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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5084 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 5.2.25
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. ESPOSITO MARIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 23/10/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza CP_ dalla domanda amministrativa;
L' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
veniva disposta la trattazione scritta della controversia ex art 127 ter c.p.c. ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte dei procuratori delle parti di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario al fine dell'ottenimento della prestazione richiesta (cfr CTU in atti )
Il consulente ha evidenziato come la sig.ra esegua i cambi posturali in maniera autonoma, non Parte_1 abbia difficoltà nel mantenimento della stazione eretta e nella deambulazione e non abbia presentato all'esame clinico deficit intellettivi e cognitivi, precisava inoltre che nonostante la presenza di plurime certificazioni (del 14.4.23 28.4.23 ed 8.4.24) attestanti la sussistenza di un disturbo depressivo maggiore con caratteristiche psicotiche ed il trattamento farmacologico in atto con antidepressivi e ansiolitici
(attestati da prescrizioni farmacologiche del 9.2.23, 28.4.23 e del 22.2.24) e che la visita specialistica neurologica del 14.6.24 evidenziava solo cerebrovasculopatia sottocorticale cronica con deficit mnesico- attentivo e rallentamento ideomotorio e che alla visita erano stati riscontrati segni iniziali della patologia
(deficit di memoria all'esame clinico, deficit mnesico attentivi e rallentamento ideomotorio alla visita neurologica) che erano comunque in linea con l'età e tali da non inficiare la possibilità di determinarsi autonomamente al compimento degli atti quotidiani;
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa oltre che la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Spese di lite compensate tra le parti tenendo conto in ogni caso della controvertibilità dei giudizi medici
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5084 /2024
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (dott. ) in Persona_1 euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 06/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 5.2.25
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. ESPOSITO MARIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 23/10/2024 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza CP_ dalla domanda amministrativa;
L' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
veniva disposta la trattazione scritta della controversia ex art 127 ter c.p.c. ed oggi, ritenuto inopportuno disporre nuova CTU la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito da parte dei procuratori delle parti di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta;
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario al fine dell'ottenimento della prestazione richiesta (cfr CTU in atti )
Il consulente ha evidenziato come la sig.ra esegua i cambi posturali in maniera autonoma, non Parte_1 abbia difficoltà nel mantenimento della stazione eretta e nella deambulazione e non abbia presentato all'esame clinico deficit intellettivi e cognitivi, precisava inoltre che nonostante la presenza di plurime certificazioni (del 14.4.23 28.4.23 ed 8.4.24) attestanti la sussistenza di un disturbo depressivo maggiore con caratteristiche psicotiche ed il trattamento farmacologico in atto con antidepressivi e ansiolitici
(attestati da prescrizioni farmacologiche del 9.2.23, 28.4.23 e del 22.2.24) e che la visita specialistica neurologica del 14.6.24 evidenziava solo cerebrovasculopatia sottocorticale cronica con deficit mnesico- attentivo e rallentamento ideomotorio e che alla visita erano stati riscontrati segni iniziali della patologia
(deficit di memoria all'esame clinico, deficit mnesico attentivi e rallentamento ideomotorio alla visita neurologica) che erano comunque in linea con l'età e tali da non inficiare la possibilità di determinarsi autonomamente al compimento degli atti quotidiani;
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa oltre che la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Spese di lite compensate tra le parti tenendo conto in ogni caso della controvertibilità dei giudizi medici
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5084 /2024
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
CP_ Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato (dott. ) in Persona_1 euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 06/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale