Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Carolina ELIA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 311 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(p.i. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Crescenzo Giuseppe Rinaldi,
come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fernando Amoroso, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 311/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
Si riporta l'esposizione in fatto della sentenza impugnata:
“Con atto di citazione, depositato in data 18/11/2016, (d'ora in- Parte_1
) esponeva: - che con contratto del 28/09/2010 n. 614 il Parte_2 Controparte_1
Par (d'ora innanzi affidava alla l'appalto dei lavori di ripristino della
[...] CP_1
viabilità soprastante i frantoi ipogei siti alla via Novaglie di Gagliano per un importo CP_1
netto di € 203.481,85; - che le opere dovevano concludersi in data 06/05/2011; - che sin dall'inizio i lavori mostravano un andamento anomalo dovuto a carenze ed errori del progetto esecutivo;
- che la società attrice era tenuta ad accollarsi tutti gli oneri derivanti da una riproget-
tazione esecutiva;
- che in data 17/06/2011 la Direzione emetteva un primo provvedimento di sospensione a causa della necessità di procedere ad una perizia di variante;
- che con delibe-
razione della Giunta Comunale n. 116/2011 veniva approvata la variante ed indicate una serie di opere supplementari necessarie;
- che in seguito il Comune si rendeva conto che le opere di cui al progetto necessitavano del nella osta preventivo della Soprintendenza;
- che con nota del
Par 26/09/2011 la chiedeva lo scioglimento del contratto medesimo;
- che con nota del
05/10/2011 il Comune rigettava la richiesta, affermando che i lavori sarebbero ripresi alla cessazione delle causa che aveva comportato la sospensione;
- che per diversi anni la stazione appaltante rimaneva silente e solo in data 08/07/2014 sottoponeva all'impresa il verbale di
Par ripresa dei lavori che la sottoscriveva con riserva, poi esplicitata in data 11/07/2014; -
che l'appalto aveva avuto un andamento anomalo per responsabilità esclusiva del committente;
-
che la necessità di munirsi del nulla osta della Soprintendenza era evidente sin dalla redazione del progetto;
- che era interesse della società ottenere in via giudiziale il ristoro di tutti i maggiori costi, oneri e danni subiti, ammontanti ad € 247.592,72. Tanto premesso concludeva chieden-
do dichiararsi l'inadempimento del con conseguente condanna al risarcimento dei danni CP_1
Proc. n. 311/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. indicati;
con vittoria di spese e competenze di lite Con comparsa datata 26/01/2017 si costi-
tuiva il a sua volta rappresentando: - che la necessità di appartare delle perizie in CP_1
variante all'originario progetto emergevano nella fase esecutiva dei lavori e non potevano essere conosciute in epoca precedente;
- che, pertanto, le sospensioni erano legittime;
- che con atto di sottomissione e contestuale verbale di concordamento nuovi prezzi del 24/06/2014 l'attrice ac-
cettava l'esecuzione dei lavori come da variante e che provvedeva a firmare con riserva solo in data 08/07/2014, esplicitando le riserve in data 22/07/2014; - che le riserve erano inam-
missibili poiché formulare fuori termine. Tanto premesso concludeva per il rigetto della domanda attorea”.
La causa istruita a mezzo produzione documentale e CTU finalizzata alla quanti-
Part ficazione dei lavori svolti della veniva decisa con sentenza n. 168/2022
pubblicata in data 24/06/2022 con la quale il Tribunale di Lecce rigettava la do-
manda.
Il giudice, dopo avere riportato la normativa relative alle riserve negli appalti pubblici e spiegato la loro funzione di tutela pubblica, accoglieva l'eccezione di decadenza relativa alla decadenza dell'attrice dalla formulazione delle riserve e dalla conseguente richiesta di danni così motivando “Invero a seguito alla seconda so-
Parte spensione dei lavori, in data 24/06/2014, viene sottoscritto dalla un atto denominato
“atto di sottomissione e contestale verbale di concordamento nuovi prezzi” dove l'attrice accetta-
va agli stessi patti e condizioni, l'esecuzione dei lavori come da varianti, senza apporre alcuna riserva. Invero, solo nell'atto successivo, ossia nel verbale di ripresa dei lavori
Parte dell'08/07/2014, prot. n. 4545, il rappresentante legale della sottoscrive con riserva,
provvedendo, poi ad esplicitarla. Pertanto, secondo le coordinate giuridiche prima indicate, in
Parte data 24/06/2014 la avrebbe dovuto firmare con riserva, posto che i danni lamentati
Proc. n. 311/2022 RG - 3 - dott.ssa Controparte_3 in questa sede, a titolo di partite compensative e risarcitorie, attengono a causali che si erano ve-
rificate già alla data del 24/06/2014, anzi certamente in epoca piuttosto precedente, dato che per ben due anni i lavori erano rimasti sospesi”.
Avverso la sentenza ha proposto appello con atto di ci- Parte_1
tazione notificato in data 05/04/2022 chiedendone la riforma con due motivi.
Si è costituito il resistendo al gravame. CP_1
All'udienza Collegiale del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusio-
ni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisio-
ne con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo rubricato “omessa/errata valutazione dei fatti e conseguente errata applicazione di norme di legge” l'appellante censura la sentenza per avere accolto l'eccezione di decadenza denunciando omessa specifica motivazione sul punto. Il
Giudice avrebbe erroneamente indicato l'atto di sottomissione quale momento in cui iscrivere le riserve e non invece con il verbale di ripersa lavori “atteso che solo con la sottoscrizione del detto verbale ha potuto quantificare il pregiudizio sofferto, che conse-
quenzialmente è stato confermato in tutte le successive registrazioni e nel conto finale … Si ri-
chiama infatti l'attenzione dell'On.le Corte d'Appello adita sulla circostanza, completamente omessa dal Giudice di prime cure, che nel giudizio in parola la ha ri- Parte_1
chiesto il giusto riconoscimento dei danni sopportati in conseguenza dell'abnorme durata della sospensione dei lavori e non invece il riconoscimento di un maggior prezzo o tempo di appalto eventualmente mancante nell'atto di sottomissione sottoscritto in data 24/06/2014 (l'atto di sottomissione è l'atto prodromico all'adozione della perizia di variante suppletiva che ha consen-
tito la ripresa e l'auspicata ultimazione dei lavori). Solo in tale ultima ipotesi, (discordanza di
Proc. n. 311/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. veduta tra quanto unilateralmente imposto dalla stazione appaltante con l'atto di sottomissione e quanto preteso in termini economici o temporali dall'esecutore) la avrebbe Parte_1
potuto/dovuto sottoscrivere con riserva o meglio, con motivato dissenso l'atto di sottomissione”
(cfr. appello).
Il motivo è infondato.
Occorre chiarire la disciplina di riferimento in ordine alle riserve e, in particolare,
alla loro tempestività ed ammissibilità, è nella fattispecie quella di cui all'art. 191
del D.P.R. n. 207/2010 ove si prevede:
al co. II che “le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbando-
nate”;
al co. III che “le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inam-
missibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute”;
al co. IV, che “la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità
di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto”.
La disciplina è completata, poi, dall'art. 190 dello stesso D.P.R. n. 207/1010 che:
al co. III prescrive che “se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel regi-
stro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui
Proc. n. 311/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”;
al co. V che “nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma
2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine so-
praindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono”.
Si richiama poi l'art. 201 del D.P.R. citato il quale prevede che l'appaltatore, al momento della firma del conto finale, “non può iscrivere domande per oggetto o per im-
porto diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo” ma “se l'esecutore non fir-
ma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già
formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato”.
La disciplina normativa richiamata, evidenzia come in tema di riserve negli appal-
ti pubblici, il legislatore ha imposto all'appaltatore (ed impone tutt'ora, anche a seguito delle modifiche normative intervenute) delle stringenti regole da ri-
spettare, finalizzate al delicato bilanciamento tra l'interesse privatistico ad otte-
nere la giusta remunerazione per l'opera prestata in favore della pubblica ammi-
nistrazione e l'interesse pubblicistico al contenimento della spesa pubblica.
Orbene alla luce della richiamata normativa e in base alle stesse allegazioni dell'attrice, per cui i danni domandati riguardano proprio l'andamento anomalo dell'appalto e in particolare la paventata illegittima sospensione dei lavori, essa impresa era già consapevole di detti danni anche prima della ripresa lavori avve-
nuta in data 08/07/2014, sicché avrebbe dovuto iscrivere la relativa riserva al
Proc. n. 311/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. momento della sottoscrizione del primo atto contabile, idonea a riceverle che nella fattispecie era come già stabilito dal Tribunale l'atto di sottomissione del
24/06/2014.
Si richiama la Cassazione che ha statuto il seguente principio di diritto applicabile alla fattispecie “Nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella conta-
bilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamen-
te dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum"
può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo” (cfr.
Cass. n. 28801/2018 conforme 10949/2014).
Con il secondo motivo l'appellante evidenza che il Giudice, nell'emettere l'impugnata sentenza “non abbia valutato nemmeno quanto precedentemente deciso in fase istruttoria (nomina di un CTU per la verifica dell'indennizzo spettante all'esecutore) e quanto poi relazionato dal proprio ausiliare (peraltro nemmeno smentendolo) ponendo l'odierna appel-
lante nelle condizioni di dover necessariamente proporre il presente gravame anche per il sol fatto di ottenere una revisio prioris istantiae fondata su tutte le questioni sottoposte al giudice di pri-
me cure e da questo nemmeno vagliate per giungere ad una equa decisione anche circa il governo delle spese di lite” (cfr. appello).
Il motivo di appello che riguarda la valutazione nel merito della pretesa è
senz'altro assorbita dalla decisione di con la quale l'attrice è stata dichiarata deca-
duta dall'azione.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento in fa-
Proc. n. 311/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. vore dell'appellato delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in Parte_1
favore del delle spese di questo grado che si liqui- Controparte_1
dano in complessivi € 9.000,00 oltre IVA CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott Maurizio Petrelli)
Proc. n. 311/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.