Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6380/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 31/03/2025, alle ore 10.08, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. Massai oggi sostituito dall'avv. Giuseppe Amato, per l'attore il quale conclude riportandosi alle note conclusionali autorizzate del giorno 3 febbraio 2025.
l'Avv. Francesco Santoro per il convenuto, per delega dell'Avv. PIERI NERLI
GIOVANNI, il quale conclude riportandosi alle note autorizzate.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
1
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 31.3.2025 che precede e della discussione orale della causa, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5567/2019 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Massai del Foro di Siena (c.f.:
, pec: ed elettivamente domiciliato C.F._1 Email_1 presso lo studio del difensore, sito in Torrita di Siena (SI), Loc. Foenna n. 10, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore;
Attore
CONTRO
, in persona del procuratore speciale legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Pieri-Nerli del foro di OM (C.F.
, pec: ) ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata per e attraverso la casella di posta elettronica certificata del difensore, giusta procura in atti;
Convenuta
e
Controparte_2
Convenuto contumace
2
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.3.2025
Avente ad oggetto: Lesione personale
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con atto di citazione del 9.12.2019, il sig. ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella Controparte_2 causazione del sinistro stradale che lo ha coinvolto in data 29.8.2015 e per l'effetto condannarlo, in solido con la compagnia assicurativa , al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 245.617,32 a titolo di risarcimento differenziale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'incidente, già detratti gli acconti ricevuti dalla compagnia assicurativa e la capitalizzazione della rendita riconosciuta da , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo. CP_3
A fondamento della propria pretesa, l'attore ha esposto in punto di fatto:
- che in data 29.8.2015, h. 8:10 circa, stava lavorando in un cantiere situato lungo la strada statale 3 bis che collega Terni a Perugia;
- di essere stato investito, mentre si trovava sulla carreggiata, dall'autovettura Peugeot
206 targata CW 381 LX condotta e di proprietà del sig. Controparte_2 assicurata per la RCA con la compagnia CH Connect;
- che quest'ultimo, a causa di un dichiarato colpo di sonno o di stanchezza, aveva urtato un mezzo di segnalazione di inizio cantiere, regolarmente presegnalato con altro mezzo fermo in piazzola circa 800 metri prima e, prima di arrestare la sua corsa, aveva investito il sig. che, a seguito e in conseguenza dell'impatto, Pt_1 era caduto nella scarpata oltre il guard-rail.
- che la Polizia Stradale di Todi aveva attestato la dinamica del sinistro nel proprio verbale, con il quale aveva contestato al sig. la violazione dell'art. 141 CP_2 comma 2 e 11 del Codice della Strada;
- di essere stato, quindi, soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale di
Perugia ove gli era stata diagnosticata “Frattura scomposta epifisaria distale a più rime e ad interessamento articolare di radio ed ulna;
linea di radiotrasparenza a carico dello scafoide compatibile con frattura;
abrasione ad avambraccio destro;
trauma toracoaddominale chiuso;
contusione del capo;
cervicomialgia post traumatica” e di essere stato sottoposto a ricovero e intervento chirurgico con installazione di una placca sull'avambraccio;
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- di essere stato ingessato e dimesso dall'ospedale il 4 settembre 2015, mentre il 25 settembre gli erano stati rimossi i punti e il 5 ottobre l'apparecchio gessato;
- di essere stato sottoposto nell'agosto 2019, a visita medico-legale presso il dott.
il quale aveva rilevato che, in seguito e a causa del sinistro del Persona_1
29.8.2015, il sig. aveva subito un danno biologico da invalidità temporanea Pt_1 totale per 40 giorni;
parziale al 75% per ulteriori 40 giorni;
al 50% per altri 60 giorni, nonché un'invalidità permanente non inferiore al 28%, riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 50%;
- che la compagnia odierna convenuta aveva però ritenuto di indennizzare al sig.
a titolo di danno biologico soltanto € 6.720,00 in data 12.9.2016, ulteriori € Pt_1
7.110,89 con bonifico del settembre 2019, € 64.261,55 quale rivalsa , per un CP_3 totale di € 90.542,60;
- che l' aveva riconosciuto una rendita dal valore capitale pari a € CP_3
154.834,68, ritenendo altresì integrato – a differenza della compagnia convenuta – il danno da lesione della capacità lavorativa specifica, oltre che il danno biologico in misura superiore (24%) rispetto a CH (20%);
- che l'ultimo pagamento effettuato dall'assicurazione è stato dunque accettato dal sig. solo come acconto sul maggior avere. Pt_1
1.1. Oltre al danno biologico da invalidità temporanea e permanente accertato dal medico legale di fiducia, all'attore spetterebbe altresì il risarcimento del danno morale, in considerazione della necessità di stravolgere radicalmente le proprie abitudini di vita, oggi caratterizzate da continui dolori e stretta dipendenza dall'aiuto dei genitori, da considerarsi componente del danno non patrimoniale ontologicamente distinta dal danno biologico
(secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite 29191/2008) ma comunque da quantificarsi nella misura del 25% di quest'ultimo.
Della stessa misura, prosegue ancora l'attore, dovrebbe essere l'aumento personalizzato del risarcimento del danno biologico in caso di applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, anche considerate le documentate patologie psichiche che affliggerebbero l'attore.
Altresì dovuto sarebbe, poi, il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica nella misura del 50%, visto che prima del sinistro il sig. Pt_1 svolgeva il mestiere di operaio percependo uno stipendio medio mensile di circa € 1.500,00
e che, in seguito all'incidente, era impossibilitato a lavorare o comunque a fare lavori assimilabili a quello che svolgeva, come riscontrato anche dal medico legale di . CP_3
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Infine, sarebbe dovuto il risarcimento delle spese per medici, esami, consulenze e perizie documentate.
Da qui le conclusioni spiegate dall'attore nel proprio atto di citazione, come sopra sinteticamente compendiate.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 6 marzo 2020, si è costituita in giudizio la compagnia , chiedendo l'integrale rigetto delle domande Controparte_1 avversarie e, in via meramente subordinata, di liquidare comunque il danno differenziale che dovesse risultare provato all'esito della CTU medico-legale in misura comunque inferiore al preteso, da imputare, per intero, al capitale, esclusa ogni personalizzazione, siccome non provata e, comunque, non dovuta, nonché ogni duplicazione risarcitoria, il tutto nei limiti del massimale di polizza.
Per il vero, la convenuta compagnia non ha contestato “l'evento storico dell'incidente stradale del 29.8.2015 e […] la responsabilità del conducente dell'auto assicurata, nella sua causazione”, ma ha contestato l'esistenza e la risarcibilità delle poste di danno pretese dalla controparte, mancando la prova della causalità giuridica tra i pregiudizi lamentati e il sinistro.
Ha ritenuto, invero, congrui e pienamente satisfattivi dei pregiudizi subiti la rendita erogata da e gli assegni già corrisposti, da imputare al complessivo importo del CP_3 risarcimento secondo il principio di compensatio lucri cum damno, soggiungendo che grava sul danneggiato l'onere di provare il danno, non potendosi liquidare il risarcimento in via equitativa in mancanza della prova dell'an della sua spettanza, che comunque non può essere fornita per mezzo di una perizia medico-legale di parte.
Quanto al danno non patrimoniale, deduce la convenuta che l'attore pretenderebbe una duplicazione risarcitoria del danno morale, visto che già nel punto di invalidità delle tabelle milanesi era incluso il risarcimento del danno morale, nonché un aumento in personalizzazione non dovuto, visto che le tabelle ristorano integralmente il danno non patrimoniale e l'aumento in personalizzazione deve necessariamente essere giustificato da situazioni anomale e peculiari e mai potrebbe discendere dalle conseguenze usuali e normali del danno stesso subito, andando a costituire, in tal caso, una mera duplicazione.
In merito al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, l'attore non avrebbe documentato lo stipendio percepito né avrebbe affermato se al momento stesse o meno lavorando, e in ogni caso l' avrebbe qualificato la lesione come una menomazione CP_3 che non pregiudica né l'attività svolta né quelle della categoria di appartenenza.
D'altra parte, il danno da perdita della capacità lavorativa non è una voce risarcibile in re ipsa, ma il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere
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un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali, dimostrando altresì la contrazione dei propri redditi dopo il sinistro, non potendo altrimenti il giudice addivenire alla liquidazione equitativa del danno. Nel caso di specie, deduce quindi la convenuta il danno riportato dal sig. sarebbe limitato al massimo a una lesione della Pt_1 cenestesi lavorativa o a una riduzione della capacità lavorativa generica già inclusa nella liquidazione del danno non patrimoniale che non è in grado di incidere sulla misura del danno patrimoniale. In via subordinata, in caso di versamento di qualsivoglia somma a titolo di danno patrimoniale futuro, la relativa somma dovrebbe essere depurata del c.d. montante di anticipazione.
Dedotto, quindi, che il danno emergente da spese mediche, infine, dovrebbe essere vagliato dal CTU nella sua congruità, la convenuta ha contestato la pretesa di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, atteso che le richieste formulate considerano comunque somme già rivalutate o liquidate equitativamente o relative al futuro.
Da qui le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
1.3. Alla prima udienza, svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta, il giudice originariamente assegnatario del procedimento, dichiarata la contumacia del convenuto pur ben citato, ha concesso alle parti i termini per memorie di Controparte_2 trattazione ex art. 183, co. VI, c.p.c.
1.3.1. All'esito dello scambio delle memorie, il giudice ha ammesso le richieste di prova orale articolate dalle parti nei limiti della ritenuta ammissibilità e rilevanza e nominato come
CTU medico-legale il dott. salvo revocarlo perché avente Persona_2 competenze mediche in un settore non attinente a quello di interesse, nominando al suo posto il dott. ; revocato anche quest'ultimo, è stata nominata la dott.ssa Persona_3 Per_4
a sua volta revocata per non essersi presentata alle successive due udienze per il
[...] giuramento e conferimento dell'incarico. È stata quindi nominata la dott.ssa Per_5
rinunciante all'incarico, poi sostituita dalla dott.ssa non
[...] Persona_6 comparsa all'udienza; infine, l'incarico è stato conferito alla dott.ssa che ha Persona_7 depositato la propria consulenza in data 21.11.2022.
1.3.2. All'esito, parte attrice ha sollevato la necessità di chiedere chiarimenti al CTU e il giudice, a scioglimento della riserva assunta, ritenuto che da quanto visto in udienza non fosse plausibile che la capacità lavorativa dell'attore non avesse subito alcun apprezzabile deterioramento a seguito del sinistro e che la misura del danno biologico si discostasse sensibilmente dallo stesso rilievo del perito di parte convenuta, ha disposto la rinnovazione della CTU, nominando all'uopo il dott. che, rinunciante all'incarico, è stato Persona_8
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sostituito dal dott. Depositata la CTU medica, sono state esperite le Persona_9 prove orali (interrogatorio formale dell'attore e audizione dei testi: Testimone_1
, e, ritenuta la
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il
2.1.2025, poi differita all' 11.2.2025.
1.4. Subentrato lo scrivente come assegnatario del procedimento, l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata ulteriormente rinviata al 17.3.2025 (e, in seguito, all'udienza odierna), disponendo che alla precisazione delle conclusioni già fissata si proceda ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281sexies c.p.c. assegnando allo scopo termine per il deposito di note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza.
2. Sulla dinamica del sinistro.
Oggetto di domanda è il ristoro dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore in conseguenza del sinistro stradale che lo ha coinvolto in data 29.8.2015, ulteriori rispetto alla somma di € 154.834,68, a titolo di rendita riconosciuta da
per il danno biologico e patrimoniale, e a quella di € 13.830,89, per CP_3 indennizzo del danno non patrimoniale riconosciuta dalla stessa compagnia assicurativa convenuta.
2.1. Sul punto, deve essere rilevato che, nel determinare l'importo del risarcimento ancora dovuto, in tutti i propri scritti difensivi l'attore defalca esclusivamente la somma riconosciuta da pari a € 154.834,68 e non anche quella pacificamente ricevuta da CP_3
per complessivi € 13.830,89, nonostante nelle proprie conclusioni affermi di voler CP_1 chiedere il risarcimento del “danno differenziale […] già detratti gli acconti ricevuti dalla compagnia assicurativa e quanto conteggiato dall' ”. CP_3
Inoltre, nella comunicazione del 7.10.2019, allegata dall'attore, viene dato altresì CP_3 atto che “A titolo di indennità temporanea assoluta sono stati erogati € 5.516,91 lordi”, oltre alla rendita per la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.
2.2. Al fine di meglio valutare quanto precede nonché di precisare i contenuti e l'ambito delle valutazioni che seguono, si premette che non risulta oggetto di contestazione la dinamica del sinistro riferita dall'attore e con essa l'attribuzione della responsabilità esclusiva nella sua causazione in capo al sig. . Si legge, in particolare, nella Controparte_2 comparsa di CH che “la scrivente non contesta l'evento storico dell'incidente stradale del 29.8.2015
e non contesta la responsabilità del conducente dell'auto assicurata, nella sua causazione”.
Ciò che rileva, dunque, è che la lettura dell'atto introduttivo di parte convenuta suggerisce che l'oggetto della contestazione sia esclusivamente relativo al quantum della richiesta risarcitoria ma non attenga il piano dell'an della responsabilità.
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A riguardo, quel che concerne l'onere di contestazione gravante sul convenuto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che questi è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (ad es., cfr.
Cassazione civile, sez. III, 08/09/2022, n. 26510).
2.2.1. V'è, però, che è consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità (cfr. Cass. n. 14652 del 2016 e, da ult., Cass. n. 87 del 2019 nonché Cassazione civile sez. lav., 01/02/2021, n. 2174), come logicamente deve ritenersi per l'ente assicurativo il fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno, traendo esso origine da un fatto illecito al quale la compagnia è estranea.
Se a ciò si aggiunge che il sig. è rimasto contumace e che, dunque, rispetto a CP_2 costui (almeno) non può evidentemente trovare applicazione il principio di non contestazione che richiede la costituzione in giudizio della parte gravata dell'onere di contestazione, l'attore è, comnque, gravato dell'onere di provare l'esistenza del sinistro e la dinamica dello stesso.
2.2.2. Ad ogni buon conto, quanto affermato dalla compagnia nei propri scritti difensivi è coerente con le due offerte indennitarie formulate da , accettate dal sig. CP_1
solo in acconto sul maggiore avere e dalla transazione con sull'azione di Pt_1 CP_3 rivalsa esercitata da quest'ultima.
Se infatti normalmente l'offerta dell'assicurazione non ha valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. né di riconoscimento di debito, ma assolve solo a una funzione transattiva (cfr. Cass. sent. n. 24205/15 del 27.11.2015), in questo caso, sulla scorta del contegno processuale della convenuta costituita, di cui si è dato conto, viene suffragata la valutazione relativa alla mancata contestazione sulla sussistenza dell'an debeatur.
2.2.3. La dinamica del sinistro risulta del resto provata anche nei confronti del convenuto principale, rimasto contumace, rispetto al quale, si diceva, non può operare il principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Dal verbale di accertamento redatto dalla Polizia Stradale emerge, infatti, l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro, il quale “urtava contro un mezzo di CP_2 segnalazione di inizio cantiere”, perdendo il controllo del veicolo e investendo l'attore causandone la caduta nella scarpata oltre il guard-rail “a causa di un dichiarato colpo di sonno o di stanchezza”. Risulta pertanto che il sig. abbia violato le regole cautelari (quelle CP_2
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specifiche, dettate dal Codice della Strada e quelle generiche, di ordinaria diligenza e prudenza) che presiedono all'attività di circolazione dei veicoli a motore, che la violazione di tali regole abbia concretizzato il rischio che l'evento dannoso si verificasse, che il sinistro fosse una conseguenza prevedibile ed evitabile della condotta da parte di un guidatore mediamente prudente e accorto, tanto che gli operatori intervenuti lo hanno sanzionato ai sensi dell'art. 141, co. 2, C.d.S.
D'altra parte, ai fini civilistici, la responsabilità del conducente di veicolo a motore è oggetto di una presunzione di colpa iuris tantum la cui prova liberatoria è particolarmente disagevole per il danneggiante, dal momento che questi non solo deve provare di non essere in colpa, ma anche di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, analogamente a quanto previsto dall'art. 2050 c.c. per l'esercizio di attività pericolose (essendo, del resto, la guida di veicoli a motore una species del genus “attività pericolose”); in particolare, in caso di investimento di pedone, il conducente deve dimostrare che non vi fosse alcuna possibilità di prevenire l'evento in quanto il pedone ha tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si è trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti e, in definitiva, che il comportamento della vittima è stato causa esclusiva dell'evento dannoso ( cfr. Cassazione civile sez. III, 08/10/2019, n.25027, Cass. 4551/2017, Cass. 14064/2010).
Si tratta di un onere di diligenza a tal punto spiccato che la prova dell'assenza di colpa consiste sostanzialmente nell'esclusione del nesso causale, la quale però, come è ovvio, non
è stata fornita dal convenuto contumace.
2.3. Come si diceva, dunque, le considerazioni che seguono sono, in realtà, rivolte alla ricostruzione del nesso di causa tra le lesioni subite e i danni che l'attore ha dedotto, non essendo mai stata contestata la dinamica descritta dall'attore e la responsabilità esclusiva del convenuto nella sua causazione.
2.3.1. Più nel dettaglio, occorre infatti distinguere tra i due momenti che caratterizzano l'indagine del nesso causale, ovvero 1) la ascrivibilità del danno “evento” all'agente secondo il criterio della causalità materiale, che ricorre quando la condotta abbia generato o contribuito a generare l'evento lesivo della situazione giuridica protetta secondo il combinato disposto degli artt. 40 e 41 c.p.; 2) in caso di accertamento positivo del nesso sub 1), la determinazione, in base al criterio della causalità giuridica, dell'insieme delle conseguenze pregiudizievoli corrispondenti all'id quod plerumque accidit che la vittima dell'illecito civile ha sofferto a causa della lesione arrecata alla situazione giuridica della quale è titolare, destinate a costituire l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria ex artt. 1223,
1227, 2056 cod. civ. E, come si è sopra detto, nel caso di specie, la vera controversia tra le
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parti verte sull'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli alla salute per l'attore che siano effettivamente conseguenza immediata e diretta del fatto illecito del convenuto principale, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., e, quindi, sulla determinazione dell'an e del quantum dell'obbligazione risarcitoria.
2.3.2. Più in particolare, la difesa della compagnia assicurativa costituita contesta sia la sussistenza di un pregiudizio risarcibile eziologicamente riconducibile all'evento (an) che
l'entità civilistica dello stesso, rispetto alla domanda (quantum), ritenendo quindi che al danno “evento” rappresentato dall'investimento del sig. non siano derivate Pt_1 conseguenze pregiudizievoli passibili di risarcimento in misura eccedente l'ammontare già indennizzato a questi dalla e da mediante rendita vitalizia. CP_1 CP_3
3. Per quanto concerne l'an del pregiudizio, le due consulenze tecniche d'ufficio espletate nel corso del presente giudizio hanno entrambe ritenuto sussistente un nesso eziologico tra il sinistro che ha coinvolto in sig. e le lesioni personali da quest'ultimo Pt_1 riportate.
La prima CTU, dott.ssa ha concluso che “A seguito dell'evento traumatico Persona_7 occorso in data 29.08.2015 riportava un quadro traumatico essenzialmente Parte_1 caratterizzato da frattura scomposta epifisaria distale a più rime articolare di radio e ulna, frattura dello scafoide ulnare dx oltre a un disturbo della sfera psichica inquadrato come Disturbo dell'Adattamento che risulta compatibile e causalmente riferibili all'infortunio in questione così come denunciato in atti e confermato in sede di visita medica, essendo soddisfatti i criteri di valutazione medico-legale del nesso di causalità; infatti le lesioni si sono verificate in stretta correlazione temporale con l'evento traumatico che le ha precedute (criterio cronologico); l'intensità e la qualità dell'evento sono idonee a determinare il trauma così come obiettivato (criterio qualitativo e quantitativo); la modalità dell'evento traumatico è compatibile con le lesioni obiettivate (criterio modale)”.
Analogamente, il secondo CTU dott. ha rilevato che “da quanto detto ed analizzato Per_9 sopra si può rispondere che la frattura scomposta biossea di polso destro, la sindrome del tunnel carpale ed il disturbo dell'adattamentopossono essere messi in rapporto causale con l'evento del 29/08/2015:la prima con criterio di certezza, le altre due con criterio del “più probabile che non”, può farsi riferimento nella fattispecie alla recentissima
Sentenza di Cassazione n. 5737 /2023. L'aumento ponderale ed il diabete mellito di tipo 2 di cui soffre il ricorrente ed espressione di una sindrome metabolica non possono invece riconoscere una causalità traumatica diretta o indiretta con l'evento in Causa, dovendosi, come è noto, rifuggire in medicina legale dal criterio
“post hoc ergo propter hoc”. In particolare appare lecito affermare che, essendo il diabete mellito di tipo 2 una patologia endocrino -metabolica a genesi in parte genetica, non è sostenibile sostenerne una tesi eziologica traumatica in assenza di lesioni addominali ed in particolare pancreatiche, in quanto una genesi traumatica
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di tale patologia in particolare del tipo 2 non trova riscontro in letteratura, in assenza di lesioni pancreatiche, se non in rarissimi casi quasi aneddotici e correlati se mai a stress neurogeni prolungasti nel tempo e di particolare intensità che l'evento di cui si discute non può assolutamente giustificare”.
Non vi sono, sul punto, motivi per discostarsi da quanto rilevato e ritenuto dai CTU, anche considerato che né il consulente tecnico di parte convenuta ha proposto osservazioni né la convenuta stessa ha contestato puntualmente l'esito della CTU nel proprio scritto conclusionale.
4. Con riferimento, invece, al quantum della pretesa, occorre ora valutare se il sig.
abbia avuto dal sinistro per cui è causa delle conseguenze pregiudizievoli eccedenti Pt_1 ed ulteriori rispetto agli importi già erogati da e percepiti in acconto da CP_3
. CP_1
4.1. Sul punto, non può che essere richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, al quale invero entrambe le parti prestano ossequio facendovi riferimento, con il quale, risolvendo il contrasto insorto in giurisprudenza tra le contrapposte tesi della cumulabilità e della non cumulabilità, le SS.UU. hanno enunciato il principio di diritto per cui l'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall' per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore (ma, a maggior ragione, anche CP_3 all'infortunio sul lavoro in senso stretto) va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito
(Cassazione civile sez. un., 22/05/2018, n.12566).
Stabilito che il criterio di selezione in base al quale ammettere o negare il cumulo tra risarcimento del danno e somme percepite a titolo di beneficio collaterale è rappresentato dalla funzione svolta dalle attribuzioni, ha osservato la Corte che la rendita CP_3 costituisce una prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio (l'inabilità permanente generica, assoluta o parziale, e, a seguito della riforma apportata dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, anche il danno alla salute) occorso al lavoratore in caso di infortunio sul lavoro.
Indubbiamente il ristoro del danno coperto dall'assicurazione obbligatoria può presentare delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico (Cass., Sez. lav.,
11 gennaio 2016, n. 208; Cass., Sez. lav., 10 aprile 2017, n. 9166). Nondimeno, la rendita corrisposta dall' soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui CP_3 integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l'infortunio subito dal lavoratore.
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4.2. Si comincerà dunque a verificare la fondatezza della domanda attorea in punto di danno patrimoniale da perdita subita (spese mediche) e da mancato guadagno (perdita della capacità lavorativa) e poi di danno non patrimoniale.
5. Per quanto concerne la liquidazione del danno patrimoniale da danno emergente, occorre in primo luogo valutare la debenza, ai sensi dell'art. 1223 c.c., delle singole “voci” della relativa pretesa, così come articolate da parte attrice.
5.1. Ha dedotto l'attore di aver sostenuto spese mediche per complessivi € 2.027,00, allegandone a prova le fatture n.11 del 15.10.2016 emessa dalla Infortunistica Grifo e la fattura n. 7670/2017 del 8.2.2017 emessa dal Dott. . Per_10
Tuttavia, non può che essere rilevato che il primo consulente tecnico d'ufficio non abbia affrontato la questione della congruità delle spese, nonostante il quesito formulato, mentre il secondo ha rilevato che “non risultano allegate agli atti telematici spese sanitarie documentate e da ritenersi congrue con il decorso e l'evoluzione della malattia. Impossibile al momento stimare eventuali spese future, mancando agli atti notule e previsioni di spese documentabili”.
La mancanza di una certificazione della congruità delle spese da parte del consulente medico legale non consentirebbe, normalmente, di affermare che le stesse siano conseguenza immediata e diretta del sinistro per cui è causa (rectius che averle sostenute sia stata una conseguenza normale, secondo l'id quod plerumque accidit, del sinistro), gravando del resto su chi agisce in giudizio la prova della causalità costitutiva (ovvero, del nesso causale tra inadempimento e danno).
Va ricordato, tuttavia, che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e che egli può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. In caso di svolgimento di due consulenze tecniche, come nel caso di specie, egli può discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (Cassazione civile sez. VI,
02/03/2021, n.5707, Cass. n. 5148/2011).
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5.2. Nel caso di specie, dalla laconica frase utilizzata dal CTU, sembra che le spese mediche sostenute dall'attore non risultassero proprio allegate al fascicolo telematico da lui consultato, quindi che egli non sia stato posto nelle condizioni di valutarne la congruità.
Mancando quindi uno specifico rilievo del consulente circa la congruità delle spese (il quale, a quanto consta, non sembrerebbe aver avuto accesso alla documentazione relativa presente agli atti di causa), si ritiene di dover procedere autonomamente in questa sede a una valutazione di congruità, anche considerato che la prima CTU aveva affermato che
“Nel prosieguo della vicenda il paziente osservava un adeguato periodo di trattamento riabilitativo e si sottoponeva a controlli specialistici e cure mediche anche per emergenti disturbi della sfera psichica inquadrati come “Disturbo dell'Adattamento”. Quanto sopra descritto risulta compatibile e causalmente riferibile all'infortunio in questione così come denunciato in atti e confermato in sede di visita medica” e quindi sembrava, pur implicitamente, dare la stura a una valutazione di congruità delle visite effettuate e, di riflesso, delle spese sostenute.
5.3. Ciò posto, nello specifico, non sembra possibile effettivamente ricondurre le spese indicate nella fattura di Infortunistica Grifo all'incidente per cui è causa, visto che le relative voci si riferiscono a visite, esami o terapie delle quali non viene riferita la natura e lo scopo
(ad eccezione delle ricevute della dott.ssa e del dott. che Per_11 Per_12 presumibilmente sono riconducibili alla redazione delle relazioni mediche presenti agli atti di causa).
Anche la fattura quietanzata recante la descrizione “relazione medico-legale” dell'8.2.2017 per le prestazioni del dott. non sembra riferibile al sinistro per cui è causa, dal Per_10 momento che l'unica relazione medico-legale di parte allegata dall'attore è quella stilata dal dott. e datata 12 agosto 2019. Persona_1
5.4. Ne consegue che, quindi, le spese documentate non sono riconducibili con chiarezza proprio al sinistro per cui è causa e quindi non possono essere considerate conseguenza diretta e immediata dell'illecito.
6. Passando alla considerazione del lucro cessante, non risulta dovuto il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa c.d. specifica per mancanza di prova dei relativi presupposti.
6.1. Sul punto si rendono, anzitutto, necessarie alcune puntualizzazioni, muovendo dai principi di diritto affermati, anche di recente, da Cass. Civ., sez. III, 16 febbraio 2024, n.
4289.
Si è, invero, affermato che, in tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini
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e condizioni personali ed ambientali, pur integrando (non già la lesione di un modo di essere del soggetto rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, bensì) un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, costituisce, tuttavia, un danno patrimoniale ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica (e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica), il quale, sempre che ne sia accertata la sussistenza, anche in base ad elementi utili ad un giudizio prognostico presuntivo prospettati dal danneggiato, va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 cod. civ. (cfr., tra le più recenti, Cass.
13/06/2023, n. 16844; Cass. 12/07/2023, n. 19922; Cass. 15/9/2023, n. 26641).
Invece, il distinto danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri in relazione al lavoro svolto al momento dell'evento dannoso, va provato dal danneggiato mediante la dimostrazione che il sinistro abbia determinato la cessazione del rapporto lavorativo in atto e la perdita, per il futuro, del relativo reddito. In tal caso, il reddito perduto dalla vittima (recte: le retribuzioni, comprensive di tutti gli elementi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici, che essa avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base allo specifico rapporto di lavoro perduto) costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente - benché ridotta - capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un'altra attività lavorativa retribuita (Cass.
23/05/2023, n. 14241; Cass. 07/07/2023, n. 19355). Questo danno, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 cod. civ., deve essere pertanto liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione affidabili, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano
(Cass.28/04/2017, n. 10499; Cass. 25/06/2019, n. 16913).
6.2. L'applicazione di questi criteri, i quali presuppongono, come detto, in linea generale, un rapporto lavorativo in atto al momento dell'evento dannoso, non è tuttavia esclusa nell'ipotesi in cui, pur mancando il presupposto della specifica attualità del rapporto di lavoro al momento dell'illecito, tuttavia lo stato di disoccupazione, oltre a non dipendere dalla volontà o dalla colpa del lavoratore (bensì da vicende incolpevoli riguardanti la sua
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persona o da vicende oggettive di impresa), sia inoltre contingente e temporaneo, sussistendo la ragionevole certezza o addirittura la positiva dimostrazione che, se non vi fosse stato l'illecito, il danneggiato avrebbe ripreso lo svolgimento della medesima attività lavorativa o comunque di un'attività confacente alle sue attitudini, idonea a produrre lo stesso reddito.
La S.C. ha, infatti, affermato che, ai fini della liquidazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, il giudice del merito, nel procedere con equo apprezzamento delle circostanze del caso, deve chiedersi: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;
b) se i postumi residuati dall'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato (Cass.
26/05/2020, n. 9682).
6.3. In punto di diritto, va ricordato che la S.C., allo scopo di non rendere eccessivamente gravoso per il danneggiato l'onere della prova in ordine all'an del danno patrimoniale futuro da lesione della capacità lavorativa specifica, ha riconosciuto costantemente che il danneggiato può avvalersi anche delle presunzioni semplici, con la conseguenza che, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cosiddette micro-permanenti, le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumere che anche la capacità di guadagno di una vittima che eserciti già attività lavorativa risulti ridotta nella sua proiezione futura - peraltro non necessariamente in modo proporzionale - salvo superamento di tale presunzione per effetto di prova contraria (Cassazione civile sez. III - 22/05/2014, n.
11361, Cass. n. 26534 del 2013, Cass. n. 2644 del 2013, Cass. n. 1690 del 2008).
In modo del tutto ragionevole, la Corte ha ammesso quindi che la perdita patrimoniale da menomazione della capacità lavorativa specifica potesse essere riconosciuta in via presuntiva nei casi in cui la percentuale di invalidità permanente riscontrata dal CTU fosse particolarmente elevata (Cassazione civile sez. III - 03/09/2019, n. 21988, Cassazione civile sez. III - 22/05/2014, n. 11361).
In merito al rapporto tra la percentuale di invalidità permanente e quella di perdita della capacità lavorativa specifica, non esiste una automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico- fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa
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specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza (Cass. n. 19537 del 2007). Infatti, la valutazione congiunta della collocazione e tipologia dei danni alla persona e del tipo di lavoro svolto dal danneggiato al momento dell'incidente può far ritenere, anche in via presuntiva, che sia significativamente più difficoltoso per il danneggiato reperire e svolgere lo stesso tipo di lavoro o un lavoro equivalente, in misura non corrispondente al grado di invalidità permanente ma più elevata
(Cassazione civile sez. III - 23/05/2023, n. 14241).
Ad ogni modo, l'ausilio delle presunzioni non esonera il danneggiato da allegare e provare in giudizio i fatti sui quali il ragionamento logico-presuntivo del giudicante potrebbe fondarsi;
nello specifico, dal fornire la prova in concreto del pregresso svolgimento di una attività economica o del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata (Cassazione civile sez. VI - 10/07/2015, n. 14517).
6.4. Per quanto concerne invece il quantum, il danneggiato non beneficia di presunzioni ma è chiamato a dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro dando prova di quali siano stati i suoi guadagni e la differenza tra la sua situazione reddituale prima e dopo l'illecito.
Infatti, in mancanza di tale prova, il giudice - salvo che per le circostanze concrete, non imputabili al danneggiato, sia impossibile o difficile la dimostrazione di tale contrazione - non può esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la quantificazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produca reddito e, dunque, possa dimostrare di quanto il reddito sia diminuito (Cass. 15737/ 2018,
Cassazione civile sez. III - 22/05/2014, n. 11361).
6.4.1. Quanto alla concreta quantificazione del risarcimento, deve inoltre darsi atto che, allo stato dell'arte, il danno da perdita della capacità lavorativa non può più potersi liquidare utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. n. 1403 del 1922, dal momento che questi, sia a causa dell'aumento della durata media della vita, sia a causa della diminuzione dei saggi d'interesse, non sono più idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell'art. 1223 c.c.: così è stato affermato, tra gli arresti massimati, anzitutto da Cass. sez. 3, 4 ottobre 2015 n. 20615 e da ultimo confermata da Cass. sez. 3, 12 aprile 2018 n. 9048 (ma si veda pure Cass. civ. sez.
III, 25/06/2019, n. 16913) aggiungendosi pure nell'insegnamento nomofilattico che il giudice di merito è libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili
(si tratta, ovviamente, di una valutazione sostanzialmente di merito rispetto al caso concreto), a condizione però che si avvalga di coefficienti aggiornati e scientificamente
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corretti: esempio fornito sono, per l'appunto, i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti vigenti per la capitalizzazione di rendite assistenziali o previdenziali o i coefficienti elaborati in dottrina. Si tratta di una lettura nomofilattica che ha sviluppato quella precedente giurisprudenza di legittimità che già ben aveva avvertito l'ontologica - e dunque incompatibile - arretratezza dei coefficienti dettati dal testo normativo di molti decenni prima, là dove aveva offerto come mezzo di correzione la decurtazione dello scarto vita biologica-vita lavorativa (Cass. sez. 3, 2 marzo 2004 n. 4186, seguita poi, tra gli arresti massimati, da Cass. sez. 3, 2 luglio 2010 n. 15738).
Si trattava, peraltro, di un vero e proprio espediente, data la sua natura automatica e non flessibile, che d'altronde veniva ad aggravare l'incidenza della spiccata differenza della durata media della vita biologica tra l'epoca attuale e gli anni Venti del secolo scorso.
Questo orientamento giurisprudenziale, tra gli arresti massimati, annovera anche Cass. sez.
3, 28 aprile 2017 n. 10499, pronuncia la quale, rilevando che, anche a proposito del danno patrimoniale futuro da perdita di capacità lavorativa specifica, la liquidazione, in rispetto dell'art. 1223 c.c. e del principio - in esso insito - della integralità del risarcimento, deve essere effettuata mediante la moltiplicazione del reddito perduto “per un adeguato coefficiente di capitalizzazione”, rimarca che devono essere utilizzati come parametri “…da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano…”.
6.4.2. Né, infine, può ritenersi che il detto orientamento non sia ancora consolidato e lineare, nel senso che la giurisprudenza della Suprema Corte ancora lasci intendere la idoneità dei coefficienti tratti dal decreto del 1922 per la determinazione del danno, seppure integrata con criteri di correzione equitativa, sulla scorta di quanto indicato da Cass. sez. 3,
30 aprile 2018 n. 10321.
In realtà, tale pronuncia appare consentire l'applicazione del dismesso criterio, ma, a ben guardare il contesto delle argomentazioni, ciò deriva dalla configurazione e dai limiti della regiudicanda che è stata sottoposta nel suddetto arresto alla cognizione della S.C. più che da un'affermazione di perdurante validità del criterio seguito e ritenuto, in realtà, non più attuale da tutta la più recente giurisprudenza di legittimità e merito. E ciò è confermato definitivamente dal fatto che la pronuncia non assuma alcuna aperta posizione di contrasto con l'orientamento in disamina, in particolare non fornendo alcun argomento che supporti la persistenza dell'applicazione di coefficienti formati a distanza - ormai - di un secolo. Per
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superare, infatti, l'orientamento qui condiviso occorrerebbe spiegare (a prescindere dalla questione, puramente economica, dei tassi di interesse) in base a quale fondamento una valutazione equitativa includente la prognosi della durata della vita umana possa ancora avvalersi della prognosi di quest'ultima formulata in un'epoca in cui, come è notorio, tale durata era nettamente inferiore, a causa tanto delle cognizioni e degli strumenti a disposizione della scienza medica - assolutamente arretrati e limitati rispetto a quel di cui può avvalersi la scienza medica odierna -, quanto del decisamente basso livello medio in termini di reddito ed istruzione che la popolazione italiana all'epoca doveva ancora sorreggere.
6.4.3. Sicché, in conclusione, deve osservarsi, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che qui si condivide (Cass., 14/10/2015, n. 20615, Cass.,
28/04/2017, n. 10499, Cass., 28/09/2018, n. 23468; Cass. civ. sez. III, 12/09/2019, n.
22741; Cassazione civile sez. III, 21/03/2022, n. 9002) che i coefficienti di capitalizzazione del 1922 sono inapplicabili perché:
a) sono stati calcolati sulla base di tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 e presuppongono una rendita di capitale del 4,5%;
b) i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica attestano un pluriannuale incremento dell'aspettativa di vita evincibile dalle tavole di mortalità dei decenni successivi (negli studi si è esemplificato che il coefficiente di capitalizzazione di un soggetto di diciotto anni è, in base alla tabella del 1922, di 19,383, sia per gli uomini che per le donne e, quindi, indica una presumibile vita del soggetto di trentasette anni;
elaborando una sovrapponibile rendita unitaria anticipata, immediata e intera, in base alle tavole di mortalità della popolazione italiana del 1981 (anch'esse notoriamente da aggiornare in aumento) vi sarebbe un coefficiente di 54,64 per gli uomini - con una presumibile vita del soggetto diciottenne, di sesso maschile, di settantadue anni - e di 61,05 per le donne, con presumibile vita di circa settantanove anni);
c) le tabelle del 1922 non distinguono tra aspettativa di vita degli uomini e delle donne, per le quali ultime essa è maggiore;
d) la rendita del capitale presa in considerazione nel 1922, una volta ridotto drasticamente il saggio legale degli interessi, e anche la rendita da titoli individuabili come non a significativo rischio, è maggiore di multipli rispetto a quella attuale;
e) il regio decreto in parola è stato è stato implicitamente abrogato per effetto della soppressione della , ovvero l'ente Controparte_4 erogatore delle prestazioni disciplinate dal suddetto decreto), e della sua sostituzione dapprima dall' (1933), e quindi Controparte_5
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dall' e comunque per effetto della Controparte_6 riforma dei criteri di calcolo della pensione sociale.
6.5. La giurisprudenza sopra richiamata propone in alternativa, come coefficienti di capitalizzazione aggiornati e scientificamente corretti, passibili di essere utilizzati in luogo di quelli del R.D. 1403/1922, tra gli altri, quelli elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano, in particolare, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a
Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi 7 orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.) (Cass.,
14/10/2015, n. 20615).
6.5.1. Tuttavia, più di recente, anche le c.d. tabelle di Trevi sono state soggette a critica come base di calcolo per la capitalizzazione della rendita vitalizia da danno futuro spettante al lavoratore danneggiato, dal momento che queste ultime si limiterebbero a introdurre, rispetto alla tabella del 2022, solo coefficienti di capitalizzazione differenziati per CP_3 uomini e donne;
di talché oggi le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico, a partire dal 2023, prevedono anche dei coefficienti per la capitalizzazione di una rendita vitalizia da perdita della capacità lavorativa specifica, che tengono conto: 1) della somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato;
2) dell'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione;
3) della durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica (tendenzialmente, fino al raggiungimento dell'età pensionabile); 4) del sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione); i relativi valori sono forniti dall'ISTAT e la tabella è basata sulla mortalità del 2022 (nell'aggiornamento
2024); 5) di un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), rilevati al novembre 2023 (nell'aggiornamento 2024); 6) di una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del 2023) (nell'aggiornamento 2024).
6.5. Tutto ciò premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che nel caso di specie non sussiste evidentemente una lesione della capacità lavorativa specifica del sig. Pt_1 in relazione alla propria occupazione di operaio svolta prima del sinistro.
6.5.1. Risulta, invero, provato documentalmente ed incontestato che il sig. fosse Pt_1 occupato al momento dell'incidente, dal momento che egli ha subito l'infortunio per cui è causa proprio mentre stava lavorando sul tracciato della strada statale 3 bis, tanto che l' gli ha riconosciuto una rendita ed è stata prodotta in giudizio una busta paga del CP_3
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mese di agosto 2015, dalla quale si evince una retribuzione netta mensile di € 1.500,00.
Dalla documentazione in atti, emerge altresì che aveva considerato, ai fini del CP_3 calcolo delle rendite, una retribuzione annua pari a € 24.440,95.
6.5.2. Ora, in conseguenza del sinistro, ad avviso del CTU, l'attore ha riportato un'invalidità permanente del 18%, ovvero una lesione macropermanente in conseguenza della quale, rispondendo al quesito “se i postumi impediscano del tutto o in parte l'attività lavorativa svolta all'epoca del sinistro ovvero del quel tipo di lavoro possa essere diventato usurante”, ha concluso che “sicuramente la menomazione al polso destro in destrimane ostacola l'attività lavorativa precedentemente svolta dal in misura medio -grave rendendo difficoltoso l'uso di attrezzi Pt_1 pesanti specie se continuativo come richiesto dalla specificità lavorativa praticata di operaio generico, rendendola comunque più usurante della media”.
6.5.3. E tuttavia, tale conclusione non consente di ritenere integrata una compromissione della capacità lavorativa specifica.
Non sussistono quindi dubbi sul fatto che il sig. abbia subito una Pt_1 compromissione della propria capacità lavorativa in conseguenza del sinistro che, in base alle considerazioni del CTU, rendendo più difficile lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Senonché giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha, anche recentemente, ribadito (ordinanza 12 giugno 2023, n. 16628; sez. III, 20 dicembre 2023, n. 35663) che il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, costituisce da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale.
Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019, n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312, e 22 maggio 2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio
2019, n. 17931).
6.5.4. Il tutto senza considerare che l'attore ha completamente mancato di assolvere l'onere probatorio su questi gravante in merito al quantum della lesione della capacità
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lavorativa specifica, ovvero di depositare documentazione che consentisse una valutazione comparativa della sua situazione reddituale antecedente al sinistro e della contrazione dei guadagni ad esso successiva.
Quanto alla situazione antecedente, nonostante l'attore non abbia prodotto in giudizio le dichiarazioni dei redditi o altra documentazione dalla quale evincere il reddito più elevato percepito nei tre anni precedenti al sinistro “maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge”, a mente dell'art. 137 del d.lgs. 209/2005, nondimeno egli ha prodotto l'ultima busta paga antecedente all'incidente e risulta altresì agli atti l'entità della sua retribuzione annua (cfr. prospetto ), pari a € 24.440,95. CP_3
Del resto, la disposizione di cui all'art. 137 è dettata a favore del danneggiato, al quale viene consentito che il risarcimento da perdita della capacità lavorativa venga parametrato anche a una retribuzione più elevata di quella in essere al momento del sinistro e al lordo di voci che normalmente non compongono la retribuzione netta.
La situazione reddituale successiva, però, è risultata del tutto sfornita di prova, per cui non è possibile valutare quale sia stata l'effettiva contrazione dei guadagni.
Va infatti rilevato che l'attore non ha dedotto di non aver avuto alcuna entrata in seguito al sinistro, ma ha affermato di ricevere la già citata rendita e una pensione di CP_3 invalidità da La pensione di invalidità e l'indennità di malattia sono state infatti CP_6 ritenute dalla giurisprudenza, sulla scorta delle SS.UU. del 2018 richiamate in precedenza, non cumulabili con il risarcimento del danno, dal momento che l'indennità di malattia e la pensione di invalidità corrisposte al lavoratore che, per effetto dell'infortunio cagionatogli da un terzo, abbia ridotto o perso la propria capacità lavorativa in modo temporaneo o permanente sono direttamente compensative del danno patrimoniale per lucro cessante
(perdita del reddito).
Le due diverse prestazioni (il risarcimento del danno e le indennità previdenziali) assolvono ad una funzione omogenea, essendo entrambe dirette a compensare il danneggiato per la perdita del medesimo bene della vita, ovvero la capacità di produrre reddito (Cassazione civile sez. III, 05/07/2019, n.18050).
6.5.5. Ciò posto, dunque, l'ammontare di tali prestazioni avrebbe dovuto essere allegato e provato in giudizio, allo scopo di verificare l'effettiva contrazione reddituale del sig.
. Pt_1
Mentre la rendita percepita dall'attore a titolo di lesione della capacità lavorativa CP_3 risulta provata in atti sia nel suo importo annuale che nella sua capitalizzazione complessiva, lo stesso non può essere affermato per la pensione di invalidità: solo nella comparsa conclusionale l'attore dichiara di percepire “una pensione di invalidità civile pari a euro
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1.000,00 mensili” della quale però non offre alcuna documentazione, rendendo di fatto impossibile stimare, anche in via equitativa, l'effettiva riduzione dei suoi redditi (fermo, come detto, che la pensione di invalidità ha proprio la funzione di reintegrare la perduta capacità di produrre reddito del danneggiato).
Come già osservato e ritenuto anche dalla S.C., l'art. 1226 c.c. riguarda solo la quantificazione del danno “che non può essere provato nel suo preciso ammontare”, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produca reddito (o, come nel caso di specie, sia titolare di un trattamento pensionistico che ristora specificamente quella perdita di capacità lavorativa) e, dunque, possa dimostrare di quanto il reddito sia diminuito.
6.5.6. Solo per completezza argomentativa si osserva che, anche laddove fosse stata provata una contrazione reddituale dell'attore nei termini da questo dichiarati nella comparsa conclusionale, ovvero pari a un “differenziale di euro 500,00 mese” tra “il suo reddito mensile netto […] di circa € 1.500,00” e la “pensione di invalidità civile pari a euro 1.000,00 mensili”, il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa sofferto dall'attore non ammonterebbe comunque a € 221.000,00, ma ad una somma notevolmente inferiore, facendo governo dei criteri di capitalizzazione della rendita da perdita della capacità lavorativa elaborati dalla giurisprudenza, di talché sarebbe esclusa persino una eccedenza rispetto alle somme già percepite e da percepire da . CP_3
Più nel dettaglio le tabelle più recenti del Tribunale di Milano prevedono infatti che la rendita venga calcolata moltiplicando il reddito annuo perso (R) (in questo caso, l'asserito differenziale di € 500,00 tra l'ultima retribuzione mensile del sig. e la pensione di Pt_1 invalidità che afferma di percepire, pari a € 6.000,00 annui) per il coefficiente di capitalizzazione tabellare (C) da individuare in base all'età del danneggiato al momento del sinistro (nel caso di specie, 39 anni) e agli anni che residuavano alla pensione (di regola considerando una età pensionabile di 67 anni, ma nel caso di specie, per ammissione dello stesso attore, 60 anni, per cui 60-39=21) e per la percentuale di invalidità permanente riconosciuta (P).
Se pure si stimasse tale riduzione, in via equitativa, nel 50%, risulterebbe che:
6000 (R) x 19,03 (C) x 50% (P) = € 57.090,00. Tale è il valore del danno all'epoca del fatto (cd. aestimatio); lo stesso corrisponde ad € 92.714,16 all'attualità, cioè operando la cd. taxatio del reddito precedente al sinistro ovvero rivalutandolo alla data della presente sentenza (da € 1.500,00 mensili a € 1.812,00) (cfr. Cass. civ. sez. VI, 13/02/2020, n. 3545).
Orbene, a ben vedere, tale importo, anche laddove provato, sarebbe oggetto di integrale compensatio lucri cum damno, visto che il sig. ha ottenuto da una rendita da Pt_1 CP_3
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danno patrimoniale, ovvero da perdita della capacità lavorativa specifica, capitalizzata in €
87.200,90, alla quale va aggiunta l'indennità da inabilità temporanea al lavoro di € 5.516,91.
Tale erogazione da parte di , infatti, costituisce una prestazione economica che CP_3 viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale - che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di svolgere l'attività lavorativa - a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica. Pertanto, si tratta indubitabilmente di una somma volta a ristorare il danno patrimoniale da perdita delle capacità del lavoratore di produrre reddito;
del resto, l'attuale sistema assicurativo non copre il danno non patrimoniale da invalidità temporanea.
6.5.7. Infatti, la S.C. ha avuto modo di chiarire che, in base al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, e al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, comma 1, n. 2, il danno biologico risarcibile dall' è solo quello relativo all'inabilità permanente (v. Cass., sez. lav., n. 4972 del CP_3
2018; Cass., sez. lav., n. 20392 del 2018; Cass., sez. III, n. 24474 del 2020).
Il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 in commento (secondo il testo in vigore dal 14.06.2001), al comma 2, stabilisce, in particolare, che “In caso di danno biologico (...) l' , nell'ambito del CP_3 sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, comma 1, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni(...)”.
A sua volta, l'art. 66 del D.P.R. n. 1124 del 1965 elenca le prestazioni dell'assicurazione, fornite dall' , nelle seguenti: 1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) CP_3 una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.
Dal combinato disposto delle due norme di legge appare, dunque, evidente come il danno biologico coperto dall'Istituto si riferisca esclusivamente e soltanto alla menomazione permanente dell'integrità psico fisica, che si protrae, cioè, per tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea (art. 74, comma 2, T.U. ). CP_3
Esulano, dunque, dal sistema assicurativo, sia il danno biologico temporaneo che il cd. danno morale (cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/02/2022, n.6503).
6.5.8. Chiarito, dunque, che l'indennità da inabilità temporanea costituisce risarcimento del danno patrimoniale e quindi che tale importo va ricompreso nel ristoro della perdita economica susseguente al sinistro, essendo rivolta a indennizzare un pregiudizio del tutto omogeneo rispetto alla perdita della capacità lavorativa specifica, il relativo ammontare dovrà essere rivalutato alla data odierna.
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Non si conosce la data esatta del pagamento, tuttavia si legge, nella missiva inviata da e ricevuta da il 26.1.2018, che tra “le spese sino ad oggi sostenute” dall'Istituto CP_3 CP_1 rientrava anche l'indennità temporanea. Presumendo quindi come data di pagamento il gennaio 2018, l'importo di € 5.516,91 andrebbe rivalutato in € 6.581,67.
6.5.9. Sommando quindi € 6.581,67 alla rendita capitalizzata di 87.200,90 CP_3
(peraltro non inclusiva degli importi ricevuti prima della capitalizzazione della rendita, dal
1.6.2017 al 16.10.2018), si ottiene un complessivo risarcimento di € 93.782,57, superiore a quello qui riconosciuto di € 92.714,16, di talché non residua alcuna somma che possa essere oggetto di ulteriore risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Sicché, in conclusione, non risulterebbe riconosciuta la liquidazione del danno da lesione della capacità lavorativa specifica, non risultando provata la diminuzione reddituale successiva al sinistro.
7. Quanto al danno non patrimoniale, esso risulta dovuto limitatamente al danno biologico da invalidità temporanea, al danno morale e alla c.d. personalizzazione, detratti gli acconti ricevuti dalla compagnia convenuta in sede stragiudiziale.
7.1. In via preliminare, occorre rilevare che la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale nella sua componente dinamico-relazionale (c.d. danno biologico), da invalidità temporanea e permanente, e di sofferenza soggettiva (c.d. danno morale) deve essere liquidato non applicando le tabelle di elaborazione pretoria (quali le Tabelle del
Tribunale di Milano) ma la Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del
13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025) ed entrata in vigore il 5 marzo 2025 in attuazione del disposto dell'art. 139 d.lgs. 209/2005.
Reputa lo scrivente che non si pongano, sul punto, questioni di diritto intertemporale, dal momento che, a rigore, non si è verificata alcuna novella legislativa soggetta, salvo deroghe espresse, al disposto dell'art. 11 delle Preleggi.
Infatti, alla stessa stregua per cui il danno, in ipotesi di aggiornamento del sistema tabellare, andrebbe liquidato sulla scorta delle nuove tabelle, la nuova Tabella Unica
Nazionale ha sostituito le tabelle di matrice giurisprudenziale come misura dell'equità della liquidazione del danno non patrimoniale, intesa dalla giurisprudenza di legittimità non solo come equità del caso concreto, ma anche come forma di parità di trattamento, che oggi viene garantita in maniera ancora più efficace mediante la Tabella Unica Nazionale introdotta con decreto del Presidente della Repubblica, la quale del resto è tributaria, per espressa previsione legislativa, “dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”, prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale
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rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi. Pertanto, poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa a una valutazione equitativa del giudice al momento della decisione, la stessa non potrà che essere condotta facendo governo dei criteri di determinazione dell'equità risarcitoria vigenti al momento in cui la sentenza interviene (del resto, anche prima della Tabella Unica Nazionale i giudici di merito erano soliti liquidare il danno sulla scorta delle tabelle giurisprudenziali di più recente elaborazione, che consentivano di determinare il risarcimento al valore attuale della moneta, senza ricorrere a meccanismi di rivalutazione). Il fatto che la Tabella Unica preveda un risarcimento del danno non patrimoniale più contenuto rispetto a quelle del Tribunale di Milano allo scopo di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori” non appare un elemento decisivo per escluderne l'utilizzazione anche a fatti precedenti alla loro entrata in vigore, perché l'equità del giudice si manifesta al momento della decisione e non prima. (in termini si veda la questione del resto analoga al rapporto tra il sistema tabellare ed il meccanismo di liquidazione del danno di cui alla L. 8 marzo 2017, n. 24: cfr. Cass. civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990).
7.2. In punto di quantificazione del danno biologico da invalidità temporanea, non vi sono, allora, motivi per discostarsi dalla stima operata dal CTU dott. Persona_9 sebbene la stessa abbia riconosciuto una percentuale inferiore anche a quella stimata in sede stragiudiziale dalla compagnia . CP_1
In essa, si legge che “sulla base della documentazione sanitaria e di un ragionevole criterio clinico - prognostico oltre che dell'esame anamnestico, la temporanea può quantizzarsi in 8 (otto) giorni di totale astensione da ogni attività relazionale e lavorativa (ricovero ospedaliero) , in ulteriori 30
(trenta) giorni al 75 % (uso di valva gessata immobilizzata), altri 30 (trenta) giorni al 50 % ed ulteriori 30 (trenta) di minima al 25%, in considerazione della protratta rieducazione funzionale”.
Poiché il sistema di indennizzo assicurativo di non include il danno biologico da CP_3 invalidità temporanea, spetta senz'altro all'attore il relativo risarcimento, pari a € 4.245,19
(facendo applicazione della Tabella Unica Nazionale), con incremento del 45% del punto per danno morale (incremento medio, ex art. 3, co. 2, dpr 12/2025), che si giustifica in considerazione della particolare dinamica dell'incidente e del ricovero ospedaliero non breve che ne è scaturito.
7.3. I postumi permanenti vanno invece quantificati, seguendo la CTU medico-legale del dott. nella misura del “18 (diciotto)%”. Per_9
Applicando, dunque, la Tabella Unica Nazionale, risulta che l'attore avrebbe diritto a un risarcimento del danno da invalidità permanente pari a complessivi € 54.226,28 (salve le necessarie compensazioni, di cui in seguito si dirà).
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7.4. Va quindi visto se sia configurabile nel caso di specie di un pregiudizio da sofferenza soggettiva risarcibile (c.d. “danno morale”) e da un danno alla vita di relazione
(c.d. danno esistenziale o dinamico-relazionale) che giustifichi l'aumento in personalizzazione del danno biologico.
7.4.1. Per quanto concerne il profilo del danno morale, si rendono necessarie alcune precisazioni in punto di diritto.
La giurisprudenza di legittimità sostiene pacificamente che il riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di danno morale non costituisce di per sé una duplicazione risarcitoria, poiché il giudice del merito è tenuto a valutare sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale ( che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso) sia quelle incidenti sul piano dinamico -relazionale della sua vita
(che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro “da sé”: v. Cass., 29/10/2019, n. 27590; Cass.,
31/1/2019, n. 2788; Cass., 21/9/2017, n. 21939 ).
Tale ricostruzione ha avuto una conferma normativa in seguito all'introduzione della l.
n. 124 del 2017, che ha modificato gli artt. 138 e 139 del d.lgs. 209/2005, prevedendo che il danno morale - ove dedotto e provato - debba formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto ad un eventuale riconoscimento della personalizzazione del danno biologico, specificamente prevista in via normativa dall'art. 138, n. 3 nuovo testo
C.d.A.: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (…), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”.
Ciò in forza del combinato disposto tra il novellato art. 138, punto 2, lett. a): “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività Quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” e l'art. 138, punto 2, lettera e), C.d.A.: «al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico
... è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione».
In tal modo, il legislatore ha elevato a fonte normativa il principio già affermato in via pretoria dalla Cassazione dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma danno morale non è suscettibile di accertamento medico-legale sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto
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prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita (che pure può influenzare) del danneggiato ( v. Cass., 10/11/2020, n. 25164; Cass., 19/2/2019, n. 4878).
7.4.2. Alla luce di ciò, la Cassazione ha ritenuto erroneo in via di principio un criterio di liquidazione che «incorpori» nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale (come era previsto nelle tabelle del Tribunale di Milano antecedenti a quelle del 2021), ma solo quando questo comporti un automatismo liquidatorio (non più predicabile, attesa la diversità ontologica del danno morale rispetto a quello dinamico- relazionale).
La stessa Corte ha infatti giudicato configurabile una simile incorporazione quando questa presupponga l'accertamento, su base necessariamente presuntiva, della sussistenza di una apprezzabile sofferenza soggettiva in rapporto di diretta proporzionalità alla gravità della menomazione.
Pertanto, ferma la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, la Suprema
Corte ha individuato le modalità con cui può (e deve) essere fornita in giudizio la prova di un pregiudizio da sofferenza interiore nel senso che segue:
a) trattandosi di pregiudizio che attiene ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice;
b) il danneggiato ha pur sempre l'onere di allegare i fatti noti da cui risalire, in base a ragionamento inferenziale, a quello ignoto della sussistenza ed entità del pregiudizio;
tuttavia, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, ad un così puntuale onere di allegazione non corrisponde un onere probatorio altrettanto ampio;
c) esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio morale in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, posto che in tal caso la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante.
La massima di esperienza non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione.
d) un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della
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corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave, infatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa;
e) da qui deriva la piena utilizzabilità ai fini della liquidazione del danno morale delle tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, in quanto elaborate comprendendo nella indicazione dell'importo complessivo del danno alla persona anche una quota diretta a risarcire il danno morale (c.d. “punto pesante”), secondo il detto attendibile criterio di proporzionalità diretta, sempre che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova nei termini predetti e non invece da un non consentito automatismo. (cfr. Cassazione Civile, sez. III, Ordinanza
n. 6444 del 03/03/2023, Cass. n. 25164 del 2020).
Negli anni successivi la Corte ha confermato tale orientamento, ritenendo che non costituisca una contraddizione al principio di autonomia del danno morale rispetto a quello biologico la liquidazione del pregiudizio morale mediante la tecnica del “punto pesante” previsto dalle tabelle milanesi, che esprime il valore monetario corrispondente alla somma del danno biologico (dinamico-relazionale) e del danno morale (tanto più che, a partire dal
2021, dette tabelle prevedono distintamente il valore del “punto danno biologico”, quello dell'“incremento per sofferenza” e quello del “punto danno non patrimoniale”, pari alla sommatoria dei primi due).
7.4.3. In ogni caso, il risarcimento del danno morale non comporta sempre e comunque la personalizzazione, atteso che l'aumento personalizzato è consentito soltanto laddove
l'esito lesivo superi quello standard già considerato dalla tabella (Cassazione Civile, sez. III, ud. 12.6.2023, n. 26264/2023).
Pertanto, come rilevato dalla sentenza 25164/2020, più volte citata, il giudice di merito, nel decidere sul riconoscimento e la conseguente liquidazione del risarcimento del danno alla salute, deve rispettare il seguente iter:
i) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
ii) in caso di positivo accertamento dell'esistenza di un danno morale, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno;
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iii) in caso di negativo accertamento sulla ricorrenza della componente morale del danno (da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; iv) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto ii), dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.
A partire dal 2021, l'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha dunque apportato alcune variazioni alla tabella del danno non patrimoniale, in base all'orientamento giurisprudenziale qui esposto, separando il “punto danno biologico” dal cosiddetto
“incremento per sofferenza” (o “danno morale”).
7.4.4. Sul quadro così esposto si è inserita la Tabella Unica Nazionale per le lesioni di non lieve entità, introdotta con il d.p.r. 12/2025, la quale ha confermato la distinzione tra punto danno biologico e incremento per danno morale, mantenendo però l'ancoramento indissolubile tra il quantum del primo e il quantum del secondo: il valore monetario del punto di invalidità può variare in funzione della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuno, minimo, medio o grave); questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato moltiplicatore morale, che cresce più che proporzionalmente all'aumentare della percentuale di invalidità.
Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata nella misura minima, media o massima o del tutto negata. Per la invalidità temporanea, analogamente, è previsto un incremento ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo (art. 3, co. 2, dpr 12/2025).
7.4.5. Tutto ciò premesso ed osservato in punto di diritto, si stima equo liquidare il danno morale mediante incremento medio.
Deve infatti ritenersi che dalle allegazioni di parte attrice e dall'istruttoria svolta siano emersi i fatti dai quali ricavare in via presuntiva la situazione di abbattimento morale e disagio interiore vissuta dall'odierno attore in conseguenza del sinistro che lo ha coinvolto il 29.8.2015.
In primo luogo, non può che essere valorizzata la documentazione medica in atti, in particolare:
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- la relazione psicodiagnostica a firma in cui si legge che l'attore, in Testimone_5 seguito all'incidente, “risulta preoccupato per il suo futuro […] riferisce di aver perso la forza che aveva prima, di essere più insicuro e nervoso […] spesso soffre di insonnia […] quando cammina a piedi per strada è sempre impaurito, riporta il trauma dell'incidente, ha paura di essere nuovamente investito” e che, sottoposto a test cd. Minnesota, ha evidenziato “un eccessivo livello di preoccupazione verso la propria persona che potrebbe avere come conseguenza periodi di minore efficienza fisica ed emotiva, il tono dell'umore risulta basso e si evince insicurezza e pessimismo verso il futuro […] Ha ansia elevata, grande disagio e preoccupazione e vive un senso di inquietudine. Tende a preoccuparsi in modo eccessivo”. Da qui le conclusioni secondo cui “il sig. dopo aver subito l'incidente, convive con difficoltà Parte_1 quotidiane come il pensare spesso all'evento, questo gli causa nervosismo e spavento, difficoltà a dormire e problemi di concentrazione. Il soggetto ha un disturbo da stress post traumatico…”;
- la certificazione psichiatrica a firma dott. in cui è scritto che Persona_13
l'attore, dopo l'incidente “ha iniziato a lamentare uno stato di tensione continuo associato ad incubi notturni, un incremento dell'arousal, fobie specifiche e ruminazioni circa il suo destino futuro (infatti, è molto preoccupato di non poter recuperare la funzionalità della mano e, quindi, di essere impossibilitato a svolgere un'attività manuale). La sintomatologia descritta è ancora stabile, sta effettuando terapia a base di sertralina 100mg,/die ed un basso dosaggio di benzodiazepine. Dal punto di vista diagnostico siamo di fronte ad un Disturbo dell'Adattamento”.
Inoltre, anche i testi sentiti hanno confermato che in seguito all'incidente del 29.8.2015
l'attore fosse solito prendere parte a sedute presso psichiatri e psicologi, che soffrisse di insonnia e assumesse farmaci per conciliare il sonno.
7.4.6. Ne consegue, in ordine al quantum, applicando la Tabella Unica Nazionale, che il danno morale deve essere quantificato nell'incremento per sofferenza “medio” (per un I.P. del 18%) del 34,6%, pari a € 1.285,26 dal quale si ricava, utilizzando il demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al momento del sinistro (39 anni), un risarcimento del danno morale pari a € 18.762,30.
7.5. Occorre ora valutare se nel caso di specie sussistano i presupposti per riconoscere un ulteriore incremento del risarcimento a titolo di “personalizzazione” fino a un massimo del 30% del risarcimento del danno non patrimoniale calcolato mediante la
Tabella Unica Nazionale (cfr. art. 138, co. 3, d.lgs. 209/2005).
7.5.1. Anche sul punto si impone una breve premessa in diritto, sostanzialmente riepilogativa della Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018 della III Sez. della Cassazione Civile
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(c.d. “ordinanza decalogo”) che ha delimitato le ipotesi nelle quali il giudice di merito può riconoscere un aumento personalizzato del risarcimento del danno biologico.
La S.C. richiama innanzitutto il già ricordato art. 138, co. 3, C.d.A., come novellato dalla legge 124/2017, il quale stabilisce che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati,
l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera
b), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento”.
Tale disposizione ha recepito quanto già da tempo affermato in medicina legale, per cui non ha ragion d'essere l'idea che il danno biologico abbia natura meramente statica;
in quanto per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona. Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all'integrità psicofisica che esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti.
Da ciò la giurisprudenza ha ricavato il principio che, quando un baréme medico legale suggerisce per una certa menomazione un grado di invalidità - poniamo - del 50%, questa percentuale indica che l'invalido, a causa della menomazione, sarà teoricamente in grado di svolgere la metà delle ordinarie attività che una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età, sarebbe stata in grado di svolgere, come già ripetutamente affermato da questa
Corte (Sez. 3, Sentenza n. 20630 del 13/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014).
Da tale assunto discendono i seguenti corollari:
i) la lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire; di talché il danno alla salute non comprende pregiudizi dinamico-relazionali ma è un danno dinamico-relazionale;
ii) l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività dinamico- relazionali della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico, per cui le conseguenze dannose del sinistro si distinguono in A) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e B) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili;
iii) sul piano processuale le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e
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devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore con ogni mezzo, anche per mezzo di fatti notori, massime di esperienza e presunzioni semplici (Sez. U,
Sentenza n. 26972 del 11/11/2008) senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del
18/11/2014).
In definitiva, in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
L'aumento in personalizzazione del danno è volto infatti a ristorare in maniera più aderente alle peculiarità del caso concreto quella/quelle conseguenza/e straordinarie e non ordinarie, perché solo in tal caso esse non saranno ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del
21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Pertanto, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014;
Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
7.5.2. Nel caso di specie, le risultanze processuali consentono di riconoscere all'attore, in conseguenza del sinistro che lo ha coinvolto in data 29.8.2015, un aumento in personalizzazione del risarcimento del danno biologico pari al 10% di quello liquidato mediante la Tabella Unica Nazionale.
I testimoni sentiti in giudizio hanno infatti riferito che: l'attore soffrisse di dolori all'arto infortunato, che non facesse più passeggiate e non aiutasse più i genitori nell'orto, che dovesse essere aiutato dai genitori nelle proprie esigenze quotidiane, che soffrisse di un disturbo ansioso, correlato da stress e insonnia. Si tratta in larga parte di conseguenze che corrispondono a quelle che è ordinario attendersi in conseguenza di un infortunio al
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braccio destro di gravità simile a quello subito dall'attore (frattura scomposta e sindrome del tunnel carpale) e del c.d. disturbo dell'adattamento (che evidentemente nel sig. si Pt_1 era manifestato principalmente mediante uno stato ansioso).
Nondimeno, come si dice, si stima equo riconoscere un aumento in personalizzazione nella misura del 10% per tenere conto del notevole aumento di peso che ha interessato l'attore dopo il sinistro.
Se pure è vero che il CTU ha escluso ogni possibile nesso causale tra l'incidente Per_9
e l'aumento di peso “essendo questo costituzionale e legato all'inattività lavorativa […] ed essendo reversibile con adeguata dieta e terapia” al punto che l'attuale obesità non costituisce componente della invalidità permanente complessiva (con valutazione che si condivide), tuttavia si ritiene che la medesima possa essere valutata per addivenire ad un aumento in personalizzazione del danno biologico, in base alla considerazione che: i) è ragionevole presumere che lo stato d'ansia e di disagio psichico, aggravati dalla prospettiva di non poter svolgere come le medesime modalità di prima la propria attività lavorativa, dalla effettiva inattività, siano stati “compensati” dall'attore mediante il ricorso compulsivo al cibo;
ii) che tale conseguenza non corrisponda certo all'id quod plerumque accidit in caso di lesioni fisiche e psichiche come quelle subite dal sig. iii) che tale problema abbia aggravato le Pt_1 conseguenze negative sulla sfera dinamico-relazionale dell'attore. uttavia, la predisposizione allo sviluppo di un simile disturbo già preesistente nell'attore fa ritenere equo limitare la personalizzazione alla misura “minima” del 10%.
Di conseguenza, l'importo del risarcimento del danno non patrimoniale dovrà essere aumentato di € 7.723,38 (10% del complessivo danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 138, co. 3 d.lgs. 209/2005).
7.6. Quanto al danno biologico da invalidità permanente, poiché dagli atti di causa è emerso pacificamente che ha erogato una rendita da danno da invalidità CP_3 permanente capitalizzata almeno in € 64.261,55, al sig. spetterebbe il Pt_1 risarcimento del danno differenziale.
Tuttavia, anche dopo la Sez. U. Sentenza n. 12566 del 22/05/2018, Rv. 648649 – 01 già citata, la S.C. ha avuto modo di chiarire che la c.d. compensatio lucri cum damno (la quale non costituisce un istituto a sé, ma una regola empirica di corretta aestimatio del danno) non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento
(Cassazione civile sez. VI, 18/10/2019, n. 26647).
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Pertanto, anche prendendo a riferimento il solo danno non patrimoniale, non tutte le voci che fanno parte della liquidazione civilistica possono essere compensate con la rendita CP_ da danno biologico riconosciuta da
Sul punto, infatti, è stato osservato che, considerata la diversità strutturale e funzionale CP_ dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale ( nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello di sottrarre tout court per CP_ intero l'indennizzo dal credito risarcitorio che sia stato “a monte” calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo “poste omogenee” (vale a dire CP_ distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano CP_3 stati destinati a ristorare pregiudizi identici (secondo il criterio per “poste identiche” e non per “poste omogenee”: cfr. Cassazione civile sez. III, 31/10/2023, n.30293).
Le “poste” di liquidazione oggetto di indennizzo da parte di possono essere CP_3 individuate come segue:
a) una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16%,
e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b), secondo cui “le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita (...) commisurata (...) alla retribuzione dell'assicurato (..,) per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali”); tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al D.M. 12 luglio 2000;
c) una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (D.P.R. n. 1124 del 1965 cit., art. 68);
d) le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (D.P.R. n. 1124 del
1965, art. 66).
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L' , dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda CP_3 alcuna “personalizzazione” dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali).
7.6.1. Ai fini di effettuare correttamente la compensatio, dunque, reputa lo scrivente che occorra seguire il seguente criterio:
(a) se l' ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno CP_3 biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Sez. L -,
Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del
26.6.2015);
(b) se l' ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà CP_3 innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, la differenza di cui al punto (b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico:
c.1.) sommando e rivalutando dei ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c.2.) capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite , di cui al D.M. 22 novembre 2016 (in CP_3
Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del
15/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5607 del 7.3.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26913 del
23.12.2016; Sez. 6 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016); l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro;
(d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d.
“personalizzazione” del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
(e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi
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CP_ integralmente ristorati dall' salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la CP_ sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall' (ad esempio, per la perduta CP_ possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall' cfr. Cassazione civile sez. III, 27/09/2021, n.26117).
7.7. Nel caso di specie, anche senza effettuare la somma e la rivalutazione dei ratei riscossi dal sig. dal 1.6.2017 al 16.10.2018, la capitalizzazione della rendita da danno Pt_1 biologico a questa ultima data era già eccedente (€ 64.261,55) l'importo del solo danno biologico permanente civilistico (pari a € 3.714,64 x 18 x 0,811 = € 54.226,28), per cui non residua nessuna ulteriore somma risarcibile a tale titolo.
È invece dovuto e non può essere oggetto di compensazione con la rendita il CP_3 risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, del danno morale e della personalizzazione, pari rispettivamente, facendo applicazione della Tabella Unica
Nazionale, a € 4.245,19, € 18.762,30, € 7.723,38, per complessivi € 30.730,87.
7.8. Atteso che risulta documentato in atti e pacifico che in fase stragiudiziale il sig.
abbia già ricevuto due acconti, a titolo di risarcimento del danno biologico da Pt_1 invalidità permanente, da parte della compagnia assicurativa oggi convenuta, per la somma complessiva di € 13.830,89 in due tranches, la prima mediante assegno di € 6.720,00 del
12.9.2016, la seconda tramite bonifico del settembre 2019 per € 7.110,89, il relativo ammontare, opportunamente rivalutato all'attualità, dovrà essere detratto dal risarcimento ancora dovuto, come del resto domandato anche dalla parte attrice nelle proprie conclusioni.
7.8.1. Circa la modalità con le quali scomputare gli acconti pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del credito, si osserva che la giurisprudenza della Suprema
Corte ha suggerito due modalità alternative, ritenute equipollenti:
(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (vuoi devalutando entrambi alla data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. del 03/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. del 21/03/2011);
(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi:
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
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(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto alla liquidazione (cfr. Cass. civ. sent. 19.3.2014 n. 6347, est. Rossetti).
Ciò detto, con riferimento a tale importo si ritiene di fare applicazione del principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e descritto sub a) (cfr. per tutte,
Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 8104 del 3.4.2013 e n. 6357 del 21.3.2011), mediante rivalutazione degli acconti alla data odierna.
La somma di € 6.720,00 versata nel mese di settembre 2016 equivale, ad oggi, ad €
8.137,92, mentre quella di € 7.110,89 del settembre 2019 equivale a € 8.397,96.
Tali importi, garantita per tal via l'omogeneità dei valori, devono, quindi, essere detratti alla somma, già liquidata all'attualità, di € 30.730,87 (pari alla somma del danno biologico da invalidità temporanea, danno morale e personalizzazione), per un totale residuo di €
14.194,99.
7.9. L'importo così determinato costituisce debito di valore, come tale sottoposto ad interessi e rivalutazione calcolati su importi che, devalutati alla data del sinistro, sono periodicamente maggiorati a decorrere dal sinistro (29.8.2015) di interessi e rivalutati per il medesimo periodo e fino alla data della presente sentenza che trasforma il debito di valore in debito di valuta mentre da tale momento, invece, decorreranno unicamente gli interessi legali fino al saldo.
E pertanto, per tale complessiva somma, determinata e liquidata nei termini che precedono, devono, quindi, essere riconosciuti interessi e rivalutazione sulla somma via via rivalutata annualmente nella misura legale fino alla data della presente sentenza che trasforma il debito di valore in debito di valuta e successivamente i soli interessi legali.
Gli interessi moratori vanno, infatti, calcolati al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno fino al momento della liquidazione, decorrendo successivamente sulla somma liquidata e sino al soddisfo i soli interessi legali, essendosi il debito trasformato in debito di valuta.
Nello specifico, il calcolo degli interessi moratori sulla somma annualmente rivalutata deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha stabilito che la liquidazione del danno da inadempimento di obbligazione di valore – qual è quella in esame – debba comprendere il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di elementi probatori che lo identifichino diversamente, deve essere riconosciuto quantomeno nella misura degli interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata annualmente dal momento dell'evento della pubblicazione della sentenza che liquida il danno.
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Alla somma così rivalutata devono, perciò, essere aggiunti gli interessi nella misura legale denominati “compensativi”, in quanto aventi valore risarcitorio a compensazione del danno causato dal non aver avuto la immediata disponibilità della somma risarcitoria (Cass.
Civ. SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712). Compiuta tale operazione, sulla somma risultante saranno applicati gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
8. Alla luce di tutto quanto detto e motivato, il convenuto è tenuto Controparte_2 all'integrale risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del sinistro del 17.7.2007, per il complessivo importo di € 14.194,99 oltre rivalutazione e interessi da computare nelle modalità indicate nei paragrafi precedenti.
8.1. Quanto invece alla posizione della convenuta accertata, Controparte_1 poiché mai contestata, la vigenza al momento del fatto di una polizza assicurativa per la RC
Auto con la compagnia convenuta, la tempestiva apertura del sinistro, nonché la copertura della polizza sul sinistro in oggetto e la ricomprensione del risarcimento oggi liquidato nel massimale garantito, quest'ultima sarà tenuta al pagamento di un indennizzo a copertura integrale delle conseguenze pregiudizievoli del sinistro stradale che ha coinvolto
[...]
. Parte_1
9. In merito alle spese di lite, il parziale accoglimento delle domande proposte, consente di liquidare le spese sulla scorta del principio di soccombenza, applicata facendo applicazione dei valori medi all'interno dello scaglione di riferimento, determinato ed individuato sulla scorta di quanto qui accertato.
Risulta che l'attore sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
25.1.2022, giusta domanda del 19.11.2021.
A riguardo il nuovo difensore ha formulato la richiesta di distrazione delle spese.
Nondimeno, sul punto si ricorda che, se la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito (Cass.
S.U. 8561/2021), nondimeno, rimane fermo il principio che la soccombenza comporti la distrazione delle spese in favore dell'Erario.
Ne consegue che non può disporsi la condanna a rifondere le spese in favore della parte attrice con distrazione di esse in favore del difensore dichiaratosi antistatario giacché il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può chiedere al giudice la liquidazione delle spese, competenze e onorari, affermandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., non risultando alcuna rinuncia al gratuito patrocinio.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
Per il vero, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, la
S.C. ha affermato che gli onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio possono essere
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prenotati a debito a domanda dello stesso consulente, ai sensi dell'art. 131, comma terzo,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (salve le conseguenze di Corte Cost. n. 217/2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, le spese del consulente tecnico sono anticipate dallo Stato e non più prenotate a debito su domanda e che pertanto gli ausiliari del Giudice non possono percepire alcun compenso dalla parte ammessa, non occorrendo la prova dell'infruttuosità dei tentativi di recupero del credito: arg. Cass. civ. sez. II, 10 settembre 2024, n. 24331), ma ciò non impedisce al giudice di porre le suddette spese, con la sentenza, se del caso anche a carico della parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente (Cass. Sez. L 23/01/2017, n. 1705; in senso conforme, Cass. Sez. 6-
2, 05/09/2012 n. 14888).
Più in generale, il Tribunale osserva che se è pur vero che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio decorrono, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. n.115 del 2002, dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato), o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi in quanto, ove tali effetti fossero fatti risalire alla data di adozione della relativa delibera di ammissione, si determinerebbe un illogico pregiudizio dei diritti dell'istante per un fatto a lui non addebitabile, facendosi dipendere il diritto al beneficio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'ordine professionale (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3050 del 09/02/2021), è altrettanto vero che ciò non preclude al giudice la facoltà di porli comunque a carico del soccombente (cfr. Cass. civ. sez. III, 28 giugno 2024, n. 17851).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ In parziale accoglimento della domanda di parte attrice, accertato e dichiarato che il sig. è integralmente responsabile della causazione del Controparte_2 sinistro stradale del 29.8.2015 nel quale è rimasto coinvolto il sig. Parte_1
e che i pregiudizi non patrimoniali da quest'ultimo subiti sono causalmente
[...] riconducibili al sinistro in discorso, per le ragioni di cui in motivazione;
➢ Condanna , in solido con al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento integrale del danno non patrimoniale subito dall'attore per la complessiva somma di € 14.194,99 oltre interessi e rivalutazione nei termini e secondo i criteri analiticamente indicati in parte motiva per ciascun profilo di danno risarcito;
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➢ Rigetta ogni altra domanda;
➢ Condanna , in solido con alla Controparte_1 Controparte_2 refusione delle spese di lite che si liquidano in € 786,00 per spese ed € 5.077,00 oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario;
➢ Pone a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate con separati decreti.
Perugia, li 31 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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