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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
Nella causa civile iscritta al n°380 R. G. anno 2023 promosse in grado di appello
DA
, in persona del Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentati e
[...] difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, pressoi cui uffici, in Palermo, Via Mariano Stabile n.182 sono domiciliati per legge. appellanti
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosanna Milazzo, ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Gibellina (TP), via Nunzio Nasi
n.5.
Appellata
All'udienza del 30/01/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 81/2023 del 14.02.2023 il Tribunale G.L. di Marsala ha accolto la domanda proposta da con ricorso depositato il 13 dicembre CP_1
2022, condannando il a corrispondere alla Parte_1 ricorrente il bonus di cui all'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (c.d. carta docente), pari a € 500,00 per ogni anno di servizio svolto in virtù di successivi contratti a tempo determinato, dall'a.s. 2015/16 all'a.s. 2020/2021, oltre interessi legali;
richiamando i principi espressi in argomento dalla giurisprudenza amministrativa (CdS n. 1842 del 16.03.2022) ed eurounitaria (CGEU ord.
18.05.2022), ne ha condiviso l'orientamento, nel senso che: <la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente – che viene “versata al
1 fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, Parte_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti Parte_1 professionali a distanza” - rientra tra le “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro collegato alla direttiva 1999/70/CE, devono essere assicurate agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”>>; pertanto, in assenza di alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della Carta elettronica agli insegnanti titolari di supplenze, ha ritenuto che la stessa vada riconosciuta anche a questi ultimi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Parte_1
, con ricorso del 2 maggio 2023, lamentando:
[...]
1-l'erroneità della statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto che “
[...]
è stata assunta dal in qualità di docente e ha CP_1 Parte_1 prestato attività lavorativa nel corso degli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; (cfr. documentazione in atti)”, quando invece, la ricorrente ha smentito tale presupposto, avendo dichiarato in ricorso di avere prestato servizio solo negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e chiedendo la condanna del , odierno Parte_1 appellante, alla corresponsione del beneficio previsto dalla L. n. 107/2015 solo in relazione a tali anni e per un totale di cinque annualità.
Deduce, quindi, il vizio di ultrapetizione, in violazione dell'art.112 c.p.c. , in relazione agli anni scolastici non richiesti;
2-la violazione dell'art.1, comma 121, L. n. 107/2015 e l'infondatezza delle pretese con riferimento agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, per avere il giudice ritenuto, dopo avere ricostruito il quadro giuridico e fattuale della fattispecie in esame, che: “Chiarito che le supplenze svolte, su posto normale o su posto di sostegno, si sono protratte in maniera (pressoché) costante fino al termine delle attività didattiche, connotandosi per intensa frequenza e continuità, non è dato dubitare della piena ammissibilità della posizione della ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato” e che “Atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che la ricorrente abbia prestato attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici sopra indicati l'amministrazione convenuta
2 va dunque condannata alla corresponsione in suo favore della c.d. carta docenti e ciò al fine di sostenerne la formazione”. Deduce che, con riferimento ai docenti precari, “il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 è subordinato alla prestazione di un servizio equivalente a quello prestato dal personale in servizio a tempo indeterminato e solo per quegli anni in cui il docente precario abbia effettivamente prestato servizio” e, a tal fine, rammenta che “ il principio di equiparazione enunciato dalla Corte di Giustizia rispetto al beneficio della Carta elettronica, pur suscettibile di applicazione generale e uniforme in astratto, dovrà invece essere applicato in concreto avendo riguardo ai principi di recente enunciati dalla Corte di Giustizia, 20 settembre 2018,
Causa C-466/17 Motter, così come recepiti dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 20 novembre 2019, n. 31149, in relazione al tempo e all'effettività del servizio prestato”. Precisa, in particolare, che “con la sentenza Motter, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto, tra le altre cose, che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, non osta a una normativa nazionale
– segnatamente, il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 489, comma 1°, così come integrato dall'art. 11, comma 14 della L. 3 maggio 1999, n. 124 – che computi quali annualità complete soltanto quelle durante le quali il docente precario ha svolto la prestazione lavorativa per almeno 180 giorni in un anno, oppure dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, poiché «un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro».
Aggiunge che seppure tale principio sia stato più propriamente enunciato in tema di ricostruzione della carriera dei docenti precari, “nella richiamata pronuncia la Corte di Giustizia ritiene che lo svolgimento dell'attività di docenza per un periodo minimo annuo costituisca una ragione obiettiva idonea a differenziare il regime del docente di ruolo e del docente non in ruolo”. Su tale presupposto evidenzia che, nel caso in esame, in relazione all'a.s. 2018/2019 e all'a.s. 2019/2020, sussista una ragione obiettiva che giustifichi una differenziazione tra il regime del docente di ruolo e quello del docente non di ruolo, posto che lo svolgimento della prestazione lavorativa della nel corso degli anni scolastici CP_1 indicati ha interessato un periodo inferiore a 180 giorni (dal 17/10/2018 al
19/10/2018 e dal 25/09/2019 al 16/10/2019, come da estratto matricolare prodotto) e ne fa conseguire l'insussistenza delle condizioni enunciate dalla CGUE per
3 l'equiparazione del servizio prestato dalla docente a quello dei docenti CP_1 assunti a tempo indeterminato e, dunque, che la prima non abbia raggiunto i requisiti di legge necessari al godimento del bonus economico rivendicato;
3-la violazione dell'art. 112 c.p.c., per l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione, con riferimento agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, ribadendo che il diritto a percepire la somma di euro 500,00, in relazione a tali anni, risulta in ogni caso prescritto in applicazione dell'art.3 del D.P.C.M. 23 settembre 2015 (che individua la decorrenza dal 1° settembre di ciascun anno), tenuto conto della diffida trasmessa il 18.11.2022.
costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il CP_1 rigetto e contestando l'eccepita prescrizione, a suo dire non maturata neanche per l'a.s. 2016/2017 (in relazione alla circostanza che la somma è spendibile entro il 31 agosto dell'a.s. successivo a quella della supplenza e, a tale data, deve ancorarsi la decorrenza del termine).
All'udienza del 30/01/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
***
L'appello è fondato.
La problematica riguardante l'applicazione dell'istituto della carta docenti, ed i risvolti discriminatori riconducibili alla fonte normativa nella sua formulazione originaria (art. 1 comma 121° Legge 107/2015), ha conosciuto nel tempo l'intervento conformativo di plurime istanze giurisprudenziali (Consiglio di Stato n. 1842/2022 e
CGEU del 18/5/2022) che hanno stigmatizzato, in quanto discriminatoria,
l'esclusione del beneficio ai docenti titolari di incarichi a termine.
In tale solco si è posta da ultimo la Corte di Cassazione con la pronuncia n.
29661/2023 la quale ha sciolto i molteplici nodi interpretativi innescati dall'applicazione dell'istituto della “carta docenti”. Premessa l'immanenza alla funzione scolastica dell'esigenza di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale della classe docente necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico, senza distinzione tra docenti di ruolo e non, e che in attuazione di tale obiettivo la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
4 professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_2 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile», ciò premesso la S.C. ha ritenuto che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostavano ad una normativa nazionale che riservasse quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
Ha quindi affermato che:
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . Parte_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3.Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
5 scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4.L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Trasfusi i principi sopra enunciati nella odierna controversia, va dato anzitutto atto del passaggio in giudicato del riconoscimento, in capo all'appellata, del diritto alla percezione del beneficio in argomento – per l'a.s. 2020/21 - senza che sia risultata minimamente contestata la circostanza della attualità dell'inserimento dello stesso nel circuito scolastico, condizione che, sulla scorta dei menzionati principi, legittima una domanda di adempimento in forma specifica, qual è quella nella specie avanzata dal docente.
Venendo, in particolare, ai primi due motivi di appello, deve senz'altro convenirsi con il sulla obiettiva circostanza che il Tribunale abbia Parte_1 accordato il diritto all'assegnazione del bonus anche per annualità non richieste.
È la stessa difatti, ad ammettere nella memoria di costituzione di CP_1 avere richiesto la carta docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2020/21,
2021/22 e 2022/23 (v. ricorso di primo grado) e che, invece, con la sentenza sono stati riconosciuti gli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021; aggiunge la che negli anni scolastici 2015/16, 2018/19 e CP_1
2019/20 aveva svolto la propria attività lavorativa solo per brevi periodi e per tale motivo con il ricorso non aveva chiesto il riconoscimento del diritto alla carta docente per tali annualità.
Che, d'altra parte, il Tribunale aveva omesso di riconoscerle il bonus per gli anni 2021/22 e 2022/23, invece chiesti in ricorso.
Va, quindi, dichiarata la nullità della sentenza limitatamente alla statuizione di assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2015/2016, 2018/2019,
2019/2020, non rivendicati in ricorso ((v. Cass S.U. n.36897/2021), rimanendo
6 assorbita la doglianza proposta con il secondo motivo di gravame (relativa alle supplenze per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20).
Quanto alla terza ragione di gravame, concernente l'intervenuta parziale prescrizione del diritto azionato, soccorre quanto chiarito dal citato arresto della
Corte nomofilattica a proposito della natura della prestazione in argomento: nonostante la complessità del meccanismo previsto dal dpcm del 28.11.2016, attuativo della disposizione primaria (che prevede l'iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi, su una piattaforma informatica dedicata;
indi il riconoscimento, volta per volta, all'esercente di un credito verso il di importo pari a ciascun acquisto Parte_1 effettuato dal docente, coerente con il disposto normativo) è stato, infatti, ritenuto che l'operazione integra comunque un pagamento, benché a scopo vincolato, essendo, nella sostanza, diretta a rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto di beni o servizi utili alla propria formazione;
in ordine, poi, alla sua natura, la Suprema Corte ne ha escluso il carattere strettamente retributivo, trattandosi di un'obbligazione sui generis, unicamente finalizzata a sostenere le esigenze formative e di aggiornamento del corpo docente, affermandone, nondimeno, la soggezione al termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948 n. 4
c.c., trattandosi, in ogni caso, di importi che devono “pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (Cass. Sez. lav. n. 29961/2023, cit.).
Ciò posto e venendo al dies a quo del relativo termine, la stessa Suprema
Corte, sul presupposto dell'autoapplicatività della clausola 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro, e della conseguente disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, ha affermato che il singolo docente precario aveva ab origine (ed indipendentemente dall'inoltro dell'apposita domanda, allora non consentito dal sistema informatico) diritto all'erogazione del beneficio in argomento, direttamente in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa, anche nei confronti di tale categoria di docenti.
Ne consegue, in ordine all'individuazione in concreto del dies a quo, “che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre … dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2,
L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
7 Orbene, l'art. 5 del DPCM del 28.11.2016 (conoscibile ex officio da questa Corte) dispone: “…Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”. Nello stesso provvedimento si è, inoltre, dato atto che “nelle more dell'attivazione delle modalità di utilizzazione della Carta e per consentire
l'immediata corresponsione dell'importo nominale di 500 euro già dall'anno scolastico 2015/2016, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015 con il quale il suddetto importo è stato assegnato ai docenti di ruolo mediante ordini collettivi di pagamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”. Venendo alla posizione della dal suo stato matricolare (prodotto per CP_1 estratto, pagg.2/3) emerge che, per l'a.s. 2016/2017, la stessa è stata destinataria di incarico di supplenza in data 5.11.2016 (sino al 30/06/2017) e, per l'a.s. 2017/2018, in data 25.09.2017 (sino al 30/06/2018); ne consegue che, nel caso di specie, il diritto de quo avrebbe potuto esser fatto valere a decorrere dalle date di conferimento dei predetti incarichi e, solo per il 2016, dal 30.11.2016 (data successiva a quella del conferimento dell'incarico), date che segnano pertanto il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione.
Pertanto, per il bonus relativo all'anno scolastico 2016/17, il termine predetto
(decorrente dal 30/11/2016) era ormai scaduto al 18 novembre 2022, data di ricezione da parte del della diffida inviata dall'appellata; ed era scaduto anche per Parte_1 quello relativo al 2017/18, il cui dies a quo decorreva dalla data dell'incarico
(25.09.2017).
In parziale riforma della sentenza appellata, occorre pertanto dichiarare prescritto il diritto azionato relativo agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e rigettare la correlata domanda.
Trattandosi di questione interpretativa rispetto alla quale l'arresto nomofilattico della S.C. – rilevante sulle questioni trattate – è pervenuto soltanto successivamente alla instaurazione del giudizio sussistono giustificati motivi per pronunciare l'integrale compensazione delle spese anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.81/2023 emessa il 14 febbraio 2023 dal Tribunale
G.L. di Marsala, dichiara nulla la sentenza limitatamente alla statuizione di
8 assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2015/2016, 2018/2019,
2019/2020; dichiara prescritto il diritto all'assegnazione della medesima Carta per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.
Conferma nel resto la sentenza.
Compensa le spese di questo grado.
Così deciso in Palermo, in data 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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