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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa IN Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 993/2024 RG, vertente
TRA
e (classe 1962), elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Salerno, alla via Seripando n. 43, presso lo studio dell'avv. Francesco D'Angelo,
che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTI
E
(classe 1951) e elettivamente Parte_2 Controparte_1
domiciliate in AS (SA, alla via XX Settembre n. 10, presso lo studio dell'avv.
1 AB AN, che le rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATE
NONCHÉ
quale erede di e quale Controparte_2 Persona_1 Controparte_3
erede di Persona_2
APPELLATI - contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3930\2024 del 20\7\2024, pubblicata in data
27\7\2024 dal Tribunale di Salerno;
in materia di simulazione;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12\6\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 26\9\2024, Parte_1
e proponevano appello avverso la sentenza n. 3930/2024
[...] Parte_2
del 20/7/2024 (pubblicata in data 27/07/2024 e notificata in pari data), con la quale il Tribunale
di Salerno, in composizione monocratica, così provvedeva:
1. dichiara la contumacia di
[...]
C.F. ; 2 dichiara la contumacia di Parte_2 C.F._1
, C.F.
3. accoglie la domanda attorea;
4. Per Controparte_3 C.F._2
l'effetto accerta e dichiara la simulazione relativa nei confronti di Parte_2
C.F.: e di C.F. C.F._3 Controparte_1 C.F._4
dell'atto di compravendita di cui al rogito 26/3/2003, rep. 49697 Notaio Persona_3
e la nullità dell'atto di trasferimento dissimulato integrante un patto commissorio vietato dalla
legge;
5. per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti di C.F.: Parte_2
2 e di C.F. dell'atto di C.F._3 Controparte_1 C.F._4
compravendita di cui al rogito 26/3/2003, rep. 49697 Notaio e la nullità Persona_3
dell'atto di trasferimento dissimulato integrante un patto commissorio vietato dalla legge;
6.
ordina all'Agenzia delle Entrate di Salerno di provvedere, con esonero di questa da ogni
responsabilità, all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione del
predetto atto di vendita;
7. condanna parte convenuta in solido a rimborsare a parte attrice le
spese vive, per contributo unificato, marche da bollo e spese di notifica;
8. Condanna parte
convenuta in solido a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che liquida, alla luce dei
conteggi di cui in motivazione, in € € 14.103,00 Per onorari oltre il 15% degli onorari di spese
generali, contr. cassa prev. avv. ed Iva come per legge>.
Invero, con atto di citazione ritualmente notificato in data 22\2\2022, Parte_2
e – in proprio e quali eredi di -
[...] Controparte_1 Persona_4
rappresentavano di essere creditrici di e Parte_1 Controparte_4
di cui il era legale rappresentante, per la complessiva somma di € Parte_2
203.066130.664,00, in virtù di due decreti ingiuntivi resi provvisoriamente esecutivi e successivi tentativi di esecuzione e fallimento, aventi esito negativo (cfr. D.I. n. 478\2003 e n.
540\2003 definitivi a seguito di sentenze di rigetto delle relative opposizioni, oltre ulteriore documentazione in atti); che il credito lievitava a circa € 203.000,66 (al netto dell'acconto ricevuto) in virtù anche di una precedente azione revocatoria vittoriosa avverso l'atto di permuta per notaio del 21\7\2004 rep. 51531, avente ad oggetto la quota del 50% Persona_3
di un terreno proprietà di (cfr. sentenza n. 3870\2016); che, tuttavia, Parte_1
rimasti infruttuosi i successivi tentativi forzati di recupero, scoprivano che, con contratto per notar del 26/03/2003 rep. 49697, e Persona_3 Parte_1 [...]
(classe 1962) trasferivano a e Parte_2 Persona_1 Persona_2
rispettivamente socio de e suocero del debitore, un fabbricato sito in Controparte_4
AS (SA), alla piazza XX Settembre;
che tale atto, in realtà, era stipulato al solo fine
3 illecito di sottrarre i beni di alla garanzia patrimoniale in favore delle Parte_1
attrici; che la compravendita impugnata celava la costituzione di una garanzia a favore dei sigg.
e a fronte di un cospicuo importo da questi prestato ai germani Per_1 Per_2 [...]
e per pagare solo alcuni loro debiti;
che il prezzo pattuito era Parte_1 Pt_2
notevolmente più basso di quello di vendita e gli acquirenti non avevano mai acquisito il possesso dei beni alienati;
che la compravendita simulava un illecito patto commissorio ex art. 2744 cc.
Quindi, le attrici così concludevano: - accertare, ritenere e dichiarare la simulazione assoluta
dell'atto pubblico di compravendita intercorso tra Controparte_5 [...]
(simulati alienanti) e e (simulati Parte_2 Persona_1 Persona_2
acquirenti), stipulato in data 26/03/03 per notar Rep. 49697, Racc. Persona_3
16009, avente ad oggetto: la cessione della piena proprietà di numero quattro locali
commerciali al piano terra, riportati in N.C.E.U. del comune di AS al foglio 52,
p.lle 399, sub 1, 2, 6 e 10, dell'intero secondo piano, in N.C.E.U. al foglio 52 del medesimo
comune, p.lla 399, sub 4, dell'intero piano terzo, in N.C.E.U. al foglio 52 del medesimo
comune, p.lla 399, sub 5, nonché dell'annessa corte di 114 mq., in catasto al foglio 52 , p.lla
1100 e il giardino di mq. 96, in catasto al foglio 52, p.lla 1101, tutti beni facenti parte del
fabbricato in AS (Sa) alla Piazza XX Settembre/Via G. Giuliani, e che i predetti
immobili non sono mai usciti dal patrimonio dei convenuti e Controparte_5
, per l'effetto dichiarare il suddetto atto pubblico di compravendita Parte_2
inesistente e/o nullo e/ inefficace;
- ordinare in ogni caso la trascrizione e l'annotamento
presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Salerno dell'emananda sentenza, con
esonero da responsabilità>. Con vittoria elle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva chiedendo Parte_1
il rigetto della domanda, essendo dimostrato l'effettivo pagamento del prezzo pattuito, come emergente dalla sentenza n. 5163\2017, nonché dal ricorso ex art. 702 bic cpc ancora pendente,
4 con il quale avente causa di aveva richiesto la Controparte_2 Persona_1
restituzione delle somme versate ai sigg.ri in virtù dell'accordo sottostante al Parte_2
contratto del 26\3\2003Si costituiva, altresì, quale erede di Controparte_2 Per_1
eccependo la cessazione della materia del contendere in quanto l'atto “impugnato”
[...]
era stato già dichiarato nullo con la sentenza n. 5163\2017, passata in giudicato a seguito della declaratoria di improcedibilità dell'appello (cfr. sentenza n. 1781/2022), deducendo la carenza dell'interesse ad agire da parte delle attrici e il suo difetto di legittimazione ad agire (passiva)
in quanto non più titolare di diritti in merito.
Rimanevano, di contro, contumaci quale erede di Controparte_6 Persona_2
nonchè (classe 1962), non costituitesi, benchè regolarmente citate. Parte_2
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc, Parte_1
contestava l'inammissibile introduzione da parte delle attrici proprio con dette memorie di una domanda nuova, ossia l'accertamento alternativo della simulazione assoluta e relativa in luogo di quella assoluta per come introdotta. Aggiungeva il convenuto, poi, che nel caso di accertamento della simulazione relativa quest'ultima avrebbe dovuto essere dichiarata prescritta per superamento del termine di dieci anni.
Quindi, rigettava l'eccezione di improcedibilità del giudizio per cessazione della materia del contendere, per la carenza e/o il difetto di interesse ad agire delle attrici (cfr. ordinanza del
24/7/2023) ed espletata la prova orale ammessa (cfr. ordinanza del 29/4/2024, nonché verbale del 22\5\2024 per l'interrogatorio formale di e e Controparte_2 Parte_1
la testimonianza di , il Tribunale emetteva la sentenza qui impugnata. Testimone_1
In particolare, il giudice di prime cure, qualificata la domanda, anche come precisato in sede di memoria ex art. 183 VI comma cpc, come di simulazione relativa, rigettava l'eccezione di prescrizione dell'azione, essendo rivolta ad accertare il negozio dissimulato nullo e pertanto imprescrittibile. In merito alla domanda di simulazione relativa, il Tribunale affermava che la compravendita per atto notarile del 26/3/2003 (rep. 49697, racc. 16009) aveva la reale avuto
5 funzione di garantire il prestito in danaro erogato dai sigg. e a favore Per_1 Per_2
dei germani , sicché, dipendendo il trasferimento dell'immobile dalla Parte_2
restituzione delle somme mutuate, l'accordo integrava gli estremi del patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c., con conseguente nullità. Nulla, di contro, diceva il primo giudice in relazione all'eccepito difetto di interesse ad agire delle attrici, risolto in sede di ordinanza del 24\7\2023
in senso negativo, escludendo il giudicato.
Con l'impugnazione in esame, e (classe Parte_1 Parte_2
1962) censuravano la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
-Il giudice di prime cure avrebbe errato nel qualificare la domanda attorea nel senso di una simulazione relativa, avanzata dalle attrici per la prima volta solo in sede di prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc, in luogo di quella effettivamente introdotta di simulazione assoluta;
- Il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione ordinaria decennale,
tempestivamente sollevata dagli odierni appellanti, dichiarando d'ufficio la nullità del negozio dissimulato, così sostituendosi alla parte. Peraltro, con una decisione priva di riscontri probatori;
- il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto assente l'eccepito giudicato prodottosi a seguito della sentenza del Tribunale di Salerno n. 5163/2017, la quale aveva già
accertato la nullità del medesimo contratto di compravendita immobiliare per NO Per_3
del 2003, dissimulante un illecito patto commissorio. Per gli appellanti, infatti, le attrici non avevano alcun interesse ad impugnare un contratto che era stato già annullato.
Quindi gli odierni appellanti, previa sospensione della sentenza impugnata, così concludevano:
1. rigettare la domanda proposta dalle sigg.re e Parte_2 CP_1
nei confronti dei sig.ri
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
e .
2. Vinte le spese e compensi del doppio grado del giudizio, CP_3 Controparte_2
con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario>.
6 Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituivano e Parte_2 [...]
contestando ex adverso tutto quanto dedotto con l'atto d'appello in quanto Controparte_1
inammissibile e infondato in fatto e in diritto. Nello specifico, le appellate, eccepivano: la carenza dell'interesse ad impugnare degli odierni appellanti, stante il nuovo trasferimento dei beni in oggetto da parte dei germani;
rientrati in possesso degli stessi a seguito Parte_2
dell'indicata sentenza n. 5163/2017 del 14/11/2017; l'inammissibilità dell'appello, perché privo di motivi specifici;
l'infondatezza della eccezione di novità della domanda avanzata in primo grado con la prima memoria ex art. 183, VI comma, cpc;
la sussistenza del loro interesse alla pronuncia in esame, non essendo state parti del giudizio concluso con la sentenza n. 5163\2017;
l'infondatezza dell'eccepita prescrizione, decennale e\o quinquennale, atteso che l'azione di simulazione era rivolta all'accertamento della nullità, non soggetta ad alcuna prescrizione.
Pertanto, le appellate chiedevano di: <1. in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione
dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, conseguenzialmente, condannare degli
appellanti al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma ritenuta giusta ed
equa a titolo di pena pecuniaria ex art. 283 c. 3 c.p.c.; 2. sempre in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c. e
comunque per i motivi innanzi esposti;
3. nel merito, rigettare l'appello per infondatezza dei
motivi posti a fondamento dello stesso;
4. condannare, in ogni caso, gli appellanti alla rifusione
delle spese e dei compensi di causa del presente grado di giudizio>.
Rimanevano contumaci e Controparte_2 Controparte_3
Di poi, acquisito il fascicolo di primo grado, accolta l'istanza di sospensione della efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza di primo grado cfr. ordinanza del 27\3\2025), con provvedimento del 27\3\2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 12\6\2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 352 cpc.
7 Infine, sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12\6\2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc (cfr.
provvedimento del 18/6/2025).
A. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
8 alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Inammissibilità della domanda avanzata in primo grado.
La dedotta inammissibilità della domanda di simulazione\nullità introdotta in primo grado va esaminata in via preliminare in quanto assorbente.
Orbene, risulta fatto incontrovertibile che il contratto di compravendita per cui è causa -
contratto per notar del 26\3\2003 (rep. 49697 racc. 16009) - è stato già dichiarato Per_3
nullo con sentenza n. 5163/2017, resa all'esito del giudizio n.20003255/2009 RG, con la quale il Tribunale di Salerno accertava in maniera definitiva che lo stesso dissimulava un illecito patto commissorio. Risulta, poi, che la sentenza è passata in giudicato ed è stata debitamente trascritta presso la Conservatoria dei RRII.
E' noto, infatti, che il giudice è tenuto al rilievo d'ufficio della nullità, quale irrinunciabile garanzia della tutela di interessi prettamente generali dell'ordinamento, afferenti a valori ritenuti fondamentali per l'organizzazione sociale (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242). Quindi,
il giudice, innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale, deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio. Pertanto, poiché la domanda di nullità negoziale è volta all'accertamento negativo della non validità del contratto, la sentenza dichiarativa della nullità
di un contratto per un motivo diverso da quello allegato dalla parte corrisponde pur sempre alla domanda originariamente proposta, sia per causa petendi (l'inidoneità del contratto a produrre effetti a causa della sua nullità), sia per petitum (la declaratoria di invalidità e di conseguente
9 inefficacia ab origine dell'atto). Al giudice è, dunque, riconosciuto il potere-dovere di accertare tutte le possibili ragioni di nullità e non soltanto quella indicata dall'attore.
Ne consegue che il giudizio di nullità o di non nullità del negozio è idoneo a formare il giudicato in un altro giudizio avente ad oggetto la domanda di nullità sotto un diverso profilo, con la conseguenza che la domanda di accertamento della nullità del contratto preclude qualsiasi nuova azione di nullità di quel negozio sotto ogni ulteriore profilo. Si tratta, quindi, di un'ipotesi di giudicato per implicazione discendente, regolato dall'art. 2909 c.c., in base al quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato "a ogni effetto" tra le parti in relazione alle questioni dipendenti da quella pregiudiziale oggetto del giudicato stesso (cfr.
Cass., Ordinanza, n. 4717 del 14/02/2022; Cass., 19/09/2013, n. 21472; Cass., 09/11/2012,
n.19503).
In altre parole, il contratto di compravendita a seguito della dichiarazione di nullità del 2017
era già stato eliminato dal mondo giuridico, tanto che i germani , riacquistata Parte_2
la proprietà e la disponibilità dei beni oggetto del contratto di compravendita del 2003, ne avevano ulteriormente disposto.
In conclusione, va riformata integralmente la sentenza appellata e dichiarata l'inammissibilità
della domanda proposta in primo grado dalle originarie attrici, Parte_2
(classe 1962) e CP_1
C. Spese processuali.
In base al principio di causalità - la condanna alle spese di lite non ha natura sanzionatoria o risarcitoria, ma è una regola di elementare razionalità, in base alla quale l'onere delle spese grava su chi ha “causato” il processo (tra le ultime: cfr. Cass. ord. n. 14036 del 21/05/2024) -
vanno poste a carico delle odierne appellate, (classe 1962) e Parte_2 CP_1
le spese processuali del doppio grado di giudizio, con riduzione stante l'assenza di particolari questioni inf atto e\o in diritto, e attribuzione in favore dell'avv. Francesco D'Angelo per dichiarato anticipo.
10
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
(classe 1962), e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_3
1. In RIFORMA della sentenza n. 3930\24 pubblicata dal Tribunale di Salerno in data
27\7\2024, DICHIARA l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado dalle originarie attrici, (classe 1962) e Parte_2 Controparte_1
2. NN le odierne appellate, (classe 1962) e Parte_2 [...]
al pagamento in favore degli appellanti, e Controparte_1 Parte_1 [...]
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida nella somma di € Parte_2
2.500,00per compensi professionali della difesa, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco D'Angelo per dichiarato anticipo;
3. NN le odierne appellate, (classe 1962) e Parte_2 [...]
al pagamento in favore degli appellanti, e Controparte_1 Parte_1 [...]
delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida nella somma di Parte_2
€ 2.000,00 per compensi professionali della difesa, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco D'Angelo per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in camera di consiglio in data 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa IN Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti-
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa IN Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 993/2024 RG, vertente
TRA
e (classe 1962), elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Salerno, alla via Seripando n. 43, presso lo studio dell'avv. Francesco D'Angelo,
che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTI
E
(classe 1951) e elettivamente Parte_2 Controparte_1
domiciliate in AS (SA, alla via XX Settembre n. 10, presso lo studio dell'avv.
1 AB AN, che le rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATE
NONCHÉ
quale erede di e quale Controparte_2 Persona_1 Controparte_3
erede di Persona_2
APPELLATI - contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3930\2024 del 20\7\2024, pubblicata in data
27\7\2024 dal Tribunale di Salerno;
in materia di simulazione;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12\6\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 26\9\2024, Parte_1
e proponevano appello avverso la sentenza n. 3930/2024
[...] Parte_2
del 20/7/2024 (pubblicata in data 27/07/2024 e notificata in pari data), con la quale il Tribunale
di Salerno, in composizione monocratica, così provvedeva:
1. dichiara la contumacia di
[...]
C.F. ; 2 dichiara la contumacia di Parte_2 C.F._1
, C.F.
3. accoglie la domanda attorea;
4. Per Controparte_3 C.F._2
l'effetto accerta e dichiara la simulazione relativa nei confronti di Parte_2
C.F.: e di C.F. C.F._3 Controparte_1 C.F._4
dell'atto di compravendita di cui al rogito 26/3/2003, rep. 49697 Notaio Persona_3
e la nullità dell'atto di trasferimento dissimulato integrante un patto commissorio vietato dalla
legge;
5. per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti di C.F.: Parte_2
2 e di C.F. dell'atto di C.F._3 Controparte_1 C.F._4
compravendita di cui al rogito 26/3/2003, rep. 49697 Notaio e la nullità Persona_3
dell'atto di trasferimento dissimulato integrante un patto commissorio vietato dalla legge;
6.
ordina all'Agenzia delle Entrate di Salerno di provvedere, con esonero di questa da ogni
responsabilità, all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione del
predetto atto di vendita;
7. condanna parte convenuta in solido a rimborsare a parte attrice le
spese vive, per contributo unificato, marche da bollo e spese di notifica;
8. Condanna parte
convenuta in solido a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che liquida, alla luce dei
conteggi di cui in motivazione, in € € 14.103,00 Per onorari oltre il 15% degli onorari di spese
generali, contr. cassa prev. avv. ed Iva come per legge>.
Invero, con atto di citazione ritualmente notificato in data 22\2\2022, Parte_2
e – in proprio e quali eredi di -
[...] Controparte_1 Persona_4
rappresentavano di essere creditrici di e Parte_1 Controparte_4
di cui il era legale rappresentante, per la complessiva somma di € Parte_2
203.066130.664,00, in virtù di due decreti ingiuntivi resi provvisoriamente esecutivi e successivi tentativi di esecuzione e fallimento, aventi esito negativo (cfr. D.I. n. 478\2003 e n.
540\2003 definitivi a seguito di sentenze di rigetto delle relative opposizioni, oltre ulteriore documentazione in atti); che il credito lievitava a circa € 203.000,66 (al netto dell'acconto ricevuto) in virtù anche di una precedente azione revocatoria vittoriosa avverso l'atto di permuta per notaio del 21\7\2004 rep. 51531, avente ad oggetto la quota del 50% Persona_3
di un terreno proprietà di (cfr. sentenza n. 3870\2016); che, tuttavia, Parte_1
rimasti infruttuosi i successivi tentativi forzati di recupero, scoprivano che, con contratto per notar del 26/03/2003 rep. 49697, e Persona_3 Parte_1 [...]
(classe 1962) trasferivano a e Parte_2 Persona_1 Persona_2
rispettivamente socio de e suocero del debitore, un fabbricato sito in Controparte_4
AS (SA), alla piazza XX Settembre;
che tale atto, in realtà, era stipulato al solo fine
3 illecito di sottrarre i beni di alla garanzia patrimoniale in favore delle Parte_1
attrici; che la compravendita impugnata celava la costituzione di una garanzia a favore dei sigg.
e a fronte di un cospicuo importo da questi prestato ai germani Per_1 Per_2 [...]
e per pagare solo alcuni loro debiti;
che il prezzo pattuito era Parte_1 Pt_2
notevolmente più basso di quello di vendita e gli acquirenti non avevano mai acquisito il possesso dei beni alienati;
che la compravendita simulava un illecito patto commissorio ex art. 2744 cc.
Quindi, le attrici così concludevano: - accertare, ritenere e dichiarare la simulazione assoluta
dell'atto pubblico di compravendita intercorso tra Controparte_5 [...]
(simulati alienanti) e e (simulati Parte_2 Persona_1 Persona_2
acquirenti), stipulato in data 26/03/03 per notar Rep. 49697, Racc. Persona_3
16009, avente ad oggetto: la cessione della piena proprietà di numero quattro locali
commerciali al piano terra, riportati in N.C.E.U. del comune di AS al foglio 52,
p.lle 399, sub 1, 2, 6 e 10, dell'intero secondo piano, in N.C.E.U. al foglio 52 del medesimo
comune, p.lla 399, sub 4, dell'intero piano terzo, in N.C.E.U. al foglio 52 del medesimo
comune, p.lla 399, sub 5, nonché dell'annessa corte di 114 mq., in catasto al foglio 52 , p.lla
1100 e il giardino di mq. 96, in catasto al foglio 52, p.lla 1101, tutti beni facenti parte del
fabbricato in AS (Sa) alla Piazza XX Settembre/Via G. Giuliani, e che i predetti
immobili non sono mai usciti dal patrimonio dei convenuti e Controparte_5
, per l'effetto dichiarare il suddetto atto pubblico di compravendita Parte_2
inesistente e/o nullo e/ inefficace;
- ordinare in ogni caso la trascrizione e l'annotamento
presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Salerno dell'emananda sentenza, con
esonero da responsabilità>. Con vittoria elle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva chiedendo Parte_1
il rigetto della domanda, essendo dimostrato l'effettivo pagamento del prezzo pattuito, come emergente dalla sentenza n. 5163\2017, nonché dal ricorso ex art. 702 bic cpc ancora pendente,
4 con il quale avente causa di aveva richiesto la Controparte_2 Persona_1
restituzione delle somme versate ai sigg.ri in virtù dell'accordo sottostante al Parte_2
contratto del 26\3\2003Si costituiva, altresì, quale erede di Controparte_2 Per_1
eccependo la cessazione della materia del contendere in quanto l'atto “impugnato”
[...]
era stato già dichiarato nullo con la sentenza n. 5163\2017, passata in giudicato a seguito della declaratoria di improcedibilità dell'appello (cfr. sentenza n. 1781/2022), deducendo la carenza dell'interesse ad agire da parte delle attrici e il suo difetto di legittimazione ad agire (passiva)
in quanto non più titolare di diritti in merito.
Rimanevano, di contro, contumaci quale erede di Controparte_6 Persona_2
nonchè (classe 1962), non costituitesi, benchè regolarmente citate. Parte_2
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc, Parte_1
contestava l'inammissibile introduzione da parte delle attrici proprio con dette memorie di una domanda nuova, ossia l'accertamento alternativo della simulazione assoluta e relativa in luogo di quella assoluta per come introdotta. Aggiungeva il convenuto, poi, che nel caso di accertamento della simulazione relativa quest'ultima avrebbe dovuto essere dichiarata prescritta per superamento del termine di dieci anni.
Quindi, rigettava l'eccezione di improcedibilità del giudizio per cessazione della materia del contendere, per la carenza e/o il difetto di interesse ad agire delle attrici (cfr. ordinanza del
24/7/2023) ed espletata la prova orale ammessa (cfr. ordinanza del 29/4/2024, nonché verbale del 22\5\2024 per l'interrogatorio formale di e e Controparte_2 Parte_1
la testimonianza di , il Tribunale emetteva la sentenza qui impugnata. Testimone_1
In particolare, il giudice di prime cure, qualificata la domanda, anche come precisato in sede di memoria ex art. 183 VI comma cpc, come di simulazione relativa, rigettava l'eccezione di prescrizione dell'azione, essendo rivolta ad accertare il negozio dissimulato nullo e pertanto imprescrittibile. In merito alla domanda di simulazione relativa, il Tribunale affermava che la compravendita per atto notarile del 26/3/2003 (rep. 49697, racc. 16009) aveva la reale avuto
5 funzione di garantire il prestito in danaro erogato dai sigg. e a favore Per_1 Per_2
dei germani , sicché, dipendendo il trasferimento dell'immobile dalla Parte_2
restituzione delle somme mutuate, l'accordo integrava gli estremi del patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c., con conseguente nullità. Nulla, di contro, diceva il primo giudice in relazione all'eccepito difetto di interesse ad agire delle attrici, risolto in sede di ordinanza del 24\7\2023
in senso negativo, escludendo il giudicato.
Con l'impugnazione in esame, e (classe Parte_1 Parte_2
1962) censuravano la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
-Il giudice di prime cure avrebbe errato nel qualificare la domanda attorea nel senso di una simulazione relativa, avanzata dalle attrici per la prima volta solo in sede di prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc, in luogo di quella effettivamente introdotta di simulazione assoluta;
- Il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di prescrizione ordinaria decennale,
tempestivamente sollevata dagli odierni appellanti, dichiarando d'ufficio la nullità del negozio dissimulato, così sostituendosi alla parte. Peraltro, con una decisione priva di riscontri probatori;
- il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto assente l'eccepito giudicato prodottosi a seguito della sentenza del Tribunale di Salerno n. 5163/2017, la quale aveva già
accertato la nullità del medesimo contratto di compravendita immobiliare per NO Per_3
del 2003, dissimulante un illecito patto commissorio. Per gli appellanti, infatti, le attrici non avevano alcun interesse ad impugnare un contratto che era stato già annullato.
Quindi gli odierni appellanti, previa sospensione della sentenza impugnata, così concludevano:
1. rigettare la domanda proposta dalle sigg.re e Parte_2 CP_1
nei confronti dei sig.ri
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
e .
2. Vinte le spese e compensi del doppio grado del giudizio, CP_3 Controparte_2
con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario>.
6 Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituivano e Parte_2 [...]
contestando ex adverso tutto quanto dedotto con l'atto d'appello in quanto Controparte_1
inammissibile e infondato in fatto e in diritto. Nello specifico, le appellate, eccepivano: la carenza dell'interesse ad impugnare degli odierni appellanti, stante il nuovo trasferimento dei beni in oggetto da parte dei germani;
rientrati in possesso degli stessi a seguito Parte_2
dell'indicata sentenza n. 5163/2017 del 14/11/2017; l'inammissibilità dell'appello, perché privo di motivi specifici;
l'infondatezza della eccezione di novità della domanda avanzata in primo grado con la prima memoria ex art. 183, VI comma, cpc;
la sussistenza del loro interesse alla pronuncia in esame, non essendo state parti del giudizio concluso con la sentenza n. 5163\2017;
l'infondatezza dell'eccepita prescrizione, decennale e\o quinquennale, atteso che l'azione di simulazione era rivolta all'accertamento della nullità, non soggetta ad alcuna prescrizione.
Pertanto, le appellate chiedevano di: <1. in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione
dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, conseguenzialmente, condannare degli
appellanti al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma ritenuta giusta ed
equa a titolo di pena pecuniaria ex art. 283 c. 3 c.p.c.; 2. sempre in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c. e
comunque per i motivi innanzi esposti;
3. nel merito, rigettare l'appello per infondatezza dei
motivi posti a fondamento dello stesso;
4. condannare, in ogni caso, gli appellanti alla rifusione
delle spese e dei compensi di causa del presente grado di giudizio>.
Rimanevano contumaci e Controparte_2 Controparte_3
Di poi, acquisito il fascicolo di primo grado, accolta l'istanza di sospensione della efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza di primo grado cfr. ordinanza del 27\3\2025), con provvedimento del 27\3\2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 12\6\2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 352 cpc.
7 Infine, sulle conclusioni di cui alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12\6\2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc (cfr.
provvedimento del 18/6/2025).
A. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
8 alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017; Cass.
ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560 del 17/12/2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Inammissibilità della domanda avanzata in primo grado.
La dedotta inammissibilità della domanda di simulazione\nullità introdotta in primo grado va esaminata in via preliminare in quanto assorbente.
Orbene, risulta fatto incontrovertibile che il contratto di compravendita per cui è causa -
contratto per notar del 26\3\2003 (rep. 49697 racc. 16009) - è stato già dichiarato Per_3
nullo con sentenza n. 5163/2017, resa all'esito del giudizio n.20003255/2009 RG, con la quale il Tribunale di Salerno accertava in maniera definitiva che lo stesso dissimulava un illecito patto commissorio. Risulta, poi, che la sentenza è passata in giudicato ed è stata debitamente trascritta presso la Conservatoria dei RRII.
E' noto, infatti, che il giudice è tenuto al rilievo d'ufficio della nullità, quale irrinunciabile garanzia della tutela di interessi prettamente generali dell'ordinamento, afferenti a valori ritenuti fondamentali per l'organizzazione sociale (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242). Quindi,
il giudice, innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale, deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio. Pertanto, poiché la domanda di nullità negoziale è volta all'accertamento negativo della non validità del contratto, la sentenza dichiarativa della nullità
di un contratto per un motivo diverso da quello allegato dalla parte corrisponde pur sempre alla domanda originariamente proposta, sia per causa petendi (l'inidoneità del contratto a produrre effetti a causa della sua nullità), sia per petitum (la declaratoria di invalidità e di conseguente
9 inefficacia ab origine dell'atto). Al giudice è, dunque, riconosciuto il potere-dovere di accertare tutte le possibili ragioni di nullità e non soltanto quella indicata dall'attore.
Ne consegue che il giudizio di nullità o di non nullità del negozio è idoneo a formare il giudicato in un altro giudizio avente ad oggetto la domanda di nullità sotto un diverso profilo, con la conseguenza che la domanda di accertamento della nullità del contratto preclude qualsiasi nuova azione di nullità di quel negozio sotto ogni ulteriore profilo. Si tratta, quindi, di un'ipotesi di giudicato per implicazione discendente, regolato dall'art. 2909 c.c., in base al quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato "a ogni effetto" tra le parti in relazione alle questioni dipendenti da quella pregiudiziale oggetto del giudicato stesso (cfr.
Cass., Ordinanza, n. 4717 del 14/02/2022; Cass., 19/09/2013, n. 21472; Cass., 09/11/2012,
n.19503).
In altre parole, il contratto di compravendita a seguito della dichiarazione di nullità del 2017
era già stato eliminato dal mondo giuridico, tanto che i germani , riacquistata Parte_2
la proprietà e la disponibilità dei beni oggetto del contratto di compravendita del 2003, ne avevano ulteriormente disposto.
In conclusione, va riformata integralmente la sentenza appellata e dichiarata l'inammissibilità
della domanda proposta in primo grado dalle originarie attrici, Parte_2
(classe 1962) e CP_1
C. Spese processuali.
In base al principio di causalità - la condanna alle spese di lite non ha natura sanzionatoria o risarcitoria, ma è una regola di elementare razionalità, in base alla quale l'onere delle spese grava su chi ha “causato” il processo (tra le ultime: cfr. Cass. ord. n. 14036 del 21/05/2024) -
vanno poste a carico delle odierne appellate, (classe 1962) e Parte_2 CP_1
le spese processuali del doppio grado di giudizio, con riduzione stante l'assenza di particolari questioni inf atto e\o in diritto, e attribuzione in favore dell'avv. Francesco D'Angelo per dichiarato anticipo.
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PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
(classe 1962), e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_3
1. In RIFORMA della sentenza n. 3930\24 pubblicata dal Tribunale di Salerno in data
27\7\2024, DICHIARA l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado dalle originarie attrici, (classe 1962) e Parte_2 Controparte_1
2. NN le odierne appellate, (classe 1962) e Parte_2 [...]
al pagamento in favore degli appellanti, e Controparte_1 Parte_1 [...]
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida nella somma di € Parte_2
2.500,00per compensi professionali della difesa, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco D'Angelo per dichiarato anticipo;
3. NN le odierne appellate, (classe 1962) e Parte_2 [...]
al pagamento in favore degli appellanti, e Controparte_1 Parte_1 [...]
delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida nella somma di Parte_2
€ 2.000,00 per compensi professionali della difesa, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Francesco D'Angelo per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in camera di consiglio in data 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa IN Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti-
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