Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 03/06/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01900/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00572/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2025, proposto da
ER RG, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Maria Matarazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Zimmitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso alla documentazione presentata dal ricorrente, in data 15 gennaio 2025, al fine di ottenere copia degli atti di valutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista la dichiarazione a verbale di parte ricorrente;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente, Direttore Generale dell’Asst Bergamo Ovest dal gennaio 2019 al dicembre 2003, ha impugnato il silenzio serbato sull’istanza di accesso, presentata in data 15.1.2025, finalizzata ad acquisire gli atti di valutazione, in base ai quali ha ottenuto il punteggio complessivo di raggiungimento degli obiettivi aziendali pari a 69.
Si è costituita l’Asst intimata, facendo presente di aver riscontrato la richiesta in data 27.01.2025, inviando la documentazione richiesta ad un indirizzo errato.
Dopo la notifica del ricorso, la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia ha quindi adottato il n. 6236 del 6.5.2025, con cui ha rettificato la percentuale di raggiungimento complessivo degli obiettivi del ricorrente, assegnando allo stesso un punteggio complessivo pari a 81 con riconoscimento del corrispondente incentivo economico.
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2025 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, insistendo per la refusione delle spese.
Alla medesima camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Preso atto di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione del comportamento della Regione, che ha comunque riscontrato la richiesta tempestivamente, seppur inviando ad un indirizzo errato, salvo il rimborso ad opera della Regione del contributo unificato, in favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana Bini | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO