Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 28 marzo 2023
Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Ordinanza collegiale 8 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00972/2026REG.PROV.COLL.
N. 08356/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8356 del 2023, proposto dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - GE, Agenzia delle Entrate Riscossione - DE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
ON ON, in proprio e quale titolare dell’omonima Azienda Agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 400/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ON ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. DA LL e uditi per le parti gli avvocati Angela Palmisano per delega dell'avvocato Maddalena Aldegheri e il procuratore dello Stato Ignazio Fresu;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ON ON ha impugnato la cartella di pagamento ricevuta in data 4 ottobre 2021, con cui è stato richiesto il pagamento della somma di euro 44.178,39 per prelievi latte relativi ai periodi 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998, interessi ed oneri di riscossione.
Si è costituita in giudizio solo DE, depositando la prova della notifica della cartella di pagamento impugnata.
Con ordinanza istruttoria del 13 gennaio 2022 il Tar ha chiesto sia ad GE che ad DE di produrre copia degli atti di accertamento/imputazione dei prelievi di cui è chiesto il pagamento e delle successive cartelle di pagamento e/o intimazioni di pagamento e di indicare l’eventuale contenzioso che abbia interessato l’imputazione stessa del prelievo o i successivi atti preordinati alla riscossione.
L’ordinanza istruttoria è rimasta inadempiuta ed il Tar, con sentenza n. 400 del 22 marzo 2023, ha accolto il terzo motivo di ricorso e ha conseguentemente annullato l’atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito azionato da GE.
Avverso la predetta sentenza GE e DE hanno tempestivamente proposto appello, chiedendo l’ammissione ai sensi dell’art. 104 c.p.a. di prove documentali nuove e censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto decorso il termine di prescrizione dei crediti sottesi alla cartella impugnata.
Si è costituito in giudizio ON ON contestando l’ammissibilità delle nuove prove documentali, chiedendo la reiezione dell’appello e riproponendo i motivi assorbiti in primo grado.
Con provvedimento dell’8 luglio 2025 il collegio ha chiesto al Tar di verificare il buon esito della comunicazione dell’ordinanza istruttoria adottata in primo grado.
All’udienza del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La nuova produzione documentale dell’amministrazione appellante è solo parzialmente ammissibile.
Al riguardo va richiamato l’orientamento di questa sezione secondo cui “ pur dovendo in via di principio escludersi l’ammissibilità di nuovi documenti depositati in appello dalla parte che ha omesso di produrli in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio impartito dal primo giudice, devono invece sempre essere ammessi i documenti attestanti la formazione di un giudicato (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025, Id. Cons. Stato sez. VI, del 26.9.2025 n. 7547; Id. sez. VI 7097/2025). Difatti, in tale ipotesi sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c.
Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, anche secondo la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2014, n. 17069, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite; Cass., Sez. Un., civ., 25 maggio 2001, n. 226), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche ex officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento non operano i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione di nuovi documenti in appello ” (v., tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2026, n. 271).
Pertanto, in applicazione dei predetti principi deve considerarsi ammissibile solamente la produzione della sentenza del Tar Lazio n. 8837/2011 relativa all’annata 1995/1996 e 1996/1997 e della sentenza del Tar Lazio n. 7759/2013 relativa all’annata 1997/1998.
3. Ciò premesso in ordine all’ammissibilità della nuova produzione, l’appello dell’amministrazione è parzialmente fondato.
3.1. Quanto al termine di prescrizione applicabile, va rilevato che il diritto di credito in esame si prescrive nell’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. mentre gli interessi si prescrivono nel termine di prescrizione breve di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (v. tra le tante Cons. di Stato, sez. VI, 26 marzo 2025, n. 2506).
Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellato, non è invece applicabile al caso di specie il termine prescrizionale breve di cui all’art. 3, comma 1, reg. CE n. 2988/95. L’art. 3 del regolamento citato prevede, infatti, un termine di prescrizione delle “ azioni giudiziarie ” e non dei crediti e, pertanto, il richiamo a tale disciplina non è conferente nel caso di specie (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10778). È inoltre dirimente considerare che il termine quadriennale previsto dall’art. 3, comma 1, del regolamento in esame costituisce un termine minimo, essendo chiaramente consentito agli Stati membri, ai sensi del c. 3 del medesimo articolo, di mantenere un termine più lungo, che nel caso dello Stato italiano è costituito dal termine generale decennale per il capitale e quinquennale per gli interessi.
3.2. Quanto all’idoneità dei giudizi impugnatori instaurati dal debitore a produrre l’effetto interruttivo permanente di cui all’art. 2945, c. 2, c.c., va rilevato che secondo l’oramai consolidata giurisprudenza di questa sezione, l’atto di costituzione di GE nei giudizi instaurati dal privato, in quanto espressione della volontà di resistere alla domanda di accertamento negativo del credito azionata da parte del produttore, determina l’interruzione della prescrizione con effetti permanenti ex art. 2945, c. 2, c.c. (v. tra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 13 gennaio 2026, n. 265).
3.3. Ciò premesso in diritto, con riferimento alle annate 1995/1996 e 1996/1997, la sentenza del Tar Lazio n. 8837/2011 non è idonea ad interrompere la prescrizione del credito vantato delle amministrazioni appellanti.
La citata sentenza non è stata pronunciata nei confronti del produttore, odierno appellato, bensì nei confronti del primo acquirente.
Come affermato costantemente da questa sezione, tra il produttore ed il primo acquirente sussiste un vincolo di solidarietà passiva con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 1310 c.c., l’atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno dei condebitori solidali produce effetto anche nei confronti dell’altro (v. tra le altre Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2025, n. 8550).
Il collegio ritiene, tuttavia, che le particolarità del caso in esame non consentano di estendere al produttore l’effetto interruttivo della costituzione di IM nel giudizio instaurato dal primo acquirente, in quanto con la citata sentenza l’organo giudicante ha escluso per l’annata in questione proprio l’esistenza di un rapporto di solidarietà tra produttore e primo acquirente.
Né convince la difesa delle amministrazioni appellanti secondo cui l’assenza del rapporto di solidarietà non rappresenterebbe la ratio decidendi della pronuncia. Il Tar, infatti, ha specificamente escluso che ricorresse il rapporto di solidarietà tra primo acquirente e produttore sancito all’art. 1, comma 15, d.l. n. 43/1999, ritenendo anche per tale decisiva ragione che il primo acquirente non fosse legittimato attivo all’impugnazione del prelievo.
Per le ragioni appena esposte deve quindi confermarsi la decisione del Tar che ha ritenuto prescritti i crediti relativi alle annate 1995/1996 e 1996/1997.
3.2. Con riferimento invece all’annata 1997/1998, la sentenza prodotta costituisce idoneo atto interruttivo della prescrizione.
Si tratta di un giudizio instaurato nel 2000 e concluso nel 2013; inoltre, deve ritenersi che IM (ora GE) si sia costituita nel medesimo giudizio, determinando l’effetto interruttivo della prescrizione con effetti permanenti. Infatti, ancorché nell’intestazione della sentenza manchi il riferimento alla costituzione dell’amministrazione, nel corpo della sentenza l’estensore dà inequivocabilmente atto dell’intervenuta costituzione di IM.
L’atto interruttivo in esame esclude, quindi, che alla data della notifica della cartella di pagamento del 2021 fosse maturata la prescrizione della somma dovuta a titolo di capitale.
Per quanto riguarda invece gli interessi, devono ritenersi prescritti gli interessi risalenti ad oltre il quinquennio anteriore alla notifica della cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio, da calcolarsi tenendo conto dei periodi di sospensione ex lege della prescrizione (dall’1 aprile al 15 luglio 2019 ex art. 8 quinquies , commi 10 e ss., del d.l. n. 5/2009, conv. dalla l. n. 33 del 2009 e dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in forza della normativa connessa all'emergenza COVID-19, ex art. 68 del d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020 e successive modifiche).
4. Il parziale accoglimento dell’appello impone, limitatamente all’annata 1997/1998 non integralmente prescritta, l’esame dei motivi di ricorso assorbiti in primo grado.
4.1. È inammissibile, prima ancora che infondato, il primo motivo del ricorso introduttivo di primo grado con cui l’interessato ha dedotto la nullità/annullabilità dell’atto impugnato per contrasto con il diritto europeo.
Al riguardo, il collegio ritiene sufficiente richiamare l’orientamento oramai consolidato di questa sezione (v. esaustivamente, tra le tante, Cons. Stato, sez, VI, 4 novembre 2025, n. 8550), secondo cui:
- la nullità per contrasto con il diritto europeo è configurabile solo nel caso, non ricorrente nella presente controversia, in cui il provvedimento è stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo;
- in tutti gli altri casi, come quello in esame, il provvedimento contrario al diritto europeo è annullabile, con la conseguenza che, una volta consolidatosi l’atto presupposto, l’asserita violazione del diritto europeo non può farsi valere nei confronti dell’atto successivo, impugnabile solo per vizi propri.
Ciò premesso, nel caso in esame, la pretesa relativa all’annata 1996/1997 si è consolidata in ragione del giudicato di cui alla sentenza del Tar Lazio n. 7759/2013 intercorso tra le parti del presente giudizio (che ha accolto il ricorso solo limitatamente alla decorrenza degli interessi), con la conseguenza che l’illegittimità europea non può essere fatta valere nei confronti dell’atto successivo.
4.2. Il secondo motivo del ricorso di primo grado, con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973, è infondato per le ragioni già ampiamente esposte da questa sezione in numerosi precedenti nei quali si è evidenziato che il credito per cui si procede, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, non ha natura tributaria ed è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari, con la conseguenza che il rinvio all’art. 25 citato non comporta l’introduzione di decadenze sostanziali o la rinuncia dello Stato a recuperate il prelievo supplementare dopo il decorso del termine ivi previsto (v. sempre, tra le altre, Cons. Stato, sez, VI, 4 novembre 2025, n. 8550 e i precedenti ivi citati).
4.3. Il quarto motivo del ricorso introduttivo di primo grado, con cui è stata contestata la duplicazione del ruolo, è infondato.
Al riguardo si è “ osservato che ‒ sebbene l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all’art. 8-ter, 1° comma, della legge n. 33 del 2009, istituito presso AGEA, venga equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ai sensi dell’art. 8-ter, 2° comma, della legge n. 33 del 2009 ‒ ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (cfr. Consiglio Stato, sez. III, n. 5281 del 2021; sez. VI n. 9772 del 2023). Senza considerare, peraltro, l’assoluta carenza di interesse a proporre l’eccezione in quanto è incontestato che, allo stato, l’opposta iniziativa è l’unica sinora esperita in relazione al credito in questione .” (v. sempre Cons. Stato, sez, VI, 4 novembre 2025, n. 8550 e i precedenti ivi citati).
4.4. Il quinto motivo del ricorso introduttivo di primo grado, con cui è stata contestata l’errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi Pac, è infondato.
Al riguardo è sufficiente rilevare che incombe sul debitore la prova del fatto estintivo del credito vantato dall’amministrazione e che nel caso in esame l’appellato non ha allegato specificamente, prima ancora che provato, quali somme sarebbero già state recuperate sui premi Pac ad esso riconosciuti.
4.5. Il sesto motivo del ricorso introduttivo di primo grado, con cui è stata contestata la mancata notifica o la mancata indicazione degli atti presupposti e l’erronea iscrizione nel registro debitori, è infondato.
Va al riguardo rilevato che: la presente impugnazione ha ad oggetto la cartella di pagamento (e non un atto di intimazione di pagamento); l’atto di prelievo relativo all’annata in esame era stato comunicato al debitore che lo ha impugnato; all’esito della predetta impugnazione si è consolidata la pretesa sostanziale dell’amministrazione.
Quanto alla mancata prova della notifica della comunicazione dell’intimazione ai sensi della l. n. 33/2009 (prodotta dall’amministrazione solo in appello e quindi inammissibile per le ragioni sopra esposte) va comunque rilevato che nella cartella era indicata specificamente la data e la raccomandata mediante cui era stata effettuata la comunicazione e che l’interessato con l’impugnazione non si è limitato a dedurre la violazione della sequenza procedimentale ma ha contestato direttamente sia la pretesa della amministrazione sia la legittimità dell’iscrizione nel registro di cui alla l. n. 33/2009, circostanza che impone al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza o meno della pretesa senza fermarsi alla dichiarazione di nullità dell’atto consequenziale (v., tra le altre, ord. Cass. civ., sez. V, 18 gennaio 2018, n. 1144).
4.6. Infine è infondato anche il settimo motivo di ricorso con cui è stata contestata la carenza di motivazione della cartella di pagamento anche con riguardo alla determinazione degli interessi richiesti.
La cartella di pagamento risulta sufficientemente motivata in relazione al titolo delle somme richieste (di cui peraltro l’interessato era certamente a conoscenza, avendo contestato in giudizio la legittimità del prelievo) mentre l’ammontare degli interessi è ampiamente motivato sulla base dell’analitico prospetto riportato in calce alla cartella, rispetto al quale l’interessato non ha avanzato puntuali contestazioni.
5. In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, l’appello va parzialmente accolto e per l’effetto:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso introduttivo di primo grado va accolto limitatamente all’eccezione di prescrizione delle somme richieste, a titolo di capitale ed interessi, per le annate 1995/1996 e 1996/1997 e delle somme dovute a titolo di interessi per l’annata 1997/1998 risalenti ad oltre il quinquennio anteriore alla notifica della cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio (da calcolarsi tenendo conto dei periodi di sospensione ex lege della prescrizione, sopra indicati);
- conseguentemente, la cartella impugnata va annullata in parte (sull’annullamento parziale v. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2026, n. 271), con obbligo dell’amministrazione di ricalcolare le somme ancora dovute dall’appellato.
6. L’accoglimento parziale dell’appello sulla base di documentazione prodotta in sede di impugnazione giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto, disattesi altresì i motivi assorbiti in primo grado e riproposti da parte appellata ai sensi dell’art. 101 c.p.a.:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo di primo grado solo con riguardo alla prescrizione delle somme richieste, a titolo di capitale ed interessi, per le annate 1995/1996 e 1996/1997 e delle somme dovute a titolo di interessi per l’annata 1997/1998 risalenti ad oltre il quinquennio anteriore alla notifica della cartella di pagamento impugnata nel presente giudizio (da calcolarsi tenendo conto dei periodi di sospensione ex lege della prescrizione indicati in motivazione), respingendolo per il resto;
- conseguentemente annulla solo in parte la cartella impugnata, con obbligo dell’amministrazione di ricalcolare le somme ancora dovute dall’appellato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA TI, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
DA LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA LL | HA TI |
IL SEGRETARIO