo dell'attore di diversi metri e dei tre urti intervenuti (contro il pedone, contro il lunotto dell'automobile in sosta e contro l'asfalto).
Inoltre, dal verbale di sinistro non risulta irrogata in favore della parte attrice alcuna sanzione per non aver indossato regolarmente un casco privo della necessaria omologazione, sì che deve ritenersi che gli agenti, che hanno rinvenuto il mezzo di protezione (cfr. parte in cui risulta il riferimento espresso a “le scarpe e il casco del conducente del veicolo 'B' ”), trattandosi di sinistro che ha coinvolto un motociclo, il cui conducente è stato sbalzato di diversi metri contro il lunotto di una vettura in sosta, che è andata in frantumi e gli ha provocato gravi lesioni al volto ed al capo, ben abbiano provveduto a controllarlo;
non avendo essi attestato il riscontro di alcuna irregolarità, né avendo essi irrogato alcuna sanzione al conducente, ricorrono sufficienti elementi per escludere, in assenza di elementi di segno contrario, che si trattasse di casco non omologato.
Del resto, dalle fotografie versate in atti da parte attrice (cfr. doc. n. 23) si evince la presenza di una targhetta riferibile all'omologazione del casco, né specularmente alcunchè ha provveduto a versare in atti la compagnia assicuratrice, a fronte della spontanea produzione, oltre che delle fotografie del casco anche sub doc. n. 24 delle previsioni uniformi in tema di caschi per cicli e motocicli.
Alla luce degli elementi che precedono non vi è prova, pertanto, che né l'attore per il tipo di motociclo condotto dovesse indossare un casco integrale, né che quello da lui indossato ed allacciato al momento pagina 8 di 17 del sinistro fosse non omologato, sì che non risulta addebitabile alla parte attrice alcuna violazione del disposto dell'art. 171 c.d.s.
I convenuti per tutti i motivi che precedono vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dalla parte attrice che di seguito si procede a liquidare.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent.
n. 25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a
Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio
pagina 9 di 17 equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel caso di specie, il collegio peritale incaricato ha riscontrato che, a seguito dell'incidente,
ha riportato un “trauma cranio-facciale commotivo con ferita lacero contusa Parte_1
sopraccigliare destra, otticopatia destra esitata in cecità omolaterale, sub-lussazione acromion- claveare destra, ferita dell'avambraccio sinistro, plurime contusioni escoriate” e nell'attualità l'attore lamenta “persistenza di perdita del visus a destra e disfunzionalità dolorosa della spalla destra” (cfr. consulenza medico legale).
Alla luce di tutto quanto esposto, i ctu hanno stimato:
pagina 10 di 17 - che dalle lesioni riportate nel sinistro è derivato un periodo di inabilità temporanea totale di 1 giorno, parziale al 75% di 45 giorni e di parziale al 50% di 45 giorni con sofferenza medio-elevata;
- che sono residuati postumi permanenti nella misura del 35% con residua sofferenza menomazione correlata di grado medio;
- che il sinistro non ha determinato una compromissione della capacità lavorativa specifica;
- spese mediche in nesso di causalità con il sinistro nella misura di euro 954,43 (cfr. per tutto ctu medico legale).
Alla luce delle conclusioni della relazione tecnica depositata, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (23 anni) e dell'entità di questi ultimi (35%), in via equitativa è possibile liquidare per il danno non patrimoniale la somma complessiva di euro 270.537,50, di cui euro
261.950,00 per postumi permanenti e di cui euro 8.587,50 per inabilità temporanea (presa a parametro la somma giornaliera media di euro 150,00, tenuto conto delle allegazioni della parte in punto di sofferenza, dell'iter clinico e della stessa valutazione in punto di sofferenza da parte del ctu).
L'attore ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale, tenuto conto che le lesioni subite hanno determinato una spiccata sofferenza.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014, Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Orbene, si osserva innanzitutto che il collegio peritale ha potuto constatare, da un lato, una residua sofferenza di grado medio riferibile alla spalla destra, ma anche una definitiva perdita del visus pagina 11 di 17 dell'occhio destro;
l'attore non ha dedotto specifiche conseguenze in punto di limitazioni-privazioni e modifiche di abitudini di vita a causa del sinistro, ma è evidente che la perdita della vista da parte di un occhio in un ragazzo così giovane ha inevitabilmente limitato una serie di attività, tra cui ad esempio guidare, o praticare sport di squadra o a livello superiore di quello meramente amatoriale. Pur non avendo dimostrato l'attore neppure per presunzioni l'impossibilità o la difficoltà di attendere a specifiche mansioni o attività in precedenza praticate, non si può escludere una limitazione derivante dalla perdita del visus, che giocoforza non può che incidere negativamente sulle abitudini di vita del danneggiato. Le limitazioni di chi abbia perduto la vista da un occhio non sono, infatti, proprie di tutti coloro che abbiano subito una lesione con postumi permanenti pari a 35 punti percentuali, sì che non riconoscere un valore monetario per le ripercussioni negative sulla vita di non Parte_1
consentirebbe di fornire pieno ristoro alle conseguenze dannose da lui patite a causa del sinistro.
Non avendo, tuttavia, il danneggiato fornito una prova di specifiche o peculiari attività o abitudini, in suo favore si può riconoscere una personalizzazione pari al 5% da calcolarsi sulla sola componente dinamico relazionale.
Ne deriva che il danno non patrimoniale patito da va liquidato in euro Parte_1
279.269,15.
Dall'importo indicato devono essere decurtate le somme ricevute dalla parte attrice ante causam dalla compagnia assicuratrice convenuta. Sul punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il pagina 12 di 17 principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento chiaro e del tutto condivisibile ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno vanno decurtate somme che facciano riferimento solo a poste omogenee di danno (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, secondo cui “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la CP_6 struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee”).
Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue che dalla somma di euro 279.269,15, liquidata all'attualità, deve essere decurtata la somma di euro 116.865,00 (pari alla somma di euro
105,000,00 rivalutata dal 9.2.2022 – data del pagamento (cfr. doc. 17) - alla data della presente pronuncia) versata ante causam dall'assicurazione a titolo di danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale va pertanto liquidato nella misura di euro 162.404,15.
Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (23.7.2021);
l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del pagamento
(9.2.2022); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della somma successiva somma per poi operare la relativa decurtazione. Lo stesso meccanismo deve essere applicato sulla residua somma sino alla pronuncia pagina 13 di 17 della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato.
Quanto ai danni patrimoniali la parte attrice ha dedotto una compromissione di capacità di attendere a mansioni lavorative manuali ed intellettuali, allegando relazione tecnica di parte, da cui si evince che la dott.ssa ha indicato come le condizioni menomative riportate dall'attore incidano CP_7
negativamente almeno in termini di usura lavorativa.
Sul punto occorre premettere che in conseguenza di un fatto illecito, la riduzione o la perdita della capacità lavorativa specifica può dare luogo ad un risarcimento di danno patrimoniale (da lucro cessante) qualora si accerti che il danneggiato ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro.
In tale ipotesi di danno patrimoniale il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno),
è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16213 del 27/06/2013). Inoltre, l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass. Sez. 3, Sent. n. 15238 del 03/07/2014). Secondo quanto ribadito, anche con recenti pronunce (v. Cass., sez. III, ord. n. 24209 del 2019), dalla Corte di cassazione “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Ed è stato anche affermato che tale presunzione, peraltro, copre solo l'”an” dell'esistenza del danno,
pagina 14 di 17 mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226
c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito”.
Nel caso di specie la pretesa si reputa infondata, giacchè va condivisa la valutazione operata dai ctu circa la non incidenza delle menomazioni sulla capacità di attendere alle mansioni lavorative svolte in precedenza e alla stessa capacità di produzione di reddito, sì che difetta il primo presupposto, vale a dire che la compromissione fisica abbia inciso in maniera negativa per l'esercizio delle medesime prestazioni lavorative, sì che la pretesa attorea deve essere respinta.
Quanto al danno patrimoniale emergente compete all'attrice il rimborso delle spese mediche sostenute, che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro di causa nella complessiva misura di euro
954,43 (cfr. doc. 16 e ss. e consulenza medico legale), alla quale deve aggiungersi la somma di euro
732,00 per la relazione del consulente medico di parte, di euro 15,00 per l'acquisizione di copia di documentazione rilevante per l'introduzione del presente giudizio e di euro 150,00 per l'acquisizione di parere da parte di specialista in psichiatria (cfr. ancora doc. n. 16).
Ne deriva che il danno patrimoniale per le spese mediche e per le spese connesse alle cure mediche è pari ad euro 1.851,43.
La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento per le spese legali sostenute ante causam. In proposito, si osserva che le spese per assistenza stragiudiziale possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato (avendo natura di danno emergente, cfr. Cass.
24481/2020; Cass. 9548/2017). Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. 16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate. Nel caso di specie è effettivamente documentata un'attività di assistenza stragiudiziale che si è protratta per diversi mesi e che ha rilevanza autonoma rispetto alla causa, avendo condotto al riconoscimento di importi prossimi alla metà del valore dei danni patiti dalla parte attrice.
Tali spese possono essere riconosciute nella misura di euro 9.046,54 (valore per compensi nella misura pagina 15 di 17 di euro 6.200,00 e comprensivo degli accessori di legge), ritenendosi il valore indicato nella nota pro forma versata in atti sub doc. n. 22 eccessivo rispetto al valore della pretesa ed all'attività prestata in concreto. Trattandosi di una voce di danno patrimoniale, essa non si reputa rientrare nelle spese di cui all'art. 93 c.p.c., di cui il difensore attoreo ha richiesto la distrazione.
Ne deriva che il danno patrimoniale complessivamente patito va liquidato in euro 10.897,97.
Sulle somme riconosciute a titolo di danno emergente per spese mediche, spese di ctp e spese stragiudiziali vanno riconosciuti gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri di cui a Cass. SU
n. 1712/1995 dalla data delle singole fatture alla data odierna (per quanto riguarda le spese stragiudiziali l'importo va imputato alla data indicata nella nota pro forma prodotta sub doc. n. 22).
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che le parti convenute devono essere condannate, in solido tra loro, a rifondere quelle sostenute da . Parte_1
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 del
D.M. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M 147/2022, tenuto conto del valore dell'accolto (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del
DM), della natura delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento
Sempre in ragione del principio di soccombenza, le spese delle CTU, come liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accerta la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per cui è Parte_2
causa, occorso a in data 23.7.2021; Parte_1
2. condanna e Zurich Insurance PLC, in solido tra loro e nelle rispettive CP_2 Parte_2 qualità, a risarcire all'attore i danni patrimoniali e non patrimoniali da Parte_1 quest'ultimo patiti, che, già decurtate le somme ricevute ante causam, si liquidano in euro 10.897,97 ed in euro 162.404,15, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
3. condanna e Zurich Insurance PLC, in solido tra loro e nelle rispettive CP_2 Parte_2 qualità, a rifondere in favore di le spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si Parte_1
pagina 16 di 17 liquidano in euro 14.100,00 per compensi ed in euro 801,00 per le spese, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
4. pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa.
Milano, 25.3.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
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