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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10189/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10189/2020 promossa da:
, nata ad [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIALE IONIO, 116 CATANIA, presso lo studio dell'Avv. MIRALDI
ANTONELLA che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I
contro
, in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, CF: , elettivamente domiciliato in VIA PARADISO, P.IVA_1
1 presso lo studio dell'Avv. GAMBINO VENERANDO , che lo rappresenta e difende CP_1
giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
TERZO CONCLUSIONI
All'udienza del 15.01.2025 le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice
si è ritirato in Camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento, depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 09.09.2020, a mezzo PEC, parte attrice ha impugnato la delibera adottata dal convenuto in data 22.01.2020, al fine di ottenerne la declaratoria di CP_1
nullità o l'annullamento.
In particolare parte attrice eccepisce la violazione del diritto di visionare i documenti giustificativi del bilancio, perché nella convocazione l'amministratore non avrebbe indicato l'ora ed il giorno in cui visionarli;
che non risulterebbe a quale incarico si riferisce la liquidazione del compenso per l'avv.
Gambino; mancata contabilizzazione di somme versate dall'attrice; violazione del disposto dell'art. 1130 bis c.c, in quanto il bilancio manca del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e della nota sintetica esplicativa;
infine parte attrice contesta la violazione dell'art. 1129, comma 14 c.c. in quanto la delibera di conferma dell'amministratore condominiale è priva di qualsiasi riferimento al preventivo di spesa.
In data 09.07.2021, si è costituito il condominio convenuto al solo fine di eccepire la nullità della notifica effettuata via PEC da parte attrice, presso un indirizzo PEC dell'amministratore di condominio, che non è iscritto al REGINDE.
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
In via preliminare va disaminata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 09.09.2020, a mezzo PEC, ad un indirizzo non risultante dal registro Reginde.
Secondo l'orientamento della S.C. la notifica effettuata ad un indirizzo PEC non iscritto nel Reginde è nulla e quindi suscettibile di sanatoria a mezzo costituzione del destinatario o mediante rinnovazione della stessa.
In particolare la S.C. ha fissato alcuni principi sulla notifica a mezzo PEC ad un indirizzo non risultante dai pubblici registri: “Il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del
2012, conv. con modif. in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, -3- Ric. 2018 n.
35767 sez. M2 – ud. 18-09-2019 conv., con modif., in I. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo
PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite
di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal
Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire
l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a
seconda dei casi — alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel
ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dal/'l'Indice
Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC)” (cfr Cass. n. 3709 del
2019)”.(Cass. 6025/2023)
“La notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994, deve
essere eseguita a pena di nullità presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all'art.
16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, quale domicilio digitale
qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa;
ne consegue che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c.
la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel Reginde
e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto
processuale.” (Cass. 13224/2018)
Pertanto, stabilito che la notifica effettuata a mezzo PEC ad un indirizzo non risultante dai pubblici registri è nulla, ne consegue che, trattandosi di notifica nulla, per i principi generali sanciti dalla legge, la nullità è sanata dalla costituzione.
In particolare la S.C. ha statuito il seguente principio: “ Poiché lo scopo della notificazione degli atti di "vocatio in ius" è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto "ex tunc" qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa.” (Cass. 10495/2004)
Poiché nella fattispecie in esame, parte convenuta si è costituita in data 09.07.2021, la sua costituzione ha sanato l'eventuale nullità della notifica, con effetto ex tunc, potendo il costituito CP_1
difendersi anche nel merito della controversia, non avendolo fatto per una libera scelta o chiedere la rimessione in termini, richiesta che non ha mai formulato, rinunciando così ai termini che avrebbe potuto richiedere.
Passando a disaminare il merito si osserva che la domanda formulata da parte attrice è fondata.
La fattispecie in esame può essere decisa in virtù del principio della ragione più liquida.
La S.C. ha chiarito quale sia tale principio: “In virtù del principio della ragione più liquida, in
applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche
se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo
che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della
coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni
da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso
dell'Amministrazione finanziaria volto a far dichiarare non dovuta l'agevolazione di cui all'art. 33
della l. n. 338 del 2000 affermando, in accoglimento del ricorso incidentale, la decadenza della stessa
dall'esercizio della pretesa impositiva, stante il carattere pregiudiziale della relativa censura). (Cass.
363/2019) Alla luce del superiore principio, tra le molteplici eccezioni sollevate da parte attrice avverso il bilancio 2019, si disamina l'eccezione di mancata allegazione, al detto bilancio 2019, approvato con la delibera impugnata dall'assemblea del convenuto, del registro contabilità, riepilogo CP_1
finanziario e nota sintetica esplicativa, richiesti dall'art. 1130 bis c.c.
La S.C., con ordinanza n° 33038/2018, ha sancito il principio secondo il quale “nel caso in cui il
rendiconto sia privo del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e della nota sintetica
esplicativa della gestione, la collegata delibera di approvazione può essere oggetto di
annullamento.”
Infatti, secondo il dettato della Suprema Corte che si è pronunciata proprio sull'art. 1130 Bis c.c., “Il
registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che
compongono il rendiconto, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l'interesse del CP_1
ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le
insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in
assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato. Allorchè il rendiconto non sia composto da
registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati
sulla reale situazione patrimoniale del quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può CP_1
discenderne – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai
partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa,
l'annullabilità della delibera di approvazione. (cfr motivazione Ord. 33038/2018)
La S.C. ha quindi sottolineato che tali documenti sono necessari per rendere intellegibile e trasparente la contabilità condominiale e l'operato dell'amministratore, per cui la loro mancanza determina l'illegittimità della delibera che ha approvato il rendiconto.
Tra l'altro la dottrina ha chiarito che tutta tale documentazione non può essere allegata all'avviso di convocazione ma deve essere sussistente al momento dell'approvazione del rendiconto e consultabile dai condomini.
Nella fattispecie in esame, tale documentazione manca del tutto, con la conseguenza che, la delibera,
con cui, al punto 2, l'assemblea del condominio di via Sangiuliano 91- , ha approvato il CP_1
bilancio 2019 va annullata.
Passando a disaminare l'eccezione di nullità inerente il punto 3 della delibera impugnata, con cui l'assemblea del condominio di via Sangiuliano 91 ha confermato nell'incarico CP_1
l'amministratore uscente, si osserva che l'art. 1129 comma 14 c.c. statuisce: “l'Amministratore,
all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”.
La S.C. ha statuito sul punto il seguente principio: “Al fine della costituzione di un valido rapporto
di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina
sussiste in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo
ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento
essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che
non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto. (Cass.
12927/2022)
In particolare, nella motivazione della detta sentenza si legge: “ La fattispecie della nomina
assembleare dell'amministratore di condominio, a seguito della Riforma introdotta con la legge n.
220 del 2012, si struttura, in particolare, come scambio di proposta ed accettazione, secondo quanto
si desume altrettanto testualmente dai commi 2 e 14 del medesimo art. 1129 c.c., nonché dall'art.
1130, n. 7, c.c., il quale dispone che la nomina dell'amministratore deve essere annotata in apposito
registro. Più in generale, dall'art. 1130 n. 7 e dall'art. 1136, ultimo comma, c.c. si evince che la
delibera di nomina dell'amministratore ed il correlato contratto di amministrazione debbano avere
anche forma scritta (arg. da Cass. Sez. Unite, 30/12/1999, n. 943). L'art. 1129, comma 14, c.c., prescrive, in particolare, che “l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo
rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a
titolo di compenso per l'attività svolta”. La “nullità della nomina”, ove non sia specificato l'importo
del compenso, che è alla base del generale principio di predeterminazione onnicomprensiva dello
stesso, è, dunque, una nullità “testuale”, in quanto è stabilita dalla legge. Di tale fattispecie legale
di nullità, peraltro non direttamente sancita per la deliberazione assembleare, si dà atto in
motivazione anche nella sentenza delle Sezioni Unite 14 aprile 2021, n. 9839. Al fine della
costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il
requisito formale della nomina sussiste, dunque, in presenza di un documento, approvato
dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come
parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione
dell'importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella
delibera assembleare di approvazione del rendiconto. La sentenza impugnata ha errato, pertanto,
nel ritenere che l'ammontare del compenso richiesto non deve necessariamente essere indicato nella
delibera che conferisce l'incarico all'amministratore, né emergere dal verbale. Deve enunciarsi il
seguente principio di diritto: agli effetti dell'art. 1129, comma 14, c.c., il quale prevede la nullità
testuale della nomina dell'amministratore di condominio ove non sia specificato l'importo dovuto a
titolo di compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale
occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea, recante, anche
mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di
esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi
implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto. (Motivazione Cass.
12927/2022)
Pertanto, alla luce del chiaro dettato normativo e della sua interpretazione da parte della S.C., il punto 3 della delibera impugnata va dichiarato nullo per violazione dell'art. 1129 XIV comma c.c.
Alla luce di quanto sopra, considerato l'accoglimento della domanda, parte convenuta va condannata a rifondere a parte attrice le spese processuali, che si liquidano secondo il DM 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato da parte attrice, in € 2.150,00, di ci € 150,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie la domanda spiegata da parte attrice e per l'effetto annulla il punto 2 della delibera adottata dal convenuto in data 22.01.2020 e dichiara la nullità del punto 3 della stessa. CP_1
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese processuali che si liquidano in €
2.150,00, di cui € 150,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, il 15.01.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10189/2020 promossa da:
, nata ad [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIALE IONIO, 116 CATANIA, presso lo studio dell'Avv. MIRALDI
ANTONELLA che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I
contro
, in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, CF: , elettivamente domiciliato in VIA PARADISO, P.IVA_1
1 presso lo studio dell'Avv. GAMBINO VENERANDO , che lo rappresenta e difende CP_1
giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I
TERZO CONCLUSIONI
All'udienza del 15.01.2025 le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice
si è ritirato in Camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento, depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 09.09.2020, a mezzo PEC, parte attrice ha impugnato la delibera adottata dal convenuto in data 22.01.2020, al fine di ottenerne la declaratoria di CP_1
nullità o l'annullamento.
In particolare parte attrice eccepisce la violazione del diritto di visionare i documenti giustificativi del bilancio, perché nella convocazione l'amministratore non avrebbe indicato l'ora ed il giorno in cui visionarli;
che non risulterebbe a quale incarico si riferisce la liquidazione del compenso per l'avv.
Gambino; mancata contabilizzazione di somme versate dall'attrice; violazione del disposto dell'art. 1130 bis c.c, in quanto il bilancio manca del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e della nota sintetica esplicativa;
infine parte attrice contesta la violazione dell'art. 1129, comma 14 c.c. in quanto la delibera di conferma dell'amministratore condominiale è priva di qualsiasi riferimento al preventivo di spesa.
In data 09.07.2021, si è costituito il condominio convenuto al solo fine di eccepire la nullità della notifica effettuata via PEC da parte attrice, presso un indirizzo PEC dell'amministratore di condominio, che non è iscritto al REGINDE.
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
In via preliminare va disaminata l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 09.09.2020, a mezzo PEC, ad un indirizzo non risultante dal registro Reginde.
Secondo l'orientamento della S.C. la notifica effettuata ad un indirizzo PEC non iscritto nel Reginde è nulla e quindi suscettibile di sanatoria a mezzo costituzione del destinatario o mediante rinnovazione della stessa.
In particolare la S.C. ha fissato alcuni principi sulla notifica a mezzo PEC ad un indirizzo non risultante dai pubblici registri: “Il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del
2012, conv. con modif. in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, -3- Ric. 2018 n.
35767 sez. M2 – ud. 18-09-2019 conv., con modif., in I. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo
PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite
di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal
Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire
l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a
seconda dei casi — alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel
ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dal/'l'Indice
Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC)” (cfr Cass. n. 3709 del
2019)”.(Cass. 6025/2023)
“La notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994, deve
essere eseguita a pena di nullità presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all'art.
16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, quale domicilio digitale
qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa;
ne consegue che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c.
la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel Reginde
e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto
processuale.” (Cass. 13224/2018)
Pertanto, stabilito che la notifica effettuata a mezzo PEC ad un indirizzo non risultante dai pubblici registri è nulla, ne consegue che, trattandosi di notifica nulla, per i principi generali sanciti dalla legge, la nullità è sanata dalla costituzione.
In particolare la S.C. ha statuito il seguente principio: “ Poiché lo scopo della notificazione degli atti di "vocatio in ius" è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto "ex tunc" qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa.” (Cass. 10495/2004)
Poiché nella fattispecie in esame, parte convenuta si è costituita in data 09.07.2021, la sua costituzione ha sanato l'eventuale nullità della notifica, con effetto ex tunc, potendo il costituito CP_1
difendersi anche nel merito della controversia, non avendolo fatto per una libera scelta o chiedere la rimessione in termini, richiesta che non ha mai formulato, rinunciando così ai termini che avrebbe potuto richiedere.
Passando a disaminare il merito si osserva che la domanda formulata da parte attrice è fondata.
La fattispecie in esame può essere decisa in virtù del principio della ragione più liquida.
La S.C. ha chiarito quale sia tale principio: “In virtù del principio della ragione più liquida, in
applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche
se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo
che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della
coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni
da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso
dell'Amministrazione finanziaria volto a far dichiarare non dovuta l'agevolazione di cui all'art. 33
della l. n. 338 del 2000 affermando, in accoglimento del ricorso incidentale, la decadenza della stessa
dall'esercizio della pretesa impositiva, stante il carattere pregiudiziale della relativa censura). (Cass.
363/2019) Alla luce del superiore principio, tra le molteplici eccezioni sollevate da parte attrice avverso il bilancio 2019, si disamina l'eccezione di mancata allegazione, al detto bilancio 2019, approvato con la delibera impugnata dall'assemblea del convenuto, del registro contabilità, riepilogo CP_1
finanziario e nota sintetica esplicativa, richiesti dall'art. 1130 bis c.c.
La S.C., con ordinanza n° 33038/2018, ha sancito il principio secondo il quale “nel caso in cui il
rendiconto sia privo del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e della nota sintetica
esplicativa della gestione, la collegata delibera di approvazione può essere oggetto di
annullamento.”
Infatti, secondo il dettato della Suprema Corte che si è pronunciata proprio sull'art. 1130 Bis c.c., “Il
registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che
compongono il rendiconto, perseguono certamente lo scopo di soddisfare l'interesse del CP_1
ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le
insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in
assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato. Allorchè il rendiconto non sia composto da
registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati
sulla reale situazione patrimoniale del quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può CP_1
discenderne – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai
partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa,
l'annullabilità della delibera di approvazione. (cfr motivazione Ord. 33038/2018)
La S.C. ha quindi sottolineato che tali documenti sono necessari per rendere intellegibile e trasparente la contabilità condominiale e l'operato dell'amministratore, per cui la loro mancanza determina l'illegittimità della delibera che ha approvato il rendiconto.
Tra l'altro la dottrina ha chiarito che tutta tale documentazione non può essere allegata all'avviso di convocazione ma deve essere sussistente al momento dell'approvazione del rendiconto e consultabile dai condomini.
Nella fattispecie in esame, tale documentazione manca del tutto, con la conseguenza che, la delibera,
con cui, al punto 2, l'assemblea del condominio di via Sangiuliano 91- , ha approvato il CP_1
bilancio 2019 va annullata.
Passando a disaminare l'eccezione di nullità inerente il punto 3 della delibera impugnata, con cui l'assemblea del condominio di via Sangiuliano 91 ha confermato nell'incarico CP_1
l'amministratore uscente, si osserva che l'art. 1129 comma 14 c.c. statuisce: “l'Amministratore,
all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”.
La S.C. ha statuito sul punto il seguente principio: “Al fine della costituzione di un valido rapporto
di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina
sussiste in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo
ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento
essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che
non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto. (Cass.
12927/2022)
In particolare, nella motivazione della detta sentenza si legge: “ La fattispecie della nomina
assembleare dell'amministratore di condominio, a seguito della Riforma introdotta con la legge n.
220 del 2012, si struttura, in particolare, come scambio di proposta ed accettazione, secondo quanto
si desume altrettanto testualmente dai commi 2 e 14 del medesimo art. 1129 c.c., nonché dall'art.
1130, n. 7, c.c., il quale dispone che la nomina dell'amministratore deve essere annotata in apposito
registro. Più in generale, dall'art. 1130 n. 7 e dall'art. 1136, ultimo comma, c.c. si evince che la
delibera di nomina dell'amministratore ed il correlato contratto di amministrazione debbano avere
anche forma scritta (arg. da Cass. Sez. Unite, 30/12/1999, n. 943). L'art. 1129, comma 14, c.c., prescrive, in particolare, che “l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo
rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a
titolo di compenso per l'attività svolta”. La “nullità della nomina”, ove non sia specificato l'importo
del compenso, che è alla base del generale principio di predeterminazione onnicomprensiva dello
stesso, è, dunque, una nullità “testuale”, in quanto è stabilita dalla legge. Di tale fattispecie legale
di nullità, peraltro non direttamente sancita per la deliberazione assembleare, si dà atto in
motivazione anche nella sentenza delle Sezioni Unite 14 aprile 2021, n. 9839. Al fine della
costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il
requisito formale della nomina sussiste, dunque, in presenza di un documento, approvato
dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come
parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione
dell'importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella
delibera assembleare di approvazione del rendiconto. La sentenza impugnata ha errato, pertanto,
nel ritenere che l'ammontare del compenso richiesto non deve necessariamente essere indicato nella
delibera che conferisce l'incarico all'amministratore, né emergere dal verbale. Deve enunciarsi il
seguente principio di diritto: agli effetti dell'art. 1129, comma 14, c.c., il quale prevede la nullità
testuale della nomina dell'amministratore di condominio ove non sia specificato l'importo dovuto a
titolo di compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale
occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall'assemblea, recante, anche
mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di
esso, l'elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi
implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto. (Motivazione Cass.
12927/2022)
Pertanto, alla luce del chiaro dettato normativo e della sua interpretazione da parte della S.C., il punto 3 della delibera impugnata va dichiarato nullo per violazione dell'art. 1129 XIV comma c.c.
Alla luce di quanto sopra, considerato l'accoglimento della domanda, parte convenuta va condannata a rifondere a parte attrice le spese processuali, che si liquidano secondo il DM 147/2022, tenuto conto del valore dichiarato da parte attrice, in € 2.150,00, di ci € 150,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie la domanda spiegata da parte attrice e per l'effetto annulla il punto 2 della delibera adottata dal convenuto in data 22.01.2020 e dichiara la nullità del punto 3 della stessa. CP_1
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese processuali che si liquidano in €
2.150,00, di cui € 150,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
Così deciso in Catania, il 15.01.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011