Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 28/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00209/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00474/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2023, proposto da -OMISSIS- n.q. di legali rappresentanti di -OMISSIS- n.q. di legali rappresentanti -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Licata e Antonino Giallombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
del provvedimento DASPO del 04 febbraio 2023 del Questore di Palermo;
nonché di ogni altro atto o provvedimento, costituitosi anche per silenzio, allo stesso presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale;
Visto l’art. 73, comma 3, del c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Annalisa Stefanelli all’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’odierno ricorso i sig.ri -OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-; nonché i sig.ri -OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS- hanno chiesto l’annullamento del provvedimento DASPO del 4 febbraio 2023, notificato alla famiglia -OMISSIS- il 6 e a quella -OMISSIS- l’8 febbraio 2023, con cui il Questore di Palermo ha vietato ai predetti minori, per la durata di anni uno, l’accesso a determinati luoghi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche.
I ricorrenti lamentano l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto non darebbe conto, tra l’altro, del grado di coinvolgimento dei minori nei disordini avvenuti durante un incontro di calcio e sulla base dei quali è scaturito il DASPO;
- si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno depositando documentazione;
- con ordinanza di questo Tar n.-OMISSIS- è stata respinta la richiesta di misure cautelari in quanto ritenuti non sussistenti i relativi presupposti;
- all’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024, uditi i difensori delle parti presenti, come specificato nel verbale, il Presidente ha dato avviso, ex art 73 co. 3 c.p.a., di possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse stante l'esaurimento degli effetti del provvedimento e la causa è stata posta in decisione;
Rilevato che:
- la misura, disposta per entrambi i destinatari sopra rappresentati, aveva una durata di anni uno dalla notifica del provvedimento di DASPO ai rispettivi genitori esercenti la potestà e che, pertanto, è scaduta nel febbraio 2024;
- a fronte della predetta cessazione degli effetti il Collegio rileva la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, per un fattore esterno oggettivo;
- né può ritenersi sussistente un interesse residuale delle parti ricorrenti allo scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato, da far valere in un’ottica risarcitoria, dato che nessuna domanda di risarcimento danni è stata avanzata, né prospettata.
Ritenuto, pertanto, che:
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- quanto alle spese di giudizio, le stesse possono essere compensate stante che l’Amministrazione resistente non ha svolto specifiche difese e si è limitata a produrre documentazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.