TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/11/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3531/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3531/2024 r.g.a.c. trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025 ai sensi del'articolo 281 secies c.p.c. TRA (P. Iva Parte_1
), in persona del Commissario liquidatore p.t., con sede in P.IVA_1 Savoia di Lucania (PZ) alla C.da Perolla n. 73, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Nino Rocco Venece (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._1 in Villa d'Agri di Marsicovetere (PZ) alla via Nazionale n. 65
- RICORRENTE -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: Controversie contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine di cui al capo VI del d.lgs. 30/2005
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 30.09.2024 e notificato in data 28.11.2024, l'odierno ricorrente impugnava il parere di congruità, di cui al prot. n. PG 225, emes-so, in data 06.03.2024, dall'Ordine degli Ingegneri di Potenza, in favore dell'Ing. , per la somma di euro Controparte_1 11.400,94, oltre oneri di legge. Parte ricorrente eccepiva: 1) la nullità del parere di congruità per violazione del procedimento di cui all'art. 7 legge 241/1990 e artt. 8, 9 e 18 delle Linee Guida sul funzionamento delle Com-missioni e Procedura per il rilascio dei pareri approvati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 08.07.2015; 2) la nullità del parere di congruità per insussistenza di un legittimo incarico pro-fessionale, l'irrilevanza della delibera della G.E. della n. 83 del 23.01.1990 nonché l'assenza di un Parte_1 contratto scritto;
3) l'estinzione di qualsivoglia diritto preteso da parte dell'Ing.
per intervenuta prescrizione decennale essendo decorso il Controparte_1 termine di cui all'art. 2946 c.c.; 4) la ricorrenza dei presupposti della “responsabilità aggravata” di cui all'art. 96 c.p.c.. Parte ricorrente rassegnava, quindi, le conclusioni chiedendo al Giudice adito, in acco-glimento della spiegata opposizione e respinta ogni contraria richiesta, di accertare e dichiarare, in via principale, la nullità del parere di congruità per violazione del proce-dimento di cui all'art. 7 della legge 241/1990 e artt. 8, 9 e 18 delle Linee Guida sul funzionamento delle Commissioni e Procedura per il rilascio dei pareri approvate dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 08.07.2015; in via subordinata, la nulli-tà del parere di congruità per insussistenza di un legittimo incarico per mancanza di un contratto scritto di affidamento dell'incarico professionale;
in via ulteriormente su-bordinata, dichiarare estinto per intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. ogni preteso ed eventuale diritto maturato dall'Ing. CP_1 ; di condannare l'Ing. per responsabilità aggravata
[...] Controparte_1 al pagamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento danni o di altra somma ritenuta giusta ed equa anche ex art. 1226 c.c., con vittoria di competenze e spese del giudizio.
Il Giudice, con decreto del 27.11.2024, fissava l'udienza di prima comparizione in data 08.01.2025, con termine per la costituzione del convenuto sino a dieci giorni prima dell'udienza assegnando alla parte ricorrente, per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, termine fino a trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto. All'udienza del 08.01.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice, considerato che parte resistente non si era costituita in giudizio, invitava parte ricorrente a depositare le ricevute di consegna e di accettazione nelle modalità previste dalla legge al fine di verificare la validità della notifica effettuata e rinviava la causa, per la verifica, all'udienza del 28.02.2025, disponendone la trattazione scritta. Alla ridetta udienza, il Giudice, visto l'avvenuto deposito della ricevuta di consegna e di accettazione ai fini della regolarità della notifica, rilevato che nel ricorso introduttivo non risultavano articolate prove costituende, dichiarava la contumacia del resistente e Controparte_1 rinviava la causa, per discussione, all'udienza cartolare del 22.10.2025 nella quale tratteneva la causa in decisione senza termini in ragione del rito azionato.
- 2 -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
1. Sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. Si premette che il parere di congruità emesso dall'Ordine professionale non è vinco-lante per il Giudice e che, anzi, è sufficiente una contestazione, anche generica, ad in-vestire il medesimo del potere-dovere di verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a determinare l'onere probatorio a carico del professionista in or-dine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa.
Ciò in quanto si ritiene che la valenza probatoria della parcella sia limitata alla sola sede monitoria, dunque, ai fini dell'ingiunzione mentre “non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudi-zio di opposizione nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente o alla rispondenza ad essa delle somme richieste” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 4 ottobre 2016 (data ud. 14 settem-bre 2016), n. 19800)
Nel caso in discorso, deve ritenersi sicuramente soddisfatto l'onere di contestazione richiesto affinché si determini il suddetto onere probatorio a carico del professionista, considerato il tenore delle contestazioni mosse da parte ricorrente, niente affatto gene-riche, che hanno ricevuto conferma anche alla luce delle risultanze documentali versa-te in atti i cui esisti - invero - depongono a favore delle allegazioni dell'Amministrazione procedente.
Infatti, a fronte di tali contestazioni, l'Ing. , non Controparte_1 prendendo parte al giudizio de quo, ha mancato di fornire gli elementi in grado di superare l'inesistenza dell'accordo economico e, quindi, delle pattuizioni contrattuali invocati da controparte non assolvendo, in siffatta maniera, all'onere probatorio sullo stesso incombente.
2. Sulla domanda principale La vicenda de qua trae origine dalla richiesta avanzata da parte dell'Ing. , nei confronti della , Controparte_1 Parte_1 della corresponsione di un importo pari a euro 11.400,94, oltre oneri di legge, per lavori riguardanti la “Progetta-zione di massima relativa alla costruzione di un Maneggio nell'area industriale del Comune di Tito su incarico della con sede in Savoia di Lucania”, eseguiti in Parte_1
- 3 -
adempimento all'incarico affidatogli con delibera dell'Ente n. 83 del 23.01.1990.
Tanto assumendo la validità di detta delibera ed evidenziando che essa equivaleva a stipula del contratto di affidamento dell'incarico professionale (cfr. pag. 1 all. 3 ricor-so e pag. 1 all. 4 ricorso), ottenuto il parere di congruità dell'Ordine degli Ingegneri di Potenza (cfr. pagg. 3 e 4 all. 3 ricorso), l'Ing.
, ritenuto che lo stesso costituisse titolo esecutivo, ne Controparte_1 ingiungeva il pagamento all'odierna ricorrente (cfr. all. 9 ricorso).
Di contro e sul punto, l'Ente ricorrente ha eccepito la illegittimità e la nullità dell'anzidetta delibera, atteso che nella stessa nulla era stato previsto circa l'ammontare dei compensi dovuti al professionista a titolo di corrispettivo della pre-stazione professionale né erano stati individuati i mezzi finanziari concretamente di-sponibili per il pagamento del compenso.
Difatti, sostiene parte ricorrente, che la deliberazione della Giunta Esecutiva della ex era stata assunta ai sensi Parte_1 dell'art. 140 dell'allora vigente T.U. n. 148 del 04.02.2015 senza la relativa copertura finanziaria e, salvo ratifica del Consiglio Comunitario, da organo incompetente (cfr. pag. 1 all. 8 ricorso).
Ma vi è di più. Detta delibera veniva annullata dalla Sezione di Controllo di Potenza con la successiva deliberazione di cui al prot. n. 6983 - Reg. n. 8911 del 06.04.1990 acquisita agli atti della in Parte_1 data 09.05.1990 al prot. n. 2909 (cfr. all. 10 ricorso), la quale rilevava “la illegittimità dell'atto per mancanza di presupposti, in quanto, il disposto incarico, andava conferito preventivamente” nonché “la mancanza dei concreti mezzi finanziari con cui fronteggiare la relativa spesa” (cfr. pag. 1 all. 10 ricorso).
Tanto chiarito, occorre muovere dall'esame del quadro normativo che, nel tempo, ha dato rilievo alla mancanza dell'impegno di spesa per gli atti posti in essere da enti lo-cali per individuarne la relativa disciplina.
In particolare, giova ricordare le disposizioni contenute nel R.D. n. 383 del 1934, relative a comuni, province ed enti locali ivi indicati e segnatamente l'art. 284 (“Le deliberazioni dei comuni, delle province e dei consorzi, che importino spese, devono indi-care l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte”) - e l'art. 288 (“Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali, o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti, o che contengano violazioni di legge”).
- 4 -
Tali disposizioni sono state interpretate dalla Corte Suprema di Cassazione nel senso che gli enti non possono assumere obbligazioni senza rendersi conto del loro ammon-tare e senza conoscere se e come farvi fronte, dovendo indicare nelle relative delibera-zioni, a pena di nullità, l'ammontare di esse e i mezzi per sostenerle. (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 10 giugno 2005 (data ud. 17 febbraio 2005), n. 12195; Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 28 giugno 2005 (data ud. 17 febbraio 2005), n. 13831, rv. 581475; Cass. civ., sez. I, sent. del 4 aprile 2008 (data ud. 20 febbraio 2008), n. 8730, rv. 602464)
Pertanto, deve ritenersi nullo il contratto di incarico professionale stipulato da un ente pubblico, da un lato, e un privato, dall'altro, ogni volta che risulti la nullità della delibera a monte della sua stipulazione per mancata previsione dell'ammontare del compenso e dei mezzi per farvi fronte.
Nella motivazione della sentenza, la Corte ha, altresì, precisato che, se i vizi della de-libera e, più in generale della fase amministrativa, sono privi di incidenza sul contratto stipulato in forza di essa ove rendano la delibera stessa soltanto annullabile, ciò non può dirsi in presenza di una violazione di legge che ne comporti la nullità, atteso il collegamento tra delibera e contratto, poiché la delibera a contrarre s'inserisce come passaggio obbligato nell'iter di formazione della volontà contrattuale della parte pubblica, cosicché la sua nullità (come la sua mancanza) si riflette necessariamente sulla validità del contratto. (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. I, sent. del 2 luglio 2008, n. 18144, rv. 604249), Cass. civ., sez. I, sent. del 29 ottobre 2009 (data ud. 3 luglio 2009), n. 22922)
Ancora, è stato puntualizzato che la sostanza della disciplina, nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, non è mutata a seguito dell'introduzione dell'art. 23 d.l. n. 66 del 1989. Tale disposizione, infatti, al comma terzo del primo periodo, prevede che: “a tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettua-zione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste alla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non sussista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di revisione, da comunicare ai terzi interessati.” Il successivo comma quarto stabilisce: “nel caso in cui vi si stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rap-porto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministrazione o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni.”
- 5 -
Il Supremo Consesso, quindi, a fronte di tale nuova disciplina ha affermato che, in te-ma di obbligazioni della P.A., l'inserimento del contratto d'opera professionale di cd. copertura finanziaria - in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento - non consente di derogare alle procedure di spesa di cui al d.l. 2 marzo 1989, n. 66 art. 23, co. 3 e 4, convertito in legge, con modificazioni dalla l. 24 aprile 1989, n. 111, art. 1, co. 1, che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento. Sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno. (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 18 dicembre 2014 (data ud. 4 novembre 2014), n. 26657)
Orbene, dovendosi, per quanto detto, applicare al caso concreto la disciplina di cui all'art. 284 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, necessita chiarire il significato di
“le deliberazioni dei Comuni (…) che importino spese devono indicare (…) i mezzi per farvi fronte”.
La questione è quella di stabilire se il mezzo per far fronte alla spesa debba essere pre-cisamente indicato e debba essere già attuale al momento dell'adozione della delibera, ovvero se esso possa essere indicato, alternativamente, ipoteticamente, e determinato in un tempo successivo.
La questione è stata risolta dalla seconda sezione della Corte di Cassazione con la sen-tenza n. 21763 del 27 ottobre 2016, nella quale è stato ritenuto che “l'unica interpreta-zione aderente al dettato della legge e alla volontà del legislatore sia quella secondo cui il mezzo per far fronte alla spesa deve essere precisamente individuato e già attua-le; mentre tradirebbe il precetto normativo un'interpretazione che consentisse all'ente pubblico di indicare solo le possibili vie per la copertura della spesa, ma di tale co-pertura non vi fosse certezza né in ordine all'an né in ordine alla fonte.” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 27 ottobre 2016 (data ud. 14 settembre 2016), n. 21763)
Per la giurisprudenza della Cassazione, dunque, la mancata precisa indicazione dell'impegno di spesa e della misura di questa nella delibera che approva le opere da realizzare e prevede i compensi ai progettisti, ne comporta la nullità che si estende al contratto o al disciplinare ad essa collegato, in armonia con l'intenzione del legislatore di limitare gli abusi degli enti locali nell'assunzione di obblighi di spesa eccedenti i mezzi a loro disposizione, in ragione dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario, e, quindi, al buon andamento della P.A. (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. del 17 luglio 2013 (data ud. 16 maggio 2013), n. 17469, rv. 627394; vd.
- 6 -
nello stesso senso ex plrurimis Cass. civ., sez. I, ord. del 24 settembre 2018 (data ud. 6 luglio 2018), n. 22481, rv. 650920-01; Cass. civ., sez. III, ord. del 23 agosto 2018 (data ud. 11 maggio 2018), n. 21010, rv. 650184-01)
Analogamente, Cassazione n. 3827/2023 ha ritenuto che, alla luce in particolare di quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 26657/2014 (che hanno sancito il divieto, per i comuni, in base al d.l. n. 66 del 1989, art. 23, co. 3 e 4, di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previ-sione), la delibera di un comune o di un ente pubblico carente di attestazione di regola-re copertura finanziaria è affetta da nullità, in ragione della inderogabilità del d.l. n. 66 del 1989, art. 23, co. 3 e 4, conv. dalla l. n. 144 del 1989, art. 1, co. 1, riprodotto nel d.lgs. n. 77 del 1995, art. 35, e oggi refluito nel d.lgs. n. 267 del 2000, art. 191, che so-no posti a presidio della correttezza dell'agire della Pubblica Amministrazione. (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. dell'8 febbraio 2023, n. 3827)
Ragione per cui, la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista deve indicare l'ammontare della spesa mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (spese generali, tecniche, per compensi professionali ecc.) e i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e distinti analiticamente così da creare un doppio congiunto (non alternativo) indice di riferimento che vincola l'o-perato dell'ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente. (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. del 24 settembre 2018 (data ud. 6 luglio 2018), n. 22481, rv. 650920-01).
Ciò perché l'esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la pubblica amministrazione contraente si pone dunque quale presupposto per la forma-zione di una valida volontà negoziale della P.A. (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, ord. del 19 luglio 2017 (data ud. 20 aprile 2017), n. 17770), per modo che la nullità della delibera che preveda un impegno di copertura della spesa non certo e attuale investe il succes-sivo contratto di prestazione d'opera stipulato dal professionista. (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 27 ottobre 2016 (data ud. 14 settembre 2016), n. 21763)
Date tali coordinate ermeneutiche e, accertata la nullità della delibera di incarico, la quale, come emerge dal compendio probatorio, non conteneva né l'obbligo di spesa né i relativi mezzi per farvi fronte (tanto da essere, infatti, annullata dalla Sezione di Controllo di Potenza - cfr. pag. 1 all. 10 ricorso), è possibile affermare la nullità del contratto tra la Parte_1
e l'Ing. .
[...] Controparte_1
A tutto voler concedere, non vi sarebbe comunque prova dell'effettuata sottoscrizione della deliberazione dell'incarico professionale da
- 7 -
parte del professionista. Sicché, non può, in alcun modo, ritenersi l'esistenza, nel caso in esame, di un valido contratto tra l'Ente ricorrente e il professionista essendo nullo, per principio generale, il contratto d'opera professionale stipulato con una Pubblica Amministrazione senza il rispetto del requisito della forma scritta.
Ad abundantiam, occorre precisare, infatti, che il requisito formale non può ritenersi soddisfatto in presenza della delibera dell'ente con la quale venga conferito l'incarico a un professionista qualora manchi un successivo contratto autonomo scritto.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una pubblica amministrazione e pur ove questa agi-sca "iure privatorum", è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla pubblica amministrazione stessa, la forma scritta "ad substantiam", che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espleta-mento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 91 Cost,; pertanto il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa de-sumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del con-tratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'orga-no collegiale dell'ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia au-torizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'ente che, almeno ai fini che ne occupano, ha solo natura autorizzatoria e quale unico desti-natario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno.” (cfr. Cass. civ., sez. III, del 22 maggio 2006 (data ud. 23 febbraio 2006), n. 11930; nello stesso senso vd. ex plurimis Cass. civ., sez. II, ord. del 31 ottobre 2018 (data ud. 9 maggio 2018), n. 27910, rv. 651034-01; Cass. civ., sez. II, sent. del 23 dicembre 2010 (data ud. 26 ottobre 2010), n. 26010; Cass. civ., sez. I, sent. del 19 ottobre 2006 (data ud. 26 set-tembre 2006), n. 22501, rv. 594509; Cass. civ., sez. III, sent. del 18 aprile 2006 (data ud. 15 marzo 2006), n. 8950; Cass. civ., sez. III, sent. del 2 marzo 2006 (data ud. 9 gennaio 2006), n. 4635; Cass. civ., sez. III, sent. del 26 gennaio 2006 (data ud. 11 gen-naio 2006), n. 1702; Cass. civ., sez. I, sent. del 24 novembre 2005 (data ud. 8 giugno 2005), n.
- 8 -
24826; Cass. civ., sez. II, sent. del 5 novembre 2001 (data ud. 5 novembre 2001), n. 13628)
Di conseguenza, in mancanza di un contratto scritto, alcuna obbligazione può essere ascritta alla . Parte_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., fa-cendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 a euro 26.000,00, secondo i valori me-di, esclusa la fase istruttoria, che non è stata svolta, in euro 3.397,00 per compensi, ol-tre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto;
- Condanna , al pagamento, in favore della Controparte_1
in persona del Commissario Parte_1 liquidatore, alla refusione delle spese relative del presente procedimento che si liquidano in euro 3.397,00 per compensi oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 21 novembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
- 9 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, pronunzia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3531/2024 r.g.a.c. trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025 ai sensi del'articolo 281 secies c.p.c. TRA (P. Iva Parte_1
), in persona del Commissario liquidatore p.t., con sede in P.IVA_1 Savoia di Lucania (PZ) alla C.da Perolla n. 73, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Nino Rocco Venece (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._1 in Villa d'Agri di Marsicovetere (PZ) alla via Nazionale n. 65
- RICORRENTE -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: Controversie contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine di cui al capo VI del d.lgs. 30/2005
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 30.09.2024 e notificato in data 28.11.2024, l'odierno ricorrente impugnava il parere di congruità, di cui al prot. n. PG 225, emes-so, in data 06.03.2024, dall'Ordine degli Ingegneri di Potenza, in favore dell'Ing. , per la somma di euro Controparte_1 11.400,94, oltre oneri di legge. Parte ricorrente eccepiva: 1) la nullità del parere di congruità per violazione del procedimento di cui all'art. 7 legge 241/1990 e artt. 8, 9 e 18 delle Linee Guida sul funzionamento delle Com-missioni e Procedura per il rilascio dei pareri approvati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 08.07.2015; 2) la nullità del parere di congruità per insussistenza di un legittimo incarico pro-fessionale, l'irrilevanza della delibera della G.E. della n. 83 del 23.01.1990 nonché l'assenza di un Parte_1 contratto scritto;
3) l'estinzione di qualsivoglia diritto preteso da parte dell'Ing.
per intervenuta prescrizione decennale essendo decorso il Controparte_1 termine di cui all'art. 2946 c.c.; 4) la ricorrenza dei presupposti della “responsabilità aggravata” di cui all'art. 96 c.p.c.. Parte ricorrente rassegnava, quindi, le conclusioni chiedendo al Giudice adito, in acco-glimento della spiegata opposizione e respinta ogni contraria richiesta, di accertare e dichiarare, in via principale, la nullità del parere di congruità per violazione del proce-dimento di cui all'art. 7 della legge 241/1990 e artt. 8, 9 e 18 delle Linee Guida sul funzionamento delle Commissioni e Procedura per il rilascio dei pareri approvate dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 08.07.2015; in via subordinata, la nulli-tà del parere di congruità per insussistenza di un legittimo incarico per mancanza di un contratto scritto di affidamento dell'incarico professionale;
in via ulteriormente su-bordinata, dichiarare estinto per intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. ogni preteso ed eventuale diritto maturato dall'Ing. CP_1 ; di condannare l'Ing. per responsabilità aggravata
[...] Controparte_1 al pagamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento danni o di altra somma ritenuta giusta ed equa anche ex art. 1226 c.c., con vittoria di competenze e spese del giudizio.
Il Giudice, con decreto del 27.11.2024, fissava l'udienza di prima comparizione in data 08.01.2025, con termine per la costituzione del convenuto sino a dieci giorni prima dell'udienza assegnando alla parte ricorrente, per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, termine fino a trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto. All'udienza del 08.01.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice, considerato che parte resistente non si era costituita in giudizio, invitava parte ricorrente a depositare le ricevute di consegna e di accettazione nelle modalità previste dalla legge al fine di verificare la validità della notifica effettuata e rinviava la causa, per la verifica, all'udienza del 28.02.2025, disponendone la trattazione scritta. Alla ridetta udienza, il Giudice, visto l'avvenuto deposito della ricevuta di consegna e di accettazione ai fini della regolarità della notifica, rilevato che nel ricorso introduttivo non risultavano articolate prove costituende, dichiarava la contumacia del resistente e Controparte_1 rinviava la causa, per discussione, all'udienza cartolare del 22.10.2025 nella quale tratteneva la causa in decisione senza termini in ragione del rito azionato.
- 2 -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
1. Sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. Si premette che il parere di congruità emesso dall'Ordine professionale non è vinco-lante per il Giudice e che, anzi, è sufficiente una contestazione, anche generica, ad in-vestire il medesimo del potere-dovere di verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a determinare l'onere probatorio a carico del professionista in or-dine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa.
Ciò in quanto si ritiene che la valenza probatoria della parcella sia limitata alla sola sede monitoria, dunque, ai fini dell'ingiunzione mentre “non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudi-zio di opposizione nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente o alla rispondenza ad essa delle somme richieste” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 4 ottobre 2016 (data ud. 14 settem-bre 2016), n. 19800)
Nel caso in discorso, deve ritenersi sicuramente soddisfatto l'onere di contestazione richiesto affinché si determini il suddetto onere probatorio a carico del professionista, considerato il tenore delle contestazioni mosse da parte ricorrente, niente affatto gene-riche, che hanno ricevuto conferma anche alla luce delle risultanze documentali versa-te in atti i cui esisti - invero - depongono a favore delle allegazioni dell'Amministrazione procedente.
Infatti, a fronte di tali contestazioni, l'Ing. , non Controparte_1 prendendo parte al giudizio de quo, ha mancato di fornire gli elementi in grado di superare l'inesistenza dell'accordo economico e, quindi, delle pattuizioni contrattuali invocati da controparte non assolvendo, in siffatta maniera, all'onere probatorio sullo stesso incombente.
2. Sulla domanda principale La vicenda de qua trae origine dalla richiesta avanzata da parte dell'Ing. , nei confronti della , Controparte_1 Parte_1 della corresponsione di un importo pari a euro 11.400,94, oltre oneri di legge, per lavori riguardanti la “Progetta-zione di massima relativa alla costruzione di un Maneggio nell'area industriale del Comune di Tito su incarico della con sede in Savoia di Lucania”, eseguiti in Parte_1
- 3 -
adempimento all'incarico affidatogli con delibera dell'Ente n. 83 del 23.01.1990.
Tanto assumendo la validità di detta delibera ed evidenziando che essa equivaleva a stipula del contratto di affidamento dell'incarico professionale (cfr. pag. 1 all. 3 ricor-so e pag. 1 all. 4 ricorso), ottenuto il parere di congruità dell'Ordine degli Ingegneri di Potenza (cfr. pagg. 3 e 4 all. 3 ricorso), l'Ing.
, ritenuto che lo stesso costituisse titolo esecutivo, ne Controparte_1 ingiungeva il pagamento all'odierna ricorrente (cfr. all. 9 ricorso).
Di contro e sul punto, l'Ente ricorrente ha eccepito la illegittimità e la nullità dell'anzidetta delibera, atteso che nella stessa nulla era stato previsto circa l'ammontare dei compensi dovuti al professionista a titolo di corrispettivo della pre-stazione professionale né erano stati individuati i mezzi finanziari concretamente di-sponibili per il pagamento del compenso.
Difatti, sostiene parte ricorrente, che la deliberazione della Giunta Esecutiva della ex era stata assunta ai sensi Parte_1 dell'art. 140 dell'allora vigente T.U. n. 148 del 04.02.2015 senza la relativa copertura finanziaria e, salvo ratifica del Consiglio Comunitario, da organo incompetente (cfr. pag. 1 all. 8 ricorso).
Ma vi è di più. Detta delibera veniva annullata dalla Sezione di Controllo di Potenza con la successiva deliberazione di cui al prot. n. 6983 - Reg. n. 8911 del 06.04.1990 acquisita agli atti della in Parte_1 data 09.05.1990 al prot. n. 2909 (cfr. all. 10 ricorso), la quale rilevava “la illegittimità dell'atto per mancanza di presupposti, in quanto, il disposto incarico, andava conferito preventivamente” nonché “la mancanza dei concreti mezzi finanziari con cui fronteggiare la relativa spesa” (cfr. pag. 1 all. 10 ricorso).
Tanto chiarito, occorre muovere dall'esame del quadro normativo che, nel tempo, ha dato rilievo alla mancanza dell'impegno di spesa per gli atti posti in essere da enti lo-cali per individuarne la relativa disciplina.
In particolare, giova ricordare le disposizioni contenute nel R.D. n. 383 del 1934, relative a comuni, province ed enti locali ivi indicati e segnatamente l'art. 284 (“Le deliberazioni dei comuni, delle province e dei consorzi, che importino spese, devono indi-care l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte”) - e l'art. 288 (“Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali, o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti, o che contengano violazioni di legge”).
- 4 -
Tali disposizioni sono state interpretate dalla Corte Suprema di Cassazione nel senso che gli enti non possono assumere obbligazioni senza rendersi conto del loro ammon-tare e senza conoscere se e come farvi fronte, dovendo indicare nelle relative delibera-zioni, a pena di nullità, l'ammontare di esse e i mezzi per sostenerle. (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 10 giugno 2005 (data ud. 17 febbraio 2005), n. 12195; Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 28 giugno 2005 (data ud. 17 febbraio 2005), n. 13831, rv. 581475; Cass. civ., sez. I, sent. del 4 aprile 2008 (data ud. 20 febbraio 2008), n. 8730, rv. 602464)
Pertanto, deve ritenersi nullo il contratto di incarico professionale stipulato da un ente pubblico, da un lato, e un privato, dall'altro, ogni volta che risulti la nullità della delibera a monte della sua stipulazione per mancata previsione dell'ammontare del compenso e dei mezzi per farvi fronte.
Nella motivazione della sentenza, la Corte ha, altresì, precisato che, se i vizi della de-libera e, più in generale della fase amministrativa, sono privi di incidenza sul contratto stipulato in forza di essa ove rendano la delibera stessa soltanto annullabile, ciò non può dirsi in presenza di una violazione di legge che ne comporti la nullità, atteso il collegamento tra delibera e contratto, poiché la delibera a contrarre s'inserisce come passaggio obbligato nell'iter di formazione della volontà contrattuale della parte pubblica, cosicché la sua nullità (come la sua mancanza) si riflette necessariamente sulla validità del contratto. (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. I, sent. del 2 luglio 2008, n. 18144, rv. 604249), Cass. civ., sez. I, sent. del 29 ottobre 2009 (data ud. 3 luglio 2009), n. 22922)
Ancora, è stato puntualizzato che la sostanza della disciplina, nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, non è mutata a seguito dell'introduzione dell'art. 23 d.l. n. 66 del 1989. Tale disposizione, infatti, al comma terzo del primo periodo, prevede che: “a tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettua-zione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste alla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non sussista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di revisione, da comunicare ai terzi interessati.” Il successivo comma quarto stabilisce: “nel caso in cui vi si stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rap-porto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministrazione o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni.”
- 5 -
Il Supremo Consesso, quindi, a fronte di tale nuova disciplina ha affermato che, in te-ma di obbligazioni della P.A., l'inserimento del contratto d'opera professionale di cd. copertura finanziaria - in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento - non consente di derogare alle procedure di spesa di cui al d.l. 2 marzo 1989, n. 66 art. 23, co. 3 e 4, convertito in legge, con modificazioni dalla l. 24 aprile 1989, n. 111, art. 1, co. 1, che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento. Sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno. (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, sent. del 18 dicembre 2014 (data ud. 4 novembre 2014), n. 26657)
Orbene, dovendosi, per quanto detto, applicare al caso concreto la disciplina di cui all'art. 284 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, necessita chiarire il significato di
“le deliberazioni dei Comuni (…) che importino spese devono indicare (…) i mezzi per farvi fronte”.
La questione è quella di stabilire se il mezzo per far fronte alla spesa debba essere pre-cisamente indicato e debba essere già attuale al momento dell'adozione della delibera, ovvero se esso possa essere indicato, alternativamente, ipoteticamente, e determinato in un tempo successivo.
La questione è stata risolta dalla seconda sezione della Corte di Cassazione con la sen-tenza n. 21763 del 27 ottobre 2016, nella quale è stato ritenuto che “l'unica interpreta-zione aderente al dettato della legge e alla volontà del legislatore sia quella secondo cui il mezzo per far fronte alla spesa deve essere precisamente individuato e già attua-le; mentre tradirebbe il precetto normativo un'interpretazione che consentisse all'ente pubblico di indicare solo le possibili vie per la copertura della spesa, ma di tale co-pertura non vi fosse certezza né in ordine all'an né in ordine alla fonte.” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 27 ottobre 2016 (data ud. 14 settembre 2016), n. 21763)
Per la giurisprudenza della Cassazione, dunque, la mancata precisa indicazione dell'impegno di spesa e della misura di questa nella delibera che approva le opere da realizzare e prevede i compensi ai progettisti, ne comporta la nullità che si estende al contratto o al disciplinare ad essa collegato, in armonia con l'intenzione del legislatore di limitare gli abusi degli enti locali nell'assunzione di obblighi di spesa eccedenti i mezzi a loro disposizione, in ragione dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario, e, quindi, al buon andamento della P.A. (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. del 17 luglio 2013 (data ud. 16 maggio 2013), n. 17469, rv. 627394; vd.
- 6 -
nello stesso senso ex plrurimis Cass. civ., sez. I, ord. del 24 settembre 2018 (data ud. 6 luglio 2018), n. 22481, rv. 650920-01; Cass. civ., sez. III, ord. del 23 agosto 2018 (data ud. 11 maggio 2018), n. 21010, rv. 650184-01)
Analogamente, Cassazione n. 3827/2023 ha ritenuto che, alla luce in particolare di quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 26657/2014 (che hanno sancito il divieto, per i comuni, in base al d.l. n. 66 del 1989, art. 23, co. 3 e 4, di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previ-sione), la delibera di un comune o di un ente pubblico carente di attestazione di regola-re copertura finanziaria è affetta da nullità, in ragione della inderogabilità del d.l. n. 66 del 1989, art. 23, co. 3 e 4, conv. dalla l. n. 144 del 1989, art. 1, co. 1, riprodotto nel d.lgs. n. 77 del 1995, art. 35, e oggi refluito nel d.lgs. n. 267 del 2000, art. 191, che so-no posti a presidio della correttezza dell'agire della Pubblica Amministrazione. (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. dell'8 febbraio 2023, n. 3827)
Ragione per cui, la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista deve indicare l'ammontare della spesa mediante l'identificazione e la distinzione delle diverse voci che la compongono (spese generali, tecniche, per compensi professionali ecc.) e i mezzi per farvi fronte, ugualmente identificati e distinti analiticamente così da creare un doppio congiunto (non alternativo) indice di riferimento che vincola l'o-perato dell'ente locale in relazione alle spese stabilite anticipatamente. (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. del 24 settembre 2018 (data ud. 6 luglio 2018), n. 22481, rv. 650920-01).
Ciò perché l'esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la pubblica amministrazione contraente si pone dunque quale presupposto per la forma-zione di una valida volontà negoziale della P.A. (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, ord. del 19 luglio 2017 (data ud. 20 aprile 2017), n. 17770), per modo che la nullità della delibera che preveda un impegno di copertura della spesa non certo e attuale investe il succes-sivo contratto di prestazione d'opera stipulato dal professionista. (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 27 ottobre 2016 (data ud. 14 settembre 2016), n. 21763)
Date tali coordinate ermeneutiche e, accertata la nullità della delibera di incarico, la quale, come emerge dal compendio probatorio, non conteneva né l'obbligo di spesa né i relativi mezzi per farvi fronte (tanto da essere, infatti, annullata dalla Sezione di Controllo di Potenza - cfr. pag. 1 all. 10 ricorso), è possibile affermare la nullità del contratto tra la Parte_1
e l'Ing. .
[...] Controparte_1
A tutto voler concedere, non vi sarebbe comunque prova dell'effettuata sottoscrizione della deliberazione dell'incarico professionale da
- 7 -
parte del professionista. Sicché, non può, in alcun modo, ritenersi l'esistenza, nel caso in esame, di un valido contratto tra l'Ente ricorrente e il professionista essendo nullo, per principio generale, il contratto d'opera professionale stipulato con una Pubblica Amministrazione senza il rispetto del requisito della forma scritta.
Ad abundantiam, occorre precisare, infatti, che il requisito formale non può ritenersi soddisfatto in presenza della delibera dell'ente con la quale venga conferito l'incarico a un professionista qualora manchi un successivo contratto autonomo scritto.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una pubblica amministrazione e pur ove questa agi-sca "iure privatorum", è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla pubblica amministrazione stessa, la forma scritta "ad substantiam", che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espleta-mento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 91 Cost,; pertanto il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa de-sumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del con-tratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'orga-no collegiale dell'ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia au-torizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'ente che, almeno ai fini che ne occupano, ha solo natura autorizzatoria e quale unico desti-natario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno.” (cfr. Cass. civ., sez. III, del 22 maggio 2006 (data ud. 23 febbraio 2006), n. 11930; nello stesso senso vd. ex plurimis Cass. civ., sez. II, ord. del 31 ottobre 2018 (data ud. 9 maggio 2018), n. 27910, rv. 651034-01; Cass. civ., sez. II, sent. del 23 dicembre 2010 (data ud. 26 ottobre 2010), n. 26010; Cass. civ., sez. I, sent. del 19 ottobre 2006 (data ud. 26 set-tembre 2006), n. 22501, rv. 594509; Cass. civ., sez. III, sent. del 18 aprile 2006 (data ud. 15 marzo 2006), n. 8950; Cass. civ., sez. III, sent. del 2 marzo 2006 (data ud. 9 gennaio 2006), n. 4635; Cass. civ., sez. III, sent. del 26 gennaio 2006 (data ud. 11 gen-naio 2006), n. 1702; Cass. civ., sez. I, sent. del 24 novembre 2005 (data ud. 8 giugno 2005), n.
- 8 -
24826; Cass. civ., sez. II, sent. del 5 novembre 2001 (data ud. 5 novembre 2001), n. 13628)
Di conseguenza, in mancanza di un contratto scritto, alcuna obbligazione può essere ascritta alla . Parte_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., fa-cendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 147/2022, e vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 a euro 26.000,00, secondo i valori me-di, esclusa la fase istruttoria, che non è stata svolta, in euro 3.397,00 per compensi, ol-tre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto;
- Condanna , al pagamento, in favore della Controparte_1
in persona del Commissario Parte_1 liquidatore, alla refusione delle spese relative del presente procedimento che si liquidano in euro 3.397,00 per compensi oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 21 novembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Giulia Volpe)
- 9 -