Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/04/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 415/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 5 febbraio 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.09.1970, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Spagnolio n. 1/H, presso lo studio dell'Avv. Filomena Priolo (p.e.c.: – Email_1
Fax:), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Treviso Alta n. 39, presso lo studio dell'Avv. Francesca Franconeri (p.e.c.:
, che la rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
**********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1623/2018 resa dal Tribunale di Regg io
Calabria il 08.11.2018 nell'ambito del procedimento civile n. 1811/2013 R.G..
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 05.02.2024, svoltasi in modalità telematica, le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante deposito di note di tra ttazione scritta presentate, rispettivamente, il 24.01.2024 ed il 30.01.2024, ovvero, per quanto
Chiedendo che
L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa in riforma della Sentenza n°1623/2018, emessa il giorno 07.11.2018, dal Tribunale di Reggio Calabria, (…), nella causa iscritta al n°1811/2013 R.G., depositata l'8.11.2018, Voglia:
1) accogliere totalmente l'opposizione al decreto ingiuntivo, riconoscendo il versamento di € 3.000,00 da parte della sig.ra alla poiché provato in atti, e per l'effetto statuire Parte_1 CP_1 che nulla deve la stessa a nessun titolo;
2) accogliere la domanda della – stante la prova del versamento di € 2.090,00 da parte della _1 stessa alla e la coincidenza di suddetti lavori con quelli che avrebbe dovuto Controparte_2 ultimare la - e per l'effetto condannare la al versamento in favore della CP_1 CP_1
della somma di € 2.090,00; Parte_1
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che rilascia la dichiarazione di rito ai sensi dell'art. 93 c.p.c..”; relativamente a come appresso: “Voglia la Corte d'Appello adita, ogni Controparte_1 contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, rigettare l'appello di Parte_1 perché inammissibile, improcedibile, illegittimo, immotivato, illogico ed infondato in punto di fatto e di diritto ed in contrasto con le risultanze istruttorie e le prove documentali acquisite, ed in via incidentale ed a parziale riforma della sentenza impugnata n. 1623/2018 confermare il decreto ingiuntivo n. 229/13 con il riconoscimento dell'importo ingiunto di E. 8.772,50.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con decreto ingiuntivo n. emesso il tribunale di reggio calabria su istanza della ha ingiunto a pagamento somma oltre>Controparte_1 Parte_1 interessi e spese di procedura, dovuta a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di opere pattuite in forza di un contratto di appalto, nello specifico consistenti nel “rifacimento linea fogna esterna”.
A sostegno della richiesta monitoria la società ricorrente ha prodotto la fattura n. 65/2012 oltre che l'estratto del registro Iva.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'ingiunta ha formulato opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, rilevandone l'illegittimità, nonché l'abuso del mezzo processuale, per avere l'opposta richiesto l'emissione dello stesso omettendo di produrre il preventivo accettato dall'opponente e recante il diverso prezzo “a corpo” di € 450,00 + iva (per le opere edili) e € 1.850,00
+ iva (per le opere idrauliche); nonché producendo una fattura in realtà mai comunicata alla debitrice ed omettendo la circostanza di aver incassato delle somme per tale titolo.
Ha inoltre richiesto l'annullamento parziale del contratto (ex art. 1440 c.c.) per avere l'opposta violato l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza in quanto omettendo nel preventivo l'indicazione dell'importo complessivo dell'appalto, ed omettendo la specificazione dei complessivi ML, avrebbe indotto in errore la committente, ingenerando nella stessa la convinzione che l'importo complessivo indicato “a corpo” fosse l'importo totale.
In subordine ha avanzato domanda di risoluzione parziale del contratto per inadempimento per avere l'opposta rifiutato di ultimare il lavori edili.
In ogni caso, ha avanzato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno al pagamento della somma che la committente è stata costretta a pagare ad altra impresa per l'ultimazione dei lavori.
Con comparsa difensiva si è costituita in giudizio la societ la quale si è opposta alle Controparte_1 avverse domande ed eccezioni chiedendone il rigetto, nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita anche a mezzo di prova testimoniale è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.5.2018, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Il
Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ista nza ed eccezione disattesa, così provvede:
- .accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando , al pagamento in favore della società Parte_1 Controparte_1 della somma di € 3.000,00 (comprensivi di iva) oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
-. rigetta la domanda riconvenzionale;
-. Compensa tra le parti le spese di lite.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato il
06.05.2019, esponendo due motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo veniva denunciata l'asserita erroneità della sentenza nel punto in cui il Tribunale aveva sancito la mancata prova dell'estinzione del debito da parte dell'opponente, per non avere rinvenuto in atti la relativa documentazione a supporto, quando, di contro, da un attento esame del contenuto del fascicolo di parte (copia di due assegni bancari di 1.000 euro ciascuno e matrice di un assegno di 1.000 euro, con relativi estratti conto), la stessa risultava essere stata ritualmente prodotta.
La seconda censura atteneva alla pretesa erronea motivazione in ordine alla mancata prova dell'inadempimento contrattuale da parte di - che avrebbe Controparte_1 giustificato la domanda di risoluzione parziale del contratto di appalto e, quindi, la richiesta di risarcimento - risultando, di converso, tale inadempimento dimostrato dalla documentazione versata in atti, costituita, nella specie, dal preventivo lavori e dalla fattura emessa dalla ditta GRM che attesterebbero la medesima tipologia di lavori contenuta nel contratto di appalto stipulato con la società appellata.
Chiedeva, pertanto, la parziale riforma della sentenza impugnata con la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, nonché alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, contenente appello incidentale, depositata in cancelleria il 03.09.2019, la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, la quale resisteva all'appello, chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
In via incidentale instava per la conferma integrale del decreto ingiuntivo oppo sto, in quanto i lavori effettuati dalla sarebbero consistiti in altro rispetto a quelli CP_3 previsti nel contratto di appalto stipulato dalla società appellata con la _1
.
[...]
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 05.02.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seppur non si sia espresso in maniera molto chiara sul punto, sostenendo imprecisamente: “Sebbene la documentazione attestante i relativi pagamenti sia stata indicata tra gli allegati, nell'indice dell'atto di opposizione, nessuna traccia dei suddetti assegni è presente nel fascicolo di parte”, ha tuttavia correttamente ritenuto che l'eccezione di estinzione del debito per avvenuto pagamento, sollevata dall'opponente, non potesse trovare accoglimento.
Ed invero, benché in atti sia effettivamente riscontrabile copia della documentazione afferente i pagamenti effettuati dalla in favore della Parte_1 per un importo complessivo di €. 3.000,00 (cfr. copia della Controparte_1 matrice dell'assegno bancario di €. 1.000,00 n. 1026718391 del 20.08.2011; copia degli assegni bancari nn. 1029230194 e 1029230195, entrambi dell'importo di €.
1.000.00 ciascuno ed incassati il 13.01.2012), non di meno, così come ha correttamente argomentato il primo Giudice in motivazione, è del tutto plausibile che le somme in questione siano state imputate dalla titolo di pagamento delle Controparte_1 fatture nn. 452 del 2010 e n. 15 del 2012, emesse per diversi lavori commissionati dall'odierna appellante e facilmente riscontrabili nella copia della scheda contabile della società opposta relativa alla posizione di prodotta in atti, Parte_1 nella quale si fa specifico riferimento ad alcune fatture incassate con assegni bancari di pari importo a quelli versati da quest'ultima nelle date sopra indicate. Conseguentemente vale quanto già arguito dal Tribunale sul punto, ovvero che non ha dato alcuna prova di avere effettuato il pagamento della Parte_1 somma di €. 3.000,00, così come asseritamente concordata con la CP_1
di talché, non avendone mai contestato l'ammontare ed anzi ammettendolo
[...] espressamente, è da considerarsi debitrice della i detto importo. Controparte_1
In coerenza con quanto sopra affermato, e giungendo alla trattazi one del secondo motivo, ne va parimenti dichiarata l'inconsistenza giuridica.
Ed infatti vanno condivise le conclusioni a cui è giunto il Tribunale nell'adozione del provvedimento oggi impugnato, dovendosi sottolineare che, avendo eccepito, la l'inesatto adempimento da parte della nei Parte_1 Controparte_1 cui confronti ha chiesto la declaratoria di risoluzione parziale del contratto ed avanzato richiesta di risarcimento dei danni), vanno applicati, al caso di specie, i principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, e ripresi, di recente, da Cassazione Civile, sez. III, con la sentenza n. 3996 del
18.02.2020, con le quali è stato affermato che: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.”.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS. UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento).
Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio ed in ossequio ai principi di diritto sopra delineati, va osservato che, trattandosi di eccezione di inadempimento (rectius: inesatto adempimento) quella sollevata da nei confronti di Parte_1
l'onere probatorio di dimostrare l'esatto adempimento della Controparte_1 propria prestazione sarebbe stato a carico della Controparte_1
Tale onere probatorio è stato compiutamente soddisfatto mediante l'escussione del teste DO , avvenuta all'udienza del 27.01.2016, che ha attestato l'esecuzione Tes_1 dei lavori da parte della società appellata in favore di Parte_1
Di contro, l'appellante non solo non ha provato che il pagamento di €. 3.000,00 nei confronti di ia avvenuto in ossequio al titolo dedotto in giudizio, Controparte_1 quant'anche non ha dato idonea dimostrazione che i lavori commissionati alla
[...]
(ammontanti ad €. 2.090,00, come da copia della fattura n. 14 del CP_2
06.04.2012, allegata in atti) abbiano avuto ad oggetto le medesime opere asseritamente non ultimate da parte della società opposta affinché potesse ritenersi giustificata e fondata la richiesta di risoluzione parziale del contratto e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni.
Tale ultimo dato, infatti, non è emerso neanche dalla testimonianza resa alla medesima udienza del 27.01.2016 dal teste , che non ha fornito specifici Testimone_2 elementi in grado di stabilire se la ditta abbia proseguito i Controparte_2 lavori teoricamente interrotti dalla o se ne abbia effettuato di Controparte_1 nuovi.
L'appello principale va quindi respinto.
Analoga sorte tocca a quello incidentale spiegato dalla Controparte_1
Va in primis rilevato che il contenuto dell'offerta (preventivo) n. 133/11 del 14.06.2011 non è del tutto chiaro ed anzi si presta ad inevitabili fraintendimenti.
Ed infatti, in tale documento, quanto alla realizzazione di opere edili, viene riportata la voce “prezzo a corpo per ml……€. 450, + iva” e, relativamente alle opere idrauliche, si indica la voce “prezzo a corpo…..€. 1.850,00 + iva”.
E' del tutto chiara, in diritto, la differenza esistente tra l'appalto a corpo e l'appalto a misura.
Nell'appalto a corpo, il prezzo è determinato globalmente e non dipende dalle singole voci di costo o dalle dimensioni dell'opera.
Ciò implica che il contraente si assume il rischio che i costi effettivi possano essere superiori o inferiori al prezzo pattuito, mentre il committente si impegna a pagare il prezzo concordato indipendentemente dalle eventuali variazioni di costi o dimensioni dell'opera. Inoltre, la modificabilità del corrispettivo è limitata ai casi di circostanze eccezionali e impreviste, che comportino un aumento o una diminuzione significativa del costo dell'opera o del servizio.
Nell'appalto a misura, invece, il prezzo è determinato in base a unità di misura predefinite e dipende dalle effettive quantità e dimensioni delle singole voci di costo.
Ciò implica che il contraente si assume un rischio minore rispetto all'appalto a corpo, poiché il corrispettivo finale sarà adeguato alle effettive quantità e misure dell'opera, mentre il committente si impegna a pagare il prezzo calcolato in base alle quantità e misure effettivamente realizzate.
Inoltre, la modificabilità del corrispettivo è più ampia rispetto all'appalto a corpo, in quanto è legata alle variazioni delle quantità e delle misure.
Nel caso di specie le due voci, così come riportate nell'offerta di lavoro del 14.06.2011, sembrano riguardare un appalto a corpo e non a misura, non essendo supportata, la prima voce (che è quella su cui si può facilmente equivocare), neanche da un eventuale, quanto necessario, computo metrico in grado di consentire di individuare con precisione l'esatta lunghezza dello scavo da effettuare per la posa del tubo di collegamento alla rete fognaria.
Fatta tale necessaria premessa, valga, in ogni caso, quanto già rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, ovvero che, essendo, la società opposta, attrice in via sostanziale, sarebbe stato suo onere provare il credito portato dalla fattura azionata con il decreto ingiuntivo poi avversato.
Ciò, tuttavia, non ha fatto poiché tanto l'offerta/preventivo lavori n. 133/11 del
14.06.2011, quanto la fattura emessa in conseguenza non sono stati in grado di dimostrare la corretta quantificazione del credito preteso, non essendo peraltro delegabile, la quantificazione anzidetta, né alla prova testimoniale né ad un'eventuale
C.T.U. che avrebbe avuto finalità unicamente esplorative.
Per tali ragioni anche l'appello incidentale va respinto.
In considerazione della reciproca soccombenza, si reputa giusto ed equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto entrambe le impugnazioni sono state respinte integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, udito i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da _1
, con atto di citazione notificato in data 06.05.2019, e su quello incidentale
[...] spiegato dalla in persona del legale rappresentante pro -tempore, Controparte_1 con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 03.09.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che entrambe le impugnazioni sono state respinte integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)