Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 972
TAR
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
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TAR
Sentenza 28 marzo 2023
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CS
Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
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Ordinanza collegiale 8 luglio 2025
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Accoglimento
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Il giudice di primo grado ha accolto il motivo di ricorso relativo alla prescrizione, annullando l'atto impugnato. In appello, il Consiglio di Stato ha parzialmente riformato la sentenza, ritenendo prescritto il credito per le annate 1995/1996 e 1996/1997, e gli interessi per l'annata 1997/1998 risalenti ad oltre il quinquennio anteriore alla notifica della cartella.

  • Inammissibile
    Nullità/annullabilità per contrasto con il diritto europeo

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto la presunta illegittimità europea non poteva essere fatta valere nei confronti dell'atto successivo, essendo l'atto presupposto consolidato per effetto di giudicato intercorso tra le parti.

  • Rigettato
    Violazione art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973

    Il motivo è stato respinto in quanto il credito per cui si procede non ha natura tributaria ed è sottoposto alla disciplina dei crediti ordinari.

  • Rigettato
    Duplicazione del ruolo

    Il motivo è stato respinto in quanto l'iscrizione in un registro non comporta riscossione doppia e l'appellato non aveva interesse a proporre l'eccezione.

  • Rigettato
    Errata quantificazione del debito per mancata imputazione somme recuperate su premi PAC

    Il motivo è stato respinto in quanto il debitore non ha provato quali somme sarebbero già state recuperate sui premi PAC.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti e errata iscrizione nel registro debitori

    Il motivo è stato respinto in quanto l'impugnazione riguardava la cartella di pagamento, l'atto di prelievo era stato comunicato e la pretesa sostanziale si era consolidata. Inoltre, l'appellato aveva contestato direttamente la pretesa nel merito.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione della cartella di pagamento

    Il motivo è stato respinto in quanto la cartella era sufficientemente motivata riguardo al titolo delle somme richieste e l'ammontare degli interessi era analiticamente riportato in un prospetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 972
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 972
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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