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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/07/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. CIVILE
R.G. 8669/2024
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile – nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8669/2024 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 28.05.2025 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Giugliano in C.F._1
Campania (NA) alla via Epitaffio n.38/40 presso lo studio dell'avv. Gina
D'Aniello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), residente in [...]
Campana n.261
RESISTENTE
CONTUMACE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX
LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28.05.2025 il procuratore costituito concludeva come in atti;
Il P.M., a seguito di rituale comunicazione, nulla osservava.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2024, la sig.ra Parte_1 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 15.09.2017. CP_1
Aggiungeva che da tale unione non erano nati figli, deducendo altresì che con sentenza n. di separazione nr. 1754/2023 (in atti) emessa il
10.02.2023, il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Protrattasi la separazione per oltre due anni dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale (19.11.2021), la ricorrente richiedeva pronunciarsi il divorzio, escludendo qualsiasi margine di ricostituzione della convivenza e della comunione di vita e di affetti posta alla base del matrimonio, senza avanzare alcuna pretesa economica nei confronti del resistente, tenuto conto delle immutate condizioni economiche dei coniugi.
All'udienza del 05.02.2025 il Giudice delegato, alla luce dell'incompleta documentazione allegata al ricorso e del mancato perfezionamento della notifica dello stesso – eseguita senza il rispetto pag. 2/5 del termine a comparire previsto dalla legge – rinviava la causa all'udienza del 28.05.2025
In tale data, instaurato regolarmente il contraddittorio, il Giudice relatore rilevava che non si costituiva e non compariva;
CP_1 pertanto se ne dichiarava la contumacia.
Compariva invece la ricorrente a rendere libero interrogatorio;
non essendo stato possibile esperire la conciliazione per la contumacia del resistente, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, acquisito il parere del P.M.
1. Sulla mancata costituzione del resistente
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_1 regolarmente citato, il quale non si costituiva in giudizio.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, in data 28.05.2025, compariva solo la ricorrente.
2. La domanda di divorzio è fondata e pertanto merita accoglimento
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia la separazione disposta mediante sentenza n. 1754/2023 emessa il 10.02.2023 e depositata il 17.02.2023 dal Tribunale di Napoli.
L'attestazione di Cancelleria depositata dalla ricorrente certifica il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione, poiché avverso la predetta sentenza non risulta essere stato proposto appello o gravame alla data del 17.02.2025.
Del pari, appare provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di anni due precedenti alla proposizione della domanda di divorzio, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Si evidenzia altresì che la ricorrente dinnanzi al Giudice delegato ha confermato che la convivenza non è più ripresa e che è cessata ogni unità di affetti e di vita. pag. 3/5 Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n.
74/1987: alla luce delle risultanze degli atti di causa, infatti, deve ritenersi che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
1. Sulle spese.
Spese irripetibili stante la contumacia del resistente e la mancata contestazione rispetto alle domande esperite in giudizio nonché per la natura necessaria del presente giudizio attinente alla disciplina degli status personali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di nato a [...] il CP_1
13.10.1991;
b) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Quarto (NA) il
15.09.2017 da nata a [...] Parte_1
Napoli (NA) il 12.09.1991 e nato a [...] il CP_1
13.10.1991 (atto n. 88, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017);
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarto (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g e 69 lett. d) D.P.R. 3.1 1.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
d) spese di giudizio non ripetibili;
pag. 4/5 Si provveda al compimento delle formalità previste dall'art. 10 L.
898/1970, come riformato.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 02,07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. CIVILE
R.G. 8669/2024
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile – nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8669/2024 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 28.05.2025 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Giugliano in C.F._1
Campania (NA) alla via Epitaffio n.38/40 presso lo studio dell'avv. Gina
D'Aniello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), residente in [...]
Campana n.261
RESISTENTE
CONTUMACE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX
LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28.05.2025 il procuratore costituito concludeva come in atti;
Il P.M., a seguito di rituale comunicazione, nulla osservava.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2024, la sig.ra Parte_1 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 15.09.2017. CP_1
Aggiungeva che da tale unione non erano nati figli, deducendo altresì che con sentenza n. di separazione nr. 1754/2023 (in atti) emessa il
10.02.2023, il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Protrattasi la separazione per oltre due anni dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale (19.11.2021), la ricorrente richiedeva pronunciarsi il divorzio, escludendo qualsiasi margine di ricostituzione della convivenza e della comunione di vita e di affetti posta alla base del matrimonio, senza avanzare alcuna pretesa economica nei confronti del resistente, tenuto conto delle immutate condizioni economiche dei coniugi.
All'udienza del 05.02.2025 il Giudice delegato, alla luce dell'incompleta documentazione allegata al ricorso e del mancato perfezionamento della notifica dello stesso – eseguita senza il rispetto pag. 2/5 del termine a comparire previsto dalla legge – rinviava la causa all'udienza del 28.05.2025
In tale data, instaurato regolarmente il contraddittorio, il Giudice relatore rilevava che non si costituiva e non compariva;
CP_1 pertanto se ne dichiarava la contumacia.
Compariva invece la ricorrente a rendere libero interrogatorio;
non essendo stato possibile esperire la conciliazione per la contumacia del resistente, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, acquisito il parere del P.M.
1. Sulla mancata costituzione del resistente
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_1 regolarmente citato, il quale non si costituiva in giudizio.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, in data 28.05.2025, compariva solo la ricorrente.
2. La domanda di divorzio è fondata e pertanto merita accoglimento
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia la separazione disposta mediante sentenza n. 1754/2023 emessa il 10.02.2023 e depositata il 17.02.2023 dal Tribunale di Napoli.
L'attestazione di Cancelleria depositata dalla ricorrente certifica il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione, poiché avverso la predetta sentenza non risulta essere stato proposto appello o gravame alla data del 17.02.2025.
Del pari, appare provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di anni due precedenti alla proposizione della domanda di divorzio, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Si evidenzia altresì che la ricorrente dinnanzi al Giudice delegato ha confermato che la convivenza non è più ripresa e che è cessata ogni unità di affetti e di vita. pag. 3/5 Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n.
74/1987: alla luce delle risultanze degli atti di causa, infatti, deve ritenersi che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
1. Sulle spese.
Spese irripetibili stante la contumacia del resistente e la mancata contestazione rispetto alle domande esperite in giudizio nonché per la natura necessaria del presente giudizio attinente alla disciplina degli status personali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di nato a [...] il CP_1
13.10.1991;
b) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Quarto (NA) il
15.09.2017 da nata a [...] Parte_1
Napoli (NA) il 12.09.1991 e nato a [...] il CP_1
13.10.1991 (atto n. 88, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017);
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarto (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g e 69 lett. d) D.P.R. 3.1 1.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
d) spese di giudizio non ripetibili;
pag. 4/5 Si provveda al compimento delle formalità previste dall'art. 10 L.
898/1970, come riformato.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 02,07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 5/5