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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/08/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n 2568/2022 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Diffamazione-risarcimento del danno”
VERTENTE
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Angela Viviani
[...]
-Attori-
E
ER GROUP spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Ricchiuto e
Salvatore Barresi
-Convenuta- pagina 1 di 11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis cpc depositato in data 4.3.2022, la
[...]
e evocavano Parte_4 Parte_2 Parte_3
in giudizio innanzi a questo Tribunale la ER GROUP spa chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'illecito diffamatorio da essa perpetrato da cui era derivata la lesione della loro reputazione, sia personale che professionale.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che in data 2
Dicembre 2019 entrambi i avevano ricevuto inaspettatamente una Pt_2
lettera raccomandata a/r con cui la , filiale di Controparte_1
Lastra a Signa, aveva dichiarato di volere recedere dal contratto di conto corrente.
Visto tale recesso, gli stessi si erano rivolti alla , Controparte_2
filiale di Scandicci, per l'apertura di un nuovo conto corrente.
In data 31 Gennaio 2020 avevano ricevuto però una copia della recensione di stampa riferita ed intestata alla estratta dall'archivio Parte_4
BUSINESS INFORMATION della ER che riportava la seguente notizia estrapolata da un articolo pubblicato sul quotidiano La Nazione in data
15 Marzo 2019: «Ai migranti niente ricariche, pocket money e strutture inadeguate, LE
STRUTTURE, non rispondevano ai requisiti richiesti dai bandi della prefettura. Ai migranti, poi, non venivano elargiti i pocket money da 2,50 euro al giorno, o la ricarica telefonica di 15 euro al mese. Con queste accuse, il pm ha chiesto ed Controparte_3
ottenuto il rinvio a giudizio degli otto imputati per la frode sull'accoglienza dei migranti, che nei mesi scorsi aveva portato anche all'emissione di misure cautelari. A giudizio, il prossimo
7 giugno, finiscono dunque e Il giudice, Gianluca Mancuso, ha Pt_2 Parte_3
disposto il non luogo a procedere soltanto per la moglie di Parte_3 Controparte_4
che resta però nel processo nel filone dell'evasione fiscale. Il procedimento riguarda altri tre pagina 2 di 11 imputati, accusati di aver emesso false fatture. Furti Via Il Magnifico e Via del Sansovino
Rubati gioielli. CONTINUA a crescere il bilancio dei furti. Tra gli altri commessi si registrano due accessi in altrettanti appartamenti di Via Lorenzo Il Magnifico ed in via del
Sansovino, scoperti dai proprietari di casa al loro ritorno. Spariti gioielli ed altri preziosi, valori da quantificare. L'indagine è partita nel 2014 su soggetti aggiudicatari diretti o indiretti (attraverso cooperative del terzo settore) di bandi di gara indetti dalla . Ai CP_5
principali indagati la procura contesta di aver ospitato migranti (complessivamente 300 persone) in immobili (ubicati a Firenze, a Lastra a Signa, Signa, Porto di mezzo,
Impruneta, Campi Bisenzio) non idonei perché di minore capienza rispetto a quanto richiesto nei bandi e con inadeguate cucine e servizi igienici. Le indagini hanno poi stabilito che non sarebbero poi stati consegnati i pocket money da 2 euro e cinquanta al giorno e le ricariche telefoniche da quindici euro. Oltre ai servizi di consegna dei pocket money e delle ricariche, le cooperative sociali dovevano provvedere anche a mediazione linguistica, lavanderia barberia e assistenza sanitaria. Ai migranti non venivano elargiti i pocket money
e le ricariche».
Del tutto sorpresi da tale notizia, con lettera trasmessa via pec il 27 Aprile
2020, la e Parte_4 Parte_2 Parte_3
avevano contestato alla Cerved la falsità e quindi la assoluta illegittimità delle informazioni fornite.
Più precisamente, gli odierni attori, dopo aver precisato che la prima parte della notizia giornalistica riportata si riferiva a fatti asseritamente loro addebitati, verso i quali gli stessi si erano dichiarati assolutamente estranei e per i quali comunque allo stato mancava un accertamento giudiziario definitivo, rilevavano che era da ritenersi assolutamente ed indiscutibilmente falsa e certamente non riferibile né alla né a Parte_4 [...]
né ad la seconda parte della presunta informazione Pt_3 Parte_2
giornalistica e cioè quella relativa ai furti di gioielli ed altri preziosi.
Chiedevano, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta in ordine alle affermazioni diffamatorie riportate e, per l'effetto, la pagina 3 di 11 condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e il conseguente diritto degli odierni ricorrenti a ricevere ristoro per i seguenti importi:
- € 50.000,00 in favore della per tutti i danni Parte_4
patiti e patendi per i fatti sopra descritti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal dovuto al saldo;
- € 50.000,00 in favore del sig. per tutti i danni patiti, e futuri, Parte_3
per i fatti sopra descritti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal dovuto al saldo;
- € 50.000,00 in favore del sig. per tutti i danni patiti, e Parte_2
futuri, per i fatti sopra descritti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal dovuto al saldo.
- Si costituiva la ER GROUP spa che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- Richiedeva, altresì, di accertare ex art 96 c.p.c. la temerarietà della lite promossa da e di condannarla al pagamento in Parte_4
favore di ER GROUP S.p.A. di una somma equitativamente determinata di € 10.000,00.
Veniva disposto il mutamento del rito.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
14.5.2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
pagina 4 di 11 1) Le condotte diffamatorie e il risarcimento del danno
Si ritiene che la condotta posta in essere dalla ER GROUP spa., come sopra descritta, integri l'illecito diffamatorio.
Si evidenzia, in merito, che la tutela della reputazione, intesa come giudizio che gli altri hanno della propria persona, estrinsecazione della più ampia libertà personale, è garantita, in primis, dal diritto penale attraverso il delitto di diffamazione ex art. 595 c.p.
Nella prospettiva civilistica, che viene in rilievo nel presente giudizio, la reputazione assurge a diritto della persona tutelato dall'art. 2 Cost. e, conseguentemente, dagli artt. 2043 e 2059 c.c.
La lesione del diritto alla reputazione, sicché, costituisce un danno ingiusto risarcibile, laddove siano provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana (fatto, componente soggettiva, nesso causale, danno evento e conseguenza).
La loro sussistenza, tuttavia, non basta ad assicurare il diritto di credito verso il danneggiante, dovendo l'interprete accertare anche l'insussistenza di eventuali scriminanti che escludano la antigiuridicità della condotta di quello.
In tema di offese alla reputazione, la causa di giustificazione che viene in rilievo è l'esercizio di un diritto ex art. 51 c.p.
La tutela del diritto personale alla reputazione incontra il limite rappresentato dall'egualmente rilevante diritto alla manifestazione del proprio pensiero, sancito all'art. 21 Cost.
Il bilanciamento fra i due contrapposti diritti ha trovato oramai da tempo un punto di equilibrio in giurisprudenza (ex pluribus Cass. n. 14822/2012; Cass. n.
1205/2007, per quel che attiene il diritto di cronaca).
L'esercizio del diritto di cronaca, afferma la Corte, opera quale scriminante, escludendo l'offesa alla reputazione, solo in presenza di tre elementi pagina 5 di 11 coesistenti: 1) l'interesse pubblico alla diffusione della notizia, 2) la continenza espositiva e 3) la veridicità del fatto.
Analoghe considerazioni, in diritto, valgono per il diritto di critica, per il cui legittimo esercizio, scriminato ex art. 51 cp, viene richiesto che a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione. (Cass n. 2357/2018).
La continenza, poi, viene tradizionalmente suddivisa in una continenza formale ed in una sostanziale.
La prima postula una forma espositiva corretta, che non trasmodi in una libera e non costruttiva aggressione dell'altrui reputazione.
La seconda, invece, esige una diligente selezione della quantità e qualità dei fatti riferiti e delle opinioni espresse in funzione dell'interesse sociale alla loro conoscenza
La critica, tuttavia, differisce sotto alcuni profili dalla cronaca, intesa come rappresentazione fredda di un fatto.
In quanto giudizio su un accadimento, in effetti, la critica, da un lato ammette l'impiego di un lessico più colorito e arguto (anche se mai offensivo ed umiliante), dall'altro per sua natura sottrae il giudizio (ma non il fatto da cui quello prende le mosse) da una valutazione in termini di veridicità/falsità
(Cass. n. 4955/2024; Cass. 17172/2007).
In definitiva, la scriminante ex art. 51 cp per l'esercizio del diritto di critica opera solo a fronte della compresenza dei seguenti elementi: 1) interesse pubblico alla diffusione della notizia, 2) continenza espositiva (nei termini pagina 6 di 11 suddetti) e 3) veridicità del fatto (non potendosi invece sottoporre a valutazione di veridicità il giudizio).
Le notizie prese dalla ER GROUP spa dal quotidiano La Nazione e pubblicate nel proprio sistema, consultabile dall'esterno, sono sicuramente idonee a costituire un'offesa alla reputazione e alla considerazione, poiché prive del requisito della verità.
Nella statuizione circa l'esistenza o meno della condotta illecita da addebitare alla occorre verificare se vi sia stata, ex art. 2043 cc, una Parte_5
condotta quantomeno colposa dell'odierna parte convenuta, così integrando un danno-evento e, se dalla stessa, siano derivati danni-conseguenza.
Orbene, per quanto attiene al primo aspetto, appare evidente come possa ritenersi integrata una condotta colposa della ER GROUP spa per non aver selezionato diligentemente la porzione di testo relativo alla notizia pubblicata dal quotidiano La Nazione, riportando cioè anche la parte riferita ai furti cui gli odierni attori erano e sono del tutt estranei.
Per quanto attiene al secondo profilo è certamente possibile ritenere sussistente un nesso di causalità tra la condotta appena descritta e la scelta del di non concedere ai l'apertura di un Controparte_2 Pt_2
conto corrente dopo la risoluzione del precedente contratto da parte della banca . Controparte_1
Invero, come anche riconosciuto dalla ER GROUP spa, tra gli istituti di credito che hanno interrogato il sistema ER risulta pacificamente anche la
Dunque, considerato da un lato l'esistenza di tali elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 cc e, dall'altro, la sussistenza di affermazioni prive del requisito delle veridicità- che esclude l'applicabilità dell'esimente del diritto di critica (o di cronaca) - questo Giudice ritiene integrato il fatto illecito diffamatorio.
pagina 7 di 11 2) La quantificazione del danno
In via preliminare deve osservarsi come correttamente parte attrice abbia agito al fine di reclamare il ristoro dei danni subìti alle proprie immagine e reputazione.
In merito è sterminata la giurisprudenza di legittimità che riconosce senz'altro la tutela risarcitoria non patrimoniale anche in favore di persone giuridiche ed enti collettivi per danni che rappresentino la conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti (ex pluribus, Cass. n. 20345/2023 in merito alla lesione della reputazione di un ente collettivo;
Cass. n. 19551/2023 e Cass. n. 20643/2016 quanto alla lesione dell'immagine di una società; Cass. n. 18082/2013 relativamente alla lesione della reputazione di una società).
Tanto precisato in via preliminare, va ulteriormente evidenziato che il danno non patrimoniale scaturente dalla offesa alla reputazione, quale danno conseguenza, non sussiste «in re ipsa», dovendo essere dimostrato dall'attore, anche attraverso il ricorso a presunzioni (Cass. n. 4005/2020; Cass. n.
25420/2017).
La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (si veda la già citata
Cass. n. 25420/2017).
A tal fine il giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass. n.
19434/2019).
Dalle allegazioni di parte attrice è possibile presumere l'esistenza di un danno patito da parte attrice a causa dell'aggressione subita alla propria reputazione, in considerazione della falsità della notizia riportata dalla ER GROUP pagina 8 di 11 spa, dei conseguenti discredito e perdita di credibilità che la notizia ha presumibilmente arrecato all'Eurotrave Bed and Car srl agli occhi degli istituti di credito che hanno consultato le informazioni rilasciate dalla Cerved.
Difatti, è certamente possibile ritenere che la mancata apertura del conto corrente presso la sia riconducibile all'azione illecita Controparte_7
della Cerved considerato che, come anche ammesso dalla stessa parte convenuta, l'istituto di credito appena menzionato rientra tra i cinque che hanno avuto accesso all'archivio BUSINESS INFORMATION della
ER GROUP contenente la notizia dei furti di gioielli.
Tuttavia, non sono state fornite ulteriori indicazioni in merito alla consistenza, caratteri e intensità del danno conseguenza tali da giustificare la spropositata richiesta risarcitoria di € 50.000 per ciascuna parte.
Ciò influisce sulla quantificazione del danno che, in ogni caso, va parametrato a quanto previsto dalle Tabelle di Milano.
Ebbene, ritiene questo giudice che la diffamazione occorsa ricada nella specie della «modesta gravità» di cui al punto 2) delle predette Tabelle i cui criteri di quantificazione fanno riferimento alla: 1) limitata notorietà del diffamante, 2) alla limitata diffusione del mezzo diffamatorio, 3) al modesto spazio della notizia diffamatoria, 4) all'assente risonanza mediatica, nonché 5) alla modesta intensità dell'elemento soggettivo.
Orbene, la scelta di qualificare la diffamazione posta in essere come di modesta gravità si deve, soprattutto, alla limitata notorietà del diffamante- trattandosi di piccola società operante in una ristretta porzione territoriale- e alla modesta intensità dell'elemento soggettivo in capo alla ER GROUP spa, trattandosi di mera colpa, id est di negligenza nel selezionare la porzione della notizia pubblicata sul quotidiano La Nazione e alla limitata diffusione che le notizie hanno avuto, tenuto conto proprio del numero contenuto di istituti di credito che hanno avuto accesso a tale notizia: rispettivamente CP_8
pagina 9 di 11 Banca Del Mugello, Banco Fiorentino-Mugello Controparte_9
nonché la . CP_10 CP_11 Controparte_2
Quest'ultima, proprio quella che non aveva accettato la richiesta degli odierni attori di aprire un nuovo conto corrente.
Alla stregua di quanto sopra indicato, si ritiene di liquidare il danno in via equitativa per complessivi € 17.624 in favore di ciascun attore.
Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
3) Il regolamento delle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi(atteso che il decisumi, pari a poco più di € 58.000, è prosimo all'importo più basso di detto scaglione) quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, condanna la ER GROUP spa al pagamento, in favore della di e Parte_4 Parte_2
della somma di € 17.624 ciascuno, oltre interessi nella Parte_3
misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo, nonché alla rifusione, in loro favore, delle e spese processuali che si liquidano, complessivamente, in € 7.052, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge.
Firenze, 5.VIII.2025 Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo- pagina 10 di 11
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT, dott.ssa MARGHERITA MONTANO
pagina 11 di 11
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n 2568/2022 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Diffamazione-risarcimento del danno”
VERTENTE
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Angela Viviani
[...]
-Attori-
E
ER GROUP spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Ricchiuto e
Salvatore Barresi
-Convenuta- pagina 1 di 11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis cpc depositato in data 4.3.2022, la
[...]
e evocavano Parte_4 Parte_2 Parte_3
in giudizio innanzi a questo Tribunale la ER GROUP spa chiedendone la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'illecito diffamatorio da essa perpetrato da cui era derivata la lesione della loro reputazione, sia personale che professionale.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che in data 2
Dicembre 2019 entrambi i avevano ricevuto inaspettatamente una Pt_2
lettera raccomandata a/r con cui la , filiale di Controparte_1
Lastra a Signa, aveva dichiarato di volere recedere dal contratto di conto corrente.
Visto tale recesso, gli stessi si erano rivolti alla , Controparte_2
filiale di Scandicci, per l'apertura di un nuovo conto corrente.
In data 31 Gennaio 2020 avevano ricevuto però una copia della recensione di stampa riferita ed intestata alla estratta dall'archivio Parte_4
BUSINESS INFORMATION della ER che riportava la seguente notizia estrapolata da un articolo pubblicato sul quotidiano La Nazione in data
15 Marzo 2019: «Ai migranti niente ricariche, pocket money e strutture inadeguate, LE
STRUTTURE, non rispondevano ai requisiti richiesti dai bandi della prefettura. Ai migranti, poi, non venivano elargiti i pocket money da 2,50 euro al giorno, o la ricarica telefonica di 15 euro al mese. Con queste accuse, il pm ha chiesto ed Controparte_3
ottenuto il rinvio a giudizio degli otto imputati per la frode sull'accoglienza dei migranti, che nei mesi scorsi aveva portato anche all'emissione di misure cautelari. A giudizio, il prossimo
7 giugno, finiscono dunque e Il giudice, Gianluca Mancuso, ha Pt_2 Parte_3
disposto il non luogo a procedere soltanto per la moglie di Parte_3 Controparte_4
che resta però nel processo nel filone dell'evasione fiscale. Il procedimento riguarda altri tre pagina 2 di 11 imputati, accusati di aver emesso false fatture. Furti Via Il Magnifico e Via del Sansovino
Rubati gioielli. CONTINUA a crescere il bilancio dei furti. Tra gli altri commessi si registrano due accessi in altrettanti appartamenti di Via Lorenzo Il Magnifico ed in via del
Sansovino, scoperti dai proprietari di casa al loro ritorno. Spariti gioielli ed altri preziosi, valori da quantificare. L'indagine è partita nel 2014 su soggetti aggiudicatari diretti o indiretti (attraverso cooperative del terzo settore) di bandi di gara indetti dalla . Ai CP_5
principali indagati la procura contesta di aver ospitato migranti (complessivamente 300 persone) in immobili (ubicati a Firenze, a Lastra a Signa, Signa, Porto di mezzo,
Impruneta, Campi Bisenzio) non idonei perché di minore capienza rispetto a quanto richiesto nei bandi e con inadeguate cucine e servizi igienici. Le indagini hanno poi stabilito che non sarebbero poi stati consegnati i pocket money da 2 euro e cinquanta al giorno e le ricariche telefoniche da quindici euro. Oltre ai servizi di consegna dei pocket money e delle ricariche, le cooperative sociali dovevano provvedere anche a mediazione linguistica, lavanderia barberia e assistenza sanitaria. Ai migranti non venivano elargiti i pocket money
e le ricariche».
Del tutto sorpresi da tale notizia, con lettera trasmessa via pec il 27 Aprile
2020, la e Parte_4 Parte_2 Parte_3
avevano contestato alla Cerved la falsità e quindi la assoluta illegittimità delle informazioni fornite.
Più precisamente, gli odierni attori, dopo aver precisato che la prima parte della notizia giornalistica riportata si riferiva a fatti asseritamente loro addebitati, verso i quali gli stessi si erano dichiarati assolutamente estranei e per i quali comunque allo stato mancava un accertamento giudiziario definitivo, rilevavano che era da ritenersi assolutamente ed indiscutibilmente falsa e certamente non riferibile né alla né a Parte_4 [...]
né ad la seconda parte della presunta informazione Pt_3 Parte_2
giornalistica e cioè quella relativa ai furti di gioielli ed altri preziosi.
Chiedevano, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta in ordine alle affermazioni diffamatorie riportate e, per l'effetto, la pagina 3 di 11 condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e il conseguente diritto degli odierni ricorrenti a ricevere ristoro per i seguenti importi:
- € 50.000,00 in favore della per tutti i danni Parte_4
patiti e patendi per i fatti sopra descritti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal dovuto al saldo;
- € 50.000,00 in favore del sig. per tutti i danni patiti, e futuri, Parte_3
per i fatti sopra descritti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal dovuto al saldo;
- € 50.000,00 in favore del sig. per tutti i danni patiti, e Parte_2
futuri, per i fatti sopra descritti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal dovuto al saldo.
- Si costituiva la ER GROUP spa che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- Richiedeva, altresì, di accertare ex art 96 c.p.c. la temerarietà della lite promossa da e di condannarla al pagamento in Parte_4
favore di ER GROUP S.p.A. di una somma equitativamente determinata di € 10.000,00.
Veniva disposto il mutamento del rito.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
14.5.2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
pagina 4 di 11 1) Le condotte diffamatorie e il risarcimento del danno
Si ritiene che la condotta posta in essere dalla ER GROUP spa., come sopra descritta, integri l'illecito diffamatorio.
Si evidenzia, in merito, che la tutela della reputazione, intesa come giudizio che gli altri hanno della propria persona, estrinsecazione della più ampia libertà personale, è garantita, in primis, dal diritto penale attraverso il delitto di diffamazione ex art. 595 c.p.
Nella prospettiva civilistica, che viene in rilievo nel presente giudizio, la reputazione assurge a diritto della persona tutelato dall'art. 2 Cost. e, conseguentemente, dagli artt. 2043 e 2059 c.c.
La lesione del diritto alla reputazione, sicché, costituisce un danno ingiusto risarcibile, laddove siano provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana (fatto, componente soggettiva, nesso causale, danno evento e conseguenza).
La loro sussistenza, tuttavia, non basta ad assicurare il diritto di credito verso il danneggiante, dovendo l'interprete accertare anche l'insussistenza di eventuali scriminanti che escludano la antigiuridicità della condotta di quello.
In tema di offese alla reputazione, la causa di giustificazione che viene in rilievo è l'esercizio di un diritto ex art. 51 c.p.
La tutela del diritto personale alla reputazione incontra il limite rappresentato dall'egualmente rilevante diritto alla manifestazione del proprio pensiero, sancito all'art. 21 Cost.
Il bilanciamento fra i due contrapposti diritti ha trovato oramai da tempo un punto di equilibrio in giurisprudenza (ex pluribus Cass. n. 14822/2012; Cass. n.
1205/2007, per quel che attiene il diritto di cronaca).
L'esercizio del diritto di cronaca, afferma la Corte, opera quale scriminante, escludendo l'offesa alla reputazione, solo in presenza di tre elementi pagina 5 di 11 coesistenti: 1) l'interesse pubblico alla diffusione della notizia, 2) la continenza espositiva e 3) la veridicità del fatto.
Analoghe considerazioni, in diritto, valgono per il diritto di critica, per il cui legittimo esercizio, scriminato ex art. 51 cp, viene richiesto che a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione. (Cass n. 2357/2018).
La continenza, poi, viene tradizionalmente suddivisa in una continenza formale ed in una sostanziale.
La prima postula una forma espositiva corretta, che non trasmodi in una libera e non costruttiva aggressione dell'altrui reputazione.
La seconda, invece, esige una diligente selezione della quantità e qualità dei fatti riferiti e delle opinioni espresse in funzione dell'interesse sociale alla loro conoscenza
La critica, tuttavia, differisce sotto alcuni profili dalla cronaca, intesa come rappresentazione fredda di un fatto.
In quanto giudizio su un accadimento, in effetti, la critica, da un lato ammette l'impiego di un lessico più colorito e arguto (anche se mai offensivo ed umiliante), dall'altro per sua natura sottrae il giudizio (ma non il fatto da cui quello prende le mosse) da una valutazione in termini di veridicità/falsità
(Cass. n. 4955/2024; Cass. 17172/2007).
In definitiva, la scriminante ex art. 51 cp per l'esercizio del diritto di critica opera solo a fronte della compresenza dei seguenti elementi: 1) interesse pubblico alla diffusione della notizia, 2) continenza espositiva (nei termini pagina 6 di 11 suddetti) e 3) veridicità del fatto (non potendosi invece sottoporre a valutazione di veridicità il giudizio).
Le notizie prese dalla ER GROUP spa dal quotidiano La Nazione e pubblicate nel proprio sistema, consultabile dall'esterno, sono sicuramente idonee a costituire un'offesa alla reputazione e alla considerazione, poiché prive del requisito della verità.
Nella statuizione circa l'esistenza o meno della condotta illecita da addebitare alla occorre verificare se vi sia stata, ex art. 2043 cc, una Parte_5
condotta quantomeno colposa dell'odierna parte convenuta, così integrando un danno-evento e, se dalla stessa, siano derivati danni-conseguenza.
Orbene, per quanto attiene al primo aspetto, appare evidente come possa ritenersi integrata una condotta colposa della ER GROUP spa per non aver selezionato diligentemente la porzione di testo relativo alla notizia pubblicata dal quotidiano La Nazione, riportando cioè anche la parte riferita ai furti cui gli odierni attori erano e sono del tutt estranei.
Per quanto attiene al secondo profilo è certamente possibile ritenere sussistente un nesso di causalità tra la condotta appena descritta e la scelta del di non concedere ai l'apertura di un Controparte_2 Pt_2
conto corrente dopo la risoluzione del precedente contratto da parte della banca . Controparte_1
Invero, come anche riconosciuto dalla ER GROUP spa, tra gli istituti di credito che hanno interrogato il sistema ER risulta pacificamente anche la
Dunque, considerato da un lato l'esistenza di tali elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 cc e, dall'altro, la sussistenza di affermazioni prive del requisito delle veridicità- che esclude l'applicabilità dell'esimente del diritto di critica (o di cronaca) - questo Giudice ritiene integrato il fatto illecito diffamatorio.
pagina 7 di 11 2) La quantificazione del danno
In via preliminare deve osservarsi come correttamente parte attrice abbia agito al fine di reclamare il ristoro dei danni subìti alle proprie immagine e reputazione.
In merito è sterminata la giurisprudenza di legittimità che riconosce senz'altro la tutela risarcitoria non patrimoniale anche in favore di persone giuridiche ed enti collettivi per danni che rappresentino la conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti (ex pluribus, Cass. n. 20345/2023 in merito alla lesione della reputazione di un ente collettivo;
Cass. n. 19551/2023 e Cass. n. 20643/2016 quanto alla lesione dell'immagine di una società; Cass. n. 18082/2013 relativamente alla lesione della reputazione di una società).
Tanto precisato in via preliminare, va ulteriormente evidenziato che il danno non patrimoniale scaturente dalla offesa alla reputazione, quale danno conseguenza, non sussiste «in re ipsa», dovendo essere dimostrato dall'attore, anche attraverso il ricorso a presunzioni (Cass. n. 4005/2020; Cass. n.
25420/2017).
La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (si veda la già citata
Cass. n. 25420/2017).
A tal fine il giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass. n.
19434/2019).
Dalle allegazioni di parte attrice è possibile presumere l'esistenza di un danno patito da parte attrice a causa dell'aggressione subita alla propria reputazione, in considerazione della falsità della notizia riportata dalla ER GROUP pagina 8 di 11 spa, dei conseguenti discredito e perdita di credibilità che la notizia ha presumibilmente arrecato all'Eurotrave Bed and Car srl agli occhi degli istituti di credito che hanno consultato le informazioni rilasciate dalla Cerved.
Difatti, è certamente possibile ritenere che la mancata apertura del conto corrente presso la sia riconducibile all'azione illecita Controparte_7
della Cerved considerato che, come anche ammesso dalla stessa parte convenuta, l'istituto di credito appena menzionato rientra tra i cinque che hanno avuto accesso all'archivio BUSINESS INFORMATION della
ER GROUP contenente la notizia dei furti di gioielli.
Tuttavia, non sono state fornite ulteriori indicazioni in merito alla consistenza, caratteri e intensità del danno conseguenza tali da giustificare la spropositata richiesta risarcitoria di € 50.000 per ciascuna parte.
Ciò influisce sulla quantificazione del danno che, in ogni caso, va parametrato a quanto previsto dalle Tabelle di Milano.
Ebbene, ritiene questo giudice che la diffamazione occorsa ricada nella specie della «modesta gravità» di cui al punto 2) delle predette Tabelle i cui criteri di quantificazione fanno riferimento alla: 1) limitata notorietà del diffamante, 2) alla limitata diffusione del mezzo diffamatorio, 3) al modesto spazio della notizia diffamatoria, 4) all'assente risonanza mediatica, nonché 5) alla modesta intensità dell'elemento soggettivo.
Orbene, la scelta di qualificare la diffamazione posta in essere come di modesta gravità si deve, soprattutto, alla limitata notorietà del diffamante- trattandosi di piccola società operante in una ristretta porzione territoriale- e alla modesta intensità dell'elemento soggettivo in capo alla ER GROUP spa, trattandosi di mera colpa, id est di negligenza nel selezionare la porzione della notizia pubblicata sul quotidiano La Nazione e alla limitata diffusione che le notizie hanno avuto, tenuto conto proprio del numero contenuto di istituti di credito che hanno avuto accesso a tale notizia: rispettivamente CP_8
pagina 9 di 11 Banca Del Mugello, Banco Fiorentino-Mugello Controparte_9
nonché la . CP_10 CP_11 Controparte_2
Quest'ultima, proprio quella che non aveva accettato la richiesta degli odierni attori di aprire un nuovo conto corrente.
Alla stregua di quanto sopra indicato, si ritiene di liquidare il danno in via equitativa per complessivi € 17.624 in favore di ciascun attore.
Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
3) Il regolamento delle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi(atteso che il decisumi, pari a poco più di € 58.000, è prosimo all'importo più basso di detto scaglione) quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, condanna la ER GROUP spa al pagamento, in favore della di e Parte_4 Parte_2
della somma di € 17.624 ciascuno, oltre interessi nella Parte_3
misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo, nonché alla rifusione, in loro favore, delle e spese processuali che si liquidano, complessivamente, in € 7.052, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge.
Firenze, 5.VIII.2025 Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo- pagina 10 di 11
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT, dott.ssa MARGHERITA MONTANO
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