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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/03/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Seconda Sezione Civile
in funzione di giudice unico, in persona del Dott. Luca Mercuri, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 7147 dell'anno 2017 del Registro Generale
Affari Contenziosi, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Calvio, presso il cui studio Parte_1
legale, sito in Cerignola, elegge domicilio
OPPONENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Anotonella Testa, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Michele Buono, sito in Foggia
OPPOSTA
E
in persona del l.r.p.t. e in qualità di mandataria di Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni De Rosa e dall'Avv. Stefano CP_3
Autuori, domiciliata come in atti
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
§§§
1 Oggetto: contratto di somministrazione di energia elettrica
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1694/2017, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia il
17.07.2017, su ricorso della per il pagamento della Controparte_1
somma di € 35.648,05, di cui alla fattura n. 0710955870211689 del 03.08.2012, prodotta in sede monitoria, a titolo di corrispettivo della fornitura di energia elettrica, dall'opposta effettuata in favore dell'opponente, ma non pagata in forza di allaccio abusivo a monte del contatore, che in tesi consentì la sottrazione di energia elettrica da parte dell'ingiunto.
Il debitore ingiunto, nello spiegare opposizione, ha eccepito:
- la carenza di legittimazione passiva, in quanto l'allaccio irregolare alla rete, rinvenuto in sede di sopralluogo dai tecnici della e-Distribuzione S.p.A. (società gestrice della rete e della distribuzione), aveva servito, in origine (cioè dall'anno 2007 primo anno di recupero del corrispetivo non pagato), un'utenza per l'irrigazione dei campi intestata in realtà alla propria madre;
Parte_2
- di aver preso preso in affitto i terreni serviti dalla predetta utenza solo dal mese di giugno
2010, come da contratto registrato versato in atti, e che, pertanto, sicuramente non possono essergli addebitati, come fatto invece dalla società agente in monitorio, i consumi precedenti alla detta data;
- l'infondatezza comunque della pretesa creditoria, in quanto i consumi calcolati dall'ente distributore sono comunque palesemente abnormi, tenuto conto che i terreni de quibus
sono stati coltivati, nel periodo di conduzione, solo per quattro mesi all'anno e di aver comunque pagato regolarmente dal 2010 le fatture inviate dal fornitore;
2 - il contatore risultato manomesso è ubicato all'esterno della proprietà, non potendo quindi essere ritenuto l'opponente responsabile del furto di energia, come accertato anche in sede penale con sentenza definitiva.
L'ingiunto opponente ha quindi concluso per l'accoglimento dell'opposizione spiegata,
con preliminare revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Si è costituita in giudizio la la quale ha dedotto che Controparte_1
l'opposizione ex adverso articolata è da ritenersi totalmente infondata, in quanto:
- trattasi di prelievi abusivi di energia elettrica accertati dai tecnici della e- Distribuzione
S.p.A.;
- pertanto, la società agente sarebbe addirittura priva della legittimazione passiva rispetto alle contestazioni di parte opponente;
- in ogni caso, gli accertamenti svolti dal personale ispettivo della società distributrice sono da attribuirsi a pubblico ufficiale, con ogni conseguenza in tema di fidefacenza degli accertamenti stessi fino a querela di falso;
- deve pertanto ritenersi provata la sussistenza dell'allaccio abusivo a monte del contatore di proprietà della e-Distribuzione, l'utilizzo da parte dell'opponente per la coltivazione dei fondi di pertinenza e anche la quantificazione operata dal distributore, essendosi limitata la società venditrice a trasfondere quanto accertato dalla società distributrice nella fattura poi inviata all'opponente.
La convenuta società ha quindi chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione, con la conseguente conferma del decreto monitorio opposto, ovvero comunque di condannare l'opponente al versamento della medesima somma portata dalla fattura prodotta in sede di procedimento monitorio, con vittoria delle spese anche del presente giudizio.
Nelle more del giudizio, la ha ceduto il credito vantato Controparte_1
nei confronti dell'ingiunto alla la quale, rappresentata dalla Controparte_3 [...]
si è costituita nel presente giudizio con comparsa di costituzione ex art. 111 CP_2
3 c.p.c., depositata il 17.02.2021, riportandosi agli scritti difensivi, eccezioni, deduzioni,
allegazioni e istanze anche istruttorie della cedente, concludendo anch'essa per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero per la condanna al medesimo importo di cui al decreto ingiuntivo, con estromissione innanzitutto della Controparte_1
[...]
Disattesa l'originaria richiesta di parte opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale.
Il procedimento è stato da ultimo rinviato, per la precisazione delle conclusioni,
all'udienza del 07.11.2024: ivi, sulle conclusioni dei procuratori delle parti depositate telematicamente mediante note di trattazione scritta, con ordinanza del 03.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate le dette memorie la causa è ora decisa.
§§§
Occorre preliminarmente escludere che la società convenuta in opposizione sia priva di legittimazione passiva rispetto ai motivi di opposizione avanzati dall'opponente ingiunto.
Il fatto che l'accertamento dell'energia elettrica sottratta sia fatto dalla società
distributrice non esclude che la società venditrice sia il creditore della prestazione inerente il corrispettivo di fornitura e, quindi, che sia abilitata tanto ad agire per il recupero delle somme evase, quanto a essere chiamata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto.
§§§
Al contempo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I,
22/10/2009, n. 22424), “La cessione di credito determina la successione a titolo
particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111
4 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della
legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario,
anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal
giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”
(anche Trib. Bari, Sez. I, 12/05/2015, n. 2171 e Trib. Napoli, Sent. 14/02/2022 n. 1583).
L'intervento spiegato dal cessionario è avvenuto dunque ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare della società convenuta, relativamente al credito da quest'ultima fatto valere nei confronti dell'opponente.
La cessione del credito risulta essere avvenuta nella pendenza del giudizio di primo grado.
Si tratta di intervento non riconducibile alle tipologie di cui all'art. 105 c.p.c., quanto piuttosto di intervento volontario sui generis, che peraltro può avvenire anche in appello
(né può ritenersi tardiva in ipotesi la produzione documentale diretta a dimostrare la cessione del credito in quanto dimessa dopo la maturazione delle preclusioni di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.).
Tuttavia, non può pronunciarsi l'estromissione della convenuta originaria, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 111, co. 3 c.p.c., in particolare non essendovi stato il consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante: ne consegue, ai sensi del quarto comma della medesima norma, che la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e,
dunque, nei confronti della convenuta opposta, pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.
§§§
Quanto sopra premesso, l'opposizione nel merito è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione e nei limiti di cui oltre.
§§§
Come noto, innanzitutto, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un
punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di
5 convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai
conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e
dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815) e che “in tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr., ex multis, Cass.
Civ., Sez. VI, 11/02/2021).
Ciò ricordato, i fatti di causa acclarati sono i seguenti:
1) a seguito di un sopralluogo effettuato il 25.06.2012, in Cerignola, alla C.da Pozzo
Monaco, la e-Distribuzione S.p.A. (di seguito anche solo “distributrice”) accertava un prelievo abusivo di energia elettrica a beneficio dell'utenza intestata a Parte_2
(madre dell'ingiunto), contraddistinta da numero di presa
[...]
7109558702116 e codice POD IT001E890829449;
2) risulta pertanto sostanzialmente pacifico tra le parti in causa che il contratto di fornitura, al momento dell'avvio dei prelievi abusivi (2007), era in essere tra la
[...]
e (madre dell'unico soggetto Controparte_1 Parte_2
ingiunto);
3) con riguardo alla predetta utenza, gli accertatori della società distributrice hanno accertato (anno 2012) che il contatore elettrico risultava manomesso e che l'impianto irriguo nella disponibilità dell'opponente era alimentato anche a mezzo di un cavo che lo collegava direttamente alla presa interrata della rete distributiva, a monte del contatore;
6 4) la società di distribuzione ha dunque accertato retroattivamente il prelievo abusivo di energia elettrica nel periodo 26.06.2007 - 25.06.2012, corrispondente all'intervallo di tempo in cui il punto di prelievo oggetto di verifica risultava associato al contratto in essere;
5) l'ingiunto ha tuttavia eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto utilizzatrice della fornitura di energia elettrica è da ritenersi la propria madre, titolare dei terreni irrigati dall'impianto alimentato (anche) col prelievo abusivo e, quindi, titolare al contempo del contratto di fornitura di energia elettrica, almeno fino al decesso del padre
(coniuge della detta intestataria e che si occupava della coltivazione del fondo precedentemente), allorquando la madre, con contratto registrato il 25.06.2010, prodotto in giudizio, li ha concessi in affitto al figlio per la coltivazione.
Risulta sufficientemente provata dunque l'estraneità dell'ingiunto al credito preteso dal creditore agente (fatto impeditivo), sebbene limitatamente al periodo che va dalla data di inizio del prelievo abusivo accertato dal distributore (26.06.2007) fino alla data di registrazione del contratto di affitto (25.06.2010).
Il dedotto rapporto di parentela tra i predetti soggetti non eslcude la distinzione soggettiva,
da un punto di vista giuridico: essendo il contratto di fornitura, sulla base del quale si agisce, intestato ad altro soggetto, non può pretendersi il pagamento dal soggetto solo successivamente subentrato, stante anche che lo stesso non è stato chiamato in giudizio a titolo di successore del precedente intestatario.
La società opposta non ha nemmeno provato che abbia di fatto in qualche Parte_1
modo beneficiato del prelievo abusivo anche precedentemente alla stipula del contratto di affitto, né detta circostanza può ritenersi provata dal verbale di accertamento nel quale
è stato indicato come “utilizzatore fornitura” l'opponente, in quanto l'accertamento è
stato fatto nel 2012 e di certo il verbale non può fare fede di fatti accaduti in precedenza rispetto alla sua redazione.
7 Deve in definitiva concludersi che la illegittimamente, Controparte_1
con l'emissione della fattura azionata in via monitoria, ha attribuito a anche Parte_1
i consumi abusivi precedenti alla registrazione del contratto di affitto.
Vanno pertanto esclusi i consumi stimati nel periodo 26.06.2007 – 25.06.2010 tra quelli a carico dell'opponente.
§§§
A diversa conclusione deve però giungersi con riguardo ai prelievi accertati per il periodo successivo, ossia quello in cui il ha lui stesso ammesso di utilizzare la corrente Pt_1
attribuita all'utenza intestata alla madre, in forza di contratto di affitto con la stessa stipulato.
Con riguardo a detto specifico periodo, l'ingiunto si è limitato a opporre i seguenti motivi:
1) di aver comunque pagato le fatture pervenutegli nel periodo suddetto;
2) ha contestato la stima dei consumi fatta dalla società di distribuzione, perché eccessivi e non corrispondenti ai consumi reali, in considerazione del fatto che i terreni in questione erano coltivati solo per quattro mesi all'anno;
3) ha dichiarato la propria certa estraneità rispetto alla manomissione del contatore, come anche accertato in sede penale.
A fronte dei motivi di opposizione allegati, l'opposta tuttavia ha versato in atti il verbale redatto il 25.06.2012 dai tecnici della società di distribuzione dell'energia elettrica, nella quale gli stessi attestano:
- di aver riscontrato la manomissione del contatore;
- che l'impianto irriguo associato all'utenza intestata a Parte_2
era fornito di energia elettrica anche a mezzo di un allaccio diretto alla rete di distribuzione, realizzato a mezzo di un cavo che lo collegava direttamente alla presa interrata, a monte del contatore;
8 - le specifiche tecniche del cavo utilizzato dalle quali può desumersi la capacità dello stesso nella conduzione dell'energia elettrica.
Il detto verbale di accertamento, provenendo da soggetti aventi la qualifica di incaricati di pubblico servizio, è fidefacente fino a querela di falso (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib.,
12/03/2020, n. 7075; nonché, Cass. Pen., Sez. IV, 19/02/2020, n. 7566; nonché, ancora
Corte App. Palermo, 27/10/2022; Trib. Crotone, 5.03.2020).
Dallo stesso emerge che i tecnici del distributore, dopo aver individuato il punto di prelievo da cui illegittimamente è stata derivata per anni l'energia elettrica, hanno anche accertato che beneficiario del prelievo abusivo è stata l'utenza identificata con codice
POD IT001E890829449, così escludendo l'ipotesi che il furto sia stato perpetrato da terzi,
inseritisi abusivamente sulla derivazione, all'insaputa dell'opponente.
La società opposta ha poi prodotto la missiva del 27.06.2012, inviatale dal distributore,
contenente il prospetto del prelievo presuntivamente effettuato dall'opponente nel periodo 27.06.2007 – 25.06.2012 e calcolato in base alla potenza tecnicamente prelevabile con il cavo di alimentazione rinvenuto in sede di verifica.
L'opposta ha poi versato in atti la fattura n. 0710955870211689 del 03.08.2012 non pagata dal e quindi azionata in sede monitoria, da cui (con riguardo al periodo che Pt_1
qui interessa 25.06.2010 - 25.06.2012) appare emergere l'esatta corrispondenza tra il quantitativo di energia elettrica prelevata (risultante dalla predetta missiva del
27.06.2012) e il quantitativo fatturato dalla fornitrice allo stesso, già al netto peraltro dei consumi risultanti dal contatore e già pagati per il medesimo periodo.
Deve ritenersi in conclusione che l'opposta abbia congruamente dimostrato l'an ed il
quantum della pretesa creditoria, considerato che nei casi de quibus – prelievo abusivo di energia elettrica con manomissione del misuratore – il calcolo del quantitativo illecitamente prelevato dal cliente non può che essere di natura presuntiva (Cass. Civ.,
Sez. III, 21/05/2019, n. 13605 a cui può rinviarsi condividendone i principi).
9 Infatti, nella fattispecie in esame il prelievo abusivo, poi da fatturare a cura della società
venditrice, è stato calcolato da un soggetto terzo rispetto al contratto di somministrazione,
ovvero dalla società distributrice, titolare della rete e società deputata a tale verifica, in conformità alla Delib. 28 dicembre 1999, n. 200 dell'AEEG.
A fronte di quanto precede sono risultate del tutto generiche le contestazioni di parte opponente, fondate sui solo asseriti tempi di coltivazione dei terreni, sui quali non è stata fornito alcun valido elemento di prova.
Al contrario, come dedotto da parte opposta e a conferma dell'entità effettiva dei prelievi abusivi, non appare plausibile, in relazione al tipo di impianto e al limite di potenza erogabile, l'entità dei consumi già fatturati all'opponente e già da questi a suo tempo versati (per soli € 150,00 circa a bimestre per il perioso considerato).
Ne deriva quindi che deve ritenersi presuntivamente comprovato, ai sensi dell'art. 2729
c.c., l'ammontare del corrispettivo dovuto dal in favore della Pt_1 Controparte_1
per l'energia elettrica di fatto utilizzata nel periodo in cui è risultato
[...]
fruitore dell'impianto alimentato, in forza del contratto di affitto in atto con la proprietaria dei terreni.
Non vincolante nel presente giudizio deve ritenersi il giudicato penale di assoluzione che ha riguardo ad altri presupposti ai fini dell'applicazione della sanzione penale e a cui la società qui agente non ha comunque preso parte.
§§§
In definitiva, l'opposizione risulta fondata nei limiti di cui sopra, da cui comunque consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e posto nel nulla.
L'accoglimento in buona parte dell'opposizione determina giusta causa di compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Ugualmente vanno compensate le spese con riguardo alla terza intervenuta volontariamente a seguito di cessione del credito in corso di giudizio.
10
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1694/2017, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia il
17.07.2017, ogni ulteriore istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta del corrispettivo della energia elettrica utilizzata nel periodo dal 26.06.2010 al 25.06.2012, da determinarsi in base ai consumi presuntivi indicati dalla società di distribuzione alla società
venditrice, oltre agli interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso lì 22/03/2025.
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
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