TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 11021/2024 R.G.L. promossa
D A
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato Pt_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e Pt_1
difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Per_1
[...]
- ricorrente -
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE Parte_2
GALANTE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Viale della
Libertà n. 205, Palermo
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 26/05/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 19.7.2024 l' , contestando le risultanze Pt_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., che riconosceva il convenuto invalido al 75% dalla data della domanda amministrativa, mentre non anche la condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, convenne in giudizio il sig. per sentir accogliere Pt_2 le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'insussistenza di tutti i requisiti necessari per la concessione delle prestazioni richieste con il ricorso introduttivo per ATP e per l'effetto, dichiarare che il resistente non ha diritto alle indicate prestazioni o, comunque, dichiararsi l'insussistenza del requisito sanitario elemento costitutivo del diritto per il quale l'ATP svolto costituisce
1 condizione di procedibilità. Con vittoria di spese e competenze professionali o con compensazione qualora sia accertata l'insorgenza dello stato invalidante in epoca successiva alla conclusione della fase amministrativa.”.
Resistette in giudizio il sig. , contestando la fondatezza del ricorso, Pt_2 di cui chiese il rigetto e per l'effetto “Dichiarare che il ricorrente ha una riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 74% ex art.
2 e 13 L. n. 118/1971 e art. 9 D. Lgs. n. 509/1988; Riconoscere il ricorrente portatore di handicap con i connotati di gravità ex art. 3, comma 3 Legge
104/92; Dichiarare che il ricorrente è in possesso dei requisiti socio/economici richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta;
Conseguentemente, condannare i resistenti al pagamento dell'assegno mensile di invalidità in favore del sig. sin dalla presentazione della Parte_2
domanda amministrativa, avvenuta in data 15/03/2023 o, in subordine, con la differente decorrenza ritenuta conforme a giustizia;
Con vittoria delle spese, compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA, come per legge, da porsi a carico dell'Erario stante l'ammissione del ricorrente all'istituto del Gratuito Patrocinio. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi da ogni singola maturazione al soddisfo.”
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, eventualmente proposta dalla parte ricorrente e l'irrilevanza dei restanti requisiti richiesti dalla legge (disoccupazione, reddito etc..).
Ciò premesso, il ricorso va parzialmente accolto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “Per tali infermità il periziando presenta una riduzione della capacità lavorativa del
75%, valutata ai sensi del D.M. 5/2/92, a decorrere dall'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa, non riconoscendolo
2 portatore di Handicap L 104/92 ai sensi dell'art. 3 comma 3.”, “si ritiene che ricorrono i requisiti per il riconoscimento di portatore di Handicap ai sensi della legge 104 art. 3 comma 1.” (cfr. relazione in atti).
Si precisa che la condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.
104/92 era già stata riconosciuta al convenuto in fase amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Può, quindi, concludersi che è in possesso dei requisiti Parte_2 sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa (15/03/2023) e per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.104/92, ma non ai sensi del comma 3.
Il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Stante il parziale accoglimento delle domande spiegate in ricorso, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al Pt_1
pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, che dovrà essere versata allo Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio del convenuto.
Stante l'ammissione del convenuto al gratuito patrocinio, le spese relative alla sua difesa vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della Pt_1
consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che è Parte_2 in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa (15/03/2023)
e per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma
1, L.104/92.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà
a carico dell' da rifondere allo Stato, stante l'ammissione del convenuto al Pt_1
gratuito patrocinio, liquidandola in complessivi euro 1400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Pone a carico dello Stato le spese di lite sostenute dal convenuto, ammesso a gratuito patrocinio e liquidate con separato decreto.
3 Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già Pt_1
liquidate.
Così deciso in Palermo il 27/05/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 11021/2024 R.G.L. promossa
D A
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato Pt_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e Pt_1
difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Per_1
[...]
- ricorrente -
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE Parte_2
GALANTE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Viale della
Libertà n. 205, Palermo
- convenuto –
All'esito dell'udienza del 26/05/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 19.7.2024 l' , contestando le risultanze Pt_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., che riconosceva il convenuto invalido al 75% dalla data della domanda amministrativa, mentre non anche la condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, convenne in giudizio il sig. per sentir accogliere Pt_2 le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'insussistenza di tutti i requisiti necessari per la concessione delle prestazioni richieste con il ricorso introduttivo per ATP e per l'effetto, dichiarare che il resistente non ha diritto alle indicate prestazioni o, comunque, dichiararsi l'insussistenza del requisito sanitario elemento costitutivo del diritto per il quale l'ATP svolto costituisce
1 condizione di procedibilità. Con vittoria di spese e competenze professionali o con compensazione qualora sia accertata l'insorgenza dello stato invalidante in epoca successiva alla conclusione della fase amministrativa.”.
Resistette in giudizio il sig. , contestando la fondatezza del ricorso, Pt_2 di cui chiese il rigetto e per l'effetto “Dichiarare che il ricorrente ha una riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 74% ex art.
2 e 13 L. n. 118/1971 e art. 9 D. Lgs. n. 509/1988; Riconoscere il ricorrente portatore di handicap con i connotati di gravità ex art. 3, comma 3 Legge
104/92; Dichiarare che il ricorrente è in possesso dei requisiti socio/economici richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta;
Conseguentemente, condannare i resistenti al pagamento dell'assegno mensile di invalidità in favore del sig. sin dalla presentazione della Parte_2
domanda amministrativa, avvenuta in data 15/03/2023 o, in subordine, con la differente decorrenza ritenuta conforme a giustizia;
Con vittoria delle spese, compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA, come per legge, da porsi a carico dell'Erario stante l'ammissione del ricorrente all'istituto del Gratuito Patrocinio. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi da ogni singola maturazione al soddisfo.”
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, eventualmente proposta dalla parte ricorrente e l'irrilevanza dei restanti requisiti richiesti dalla legge (disoccupazione, reddito etc..).
Ciò premesso, il ricorso va parzialmente accolto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “Per tali infermità il periziando presenta una riduzione della capacità lavorativa del
75%, valutata ai sensi del D.M. 5/2/92, a decorrere dall'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa, non riconoscendolo
2 portatore di Handicap L 104/92 ai sensi dell'art. 3 comma 3.”, “si ritiene che ricorrono i requisiti per il riconoscimento di portatore di Handicap ai sensi della legge 104 art. 3 comma 1.” (cfr. relazione in atti).
Si precisa che la condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.
104/92 era già stata riconosciuta al convenuto in fase amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Può, quindi, concludersi che è in possesso dei requisiti Parte_2 sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa (15/03/2023) e per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.104/92, ma non ai sensi del comma 3.
Il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Stante il parziale accoglimento delle domande spiegate in ricorso, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al Pt_1
pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, che dovrà essere versata allo Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio del convenuto.
Stante l'ammissione del convenuto al gratuito patrocinio, le spese relative alla sua difesa vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della Pt_1
consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che è Parte_2 in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa (15/03/2023)
e per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma
1, L.104/92.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà
a carico dell' da rifondere allo Stato, stante l'ammissione del convenuto al Pt_1
gratuito patrocinio, liquidandola in complessivi euro 1400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Pone a carico dello Stato le spese di lite sostenute dal convenuto, ammesso a gratuito patrocinio e liquidate con separato decreto.
3 Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già Pt_1
liquidate.
Così deciso in Palermo il 27/05/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
4