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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 627/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 627/2024
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 10.11 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. PULICE Pierfrancesco Parte_1
Per il Ministero nessuno
Il difensore della ricorrente si riporta al ricorso.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Il difensore si allontana dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo N. R.G. 627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 627/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'Avv. Pierfrancesco Pulice (c.f. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), lamenta la mancata erogazione in proprio favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Pistoia adito, contrariis reiectis, in accoglimento del sopraesteso ricorso, • accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta docenti) di importo pari ad euro 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 121, L. 107/2015; e al conseguente pagamento dei relativi importi con riferimento a tutti gli anni di servizio resi in favore dell'amministrazione scolastica – elencati in atti (anno scolastico
2020/2021; 2021/2022 2022/2023; 2023/2024), nei limiti della prescrizione quinquennale;
• per l'effetto, condannare il al pagamento degli importi pari a euro 500,00 annui corrispondenti Controparte_1 alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta docenti) ex art. 1 comma 121, L. 107/2015, con riferimento a tutti gli anni di servizio resi in favore dell'amministrazione scolastica (anno scolastico anno scolastico
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024) come infra elencati, per un totale di € 2.000,00 ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia ovvero mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro
2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
• condannare il
a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, così come da nota spese allegata. Si chiede che i Controparte_1 compensi siano aumentati del 30% per predisposizione per pct così come previsto ex art. 4 co. 1 bis del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n.
37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile il quale statuisce che «il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto», così come anche confermato da Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Ordinanza n. 23088/2021, secondo la quale il «mancato riconoscimento della maggiorazione» in presenza dei presupposti e della relativa richiesta, non può costituire «ipotesi di rigetto implicito» incorrendo la decisione, in caso contrario, nell'omissione della motivazione”.
L'amministrazione scolastica convenuta, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non si
è costituita in giudizio e ne va dunque dichiarata la contumacia.
Svolta istruttoria solo documentale, all'odierna udienza la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale
4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie la ricorrente ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. docc. 2,3 ricorso) e di essere iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)
(cfr. doc. di cui alle note del 4.2.2025).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente agli anni scolastici dianzi indicati.
Posto che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio – ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno anno scolastico sopra indicato, per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Va invece rigettata la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del diritto alla carta docente con riferimento all'anno scolastico 2020/2021, durante il quale ha svolto attività di docenza in forza di plurimi contratti di supplenza breve o comunque con scadenza antecedente al 30.6 (cfr. docc. 2, 3 ricorso).
Osserva, infatti, questo giudice che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2, L. n. 124 del 1999.
A tal riguardo peraltro occorre aggiungere che la Suprema Corte, nella pronuncia dianzi richiamata, ha affermato che la ratio della carta docente è quella di costituire un “fondo di sostegno alla didattica annua”
(cfr. punto 12.4 Cass. cit.) e che il relativo diritto sorge al momento del conferimento dell'incarico (che costituisce dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento - cfr. punto
20.1 Cass. cit.)
Ciò premesso, ritiene questo giudice che la valutazione sulla spettanza del beneficio in argomento non possa essere operata ex post, in ragione dell'effettivo svolgimento di una prestazione continuativa di durata annuale in forza di plurimi contratti di supplenza breve, ma debba piuttosto operarsi, secondo una prospettiva ex ante, al momento del conferimento dell'incarico, perché è solo in tale momento che sorge l'esigenza formativa ritenuta dal legislatore meritevole di sostegno economico, onde consentire il
“miglioramento delle conoscenze e capacità del docente” (cfr. punto 5 Cass. cit.) per l'attività didattica di durata annuale che questi è chiamato a svolgere.
Nella specie, al momento della stipulazione dei singoli contratti di supplenza breve nel corso dei suddetti anni scolastici, proprio in quanto aventi ciascuno durata di pochi mesi e comunque con scadenza antecedente al 30.6, non poteva ravvisarsi l'esigenza formativa connessa ad una “didattica annua” e, di conseguenza, non sussisteva il presupposto per il riconoscimento del relativo sostegno economico previsto dal legislatore.
Ne deriva che la ricorrente non ha maturato il diritto al credito di cui trattasi per l'anno scolastico
2020/2021.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 1.100 ad euro
5.200) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).
È giustificato altresì un aumento del 10 per cento previsto dall'art. 4 co.
1-bis del citato decreto per predisposizione del ricorso per PCT. Infine, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente e l'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta la somma di euro 1.500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite che liquida per l'intero in euro 1.133,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e
CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato se dovuto;
- compensa per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 627/2024
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 10.11 innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. PULICE Pierfrancesco Parte_1
Per il Ministero nessuno
Il difensore della ricorrente si riporta al ricorso.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Il difensore si allontana dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo N. R.G. 627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 627/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'Avv. Pierfrancesco Pulice (c.f. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), lamenta la mancata erogazione in proprio favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Pistoia adito, contrariis reiectis, in accoglimento del sopraesteso ricorso, • accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta docenti) di importo pari ad euro 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 121, L. 107/2015; e al conseguente pagamento dei relativi importi con riferimento a tutti gli anni di servizio resi in favore dell'amministrazione scolastica – elencati in atti (anno scolastico
2020/2021; 2021/2022 2022/2023; 2023/2024), nei limiti della prescrizione quinquennale;
• per l'effetto, condannare il al pagamento degli importi pari a euro 500,00 annui corrispondenti Controparte_1 alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta docenti) ex art. 1 comma 121, L. 107/2015, con riferimento a tutti gli anni di servizio resi in favore dell'amministrazione scolastica (anno scolastico anno scolastico
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024) come infra elencati, per un totale di € 2.000,00 ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia ovvero mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro
2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, con ogni consequenziale provvedimento di legge;
• condannare il
a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, così come da nota spese allegata. Si chiede che i Controparte_1 compensi siano aumentati del 30% per predisposizione per pct così come previsto ex art. 4 co. 1 bis del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n.
37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile il quale statuisce che «il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto», così come anche confermato da Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Ordinanza n. 23088/2021, secondo la quale il «mancato riconoscimento della maggiorazione» in presenza dei presupposti e della relativa richiesta, non può costituire «ipotesi di rigetto implicito» incorrendo la decisione, in caso contrario, nell'omissione della motivazione”.
L'amministrazione scolastica convenuta, cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo, non si
è costituita in giudizio e ne va dunque dichiarata la contumacia.
Svolta istruttoria solo documentale, all'odierna udienza la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale
4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie la ricorrente ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. docc. 2,3 ricorso) e di essere iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)
(cfr. doc. di cui alle note del 4.2.2025).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente agli anni scolastici dianzi indicati.
Posto che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio – ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per ciascuno anno scolastico sopra indicato, per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Va invece rigettata la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del diritto alla carta docente con riferimento all'anno scolastico 2020/2021, durante il quale ha svolto attività di docenza in forza di plurimi contratti di supplenza breve o comunque con scadenza antecedente al 30.6 (cfr. docc. 2, 3 ricorso).
Osserva, infatti, questo giudice che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2, L. n. 124 del 1999.
A tal riguardo peraltro occorre aggiungere che la Suprema Corte, nella pronuncia dianzi richiamata, ha affermato che la ratio della carta docente è quella di costituire un “fondo di sostegno alla didattica annua”
(cfr. punto 12.4 Cass. cit.) e che il relativo diritto sorge al momento del conferimento dell'incarico (che costituisce dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento - cfr. punto
20.1 Cass. cit.)
Ciò premesso, ritiene questo giudice che la valutazione sulla spettanza del beneficio in argomento non possa essere operata ex post, in ragione dell'effettivo svolgimento di una prestazione continuativa di durata annuale in forza di plurimi contratti di supplenza breve, ma debba piuttosto operarsi, secondo una prospettiva ex ante, al momento del conferimento dell'incarico, perché è solo in tale momento che sorge l'esigenza formativa ritenuta dal legislatore meritevole di sostegno economico, onde consentire il
“miglioramento delle conoscenze e capacità del docente” (cfr. punto 5 Cass. cit.) per l'attività didattica di durata annuale che questi è chiamato a svolgere.
Nella specie, al momento della stipulazione dei singoli contratti di supplenza breve nel corso dei suddetti anni scolastici, proprio in quanto aventi ciascuno durata di pochi mesi e comunque con scadenza antecedente al 30.6, non poteva ravvisarsi l'esigenza formativa connessa ad una “didattica annua” e, di conseguenza, non sussisteva il presupposto per il riconoscimento del relativo sostegno economico previsto dal legislatore.
Ne deriva che la ricorrente non ha maturato il diritto al credito di cui trattasi per l'anno scolastico
2020/2021.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 1.100 ad euro
5.200) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).
È giustificato altresì un aumento del 10 per cento previsto dall'art. 4 co.
1-bis del citato decreto per predisposizione del ricorso per PCT. Infine, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare in misura pari al 50% le spese di lite liquidate attesa la natura seriale del contenzioso c.d. carta docente e l'accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta la somma di euro 1.500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite che liquida per l'intero in euro 1.133,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e
CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato se dovuto;
- compensa per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo