Articolo 1 della Legge 11 dicembre 1957, n. 1206
Articolo 2
Versione
8 gennaio 1958
Art. 1.
Il contributo annuo a favore dell'istituto di studi romani in Roma, autorizzato con legge 16 aprile 1953, n. 325 , e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58, da lire 8.000.000 a lire 16.000.000.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1958