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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/03/2024, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 107/2024 V.G.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Proia Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 107/2024 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 12 febbraio 2024 da:
( , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma (RM), viale delle Milizie, 9, presso lo studio dell'avv. Paride Sforza che lo rappresenta e difende per procura depositata in atti nonché
( ), elettivamente domiciliata in Roma Parte_2 C.F._2
(RM), viale delle Milizie, 9, presso lo studio dell'avv. Paride Sforza che la rappresenta e difende per procura depositata in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti chiedono dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso dalle stesse sottoscritto e depositato in atti in data 12 febbraio 2024.
1 Tali condizioni prevedono:
1 I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto.
2 La casa coniugale sita in Pescina (AQ), alla via Pignanici n. 997/snc, di proprietà del sig.
, rimarrà assegnata allo stesso e la sig.ra se ne allontanerà a seguito della Parte_1 Pt_2 definitiva ristrutturazione dell'immobile/casa paterna, sita in Pescina (AQ) alla via Berardo
Iulianella n.24, comunque entro e non oltre 12 mesi dalla comparizione delle parti dinanzi al
Tribunale per la prima udienza davanti al Giudice;
3 I figli minori, e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 quali collaboreranno per la loro cura, crescita ed educazione e assumeranno congiuntamente ogni responsabilità e decisione per la miglior tutela degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Le caratteristiche del caso concreto (quali l'età dei minori, gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, la disponibilità di abitazioni dignitose per la crescita dei figli, ecc.) fanno sì che i minori e possano essere collocati presso ciascun genitore con una permanenza Per_1 Per_2 regolata da una suddivisione temporale paritetica.
Per favorire quanto sopra, la madre continuerà a risiedere, unitamente al sig. , presso Parte_1
l'abitazione in Pescina (AQ), alla via Pignanici n. 997/snc fino all'ultimazione della ristrutturazione della casa paterna, sita sempre in Pescina (AQ), allontanandosene una volta una volta terminati i lavori e spostando, in tale momento, la propria residenza;
I minori verranno collocati presso l'uno o l'altro dei genitori secondo lo schema di seguito riportato: settimana Lun. Mart. Ven. Sab. Dom. CP_1
1 Madre Madre Padre Padre Madre Padre Padre
2 Madre Madre Padre Padre Padre Madre Madre
3 Madre Madre Padre Padre Madre Padre Padre
4 Madre Madre Padre Padre Padre Madre Madre
4 Nel giorno di propria pertinenza, ciascun genitore dovrà prelevare i figli da scuola e ivi riaccompagnarli nel giorno di pertinenza dell'altro genitore, così da garantire un eguale numero di pernottamenti presso il padre e presso la madre;
5 Per quel che concerne le festività natalizie, suddivise in due periodi rispettivamente compresi tra il 23 ed il 30 dicembre e tra il 31 dicembre e il 6 febbraio, verranno trascorse con i genitori
2 ad anni alterni (il primo periodo con il padre e il secondo con la madre, e viceversa), Per l'anno
2024 trascorreranno il Natale con il padre ed il Capodanno con la madre;
6 Per le festività pasquali, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. Per l'anno 2024 trascorreranno la Pasqua e la
Pasquetta con la madre;
7 Le vacanze estive saranno organizzate in modo da prevedere un periodo di 15 giorni consecutivi per ogni mese, durante il quale i bambini staranno con il padre e con la madre. Sarà cura dei genitori concordare tra loro tali periodi entro il 31 maggio di ogni anno, in modo da consentire di organizzare periodi di vacanza con i figli, di analoga durata;
8 I minori trascorreranno altresì il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiato mentre, per quanto concerne il loro compleanno, verrà trascorso con entrambi i genitori, se possibile, oppure con il genitore presso cui risulteranno collocati tale giorno;
?
9 In caso di contrattempi e/o imprevisti o di impedimenti dovuti a ragioni di lavoro, i genitori s'impegnano reciprocamente a dare adeguata comunicazione della variazione con preavviso di un giorno, ove possibile. Parimenti, i genitori s'impegnano a favorire l'eventuale recupero degli incontri con i minori qualora non potessero avere luogo nei giorni e tempi stabiliti per imprevisti o contrattempi.
Le parti devono farsi reciproco obbligo di comunicarsi sempre i loro recapiti, anche telefonici, mettendosi a conoscenza di eventuali spostamenti in località diverse dal luogo di residenza, quando hanno con sé i figli.
10 Le condizioni suindicate che comportano un regime di affidamento condiviso, caratterizzato da collocamento paritario dei minori presso ciascun genitore, implicano che non vi sia necessità di provvedere in merito ad eventuali esborsi per il mantenimento ordinario in favore dell'uno o dell'altro genitore. Nei periodi di collocamento, ogni genitore provvederà alle spese ordinarie dei propri figli;
11 Le spese straordinarie sostenute per i minori saranno ripartite tra i coniugi nella misura del
50%, secondo Protocollo di Intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli di cui all'intestato Tribunale. Ove la spesa fosse di importo eccessivamente oneroso, ciascun genitore provvederà al pagamento anticipato del proprio 50%, dietro esibizione di preventivo;
12 Le parti, concordemente, dichiarano che gli importi di cui all'Assegno Unico saranno fruiti nella misura del 50% ciascuno;
3 13 In considerazione dell'attuale stato di occupazione lavorativa di entrambi i coniugi, non si necessita di alcuna pronuncia in merito al mantenimento in favore dell'uno o dell'altro;
14 Avendo provveduto, la sig.ra , alla ristrutturazione dell'immobile/casa coniugale Pt_2 sito in Pescina (AQ) alla via Pignanici 997/snc, nonché all'acquisto dell'arredamento ivi presente, il sig. si impegna a riconoscere alla stessa la somma di euro 15.000,00, da Parte_1 versare entro e non oltre giorni 15 dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale per l'udienza;
15 I ricorrenti autorizzano le autorità competenti al rilascio dei loro passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, esprimendo fin da ora il proprio assenso;
16 I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che – ad eccezione di quanto previsto sopra – non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12 febbraio 2024 i coniugi, e Parte_1 Pt_2
, deducendo di aver contratto matrimonio concordatario in data 9 giugno
[...]
2012 e che, da tale unione, sono nati i figli (nato in [...], il 20 novembre Per_1
2012) e (nato ad [...], il [...]), hanno adito congiuntamente Per_2
l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza del 20 marzo 2024 i coniugi, comparsi personalmente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni di cui al ricorso depositato in atti. Il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni riportandosi all'accordo e chiedendo l'accoglimento delle condizioni ivi stabilite.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili
4 in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose del superiore interesse dei figli della coppia, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA e OMOLOGA la separazione personale tra (nato a [...]
Pescina (AQ), il 30 luglio 1975) e (nata a [...] il 19 settembre Parte_2
1985) alle condizioni di cui all'accordo sopra riportate.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Pescina (AQ) (atto n.
7 - parte II - Serie A - Anno 2012).
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.
Il Presidente Il Giudice estensore dott.ssa Maria Proia dott.ssa Francesca Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione della tirocinante ex art. 73 dott.ssa Francesca Errichelli.
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Proia Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 107/2024 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 12 febbraio 2024 da:
( , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma (RM), viale delle Milizie, 9, presso lo studio dell'avv. Paride Sforza che lo rappresenta e difende per procura depositata in atti nonché
( ), elettivamente domiciliata in Roma Parte_2 C.F._2
(RM), viale delle Milizie, 9, presso lo studio dell'avv. Paride Sforza che la rappresenta e difende per procura depositata in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti chiedono dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso dalle stesse sottoscritto e depositato in atti in data 12 febbraio 2024.
1 Tali condizioni prevedono:
1 I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto.
2 La casa coniugale sita in Pescina (AQ), alla via Pignanici n. 997/snc, di proprietà del sig.
, rimarrà assegnata allo stesso e la sig.ra se ne allontanerà a seguito della Parte_1 Pt_2 definitiva ristrutturazione dell'immobile/casa paterna, sita in Pescina (AQ) alla via Berardo
Iulianella n.24, comunque entro e non oltre 12 mesi dalla comparizione delle parti dinanzi al
Tribunale per la prima udienza davanti al Giudice;
3 I figli minori, e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2 quali collaboreranno per la loro cura, crescita ed educazione e assumeranno congiuntamente ogni responsabilità e decisione per la miglior tutela degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Le caratteristiche del caso concreto (quali l'età dei minori, gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, la disponibilità di abitazioni dignitose per la crescita dei figli, ecc.) fanno sì che i minori e possano essere collocati presso ciascun genitore con una permanenza Per_1 Per_2 regolata da una suddivisione temporale paritetica.
Per favorire quanto sopra, la madre continuerà a risiedere, unitamente al sig. , presso Parte_1
l'abitazione in Pescina (AQ), alla via Pignanici n. 997/snc fino all'ultimazione della ristrutturazione della casa paterna, sita sempre in Pescina (AQ), allontanandosene una volta una volta terminati i lavori e spostando, in tale momento, la propria residenza;
I minori verranno collocati presso l'uno o l'altro dei genitori secondo lo schema di seguito riportato: settimana Lun. Mart. Ven. Sab. Dom. CP_1
1 Madre Madre Padre Padre Madre Padre Padre
2 Madre Madre Padre Padre Padre Madre Madre
3 Madre Madre Padre Padre Madre Padre Padre
4 Madre Madre Padre Padre Padre Madre Madre
4 Nel giorno di propria pertinenza, ciascun genitore dovrà prelevare i figli da scuola e ivi riaccompagnarli nel giorno di pertinenza dell'altro genitore, così da garantire un eguale numero di pernottamenti presso il padre e presso la madre;
5 Per quel che concerne le festività natalizie, suddivise in due periodi rispettivamente compresi tra il 23 ed il 30 dicembre e tra il 31 dicembre e il 6 febbraio, verranno trascorse con i genitori
2 ad anni alterni (il primo periodo con il padre e il secondo con la madre, e viceversa), Per l'anno
2024 trascorreranno il Natale con il padre ed il Capodanno con la madre;
6 Per le festività pasquali, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. Per l'anno 2024 trascorreranno la Pasqua e la
Pasquetta con la madre;
7 Le vacanze estive saranno organizzate in modo da prevedere un periodo di 15 giorni consecutivi per ogni mese, durante il quale i bambini staranno con il padre e con la madre. Sarà cura dei genitori concordare tra loro tali periodi entro il 31 maggio di ogni anno, in modo da consentire di organizzare periodi di vacanza con i figli, di analoga durata;
8 I minori trascorreranno altresì il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiato mentre, per quanto concerne il loro compleanno, verrà trascorso con entrambi i genitori, se possibile, oppure con il genitore presso cui risulteranno collocati tale giorno;
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9 In caso di contrattempi e/o imprevisti o di impedimenti dovuti a ragioni di lavoro, i genitori s'impegnano reciprocamente a dare adeguata comunicazione della variazione con preavviso di un giorno, ove possibile. Parimenti, i genitori s'impegnano a favorire l'eventuale recupero degli incontri con i minori qualora non potessero avere luogo nei giorni e tempi stabiliti per imprevisti o contrattempi.
Le parti devono farsi reciproco obbligo di comunicarsi sempre i loro recapiti, anche telefonici, mettendosi a conoscenza di eventuali spostamenti in località diverse dal luogo di residenza, quando hanno con sé i figli.
10 Le condizioni suindicate che comportano un regime di affidamento condiviso, caratterizzato da collocamento paritario dei minori presso ciascun genitore, implicano che non vi sia necessità di provvedere in merito ad eventuali esborsi per il mantenimento ordinario in favore dell'uno o dell'altro genitore. Nei periodi di collocamento, ogni genitore provvederà alle spese ordinarie dei propri figli;
11 Le spese straordinarie sostenute per i minori saranno ripartite tra i coniugi nella misura del
50%, secondo Protocollo di Intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli di cui all'intestato Tribunale. Ove la spesa fosse di importo eccessivamente oneroso, ciascun genitore provvederà al pagamento anticipato del proprio 50%, dietro esibizione di preventivo;
12 Le parti, concordemente, dichiarano che gli importi di cui all'Assegno Unico saranno fruiti nella misura del 50% ciascuno;
3 13 In considerazione dell'attuale stato di occupazione lavorativa di entrambi i coniugi, non si necessita di alcuna pronuncia in merito al mantenimento in favore dell'uno o dell'altro;
14 Avendo provveduto, la sig.ra , alla ristrutturazione dell'immobile/casa coniugale Pt_2 sito in Pescina (AQ) alla via Pignanici 997/snc, nonché all'acquisto dell'arredamento ivi presente, il sig. si impegna a riconoscere alla stessa la somma di euro 15.000,00, da Parte_1 versare entro e non oltre giorni 15 dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale per l'udienza;
15 I ricorrenti autorizzano le autorità competenti al rilascio dei loro passaporti e dei documenti validi per l'espatrio, esprimendo fin da ora il proprio assenso;
16 I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che – ad eccezione di quanto previsto sopra – non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12 febbraio 2024 i coniugi, e Parte_1 Pt_2
, deducendo di aver contratto matrimonio concordatario in data 9 giugno
[...]
2012 e che, da tale unione, sono nati i figli (nato in [...], il 20 novembre Per_1
2012) e (nato ad [...], il [...]), hanno adito congiuntamente Per_2
l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza del 20 marzo 2024 i coniugi, comparsi personalmente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni di cui al ricorso depositato in atti. Il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni riportandosi all'accordo e chiedendo l'accoglimento delle condizioni ivi stabilite.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili
4 in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose del superiore interesse dei figli della coppia, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA e OMOLOGA la separazione personale tra (nato a [...]
Pescina (AQ), il 30 luglio 1975) e (nata a [...] il 19 settembre Parte_2
1985) alle condizioni di cui all'accordo sopra riportate.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Pescina (AQ) (atto n.
7 - parte II - Serie A - Anno 2012).
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.
Il Presidente Il Giudice estensore dott.ssa Maria Proia dott.ssa Francesca Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione della tirocinante ex art. 73 dott.ssa Francesca Errichelli.
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