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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/04/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
Dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8989/2018 R.G., avente ad oggetto: revoca dell'inabilitazione promossa da
Avv. , , nata in CP_1 Controparte_2
COLOGNA VENETA (VR) il 18/07/1983, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. PASTORE MICHELE che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...], il [...] (cf ) CP_2 C.F._1
RESISTENTE
con l'intervento necessario di
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI VICENZA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: pronunciare la revoca della misura dell'inabilitazione per il PM: si chieded l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla ricorrente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che: con ricorso depositato in data 28/05/2024, l'avv. , curatore di ha CP_1 CP_2
chiesto al Tribunale di revocare l'inabilitazione della medesima e, per l'effetto, di trasmettere gli atti al Giudice Tutelare di Vicenza affinché provveda alla nomina di un amministratore di sostegno;
- a fondamento della domanda ha allegato che , nata a [...] in data [...], con CP_2
sentenza n. 632/2001 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 7.5.2001era stata dichiarata inabilitata e che, successivamente a tale sentenza, erano sopravvenuti da un lato un peggioramento delle condizioni di salute, d'altro canto un mutamento del quadro normativo con l'introduzione della misura dell'amministrazione di sostegno;
- effettuato l'esame dell'inabilitata ed assunte informazioni da due fratelli della medesima, la causa
è stata trattenuta in decisione;
-il pubblico ministero, presente all'udienza, ha chiesto l'accoglimento delle domande attoree;
Osserva:
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.c., quando la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione cessa, queste possono essere revocate dal Tribunale e che, per orientamento giurisprudenziale cui questo Tribunale aderisce, tale norma deve essere interpretata estensivamente nel senso che, nell'ipotesi in cui non sia venuta meno la causa dell'inabilitazione, può disporsi la revoca di tale misura e l'applicazione della amministrazione di sostegno ove quest'ultima appaia in concreto maggiormente adeguata alle esigenze di tutela della persona interessata
Come noto, il nuovo titolo XII del libro primo del Codice civile, ora dedicato alle “misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”, si apre con le disposizioni in materia di amministrazione di sostegno (Capo I, introdotto ex novo dalla L. 6/2004), per poi proseguire con quelle in materia di interdizione e inabilitazione, a conferma che la ragione ispiratrice della riforma legislativa è quella di preservare per quanto più possibile la sfera di autonomia del soggetto, per giungere alle misure, parzialmente o totalmente, privative della capacità di agire solo come extrema ratio.
Ed invero l'intervento in favore dell'incapace deve essere incentrato sul concetto di “protezione” del soggetto, per valutare in via del tutto privilegiata la sua reale e concreta esigenza di tutela, pertanto come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la scelta su quale istituto applicare all'incapace, non può fondarsi esclusivamente sul grado d'infermità psichica del destinatario del provvedimento, ma anche sull'idoneità della misura da adottare alle concrete esigenze del soggetto predetto, tenuto altresì
conto della maggiore flessibilità ed agilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno.
Più specificatamente, il legislatore ha previsto quale presupposto dell'amministrazione di sostegno l'esistenza di uno stato di infermità, o una menomazione fisica psichica che determina l'impossibilità, anche parziale o temporanea alla cura dei propri interessi (art 404 cc), impossibilità che può essere provocata da qualsiasi infermità, anche non mentale, o da una menomazione, anche solo fisica. Ed invero, tale istituto consente al soggetto di conservare la capacità di agire, fatta eccezione per gli atti individuati, nel caso concreto, che richiedono l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Ciò premesso, per quanto non siano venuti meno i presupposti per l'inabilitazione, sulla base del mutato quadro normativo rispetto all'epoca della pronuncia di inabilitazione e di una interpretazione teleologica dei principi ispiratori della riforma della legge n. 6/2004, ritiene il Tribunale che la misura di protezione in essere non sia più idonea e che l'amministrazione di sostegno sia maggiormente adeguata al caso di specie, tenuto conto che vi è la necessità che venga CP_2
affiancata non solo negli atti di straordinaria amministrazione, ma altresì in alcuni atti di ordinaria amministrazione, quali ad esempio il consenso informato ai trattamenti sanitari ovvero alle scelte relative al suo progetto di vita, atteso il documentato peggioramento delle condizioni di salute in cui versa e l'eventualità, in prospettiva futura, di dover prestare il consenso informato in ambito sanitario.
La domanda va dunque accolta, la conseguenza che dovranno trasmettersi gli atti al Giudice
Tutelare di questo Tribunale ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.c.
Non vi è pronunzia sulle spese processuali non essendo ravvisabile, del presente procedimento, una parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
REVOCA l'inabilitazione di (CF ) nata in [...] CP_2 C.F._1
(VI) in data 08/06/1966.
ORDINA al Cancelliere di procedere all'annotazione della sentenza nell'apposito registro istituito ai sensi dell'art. 423 c.c. e di trasmettere, entro dieci giorni, copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Thiene (VI), per le prescritte annotazioni a margine dell'atto di nascita, nonché al
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Vicenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 14.1.2025
Il Presidente estensore
Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
Dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
Dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8989/2018 R.G., avente ad oggetto: revoca dell'inabilitazione promossa da
Avv. , , nata in CP_1 Controparte_2
COLOGNA VENETA (VR) il 18/07/1983, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. PASTORE MICHELE che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...], il [...] (cf ) CP_2 C.F._1
RESISTENTE
con l'intervento necessario di
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI VICENZA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: pronunciare la revoca della misura dell'inabilitazione per il PM: si chieded l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla ricorrente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che: con ricorso depositato in data 28/05/2024, l'avv. , curatore di ha CP_1 CP_2
chiesto al Tribunale di revocare l'inabilitazione della medesima e, per l'effetto, di trasmettere gli atti al Giudice Tutelare di Vicenza affinché provveda alla nomina di un amministratore di sostegno;
- a fondamento della domanda ha allegato che , nata a [...] in data [...], con CP_2
sentenza n. 632/2001 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 7.5.2001era stata dichiarata inabilitata e che, successivamente a tale sentenza, erano sopravvenuti da un lato un peggioramento delle condizioni di salute, d'altro canto un mutamento del quadro normativo con l'introduzione della misura dell'amministrazione di sostegno;
- effettuato l'esame dell'inabilitata ed assunte informazioni da due fratelli della medesima, la causa
è stata trattenuta in decisione;
-il pubblico ministero, presente all'udienza, ha chiesto l'accoglimento delle domande attoree;
Osserva:
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.c., quando la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione cessa, queste possono essere revocate dal Tribunale e che, per orientamento giurisprudenziale cui questo Tribunale aderisce, tale norma deve essere interpretata estensivamente nel senso che, nell'ipotesi in cui non sia venuta meno la causa dell'inabilitazione, può disporsi la revoca di tale misura e l'applicazione della amministrazione di sostegno ove quest'ultima appaia in concreto maggiormente adeguata alle esigenze di tutela della persona interessata
Come noto, il nuovo titolo XII del libro primo del Codice civile, ora dedicato alle “misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”, si apre con le disposizioni in materia di amministrazione di sostegno (Capo I, introdotto ex novo dalla L. 6/2004), per poi proseguire con quelle in materia di interdizione e inabilitazione, a conferma che la ragione ispiratrice della riforma legislativa è quella di preservare per quanto più possibile la sfera di autonomia del soggetto, per giungere alle misure, parzialmente o totalmente, privative della capacità di agire solo come extrema ratio.
Ed invero l'intervento in favore dell'incapace deve essere incentrato sul concetto di “protezione” del soggetto, per valutare in via del tutto privilegiata la sua reale e concreta esigenza di tutela, pertanto come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la scelta su quale istituto applicare all'incapace, non può fondarsi esclusivamente sul grado d'infermità psichica del destinatario del provvedimento, ma anche sull'idoneità della misura da adottare alle concrete esigenze del soggetto predetto, tenuto altresì
conto della maggiore flessibilità ed agilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno.
Più specificatamente, il legislatore ha previsto quale presupposto dell'amministrazione di sostegno l'esistenza di uno stato di infermità, o una menomazione fisica psichica che determina l'impossibilità, anche parziale o temporanea alla cura dei propri interessi (art 404 cc), impossibilità che può essere provocata da qualsiasi infermità, anche non mentale, o da una menomazione, anche solo fisica. Ed invero, tale istituto consente al soggetto di conservare la capacità di agire, fatta eccezione per gli atti individuati, nel caso concreto, che richiedono l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Ciò premesso, per quanto non siano venuti meno i presupposti per l'inabilitazione, sulla base del mutato quadro normativo rispetto all'epoca della pronuncia di inabilitazione e di una interpretazione teleologica dei principi ispiratori della riforma della legge n. 6/2004, ritiene il Tribunale che la misura di protezione in essere non sia più idonea e che l'amministrazione di sostegno sia maggiormente adeguata al caso di specie, tenuto conto che vi è la necessità che venga CP_2
affiancata non solo negli atti di straordinaria amministrazione, ma altresì in alcuni atti di ordinaria amministrazione, quali ad esempio il consenso informato ai trattamenti sanitari ovvero alle scelte relative al suo progetto di vita, atteso il documentato peggioramento delle condizioni di salute in cui versa e l'eventualità, in prospettiva futura, di dover prestare il consenso informato in ambito sanitario.
La domanda va dunque accolta, la conseguenza che dovranno trasmettersi gli atti al Giudice
Tutelare di questo Tribunale ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.c.
Non vi è pronunzia sulle spese processuali non essendo ravvisabile, del presente procedimento, una parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
REVOCA l'inabilitazione di (CF ) nata in [...] CP_2 C.F._1
(VI) in data 08/06/1966.
ORDINA al Cancelliere di procedere all'annotazione della sentenza nell'apposito registro istituito ai sensi dell'art. 423 c.c. e di trasmettere, entro dieci giorni, copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Thiene (VI), per le prescritte annotazioni a margine dell'atto di nascita, nonché al
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Vicenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 14.1.2025
Il Presidente estensore
Giovanna Sanfratello