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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/11/2024, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 524/2024 R.G.A.C. avente ad oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE TRA CONIUGI e promossa
D A
, nata l'[...] a [...] e residente in [...]Parte_1
(SP). c.f. C.F._1
avv. FURIA MONICA e avv. MINICHINI AURORA
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato il [...] a [...] e residente in [...] CP_1
c.f. C.F._2
1 avv. SPERANDEO MARZIA
- CONVENUTO -
E
Con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data 3.4.2024 e 8.4.2024 a margine dei decreti di fissazione d'udienza sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 21 novembre 2024:
“Dichiararsi la cessazione della materia del contendere per morte del sig.
rinunciando ai termini di cui all'art. 427-bis.28 c.p.c.” CP_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1
in Formia (LT) in data 9.6.2003 (atto trascritto nel registro degli CP_1
Atti di Matrimonio dello Stato civile del predetto Comune al n. 39 Parte II Serie
A anno 2003), dal quale sono nati i figli , maggiorenne, e Per_1 Persona_2
(rispettivamente il 14.2.2005 e il 24.6.2008) entrambi non economicamente autosufficienti in quanto studenti, ha chiesto dichiararsi la separazione coniugale, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra coniugi, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte convenuta si è costituita non opponendosi alla domanda di separazione coniugale ma chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 28.5.2024 le parti hanno confermato la volontà di separarsi, non essendovi possibilità di riconciliazione, e si è proceduto all'ascolto della minore
. Persona_2
2 Con ordinanza del 4.6.2024, previa assunzione dei provvedimenti provvisori, è stata nominata CTU la dott.ssa Per_3
In data 21.10.2024 la CTU ha comunicato il decesso del convenuto, avvenuto in data 3.10.2024.
Il Giudice delegato ha quindi disposto la sospensione delle operazioni peritali e fissato udienza per la comparizione dei procuratori delle parti e del CTU.
All'udienza del 12.11.2024 il procuratore del convenuto ha formalmente dichiarato l'avvenuto decesso dello stesso;
i procuratori di entrambe le parti hanno quindi congiuntamente chiesto la fissazione di udienza per discussione orale della causa rinunciando ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.; il giudice ha revocato l'ordinanza ammissiva di CTU.
Alla successiva udienza in data 21.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere per morte del sig. CP_1
Come è noto, nel giudizio di separazione tra coniugi, il sopravvenuto decesso di una delle parti, determinando a norma dell'art. 149 c.c. lo scioglimento del matrimonio ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario, non comporta interruzione o estinzione del giudizio, bensì il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte le precedenti pronunce, emesse e non ancora passate in giudicato, relative al giudizio di separazione ed alle istanze accessorie - ma, comunque, connesse e collegate alla separazione ed a tutti i rapporti economici derivanti dal rapporto di coniugio
(cfr. da ultimo Cass. sez. I n. 5442 del 29.2.2008, nonché Cass. sez. I sent. n.
18130 del 26.7.2013).
Nel caso di specie tutte le domande proposte sono collegate alla domanda di separazione.
3 Non resta dunque che dare atto della predetta dichiarazione di decesso del convenuto emettendo la conseguenziale pronuncia.
Spese compensate in ragione della natura e dell'esito del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 524/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Separazione giudiziale così provvede:
Dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Spese integralmente compensate tra le parti
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 28.11.2024
Il Presidente estensore
Lucia SEBASTIANI
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