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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35938/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 35938/2024
Oggi 31 gennaio 2025, il giudice dott. Antonio S. Stefani, rilevato che la causa è stata rinviata all'udienza del 30/1/2025 per discussione orale;
che la predetta udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte. ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.; lette le note depositate dalle parti;
rilevato altresì che le parti hanno depositato le seguenti conclusioni
Conclusioni di parte attrice opponente
In via pregiudiziale:
• accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale Civile di Torino per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo 10148/2024 del 22/07/2024, emesso dal Tribunale di Milano in persona della Dott.ssa Elisabetta Stuccillo nel giudizio n. r.g. 17658/2024;
• accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza di per le ragioni esposte in Controparte_1 narrativa, e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n.
10148/2024 del 22/07/2024, emesso dal Tribunale di Milano in persona della Dott.ssa
Elisabetta Stuccillo nel giudizio n. r.g. 17658/2024.
Nel merito:
• revocare e/o annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 10148/2024 del
22/07/2024, emesso dal Tribunale di Milano in persona della Dott.ssa Elisabetta Stuccillo nel giudizio n. r.g. 17658/2024, in quanto nullo e/o annullabile e/o infondato per le ragioni esposte in narrativa;
• accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito vantato da CP_1 nei confronti del signor e, per l'effetto, respingere comunque la
[...] Parte_1 domanda di nel merito, in quanto infondata per le ragioni esposte in Controparte_1 narrativa. In via istruttoria:
pagina 1 di 7 • con riserva d'integrare e articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari nei termini di legge, ammettersi interrogatorio formale sui capi di prova che saranno meglio specificati nelle concedende memorie integrative.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende.
Conclusioni di parte convenuta opposta
In via pregiudiziale:
● accertare l'incompetenza territoriale dal Tribunale di Milano adito, dichiarare la competenza in favore del Tribunale di Torino concedendo i termini di legge per la riassunzione nel merito avanti il Tribunale territorialmente competente.
● accertare i poteri di rappresentanza processuale e sostanziale in capo al Dr. CP_2 Cont per le motivazioni esposte in narrativa ed esercitate in favore della convenuta opposta Co Link e per l'effetto dichiarare la piena validità della procura alle liti e la legittimazione attiva.
Nel merito in via preliminare: confermare la piena validità e conseguentemente l'efficacia del Decreto Ingiuntivo n. 10148/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 22/07/2024 per tutti i motivi sopra esposti e conseguentemente dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 10148/2024 in assenza di prove scritte fornite da parte opponente;
In via principale e nel merito: respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
accertare il diritto di credito vantato dalla convenuta opposta CP_1 nei confronti del signor in conseguenza della riparazione del veicolo Parte_1
Audi Q3 tg. FW845HMi quantificato nell'importo di € 29.410,64; dare atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di € 10.800,00 effettuato a favore di CP_1 da parte della e per l'effetto accertare il residuo credito vantato dalla CP_3 CP_1
[... come correttamente già quantificato con il decreto ingiuntivo n. 10148/2024 emesso dal
Tribunale di Milano in data n. 22/07/2024 nell'importo di € 18.610,64, oltre agli interessi corrispettivi di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo, nonché oltre le spese del procedimento monitorio, per compensi, per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre la misura del 15% dovuta a titolo di rimborso spese forfettarie, ed alle successive occorrende e conseguentemente dichiarare la piena validità del titolo regolarmente notificato ed in ogni caso condannare l'opponente al pagamento dell'importo di €
18.610,64 per tutti i motivi di cui in narrativa.
In via subordinata riconvenzionale nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 10148/2024 emesso dal Tribunale di Milano accertare la validità della cessione di credito rilasciata dal Sig. in favore di Pt_1 CP_1 accertare la corretta esecuzione delle riparazioni svolte dall'odierna convenuta opposta in favore del sig. ed il costo delle stesse quantificato nell'importo di € Parte_1
29.410,64 pari alla fattura di riparazione, dare atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di € 10.800,00 corrisposto dalla compagnia in favore di e CP_3 CP_1
pagina 2 di 7 conseguentemente condannare il sig. al pagamento del residuo importo Parte_1 di fattura pari ad € 18.610,64 in favor di CP_1
In via gradata subordinata riconvenzionale nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 10148/2024 emesso dal Tribunale di Milano accertare comunque il complessivo credito vantato da nei confronti del sig. CP_1 Parte_1
quale arricchimento di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2041 c.c. nell'importo di €
[...]
29.410,64 pari all'importo totale di cui alla fattura di riparazione, accertare la corretta esecuzione delle riparazioni svolte in favore del sig. nonché il mancato Parte_1 pagamento di alcun importo da parte dell'opponente e conseguentemente condannare il sig.
al pagamento dell'integrale importo di fattura di € 29.410,64 in favore di Parte_1
CP_1
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria:
Riservata ogni istanza, deduzione ed eccezione nei termini di legge di cui all'art.171 ter c.p.c.. si formula sin d'ora istanza di verificazione per la validità della cessione di credito prodotta da parte opponente quale doc. 6 e da questa difesa quale doc. 4 e si indica quale testimone il sig. , residente in [...], Corso Parini n.12. Testimone_1
Con riserva di indicare ulteriori testi di cui si chiede l'ammissione sui capitoli di prova inerenti i fatti di cui in narrativa che saranno meglio formulati nel rispetto dei termini di legge e preceduti dalla locuzione “vero che”.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
pronuncia la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. di seguito riportata.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 3 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 35938/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SERGI ANTONIO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. MESSINEO CP_1 P.IVA_1
ALESSANDRA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI come sopra riportato
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 18.610,64, oltre interessi legali, vantato da
[...] nei confronti di , quale corrispettivo dovuto per l'effettuazione CP_1 Parte_1
di lavori di carrozzeria.
Per il pagamento, la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 10148/2024, qui pagina 4 di 7 tempestivamente opposto.
2. L'opponente ha documentato di essere residente a [...], nel circondario di Torino, come da certificato anagrafico prodotto (v. doc. 3 att.), ha invocato la sua qualità di consumatore e quindi, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano in favore del foro di Torino, quale foro esclusivo del consumatore, oltre a svolgere ulteriori difese nel merito.
In effetti, dall'esame degli atti e documenti di causa risulta che il rapporto intercorso tra
[...]
e è sottoposto alla disciplina consumeristica, in quanto CP_1 Pt_1 incontestabilmente concluso tra una società e una “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (v. art. 3, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 206/2005, codice del consumo).
Parte opposta, inoltre, non ha contestato tale qualifica ed anzi ha dichiarato di aderire al foro indicato dall'opponente, in tal modo confermando che l'attore ha agito come consumatore.
Ne consegue la subordinazione di ogni controversia derivante dal contratto tra le parti alla prescrizione del foro esclusivo del consumatore, coincidente con la residenza o domicilio eletto di quest'ultimo, come stabilito dall'art. 66-bis del menzionato codice. Si noti come l'art. 33, comma 2, lett. u) del medesimo codice qualifica come vessatoria la clausola contrattuale che dovesse derogare a tale disciplina, con la conseguenza di richiedere sul punto una pattuizione frutto di trattativa individuale (art. 34, comma 4 del codice), circostanza che nel caso di specie non è stata nemmeno allegata.
Pertanto, in applicazione del foro esclusivo del consumatore, si deve dichiarare che per la presente controversia competente è solo il Tribunale di Torino, con conseguente nullità e revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano.
Si assegna il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio presso il Tribunale competente.
3. Si osserva, però, che la fattispecie non è sussumibile ai sensi dell'art. 38, secondo comma, c.p.c.
Infatti, le parti possono accordarsi per derogare alla competenza territoriale soltanto “fuori
pagina 5 di 7 dei casi previsti dall'articolo 28”, ossia, inter alia, quando la competenza non discenda dalla previsione ex lege di un foro esclusivo e inderogabile, come nel caso di specie.
Ne deriva che qui è ininfluente l'adesione dichiarata dalla convenuta al foro indicato dall'attore. Dalla irrilevanza di tale accordo discende, altresì, la necessità per il giudice che declina la competenza di statuire sulle spese di giudizio (v. in questo senso Cass. n.
15699/2024).
4. Tali spese sono a carico della parte soccombente, cioè di quale attore Controparte_1
sostanziale che ha instaurato il procedimento monitorio erroneamente presso questo
Tribunale, e sono liquidate sulla base dei parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., attesa la non complessità della controversia, con esclusione della fase di trattazione.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara che competente a conoscere la presente controversia è solo il Tribunale di
Torino;
2) per l'effetto dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo n. 10148/2024 emesso dal
Tribunale di Milano;
3) assegna il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio presso il Tribunale di
Torino;
4) condanna parte convenuta opposta a rimborsare in favore di parte attrice opponente le spese di giudizio, che liquida in € 2.938,00 per compensi ed € 145,50 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
La minuta del provvedimento è stata redatta dal dott. Francesco Zapparoli, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 6 di 7 Milano, 31 gennaio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 35938/2024
Oggi 31 gennaio 2025, il giudice dott. Antonio S. Stefani, rilevato che la causa è stata rinviata all'udienza del 30/1/2025 per discussione orale;
che la predetta udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte. ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.; lette le note depositate dalle parti;
rilevato altresì che le parti hanno depositato le seguenti conclusioni
Conclusioni di parte attrice opponente
In via pregiudiziale:
• accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale Civile di Torino per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo 10148/2024 del 22/07/2024, emesso dal Tribunale di Milano in persona della Dott.ssa Elisabetta Stuccillo nel giudizio n. r.g. 17658/2024;
• accertare e dichiarare il difetto di rappresentanza di per le ragioni esposte in Controparte_1 narrativa, e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n.
10148/2024 del 22/07/2024, emesso dal Tribunale di Milano in persona della Dott.ssa
Elisabetta Stuccillo nel giudizio n. r.g. 17658/2024.
Nel merito:
• revocare e/o annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 10148/2024 del
22/07/2024, emesso dal Tribunale di Milano in persona della Dott.ssa Elisabetta Stuccillo nel giudizio n. r.g. 17658/2024, in quanto nullo e/o annullabile e/o infondato per le ragioni esposte in narrativa;
• accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di credito vantato da CP_1 nei confronti del signor e, per l'effetto, respingere comunque la
[...] Parte_1 domanda di nel merito, in quanto infondata per le ragioni esposte in Controparte_1 narrativa. In via istruttoria:
pagina 1 di 7 • con riserva d'integrare e articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari nei termini di legge, ammettersi interrogatorio formale sui capi di prova che saranno meglio specificati nelle concedende memorie integrative.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende.
Conclusioni di parte convenuta opposta
In via pregiudiziale:
● accertare l'incompetenza territoriale dal Tribunale di Milano adito, dichiarare la competenza in favore del Tribunale di Torino concedendo i termini di legge per la riassunzione nel merito avanti il Tribunale territorialmente competente.
● accertare i poteri di rappresentanza processuale e sostanziale in capo al Dr. CP_2 Cont per le motivazioni esposte in narrativa ed esercitate in favore della convenuta opposta Co Link e per l'effetto dichiarare la piena validità della procura alle liti e la legittimazione attiva.
Nel merito in via preliminare: confermare la piena validità e conseguentemente l'efficacia del Decreto Ingiuntivo n. 10148/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 22/07/2024 per tutti i motivi sopra esposti e conseguentemente dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 10148/2024 in assenza di prove scritte fornite da parte opponente;
In via principale e nel merito: respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
accertare il diritto di credito vantato dalla convenuta opposta CP_1 nei confronti del signor in conseguenza della riparazione del veicolo Parte_1
Audi Q3 tg. FW845HMi quantificato nell'importo di € 29.410,64; dare atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di € 10.800,00 effettuato a favore di CP_1 da parte della e per l'effetto accertare il residuo credito vantato dalla CP_3 CP_1
[... come correttamente già quantificato con il decreto ingiuntivo n. 10148/2024 emesso dal
Tribunale di Milano in data n. 22/07/2024 nell'importo di € 18.610,64, oltre agli interessi corrispettivi di cui al D.Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo, nonché oltre le spese del procedimento monitorio, per compensi, per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre la misura del 15% dovuta a titolo di rimborso spese forfettarie, ed alle successive occorrende e conseguentemente dichiarare la piena validità del titolo regolarmente notificato ed in ogni caso condannare l'opponente al pagamento dell'importo di €
18.610,64 per tutti i motivi di cui in narrativa.
In via subordinata riconvenzionale nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 10148/2024 emesso dal Tribunale di Milano accertare la validità della cessione di credito rilasciata dal Sig. in favore di Pt_1 CP_1 accertare la corretta esecuzione delle riparazioni svolte dall'odierna convenuta opposta in favore del sig. ed il costo delle stesse quantificato nell'importo di € Parte_1
29.410,64 pari alla fattura di riparazione, dare atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di € 10.800,00 corrisposto dalla compagnia in favore di e CP_3 CP_1
pagina 2 di 7 conseguentemente condannare il sig. al pagamento del residuo importo Parte_1 di fattura pari ad € 18.610,64 in favor di CP_1
In via gradata subordinata riconvenzionale nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n. 10148/2024 emesso dal Tribunale di Milano accertare comunque il complessivo credito vantato da nei confronti del sig. CP_1 Parte_1
quale arricchimento di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2041 c.c. nell'importo di €
[...]
29.410,64 pari all'importo totale di cui alla fattura di riparazione, accertare la corretta esecuzione delle riparazioni svolte in favore del sig. nonché il mancato Parte_1 pagamento di alcun importo da parte dell'opponente e conseguentemente condannare il sig.
al pagamento dell'integrale importo di fattura di € 29.410,64 in favore di Parte_1
CP_1
Con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria:
Riservata ogni istanza, deduzione ed eccezione nei termini di legge di cui all'art.171 ter c.p.c.. si formula sin d'ora istanza di verificazione per la validità della cessione di credito prodotta da parte opponente quale doc. 6 e da questa difesa quale doc. 4 e si indica quale testimone il sig. , residente in [...], Corso Parini n.12. Testimone_1
Con riserva di indicare ulteriori testi di cui si chiede l'ammissione sui capitoli di prova inerenti i fatti di cui in narrativa che saranno meglio formulati nel rispetto dei termini di legge e preceduti dalla locuzione “vero che”.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
pronuncia la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. di seguito riportata.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 3 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 35938/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SERGI ANTONIO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. MESSINEO CP_1 P.IVA_1
ALESSANDRA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI come sopra riportato
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 18.610,64, oltre interessi legali, vantato da
[...] nei confronti di , quale corrispettivo dovuto per l'effettuazione CP_1 Parte_1
di lavori di carrozzeria.
Per il pagamento, la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 10148/2024, qui pagina 4 di 7 tempestivamente opposto.
2. L'opponente ha documentato di essere residente a [...], nel circondario di Torino, come da certificato anagrafico prodotto (v. doc. 3 att.), ha invocato la sua qualità di consumatore e quindi, in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano in favore del foro di Torino, quale foro esclusivo del consumatore, oltre a svolgere ulteriori difese nel merito.
In effetti, dall'esame degli atti e documenti di causa risulta che il rapporto intercorso tra
[...]
e è sottoposto alla disciplina consumeristica, in quanto CP_1 Pt_1 incontestabilmente concluso tra una società e una “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (v. art. 3, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 206/2005, codice del consumo).
Parte opposta, inoltre, non ha contestato tale qualifica ed anzi ha dichiarato di aderire al foro indicato dall'opponente, in tal modo confermando che l'attore ha agito come consumatore.
Ne consegue la subordinazione di ogni controversia derivante dal contratto tra le parti alla prescrizione del foro esclusivo del consumatore, coincidente con la residenza o domicilio eletto di quest'ultimo, come stabilito dall'art. 66-bis del menzionato codice. Si noti come l'art. 33, comma 2, lett. u) del medesimo codice qualifica come vessatoria la clausola contrattuale che dovesse derogare a tale disciplina, con la conseguenza di richiedere sul punto una pattuizione frutto di trattativa individuale (art. 34, comma 4 del codice), circostanza che nel caso di specie non è stata nemmeno allegata.
Pertanto, in applicazione del foro esclusivo del consumatore, si deve dichiarare che per la presente controversia competente è solo il Tribunale di Torino, con conseguente nullità e revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano.
Si assegna il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio presso il Tribunale competente.
3. Si osserva, però, che la fattispecie non è sussumibile ai sensi dell'art. 38, secondo comma, c.p.c.
Infatti, le parti possono accordarsi per derogare alla competenza territoriale soltanto “fuori
pagina 5 di 7 dei casi previsti dall'articolo 28”, ossia, inter alia, quando la competenza non discenda dalla previsione ex lege di un foro esclusivo e inderogabile, come nel caso di specie.
Ne deriva che qui è ininfluente l'adesione dichiarata dalla convenuta al foro indicato dall'attore. Dalla irrilevanza di tale accordo discende, altresì, la necessità per il giudice che declina la competenza di statuire sulle spese di giudizio (v. in questo senso Cass. n.
15699/2024).
4. Tali spese sono a carico della parte soccombente, cioè di quale attore Controparte_1
sostanziale che ha instaurato il procedimento monitorio erroneamente presso questo
Tribunale, e sono liquidate sulla base dei parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod., attesa la non complessità della controversia, con esclusione della fase di trattazione.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara che competente a conoscere la presente controversia è solo il Tribunale di
Torino;
2) per l'effetto dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo n. 10148/2024 emesso dal
Tribunale di Milano;
3) assegna il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio presso il Tribunale di
Torino;
4) condanna parte convenuta opposta a rimborsare in favore di parte attrice opponente le spese di giudizio, che liquida in € 2.938,00 per compensi ed € 145,50 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
La minuta del provvedimento è stata redatta dal dott. Francesco Zapparoli, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 6 di 7 Milano, 31 gennaio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 7 di 7