Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 01/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n° 673/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rosati ed Parte_1
elettivamente domiciliata nello studio del medesimo in Chieti alla via T. Scaraviglia n. 106, giusta procura speciale allegata in atti;
- ricorrente -
e
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Della Rocca e Renato Controparte_2
Renzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Pescara, alla Via Tirino,
n. 8, in virtù di procura in atti;
- resistente -
e
, rappresentato e difeso dagli Controparte_3
avv.ti Roberta Del Sordo, Cristina Grappone e Armando Gambino, giusta procura generale alle liti
Notar in Fiumicino (RM) in data 23.01.2023 n. rep. 37590 – raccolta 7131; Persona_1
-resistente- avente ad oggetto: risarcimento danni.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante indicata in epigrafe, premesso:
Cooperative Sociali con la qualifica di impiegata di concetto;
-che con comunicazione del 07.12.2021 la le intimava l'esclusione da socia e la CP_1
risoluzione del rapporto lavorativo ai sensi degli artt. 2533 c.c. e 6 co. 1 dello Statuto della
Cooperativa;
-che avverso l'estromissione ed il licenziamento promuoveva impugnativa ai sensi dell'art. 18 St.
Lav. innanzi al Tribunale di Lanciano e che il relativo giudizio di opposizione RG 598/2022 veniva definito con sentenza n. 135/2023 del 20.04.2023;
-che pendente il giudizio il 30.01.2023 veniva assunta con contratto a tempo indeterminato presso la
Coop. Domys, per cui l'oggetto delle domande introdotte in via principale e sussidiaria veniva limitato con la comparsa conclusionale del 10.03.2023 alla sola tutela ripristinatoria dello status di socia e risarcitoria avendo perso interesse alla ricostituzione del rapporto lavorativo;
-che con sentenza n. 135/2023 depositata il 20.04.2023 il Giudice del Lavoro accoglieva l'opposizione dichiarando l'illegittimità della delibera di esclusione, ordinando la ricostituzione del rapporto associativo e di lavoro e riconoscendole il diritto al risarcimento del danno “secondo gli ordinari criteri”;
-che con pec diffidava quindi la al pagamento dell'importo di € 32.185,11 a titolo CP_1
risarcitorio del danno, ma che alla richiesta bonaria la Cooperativa non dava alcun seguito;
-che nelle more la pronuncia veniva reclamata innanzi alla Corte d'Appello de L'Aquila che, con sentenza n. 372 del 25.09.2023, confermava le statuizioni del Giudice del Lavoro;
ha adito l'intestato Tribunale così concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro, ogni contraria difesa ed eccezione respinta, condannare la resistente al risarcimento del danno da illegittimo licenziamento da Controparte_1 quantificare nell'importo di € 32.185.00 a titolo di retribuzioni impagate, di cui € 25.459,31 a titolo di retribuzioni mensili da dicembre 2021 a gennaio 2023, € 2.151,16 a titolo di ratei retributivi di
Tredicesima mensilità, € 2.150,92 per ferie non godute, € 330,47 per indennità di festività soppresse ed € 2.093,24 a titolo di TFR maturato nel periodo, oltre ad € 5.000,00 a titolo di danno alla professionalità, e quindi nell'importo complessivo di € 37.185,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo.
Voglia altresì condannare la ricorrente al pagamento in favore dell' – terzo interessato – dei CP_3
contributi maturati e non versati da dicembre 2022 a gennaio 2023.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Con memoria si è costituita in giudizio la società eccependo che la sentenza n. 135/2023 nulla ha statuito sotto il profilo risarcitorio, tanto che la stessa parte ricorrente ne ha dato atto nel giudizio di appello con la propria memoria di costituzione, e che sul punto non è stato proposto appello incidentale dalla ricorrente, per cui in assenza di proposizione del rimedio previsto in caso di omessa pronuncia il nuovo giudizio proposto risulta improponibile, oltre che infondato nel merito.
Con memoria si è costituito in giudizio l' chiedendo di pronunciare sentenza secondo Giustizia CP_3 ed in caso di accoglimento del ricorso di condannare la alla Controparte_1
regolarizzazione contributiva con ogni consequenziale pronuncia di legge.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, è stata fissata l'udienza di decisione disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Indi, all'esito del deposito delle predette note, in data odierna la causa è decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
La domanda spiegata è inammissibile per le seguenti considerazioni.
Dalla compiuta disamina della sentenza n. 135/2023 resa da questo Tribunale emerge chiaramente come la stessa con contenga alcuna statuizione in ordine alla domanda risarcitoria pur spiegata dalla parte ricorrente, né nella parte dispositiva, né nella parte motiva.
Né una tale statuizione è contenuta nel passo di motivazione di pagina 9 della sentenza valorizzato dalla difesa di parte ricorrente a sostegno della sua prospettazione (“L'apparato rimediale in punto di conseguenze economiche connesse all'illegittimità del recesso sarà in questo caso quello di regola previsto dall'ordinamento per le ipotesi in cui venga affermata la giuridica continuità del rapporto di lavoro di fatto interrotto per cui all'effetto ripristinatorio sarà possibile affiancare, in presenza dei relativi presupposti e ferma la necessità della costituzione in mora della società, la tutela risarcitoria secondo gli ordinari criteri”), il quale si inserisce nel più ampio contesto della ricostruzione in termini giuridici della fattispecie in esame e, nella specie, dei rapporti tra delibera di esclusione e risoluzione del rapporto lavorativo e dell'individuazione delle tutele applicabili a seconda dei casi concreti.
Non avendo la parte ricorrente proposto appello per far valere l'omessa pronuncia per violazione dell'art. 112 c.p.c. la domanda dev'essere necessariamente dichiarata inammissibile, non potendo la richiesta risarcitoria essere fatta valere con un ricorso separato.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo sulla base delle tabelle allegate al D.M.
147/2022 avuto riguardo al valore della controversia e alla concreta attività espletata dalle parti nel giudizio e riducendo i valori medi del 50%, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
Tenuto conto della particolare posizione dell' le spese del giudizio possono essere compensate CP_3
nei suoi confronti.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara il ricorso inammissibile;
-condanna la ricorrente a rifondere alla società resistente le spese del presente giudizio, liquidate in
€. 3.688,5, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge;
-compensa le spese del giudizio nei confronti dell' . CP_3
Così deciso il 01.04.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -