Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1946/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel.
SENTENZA
nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Marta Luchini e Valerio Sciacca anche disgiuntamente,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e trattazione di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO premesso
-Che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in data 4.10.2003 a
Carano (ora Ville di Fiemme) TN, (trascritto negli atti del Comune di Ville di
Fiemme al n. 2 P. 2 S. A anno 2003), scegliendo il regime della comunione dei beni;
-Che dalla loro unione coniugale sono nati i figli , il 02.12.2004, il Per_1 Per_2
03.7.2006 e il 09.10.2007; Per_3
1
2) disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra la Parte_2 Parte_1 somma di euro 250,00 entro il giorno 10 di ogni mese per il mantenimento della figlia sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
Per_3
3) disporre che le spese straordinarie la figlia minore siano a carico dei genitori nella misura del 50%, spese che andranno dettagliate secondo il protocollo emanato dal C.N.F., da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, ossia:
a) spese extra assegno obbligatorie rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione sono: materiale scolastico di inizio anno, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti dal medico ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
b) Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
• scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la partecipa-zione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede);
2 viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
• spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisti e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata;
• spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
• organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
4) tutte le spese di importo superiore a euro 100,00 dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come assenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato dette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
5) tenuto conto che la figlia ha quasi raggiunto la maggiore età non viene previsto un calendario di visite, ma viene lasciata ampia libertà di gestione da parte dei genitori e di che vedrà il padre ogni volta che ne avrà voglia e possibilità; Per_3
6) nulla disporre in ambito di mantenimento dei figli in quanto e Per_2 Per_1 sono autosufficienti;
7) disporre che la nuda proprietà della casa familiare sub p.ed. 165 p.m. 6 P.T. 539
II C.C. Castello di Fiemme, cointestata tra i ricorrenti, verrà donata in parti uguali ai tre figli, mentre l'usufrutto rimarrà in capo alla signora alla quale Parte_1 comunque viene assegnata;
3 8) disporre che il mutuo ipotecario originariamente intestato ad entrambi i ricorrenti venga intestato alla signora contestualmente al rogito Parte_1 notarile;
9) I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolare definitivamente i rapporti economici tutti derivanti e conseguenti dal matrimonio e dalla comunione legale, e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo nemmeno quale reciproco contributo ordinario al mantenimento o assegno divorzile, fatto salvo quanto previsto in questa sede;
10) disporre che la sig.ra percepisca per intero l'eventuale assegno Parte_1 unico, assegno regionale o qualsiasi altro pubblico sussidio in favore di;
Per_3
11) disporre che eventuali detrazioni di imposta saranno usufruite al 100% dalla sig.ra . Parte_1
***
Pertanto, in data 06.06.2024 veniva emessa sentenza non definitiva n. 150/2024, pubblicata in data 11.06.2024, di accoglimento della domanda di separazione consensuale;
la causa veniva rimessa sul ruolo per proseguire l'istruttoria ai fini della domanda di divorzio e, con ordinanza del 06.06.2024, depositata in dada
11.06.2024 il Giudice assegnava alle parti termine fino al 20.1.2025 per il deposito delle conclusioni e l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione (termine poi differito al 26.2.2025 a seguito di istanza delle parti che chiedevano il rinvio del suddetto termine assegnato dal Giudice al fine di ottenere il passaggio in giudicato della sentenza).
In data 29.01.2025 le parti depositavano il certificato di attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale resa tra le parti.
Con note autorizzate del 29.01.2025, depositate in data 03.02.2025, le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo e, pertanto, la causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Premesso, che la domanda di divorzio va correttamente qualificata come richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si rappresenta la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento di tale domanda.
Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con la sentenza nr.
150/2024 del 06.06.2024, pubblicata in data 11.06.2024, emessa nell'ambito del presente giudizio, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria di data
4 29.01.2025, con deposito di note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza di comparizione personale in data 29.01.2025.
Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge.
È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, poiché conformi all'ordine pubblico.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del
24.04.2024 iscritto al ruolo in data 30.04.2024, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
4.10.2003 a Carano (ora Ville di Fiemme) TN, (trascritto negli atti del Comune di Ville di Fiemme al n. 2 P. 2 S. A anno 2003), da e Parte_1 Pt_2
alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi qui integralmente
[...] trascritte;
b) Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 05/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Niccolò Cogliati Dezza dott.ssa Laura Di Bernardi
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