Articolo 2265 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2265. Cancellazione della nota di renitenza 1. I renitenti alla leva appartenenti alle classi 1985 e precedenti, presentandosi ai comandi militari Esercito italiano e agli altri organi di cui all'articolo 1930, comma 3, possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010