Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
1
R.g. n. 2275/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2275/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 14/03/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 27/09/2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to PETRELLA CLAUDIO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Mondragone (CE) in data Per_ 20.04.2013 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 22.06.2013), (il 15.10.2015) e Per_2
(il 15.12.2017); Per_3
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
All'udienza del 7.02.2025, rilevato che nell'accordo non risultava disciplinato il pernotto dei figli minori con il padre e non erano indicate ragioni ostative al predetto pernotto, il giudice rinviava all'udienza del 9.05.2025 onerando le parti a fornire i dovuti chiarimenti.
Con note congiunte di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 14.03.2025 le parti chiedevano integrarsi il punto n.2 dell'accordo secondo quanto segue: Per_ " 2) i tre figli minori di nome , e saranno affidati in forma condivisa ad entrambi Per_2 Per_3
i coniugi, con domicilio esclusivo presso la madre, in Mondragone (CE), Via Ticino n. 38. Il padre potrà poter vedere i figli minori e tenerli con sé per almeno due giorni la settimana (preferibilmente il martedì e giovedì), dalle 16,00 alle 20.00, nonché a settimane alternate, dalla mattina del sabato alla domenica sera, con pernotto. Inoltre, il diritto del padre a tenere con sé i figli per 4 giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di
Natale o il giorno di Capodanno, nonché 3 giorni durante le festività Pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, è da intendersi sempre con pernotto dei minori con il padre. Quest'ultimo, inoltre, starà con i figli durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni consecutivi, con pernotto, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto. Infine, il padre potrà vedere e stare con i figli ogni qualvolta lo desideri e lo richiederà, anche eventualmente con pernotto, preavvisando, con un congruo termine, la madre”. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 4
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
RM (LT) il 04/07/1989;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mondragone (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 6, parte II, serie A, anno 2013;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio