TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2091/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 01/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2091/2023 R.G. LAVORO
TRA
AN EL n. ad AVERSA (CE) il 10/07/1979 rappresentato e difeso dall'avv.
BOERIO ERMELINDA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti VERRENGIA IDA
E FANARA SALVATORE come da procura in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17.02.2023, il ricorrente in epigrafe ha impugnato l'avviso di addebito n. 328 2022 00070915 02 000, notificatogli a mezzo pec il 12.01.2023, relativo a contributi Gestione
Commercianti e sanzioni, per una somma complessiva di € 3.196,25 per il periodo 01/2021 - 12/2021.
Nel dettaglio, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla gestione commercianti, non avendo mai svolto attività commerciale e avendo esclusivamente rivestito le funzioni di amministratore della società “Home Energy s.r.l.s.”. A sostegno della sua posizione,
l'istante ha, altresì, dedotto che l'attività commerciale è stata svolta da dipendenti regolarmente assunti, come da buste paga allegate, nonché che l'INPS aveva rigettato la sua richiesta di cancellazione dalla Gestione Commercianti che, invece, era stata accolta per l'altro socio.
1 Tanto premesso, parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo di dichiarare non dovute le somme di cui all'avviso di addebito impugnato. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l'INPS che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, va evidenziata la tempestività del presente ricorso in quanto il ricorrente, a fronte della notificazione dell'avviso di addebito effettuata a mezzo pec il 12.01.2023, ha proposto l'opposizione il 17.02.2023, di tal che è stato osservato il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24 D. lgs n. 46/1999.
Nel merito, poi, il presente giudizio ha ad oggetto l'indagine sulla sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti e per il conseguente obbligo al versamento dei relativi contributi.
Deve seguirsi, al fine di individuare i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, quanto esposto dalla Corte di Legittimità Sez. Lav., Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018 che afferma che in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa.
La Corte afferma in particolare: “16. che ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n. 5444 del 2013, cit.); 17. che non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza;
18. che in relazione al concetto di prevalenza, è tuttavia opportuno chiarire che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l'iscrizione alla gestione ed il cui onere della prova è a carico dell'Inps, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009), devono
2 riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; 19. che questa interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale,
e, al contempo, ad evitare di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui l'attività del socio di s.r.l., ancorchè rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi”.
Nel caso di specie, a fronte della contribuzione richiesta al ricorrente per contributi dovuti alla gestione commercianti, deve rilevarsi che l'INPS non ha fornito alcuna prova inerente all'attività lavorativa espletata dal ricorrente in seno all'attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società “Home Energy s.r.l.s.” al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore, emergendo, inoltre, che l'anzidetta società aveva alle proprie dipendenze lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato nel 2021 (cfr. visure in atti e buste paga).
Deve, inoltre, osservarsi che grava sull'Istituto previdenziale che chiede i contributi l'onere di provare gli elementi di fatto che sostengono la pretesa.
Afferma testualmente la Corte di Legittimità: “Il principio di diritto sancito dall'art. 2697 cod. civ. comporta che, in materia previdenziale, gli oneri probatori si ripartiscano in base alla domanda: il lavoratore che chieda la prestazione, avrà l'onere di provarne i presupposti, e quindi la natura del rapporto di lavoro e previdenziale che la sostiene (ex plurimis Cass. 5 aprile 2000 n. 4332; Cass. 9 maggio 2003 n. 7139); l'Istituto previdenziale che chieda i contributi dovrà analogamente provare gli elementi di fatto che sostengono la pretesa (ex plurimis: Cass. 14 marzo 1975 n. 996, sull'onere dell'ente previdenziale di provare la natura subordinata del rapporto, sulla quale basa la pretesa contributiva;
Cass. 22 aprile 1992 n. 4824, sull'onere del medesimo ente di provare l'orario di lavoro;
Cass. 23 luglio 2004 n. 13869 sull'onere dell'ente previdenziale di provare l'attività prevalente ai fini dell'inquadramento dell'impresa). L'Istituto previdenziale deve provare i fatti costitutivi, e cioè i presupposti normali della pretesa, mentre al datore di lavoro incombe provare le circostanze eccettuative;
così, ad es. incombe all'Inps di provare che il datore di lavoro ha erogato al lavoratore determinate somme in relazione al rapporto di lavoro, le quali si presumono retributive ai sensi dell'art. 12, 1 comma Legge 30 aprile 1969, n. 153, mentre compete al datore di lavoro di provare che parte di queste somme sono escluse dalla base imponibile, ai sensi del secondo comma della stessa disposizione (Cass. 8 febbraio 1999 n. 1077; ora commi corrispondenti a seguito delle modifiche di cui al D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314); analogamente incombe al datore di lavoro di
3 provare i presupposti per la riduzione dei contributi a seguito di fiscalizzazione degli oneri sociali
(Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387)” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 18481 del 2005).
La Corte di Legittimità afferma, inoltre, il seguente principio di diritto: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché' sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'Inps, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 12108 del 2010).
Nel caso di specie l'INPS non ha fornito alcun elemento idoneo a provare la partecipazione personale del ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Stante la carenza di prova circa il carattere di abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente in seno all'impresa, deve, pertanto, dichiararsi che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle somme pretese con l'avviso di addebito in questa sede impugnato.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 328 2022 00070915 02 000;
2. condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 886,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 02/04/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
4 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 01/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2091/2023 R.G. LAVORO
TRA
AN EL n. ad AVERSA (CE) il 10/07/1979 rappresentato e difeso dall'avv.
BOERIO ERMELINDA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti VERRENGIA IDA
E FANARA SALVATORE come da procura in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 17.02.2023, il ricorrente in epigrafe ha impugnato l'avviso di addebito n. 328 2022 00070915 02 000, notificatogli a mezzo pec il 12.01.2023, relativo a contributi Gestione
Commercianti e sanzioni, per una somma complessiva di € 3.196,25 per il periodo 01/2021 - 12/2021.
Nel dettaglio, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla gestione commercianti, non avendo mai svolto attività commerciale e avendo esclusivamente rivestito le funzioni di amministratore della società “Home Energy s.r.l.s.”. A sostegno della sua posizione,
l'istante ha, altresì, dedotto che l'attività commerciale è stata svolta da dipendenti regolarmente assunti, come da buste paga allegate, nonché che l'INPS aveva rigettato la sua richiesta di cancellazione dalla Gestione Commercianti che, invece, era stata accolta per l'altro socio.
1 Tanto premesso, parte ricorrente ha agito in giudizio chiedendo di dichiarare non dovute le somme di cui all'avviso di addebito impugnato. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l'INPS che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, va evidenziata la tempestività del presente ricorso in quanto il ricorrente, a fronte della notificazione dell'avviso di addebito effettuata a mezzo pec il 12.01.2023, ha proposto l'opposizione il 17.02.2023, di tal che è stato osservato il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24 D. lgs n. 46/1999.
Nel merito, poi, il presente giudizio ha ad oggetto l'indagine sulla sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti e per il conseguente obbligo al versamento dei relativi contributi.
Deve seguirsi, al fine di individuare i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, quanto esposto dalla Corte di Legittimità Sez. Lav., Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018 che afferma che in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa.
La Corte afferma in particolare: “16. che ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n. 5444 del 2013, cit.); 17. che non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza;
18. che in relazione al concetto di prevalenza, è tuttavia opportuno chiarire che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l'iscrizione alla gestione ed il cui onere della prova è a carico dell'Inps, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009), devono
2 riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; 19. che questa interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l'elemento del lavoro personale,
e, al contempo, ad evitare di restringere l'area di applicazione dell'assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui l'attività del socio di s.r.l., ancorchè rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi”.
Nel caso di specie, a fronte della contribuzione richiesta al ricorrente per contributi dovuti alla gestione commercianti, deve rilevarsi che l'INPS non ha fornito alcuna prova inerente all'attività lavorativa espletata dal ricorrente in seno all'attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società “Home Energy s.r.l.s.” al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore, emergendo, inoltre, che l'anzidetta società aveva alle proprie dipendenze lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato nel 2021 (cfr. visure in atti e buste paga).
Deve, inoltre, osservarsi che grava sull'Istituto previdenziale che chiede i contributi l'onere di provare gli elementi di fatto che sostengono la pretesa.
Afferma testualmente la Corte di Legittimità: “Il principio di diritto sancito dall'art. 2697 cod. civ. comporta che, in materia previdenziale, gli oneri probatori si ripartiscano in base alla domanda: il lavoratore che chieda la prestazione, avrà l'onere di provarne i presupposti, e quindi la natura del rapporto di lavoro e previdenziale che la sostiene (ex plurimis Cass. 5 aprile 2000 n. 4332; Cass. 9 maggio 2003 n. 7139); l'Istituto previdenziale che chieda i contributi dovrà analogamente provare gli elementi di fatto che sostengono la pretesa (ex plurimis: Cass. 14 marzo 1975 n. 996, sull'onere dell'ente previdenziale di provare la natura subordinata del rapporto, sulla quale basa la pretesa contributiva;
Cass. 22 aprile 1992 n. 4824, sull'onere del medesimo ente di provare l'orario di lavoro;
Cass. 23 luglio 2004 n. 13869 sull'onere dell'ente previdenziale di provare l'attività prevalente ai fini dell'inquadramento dell'impresa). L'Istituto previdenziale deve provare i fatti costitutivi, e cioè i presupposti normali della pretesa, mentre al datore di lavoro incombe provare le circostanze eccettuative;
così, ad es. incombe all'Inps di provare che il datore di lavoro ha erogato al lavoratore determinate somme in relazione al rapporto di lavoro, le quali si presumono retributive ai sensi dell'art. 12, 1 comma Legge 30 aprile 1969, n. 153, mentre compete al datore di lavoro di provare che parte di queste somme sono escluse dalla base imponibile, ai sensi del secondo comma della stessa disposizione (Cass. 8 febbraio 1999 n. 1077; ora commi corrispondenti a seguito delle modifiche di cui al D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314); analogamente incombe al datore di lavoro di
3 provare i presupposti per la riduzione dei contributi a seguito di fiscalizzazione degli oneri sociali
(Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387)” (cfr. Sez. L, Sentenza n. 18481 del 2005).
La Corte di Legittimità afferma, inoltre, il seguente principio di diritto: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché' sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'Inps, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., n. 12108 del 2010).
Nel caso di specie l'INPS non ha fornito alcun elemento idoneo a provare la partecipazione personale del ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Stante la carenza di prova circa il carattere di abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente in seno all'impresa, deve, pertanto, dichiararsi che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle somme pretese con l'avviso di addebito in questa sede impugnato.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 328 2022 00070915 02 000;
2. condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 886,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 02/04/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
4 5