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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/06/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
proc. n. 1898/2023 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Dott. A.I. Natali
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1898/2023 del Ruolo Generale promossa
D A
nato a [...] il [...] CF Parte_1
e nata a [...] il [...] CF C.F._1 Parte_2
entrambi residenti in [...]
n. 6 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Sergio Caporotundo
(CF: – PEC: ; elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliati presso lo studio del primo, in Arnesano (LE) alla Via Indennitate 16; avvisi e le comunicazioni di cui agli art. 133, 134 e 176 c.p.c. al seguente numero di fax: 0832.322401
e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Ema_
. Email_3
OPPONENTI
CONTRO
(già , con sede legale in EN Mestre, Via Controparte_1 Controparte_1
Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato € 22.000.000,00 cod. fisc. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di EN RO al n. , REA n. 420580, P.IVA_1
P.IVA società con socio unico, appartenente al “Gruppo Banca IFIS”, soggetta P.IVA_2 all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., iscritta nell'Albo degli
Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, e per essa – giusta procura in data 9 dicembre 2020 per atto Notaio dott. , Rep. N. 42351 Racc. n. 15678, registrato Persona_1
a EN il giorno 8 agosto 2022 al n. 22088 serie 1T, elettivamente domiciliata in Ravenna,
Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli avv.ti Carlotta Casamorata CF:
, e CF: del foro di Ravenna C.F._4 Parte_3 C.F._5
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
In data 28.09.2018 gli opponenti venivano condannati con decreto ingiuntivo n. 1163/2018 al pagamento in solido- in qualità di debitore principale e Parte_1 Parte_2 in qualità di garante- della somma di euro 109.180,47 oltre interessi e spese in favore di
[...]
. La creditrice procedeva a notificare decreto ingiuntivo ai debitori in data 15.04.2019, CP_1 il quale veniva dichiarato esecutivo il 24.2019 in quanto non veniva opposto nei termini di legge.
1
Con atto di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cpc, del 21.06.2023, gli opponenti impugnavano l'atto di precetto loro notificato in data 26.05.2023. L'atto di precetto era il primo atto effettivamente ricevuto dagli opponenti, mentre la notifica del decreto ingiuntivo veniva eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc. Dunque, nell'atto di opposizione a precetto gli opponenti chiedevano: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire di per i motivi esposti e, per l'effetto dichiarare la nullità e/o inesistenza Controparte_1
e/o, comunque, l'inefficacia dell'atto di precetto de quo e di ogni successivo atto esecutivo e/o difensivo;
nel merito, accertare e dichiarare nulla la notificazione ex art. 143 c.p.c. del decreto ingiuntivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 143 e 148 c.p.c., e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del giudizio esecutivo, con ogni conseguenza di legge;
accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto impugnato, procedendo alla revoca o alla modifica di quest'ultimo; dichiarare nullo, annullato e/o comunque privo di ogni effetto l'atto di precetto notificato in data 26.05.2023 ovvero pronunciare ogni provvedimento di legge ritenuto necessario;
accertare l'illegittimità del titolo esecutivo e della pretesa creditoria per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, dichiarare estinta la procedura esecutiva a cui ci si oppone, con vittoria di spese e competenze di lite in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
In data 21.09.2023 si costituiva in giudizio chiedendo in via Controparte_1 preliminare di: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163
c.p.c. e fare applicazione di quanto disposto dall'art. 164 c.p.c., come di recente riformato.
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'infondatezza e comunque rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione proposta dagli opponenti per tutti i motivi specificati in narrativa e comunque perché nel caso di specie non ricorrono i gravi motivi ex artt. 615, comma 1, e 624 c.p.c.; nel merito, accertare e dichiarare la validità dell'atto di precetto notificato il 26/05/2023 e per l'effetto rigettare in toto la presente opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. proposta dagli opponenti contro la CP_1
per tutti i motivi specificati in narrativa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di
[...] giudizio.
In data 31.10.2023 questo Giudice all'udienza di prima comparizione delle parti accoglieva l'istanza degli opponenti e sospendeva medio tempore l'efficacia del precetto.
La trattazione della causa procedeva in via documentale e questo Giudice, ritenuta la causa matura, la introitava per la decisione in data 8.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è fondata e deve essere accolta.
1.In via pregiudiziale, sulla nullità della notificazione ex art. 143 cpc.
L'opponente si doleva della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta secondo le modalità di cui all'art. 143 cpc che, come noto, rappresenta null'altro che un'extrema ratio del sistema ordinamentale, che, da un lato, si sforza di prevedere delle ragionevoli “cautele” a garanzia del notificando irreperibile, e, dall'altro, fornisce una sorta di valvola di sicurezza anche a garanzia del notificante che abbia cercato, con ordinaria diligenza ancorché infruttuosamente, di fare entrare l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
2
Anche di recente, con l'ordinanza n.27699 del 25/10/2024, la Suprema Corte ha ribadito che il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per i casi di irreperibilità assoluta, non può essere affidato alle mere risultanze anagrafiche, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'agente notificatore ne dia espresso conto nella relata di notifica.
Infatti, nei casi in cui la notifica non può essere eseguita perché non è nota l'effettiva residenza/dimora del destinatario, sia in Italia che all'estero, l'Ente mittente può procedere ai sensi dell'art.143 c.p.c. .
Il ricorso alla procedura di cui all'art. 143 c.p.c. cit. presuppone, quindi, che sia nota ab origine l'irreperibilità del destinatario, o che l'indirizzo, come individuato dall'Ente mittente non sia più attuale (perché il destinatario si è trasferito), o errato, senza che sia possibile rinvenire l'indirizzo effettivo del destinatario.
In tali casi, l'agente notificatore esegue la notifica mediante deposito dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, del luogo di nascita del destinatario o, se anche questo è ignoto, mediante consegna di copia dell'atto al p.m..
Essenziale, ai fini della legittimità della notifica ex art. 143 c.p.c., è, però, per la Cassazione, che l'agente notificatore indichi in maniera puntuale e precisa, nella relata di notifica, le ricerche svolte allo scopo di individuare la residenza/dimora del destinatario, che specifichi l'esito negativo di tali indagini, nonché l'impossibilità di individuare l'effettiva residenza/dimora del destinatario.
A tal riguardo, deve ritenersi invalida la notifica ex art. 143 c.p.c., quando, come nel caso di specie, la relata predisposta dall'agente notificatore contenga solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità e la conseguente legittimità del ricorso alla procedura degli irreperibili.
Tale dicitura astratta non dà, invero, atto in alcun modo, neppure generico, con riferimento al caso concreto, che l'addetto al recapito si sia recato in loco e che, comunque, abbia ivi effettuato delle ricerche della residenza corrispondente all'indirizzo indicato e quale ne sia stato l'esito, sicché i presupposti e la Nel caso di specie, dunque, ricorrono perfettamente gli elementi indicati nelle fattispecie citate, poiché l'Ufficiale giudiziario, recatosi in loco, ha dato atto di aver effettuato ricerche e non aver trovato i destinatari.
Dunque, nel caso di specie, non vi erano i presupposti per procedere alla notificazione secondo il predetto schema legale.
Ciò in quanto, dalla documentazione in atti, non consta idonea prova delle ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario.
Lo stesso ha dato, meramente, atto che da informazioni assunte, in loco, parte destinataria risulta sconosciuta.
Da ciò deriva l'impossibilità di procedere alla notifica ex art. 143 cpc, che deve ritenersi invalida, in quanto non preceduta dall'attestazione specifica, anche con riguardo ai propri contingenti interlocutori, delle ricerche eseguite nel luogo di effettiva residenza, così come risultante da certificato di residenza storica.
3
Non sussisteva, inoltre, la condizione di irreperibilità assoluta del destinatario, che risiedeva nella dimora conosciuta dal creditore.
Invero, l'atto di precetto su decreto ingiuntivo veniva notificato regolarmente e veniva ricevuto dagli opponenti.
2.L'onere della prova della notifica in caso di opposizione a precetto per mancata o inesistente notifica del titolo esecutivo.
La Corte di Cassazione sez. 3 civile, con ordinanza 3 gennaio 2023 n.51 ha ribadito la propria posizione in materia di onere della prova della notifica nel caso di opposizione a precetto per mancata o inesistente notifica del titolo esecutivo, pronunciando il principio di diritto, secondo cui: “grava sul creditore opposto l'onere di dimostrare l'avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l'inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione, deve, poi, escludersi che tale mezzo di prova possa essere surrogato da altre modalità di assoluzione dell'onere stesso, in particolare attraverso il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munita del decreto di esecutorietà ex articolo 647 c.p.c., cui va negata ogni efficacia presuntiva in tal senso”.
Acclarato che, nel caso di opposizione a precetto per mancata o inesistente notifica del titolo esecutivo, l'onere della prova della notifica grava sul creditore, nel caso di specie, in assenza della prova della rituale notifica dell'atto presupposto dell'attività precettizia, si pone il problema delle conseguenze sulla seconda in termini di invalidità o meno.
Ciò premesso, costituisce principio interpretativo consolidato, quello per cui non sempre tale circostanza e' idonea a ingenerare l'invalidità della serie procedimentale, essendosi prospettabile, a seconda dei casi che si vanno a enucleare, anche la possibilità di una mera rimessione in termini ai fini della proposizione dell'impugnativa al decreto ingiuntivo che l'irritualità del procedimento notificatorio ha precluso (v.Tribunale Napoli Nord sez. III,
09/05/2023, n.1882, secondo cui “in ordine alla mancata notifica del decreto ingiuntivo, ricevuta la notifica di un precetto basato su un decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. solo qualora sostenga la radicale inesistenza della notificazione del decreto stesso. Quindi il debitore ingiunto deve dedurre che non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale nei suoi riguardi. Invece qualora vi sia un mero vizio di notificazione, tale comunque da non configurare la inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art.
650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 di detta norma”).
Tale principio si ricollega a quello, più generale, secondo cui, qualora si impugni un atto successivo, spendendo quale vizio l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto, si impongono particolari oneri procedimentali di allegazione e prova.
Per quanto in alcune più remote pronunce (Cass. N. 59 del 08.01.2003 e n. 12531 del
27.08.2003) si sia ritenuta l'ammissibilità della mera <> della mancata (o irrituale) notifica dell'atto presupposto, in quanto da quest'ultima discenderebbe l'illegittimità dell'emissione della cartella, alla stregua delle nuove coordinate interpretative, deve ritenersi che tale orientamento non sia più condivisibile.
Sarebbe, cioè, superato quell'approccio esegetico che, ricostruendo la successione degli atti inerenti al privato quale serie procedimentale, a volte, complessa, faceva conseguire 4
dall'invalidità di un singolo segmento procedimentale, l'illegittimità derivata dell'intera “filiera” provvedimentale. Ciò, facendo applicazione della c.d. illegittimità derivata che, come noto, rinviene la propria ratio nel porsi ciascun atto della serie procedimentale quale titolo di legittimazione dell'assunzione del successivo, nonché quale presupposto logico e giuridico per la sua validità.
Per contro, deve ritenersi che all'eventuale deduzione della tardiva conoscenza dell'atto presupposto, conseguente alla mancata (o irrituale) notifica, debba sempre accompagnarsi la proposizione di censure avverso di esso, altrimenti destinato a spiegare – seppur per effetto della tardiva sanatoria dei vizi di notifica attraverso la conoscenza dell'atto conseguenziale – i suoi effetti.” (Cass. Civ. n. 26843 del 23.10.2018; (v. Cass., 23 ottobre 2018, n. 26843, Cass.,
Sez. Trib., n. 26831 del 2014, secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione
Dunque, l'illegittimità dell'atto deve, comunque, fondarsi su ragioni ulteriori rispetto al vizio notificatorio e che investano il piano della legittimità dell'atto presupposto, divenendo l'impugnazione dell'atto conseguente solo l'occasione per poter dedurre, nella logica di una remissione in termini tacita, le suddette ragioni di doglianza.
In virtù dei principi interpretativi sopra espressi, è dunque onere dell'opponente, oltre a contestare in via preliminare la mancata notifica dell'atto presupposto, entrare nel merito dei vizi propri dell'atto stesso, ovvero dell'ingiunzione.
Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio di carattere <>.
3.Sulla titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio
Sulla problematica posta sua sponte dall'attrice e, comunque, rilevabile, anche d'ufficio, da questo Giudice in questa sede, trattandosi di aspetto riconducibile al novero degli elementi costitutivi del diritto azionato suscettibili di essere rilevati ex officio, giova richiamare i principi espressi dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 2951/2016.
Principi che possono elencarsi come segue:
• la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
• cosa diversa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
• la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
• può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
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• la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio;
• essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta, il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio;
• la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate, sicché gli sarà preclusa l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dai documenti già ritualmente acquisiti agli atti di causa.
Peraltro, sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite da ultimo è stato ribadito che «la dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato del giudizio» (Cass. n. 39528 del 2021).
Quanto alla legitimatio ad executivis, il quadro normativo di diritto sostanziale regolatorio della materia si rinviene nel disposto di cui all'art. 58 del TUB (D.Lgs 1° settembre 1993 n.385) che testualmente recita: iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [..] I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado
a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”. Ragion per cui, sotto l'aspetto della legittimazione, in forza del citato art. 58 T.U.B., il cessionario, in quanto titolare dei crediti e delle garanzie, potrà essere parte attiva o passiva nei procedimenti giudiziari ed esecutivi, da avviarsi o pendenti, assumendo di essere titolare del credito e menzionando nel suo atto difensivo il titolo traslativo del credito azionato.
Orbene, nel caso di specie, negli atti difensivi, l'opposta assume che, con atto del 15 dicembre 2020 a rogito del notaio di MI (rep. 84147 e racc. 17167) con Persona_2 efficacia dal 1° gennaio 2021, (già , con sede in MI, Controparte_2 CP_3 via Borghetto n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di MI
è stata fusa per incorporazione in (società incorporante), con P.IVA_3 Controparte_1 sede in EN, via Terraglio n. 63, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
EN – RO . P.IVA_1
con effetto dal 1° gennaio 2021, ha contestualmente mutato denominazione Controparte_1 in Controparte_1
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Successivamente, con atto in data 15 dicembre 2020 a rogito del notaio Persona_2 di MI (rep. 84148 e racc. 17168) (già incorporante la precedente Controparte_1
già con effetto dal 1° gennaio 2021, ha conferito alla Controparte_2 CP_3 neo costituita società (prima denominata con sede Controparte_2 CP_4 in EN, via Terraglio n. 63, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di EN
– RO , controllata interamente da , il ramo P.IVA_4 Controparte_1
d'azienda relativo alle attività di servicing e di gestione dei crediti.
Inoltre, tra i crediti di cui alla sopra citata cessione, assume essere compreso, con ogni accessorio e garanzia allo stesso connessi, quello azionato nel presente procedimento.
Ragion per cui, alla luce delle suddette deduzioni difensive, deve concludersi che l'opposta
è dotata della legitimatio ad executivis nei confronti dell'opponente.
a) Sull'effettiva titolarità del credito
In considerazione della specifica doglianza mossa dalla difesa dell'opponente si ritiene di esaminare in questa sede anche l'aspetto della prova dell'effettiva traslazione del diritto, ossia, della prova dell'inclusione del credito oggetto di causa, nell'ambito delle complesse e articolate operazioni.
A tal riguardo, giova rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali, perché idonea a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto. Per contro, guardando allo schema tipico, quale delineato dal Codice del 1942, la notifica al debitore ceduto il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla più limitata finalità di rendere la vicenda traslativa, opponibile al debitore ceduto, disciplinando l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. Invece, l'art. 58 del TUB, disciplinante le c.d. cessioni in blocco bancarie, consente (ma non prescrive) la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale
e la contestuale iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. Tale formalità costituisce adempimento pubblicitario erga omnes succedaneo rispetto alla notifica individuale, prevista dall'art. 1264 c. c, notifica al debitore ceduto che, per principio interpretativo consolidato, non richiede particolari oneri pubblicitari, né il ricorso a formule sacramentali, ma sono attuabili con semplici modalità comunicative, idonee a realizzare una funzione di partecipazione conoscitiva (Cass. civ. n. 1684/2012, secondo cui <La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità>>, v. anche Cass.
29.09.2020, n. 20495).
b) Sulla prova dell'effetto traslativo del credito scaturente dalla “cessione in blocco”
In ordine, invece, alla modalità con cui deve essere fornita la prova dell'effettiva traslazione del credito nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 TUB, si è aperto un acceso dibattito giurisprudenziale in cui possono delinearsi attualmente due opposti orientamenti ed anche un terzo orientamento che potrebbe definirsi “mediano” tra i primi due.
1) L'indirizzo semplificatorio e la compatibilità coi principi generali della materia.
Per un primo approccio esegetico che ha riconosciuto anche un recente avallo in seno alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe sufficiente ai fini della prova del fatto storico della cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la 7
formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (v. Cass. civ., 20 luglio 2023, n. 21821).
Dunque, si inferisce da un dato di fatto noto e provato una conseguenza ignota e da provare, secondo il meccanismo proprio della prova indiziaria.
Anche parte della giurisprudenza di merito pare orientata nel medesimo senso (v. Tribunale
Monza, sez. III, 8 agosto 2023, n. 1823, secondo cui «la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 t.u.b. è provata mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione dell'operazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. E' dunque necessario che l'avviso di cessione si accompagni ad un estratto dettagliato e sufficientemente idoneo a fornire gli elementi diretti a sostanziare l'appartenenza del credito oggetto di causa alla massa di quelli ceduti»; v. anche Tribunale Brescia, sez. II, 4 novembre
2022, n. 2672, secondo cui «per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, basta la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione»).
Tale posizione interpretativa rinviene la propria ragion d'essere in esigenze di semplificazione probatoria che sarebbero imposte dalla logica dell'istituto, ispirato a una logica acceleratoria con l'introduzione di forme di pubblicità impersonali ed erga omnes.
Nondimeno, tale orientamento perviene a sovrapporre ingiustificatamente il piano della prova della pubblicità ex lege per la quale esiste una specifica previsione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria con quella della dimostrazione dell'avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, invece, in assenza di una previsione di tal fatta, dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia. D'altronde, una deroga ad un principio presuppone l'esistenza di una specifica espressione derogatoria o, in alternativa, di un altro principio rispetto al quale il primo debba considerarsi, a seguito di un giudizio di bilanciamento che può avvenire anche in sede interpretativa, subvalente.
Peraltro, sotto altro aspetto, non può sottacersi il carattere estremamente generico e impreciso di molti avvisi che si limitano a locuzioni laconiche come «sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco». Ciò, senza alcuna analitica descrizione dell'oggetto della cessione.
E, infatti, proprio per ovviare ai limiti di tale prassi, anche tale orientamento più elastico richiede, in omaggio ai principi generali sull'oggetto del contratto, un'adeguata determinabilità se non delle singole posizioni cedute, almeno delle loro categorie di appartenenza.
Si è, infatti, sostenuto che «…in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto 8
della cessione» (Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188); così anche, seppur con affermazione più generica, Cass. civ., n. 22268 del 2018, per cui «la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo
è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contatto di cessione e del suo specifico contenuto» (v. Cass. civ., n. 22268 del 2018).
Sotto tale profilo, non può sottacersi come le modalità di indicazione non possano non essere non solo complete sotto il profilo descrittivo, ma anche perspicue e intellegibili, cioè, comprensibili da una persona di media conoscenza ed esperienza.
Viene, cioè, in rilievo, specie quando il ceduto sia un consumatore, un obbligo o, comunque, un onere di intellegibilità dell'avviso di cessione, non solo sotto il profilo materiale grafico, ma anche della comprensibilità sotto il profilo semantico e linguistico.
Lo impongono i principi di trasparenza che informano sia il microsistema della tutela del consumatore, sia la disciplina in materia di attività bancaria e di intermediazione finanziaria, dettata dal Tub che, invero, come noto, non distingue, ai fini della sua applicazione, a seconda che il debitore abbia la qualità o meno di consumatore.
Alla luce di tali coordinate concettuali e giuridiche, desta qualche perplessità la prassi del ricorso a codici interni dell'intermediario finanziario, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, da parte dei componenti di tali strutture, variamente denominati «Cod. pratica» o «NDG». Tali modalità di indicazione, infatti, risultano di difficile comprensione per il cliente, spesso, non consentendo di verificare con sufficiente certezza la posizione sottesa a quell'indicazione sincopata o numerica e ciò perché del tutto avulsi dagli elementi identificativi del contratto bancario cui si riferiscono.
2) Il più rigoroso orientamento della prova documentale diretta.
La soluzione maggioritaria è ancorata ai principi tradizionali in materia di prova di un contratto, che rimangono invariati a prescindere se avente, come nel caso di specie, efficacia immediatamente traslativa o solo obbligatoria.
La norma di riferimento è l'art. 2721 c.c. che vieta il ricorso alla prova testimoniale e si precisa che la stessa è ammessa solo a seguito di valutazione del Giudice case by case e con carattere di eccezionalità. Il principio si considera estendibile alla prova presuntiva.
Dunque, il codice del '42 tende a richiedere, seppur indirettamente, la prova documentale.
Non si tratta di contratti per i quali sia prescritta la prova ad probationem, né tanto meno ad substantiam, ma esistono limiti precisi alla prova indiretta (testimoniale e presuntiva).
Diversamente da quanto previsto per i contratti soggetti a forma scritta ad probationem, rimarrebbe, pur sempre, ammissibile la prova per interrogatorio formale o per giuramento.
Dunque, è condivisibile l'orientamento della Suprema Corte che, in via tendenziale, richiede una prova diretta e documentale della cessione. Ciò salvo che la circostanza della cessione debba ritenersi provata perché riconosciuta espressamente o tacitamente, in virtù del principio di non contestazione. Anche in tale ultima ipotesi non può escludersi l'operatività del rilievo d'ufficio, costituendo la titolarità del credito uno degli elementi costitutivi del diritto azionato. Solo una dichiarazione di scienza esplicita, con valenza confessoria, quale deve 9
ritenersi l'atto di riconoscimento, può precludere il ricorso al rilievo ex officio.
In virtù di tale orientamento si è affermato che «la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad
<<aziende rami di azienda beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>> (art. 58, comma 1
TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua <> struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere>> (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116) » (Cass., 28 febbraio 2020, n. 5617).
D'altronde, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti esonera il creditore cessionario dalla notifica dell'avvenuta cessione al debitore ceduto.
Tuttavia, l'adempimento pubblicitario non è sufficiente a dimostrare l'esistenza della cessione, in quanto una cosa è l'avviso e un'altra cosa è la prova della sua esistenza e del suo contenuto.
Pertanto, si può affermare che la pubblicazione in G.U. non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (così Tribunale Napoli Nord, sez. IV, 14 marzo 2023, n. 1055).
Per contro, per principio, condivisibile, della giurisprudenza di legittimità «colui, che <<si afferma successore titolo universale o particolare della parte originaria>> ai sensi dell'art.
58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass. civ., 2 marzo 2016, n. 4116;
v. anche Cass. civ., 28 febbraio 2020, n. 5617).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (v. Cass., ord. 24797 del 2020). Ciò, salvo che il debitore ceduto non abbia espressamente o anche implicitamente (ma in modo univoco e concludente) riconosciuto la cessione (v. Cass. civ., n. 4116 del 2016).
In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di merito: così Tribunale, Prato, sez. I, 12 Gennaio 2023, n. 34; Tribunale Firenze, 5 dicembre 2022, n. 3401 secondo cui «Chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, deve provare l'inclusione di tale credito in questa operazione, dimostrando documentalmente la propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia riconosciuta in maniera esplicita o implicita».
In ogni caso, come già evidenziato, la prova, oltre alle condizioni legali per l'opponibilità della cessione, deve inerire necessariamente anche la vicenda traslativa in sé e ciò sotto plurimi profili: l'effettivo perfezionarsi della cessione;
il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata nei confronti del debitore ceduto;
l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevolezza certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili (eventualmente, anche l'uso di posizioni numeriche purché univocamente riferibili al debitore). E ciò in quanto la pubblicazione in G.U. dell'avviso 10
di cessione dei crediti costituisce adempimento meramente pubblicitario e non ha valenza costitutiva della cessione, non producendo alcun effetto traslativo.
Di recente, l'orientamento più rigoroso è stato ribadito con ricchezza argomentativa da
Cassazione civile, sez. VI, 20 luglio 2022, n. 22754, secondo cui è escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58 comma 2 T.U.B. sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio.
Da ultimo, deve rilevarsi quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. civ., ord. 6 febbraio
2024, n. 3405), secondo cui «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non
è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente».
Inoltre, sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, è noto come lo stesso possa subire delle alterazioni rispetto agli esiti che conseguirebbero dall'applicazione del criterio distintivo tradizionale tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti estintivi/modificativi dall'altra e ciò quando tali esiti si pongano contrasto con il principio della vicinanza alla fonte della prova
(v. Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001, che hanno posto la prova dell'esatto adempimento a carico del debitore anche nell'ipotesi di parziale esecuzione della prestazione oltre che di asserito totale inadempimento. E ciò per quanto l'inesatto adempimento, diversamente dal totale inadempimento, si sostanzi in un quid di esteriore e suscettibile di una valutazione in termini quantitativi e qualitativi).
Nondimeno, nella fattispecie della cessione (in blocco), non ci sono ragioni invocabili per non esigerne dal creditore la prova, anche mediante un estratto dell'atto di cessione notarile.
3) La tesi mediana della prova presuntiva o indiretta qualificata.
Tanto premesso, anticipato il carattere dirimente della produzione del contratto di cessione del credito contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche, di recente, qualche pronuncia che, in contrasto con il summenzionato orientamento, prefigura il ricorso alla prova presuntiva, richiedendo una pluralità di circostanze convergenti coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal codice che richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano gravi precise e concordanti.
In particolare, si controverte sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti documenti da considerare non atomisticamente ma nelle loro relazioni e inferenze reciproche:
➢ l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall'indicazione del correlato «NDG»;
➢ le lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;
➢ la dichiarazione della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata e per le quali s'invoca una valenza latamente confessoria.
Tale dichiarazione è, peraltro, in genere, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa 11
cessione ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio o di mero accertamento.
Invero, la stessa, in quanto di formazione unilaterale risulta non idonea a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto de quo fra i crediti oggetto di cessione. E ciò in quanto non produce quell'effetto traslativo che non può non conseguire se non a una volontà pattizia di tipo bilaterale in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato ex art. 1376 c.c..
Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile a un terzo, estraneo alla controversia. E ciò consente di revocarne in dubbio anche il valore quale confessione, dimostrando, al più, solo la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore ed essendo liberamente valutabile dal Giudice.
Ritiene, al riguardo, questo Giudice che dalla speciale materia in questione debba essere bandita la possibilità di una prova meramente indiziaria, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione, e questo perché parti private, non «disinteressate», anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto. A tal riguardo, giova richiamare Cassazione del 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui nell'ipotesi di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, è necessario
«…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale».
Dunque, senza dubbio, non può essere accolta la tesi secondo cui la prova della notifica a mezzo della Gazzetta Ufficiale sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della cessione. Al più può costituire elemento indiziario ai fini di una valutazione complessiva, richiesta dalla prova presuntiva e che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze che convergano univocamente nel dimostrare non solo l'avvenuta cessione, ma anche la ricomprensione in essa della posizione creditoria controversa.
4) Il caso di specie.
Delineato il quadro normativo regolatorio della materia ed il quadro degli orientamenti giurisprudenziali sull'argomento, si ritiene di non potersi esimere dalla verifica d'ufficio dell'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria e ciò al fine di verificare l'eventuale ricorrenza di circostanze di fatto e documentali, convergenti e univoche, dotate di idonea capacità dimostrativa della circostanza, da provare, relativa all'effettività della vicenda circolatoria in blocco.
Orbene, questo Giudice, che aderisce al sopra delineato orientamento giurisprudenziale
“mediano”, ritiene che, nel caso di specie, l'effettiva traslazione in capo alla cessionaria del credito oggetto di causa non possa ritenersi adeguatamente provata dalla documentazione prodotta dall'opposta.
E ciò, perché difetta idonea prova, perché sufficientemente circostanziata, che nelle complesse vicende circolatorie (una fusione per incorporazione e un conferimento di ramo d'azienda), sia ricompresa anche la posizione controversa, come desumibile dall'estrema genericità dell'oggetto degli atti giuridici, in cui tali vicende circolatorie si sono consacrate.
In particolare, l'art. 5 dell'atto di fusione, in materia di “Subentro”, con dicitura del tutto generica, prevede che “la "incorporante" subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo 12
e passivo della "incorporanda" ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, assumendo di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni”.
Parimenti generici, per la loro onnicomprensività, sono gli articoli 2 e 3 del contratto di conferimento del ramo di azienda.
3. Sulle spese e competenze di lite
In considerazione dell'accoglimento dell'opposizione, le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opposta, liquidate come da dispositivo, espunta la fase relativa all'istruttoria, considerata l'istruttoria documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. A.I. Natali, definitivamente pronunciando nella causa proposta come in epigrafe, così provvede:
1.accoglie la presente opposizione;
2.condanna l'opposta alla rifusione delle spese e competenze di lite liquidate in euro
4.217,00 oltre IVA e CAP e rimborso come per legge.
Brindisi, 3.6.2025
Il Giudice
Dott. A.I. NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giulia Livieri nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
13
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Dott. A.I. Natali
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1898/2023 del Ruolo Generale promossa
D A
nato a [...] il [...] CF Parte_1
e nata a [...] il [...] CF C.F._1 Parte_2
entrambi residenti in [...]
n. 6 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Sergio Caporotundo
(CF: – PEC: ; elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliati presso lo studio del primo, in Arnesano (LE) alla Via Indennitate 16; avvisi e le comunicazioni di cui agli art. 133, 134 e 176 c.p.c. al seguente numero di fax: 0832.322401
e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Ema_
. Email_3
OPPONENTI
CONTRO
(già , con sede legale in EN Mestre, Via Controparte_1 Controparte_1
Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato € 22.000.000,00 cod. fisc. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di EN RO al n. , REA n. 420580, P.IVA_1
P.IVA società con socio unico, appartenente al “Gruppo Banca IFIS”, soggetta P.IVA_2 all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., iscritta nell'Albo degli
Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, e per essa – giusta procura in data 9 dicembre 2020 per atto Notaio dott. , Rep. N. 42351 Racc. n. 15678, registrato Persona_1
a EN il giorno 8 agosto 2022 al n. 22088 serie 1T, elettivamente domiciliata in Ravenna,
Via Alfredo Baccarini n. 52, presso lo studio degli avv.ti Carlotta Casamorata CF:
, e CF: del foro di Ravenna C.F._4 Parte_3 C.F._5
OPPOSTA
FATTO E DIRITTO
In data 28.09.2018 gli opponenti venivano condannati con decreto ingiuntivo n. 1163/2018 al pagamento in solido- in qualità di debitore principale e Parte_1 Parte_2 in qualità di garante- della somma di euro 109.180,47 oltre interessi e spese in favore di
[...]
. La creditrice procedeva a notificare decreto ingiuntivo ai debitori in data 15.04.2019, CP_1 il quale veniva dichiarato esecutivo il 24.2019 in quanto non veniva opposto nei termini di legge.
1
Con atto di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cpc, del 21.06.2023, gli opponenti impugnavano l'atto di precetto loro notificato in data 26.05.2023. L'atto di precetto era il primo atto effettivamente ricevuto dagli opponenti, mentre la notifica del decreto ingiuntivo veniva eseguita ai sensi dell'art. 143 cpc. Dunque, nell'atto di opposizione a precetto gli opponenti chiedevano: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire di per i motivi esposti e, per l'effetto dichiarare la nullità e/o inesistenza Controparte_1
e/o, comunque, l'inefficacia dell'atto di precetto de quo e di ogni successivo atto esecutivo e/o difensivo;
nel merito, accertare e dichiarare nulla la notificazione ex art. 143 c.p.c. del decreto ingiuntivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 143 e 148 c.p.c., e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del giudizio esecutivo, con ogni conseguenza di legge;
accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto impugnato, procedendo alla revoca o alla modifica di quest'ultimo; dichiarare nullo, annullato e/o comunque privo di ogni effetto l'atto di precetto notificato in data 26.05.2023 ovvero pronunciare ogni provvedimento di legge ritenuto necessario;
accertare l'illegittimità del titolo esecutivo e della pretesa creditoria per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, dichiarare estinta la procedura esecutiva a cui ci si oppone, con vittoria di spese e competenze di lite in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
In data 21.09.2023 si costituiva in giudizio chiedendo in via Controparte_1 preliminare di: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163
c.p.c. e fare applicazione di quanto disposto dall'art. 164 c.p.c., come di recente riformato.
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'infondatezza e comunque rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione proposta dagli opponenti per tutti i motivi specificati in narrativa e comunque perché nel caso di specie non ricorrono i gravi motivi ex artt. 615, comma 1, e 624 c.p.c.; nel merito, accertare e dichiarare la validità dell'atto di precetto notificato il 26/05/2023 e per l'effetto rigettare in toto la presente opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. proposta dagli opponenti contro la CP_1
per tutti i motivi specificati in narrativa;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di
[...] giudizio.
In data 31.10.2023 questo Giudice all'udienza di prima comparizione delle parti accoglieva l'istanza degli opponenti e sospendeva medio tempore l'efficacia del precetto.
La trattazione della causa procedeva in via documentale e questo Giudice, ritenuta la causa matura, la introitava per la decisione in data 8.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è fondata e deve essere accolta.
1.In via pregiudiziale, sulla nullità della notificazione ex art. 143 cpc.
L'opponente si doleva della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta secondo le modalità di cui all'art. 143 cpc che, come noto, rappresenta null'altro che un'extrema ratio del sistema ordinamentale, che, da un lato, si sforza di prevedere delle ragionevoli “cautele” a garanzia del notificando irreperibile, e, dall'altro, fornisce una sorta di valvola di sicurezza anche a garanzia del notificante che abbia cercato, con ordinaria diligenza ancorché infruttuosamente, di fare entrare l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
2
Anche di recente, con l'ordinanza n.27699 del 25/10/2024, la Suprema Corte ha ribadito che il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per i casi di irreperibilità assoluta, non può essere affidato alle mere risultanze anagrafiche, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'agente notificatore ne dia espresso conto nella relata di notifica.
Infatti, nei casi in cui la notifica non può essere eseguita perché non è nota l'effettiva residenza/dimora del destinatario, sia in Italia che all'estero, l'Ente mittente può procedere ai sensi dell'art.143 c.p.c. .
Il ricorso alla procedura di cui all'art. 143 c.p.c. cit. presuppone, quindi, che sia nota ab origine l'irreperibilità del destinatario, o che l'indirizzo, come individuato dall'Ente mittente non sia più attuale (perché il destinatario si è trasferito), o errato, senza che sia possibile rinvenire l'indirizzo effettivo del destinatario.
In tali casi, l'agente notificatore esegue la notifica mediante deposito dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, del luogo di nascita del destinatario o, se anche questo è ignoto, mediante consegna di copia dell'atto al p.m..
Essenziale, ai fini della legittimità della notifica ex art. 143 c.p.c., è, però, per la Cassazione, che l'agente notificatore indichi in maniera puntuale e precisa, nella relata di notifica, le ricerche svolte allo scopo di individuare la residenza/dimora del destinatario, che specifichi l'esito negativo di tali indagini, nonché l'impossibilità di individuare l'effettiva residenza/dimora del destinatario.
A tal riguardo, deve ritenersi invalida la notifica ex art. 143 c.p.c., quando, come nel caso di specie, la relata predisposta dall'agente notificatore contenga solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità e la conseguente legittimità del ricorso alla procedura degli irreperibili.
Tale dicitura astratta non dà, invero, atto in alcun modo, neppure generico, con riferimento al caso concreto, che l'addetto al recapito si sia recato in loco e che, comunque, abbia ivi effettuato delle ricerche della residenza corrispondente all'indirizzo indicato e quale ne sia stato l'esito, sicché i presupposti e la Nel caso di specie, dunque, ricorrono perfettamente gli elementi indicati nelle fattispecie citate, poiché l'Ufficiale giudiziario, recatosi in loco, ha dato atto di aver effettuato ricerche e non aver trovato i destinatari.
Dunque, nel caso di specie, non vi erano i presupposti per procedere alla notificazione secondo il predetto schema legale.
Ciò in quanto, dalla documentazione in atti, non consta idonea prova delle ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario.
Lo stesso ha dato, meramente, atto che da informazioni assunte, in loco, parte destinataria risulta sconosciuta.
Da ciò deriva l'impossibilità di procedere alla notifica ex art. 143 cpc, che deve ritenersi invalida, in quanto non preceduta dall'attestazione specifica, anche con riguardo ai propri contingenti interlocutori, delle ricerche eseguite nel luogo di effettiva residenza, così come risultante da certificato di residenza storica.
3
Non sussisteva, inoltre, la condizione di irreperibilità assoluta del destinatario, che risiedeva nella dimora conosciuta dal creditore.
Invero, l'atto di precetto su decreto ingiuntivo veniva notificato regolarmente e veniva ricevuto dagli opponenti.
2.L'onere della prova della notifica in caso di opposizione a precetto per mancata o inesistente notifica del titolo esecutivo.
La Corte di Cassazione sez. 3 civile, con ordinanza 3 gennaio 2023 n.51 ha ribadito la propria posizione in materia di onere della prova della notifica nel caso di opposizione a precetto per mancata o inesistente notifica del titolo esecutivo, pronunciando il principio di diritto, secondo cui: “grava sul creditore opposto l'onere di dimostrare l'avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l'inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione, deve, poi, escludersi che tale mezzo di prova possa essere surrogato da altre modalità di assoluzione dell'onere stesso, in particolare attraverso il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munita del decreto di esecutorietà ex articolo 647 c.p.c., cui va negata ogni efficacia presuntiva in tal senso”.
Acclarato che, nel caso di opposizione a precetto per mancata o inesistente notifica del titolo esecutivo, l'onere della prova della notifica grava sul creditore, nel caso di specie, in assenza della prova della rituale notifica dell'atto presupposto dell'attività precettizia, si pone il problema delle conseguenze sulla seconda in termini di invalidità o meno.
Ciò premesso, costituisce principio interpretativo consolidato, quello per cui non sempre tale circostanza e' idonea a ingenerare l'invalidità della serie procedimentale, essendosi prospettabile, a seconda dei casi che si vanno a enucleare, anche la possibilità di una mera rimessione in termini ai fini della proposizione dell'impugnativa al decreto ingiuntivo che l'irritualità del procedimento notificatorio ha precluso (v.Tribunale Napoli Nord sez. III,
09/05/2023, n.1882, secondo cui “in ordine alla mancata notifica del decreto ingiuntivo, ricevuta la notifica di un precetto basato su un decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. solo qualora sostenga la radicale inesistenza della notificazione del decreto stesso. Quindi il debitore ingiunto deve dedurre che non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale nei suoi riguardi. Invece qualora vi sia un mero vizio di notificazione, tale comunque da non configurare la inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art.
650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 di detta norma”).
Tale principio si ricollega a quello, più generale, secondo cui, qualora si impugni un atto successivo, spendendo quale vizio l'omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto, si impongono particolari oneri procedimentali di allegazione e prova.
Per quanto in alcune più remote pronunce (Cass. N. 59 del 08.01.2003 e n. 12531 del
27.08.2003) si sia ritenuta l'ammissibilità della mera <> della mancata (o irrituale) notifica dell'atto presupposto, in quanto da quest'ultima discenderebbe l'illegittimità dell'emissione della cartella, alla stregua delle nuove coordinate interpretative, deve ritenersi che tale orientamento non sia più condivisibile.
Sarebbe, cioè, superato quell'approccio esegetico che, ricostruendo la successione degli atti inerenti al privato quale serie procedimentale, a volte, complessa, faceva conseguire 4
dall'invalidità di un singolo segmento procedimentale, l'illegittimità derivata dell'intera “filiera” provvedimentale. Ciò, facendo applicazione della c.d. illegittimità derivata che, come noto, rinviene la propria ratio nel porsi ciascun atto della serie procedimentale quale titolo di legittimazione dell'assunzione del successivo, nonché quale presupposto logico e giuridico per la sua validità.
Per contro, deve ritenersi che all'eventuale deduzione della tardiva conoscenza dell'atto presupposto, conseguente alla mancata (o irrituale) notifica, debba sempre accompagnarsi la proposizione di censure avverso di esso, altrimenti destinato a spiegare – seppur per effetto della tardiva sanatoria dei vizi di notifica attraverso la conoscenza dell'atto conseguenziale – i suoi effetti.” (Cass. Civ. n. 26843 del 23.10.2018; (v. Cass., 23 ottobre 2018, n. 26843, Cass.,
Sez. Trib., n. 26831 del 2014, secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione
Dunque, l'illegittimità dell'atto deve, comunque, fondarsi su ragioni ulteriori rispetto al vizio notificatorio e che investano il piano della legittimità dell'atto presupposto, divenendo l'impugnazione dell'atto conseguente solo l'occasione per poter dedurre, nella logica di una remissione in termini tacita, le suddette ragioni di doglianza.
In virtù dei principi interpretativi sopra espressi, è dunque onere dell'opponente, oltre a contestare in via preliminare la mancata notifica dell'atto presupposto, entrare nel merito dei vizi propri dell'atto stesso, ovvero dell'ingiunzione.
Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio di carattere <>.
3.Sulla titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio
Sulla problematica posta sua sponte dall'attrice e, comunque, rilevabile, anche d'ufficio, da questo Giudice in questa sede, trattandosi di aspetto riconducibile al novero degli elementi costitutivi del diritto azionato suscettibili di essere rilevati ex officio, giova richiamare i principi espressi dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 2951/2016.
Principi che possono elencarsi come segue:
• la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
• cosa diversa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
• la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
• può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
5
• la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio;
• essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta, il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio;
• la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate, sicché gli sarà preclusa l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dai documenti già ritualmente acquisiti agli atti di causa.
Peraltro, sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite da ultimo è stato ribadito che «la dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato del giudizio» (Cass. n. 39528 del 2021).
Quanto alla legitimatio ad executivis, il quadro normativo di diritto sostanziale regolatorio della materia si rinviene nel disposto di cui all'art. 58 del TUB (D.Lgs 1° settembre 1993 n.385) che testualmente recita: iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [..] I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado
a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”. Ragion per cui, sotto l'aspetto della legittimazione, in forza del citato art. 58 T.U.B., il cessionario, in quanto titolare dei crediti e delle garanzie, potrà essere parte attiva o passiva nei procedimenti giudiziari ed esecutivi, da avviarsi o pendenti, assumendo di essere titolare del credito e menzionando nel suo atto difensivo il titolo traslativo del credito azionato.
Orbene, nel caso di specie, negli atti difensivi, l'opposta assume che, con atto del 15 dicembre 2020 a rogito del notaio di MI (rep. 84147 e racc. 17167) con Persona_2 efficacia dal 1° gennaio 2021, (già , con sede in MI, Controparte_2 CP_3 via Borghetto n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di MI
è stata fusa per incorporazione in (società incorporante), con P.IVA_3 Controparte_1 sede in EN, via Terraglio n. 63, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
EN – RO . P.IVA_1
con effetto dal 1° gennaio 2021, ha contestualmente mutato denominazione Controparte_1 in Controparte_1
6
Successivamente, con atto in data 15 dicembre 2020 a rogito del notaio Persona_2 di MI (rep. 84148 e racc. 17168) (già incorporante la precedente Controparte_1
già con effetto dal 1° gennaio 2021, ha conferito alla Controparte_2 CP_3 neo costituita società (prima denominata con sede Controparte_2 CP_4 in EN, via Terraglio n. 63, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di EN
– RO , controllata interamente da , il ramo P.IVA_4 Controparte_1
d'azienda relativo alle attività di servicing e di gestione dei crediti.
Inoltre, tra i crediti di cui alla sopra citata cessione, assume essere compreso, con ogni accessorio e garanzia allo stesso connessi, quello azionato nel presente procedimento.
Ragion per cui, alla luce delle suddette deduzioni difensive, deve concludersi che l'opposta
è dotata della legitimatio ad executivis nei confronti dell'opponente.
a) Sull'effettiva titolarità del credito
In considerazione della specifica doglianza mossa dalla difesa dell'opponente si ritiene di esaminare in questa sede anche l'aspetto della prova dell'effettiva traslazione del diritto, ossia, della prova dell'inclusione del credito oggetto di causa, nell'ambito delle complesse e articolate operazioni.
A tal riguardo, giova rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali, perché idonea a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto. Per contro, guardando allo schema tipico, quale delineato dal Codice del 1942, la notifica al debitore ceduto il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla più limitata finalità di rendere la vicenda traslativa, opponibile al debitore ceduto, disciplinando l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. Invece, l'art. 58 del TUB, disciplinante le c.d. cessioni in blocco bancarie, consente (ma non prescrive) la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale
e la contestuale iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. Tale formalità costituisce adempimento pubblicitario erga omnes succedaneo rispetto alla notifica individuale, prevista dall'art. 1264 c. c, notifica al debitore ceduto che, per principio interpretativo consolidato, non richiede particolari oneri pubblicitari, né il ricorso a formule sacramentali, ma sono attuabili con semplici modalità comunicative, idonee a realizzare una funzione di partecipazione conoscitiva (Cass. civ. n. 1684/2012, secondo cui <La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità>>, v. anche Cass.
29.09.2020, n. 20495).
b) Sulla prova dell'effetto traslativo del credito scaturente dalla “cessione in blocco”
In ordine, invece, alla modalità con cui deve essere fornita la prova dell'effettiva traslazione del credito nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 TUB, si è aperto un acceso dibattito giurisprudenziale in cui possono delinearsi attualmente due opposti orientamenti ed anche un terzo orientamento che potrebbe definirsi “mediano” tra i primi due.
1) L'indirizzo semplificatorio e la compatibilità coi principi generali della materia.
Per un primo approccio esegetico che ha riconosciuto anche un recente avallo in seno alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe sufficiente ai fini della prova del fatto storico della cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la 7
formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (v. Cass. civ., 20 luglio 2023, n. 21821).
Dunque, si inferisce da un dato di fatto noto e provato una conseguenza ignota e da provare, secondo il meccanismo proprio della prova indiziaria.
Anche parte della giurisprudenza di merito pare orientata nel medesimo senso (v. Tribunale
Monza, sez. III, 8 agosto 2023, n. 1823, secondo cui «la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 t.u.b. è provata mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione dell'operazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. E' dunque necessario che l'avviso di cessione si accompagni ad un estratto dettagliato e sufficientemente idoneo a fornire gli elementi diretti a sostanziare l'appartenenza del credito oggetto di causa alla massa di quelli ceduti»; v. anche Tribunale Brescia, sez. II, 4 novembre
2022, n. 2672, secondo cui «per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, basta la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione»).
Tale posizione interpretativa rinviene la propria ragion d'essere in esigenze di semplificazione probatoria che sarebbero imposte dalla logica dell'istituto, ispirato a una logica acceleratoria con l'introduzione di forme di pubblicità impersonali ed erga omnes.
Nondimeno, tale orientamento perviene a sovrapporre ingiustificatamente il piano della prova della pubblicità ex lege per la quale esiste una specifica previsione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria con quella della dimostrazione dell'avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, invece, in assenza di una previsione di tal fatta, dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia. D'altronde, una deroga ad un principio presuppone l'esistenza di una specifica espressione derogatoria o, in alternativa, di un altro principio rispetto al quale il primo debba considerarsi, a seguito di un giudizio di bilanciamento che può avvenire anche in sede interpretativa, subvalente.
Peraltro, sotto altro aspetto, non può sottacersi il carattere estremamente generico e impreciso di molti avvisi che si limitano a locuzioni laconiche come «sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco». Ciò, senza alcuna analitica descrizione dell'oggetto della cessione.
E, infatti, proprio per ovviare ai limiti di tale prassi, anche tale orientamento più elastico richiede, in omaggio ai principi generali sull'oggetto del contratto, un'adeguata determinabilità se non delle singole posizioni cedute, almeno delle loro categorie di appartenenza.
Si è, infatti, sostenuto che «…in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto 8
della cessione» (Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188); così anche, seppur con affermazione più generica, Cass. civ., n. 22268 del 2018, per cui «la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo
è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contatto di cessione e del suo specifico contenuto» (v. Cass. civ., n. 22268 del 2018).
Sotto tale profilo, non può sottacersi come le modalità di indicazione non possano non essere non solo complete sotto il profilo descrittivo, ma anche perspicue e intellegibili, cioè, comprensibili da una persona di media conoscenza ed esperienza.
Viene, cioè, in rilievo, specie quando il ceduto sia un consumatore, un obbligo o, comunque, un onere di intellegibilità dell'avviso di cessione, non solo sotto il profilo materiale grafico, ma anche della comprensibilità sotto il profilo semantico e linguistico.
Lo impongono i principi di trasparenza che informano sia il microsistema della tutela del consumatore, sia la disciplina in materia di attività bancaria e di intermediazione finanziaria, dettata dal Tub che, invero, come noto, non distingue, ai fini della sua applicazione, a seconda che il debitore abbia la qualità o meno di consumatore.
Alla luce di tali coordinate concettuali e giuridiche, desta qualche perplessità la prassi del ricorso a codici interni dell'intermediario finanziario, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, da parte dei componenti di tali strutture, variamente denominati «Cod. pratica» o «NDG». Tali modalità di indicazione, infatti, risultano di difficile comprensione per il cliente, spesso, non consentendo di verificare con sufficiente certezza la posizione sottesa a quell'indicazione sincopata o numerica e ciò perché del tutto avulsi dagli elementi identificativi del contratto bancario cui si riferiscono.
2) Il più rigoroso orientamento della prova documentale diretta.
La soluzione maggioritaria è ancorata ai principi tradizionali in materia di prova di un contratto, che rimangono invariati a prescindere se avente, come nel caso di specie, efficacia immediatamente traslativa o solo obbligatoria.
La norma di riferimento è l'art. 2721 c.c. che vieta il ricorso alla prova testimoniale e si precisa che la stessa è ammessa solo a seguito di valutazione del Giudice case by case e con carattere di eccezionalità. Il principio si considera estendibile alla prova presuntiva.
Dunque, il codice del '42 tende a richiedere, seppur indirettamente, la prova documentale.
Non si tratta di contratti per i quali sia prescritta la prova ad probationem, né tanto meno ad substantiam, ma esistono limiti precisi alla prova indiretta (testimoniale e presuntiva).
Diversamente da quanto previsto per i contratti soggetti a forma scritta ad probationem, rimarrebbe, pur sempre, ammissibile la prova per interrogatorio formale o per giuramento.
Dunque, è condivisibile l'orientamento della Suprema Corte che, in via tendenziale, richiede una prova diretta e documentale della cessione. Ciò salvo che la circostanza della cessione debba ritenersi provata perché riconosciuta espressamente o tacitamente, in virtù del principio di non contestazione. Anche in tale ultima ipotesi non può escludersi l'operatività del rilievo d'ufficio, costituendo la titolarità del credito uno degli elementi costitutivi del diritto azionato. Solo una dichiarazione di scienza esplicita, con valenza confessoria, quale deve 9
ritenersi l'atto di riconoscimento, può precludere il ricorso al rilievo ex officio.
In virtù di tale orientamento si è affermato che «la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad
<<aziende rami di azienda beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>> (art. 58, comma 1
TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua <
D'altronde, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti esonera il creditore cessionario dalla notifica dell'avvenuta cessione al debitore ceduto.
Tuttavia, l'adempimento pubblicitario non è sufficiente a dimostrare l'esistenza della cessione, in quanto una cosa è l'avviso e un'altra cosa è la prova della sua esistenza e del suo contenuto.
Pertanto, si può affermare che la pubblicazione in G.U. non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (così Tribunale Napoli Nord, sez. IV, 14 marzo 2023, n. 1055).
Per contro, per principio, condivisibile, della giurisprudenza di legittimità «colui, che <<si afferma successore titolo universale o particolare della parte originaria>> ai sensi dell'art.
58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass. civ., 2 marzo 2016, n. 4116;
v. anche Cass. civ., 28 febbraio 2020, n. 5617).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (v. Cass., ord. 24797 del 2020). Ciò, salvo che il debitore ceduto non abbia espressamente o anche implicitamente (ma in modo univoco e concludente) riconosciuto la cessione (v. Cass. civ., n. 4116 del 2016).
In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di merito: così Tribunale, Prato, sez. I, 12 Gennaio 2023, n. 34; Tribunale Firenze, 5 dicembre 2022, n. 3401 secondo cui «Chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, deve provare l'inclusione di tale credito in questa operazione, dimostrando documentalmente la propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia riconosciuta in maniera esplicita o implicita».
In ogni caso, come già evidenziato, la prova, oltre alle condizioni legali per l'opponibilità della cessione, deve inerire necessariamente anche la vicenda traslativa in sé e ciò sotto plurimi profili: l'effettivo perfezionarsi della cessione;
il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata nei confronti del debitore ceduto;
l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevolezza certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili (eventualmente, anche l'uso di posizioni numeriche purché univocamente riferibili al debitore). E ciò in quanto la pubblicazione in G.U. dell'avviso 10
di cessione dei crediti costituisce adempimento meramente pubblicitario e non ha valenza costitutiva della cessione, non producendo alcun effetto traslativo.
Di recente, l'orientamento più rigoroso è stato ribadito con ricchezza argomentativa da
Cassazione civile, sez. VI, 20 luglio 2022, n. 22754, secondo cui è escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58 comma 2 T.U.B. sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio.
Da ultimo, deve rilevarsi quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. civ., ord. 6 febbraio
2024, n. 3405), secondo cui «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non
è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente».
Inoltre, sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, è noto come lo stesso possa subire delle alterazioni rispetto agli esiti che conseguirebbero dall'applicazione del criterio distintivo tradizionale tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti estintivi/modificativi dall'altra e ciò quando tali esiti si pongano contrasto con il principio della vicinanza alla fonte della prova
(v. Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001, che hanno posto la prova dell'esatto adempimento a carico del debitore anche nell'ipotesi di parziale esecuzione della prestazione oltre che di asserito totale inadempimento. E ciò per quanto l'inesatto adempimento, diversamente dal totale inadempimento, si sostanzi in un quid di esteriore e suscettibile di una valutazione in termini quantitativi e qualitativi).
Nondimeno, nella fattispecie della cessione (in blocco), non ci sono ragioni invocabili per non esigerne dal creditore la prova, anche mediante un estratto dell'atto di cessione notarile.
3) La tesi mediana della prova presuntiva o indiretta qualificata.
Tanto premesso, anticipato il carattere dirimente della produzione del contratto di cessione del credito contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche, di recente, qualche pronuncia che, in contrasto con il summenzionato orientamento, prefigura il ricorso alla prova presuntiva, richiedendo una pluralità di circostanze convergenti coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal codice che richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano gravi precise e concordanti.
In particolare, si controverte sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti documenti da considerare non atomisticamente ma nelle loro relazioni e inferenze reciproche:
➢ l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall'indicazione del correlato «NDG»;
➢ le lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;
➢ la dichiarazione della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata e per le quali s'invoca una valenza latamente confessoria.
Tale dichiarazione è, peraltro, in genere, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa 11
cessione ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio o di mero accertamento.
Invero, la stessa, in quanto di formazione unilaterale risulta non idonea a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto de quo fra i crediti oggetto di cessione. E ciò in quanto non produce quell'effetto traslativo che non può non conseguire se non a una volontà pattizia di tipo bilaterale in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato ex art. 1376 c.c..
Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile a un terzo, estraneo alla controversia. E ciò consente di revocarne in dubbio anche il valore quale confessione, dimostrando, al più, solo la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore ed essendo liberamente valutabile dal Giudice.
Ritiene, al riguardo, questo Giudice che dalla speciale materia in questione debba essere bandita la possibilità di una prova meramente indiziaria, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione, e questo perché parti private, non «disinteressate», anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto. A tal riguardo, giova richiamare Cassazione del 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui nell'ipotesi di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, è necessario
«…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale».
Dunque, senza dubbio, non può essere accolta la tesi secondo cui la prova della notifica a mezzo della Gazzetta Ufficiale sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della cessione. Al più può costituire elemento indiziario ai fini di una valutazione complessiva, richiesta dalla prova presuntiva e che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze che convergano univocamente nel dimostrare non solo l'avvenuta cessione, ma anche la ricomprensione in essa della posizione creditoria controversa.
4) Il caso di specie.
Delineato il quadro normativo regolatorio della materia ed il quadro degli orientamenti giurisprudenziali sull'argomento, si ritiene di non potersi esimere dalla verifica d'ufficio dell'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria e ciò al fine di verificare l'eventuale ricorrenza di circostanze di fatto e documentali, convergenti e univoche, dotate di idonea capacità dimostrativa della circostanza, da provare, relativa all'effettività della vicenda circolatoria in blocco.
Orbene, questo Giudice, che aderisce al sopra delineato orientamento giurisprudenziale
“mediano”, ritiene che, nel caso di specie, l'effettiva traslazione in capo alla cessionaria del credito oggetto di causa non possa ritenersi adeguatamente provata dalla documentazione prodotta dall'opposta.
E ciò, perché difetta idonea prova, perché sufficientemente circostanziata, che nelle complesse vicende circolatorie (una fusione per incorporazione e un conferimento di ramo d'azienda), sia ricompresa anche la posizione controversa, come desumibile dall'estrema genericità dell'oggetto degli atti giuridici, in cui tali vicende circolatorie si sono consacrate.
In particolare, l'art. 5 dell'atto di fusione, in materia di “Subentro”, con dicitura del tutto generica, prevede che “la "incorporante" subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo 12
e passivo della "incorporanda" ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, assumendo di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni”.
Parimenti generici, per la loro onnicomprensività, sono gli articoli 2 e 3 del contratto di conferimento del ramo di azienda.
3. Sulle spese e competenze di lite
In considerazione dell'accoglimento dell'opposizione, le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opposta, liquidate come da dispositivo, espunta la fase relativa all'istruttoria, considerata l'istruttoria documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. A.I. Natali, definitivamente pronunciando nella causa proposta come in epigrafe, così provvede:
1.accoglie la presente opposizione;
2.condanna l'opposta alla rifusione delle spese e competenze di lite liquidate in euro
4.217,00 oltre IVA e CAP e rimborso come per legge.
Brindisi, 3.6.2025
Il Giudice
Dott. A.I. NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giulia Livieri nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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