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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3351/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 33351/22, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, nella via Parte_1 C.F._1
Armando Diaz n. 6, presso lo studio dell'avv. Anna Ganadu (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura apposta su foglio separato in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, Via Cavour CP_1 C.F._3
48, presso lo studio degli avv.ti Paola Dessì (C.F. ) e Sabrina Mura, le quali lo CodiceFiscale_4
rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.11.22 ha introdotto la separazione giudiziale dal coniuge. Parte_1
Premesso che i coniugi avevano contratto matrimonio in Sassari in data 2.10.1993, trascritto nel relativo Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari con Anno 1993, Atto n. 428, Parte 2,
pagina 1 di 13 Serie A, e che dall'unione coniugale erano nati i figli: n data 24.9.1995, maggiore di età ma non Per_1
economicamente indipendente, ed in data 14.12.2004, minore di età, ha dedotto che la vita Per_2
matrimoniale, dopo un periodo di serena unione, si era rivelata ormai intollerabile a causa di una relazione extraconiugale intrapresa dal resistente in violazione di tutti gli obblighi CP_1
derivanti dal matrimonio, e che a causa di ciò il rapporto si era irrimediabilmente logorato ed era ormai totalmente assente, e che non poteva essere più ristabilita, la volontà, da parte della ricorrente, di conservare la comunione materiale e spirituale, non sentendo più ormai, la stessa, un'unione affettiva e sentimentale.
Ha allegato che il marito effettuava con l'amante, con indicibile spudoratezza e notevole immoralità, sia incontri pubblici sia incontri segreti (che si presumevano intimi) presso un'abitazione cittadina a loro esclusiva disposizione sita nella periferia della città, per la quale il pagava mensilmente un CP_1
canone di locazione, oltre a sostenere le spese condominiali e di energia elettrica, e che la relazione clandestina sembrava essere in corso dall'anno 2020, anche se la conoscenza tra i due risultava risalente nel tempo.
Ha precisato che tale situazione stava comportando un grave pregiudizio sul piano personale, psicologico e quindi sotto il profilo dell'integrità psicofisica sia della stessa ricorrente sia dei giovani figli ed e che, appresa la relazione clandestina del coniuge, aveva iniziato a presentare Per_1 Per_2
“una condizione di considerevole ansia (con umore depresso che porta riduzione dell'appetito, calo ponderale e anedonia) senz'altro reattiva alla situazione familiare contingente” per la quale assumeva terapia con ansiolitici e stabilizzanti dell'umore.
Ha chiesto pertanto che la separazione venisse addebitata al resistente.
Sotto il profilo patrimoniale ha dedotto di essere priva di alcuna occupazione a causa delle gravemente invalidanti patologie da cui era affetta, che il per contro, svolgeva attività lavorativa, quale CP_1 funzionario, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dall'anno 1986, presso l'istituto bancario Banco di Sardegna percependo un reddito mensile netto di circa 2.500,00 euro, con assegnazione di buoni pasto ricevendo altresì la tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre ai premi di produzione aziendali, e che il medesimo svolgeva anche attività di allenatore di calcio nella società
Ottava Calcio percependo un compenso netto pari ad euro 800 mensili.
Ha aggiunto che l'immobile adibito a residenza familiare, sita in Sassari, nella via Besta civico 16/f, di proprietà del signor , era detenuto dai coniugi a titolo di locazione, con Persona_3 Persona_4
regolare contratto registrato (serie 3T numero 4681), per il quale gli stessi versavano mensilmente l'importo di euro 400 mensili oltre ad euro 115 bimensili per quota condominiale.
pagina 2 di 13 Ha aggiunto che non aveva mai intrapreso una propria attività lavorativa per dedicarsi totalmente ed in maniera esclusiva alla cura della famiglia, della casa familiare e dei figli, provvedendo a quanto per loro necessario riguardo alla loro crescita, di fatto così rinunciando ad avere un suo reddito individuale e personale che le potesse dare una sua autonomia economica, oltre ad una gratificazione personale, e ciò d'accordo con il marito e per permettere a quest'ultimo di potersi dedicare alla propria attività e consentirgli così di raggiungere sempre più importanti traguardi, sia nella principale professione di funzionario di banca, sia nella passione sportiva quale allenatore di squadre di calcio.
Ha quindi dedotto che sussistevano i presupposti per il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento a carico del coniuge.
Ha concluso chiedendo:
“a) dichiararsi la separazione coniugale tra i signori ed autorizzando Parte_1 CP_1
gli stessi a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto;
b) assegnarsi la casa coniugale sita in
Sassari nella via Besta n. 16/f detenuta in locazione, con i relativi arredi e corredi, in uso alla signora
che la abiterà unitamente ai figli ed;
c) dichiarare tenuto il signor a Pt_1 Per_1 Per_2 CP_1 corrispondere, a titolo di concorso nel mantenimento della moglie signora l'importo Parte_1
mensile di euro 900,00 (novecento), con versamento da effettuarsi -anticipatamente il primo giorno di ciascun mese- sul conto corrente bancario intestato alla stessa, in essere presso il Banco di Sardegna con iban [...]; d) dichiarare tenuto il signor a corrispondere, a CP_1 titolo di concorso nel mantenimento dei figli ed , l'importo mensile di euro 300,00 Per_1 Per_2
(trecento) per il figlio e di euro 500 per il figlio , da aggiornarsi annualmente in base Per_1 Per_2
agli indici istat;
e) dichiarare tenuto il signor a contribuire, nella misura del 50%, al CP_1 pagamento del canone di locazione dell'abitazione familiare e dunque corrispondendo alla ricorrente
l'importo di euro 200 mensili;
f) dichiarare tenuti entrambi i coniugi a contribuire alle spese straordinarie ed imprevedibili che si rendessero necessarie per i figli, indicando la misura del 75% per il signor e la misura del 25% per la signora che dovranno essere previamente CP_1 Pt_1
concordate tra i genitori, quando non indifferibili, con rimborso della propria quota al rispettivo genitore anticipatario entro il primo giorno del mese successivo alla richiesta;
g) dichiarare tenuto il signor a corrispondere alla signora ed ai figli ed il 50% dell'importo CP_1 Pt_1 Per_1 Per_2
netto della tredicesima e della quattordicesima mensilità; h) dichiarare tenuto il signor a CP_1
corrispondere alla signora il 50% delle somme oggetto di investimento presso la società Pt_1
CA SG spa (CA Popolare CA), cristallizzandone comunque il saldo alla data odierna;
i) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con ogni conseguenza di legge in ordine alle competenze del presente giudizio”.
pagina 3 di 13 Si è costituito il resistente rappresentando che i coniugi vivevano una separazione di fatto da oltre un decennio, che la vita matrimoniale era stata caratterizzata, fin dall'inizio, da molteplici contrasti, che la convivenza coniugale era ormai da tempo meramente formale, che mancava qualsiasi intimità spirituale e fisica tra marito e moglie, tanto che gli era precluso l'ingresso nella camera da letto, anche per dormire, e che fino a dicembre 2021 egli dormiva nella cameretta dei propri figli, i quali alternativamente per lasciare il letto al padre, trascorrevano la notte nel letto matrimoniale con la madre.
A conferma del fatto che il rapporto di coniugio e la comunanza d'intenti si era interrotta ancor prima dell'anno 2014 ha allegato che la ricorrente aveva inoltrato domanda di separazione mediante altro difensore in data 19.01.2014.
Ha quindi riferito che nessun nesso causale esisteva, pertanto, tra la presunta infedeltà a lui addebitata e l'intollerabilità della convivenza, essendovi una crisi del rapporto matrimoniale ormai cristallizzata nel tempo, accettata e largamente riconosciuta nel contesto familiare.
Ha quindi rappresentato che non aveva mai fatto mancare l'assistenza morale e materiale alla famiglia, ma si era sempre prodigato a far fronte a tutte le necessità della stessa, sia fattivamente che economicamente, che successivamente alla richiesta di separazione del 19.01.2014, provvedeva a eseguire un bonifico mensile sul conto corrente personale della coniuge della somma di € 300,00
(trecento/00) per le sue spese personali, precisando che per far fronte a tutte le esigenze della famiglia aveva dovuto accendere un mutuo chirografario (n. finanziamento 02393425010) per € 60.000
(sessantamila/00) da restituire nel termine di 10 anni.
Ha anche contestato di essersi mai opposto allo svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie, allegando di essersi anzi prodigato per reperirle una attività lavorativa, dalla stessa sempre rifiutata, tanto che quest'ultima aveva lavorato per un breve periodo presso una mensa scolastica, come ammesso, e all'attualità prestava attività domestica remunerata di € 400 (quattrocento/00) mensili, presso il Sig. in Sassari. Persona_5
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di percepire uno stipendio mensile netto circa di € 2.300,00
(duemilatrecento/00), nel quale era spalmata la quattordicesima mensilità e che, relativamente all'accordo economico concluso con la Società Pol. Ottava, quest'ultima gli riconosceva un premio di tesseramento annuale di € 2.500,00 annuali, versato in 10 rate dal 27.09.22 al 30.06.23, che coprivano a stento le spese di benzina per recarsi all'allenamento e per le trasferte alle quali egli si recava con il proprio veicolo, trasportando anche gli stessi giocatori.
Quanto ai figli ha rappresentato che mai si era limitato ad assolvere al solo “obbligo strettamente alimentare” atteso che aveva aiutato fattivamente ed economicamente primogenito di 27 anni, ad Per_1
pagina 4 di 13 avviare la propria attività professionale (Events Photographer- studio fotografico e pubblicitario P.IVA
), che aveva sempre seguito i propri figli nel percorso scolastico ed extrascolastico, P.IVA_1
permettendo loro di poter acquisire competenze nella lingua straniera e sovvenzionando il percorso di studi di in una scuola di lingua inglese, nonché sostenendolo economicamente durante tutto il Per_1
percorso universitario anche nel progetto formativo Erasmus svolto in Spagna per circa un anno, e che rispetto al figlio oltre a provvedere a tutto ciò che era necessario al ragazzo, mensilmente Per_2
versava in contanti al figlio l'importo dell'assegno unico di € 170,00 oltre ad ulteriori somme per le uscite del fine settimana.
Ha concluso chiedendo:
“1. Pronunciare la separazione dei coniugi e , ordinandone CP_1 Parte_1
l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sassari;
2. Ordinare che ognuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
3. Valutati i tempi di permanenza presso ciascun genitore, determinare quale contributo al mantenimento del figlio la somma mensile Per_2 complessiva di € 300,00 (trecento EURO) comprensiva dell'importo dell'assegno unico che il genitore già versa in contanti al figlio;
con versamento diretto pro quota a favore del figlio maggiorenne avente diritto;
ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia all'esito della fase istruttoria, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese con accredito diretto o secondo diversa modalità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo;
4. Non determinare alcun assegno a carico del Sig. quale contributo al mantenimento del figlio in quanto CP_1 Per_1
economicamente autosufficiente;
5. Assegnare pro tempore la dimora coniugale al genitore convivente con i figli, imputando le relative spese di gestione in capo allo stesso assegnatario;
6. Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi e rese esclusivamente a favore del figlio , e Per_2
qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate;
con rimborso della quota al genitore che ha anticipato le spese entro il primo giorno del mese successivo alla richiesta.
7. dichiarare che alla Sig.ra nulla è dovuto con riferimento all'investimento Pt_1 titoli presso CA CA SG SP;
8. condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 89 c.p.c. determinando
a favore del una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, anche in via CP_1
equitativa 9. In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari per compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/20142, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, I.V.A. 22% e successive spese occorrende”.
In esito all'udienza presidenziale del 12 gennaio 2023 sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori: assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, diritto di visita libero considerata la maggiore età di entrambi i figli, previsione di un contributo per il mantenimento dei figli a carico del pagina 5 di 13 padre di € 600,00 mensili (€ 400,00 per e € 200 per a corrispondergli direttamente) oltre Per_2 Per_1
il 50 % delle Spese Straordinarie, e di un contributo per il mantenimento della moglie, da parte del marito, attesa la documentata presenza in capo a questi di adeguati redditi e la presenza di una disparità economica tra i due coniugi (“la ricorrente risulta ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, la casa familiare a lei assegnata è condotta in locazione”) di € 300,00 mensili.
La causa è quindi proseguita davanti al Giudice designato ed è stata istruita con la sola produzione di referente documentale e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 9 gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190c.p.c.c
***
Tanto premesso in punto di fatto, si rileva quanto segue.
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni di entrambe le parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti e sussistendo pertanto i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c..
Quanto alla domanda di addebito della separazione al spiegata dalla si osserva CP_1 Pt_1
quanto segue.
Occorre in primo luogo premettere che questo Collegio non vede motivo alcuno per disattendere - ed intende anzi qui ribadire - il principio già enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 15248 del
2001 e successivamente ripetuto dalle Sezioni Semplici a tenore del quale, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di declaratoria d'addebitabilità della separazione, avanzata dalla parte attrice con l'atto introduttivo o dalla parte convenuta in via riconvenzionale, ha natura di "domanda autonoma", pur se logicamente subordinata alla pronuncia di separazione, in quanto non sollecita mere modalità o varianti dell'accertamento già devoluto al giudice con la domanda di separazione, né mira a semplici specificazioni o qualificazioni di detta pronuncia, ma amplia il tema dell'indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione, ed inoltre tende ad una statuizione aggiuntiva, priva di riflessi sulla pronuncia di separazione e dotata di propri effetti di natura patrimoniale.
Dal superiore principio discende inoltre che la intollerabilità della convivenza e la violazione dei doveri che derivano dal matrimonio, appaiono entrambi necessari e quindi complementari ai fini della dichiarazione di addebito nel senso cioè che la mera violazione dei doveri coniugali, ancorché grave, non basta da sola a legittimare la pronuncia di addebito qualora non abbia essa comportato la pagina 6 di 13 intollerabilità della convivenza e sia stata causa efficiente della suddetta impossibilità di permanenza del vincolo.
Ulteriore corollario della autonomia della domanda di addebito rispetto a quella di separazione è, sotto il profilo strettamente processuale, per chi assume a carico dell'altro comportamenti contrari ai doveri dei coniugi eziologicamente collegati alla rottura del vincolo, l'assolvimento di un rigoroso onere probatorio.
La Suprema Corte, in particolare si è espressa asserendo che «la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza”.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito» (Sez. 1, Sentenza n.
12383 del 11/06/2005).
La Suprema Corte ha poi enunciato il principio che, in caso di richiesta di addebito spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo i fatti dedotti a sostegno della domanda ma anche il nesso di causalità tra i comportamenti dedotti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza
(Cassazione n. 19328 del 29/09/2015). La pronuncia di addebito della separazione implica pertanto la sussistenza di comportamenti "oggettivamente" contrari ai valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, benché nella "soggettiva" opinione del coniuge agente siano conformi alla
"propria" personale etica o visione sociale o religiosa od ai propri costumi o siano espressivi di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi;
laddove la parte alleghi a sostegno della domanda la perdurante e reiterata violazione del dovere di solidarietà, tra i coniugi ed all'interno della famiglia, esteso anche a eventuali comportamenti illeciti ai danni della prole convivente, ha in ogni caso l'onere di dare prova che la predetta violazione si sia realizzata e che si stata, essa, la causa scatenante della crisi coniugale, ciò che si traduce nel riscontro che nessun comportamento ascrivibile a chi invoca l'addebito possa avere avuto efficienza causale nella rottura del rapporto, ovvero che il rapporto si sia irreversibilmente infranto per una reciproca disaffezione e per il conseguente fisiologico venir meno della intesa intima.
Tutto ciò premesso in diritto, la domanda di addebito deve essere rigettata, non avendo la ricorrente fornito la dimostrazione che il fallimento del matrimonio sia da attribuire alla condotta del VE e, segnatamente, dall'aver questi intrapreso una relazione extra coniugale, e che la rottura del rapporto pagina 7 di 13 sia stata causata dalla condotta dello stesso, emergendo per contro, dagli atti del processo una situazione di grave conflittualità tra i coniugi, risalente nel tempo, fin dai primi anni del matrimonio, che è andata via via degenerando, fino a condurre alla cessazione della comunione spirituale e di progetti tra le parti, non addebitabile specificamente ad alcuna di esse.
Risulta difatti prodotta agli atti del giudizio la raccomandata datata 19 gennaio 2014 con cui la lamentando la impossibilità di proseguire la convivenza essendo cessata ogni comunione, ha Pt_1
preannunciato il deposito del ricorso per separazione giudiziale. Parte ricorrente non ha quindi fornito la prova che a seguito della comunicazione predetta si sia ricostituita la comunione spirituale ed affettiva tra i coniugi che sarebbe poi cessata a causa dell'infedeltà del marito.
Deve quindi confermarsi l'ordinanza emessa in data 27 marzo 2024 con cui non sono state ammesse le prove orali dedotte dalla ricorrente in quanto generiche e valutative, oltre che irrilevanti ai fini del decidere essendo i capi di prova formulati relativi al solo 2022, anno del deposito del ricorso per separazione.
Quanto ai provvedimenti accessori si osserva quanto segue.
Ritiene il Collegio adito nessun mantenimento a carico del padre debba essere disposto in favore del figlio della coppia dell'età di quasi 30 anni, atteso che risulta dimostrato che lo stesso abbia Per_1
intrapreso attività lavorativa come artigiano nel settore di servizi fotografici come da visura camerale prodotta agli atti del giudizio.
Come osservato dalla Suprema Corte “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è
a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. Civ. sent. n. 26875/23).
In sostanza, pertanto, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli pagina 8 di 13 altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. Civ. ordin. 38366/21).
Facendo corretta applicazione di tali principi al caso di specie deve ritenersi che il figlio della coppia abbia concluso gli studi per la propria formazione professionale, sia comunque inserito nel Per_1
mondo del lavoro ed abbia la capacità, pertanto, di rendersi economicamente indipendente e di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, il che esclude il dovere di mantenimento in capo ai genitori.
Sulla scorta dei medesimi principi di diritto sopra enunciati deve invece riconoscersi quanto all'altro figlio della coppia, dell'età di 20 anni, divenuto da poco maggiore di età, un contributo per il Per_2
suo mantenimento a carico del padre attesa la non autosufficienza economica del figlio.
Va difatti ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. ( anche nella attuale sua formulazione ) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Ritiene il Collegio di prevedere a carico del resistente un assegno per il mantenimento del figlio CP_1 di € 400,00 mensili, rivalutabili Istat, e ciò tenuto conto dei redditi del padre come documentati Per_2 in atti e delle esigenze connaturate all'età del figlio, da versarsi con modalità concordate al domicilio della madre entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
Deve infine riconoscersi il diritto ad ottenere un contributo per il mantenimento della moglie, da parte del marito.
Come è noto i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del coniuge si evincono dall'art. 156 c.c.
pagina 9 di 13 È pertanto necessario che: il coniuge richiedente non abbia subito l'addebito della separazione, che il coniuge richiedente non disponga di adeguati redditi propri, ossia si trovi in una condizione economica deteriore rispetto al coniuge obbligato, che l'altro coniuge abbia la possibilità economica di provvedere al pagamento.
Va precisato che la valutazione dell'adeguatezza avviene mediante un raffronto con la condizione economica dell'altro coniuge, considerando il tenore di vita goduto durante il matrimonio, nei limiti sottoindicati.
Se è vero, come chiarito dalla Suprema Corte che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ. sent. n. 12196/17 ed in senso conforme cfr. sent. n.
16809/19, n. 4327/22), pur tuttavia in merito al tenore di vita, occorre difatti menzionare l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 18287/2018).
Tale pronuncia, seppur dettata in tema di divorzio, si estende anche al mantenimento. Secondo la citata decisione, il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell'assegno; occorre, infatti, considerare altri elementi, quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età.
Quindi, la valutazione dell'adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ciò posto, fermo restando che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una seria e attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 7 dicembre 2007 n. 25618 e 5 novembre 2007 n. 23051) e che “le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia relativa a rapporti estranei al sistema tributario concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione pagina 10 di 13 discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie” (v. Cass. 16 settembre 2015 n. 18196; in senso conforme: Cass. 12 giugno 2006 n. 13592 e 28 aprile 2006 n. 9876), il Collegio ritiene provata la sperequazione della attuale situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Pacifico che il lavori come funzionario di banca e abbia altresì introiti dalla sua attività di CP_1 allenatore di calcio, risulta documentalmente provato abbia percepito per l'anno 2023 un reddito annuo di € 42.857,00, laddove, per contro, la ricorrente è totalmente priva di redditi propri, tanto da essere stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Si osserva inoltre che considerata l'età della (quasi 60 anni), il titolo di studio (licenza media, Pt_1
e frequentazione di un corso professionale di due anni per operatore contabile su computer), le patologie da cui è affetta (che sebbene da considerarsi micro-patologie influiscono sulla possibilità di svolgere un lavoro manuale, unica prospettiva per la ricorrente), deve ritenersi altamente improbabile che la stessa possa reperire un'attività lavorativa che le consenta non solo di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio ma financo di ricavare un reddito sufficiente a condurre una vita dignitosa.
Tenuto quindi conto anche:
- della durata del matrimonio (31 anni),
- della circostanza che la si sia occupata pressoché in via esclusiva della casa e dei figli Pt_1
(il resistente ha ammesso che l'attività di allenatore lo impegnava, fuori dall'orario di lavoro come bancario, sia negli allenamenti che nei fine settimana per le partite),
- del fatto che la stessa deve sostenere un canone di locazione di € 400,00 per la casa dove abita con il figlio Per_2
- che non risulta provato che il mutuo contratto dal resistente sia stato acceso per esigenze legate alla famiglia, atteso che la stipula è avvenuta nell'anno 2022, quando la diSGegazione familiare era già in atto da tempo,
- che al VE residua una disponibilità (calcolata dividendo il reddito netto annuo di €
42.857,00 per dodici mensilità e detratto il mantenimento per il figlio) di gran lunga maggiore di quella a disposizione della ricorrente, con cui il VE deve far fronte esclusivamente alle sue esigenze mentre, per contro, la ricorrente, con le somme a lei destinate deve soddisfare le necessità proprie e del figlio con lei convivente, il Collegio ritiene congruo un assegno di mantenimento per la coniuge a carico del VE di € 500,00 mensili, rivalutabili Istat, da corrispondersi con modalità concordate al domicilio della moglie entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della predetta sentenza.
pagina 11 di 13 Si rileva in limine che non è meritevole di accoglimento l'istanza della ricorrente di disporre indagini reddituali rispetto al marito per il tramite della Guardia di Finanza, atteso che il reddito del è CP_1
ricavabile dal corredo probatorio agli atti, di tal che ulteriori indagini non offrirebbero elementi significativi utili ai fini della decisione.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
2.10.1965 C.F. e nato a [...] il 13 C.F._1 CP_1
novembre 1962, C.F. che hanno contratto matrimonio in Sassari in data C.F._3
2.10.1993, trascritto nel relativo Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari con
Anno 1993, Atto n. 428, Parte 2, Serie A;
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
- fissa, quale contributo per il mantenimento del figlio maggiore di età ma non Per_2 economicamente indipendente, a carico del padre l'assegno mensile di € 300,00 CP_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.) a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- tutte le spese straordinarie concernente il figlio saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori secondo il protocollo C.N.F., ed eventuali ulteriori solo se previamente concordate;
- pone a carico di l'assegno mensile di € 500,00 rivalutabile annualmente secondo CP_1
gli indici ISTAT a titolo di mantenimento della moglie da versarsi con le Parte_1
stesse modalità di cui sopra a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- rigetta nel resto.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio.
- Spese compensate.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
pagina 12 di 13 Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 33351/22, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, nella via Parte_1 C.F._1
Armando Diaz n. 6, presso lo studio dell'avv. Anna Ganadu (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura apposta su foglio separato in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, Via Cavour CP_1 C.F._3
48, presso lo studio degli avv.ti Paola Dessì (C.F. ) e Sabrina Mura, le quali lo CodiceFiscale_4
rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.11.22 ha introdotto la separazione giudiziale dal coniuge. Parte_1
Premesso che i coniugi avevano contratto matrimonio in Sassari in data 2.10.1993, trascritto nel relativo Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari con Anno 1993, Atto n. 428, Parte 2,
pagina 1 di 13 Serie A, e che dall'unione coniugale erano nati i figli: n data 24.9.1995, maggiore di età ma non Per_1
economicamente indipendente, ed in data 14.12.2004, minore di età, ha dedotto che la vita Per_2
matrimoniale, dopo un periodo di serena unione, si era rivelata ormai intollerabile a causa di una relazione extraconiugale intrapresa dal resistente in violazione di tutti gli obblighi CP_1
derivanti dal matrimonio, e che a causa di ciò il rapporto si era irrimediabilmente logorato ed era ormai totalmente assente, e che non poteva essere più ristabilita, la volontà, da parte della ricorrente, di conservare la comunione materiale e spirituale, non sentendo più ormai, la stessa, un'unione affettiva e sentimentale.
Ha allegato che il marito effettuava con l'amante, con indicibile spudoratezza e notevole immoralità, sia incontri pubblici sia incontri segreti (che si presumevano intimi) presso un'abitazione cittadina a loro esclusiva disposizione sita nella periferia della città, per la quale il pagava mensilmente un CP_1
canone di locazione, oltre a sostenere le spese condominiali e di energia elettrica, e che la relazione clandestina sembrava essere in corso dall'anno 2020, anche se la conoscenza tra i due risultava risalente nel tempo.
Ha precisato che tale situazione stava comportando un grave pregiudizio sul piano personale, psicologico e quindi sotto il profilo dell'integrità psicofisica sia della stessa ricorrente sia dei giovani figli ed e che, appresa la relazione clandestina del coniuge, aveva iniziato a presentare Per_1 Per_2
“una condizione di considerevole ansia (con umore depresso che porta riduzione dell'appetito, calo ponderale e anedonia) senz'altro reattiva alla situazione familiare contingente” per la quale assumeva terapia con ansiolitici e stabilizzanti dell'umore.
Ha chiesto pertanto che la separazione venisse addebitata al resistente.
Sotto il profilo patrimoniale ha dedotto di essere priva di alcuna occupazione a causa delle gravemente invalidanti patologie da cui era affetta, che il per contro, svolgeva attività lavorativa, quale CP_1 funzionario, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dall'anno 1986, presso l'istituto bancario Banco di Sardegna percependo un reddito mensile netto di circa 2.500,00 euro, con assegnazione di buoni pasto ricevendo altresì la tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre ai premi di produzione aziendali, e che il medesimo svolgeva anche attività di allenatore di calcio nella società
Ottava Calcio percependo un compenso netto pari ad euro 800 mensili.
Ha aggiunto che l'immobile adibito a residenza familiare, sita in Sassari, nella via Besta civico 16/f, di proprietà del signor , era detenuto dai coniugi a titolo di locazione, con Persona_3 Persona_4
regolare contratto registrato (serie 3T numero 4681), per il quale gli stessi versavano mensilmente l'importo di euro 400 mensili oltre ad euro 115 bimensili per quota condominiale.
pagina 2 di 13 Ha aggiunto che non aveva mai intrapreso una propria attività lavorativa per dedicarsi totalmente ed in maniera esclusiva alla cura della famiglia, della casa familiare e dei figli, provvedendo a quanto per loro necessario riguardo alla loro crescita, di fatto così rinunciando ad avere un suo reddito individuale e personale che le potesse dare una sua autonomia economica, oltre ad una gratificazione personale, e ciò d'accordo con il marito e per permettere a quest'ultimo di potersi dedicare alla propria attività e consentirgli così di raggiungere sempre più importanti traguardi, sia nella principale professione di funzionario di banca, sia nella passione sportiva quale allenatore di squadre di calcio.
Ha quindi dedotto che sussistevano i presupposti per il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento a carico del coniuge.
Ha concluso chiedendo:
“a) dichiararsi la separazione coniugale tra i signori ed autorizzando Parte_1 CP_1
gli stessi a vivere separati, con obbligo del reciproco rispetto;
b) assegnarsi la casa coniugale sita in
Sassari nella via Besta n. 16/f detenuta in locazione, con i relativi arredi e corredi, in uso alla signora
che la abiterà unitamente ai figli ed;
c) dichiarare tenuto il signor a Pt_1 Per_1 Per_2 CP_1 corrispondere, a titolo di concorso nel mantenimento della moglie signora l'importo Parte_1
mensile di euro 900,00 (novecento), con versamento da effettuarsi -anticipatamente il primo giorno di ciascun mese- sul conto corrente bancario intestato alla stessa, in essere presso il Banco di Sardegna con iban [...]; d) dichiarare tenuto il signor a corrispondere, a CP_1 titolo di concorso nel mantenimento dei figli ed , l'importo mensile di euro 300,00 Per_1 Per_2
(trecento) per il figlio e di euro 500 per il figlio , da aggiornarsi annualmente in base Per_1 Per_2
agli indici istat;
e) dichiarare tenuto il signor a contribuire, nella misura del 50%, al CP_1 pagamento del canone di locazione dell'abitazione familiare e dunque corrispondendo alla ricorrente
l'importo di euro 200 mensili;
f) dichiarare tenuti entrambi i coniugi a contribuire alle spese straordinarie ed imprevedibili che si rendessero necessarie per i figli, indicando la misura del 75% per il signor e la misura del 25% per la signora che dovranno essere previamente CP_1 Pt_1
concordate tra i genitori, quando non indifferibili, con rimborso della propria quota al rispettivo genitore anticipatario entro il primo giorno del mese successivo alla richiesta;
g) dichiarare tenuto il signor a corrispondere alla signora ed ai figli ed il 50% dell'importo CP_1 Pt_1 Per_1 Per_2
netto della tredicesima e della quattordicesima mensilità; h) dichiarare tenuto il signor a CP_1
corrispondere alla signora il 50% delle somme oggetto di investimento presso la società Pt_1
CA SG spa (CA Popolare CA), cristallizzandone comunque il saldo alla data odierna;
i) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con ogni conseguenza di legge in ordine alle competenze del presente giudizio”.
pagina 3 di 13 Si è costituito il resistente rappresentando che i coniugi vivevano una separazione di fatto da oltre un decennio, che la vita matrimoniale era stata caratterizzata, fin dall'inizio, da molteplici contrasti, che la convivenza coniugale era ormai da tempo meramente formale, che mancava qualsiasi intimità spirituale e fisica tra marito e moglie, tanto che gli era precluso l'ingresso nella camera da letto, anche per dormire, e che fino a dicembre 2021 egli dormiva nella cameretta dei propri figli, i quali alternativamente per lasciare il letto al padre, trascorrevano la notte nel letto matrimoniale con la madre.
A conferma del fatto che il rapporto di coniugio e la comunanza d'intenti si era interrotta ancor prima dell'anno 2014 ha allegato che la ricorrente aveva inoltrato domanda di separazione mediante altro difensore in data 19.01.2014.
Ha quindi riferito che nessun nesso causale esisteva, pertanto, tra la presunta infedeltà a lui addebitata e l'intollerabilità della convivenza, essendovi una crisi del rapporto matrimoniale ormai cristallizzata nel tempo, accettata e largamente riconosciuta nel contesto familiare.
Ha quindi rappresentato che non aveva mai fatto mancare l'assistenza morale e materiale alla famiglia, ma si era sempre prodigato a far fronte a tutte le necessità della stessa, sia fattivamente che economicamente, che successivamente alla richiesta di separazione del 19.01.2014, provvedeva a eseguire un bonifico mensile sul conto corrente personale della coniuge della somma di € 300,00
(trecento/00) per le sue spese personali, precisando che per far fronte a tutte le esigenze della famiglia aveva dovuto accendere un mutuo chirografario (n. finanziamento 02393425010) per € 60.000
(sessantamila/00) da restituire nel termine di 10 anni.
Ha anche contestato di essersi mai opposto allo svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie, allegando di essersi anzi prodigato per reperirle una attività lavorativa, dalla stessa sempre rifiutata, tanto che quest'ultima aveva lavorato per un breve periodo presso una mensa scolastica, come ammesso, e all'attualità prestava attività domestica remunerata di € 400 (quattrocento/00) mensili, presso il Sig. in Sassari. Persona_5
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di percepire uno stipendio mensile netto circa di € 2.300,00
(duemilatrecento/00), nel quale era spalmata la quattordicesima mensilità e che, relativamente all'accordo economico concluso con la Società Pol. Ottava, quest'ultima gli riconosceva un premio di tesseramento annuale di € 2.500,00 annuali, versato in 10 rate dal 27.09.22 al 30.06.23, che coprivano a stento le spese di benzina per recarsi all'allenamento e per le trasferte alle quali egli si recava con il proprio veicolo, trasportando anche gli stessi giocatori.
Quanto ai figli ha rappresentato che mai si era limitato ad assolvere al solo “obbligo strettamente alimentare” atteso che aveva aiutato fattivamente ed economicamente primogenito di 27 anni, ad Per_1
pagina 4 di 13 avviare la propria attività professionale (Events Photographer- studio fotografico e pubblicitario P.IVA
), che aveva sempre seguito i propri figli nel percorso scolastico ed extrascolastico, P.IVA_1
permettendo loro di poter acquisire competenze nella lingua straniera e sovvenzionando il percorso di studi di in una scuola di lingua inglese, nonché sostenendolo economicamente durante tutto il Per_1
percorso universitario anche nel progetto formativo Erasmus svolto in Spagna per circa un anno, e che rispetto al figlio oltre a provvedere a tutto ciò che era necessario al ragazzo, mensilmente Per_2
versava in contanti al figlio l'importo dell'assegno unico di € 170,00 oltre ad ulteriori somme per le uscite del fine settimana.
Ha concluso chiedendo:
“1. Pronunciare la separazione dei coniugi e , ordinandone CP_1 Parte_1
l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sassari;
2. Ordinare che ognuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;
3. Valutati i tempi di permanenza presso ciascun genitore, determinare quale contributo al mantenimento del figlio la somma mensile Per_2 complessiva di € 300,00 (trecento EURO) comprensiva dell'importo dell'assegno unico che il genitore già versa in contanti al figlio;
con versamento diretto pro quota a favore del figlio maggiorenne avente diritto;
ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia all'esito della fase istruttoria, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese con accredito diretto o secondo diversa modalità, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo;
4. Non determinare alcun assegno a carico del Sig. quale contributo al mantenimento del figlio in quanto CP_1 Per_1
economicamente autosufficiente;
5. Assegnare pro tempore la dimora coniugale al genitore convivente con i figli, imputando le relative spese di gestione in capo allo stesso assegnatario;
6. Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi e rese esclusivamente a favore del figlio , e Per_2
qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate;
con rimborso della quota al genitore che ha anticipato le spese entro il primo giorno del mese successivo alla richiesta.
7. dichiarare che alla Sig.ra nulla è dovuto con riferimento all'investimento Pt_1 titoli presso CA CA SG SP;
8. condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 89 c.p.c. determinando
a favore del una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, anche in via CP_1
equitativa 9. In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari per compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/20142, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, I.V.A. 22% e successive spese occorrende”.
In esito all'udienza presidenziale del 12 gennaio 2023 sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori: assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, diritto di visita libero considerata la maggiore età di entrambi i figli, previsione di un contributo per il mantenimento dei figli a carico del pagina 5 di 13 padre di € 600,00 mensili (€ 400,00 per e € 200 per a corrispondergli direttamente) oltre Per_2 Per_1
il 50 % delle Spese Straordinarie, e di un contributo per il mantenimento della moglie, da parte del marito, attesa la documentata presenza in capo a questi di adeguati redditi e la presenza di una disparità economica tra i due coniugi (“la ricorrente risulta ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, la casa familiare a lei assegnata è condotta in locazione”) di € 300,00 mensili.
La causa è quindi proseguita davanti al Giudice designato ed è stata istruita con la sola produzione di referente documentale e, all'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 9 gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190c.p.c.c
***
Tanto premesso in punto di fatto, si rileva quanto segue.
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni di entrambe le parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti e sussistendo pertanto i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c..
Quanto alla domanda di addebito della separazione al spiegata dalla si osserva CP_1 Pt_1
quanto segue.
Occorre in primo luogo premettere che questo Collegio non vede motivo alcuno per disattendere - ed intende anzi qui ribadire - il principio già enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 15248 del
2001 e successivamente ripetuto dalle Sezioni Semplici a tenore del quale, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di declaratoria d'addebitabilità della separazione, avanzata dalla parte attrice con l'atto introduttivo o dalla parte convenuta in via riconvenzionale, ha natura di "domanda autonoma", pur se logicamente subordinata alla pronuncia di separazione, in quanto non sollecita mere modalità o varianti dell'accertamento già devoluto al giudice con la domanda di separazione, né mira a semplici specificazioni o qualificazioni di detta pronuncia, ma amplia il tema dell'indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione, ed inoltre tende ad una statuizione aggiuntiva, priva di riflessi sulla pronuncia di separazione e dotata di propri effetti di natura patrimoniale.
Dal superiore principio discende inoltre che la intollerabilità della convivenza e la violazione dei doveri che derivano dal matrimonio, appaiono entrambi necessari e quindi complementari ai fini della dichiarazione di addebito nel senso cioè che la mera violazione dei doveri coniugali, ancorché grave, non basta da sola a legittimare la pronuncia di addebito qualora non abbia essa comportato la pagina 6 di 13 intollerabilità della convivenza e sia stata causa efficiente della suddetta impossibilità di permanenza del vincolo.
Ulteriore corollario della autonomia della domanda di addebito rispetto a quella di separazione è, sotto il profilo strettamente processuale, per chi assume a carico dell'altro comportamenti contrari ai doveri dei coniugi eziologicamente collegati alla rottura del vincolo, l'assolvimento di un rigoroso onere probatorio.
La Suprema Corte, in particolare si è espressa asserendo che «la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza”.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunziata la separazione senza addebito» (Sez. 1, Sentenza n.
12383 del 11/06/2005).
La Suprema Corte ha poi enunciato il principio che, in caso di richiesta di addebito spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo i fatti dedotti a sostegno della domanda ma anche il nesso di causalità tra i comportamenti dedotti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza
(Cassazione n. 19328 del 29/09/2015). La pronuncia di addebito della separazione implica pertanto la sussistenza di comportamenti "oggettivamente" contrari ai valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, benché nella "soggettiva" opinione del coniuge agente siano conformi alla
"propria" personale etica o visione sociale o religiosa od ai propri costumi o siano espressivi di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi;
laddove la parte alleghi a sostegno della domanda la perdurante e reiterata violazione del dovere di solidarietà, tra i coniugi ed all'interno della famiglia, esteso anche a eventuali comportamenti illeciti ai danni della prole convivente, ha in ogni caso l'onere di dare prova che la predetta violazione si sia realizzata e che si stata, essa, la causa scatenante della crisi coniugale, ciò che si traduce nel riscontro che nessun comportamento ascrivibile a chi invoca l'addebito possa avere avuto efficienza causale nella rottura del rapporto, ovvero che il rapporto si sia irreversibilmente infranto per una reciproca disaffezione e per il conseguente fisiologico venir meno della intesa intima.
Tutto ciò premesso in diritto, la domanda di addebito deve essere rigettata, non avendo la ricorrente fornito la dimostrazione che il fallimento del matrimonio sia da attribuire alla condotta del VE e, segnatamente, dall'aver questi intrapreso una relazione extra coniugale, e che la rottura del rapporto pagina 7 di 13 sia stata causata dalla condotta dello stesso, emergendo per contro, dagli atti del processo una situazione di grave conflittualità tra i coniugi, risalente nel tempo, fin dai primi anni del matrimonio, che è andata via via degenerando, fino a condurre alla cessazione della comunione spirituale e di progetti tra le parti, non addebitabile specificamente ad alcuna di esse.
Risulta difatti prodotta agli atti del giudizio la raccomandata datata 19 gennaio 2014 con cui la lamentando la impossibilità di proseguire la convivenza essendo cessata ogni comunione, ha Pt_1
preannunciato il deposito del ricorso per separazione giudiziale. Parte ricorrente non ha quindi fornito la prova che a seguito della comunicazione predetta si sia ricostituita la comunione spirituale ed affettiva tra i coniugi che sarebbe poi cessata a causa dell'infedeltà del marito.
Deve quindi confermarsi l'ordinanza emessa in data 27 marzo 2024 con cui non sono state ammesse le prove orali dedotte dalla ricorrente in quanto generiche e valutative, oltre che irrilevanti ai fini del decidere essendo i capi di prova formulati relativi al solo 2022, anno del deposito del ricorso per separazione.
Quanto ai provvedimenti accessori si osserva quanto segue.
Ritiene il Collegio adito nessun mantenimento a carico del padre debba essere disposto in favore del figlio della coppia dell'età di quasi 30 anni, atteso che risulta dimostrato che lo stesso abbia Per_1
intrapreso attività lavorativa come artigiano nel settore di servizi fotografici come da visura camerale prodotta agli atti del giudizio.
Come osservato dalla Suprema Corte “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è
a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. Civ. sent. n. 26875/23).
In sostanza, pertanto, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli pagina 8 di 13 altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. Civ. ordin. 38366/21).
Facendo corretta applicazione di tali principi al caso di specie deve ritenersi che il figlio della coppia abbia concluso gli studi per la propria formazione professionale, sia comunque inserito nel Per_1
mondo del lavoro ed abbia la capacità, pertanto, di rendersi economicamente indipendente e di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, il che esclude il dovere di mantenimento in capo ai genitori.
Sulla scorta dei medesimi principi di diritto sopra enunciati deve invece riconoscersi quanto all'altro figlio della coppia, dell'età di 20 anni, divenuto da poco maggiore di età, un contributo per il Per_2
suo mantenimento a carico del padre attesa la non autosufficienza economica del figlio.
Va difatti ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. ( anche nella attuale sua formulazione ) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Ritiene il Collegio di prevedere a carico del resistente un assegno per il mantenimento del figlio CP_1 di € 400,00 mensili, rivalutabili Istat, e ciò tenuto conto dei redditi del padre come documentati Per_2 in atti e delle esigenze connaturate all'età del figlio, da versarsi con modalità concordate al domicilio della madre entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
Deve infine riconoscersi il diritto ad ottenere un contributo per il mantenimento della moglie, da parte del marito.
Come è noto i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del coniuge si evincono dall'art. 156 c.c.
pagina 9 di 13 È pertanto necessario che: il coniuge richiedente non abbia subito l'addebito della separazione, che il coniuge richiedente non disponga di adeguati redditi propri, ossia si trovi in una condizione economica deteriore rispetto al coniuge obbligato, che l'altro coniuge abbia la possibilità economica di provvedere al pagamento.
Va precisato che la valutazione dell'adeguatezza avviene mediante un raffronto con la condizione economica dell'altro coniuge, considerando il tenore di vita goduto durante il matrimonio, nei limiti sottoindicati.
Se è vero, come chiarito dalla Suprema Corte che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ. sent. n. 12196/17 ed in senso conforme cfr. sent. n.
16809/19, n. 4327/22), pur tuttavia in merito al tenore di vita, occorre difatti menzionare l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 18287/2018).
Tale pronuncia, seppur dettata in tema di divorzio, si estende anche al mantenimento. Secondo la citata decisione, il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell'assegno; occorre, infatti, considerare altri elementi, quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età.
Quindi, la valutazione dell'adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ciò posto, fermo restando che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una seria e attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 7 dicembre 2007 n. 25618 e 5 novembre 2007 n. 23051) e che “le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia relativa a rapporti estranei al sistema tributario concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione pagina 10 di 13 discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie” (v. Cass. 16 settembre 2015 n. 18196; in senso conforme: Cass. 12 giugno 2006 n. 13592 e 28 aprile 2006 n. 9876), il Collegio ritiene provata la sperequazione della attuale situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Pacifico che il lavori come funzionario di banca e abbia altresì introiti dalla sua attività di CP_1 allenatore di calcio, risulta documentalmente provato abbia percepito per l'anno 2023 un reddito annuo di € 42.857,00, laddove, per contro, la ricorrente è totalmente priva di redditi propri, tanto da essere stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Si osserva inoltre che considerata l'età della (quasi 60 anni), il titolo di studio (licenza media, Pt_1
e frequentazione di un corso professionale di due anni per operatore contabile su computer), le patologie da cui è affetta (che sebbene da considerarsi micro-patologie influiscono sulla possibilità di svolgere un lavoro manuale, unica prospettiva per la ricorrente), deve ritenersi altamente improbabile che la stessa possa reperire un'attività lavorativa che le consenta non solo di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio ma financo di ricavare un reddito sufficiente a condurre una vita dignitosa.
Tenuto quindi conto anche:
- della durata del matrimonio (31 anni),
- della circostanza che la si sia occupata pressoché in via esclusiva della casa e dei figli Pt_1
(il resistente ha ammesso che l'attività di allenatore lo impegnava, fuori dall'orario di lavoro come bancario, sia negli allenamenti che nei fine settimana per le partite),
- del fatto che la stessa deve sostenere un canone di locazione di € 400,00 per la casa dove abita con il figlio Per_2
- che non risulta provato che il mutuo contratto dal resistente sia stato acceso per esigenze legate alla famiglia, atteso che la stipula è avvenuta nell'anno 2022, quando la diSGegazione familiare era già in atto da tempo,
- che al VE residua una disponibilità (calcolata dividendo il reddito netto annuo di €
42.857,00 per dodici mensilità e detratto il mantenimento per il figlio) di gran lunga maggiore di quella a disposizione della ricorrente, con cui il VE deve far fronte esclusivamente alle sue esigenze mentre, per contro, la ricorrente, con le somme a lei destinate deve soddisfare le necessità proprie e del figlio con lei convivente, il Collegio ritiene congruo un assegno di mantenimento per la coniuge a carico del VE di € 500,00 mensili, rivalutabili Istat, da corrispondersi con modalità concordate al domicilio della moglie entro il giorno 5 di ogni mese, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della predetta sentenza.
pagina 11 di 13 Si rileva in limine che non è meritevole di accoglimento l'istanza della ricorrente di disporre indagini reddituali rispetto al marito per il tramite della Guardia di Finanza, atteso che il reddito del è CP_1
ricavabile dal corredo probatorio agli atti, di tal che ulteriori indagini non offrirebbero elementi significativi utili ai fini della decisione.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
2.10.1965 C.F. e nato a [...] il 13 C.F._1 CP_1
novembre 1962, C.F. che hanno contratto matrimonio in Sassari in data C.F._3
2.10.1993, trascritto nel relativo Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari con
Anno 1993, Atto n. 428, Parte 2, Serie A;
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente;
- fissa, quale contributo per il mantenimento del figlio maggiore di età ma non Per_2 economicamente indipendente, a carico del padre l'assegno mensile di € 300,00 CP_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.) a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- tutte le spese straordinarie concernente il figlio saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori secondo il protocollo C.N.F., ed eventuali ulteriori solo se previamente concordate;
- pone a carico di l'assegno mensile di € 500,00 rivalutabile annualmente secondo CP_1
gli indici ISTAT a titolo di mantenimento della moglie da versarsi con le Parte_1
stesse modalità di cui sopra a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- rigetta nel resto.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio.
- Spese compensate.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
pagina 12 di 13 Dott.ssa Elisabetta Carta
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