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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Feola, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero 5333/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento del danno da cose in custodia;
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. D'Eliseo Luigi;
Parte_1
ATTRICE
E
in persona del Controparte_1
liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.ti Simona Fusco e Silvio Fusco;
CONVENUTA
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'Avv. MI NA;
CP_2
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
MICHELE FARINA, procuratore e difensore di sé stesso;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.02.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra conveniva in Parte_1 l'istituto scolastico al fine di essere risarcita di tutti i danni sofferti a CP_1
seguito della caduta avvenuta all'esterno della struttura condotta in locazione dalla società convenuta, sita in Caserta alla via E. Ruggiero n. 117.
Secondo la prospettazione di parte istante, in data 22.05.2012 alle ore 08.30 circa, mentre percorreva il marciapiede pertinenziale, ubicato all'esterno dell'istituto scolastico, scivolava cadendo rovinosamente al suolo.
Rilevava l'istante che il marciapiede era viscido e privo di accorgimenti antisdrucciolo e di barre passamano, pertanto non a norma come previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008.
A seguito della caduta l'istante riportava gravi lesioni e postumi permanenti quantificati in € 181.046,61.
Esperito infruttuosamente il tentativo di bonario componimento della controversia mediante invio di richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, l'attrice adiva il
Tribunale di Santa Maria C.V. e concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, ex art. 2051 c.c. (o in subordine ex art. 2043 c.c.) di nella causazione del sinistro e per l'effetto condannare la stessa al Controparte_1
risarcimento dei danni riportati;
il tutto con vittoria di spese del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva la quale, dopo aver contestato tutto Controparte_1
quanto ex adverso, dedotto, prodotto e sottoscritto dalla sig.ra eccepiva la Pt_1
propria carenza di legittimazione passiva in quanto soltanto conduttrice dei locali e delle relative pertinenze , i quali appartenevano in proprietà a NA MI e CP_2
Concludeva, pertanto, chiedendo di: accertare e dichiarare il difetto di
[...]
legittimazione passiva;
in subordine di essere autorizzata alla chiamata in causa dei proprietari dell'immobile; nel merito, di rigettare la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile e manifestamente infondata in fatto e diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.
Autorizzata la chiamata in causa di NA MI e questi ultimi si CP_2
costituivano eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ex art. 163
c.p.c.; l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione e, nel merito, in caso di fondatezza della domanda attorea, sostenevano l'esclusiva responsabilità della convenuta, in virtù di apposite clausole contrattuali, che escludevano la responsabilità dei locatori per i fatti per cui è causa.
Infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione ed espletata la fase istruttoria, mediante acquisizione documentale, deposizioni testimoniali, interrogatori formali e
Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva assegnata in decisione.
Ciò premesso, in relazione alla eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta si chiarisce che, ai fini della CP_1
configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la res che ha dato luogo all'evento lesivo;
rapporto che postula l'effettivo potere sulla res, ossia la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere-dovere di intervento su di essa.
In caso di locazione dell'immobile, si determina anche il trasferimento al conduttore della disponibilità del bene locato con conseguente obbligo di custodia dello stesso.
Di talché in caso di danni derivanti dall'immobile locato, mentre al proprietario sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva sempre la custodia anche dopo la locazione, grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità (Cass. 27/10/2015, n. 21788; Cass. 09/06/2016, n. 11815; Cass.
04/11//2019, n.28228; Cass. 26/11/2019, n. 30729; Trib. Napoli 29/07/2019, n.7536).
Da ciò consegue che la locazione determina il passaggio al conduttore, che ne è costituito detentore, della custodia dell'immobile locato e delle sue pertinenze.
Secondo le regole della responsabilità da custodia, il conduttore, pertanto, si libera dal suddetto titolo di responsabilità solo dando prova del caso fortuito che può consistere anche nella dimostrazione che il fattore determinante il danno ha riguardato strutture o apparati dell'immobile sottratti alla disponibilità del conduttore e, pertanto, estranei alla sua sfera di vigilanza (Trib. Bologna 22/02/2011, n. 508).
Il locatore, dal canto suo, risponde non per la mera circostanza di esserne il proprietario, bensì anch'egli quale custode, in ragione, tuttavia, della disponibilità giuridica che egli mantiene su alcune parti dell'immobile.
Si rende pertanto necessario individuare chi, all'interno del rapporto locatore- conduttore, sia nelle condizioni (o abbia l'obbligo) di intervenire sulla res non essendo possibile individuare ex ante tutti i potenziali custodi, nonché tutte le situazioni al verificarsi delle quali sul soggetto graverà questa particolare ipotesi di responsabilità.
Applicando tali principi al caso di specie, poichè la caduta è avvenuta sul marciapiede che consente l'accesso ai locali scolastici, si può affermare che la res da cui sarebbe derivato il danno lamentato era nella sfera di custodia, potere e controllo della conduttrice . CP_1
A ciò si aggiunga un altro rilevato dato, evincibile dal contratto di locazione prodotto, nel quale è chiaramente affermato che “la conduttrice si obbliga, in deroga agli artt.
1576 e 1609 c.c., ad eseguire, a sua cure e spese, tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura, nonché tutte le opere di restauro e manutenzione che si rendessero necessarie per mantenerlo all'uso cui è destinato, ad eccezione di quelle inerenti le parti comuni dell'edificio condominiale che fanno capo ai locatori”, inoltre “le parti espressamente convengono, in deroga agli artt. 1576 e 1609 c.c., che la conduttrice dovrà provvedere direttamente, a sue cure e spese, alle riparazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione ed espressamente quelle da farsi (…) alle marmette e piastrelle di pavimentazione (…)”.
In definitiva legittimata passiva della domanda proposta è Controparte_1
[...
Passando, quindi, al merito della domanda, alla fattispecie in esame è applicabile la disciplina, in materia di danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c.
Invero, in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.
In particolare, il dovere di controllo e di custodia posto dall'art. 2051 c.c. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo, ben potendo essere anch'esse idonee, in concorso con altri fattori causali, a cagionare danno (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006).
Va ulteriormente premesso che quella di cui all'art. 2051 c.c. è una responsabilità scaturente (cfr., per tali considerazioni, anche Cass. civ., Sez.Un., 29 aprile 1997, n.
3672): a) oggettivamente, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni;
b) soggettivamente, dalla relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa: trattasi, invero, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto si basa sulla relazione di custodia con la cosa determina il danno (cfr. anche Cass. n. 1948/2003; n. 1127/2008).
Detta responsabilità incontra un limite soltanto nel caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento.
In sostanza, la disciplina in commento esclude l'addebitabilità dell'evento al custode solo qualora l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno (comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato) che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo (cfr. ex multis Cass. n. 1127/2008; n.
376/2005; n. 15429/2004)
Sotto il profilo probatorio, dunque, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051
c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il custode, per liberarsi, deve dimostrare il caso fortuito in codesti termini "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere". "Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (SS.UU. n. 20943 del 2022).
In tal modo il regime cui dà luogo l'art. 2051 c. c. può essere definito speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, risolvendosi in un sistema che potrebbe dirsi 'semplificato' per il danneggiato, il quale - fermo l'onere di dimostrare la derivazione del danno dal dinamismo della cosa, o comunque dalla sua pericolosità - è dispensato dall'onere di provare la condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode (Cfr. Cass., 13/12/2016, n. 25483Cass.
29/07/2016, n. 15761; Cass.18/05/2015, n. 10129Cass.1/4/2010).
Ebbene, in applicazione di tali principi deve ritenersi che l'attrice abbia dato prova esaustiva riguardo al fatto di essere caduta nonché di avere riportato lesioni in conseguenza di tale evento.
Tuttavia, non è stata raggiunta prova sufficiente della imputabilità dell'evento in questione alla poiché, all'esito della istruttoria risulta smentita la CP_1
pericolosità della res (pavimentazione).
Invero, i testi escussi hanno constatato in maniera diretta la caduta ma le risultanze sono di fatto inconcludenti circa le circostanze che hanno determinato l'evento.
In particolare c'è discordanza:
- sulle condizioni metereologiche in quanto la maggior parte dei testi conferma che fosse una giornata uggiosa ma non è dato determinare con certezza l'effettivo grado di maltempo (“leggera pioggerellina”, “era un acquazzone”
“piovigginava”, “pioveva tantissimo”) né se il pavimento fosse del tutto o appena bagnato poiché stava iniziando a piovere proprio in quel momento;
- sulle calzature indossate dalla poichè alcuni testi riferiscono si trattasse Pt_1
di tacchi alti, altri di scarpe basse e anche i testi che ricordano “scarpe da ginnastica” in alcuni casi non le hanno riconosciute in foto;
- sull'andatura dell'attrice poiché per alcuni correva in quanto “era in ritardo era molto concitata, di fretta” per altri “camminava normalmente, senza fretta”.
È emerso poi, sia dai rilievi fotografici che dalla prova testimoniale, che la pavimentazione ove si è verificata la caduta, al momento del fatto non era provvista di strisce antiscivolo e che non vi era il passamano lungo il perimetro del marciapiedi.
Orbene, in merito all'esistenza di presidi, la normativa cui fare riferimento è il D. Lgs.
N. 81 del 2008 che, nell'All. IV, indica i requisiti strutturali dei luoghi di lavoro e, in particolare, ai paragrafi 1.3 -1.4 sono messe in evidenza le caratteristiche proprie dei pavimenti che devono “avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili
o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili”.
La definizione di “antisdrucciolevole” è data dal Decreto Ministeriale n.236 del 1989, il quale contiene le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
in detto decreto è stabilito che per pavimentazione antisdrucciolevole si deve intendere una pavimentazione realizzata con materiale il cui coefficiente di attrito (CoF), misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association
Ltd. Rep. CEC. 6/81 (BCRA), sia superiore ad un valore minimo determinato.
È evidente che le scuole e gli asili nido rientrino nell'ambito di applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
ad essi è, quindi, applicabile la normativa appena richiamata.
Il Consulente tecnico di Ufficio nominato nel corso del giudizio, ing. PE
,ha risposto dettagliatamente ai quesiti posti pervenendo alla conclusione,
[...]
anche dopo le osservazioni dei consulenti di parte, che “la pavimentazione oggetto di accertamento, al momento delle indagini, ha dimostrato di possedere valori del coefficiente di attrito μ maggiore di 0.4 ovvero del valore minimo previsto dalla normativa di riferimento”.
In particolare, dopo aver accertato che lo stato dei luoghi aveva subito mutazioni nel tempo, con l'apposizione, successivamente al sinistro, di bande antisdrucciolo e paletti di delimitazione dei camminamenti, il ctu riteneva necessario effettuare idonee prove di laboratorio tese alla determinazione della scivolosità della pavimentazione oggetto di accertamento.
E' da evidenziare che la pavimentazione esaminata dal ctu è la stessa esistente al momento dei fatti di causa, l'unica modifica ha riguardato l'apposizione delle strisce antiscivolo.
Nell'impossibilità di reperire idonea documentazione tecnica sulla pavimentazione, il ctu procedeva effettuava prova BCRA, suddividendo in sei differenti quadranti la zona di pavimentazione ove avvenne il sinistro, sia in condizione di superficie asciutta sia in condizione di superficie bagnata, pervenendo alla conclusione che “la pavimentazione oggetto di accertamento, al momento delle indagini ha dimostrato che, all'attualità, possiede valori del coefficiente di attrito μ maggiore di 0.4 ovvero del valore minimo previsto dalla normativa di riferimento”.
Pertanto, la pavimentazione era antisdrucciolevole e conforme alle norme di riferimento, con la conseguenza che non vi era alcuna necessità di apporre dei presidi antiscivolo o dei corrimano.
Ciò esclude la responsabilità della convenutala ai sensi articolo 2051 c.c. CP_1
Peraltro, si ricorda che la condotta del danneggiato può assumere rilevanza ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 primo e secondo comma c.c. (cfr. Cass. n. 37059/22; Cass. n. 27724/18).
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, la condotta del danneggiato deve essere valutata anche con riferimento al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.2 Cost., allorquando la situazione di possibile danno sia suscettibile solo parzialmente di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili (Cfr. Cass. civ. 17443/2019).
In applicazione di tali principi al caso in esame, alla stregua delle risultanze istruttorie, risulta accertato che la caduta dell'attrice, avvenuta nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, non si è verificata a causa dell'assenza dei presidi indicati dalla normativa di riferimento (essendo la pavimentazione, come già argomentato, a norma e per nulla scivolosa), dovendosi quindi verosimilmente collegarsi tale evento alla imprudenza della stessa parte attrice.
Inoltre, le cattive condizioni atmosferiche, così come confermate da tutti i testi escussi
– sebbene in variabile gravità – avrebbero dovuto indurre la sig.ra a porre Pt_1
attenzione nel percorrere il tratto in questione ad andatura lenta e prudente.
Per tutti i motivi esposti, complessivamente considerati, la domanda viene rigettata.
Le spese tra la parti attrice e convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato), (cfr. Cassazione S.U. n.
17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n. 140).
Le spese tra la convenuta e i terzi chiamati in causa vengono poste a carico della prima, attesa la ipotizzabile infondatezza della domanda riconvenzionale di manleva, per i motivi esposti in ordine alla individuazione del soggetto tenuto alla custodia della cosa locata.
Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attrice al pagamento in favore de Controparte_1
, delle spese di lite che liquida in € 7.600,00 per compensi, oltre spese
[...]
generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori anticipatari;
3. condanna in persona del liquidatore p.t. al Controparte_1
pagamento in favore dei terzi chiamati in causa, delle spese di lite che liquida in €
9.000,00 per compensi professionali , oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di ctu.
Santa Maria Capua Vetere, 01.04.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Feola